Sospensione
del processo contabile per
pregiudizialità del procedimento penale
Inutilizzabilità
delle intercettazioni telefoniche
e ambientali nei procedimenti extrapenali
Con
nota di commento
dell'avv. Carlo Alberto Zaina e del dott. Marco Tonti
La sentenza
della Corte
dei Conti - Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale
emessa il 1 giugno 2000 e depositata il 2 agosto 2000.
In nome del Popolo Italiano
La CORTE DEI CONTI
Sezione seconda giurisdizionale centrale
SENTENZA
sui sottoindicati atti dappello avverso la sentenza n. 8/99/EL emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Emilia Romagna il 29 ottobre 1998 e depositata il 18 gennaio1999:
Uditi alla pubblica udienza del 1 giugno 2000, il relatore, gli avvocati di parte, il P.M.
FATTO
Con limpugnata sentenza gli appellanti sono stati condannati a pagare al Comune di R. la somma di lire tot, divisa fra loro in parti uguali, più interessi rivalutazione e spese del giudizio, a ristoro del danno recatogli per avere reso impossibile lespletamento di un concorso con laccordarsi, il primo quale presidente della commissione aggiudicatrice e il secondo quale amministratore comunale, per fare conoscere preventivamente ad alcuni candidati il contenuto di alcune domande facenti parte della prova selettiva desame.
Lappellante B. impugna per i seguenti motivi:
Il B. chiede conclusivamente in via principale lannullamento della sentenza, in via subordinata la sospensione del giudizio in attesa della definizione dei procedimenti penali; in via ulteriormente subordinata la disposizione di istruttoria in relazione agli altri responsabili e alla quantificazione del danno.
Lappellante A. impugna per i seguenti motivi:
Chiede conclusivamente lA. lassoluzione da ogni pretesa risarcitoria.
Nelle conclusionali scritte, il Procuratore Generale confuta i motivi dappello e chiede la conferma dellimpugnata sentenza, con condanna alle spese del doppio grado. La difesa del B. ha prodotto documentata memoria di replica.
In apertura delludienza, lavv. k ha comunicato che in sede di processo penale è imminente la chiusura delle indagini preliminari ed è prossima la fissazione delludienza; ha invocato pertanto la sospensione del giudizio contabile, che- anche se non obbligatoria- è opportuna, dato che in esso ci sono altri imputati oltre al suo difeso, e il danno eventuale andrebbe ripartito fra tutti; ha riaffermato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine al suo difeso e ha ribadito le altre deduzioni esposte nellatto dappello. Lavv. x ha eccepito la tardività della citazione, avvenuta dopo che era scaduto lapposito termine di 120 giorni di cui allart.1, comma 3 bis, della legge 20.12.96 n. 639, il che inficerebbe lazione del Procuratore regionale di inammissibilità rilevabile dufficio; ha lamentato la mancata istruttoria sugli altri responsabili del danno, ha asserito che la sospensione delle prove concorsuali ad opera del Sindaco integra una violazione degli artt. 22 e 31 dellapposito regolamento comunale, che ha depositato; ha richiamato le altre deduzioni di cui allatto di appello e alla successiva memoria scritta.
Il rappresentante della Procura generale in udienza ha innanzitutto eccepito linammissibilità delleccezione di tardività dellazione del Procuratore regionale, formulata solo in udienza e non rilevabile dufficio; ha confermato la giurisdizione della Corte dei Conti anche in ordine allA., che era assessore al personale quando è stato bandito il concorso: ha rilevato che a tuttoggi nessun giudice ha dichiarato lillegittimità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, la cui improponibilità in processo diverso da quello per cui furono autorizzate è dettata con riferimento allambito penale; ha evidenziato comunque che gli appellanti insistono a sollevare la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni, ma non negano i fatti: il che è certamente un comportamento concludente da valutare a sensi dellart. 116 c.p.c; ha ribadito infine le altre osservazioni contenute nelle conclusioni scritte.
DIRITTO
Per quanto riguarda lA., il difetto di giurisdizione della Corte dei conti è eccepito in relazione a due circostanze: a) più in generale, la asserita mancanza di un rapporto di servizio col Comune; b) particolarmente, nella vicenda di che trattasi, il non aver egli agito in espletamento di compiti dufficio, ma alla stregua di un qualunque soggetto interessato a favorire alcuni candidati.
Ora, la prima circostanza non è veritiera, giacché qualunque siano le recenti modificazioni del sistema di scelta degli assessori comunali, è certo che lassessore, una volta nominato, diventa organo del Comune, ad esso legato da un rapporto di servizio (anche se non dimpiego). In quanto tale, egli è destinatario non solo dellobbligo di fedeltà cui tutti i cittadini sono tenuti a mente del primo comma dellart. 53 della Costituzione, ma nel particolare obbligo di cui al secondo comma dello stesso articolo, secondo cui "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onere, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge". Nessuna rilevanza ha, al riguardo, la circostanza enfatizzata dalla difesa dellappellante- che gli assessori non siano tenuti al giuramento, in quanto la citata norma costituzionale impone a tutti i cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche il dovere di adempierle con onore, pur lasciando al legislatore ordinario di stabilire i casi in cui si debba prestare giuramento. Largomentazione, del resto, proverebbe davvero troppo: che solo chi presta giuramento avrebbe il dovere di servire con fedeltà e onere; mentre chi non presta giuramento potrebbe anche lecitamente prescinderne. In realtà lA. se sono veri i fatti per cui è stato condannato in primo grado- non solo è stato enormemente avvantaggiato nel compierli dalla sua posizione pregressa e attuale nellamministrazione comunale (giacché continuava ad essere Assessore comunale, anche se non più al personale), ma è venuto meno, compiendoli, a uno specifico obbligo di fedeltà e onore cui era tenuto verso lamministrazione di cui era organo proprio in forza del rapporto organico e di servizio. E tanto basta per incardinare, anche nei suoi confronti, la giurisdizione della Corte dei conti.
Questa sezione, già altre volte (21 maggio 1996, n.23; 3 febbraio 1998, n.27; 23 settembre 1998, nn.196 e 197) ha preso posizione contro lopinione che il legislatore, dettando lasserito nuovo sistema della "separatezza" dei giudizi, avrebbe inteso privilegiare la rapidità dei singoli processi anche correndo il rischio della contraddittorietà dei giudicati: questo rischio lordinamento giuridico non può correrlo se non vuole smentirsi come ordinamento. La contraddittorietà dei giudicati, cioè la riaffermazione dellincertezza dellordinamento da parte della giurisdizione, che dovrebbe garantire la certezza, equivarrebbe in realtà alla rinuncia dellordinamento ad essere e valere in quanto tale.
Ciò non vuol dire che nella vita dellordinamento non possano verificarsi delle antinomie, ma che, quando esse si verifichino, lordinamento deve possedere al suo interno la potenzialità di risolverle. Un mezzo idoneo a tal fine è quello della sospensione di un giudizio nellattesa che venga definito laltro: sospensione che quando trattisi di rapporti fra giudizio penale e giudizio civile o contabile- si riconnette a quanto disposto negli artt. 651 e 652 c.p.p. in tema di efficacia della sentenza penale nel giudizio civile o "amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno", il quale ultimo altro non è che il giudizio davanti alla Corte dei conti.
La Sezione non ignora che la giurisprudenza contabile è divisa circa la possibilità della sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa in pendenza di quello penale, sospensione che se talora è ritenuta necessaria (Sez. reg. siciliana 13 aprile 1992 n. 64/R) e talaltra facoltativa ( Sez. 2, ord. n. 20 del 20 aprile 1994, Sez. Molise 27 maggio 1997, n. 276), altre volte ancora è ritenuta del tutto inammissibile (Sez. 1, 27 Marzo 1991 n. 113; 15 aprile 1991 n. 138; 15 luglio 1991, n. 240; Sez. 3, 23 ottobre 1998, n. 272), essenzialmente perchè dal nuovo testo dellart. 295 c.p.p., introdotto con lart. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è stato espunto il riferimento allart. 3 del vecchio codice di procedura penale. Ora, questo mancato riferimento è del tutto ovvio dato che lart.3 predetto, che affermava il principio dellassoluta pregiudizialità penale, non è più in vigore; ma lart. 295 c.p.c. continua a prevedere la sospensione del processo ogni volta che debba essere risolta una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa. E insomma generalmente riconosciuto che, pur avendo il nuovo codice di procedura penale ripudiato il principio della sospensione necessaria, non ne consegue automaticamente lantitetico principio della prosecuzione necessaria, per cui il giudice contabile può valutare, caso per caso, e disporre a suo insindacabile giudizio la sospensione o meno del giudizio amministrativo-contabile in presenza di un connesso procedimento penale, ogni qual volta ravvisi tra i due procedimenti un rapporto di pregiudizialità, o perché vi è identità dei fatti devoluti alla cognizione del giudice contabile e quelli in via di accertamento nel processo penale, o perché lesito del giudizio penale sia determinante ai fini della decisione del giudice contabile, o perché i fatti da accertare nel giudizio penale costituiscano, in tutto o in parte, antecedenti logico-giuridici nel giudizio contabile.
Nella specie, non vè dubbio che se dal processo penale dovesse risultare la responsabilità di altre persone, oltre agli appellanti, ciò si ripercuoterebbe sulla quantificazione della parte di danno da porre eventualmente a carico degli stessi. Ma soprattutto occorre considerare che le sole prove su cui si basa la pretesa risarcitoria del Procuratore regionale attore sono le intercettazioni telefoniche e ambientali, i cui "risultati non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per laccertamento di delitti per i quali è obbligatorio larresto in fragranza" (art. 270 c.p.p.).
Al riguardo non condivide questo Collegio lavviso del Procuratore generale secondo cui questo divieto opererebbe solo fra procedimenti penali, giacché è da ritenere che, se il legislatore ha posto quel divieto in procedimenti penali cioè in procedimenti nei quali si assumono violati valori tutelati con quella che è in assoluto la maggior forma di tutela (la sanzione penale) a fortiori quel divieto dovrà valere nei procedimenti risarcitori, sia civili che contabili. Nè può aver pregio largomentazione della esistenza delle intercettazioni come fatto naturalistico, indipendentemente dal loro valore giuridico, in quanto ciò equivarrebbe a togliere ogni significato al divieto di utilizzazione in diversi procedimenti, che è imposto non si dimentichi- a tutela del diritto alla riservatezza garantito dallart. 15 della Costituzione. Questo diritto è considerato dal legislatore di tale rilievo, che la sua tutela prevale su quella di altri interessi tutelati penalmente, salvo che vengano in considerazione i delitti gravissimi per cui è obbligatorio larresto in flagranza. Al di fuori del processo penale nel quale sono state disposte, le intercettazioni sono dunque da considerare tamquam non essent.
Come dire che la pretesa attorea è nel presente giudizio sprovvista di prove, a parte eventualmente quella di cui allart. 116 c.p.p. fondata sul comportamento degli appellanti. Ove, però, il processo penale che vede gli appellanti in veste di imputati dovesse concludersi con laccertamento delle loro responsabilità, la sentenza penale avrebbe valore di giudicato per quanto attiene ai fatti materiali, e laccertamento di responsabilità operato dal giudice penale ben potrebbe essere posto a base della condanna contabile. La sospensione del presente giudizio appare dunque estremamente opportuna in attesa della definizione del giudizio penale, perchè da questa definizione dipende in larghissima misura la decisione della causa (art. 295 c.p.c.).
LA CORTE DEI CONTI
Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale
Visto il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni con la legge 20 Dicembre 1996, n. 639;
Visti gli artt. 26 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e 295 c.p.c.;
Spese al definitivo
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2000.
La sentenza pronunciata dalla seconda Sezione giurisdizionale Centrale della Corte dei conti in data 1 giugno 2000 e depositata il 2 agosto 2000 ripropone la vexata e mai risolta questione riguardante i rapporti che legano il processo penale a quello contabile.
Essa si inserisce in un sempre più deciso e cospicuo orientamento giurisprudenziale che si è fatto interprete dellesigenza di rivalutare listituto della pregiudizialità del rito penale rispetto a quello amministrativo ed a quello civile, rendendolo di maggiore efficacia ed applicazione in concreto.
Labrogazione, ad opera del nuovo codice penale di rito del 1988, del dettato dellart. 3 del c.p.p. previgente, che statuiva la necessaria pregiudizialità del processo penale qualora la cognizione del reato influisse sulla decisione della controversia civile, e la consequenziale modifica dellart. 295 c.p.c. per opera della legge n.353 del 1990, sembravano imporre (ed ad oggi hanno purtroppo imposto) una nuova concezione nei rapporti fra giudizi di genere diverso.
La ratio degli interventi legislativi, ad una prima restrittiva lettura ed interpretazione, si pone, infatti, nel senso della autonomia e della indipendenza reciproca fra i processi penale, civile e amministrativo, e di una patente ininfluenza della decisione penale.
In tale direzione, del resto, si è reiteratamente pronunciata la giurisprudenza nella fase immediatamente successiva alla entrata in vigore del nuovo codice penale di rito 1).
Sennonché, ad un esame più attento dello dato codicistico, si scoprono eccezioni e principi di segno opposto a quelli appena menzionati.
Lart. 75 c.p.p., se da una parte introduce una radicale innovazione nei rapporti tra lazione civile di danno e il processo penale, poiché consente al danneggiato di esperire unautonoma azione in sede civile senza che il giudizio debba essere sospeso fino alla definizione del processo penale e senza che possa essere pregiudicato da un eventuale pronuncia penale assolutoria, prevede, daltra parte al comma 3 quale ipotesi eccezionale, la sospensione del giudizio civile quando il danneggiato si sia già costituito parte civile oppure quando abbia proposto lazione civile dopo la sentenza penale di primo grado 2).
Per inciso, bisogna puntualizzare che, seppur non esplicitamente menzionato, lart. 75 c.p.p. si riferisce indifferentemente allazione risarcitoria del privato così come allazione risarcitoria della pubblica amministrazione, per cui, le ipotesi di sospensione del giudizio di cui al comma 3 esplicano efficacia anche nel giudizio contabile 3).
Lefficacia del giudicato penale negli altri giudizi, disciplinata agli artt. 651 ss. c.p.p., se appare sotto vari aspetti ridimensionata rispetto al passato (nel vecchio codice si parlava non a caso di autorità di cosa giudicata), continua sicuramente ad esercitare un certo peso a favore della pregiudizialità della definizione delle vertenze penali sui medesimi fatti.
Infatti, se nelle ipotesi di prosecuzione autonoma del giudizio civile non è riconosciuta alcuna efficacia alla sentenza assolutoria, una simile correlazione non è contemplata dallart. 651 per le sentenze di condanna, le quali pertanto, ove divengano irrevocabili prima della decisione civile, esplicheranno indiscriminatamente lefficacia di giudicato ivi sancita 4).
I fantasmi del codice Rocco riaffiorano allart. 211 delle norme di coordinamento al codice del 1988, ove si parla di sospensione necessaria del processo civile o amministrativo quando il processo penale possa dar luogo ad una sentenza che abbia efficacia di giudicato ( sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione emessa in seguito a dibattimento o a giudizio abbreviato -artt. 651 e 652 c.p.p.-) e sia già stata esercitata lazione penale.
Lart. 211 è palesemente ispirato alla finalità di prevenire la contraddittorietà dei giudicati, finalità che deve comunque essere perseguita nellintento di non svuotare della sua portata quello che era e rimane un principio cardine del nostro ordinamento 5).
La norma de quo rimanda allart. 295 c.p.c. che, pur non contenendo alcun riferimento allespunto art. 3 c.p.p. previgente, ha mantenuto lo stesso titolo di rubrica "sospensione necessaria" ed è stato adattato per prevedere la pregiudizialità della definizione di una controversia penale quando da questa dipenda la decisione della causa civile.
Che il dettato di tale articolo costituisca un quid pluris rispetto a quanto previsto dallabolito art. 3 c.p.p., che prevedeva la necessità della sospensione tutte le volte che la cognizione del reato avesse influito sulla decisione della controversia civile, non è affatto desumibile dal semplice tenore letterale delle norme.
Invero, anche la giurisprudenza, inizialmente abbacinata dal nuovo principio della separatezza e autonomia dei giudizi civile, amministrativo e penale, con il tempo, sta prendendo atto della illusorietà della riforma codicistica, avendo già intrapreso un lento cammino allindietro.
Sia la Cassazione civile che la Corte dei conti hanno cercato di stabilire, al di fuori delle ipotesi previste dallart. 75 c.p.p., la soglia oltre la quale la sospensione diviene necessaria, indicandola di volta in volta nella pregiudizialità della questione, nella sua antecedenza logico-giuridica 6), nellidentità soggettiva 7).
Parallelamente, la Corte dei conti si più volte pronunciata per la facoltatività della sospensione del processo amministrativo-contabile di risarcimento danni, sospensione disposta "quando esistano particolari necessità istruttorie" 8) oppure ove possa derivare unindubbia utilità dallindividuazione dei fatti in sede penale 9). Nello stesso senso è intervenuta autorevolmente la Corte dei conti a sezioni riunite in data 15 febbraio 1999, n. 3/A.
Da ultimo, non resta che concludere richiamando il recente intervento della sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti.
Il Collegio, sempre riconoscendosi le prerogative di una valutazione sullopportunità nonché sulla convenienza di una decisione sospensiva, ha esplicitamente affermato la pregiudizialità della definizione del fatto in sede penale qualora ricorrano determinate correlazioni fra i due giudizi.
Secondo la Corte, il giudice contabile può valutare a suo insindacabile giudizio la necessità di una sospensione del giudizio amministrativo-contabile "ogni qual volta ravvisi tra i due procedimenti un rapporto di pregiudizialità, o perché vi è identità dei fatti devoluti alla cognizione del giudice contabile e quelli in via di accertamento nel processo penale, o perché lesito del processo penale sia determinante ai fini della decisione del giudizio contabile, o perché i fatti da accertare nel giudizio contabile costituiscano, in tutto o in parte, antecedenti logico-giuridici nel giudizio contabile".
Pur pronunciandosi, in conformità con le sezioni riunite, per la facoltatività del giudizio sospensivo, vista labrogazione dellart. 3 c.p.p. previgente, la Corte non si è esentata dallelencare dettagliatamente la tipologia delle possibili pregiudizialità penali.
Entrando nel merito del giudizio de quo, la pregiudizialità penale scaturiva dalla necessità di vagliare gli stessi identici fatti, il cui unico mezzo di prova consisteva nelle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in sede di indagini preliminari dal pubblico ministero su autorizzazione del G.I.P.
Anche su questo tema i giudici contabili hanno formulato un preciso, quanto importante principio giurisprudenziale.
Va, infatti, ricordato che, lart. 270 c.p.p. vieta lutilizzazione dei risultati delle intercettazioni (sia ambientali che telefoniche) in procedimenti diversi da quelli nei quali esse sono state disposte; lunica eccezione riguarda i procedimenti per quei delitti nei quali è obbligatorio larresto in flagranza.
La necessità di salvaguardare quel fondamentale principio del processo penale che è la formazione della prova nel contraddittorio delle parti, impedisce di dare alla norma una interpretazione estensiva 10) ammettendo, quindi, lutilizzabilità di detti mezzi di ricerca della prova entro limiti che appaiono invalicalicabili.
Atteso il principio espresso, si deve, semmai, discutere della possibilità di poter fare ricorso processuale a tali fonti in un giudizio totalmente diverso per genere rispetto a quello penale.
La Corte dei Conti, ricorrendo ad un chiaro richiamo alla Costituzione, il cui art. 15 sancisce lindefettibile diritto alla riservatezza del cittadino, ne nega lutilizzo in qualsiasi forma (anche volendo riconoscere alle intercettazioni un mero valore naturalistico).
A questo punto, il processo contabile si trova sprovvisto di una qualsiasi prova atta a fondare laccusa, per cui si rende necessaria la previa definizione dei fatti in sede penale, unico luogo deputato allaccertamento della prova della eventuale responsabilità dellimputato, per il tramite delle intercettazioni, non prima del previo loro giudizio di legittimità.
La delicatezza della questione concernente le fonti di prove ha, pertanto, risolto i giudici della Corte a pronunciare la sospensione addirittura in mancanza di una azione penale avviata.
Ciò in apparente contrasto con il dettato dellart. 211 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, che prevede come requisito indefettibile della sospensione necessaria lavvenuto esercizio dellazione penale oltre che alla possibilità di addivenire ad una sentenza con efficacia di giudicato nellaltro processo (artt. 651 ss. c.p.p.).
In realtà, la Corte dei Conti si è venuta a pronunziare su una ipotesi di sospensione, che come dai giudici preventivamente chiarito, è stata ritenuta, peraltro, rientrante nellambito della facoltatività.
E, quindi, evidentemente che la sospensione facoltativa può essere disposta al di fuori dellambito prescritto dallart. 211.
Le ipotesi di sospensione necessaria del processo civile e amministrativo per pregiudizialità del processo penale, ben lungi dal limitarsi al ruolo eccezionale di cui allart. 75 comma 3, occupano ancora un posto di tutta evidenza allinterno del nostro sistema processualistico.
La giurisprudenza, pur negando la permanenza di ipotesi di sospensione necessaria, ne va progressivamente delineando i confini; a volte addirittura a contrario, come nella pronuncia di cui sopra, che prevede lesercizio della sospensione facoltativa quando nel procedimento penale non sia stata ancora esercitata lazione penale.
Come, purtroppo, spesso avviene i giudici sono chiamati a colmare le lacune di un legislatore troppo distratto, nella sua ricostruzione casistica sia sotto il profilo processuale che sostanziale.
Chiunque può notare agevolmente che sul piano codicistico e normativo non esista una espressa previsione che regoli in modo chiaro la sospensione facoltativa.
Si tratta, quindi, more solito, di una lacuna, che ad oggi ha creato non pochi problemi, favorendo una interpretazione oltremodo restrittiva, tale da impedire che il giudizio contabile potesse alimentarsi in modo completo delle risultanze di quello penale, spesso e volentieri suo naturale presupposto di fatto e diritto.
E ben vero che, fatta salva la previsione di cui al co. 2° dellart. 75 cpp, una assoluzione in sede penalistica può attenere a fatti e circostanze che non escludono di per sé una diversa tipologia di responsabilità, ad esempio laddove si concluda il giudizio con la formula che il fatto non costituisce reato, o attraverso il ricorso al co. 2° dellart. 530 cpp, e per tale ragione non risultare preclusiva dellazione contabile.
Ed è confermativo di quanto si va sostenendo il contenuto dellart. 652 co. 1 e 2° cpp, che fa espresso riferimento alle formule, ritenute rilevanti ai fini che ci interessano, con le quali il giudice penale escluda la responsabilità dellimputato rispetto al reato ascrittogli, e che richiama, a propria volta, lart. 75.co. 2° cpp.
De jure condendo, non resta che auspicare un celere intervento chiarificatore da parte del Legislatore che, se vuole mantenere in vita unampia tipologia di ipotesi sospensive necessitate, deve almeno provvedere a disciplinarle dettagliatamente nonché a differenziarle rispetto alle ipotesi di sospensione facoltativa.
Note
1) Tra tutte va ricordata la seguente massima: "E' da escludere la necessita' di sospendere il giudizio di responsabilita' amministrativo - contabile, fino alla conclusione in sede penale della vicenda , atteso che, nell'assetto normativo conseguente all'entrata in vigore (24 ottobre 1989) del nuovo c.p.p., basato sulla autonomia e separazione dei giudizi, non trovano applicazione nel giudizio di responsabilita' ne' la sospensione ex art. 75 comma 3 c.p.c. (da considerare rimedio eccezionale in due casi attinenti, peraltro, il processo civile) ne' alcuna ipotesi di sospensione, obbligatoria o facoltativa di cui all'art. 295 c.p.c." - C.Conti reg. Puglia sez. giurisd., 20 gennaio 1998, n. 2 Proc. reg. c. Buttiglione Riv. corte conti 1998, fasc. 1, 152 (s.m.)
2) Ghiara, art. 75 c.p.p., in Commentario al nuovo Codice di Procedura Penale, M. Chiavario, pag 366 ss.
3) Corte dei Conti sez. 2, 21 maggio 1996, n. 23/A
4) Ghiara, art. 651 c.p.p., in Commentario al nuovo Codice di Procedura Penale, M. Chiavario, vol. pag. 442 ss.
5) Cassazione civile sez. 1, 21 settembre 1998, n. 9440
6) Cassazione civile sez. 1, 26 maggio 1999, n. 5083; Corte dei Conti reg. Umbria sez. giur., 13 marzo 1995, n. 77
7) Cassazione civile sez. 1, 21 maggio 1999, n. 4952
8) Corte dei conti reg. Molise sez. giur., 27 maggio 1997, n. 276
9) Corte dei conti sez. 2, 20 Aprile 1994, ord. n. 20
10) Cassazione penale sez. 3, 3 luglio 1991
Avv. Carlo Alberto Zaina
Dott. Marco Tonti