FORUM

balltras.gif (884 byte) La piazza virtuale dei giuristi italiani balltras.gif (884 byte)

ADNKRONOS TOP
ADNKRONOS NEWS

aggiornamento n.15/2000

Tutte le settimane i nuovi casi proposti 
dai lettori del Notiziario Giuridico Telematico

- CLICCA QUI -

Motore di ricerca interno

Sommario


 

balltras.gif (884 byte) Internet per giuristi balltras.gif (884 byte)
La nuova guida scritta dal
dott. Francesco Brugaletta
direttore di Diritto & Diritti
e magistrato del TAR di Catania

Si segnala
Diritto - Concorsi & Professioni
la ricchissima rivista on line del dott. Ugo Di Benedetto

logo_64_small.gif (23458 byte)
Diritto e Diritti

I motori di ricerca giuridici
CICERONE
IUSSEEK

**************************

 

manifestoa.gif (6890 byte)

 


Il portale per i professionisti

 

ARGOMENTI DI DISCUSSIONE

 

LENTEZZA DEI PROCESSI E
MALESSERE SOCIALE
Riflessioni dell'avv. Bruno Sechi

UNA GIUSTIZIA PIU' VELOCE
Le proposte dell'avv. Bruno Sechi

CLAUSOLE VESSATORIE E CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Caso proposto dall'Avv. Roberto Franzoso

PUBBLICITA' E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Caso proposto da Matteo Ruozzi

LA BUSTA PAGA E' UN DOC. PROBATORIO IN SEDE GIUDIZIALE?
Caso proposto da Luigi Capuano

LA REGISTRAZIONE DEI PERIODICI ON LINE
Caso proposto dall'Avv. Marcello Bergonzi Perrone

PER PROPORRE NUOVI CASI CLICCARE QUI

 

 

Riceviamo e pubblichiamo


CLAUSOLE VESSATORIE
E CONTRATTO DI ASSICURAZIONE


Caso proposto dall'Avv. Roberto Franzoso


La direttiva CEE nr. 13 del 1993, recepita in Italia soltanto a distanza di tre anni, con la l. 52/96, in materia di PROTEZIONE DEL CONSUMATORE, come Ella ben sa, introdusse nel nostro codice civile gli artt. 1469/bis e segg. in materia di clausole vessatorie e contratti del consumatore.
Mi interessano particolarmente i nr. 7 e 19 dell'art. 1469/bis, ovvero quelli riguardanti la facoltà unilaterale di recesso e la scelta del Foro competente, e la materia di applicazione è quella del contratto di assicurazione (stipulato ovviamente da un privato, ovvero consumatore e non azienda).

Nel caso in cui una compagnia assicurativa, noncurante della direttiva CE 13/93 né delle norme di cui sopra, inserisca nel proprio contratto-tipo 2 clausole del tipo:
- 1) il Foro competente è, a SCELTA INSINDACABILE DELLA COMPAGNIA, o quello della sede della Compagnia stessa, ovvero quello del domicilio o residenza dell'assicurato.
- 2) la Compagnia, in seguito ad ogni sinistro denunciato, ha la facoltà unilaterale di recedere dal contratto di asicurazione entro giorni 60 dalla liquidazione dello stesso, salvo il rimborso del premio non fruito...etc etc...
Ritiene Ella che si possa invocare l'applicazione della suindicata direttiva comunitaria, affermando che la stessa ha introdotto un principio di ordine sostanziale per cui, in primis, il foro deve essere sempre e soltanto quello relativo al luogo di residenza o domicilio del consumatore (o assicurato che dir si voglia), ed inoltre per cui la facoltà di recedere dal contratto, in presenza di una clausola come quella di cui al punto 2, debba necessariamente considerarsi estesa anche a favore del consumatore,
per cui la possibilità di recedere sarebbe da ascrivere anche a quest'ultimo ?

Che dire di fronte ad un'eccezione della Compagnia, per cui, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. (forum destinatae solutionis), essendo l'obbligazione (pagamento del premio) da eseguirsi, alternativamente presso l'Agenzia, ovvero presso la Direzione della Compagnia stessa, sarebbe legittima la clausola di cui sopra, a nulla rilevando la norma di cui alla Direttiva CEE ?

Inoltre, la facoltà unilaterale di recesso di cui al punto 2, ove ritenuta in contrasto con la citata direttiva, sarebbe soltanto da ritenersi inefficace (con la conseguente impossibilità da parte della Compagnia come del consumatore di avvalersene), ovvero si potrebbe argomentare affermando la sussistenza di un obbligo a riconoscere la stessa facoltà di recesso anche all'assicurato ?

Ed infine, l'applicabilità della direttiva de qua (unanimemente ritenuta SELF EXECUTING), sarebbe riservata solo ai contratti stipulati dopo il recepimento nell'ordinamento italiano, ovvero dal 1996 in avanti, ovvero anche prima poiché appunto SELF EXECUTING ?

Le risulta che esistano delle pronunce in merito della Corte di Giustizia Europea, ovvero ritiene possibile ed utile adire la Corte stessa per chiedere la condanna dello Stato Italiano, a fronte del ritardato recepimento della direttiva di cui sopra ?

Cliccare qui per lasciare un messaggio all'Avv. Franzoso

 

 

PUBBLICITA' E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Caso proposto da Matteo Ruozzi

 

Dopo aver faticosamente creato il sito web della pubblica amministrazione per cui lavoro, sono ora alle prese con un grosso problema. E' possibile inserire dei banner pubblicitari di aziende private (naturalemnte a pagamento) sul sito della P.a.?
Se si quali sono le procedure da seguire ? (gara, licitazione privata o quant'altro...?).

Esistono riferimenti normativi?  Dove posso reperire materiale in merito?
Grazie per l'attenzione.

Eventuali aiuti possono essere inviati direttamente a:
matteo.ruozzi@comune.re.it  

 

 

LA BUSTA PAGA E' UN DOCUMENTO PROBATORIO
IN SEDE GIUDIZIALE?

Caso proposto da Luigi Capuano

 

Come da oggetto; mi risulta infatti che la giurisprudenza, nell'ambito della piu' generale tutela verso i diritti del lavoratore, sia orientata verso un giudizio di tipo negativo.
In tal senso vorrei sapere se è il datore ad avere l'onere di fornire la prova dell'avvenuto pagamento (dimostrando di aver emesso assegni non trasferibili) oppure se la busta paga, debitamente firmata dal lavoratore, assolve quest'onere. Gradirei sapere se ci sono,e quali sono, le sentenze in merito
capluis@libeero.it

 

 

LA REGISTRAZIONE DEI
PERIODICI ON LINE

Caso proposto dall'Avv. Marcello Bergonzi Perrone

 

Sottopongo una questione sulla registrazione di un periodico online, ai sensi dell'art. 5 L. n. 47/1948 (cd. sulla stampa).

Alla domanda di registrazione presentata da un giornalista professionista, il Presidente del Tribunale ha opposto le seguenti perplessità:

1 - che ai sensi dell'art. 1 L. Stampa, il periodico esclusivamente online non può essere considerato stampa o stampato;-
2 - che non c'è uno stampatore "professionista" nel senso della norma di cui all'art. 2 L. Stampa (a nulla varrebbe il fatto che il giornalista
"stamperebbe" il periodico in proprio !);
3 - che non si riuscirebbero comunque a depositare gli originali della testata giornalistica presso l'Autorità;
4 - che vi sarebbero dei problemi interpretativi in relazione alla applicabilità dei reati di cui alla stessa L. 47/48, di diffamazione a mezzo stampa. Pare dubbio, cioè, se possa configuararsi l'ipotesi di tale reato e la conseguente responsabilità, civile e penale, anche nella realizzazione della fattispecie col mezzo telematico. Non potrebbe, in caso negativo, applicarsi la legge "a metà": sì per la registrazione, no per gli aspetti penali.

Per tali motivi, la richiesta di registrazione è stata respinta.

Nonostante siano state fatte espressamente presenti (e documentate) al Giudice le seguenti circostanze:
- la attuale registrazione di alcuni periodici online (es.: Studiocelentano da parte del Trib. di Foggia),
- il parere positivo del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti di Roma (che, anzi, obbliga alla registrazione),
- le indicazioni positive con le modalità per l'iscrizione dei periodici online da parte del Tribunale di Roma - sezione per la stampa e l'informazione,
- il parere conforme dell'Ufficio Stampa del Tribunale di Milano;
tutto ciò non pare smuovere le perplessità del Presidente del Tribunale, che vorrebbe argomenti (id est: precedenti motivati o riferimenti normativi) più convincenti (di così?).

Orbene, il provvedimento di diniego di registrazione (benché motivato) non è impugnabile (in tal senso anche la giurisprudenza consultata), e va ripresentato corredato di idonea e integrativa documentazione che soddisfi le motivazioni del diniego.

Ma qui il problema è proprio sulla interpretazione della definizione stessa di "Stampa o stampato" e sulla applicabilità della relativa disciplina ai periodici online. Problema che per me non si pone, ma che non trovando parere favorevole porterebbe sempre e comunque al rigetto dell'istanza.

Esiste giurisprudenza in tal senso?
Esistono espressi richiami o riferimenti normativi in tal senso (penso ad es. a circolari del ministero delle Poste e Telecomunicazioni ecc.)?
Risultano provvedimenti di diniego di registrazione di periodici online?

Ringrazio fin d'ora per i contributi e - mi auguro - per il dibattito che seguirà sull'argomento (non di scarso rilievo e di pratico riscontro) e saluto cordialmente.

Avv. Marcello Bergonzi Perrone - Voghera - Pavia - celloper@tin.it 


 

QUESITI

 

 

 

 

 

Riservato ai Praticanti Avvocati

 

EDITORIALE: Diplomi di specializzazione
per avvocati, magistrati e notai (dott. Vairo)

 

Dalla Newsletter di Diritto & Diritti del 28.10.99

"Si ricorda che il 10 novembre scade il termine per presentare la domanda per l'abilitazione all'esame da Avvocato. Per la redazione degli atti giudiziari si consiglia di consultare gli schemi dell'atto di citazione e del ricorso possessorio civile, l'atto di appello penale ed il ricorso al Tar con le spiegazioni necessarie per la loro redazione sul sito http://users.iol.it/udibenedetto.
E' inoltre consultabile sullo stesso sito il testo dell'ordinanza del Tar Calabria che ha ammesso all'esame da uditore giudiziario coloro che avevano commesso due errori alla preselezione. Per avere tutte le informazioni per la preparazione a pubblici concorsi, per la Professione legale e per l'aggiornamento dei funzionari pubblici si può consultare la Rivista giuridica online Diritto - Concorsi & Professione, diretta dal Dott. Ugo Di Benedetto, autore di "Diritto Amministrativo", II ed. novembre 1999, "Diritto Civile" e "Diritto Penale", ( ed. Maggioli), e ci si puo' scrivere alla mailing list gratuita semplicemente indicando il proprio indirizzo email nella form posta in alto nella home page del sito che si trova all'indirizzo http://users.iol.it/udibenedetto, al fine di ricevere le circolari informative."

Mailig list per Praticanti Avvocati

Sulla rivista on line "Lex Legis" diretta dal dott. Mauro Morelli e dalla dott.ssa Carla Spagnuolo è stata attivata una mailing list riservata ai praticanti avvocati. Per maggiori informazioni: www.diritto.org

Aggiornamenti

Sono consultabili utili aggiornamenti diretti a chi si sta preparando all'esame di avvocato e al concorso per aspiranti uditori sulla rivista "Diritto: Concorsi e Professioni" diretta dal dott. Ugo Di Benedetto, autore dei manuali di diritto civile, penale e amministrativo (http://users.iol.it/udibenedetto)

 

 

cliccare qui per lasciare messaggi, quesiti ed argomenti di discussione

 

Torna alla Home Page