INTERNET
E PEDOPORNOGRAFIA - ART. 600 ter C.P.
UNA QUESTIONE DI COMPETENZA PER TERRITORIO
Tribunale
di Torre Annunziata,
in composizione collegiale,
Sentenza 24 novembre 2000
Il testo della pronuncia
Un particolare ringraziamento al dott. Orazio Dente Gattola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 9 ottobre 2000
il Giudice dell'udienza preliminare in sede disponeva il giudizio
immediato nei confronti di B. N. e di B. M. in ordine al reato
loro contestato.
La posizione del primo veniva definita con sentenza declaratoria
di incompetenza per territorio da parte del Gup in sede avendo
tale imputato chiesto, successivamente all'emissione del decreto,
procedersi con le forme del rito abbreviato.
All'odierna udienza dibattimentale, celebrata in assenza del
B.detenuto agli arresti domiciliari, avendo egli rinunziato a
comparire, la difesa chiedeva in un primo momento che venisse
autorizzata la presenza del consulente tecnico di parte a tutte
le fasi del procedimento.
La richiesta veniva rigettata, sentito il p.m., per le ragioni
esplicitate nella relativa ordinanza.
Indi veniva sollevata dalla difesa nei preliminari la questione
relativa all'incompetenza per territorio alla quale il p.m. di
udienza si opponeva.
Il Tribunale, in accoglimento della richiesta della difesa,
riteneva la propria incompetenza per i motivi che in appresso
verranno esplicitati e disponeva trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona
essendo quel Tribunale competente per territorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comprendere appieno le
ragioni che hanno indotto questo Tribunale a declinare la propria
competenza occorre premettere una breve ricostruzione degli
antecedenti della vicenda portata al suo esame.
Il 26 novembre 1999 si presentava nei locali del Compartimento
della Polizia Postale di Napoli tale C. M., residente in (Luogo),
il quale denunciava, nella sua qualità di Presidente della
"costituenda associazione no profit di nome "Alfa"
di essere entrato in contatto nel corso di una
"navigazione" con un'organizzazione facente capo a tale
D. K., cittadino russo, che pubblicizzava materiale video
raffigurante minori di entrambi i sessi dando un indirizzo di
Mosca al quale inviare il danaro per l'acquisto.
Il successivo 31 novembre la Polizia Postale riferiva alla
Procura della Repubblica presso questo Tribunale di avere
contattato il K. e di averne ricevuto un nuovo indirizzo al quale
inviare il danaro occorrente per l'invio del materiale con la
precisazione delle modalità di versamento.
La prima informativa si chiudeva con l'indicazione di alcuni
intermediari italiani.
Da ultimo in data 3 febbraio 2000 la Procura in sede autorizzava
l'acquisto del materiale, ovviamente a fini probatori, e delegava
il predetto ufficio per la compiuta identificazione del K. e per
lo svolgimento di "ogni altra attività integrativa"
che si fosse resa necessaria.
Questo è l'antefatto della vicenda.
Nei locali della Polizia Postale in Napoli veniva allestita una
postazione civetta che poneva in essere una complessa attività
di monitoraggio della rete la quale ad un certo momento
consentiva di individuare alcune persone che, conversavano con il
sistema della chat (chattavano in termine tecnico), ponendosi in
contatto con un agente sotto copertura che utilizzava il nick
name, ovvero soprannome, di "luna piena" .
Una delle persone menzionate veniva individuata in B. M. si
presentava come "S
" e che nel corso della
conversazione inviava all'agente due fotografie, una delle quali
raffigurava una minore in atteggiamento osceno.
La conversazione si chiudeva all'improvviso alle 23.47 del 26
maggio 2000 in quanto il B. M., entrato in contatto alle ore
22.48, e che è stato individuato a mezzo della sua utenza
telefonica e del suo IP, interrompeva improvvisamente il contatto
all'ora suddetta a seguito del mancato invio da parte del suo
interlocutore di immagini in cambio delle sue.
Questi sono i fatti per quanto concerne il B. che, va
sottolineato, risiede in B. O. (Ancona) e si era collegato a
mezzo di un computer posto nel suo domicilio.
E', poi, pacifico che l'agente provocatore ha costantemente
operato trovandosi negli uffici di Napoli.
Appare evidente in conseguenza di quanto sinora è stato detto
che non sussiste alcuna competenza di questo Tribunale per
essere, al più, competente quello di Napoli nel cui ambito
territoriale ha operato l'agente sotto copertura.
In effetti la competenza per territorio si appartiene al
Tribunale di Ancona stante la residenza dell'imputato e
l'ubicazione del suo computer nella sua abitazione privata.
Né può valere a radicare la competenza per territorio di questo
Tribunale il fatto che il C., e cioè l'originario denunziante,
risieda in (Luogo) (circondario di Torre Annunziata). Il fatto
ascritto al B. (invio di due foto, una delle quali a contenuto
pornografico) non appare essere legato alla vicenda della quale
ha riferito agli inquirenti il C..
Il rapporto tra i due episodi è invero meramente occasionale dal
momento che in quello del quale riferisce il C. attiene alla
vendita di video pornografici dietro corrispettivo laddove il B.
invia (rectius: avrebbe inviato) delle foto con l'evidente
intento di uno scambio e dunque opera in un contesto che è del
tutto diverso.
La regola di cui all'art. 9 c. 1 cpp, non appare applicabile nel
caso di specie in quanto essa ha un carattere meramente
residuale: al più potrebbe essere applicabile nella specie il
comma secondo che porterebbe, comunque, al domicilio del B. e
dunque alla competenza del Tribunale di Ancona.
Occorre, per una corretta soluzione della questione, partire dai
dati di fatto disponibili che sono: invio della fotografia nel
corso di una chattata ed ubicazione del computer nell'abitazione
del B..
E' comunque pacifico che la conversazione ha avuto luogo sul
canale #picspreteens sul server irc.flashnet.it.
Orbene occorre tener conto del fatto che per chat si intende una
conversazione resa possibile da Internet a tutti con varie
modalità con la quale i soggetti si inviano messaggi digitati
con la tastiera i quali possono coinvolgere più persone dando
luogo a vere e proprie conferenze in tempo reale con la
conseguenza che è possibile scorrere i diversi messaggi ed
eventualmente interloquire.
La sigla IRC innanzi menzionata sta, poi, a significare Internet
Relay Chat.
Non occorre certamente in questa sede dire cosa sia Internet.
Quanto a Relay significa collegamento.
Quanto, infine, a Chat tale termine significa, appunto,
chiacchierata.
Se questi sono i termini della questione appare evidente che la
condotta ascritta al B. si appartiene alla competenza per
territorio del Tribunale di Ancona dal momento che egli ha
inviato la foto dal computer posto nella sua abitazione sita
appunto in B. O..
Si è in presenza di un reato istantaneo in quanto è con la
digitazione del comando di invio che il materiale viene immesso
in rete e giunge a tutti i potenziali destinatari. Intento del
legislatore era quello di reprimere alla radice stroncando sul
nascere il turpe fenomeno dello scambio di materiale pornografico
avente come oggetto minori sovente oggetto anche di vere e
proprie violenze.
La divulgazione consiste appunto nell'invio del messaggio per cui
il reato si consuma nel momento in cui esso esce dalla sfera di
disponibilità del mittente, in tutto assimilabile alla posizione
dello stampatore divenendo quindi accessibile ad un numero
imprecisato ed imprecisabile di persone.
Intento del legislatore era, appunto, quello di limitare la
libertà su Internet nel più generale contesto della repressione
della pedofilia. L'art. 600 ter c.p. sanziona condotte anche solo
potenzialmente dirette allo sfruttamento dei minori e ad evitare
che esse possano turbare lo sviluppo della loro personalità.
Ovviamente esula dalle attribuzioni di questo Tribunale ogni
accertamento in ordine alla materialità del reato stante,
appunto, la propria incompetenza per territorio.
Del resto la Corte di Cassazione con la sentenza 27.4/19.6.2000
ha chiaramente stabilito che "la condotta di
distribuzione del materiale pedo - pornografico deve ritenersi
integrata dalla diffusione fisica del materiale medesimo,
mediante invio di esso ad un novero, predefinito o meno, di
destinatari e che le condotte di divulgazione e pubblicizzazione
sono punite in quanto costituiscono attività idonea ad
incrementare la domanda del materiale stesso, agevolando ed
accrescendo il volume della circolazione di esso ed il
Legislatore ha inteso appunto impedire il pericolo di una
diffusione siffatta.
La condotta di divulgazione in particolare implica l'esistenza
di un mezzo di diffusione comunque accessibile ad una indefinita
pluralità di utenti, per il cui tramite il soggetto agente mette
a disposizione degli stessi materiale vietato o informazioni in
ordine ad esso ed il riferimento alla condotta di
pubblicizzazione si estende a tutte le possibili forme di
diffusione di un'informazione nei confronti di una pluralità o
generalità di destinatari."
P.Q.M.
Letti gli artt. 21, comma II, e 23 c.p.p. dichiara la propria incompetenza per territorio in ordine al reato ascritto a B. M. ed ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona, territorialmente competente.
Torre Annunziata 24/11/2000
Il Presidente estensore
Dottor Orazio Dente Gattola