N. 71/2001 R.G.T.L.
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA PERSONALE
Composta dai Signori Magistrati
1 Francesco Taurisano Presidente
2 Renato Preziosi Giudice
3 Nicola Archidiacono Giudice
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente
O R D I N A N Z A
Sullappello avverso lordinanza emessa in data 18.12.2000 dal GIP del Tribunale di Velletri nei confronti d:
A. A., n. R.
P. M. n. A.
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Il Tribunale
Premesso che A.A. e P.M. sono stati tratti in arresto per il reato di rapina aggravata a seguito di ordinanza del Gip del Tribunale di Rimini contestualmente dichiaratosi incompetente per territorio in favore del Giudice del Tribunale di Velletri ai sensi dellart. 27 c.p.p.. Questultimo Gip ha rinnovato la misura con ordinanza del 17.10.2000;
letta listanza del difensore degli indagati che ha richiesto la declaratoria di inefficacia di tale ordinanza sul presupposto del mancato rinnovo dellinterrogatorio ai sensi dellart. 294 c.p.p.;
letta lordinanza oggi appellata che ha rigettato listanza, rilevando che nel rinnovare la misura disposta dal Gip del Tribunale di Rimini, "non sono stati contestati fatti nuovi e diversi rispetto a quelli per i quali gli indagati sono già stati sentiti, con conseguente rispetto del diritto di difesa ed assenza di qualsivoglia ipotesi di nullità";
rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite del 14.7.99 (ric. Salzano), ha ribadito il principio secondo il quale quando il luogo dellarresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, lordinanza coercitiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dellart. 27 c.p.p.:
rilevato che, anche sotto un profilo logico, la provvisorietà della ordinanza coercitiva si estende anche allinterrogatorio del prevenuto, proprio per la funzione dellatto di determinare un contatto diretto del prevenuto con il Giudice naturale;
rilevato, pertanto, che lordinanza del Gip di Velletri del 17.10.2000 ha perso efficacia per mancato interrogatorio degli indagati entro il termine di cinque giorni previsto dallart. 294 c.p.p.;
P.Q.M.
Riforma lordinanza in epigrafe indicata e dichiara linefficacia della misura custodiale emessa in data 17.10.2000 dal Gip del Tribunale di Velletri nei confronti di A. A. e P.M., di cui ordina la liberazione se non detenuti per altra causa.
Roma, 19.2.2001 Il Presidente
Renato Preziosi sost. Francesco Taurisano
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LINTERROGATORIO DI GARANZIA NON E UN INUTILE ADEMPIMENTO
Lordinanza resa dalla Sezione Riesame del Tribunale di Roma, riprodotta in epigrafe precisa e sancisce, una volta di più, il valore e la necessità delleffettivo svolgimento dellinterrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., anche e soprattutto, quando ci si trovi in una situazione di reiterazione di ordinanza applicativa una misura cautelare, a seguito di pronunzia del G.I.P. ai sensi dellart. 27 c.p.p..
Stabilendo, quindi, che lordinanza di custodia cautelare emessa ha perduto la sua efficacia, atteso che, nei cinque giorni successivi alla sua esecuzione non è stato dato corso allinterrogatorio di garanzia, ai sensi dellart. 294 co. 1° e 302 c.p.p., il Tribunale ha superato de plano anche il principio, che veniva affermato nel gravato provvedimento, secondo il quale latto di indagine non sarebbe stato necessario, non essendo stati contestati con la nuova ordinanza fatti diversi da quelli oggetto delloriginaria contestazione.
Si è, pertanto, affermato il convincimento che linterrogatorio ex art. 294 c.p.p., assume sempre e comunque una indubbia valenza di garanzia e tutela della persona soggetta alla privazione della libertà, senza che lelemento della novità in punto a contestazione di fatti criminosi possa assumere un qualche rilievo .
Non a caso la stessa S.C., dopo, alcune oscillazioni, ha, recentemente, confermato questo principio statuendo che lomissione del successivo interrogatorio non possa in alcun modo venir sanata dallattuazione di quello precedente.
Come appare evidente dalla massima in nota viene evidenziata la necessità che lindagato, privato della libertà, anche a titolo derivativo, come avvenuto nella fattispecie, non venga espropriato del diritto di aver un diretto contatto con il giudice che ha emesso il provvedimento sul punto, al fine di esercitare la propria difesa.
Appare, pertanto, corretto affermare che deve ritenersi insufficiente il primo interrogatorio, in presenza di misura reiterata.
Corretta del pari, risulta, la declaratoria di estinzione della misura essendosi verificata lipotesi di cui allart. 302 c.p.p..
Avv. Carlo Alberto Zaina