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diretto dall'avv. A. Sirotti Gaudenzi


CASSA DEPOSITI E PRESTITI:

PROCEDURA E VARIAZIONI POST – AMMORTAMENTO

di Teresa Di Palma - Segretario Comunale

 

 

Definire l’Istituto della Cassa Depositi e Prestiti non è semplice e tra le varie definizioni, forse, quella che meglio si addice è quella di BANCA ETICA alla luce della circostanza che la Cassa va ad investire non un risparmio destinato agli investimenti, ma un risparmio previdenziale, destinato dalle famiglie alla risoluzione dei problemi quotidiani.

La cassa infatti, non fa altro che investire il risparmio che le poste raccolgono mediante quasi 14.000 sportelli postali italiani e che permette a questo istituto di avere un attivo superiore a 350 mila miliardi.

Le fonti normative dei finanziamenti operati mediante la Cassa Depositi e Prestiti sono la Legge 142/90, il Decreto Legislativo 77/95, la Legge 127/97, il D.M. 07/01/1998, il D.M. 16/02/1999, il D.M. 16/02/1999 e le varie circolari della Cassa DD PP.

Le tre regole generali per l’accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti sono:

  1. La Cassa non finanzia opere, ma progetti esecutivi. Il principio de quo deve essere rispettato fino all’esecuzione o collaudo finale dell’opera. Il progetto esecutivo costituisce la rappresentazione grafica dell’opera da realizzare, permette la stima del costo e di fissare le modalità di esecuzione;
  2. Il mutuo può essere utilizzato dall’Ente solo per realizzare il progetto esecutivo per il quale è stato richiesto. E’ da considerarsi illegale qualsiasi altra destinazione del mutuo, in quanto nel bilancio bisogna iscrivere i mutui singolarmente per oggetto del mutuo;
  3. L’articolo 6, comma 11, della Legge 127/97 ha previsto che la copertura finanziaria sia successiva all’affidamento per cui la concessione del mutuo può avvenire tra l’affidamento (che vale impegno di spesa) ed il visto contabile su questo che lo rende esecutivo.

L’articolo 49, comma 10, della Legge 449/97 disciplina gli enti mutuatari, cioè i diretti destinatari dei mutui, che sono: le Amministrazioni statali, gli Enti Pubblici (economici e non), Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi tra Enti Locali e/o Enti Pubblici, Aziende Speciali, S.p.A. e S.r.l. (a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi).

Il D.M. 07/01/1998, a sua volta, disciplina l’aspetto oggettivo per l’accesso al credito della Cassa DD.PP., infatti non solo conferma per questi la natura di MUTUI DI SCOPO, ma identifica gli ambiti di intervento della Cassa con gli investimenti finalizzati ad interessi pubblici. Da questo consegue che la novità più rilevante è data dal fatto che sono gli stessi soggetti mutuatari ad asserire che la spesa in questione è una spesa di investimento, intesa a soddisfare una pubblica finalità.

Addirittura il D.M. de quo riconosce come oggetto di mutui gli incarichi professionali, debiti fuori bilancio, il disavanzo di amministrazione, la partecipazione azionaria, ecc.

La procedura per l’accesso al credito della Cassa DD.PP. si articola in tre fasi:

  1. Adesione
  2. Concessione
  3. Erogazione

 

L’ADESIONE è una vera e propria dichiarazione di disponibilità e non rappresenta un vero impegno giuridico da parte della Cassa. Essa può considerarsi un impegno futuro reciproco tra la Cassa e l’Ente.

Essa si effettua mediante una domanda firmata dal Legale Rappresentante o dal dirigente responsabile che deve contenere l’oggetto dell’investimento, l’importo, il tipo di mutuo, la durata dell’ammortamento (che non può superare i 20 anni a decorrere dal 01/01 successivo alla data di concessione del mutuo), l’eventuale richiesta di riduzione dello 0,15 del tasso e qualsiasi altro dato (ad esempio delibera, ecc.).

 

LA CONCESSIONE è un contratto unilaterale a titolo gratuito che si estrinseca in un atto amministrativo. Essa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, su proposta del dirigente, mediante un provvedimento (determina) del Direttore Generale. Con la concessione si effettua l’accantonamento delle somme in bilancio da parte della Cassa, per cui il mutuo concesso è immediatamente erogabile.

Affinché si abbia la concessione sono necessari:

  1. Che la delibera di assunzione è esecutiva o dichiarata eseguibile
  2. Che con il rilascio delle delegazioni di pagamento del mutuo in corso di assunzione il complesso degli interessi passivi dei mutui precedentemente contratti non supera il 25% delle entrate effettive accertate in base al conto consuntivo economico dell’esercizio precedente
  3. Per consorzi, aziende che dal bilancio consuntivo del penultimo esercizio e dal conto economico dell’esercizio corrente non risulta un disavanzo di gestione (al netto delle contribuzioni a carico dello Stato e/o regioni) per S.p.A. che i bilanci dei due ultimi anni precedenti l’assunzione del mutuo non hanno chiuso in perdita.

 

L’EROGAZIONE del mutuo avviene in una o più soluzioni e necessita della domanda del legale rappresentante o organo competente e della dichiarazione del responsabile del procedimento da cui risulti la natura dell’atto contabile (ad esempio fattura, ecc.) e l’importo delle spese da imputare a mutuo.

Affinchè la Cassa possa erogare un mutuo è fondamentale che il mutuo in questione sia garantito dall’Ente stesso.

La garanzia può essere DIRETTA se prestata dal titolare del mutuo o INDIRETTA se prestata anche o solo da soggetti diversi. La garanzia si identifica nella "delega di pagamento" a cui la Legge 336/96 ha attribuito l’efficacia di titolo esecutivo.

In seguito alla richiesta di un mutuo alla Cassa DD.PP. spesso si verificano le cosiddette variazioni post – ammortamento, quali la devoluzione, il diverso utilizzo, l’accorpamento, la riduzione di mutuo.

Il problema della devoluzione e del diverso utilizzo si ha nei mutui ordinari per economia giacenti su un mutuo in seguito alla realizzazione dell’opera principale, per i residui scaturenti da ribassi d’asta prima che l’opera principale sia stata realizzata e per l’intero mutuo che non è più servito per realizzare l’opera per il quale era stato richiesto.

Se la nuova opera da eseguire è diversa da quella principale (ad esempio da scuola a strada), la procedura da attivare è la DEVOLUZIONE; se la nuova opera da eseguire è uguale a quella principale (ad es. da strada si passa ad altra strada) la procedura da attivare è il DIVERSO UTILIZZO.

In entrambi i casi i documenti da presentare sono una domanda di devoluzione o di diverso utilizzo, una delibera di Giunta dalla quale emerge la volontà della devoluzione o di diverso utilizzo ed una deliberazione di Giunta di approvazione del nuovo progetto.

Si ha invece L’ACCORPAMENTO quando si mettono insieme e quindi si decide di accorpare più residui di mutui ordinari diversi per porre in essere una nuova opera, ricordando che ciò è possibile solo quando le opere principali siano state già realizzate.

La documentazione richiesta è data dalla domanda di accorpamento, dalla delibera di Giunta dalla quale emerge la volontà di accorpare ed una delibera di Giunta con la quale si approva il nuovo progetto.

In seguito all’accorpamento, ogni residuo sarà sempre legato all’ammortamento ed al saggio di interesse del mutuo originario.

Affinché si possa avere una RIDUZIONE del mutuo è necessaria una domanda del Legale Rappresentante con la quale si richiede la riduzione per il termine dei lavori finanziati e/o per la minore occorrenza finanziaria a seguito di ribasso d’asta; al contrario non è possibile effettuare una richiesta di riduzione per sopravvenuta disponibilità di fondi.

 

 

 

Diritto degli Enti Locali
pagina a cura del dott. Andrea Ciccone

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