Codice
deontologico forense
Preambolo
L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà,
autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi
della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e
contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i
fini della giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla
conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel
rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani
e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla
libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la
tutela di questi valori.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1.
Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e
praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e
nei confronti dei terzi.
Articolo 2.
Potestà disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le
sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme
deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e
devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché
delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno
concorso a determinare l' infrazione.
Articolo 3.
Volontarietà dell'azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei
doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell'incolpato.
Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso
procedimento la sanzione deve essere unica.
Articolo 4
Attività allestero e attività in Italia dello straniero.
Nellesercizio di attività professionali allestero,
che siano consentite dalle disposizioni in vigore,
lavvocato italiano è tenuto al
rispetto delle norme deontologiche del Paese in cui viene svolta
lattività. Del pari lavvocato straniero,
nellesercizio dellattività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto
al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Articolo 5.
Doveri di probità, dignità e decoro
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei
doveri di probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato
cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato
la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto
commesso.
II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti
anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano
sulla sua reputazione professionale o compromettano l' immagine
della classe forense.
III- L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento
penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte
nello stesso procedimento.
Articolo 6.
Doveri di lealtà e correttezza.
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con
lealtà e correttezza.
I- L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in
giudizio con mala fede o colpa grave.
Articolo 7.
Dovere di fedeltà.
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria
attività professionale.
I- - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari
all'interesse del proprio assistito.
Articolo 8.
Dovere di diligenza.
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con
diligenza.
I - In particolare, il difensore può svolgere indagine difensive
quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio
assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della
qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché dopo il
formarsi del giudicato.
Articolo 9.
Dovere di segretezza e riservatezza
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale
dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su
tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte
assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato.
I- L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza
anche nei confronti degli ex clienti, sia per l'attività
giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II- La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di
colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza
che il mandato sia accettato.
III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a
tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività
professionale.
IV - Il difensore può fornire ai sostituti ,collaboratori di
studio, consulenti ed investigatori privati gli atti processuali
necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché le
informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta
segretazione dell'atto.
V - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la
divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita
sia
necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) alfine di impedire la commissione da parte dello stesso
assistito di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia
tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli
interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
Articolo 10.
Dovere di indipendenza
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il
dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la
propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la
propria sfera personale.
II - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o
di mediazione.
III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento
dell'avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il
recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta
attività.
Articolo 11.
Dovere di difesa
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche
quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle
leggi vigenti.
I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve,
quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha
facoltà di
scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove
intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio
deve essere retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto
ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la
richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale
attività.
Articolo 12
Dovere di competenza
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter
svolgere con adeguata competenza.
I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanti
impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando,
per il caso di controversie di particolare impegno e
complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con
altro collega.
II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa
presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
Articolo 13.
Dovere di aggiornamento professionale
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria
preparazione professionale, conservando ed accrescendo le
conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è
svolta l'attività.
Articolo 14
Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o
inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico
per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia
diretta conoscenza, devono essere vere.
I - L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o
documenti falsi. In particolare, il difensore non può assumere a
verbale ne' utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate
sui fatti, che sappia essere false.
II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già
ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella
presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto.
Articolo 15.
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e
fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi
forensi e all'ente previdenziale.
Articolo 16.
Dovere di evitare incompatibilità
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità
ostative alla permanenza nell'albo, e comunque , nel dubbio,
richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
I - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto
l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità
non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
Articolo 17
Informazioni sullesercizio professionale
E consentito allavvocato dare informazioni sulla
propria attività professionale, secondo correttezza e verità,
nel rispetto della dignità e del decoro della professione e
degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
I - Linformazione può essere data attraverso opuscoli,
carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche,
repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale.
II E consentita lindicazione nei rapporti con
i terzi di propri particolari rami di attività.
III E consentita lindicazione del nome di un
avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o
abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il
consenso unanime dei suoi eredi.
Articolo 18.
Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione
l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare
dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di
discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per
evitare
atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e
nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di
informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di
indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni
caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi
indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie
prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti;
offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli
organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità
personale.
Articolo 19.
Divieto di accaparramento di clientela
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in
genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di
clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi
illeciti.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un
altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro
compenso quale corrispettivo per la prestazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di
vantaggi per ottenere difese o incarichi.
Articolo 20.
Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato
deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli
scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia
nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle
controparti.e dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle
offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.
Articolo 21 .
Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di
titoli inesistenti
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per
l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di
assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del
relativo titolo.
I - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo
professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di
attività in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione
risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o
indirettamente l'attività irregolare.
TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI
Articolo 22
Rapporto di colleganza in genere.
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle
richieste di informativa del collega.
II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il
mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga
fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del
collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare appena
possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie
penali e civili da promuovere nei confronti del collega per
consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano
esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la
comunicazione può essere anche successiva.
III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica
con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è
consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Articolo 23.
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo
In particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato deve
ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa,
salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze
e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari
di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro,
quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio
per la parte assistita.
III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal
proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a
favore del collega avversario.
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e'
tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega,
già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.
V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può
collaborare con i difensori degli altri imputati, anche
scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della
parte assistita e nel rispetto della legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore
consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta
processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il
comune assistito, al fine della effettiva condivisione della
strategia processuale.
Articolo 24.
Rapporti con il Consiglio dell'ordine.
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio
dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta,
per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando
scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto e'
tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi
alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che
richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata
risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata
presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo
illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere
valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio
libero convincimento.
II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda
all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad
un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad
ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso
reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto
costituisce illecito disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine
deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e
nell'interesse della collettività professionale.
Articolo 25.
Rapporti con i collaboratori dello studio.
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare
la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in
proporzione all'apporto ricevuto.
Articolo 26.
Rapporti con i praticanti.
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la
effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense
al fine di consentire un'adeguata formazione.
I- L'avvocato deve fornire al praticante un'adeguato ambiente di
lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un
compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II - L'avvocato deve atte stare la veridicità delle annotazioni
contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia
incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non
consentita.
Articolo 27.
Obbligo di corrispondere con il collega.
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la
controparte che sia assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati
comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o
decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente
alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza
al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento
dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che
essa e' assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e
ottenerne il consenso.
Articolo 28.
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente
proposte transattive scambiate con i colleghi.
I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi
quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa
corrispondenza costituisca attuazione.
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la
corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga
meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che
gli succede, il quale e' tenuto ad osservare i medesimi criteri
di riservatezza.
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella
prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere
comunicata al collega avversario.
Articolo 29.
Notizie riguardanti il collega.
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione
personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di
notizie relative alla sua persona, e' tassativamente vietata,
salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti
negativi sull'attività professionale di un collega e in
particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o
incapacità.
II - L'avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una
causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta.
Articolo 30.
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di
esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve
provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
Articolo 31.
Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare
tempestivamente al collega informazioni dettagliate
sull'attività svolta e da svolgere.
I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita.
II - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire
direttamente una controversia, in via transattiva, senza
informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
III - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve
adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi
della parte, informando non appena possibile il collega che gli
ha affidato l'incarico.
Articolo 32.
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il
collega.
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un
accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal
proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta,
salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari
non conosciuti o sopravvenuti.
Articolo 33.
Sostituzione del collega nell'attività di difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio,
per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà
rendere nota la propria nomina al collega sostituito,
adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva,
perché siano soddisfatte le legittime richieste per le
prestazioni svolte.
I - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la
successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito,
fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli
la prosecuzione della difesa.
Articolo 34.
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i
collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente
responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici
ricevuti.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente
responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si
riferiscano i fatti specifici commessi.
TITOLO III
RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
Articolo 35.
Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da
altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo,
che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero
anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato
soltanto con il consenso della parte assistita.
II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato,
dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica,
patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire
sul rapporto professionale.
Articolo 36.
Autonomia del rapporto.
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte
assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e
nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni
inutilmente gravose, ne' suggerire comportamenti, atti o negozi
illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
Articolo 37.
Conflitto di interessi.
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto con gli
interessi di un
proprio assistito.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui
l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del
segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero
quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi
ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di
un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello
svolgimento di un nuovo incarico.
II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria
assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di
uno di essi.
Articolo 38.
Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato
quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli
interessi della parte assistita.
I - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con
diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a
singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione
all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un
collega, il quale, ove accetti, é responsabile dell'adempimento
dell'incarico.
Articolo 39.
Astensione dalle udienze.
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle
udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le
disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in
vigore.
I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire
alla astensione deve informare preventivamente gli altri
difensori costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata
astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con
riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività,
così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi
parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività
professionali.
Articolo 40.
Obbligo di informazione.
L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il proprio
assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della
importanza della controversia o delle attività da espletare,
precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili.
L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito
sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi
opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I - Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte
assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai
costi presumibili del processo.
II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la
necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare
prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito
il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
Articolo 41.
Gestione di denaro altrui.
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella
gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per
determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte
assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte
assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a
richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
Articolo 42.
Restituzione di documenti.
L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo
alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per
l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza
il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia
necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre
l'avvenuto pagamento.
Articolo 43.
Richiesta di pagamento.
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione
delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel
corso del rapporto e il giusto compenso al compimento
dell'incarico.
I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di
quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento,
salvo che ne abbia fatto formale riserva.
III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei
propri diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il
versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di
questa.
IV - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in
caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza,
purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino
i minimi inderogabili di legge.
Articolo 44.
Compensazione.
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano
pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese
sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le
somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando
vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti
di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a
titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute
dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una
richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte
assistita.
I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione
1' avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione
della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
Articolo 45.
Divieto di patto di quota lite.
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di
corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale
del bene
controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della
lite.
I - E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di
compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito
favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti
ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
Articolo 46.
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte
assistita per il pagamento delle proprie prestazioni
professionali, previa rinuncia al mandato.
Articolo 47.
Rinuncia al mandato.
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla
parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve
informarla di quanto e' necessario fare per non pregiudicare la
difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli
alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di
legge l'avvocato non é responsabile per la mancata successiva
assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle
comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la
rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita
all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con
l'adempimento ditale formalità l'avvocato é esonerato da ogni
altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito
abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV
RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI.
Articolo 48.
Minaccia di azioni alla controparte.
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad
ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni,
istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, é consentita,
quanto tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili
iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è
deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando
siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o
vessatorie.
I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio
nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno
precisare che la controparte può essere accompagnata da un
legale di fiducia.
II - E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese
per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore
del proprio assistito.
Articolo 49.
Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò
non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte
assistita.
Articolo 50.
Richiesta di compenso professionale alla controparte.
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio
compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica
pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro
caso previsto dalla legge.
I - In particolare é consentito all'avvocato chiedere alla
controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel
caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del
proprio cliente.
Articolo 51.
Assunzione di incarichi contro ex clienti.
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è
ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e
l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in
precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di
notizie precedentemente acquisite.
1 - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in
relazione all'intensità del rapporto clientelare.
Articolo 52.
Rapporti con i testimoni.
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle
circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni
dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
1 - Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice
di procedura penale, nei modi e termini fissati dagli organi
forensi. -
II - In particolare il difensore che intenda convocare la persona
informata sui fatti deve procedere per mezzo di invito scritto,
salvi i casi di urgenza, e deve informare la persona che depone
dell'importanza civile e morale delle dichiarazioni che intende
rendere. ll difensore deve raccogliere tutte le dichiarazioni
rese, utilizzando anche la registrazione fonografica o
audiovisiva, con il consenso espresso dell'interessato.
Articolo 53.
Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla
dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche
funzioni.
I - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del
giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo
senza la
presenza del legale avversario.
II- L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato
onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali
funzioni e le norme sulla incompatibilità.
III -L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di
amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per
ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di
sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo
ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.
Articolo 54.
Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e
consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle
reciproche funzioni.
Articolo 55.
Arbitrato.
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve
rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e
imparzialità, l'avvocato non può assumere la funzione di
arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle
parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti
che possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare
dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti
l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti
stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.
II- In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni
circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di
collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua
autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse
all'espletamento dell'incarico.
Articolo 56.
Rapporto con i terzi.
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con
rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del
proprio
personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui
venga in contatto nell'esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato
ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo
tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere
nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella
dignità. della professione.
Articolo 57.
Elezioni forensi.
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di
candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura
deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità
ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
Articolo 58.
La testimonianza dell'avvocato.
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come
testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria
attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la
propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora 1' avvocato intenda presentarsi come testimone
dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Articolo 59.
Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dei terzi.
L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare, quando,
per
modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei
terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri
professionali.
TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 60.
Norma di chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano
l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.