INTERNET E PEDOPORNOGRAFIA - ART. 600 ter C.P.
UNA QUESTIONE DI COMPETENZA PER TERRITORIO

Tribunale di Torre Annunziata,
in composizione collegiale,
Sentenza 24 novembre 2000

Il testo della pronuncia



Un particolare ringraziamento al dott. Orazio Dente Gattola

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 9 ottobre 2000 il Giudice dell'udienza preliminare in sede disponeva il giudizio immediato nei confronti di B. N. e di B. M. in ordine al reato loro contestato.
La posizione del primo veniva definita con sentenza declaratoria di incompetenza per territorio da parte del Gup in sede avendo tale imputato chiesto, successivamente all'emissione del decreto, procedersi con le forme del rito abbreviato.
All'odierna udienza dibattimentale, celebrata in assenza del B.detenuto agli arresti domiciliari, avendo egli rinunziato a comparire, la difesa chiedeva in un primo momento che venisse autorizzata la presenza del consulente tecnico di parte a tutte le fasi del procedimento.
La richiesta veniva rigettata, sentito il p.m., per le ragioni esplicitate nella relativa ordinanza.
Indi veniva sollevata dalla difesa nei preliminari la questione relativa all'incompetenza per territorio alla quale il p.m. di udienza si opponeva.
Il Tribunale, in accoglimento della richiesta della difesa, riteneva la propria incompetenza per i motivi che in appresso verranno esplicitati e disponeva trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona essendo quel Tribunale competente per territorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per comprendere appieno le ragioni che hanno indotto questo Tribunale a declinare la propria competenza occorre premettere una breve ricostruzione degli antecedenti della vicenda portata al suo esame.
Il 26 novembre 1999 si presentava nei locali del Compartimento della Polizia Postale di Napoli tale C. M., residente in (Luogo), il quale denunciava, nella sua qualità di Presidente della "costituenda associazione no profit di nome "Alfa" di essere entrato in contatto nel corso di una "navigazione" con un'organizzazione facente capo a tale D. K., cittadino russo, che pubblicizzava materiale video raffigurante minori di entrambi i sessi dando un indirizzo di Mosca al quale inviare il danaro per l'acquisto.
Il successivo 31 novembre la Polizia Postale riferiva alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale di avere contattato il K. e di averne ricevuto un nuovo indirizzo al quale inviare il danaro occorrente per l'invio del materiale con la precisazione delle modalità di versamento.
La prima informativa si chiudeva con l'indicazione di alcuni intermediari italiani.
Da ultimo in data 3 febbraio 2000 la Procura in sede autorizzava l'acquisto del materiale, ovviamente a fini probatori, e delegava il predetto ufficio per la compiuta identificazione del K. e per lo svolgimento di "ogni altra attività integrativa" che si fosse resa necessaria.
Questo è l'antefatto della vicenda.
Nei locali della Polizia Postale in Napoli veniva allestita una postazione civetta che poneva in essere una complessa attività di monitoraggio della rete la quale ad un certo momento consentiva di individuare alcune persone che, conversavano con il sistema della chat (chattavano in termine tecnico), ponendosi in contatto con un agente sotto copertura che utilizzava il nick name, ovvero soprannome, di "luna piena" .
Una delle persone menzionate veniva individuata in B. M. si presentava come "S…" e che nel corso della conversazione inviava all'agente due fotografie, una delle quali raffigurava una minore in atteggiamento osceno.
La conversazione si chiudeva all'improvviso alle 23.47 del 26 maggio 2000 in quanto il B. M., entrato in contatto alle ore 22.48, e che è stato individuato a mezzo della sua utenza telefonica e del suo IP, interrompeva improvvisamente il contatto all'ora suddetta a seguito del mancato invio da parte del suo interlocutore di immagini in cambio delle sue.
Questi sono i fatti per quanto concerne il B. che, va sottolineato, risiede in B. O. (Ancona) e si era collegato a mezzo di un computer posto nel suo domicilio.
E', poi, pacifico che l'agente provocatore ha costantemente operato trovandosi negli uffici di Napoli.
Appare evidente in conseguenza di quanto sinora è stato detto che non sussiste alcuna competenza di questo Tribunale per essere, al più, competente quello di Napoli nel cui ambito territoriale ha operato l'agente sotto copertura.
In effetti la competenza per territorio si appartiene al Tribunale di Ancona stante la residenza dell'imputato e l'ubicazione del suo computer nella sua abitazione privata.
Né può valere a radicare la competenza per territorio di questo Tribunale il fatto che il C., e cioè l'originario denunziante, risieda in (Luogo) (circondario di Torre Annunziata). Il fatto ascritto al B. (invio di due foto, una delle quali a contenuto pornografico) non appare essere legato alla vicenda della quale ha riferito agli inquirenti il C..
Il rapporto tra i due episodi è invero meramente occasionale dal momento che in quello del quale riferisce il C. attiene alla vendita di video pornografici dietro corrispettivo laddove il B. invia (rectius: avrebbe inviato) delle foto con l'evidente intento di uno scambio e dunque opera in un contesto che è del tutto diverso.
La regola di cui all'art. 9 c. 1 cpp, non appare applicabile nel caso di specie in quanto essa ha un carattere meramente residuale: al più potrebbe essere applicabile nella specie il comma secondo che porterebbe, comunque, al domicilio del B. e dunque alla competenza del Tribunale di Ancona.
Occorre, per una corretta soluzione della questione, partire dai dati di fatto disponibili che sono: invio della fotografia nel corso di una chattata ed ubicazione del computer nell'abitazione del B..
E' comunque pacifico che la conversazione ha avuto luogo sul canale #picspreteens sul server irc.flashnet.it.
Orbene occorre tener conto del fatto che per chat si intende una conversazione resa possibile da Internet a tutti con varie modalità con la quale i soggetti si inviano messaggi digitati con la tastiera i quali possono coinvolgere più persone dando luogo a vere e proprie conferenze in tempo reale con la conseguenza che è possibile scorrere i diversi messaggi ed eventualmente interloquire.
La sigla IRC innanzi menzionata sta, poi, a significare Internet Relay Chat.
Non occorre certamente in questa sede dire cosa sia Internet.
Quanto a Relay significa collegamento.
Quanto, infine, a Chat tale termine significa, appunto, chiacchierata.
Se questi sono i termini della questione appare evidente che la condotta ascritta al B. si appartiene alla competenza per territorio del Tribunale di Ancona dal momento che egli ha inviato la foto dal computer posto nella sua abitazione sita appunto in B. O..
Si è in presenza di un reato istantaneo in quanto è con la digitazione del comando di invio che il materiale viene immesso in rete e giunge a tutti i potenziali destinatari. Intento del legislatore era quello di reprimere alla radice stroncando sul nascere il turpe fenomeno dello scambio di materiale pornografico avente come oggetto minori sovente oggetto anche di vere e proprie violenze.
La divulgazione consiste appunto nell'invio del messaggio per cui il reato si consuma nel momento in cui esso esce dalla sfera di disponibilità del mittente, in tutto assimilabile alla posizione dello stampatore divenendo quindi accessibile ad un numero imprecisato ed imprecisabile di persone.
Intento del legislatore era, appunto, quello di limitare la libertà su Internet nel più generale contesto della repressione della pedofilia. L'art. 600 ter c.p. sanziona condotte anche solo potenzialmente dirette allo sfruttamento dei minori e ad evitare che esse possano turbare lo sviluppo della loro personalità.
Ovviamente esula dalle attribuzioni di questo Tribunale ogni accertamento in ordine alla materialità del reato stante, appunto, la propria incompetenza per territorio.
Del resto la Corte di Cassazione con la sentenza 27.4/19.6.2000 ha chiaramente stabilito che "la condotta di distribuzione del materiale pedo - pornografico deve ritenersi integrata dalla diffusione fisica del materiale medesimo, mediante invio di esso ad un novero, predefinito o meno, di destinatari e che le condotte di divulgazione e pubblicizzazione sono punite in quanto costituiscono attività idonea ad incrementare la domanda del materiale stesso, agevolando ed accrescendo il volume della circolazione di esso ed il Legislatore ha inteso appunto impedire il pericolo di una diffusione siffatta.
La condotta di divulgazione in particolare implica l'esistenza di un mezzo di diffusione comunque accessibile ad una indefinita pluralità di utenti, per il cui tramite il soggetto agente mette a disposizione degli stessi materiale vietato o informazioni in ordine ad esso ed il riferimento alla condotta di pubblicizzazione si estende a tutte le possibili forme di diffusione di un'informazione nei confronti di una pluralità o generalità di destinatari."

P.Q.M.

Letti gli artt. 21, comma II, e 23 c.p.p. dichiara la propria incompetenza per territorio in ordine al reato ascritto a B. M. ed ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona, territorialmente competente.

Torre Annunziata 24/11/2000

Il Presidente estensore
Dottor Orazio Dente Gattola

 

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