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diretto dall'avv. A. Sirotti Gaudenzi


 

Corte di Cassazione - Sezione Unite - Civile - Sentenza 26 marzo - 22 luglio 1999 n. 500

Nota della dott.ssa RAFFAELLA RUOTOLO, vicesegretario generale del comune di Brusciano

 

Presupposto e conseguenza della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 500/99 sulla risarcibilità degli interessi legittimi è una nuova lettura dell’art. 2043 c.c. in base alla quale, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana e della tutela risarcitoria, assume rilevanza la ingiustizia del danno e non la qualificazione formale della posizione giuridica lesa: il destinatario di un provvedimento illegittimo della P.A., posto in essere con dolo o colpa, che sia stato causa di un danno ingiusto ha diritto al risarcimento del danno anche se titolare di un interesse giuridicamente rilevante diverso dal diritto soggettivo; restano così escluse dall’area della tutela risarcitoria solo le eventuali lesioni riferite a posizioni classificabili come mere aspettative o interessi di fatto.

Le sanzioni unite della Cassazione hanno così concluso un importante percorso, passando da posizioni di assoluta chiusura in merito alla risarcibilità degli interessi legittimi (sent. 05/03/93 n. 2667), attraverso altra di maggiore apertura (che subordinava la risarcibilità del danno all’annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo, attribuendo la relativa competenza al giudice ordinario – sent. 10/11/93 n. 1077), approdando in definitiva all’orientamento di cui alla sentenza in esame.

E’ chiaro che l’introduzione nel nostro ordinamento di tale assunto impone la rivisitazione di tutti i settori in cui si manifesta l’attività della P.A. e ciò in ragione del fatto che, essendo cambiata per effetto della sentenza in oggetto la prospettiva tradizionale di cui alla legge n. 2248/1865 All. E, ogni circostanza successiva alla stessa deve essere disciplinata secondo nuovi e diversi dettami, prevedendo come possibile, qualora ricorrano specifici e determinati requisiti, la risarcibilità di posizioni storicamente escluse da questa forma di tutela.

Per quanto concerne in particolare il settore degli appalti pubblici si può ritenere che, alla luce dei nuovi sviluppi, in ipotesi determinate anche la mancata assegnazione di un appalto è risarcibile, confermando del resto una tendenza che da tempo interessa il nostro panorama giuridico; a tale proposito è da rilevare che già il legislatore comunitario, al quale è sconosciuta la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi, con la direttiva 89/665 del 21/12/89 aveva previsto il risarcimento del danno a carico della stazione appaltante in favore del concorrente illegittimamente escluso da gare di importo sopra soglia: questa disposizione è stata recepita nel nostro ordinamento con gli art. 12 e 13 della legge 142/92 determinando una piccola rivoluzione rispetto alla situazione previgente, ancorchè limitata alle sole gare di rilievo comunitario.

Anche il D.lgs. 80 del 1998 costituisce, tra l’altro, un ulteriore e significativo elemento prodromico alla sentenza 500/99 in particolare per quanto riguarda i suoi riflessi in materia di appalti pubblici, dal momento che stabilisce all’art. 33 la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ad una importante serie di materie tra cui "… le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture …" (art. 33, comma 2 lett. e); il successivo art. 35 attribuisce poi al giudice amministrativo in tutte le materie di cui sopra il potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto estendendo la tutela risarcitoria oltre i confini del diritto soggettivo.

Nel settore degli appalti, dunque, ma anche in tutti gli altri diversi momenti dell’azione amministrativa la sentenza in questione inaugura una nuova stagione caratterizzata da una maggiore responsabilizzazione per i dirigenti pubblici, intesa anche come strumento preventivo di difesa contro il presumibile aumento di richieste risarcitorie.

Quali, allora, i mezzi che la stazione appaltante ha a disposizione per evitare di soccombere di fronte a tali richieste in merito a procedure di gara così come in altre circostanze di vita amministrativa?

La risposta potrebbe essere duplice: opporre alla pretesa dell’istante l’insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante e la configurazione di una mera aspettativa o di un interesse di fatto (che non danno titolo ad alcuna forma di ristoro), oppure contestare l’insussistenza, punto per punto, degli elementi che danno diritto al risarcimento e cioè: il comportamento doloso o colposo dell’amministrazione (laddove per colpa, secondo quanto sostiene la Corte si intende l’esecuzione dell’atto illegittimo in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione), il danno ingiusto e il nesso causale tra comportamento e danno.

 

 

Diritto degli Enti Locali
pagina a cura del dott. Andrea Ciccone

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