STATUTO DI SCiNT

inviato dall'avv. Andrea Lisi

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

DENOMINATA SCiNT (Centro Studi per lo Sviluppo & Cooperazione delle Imprese per l’Internazionalizzazione)

TITOLO I

Costituzione – Carattere – Sede – Durata – Scopo – Attività e Strumenti

Art. 1 (Costituzione).

E’ costituita un’Associazione non riconosciuta denominata

SCiNT (Sviluppo & Cooperazione delle Imprese per l’Internazionalizzazione),

essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

Art. 2 (Carattere).

L’Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonché nell’accettazione delle norme del presente Statuto.

L’Associazione potrà partecipare quale Socia/Associata ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti che perseguono scopi sociali e di cooperazione internazionale.

Art. 3 (Sede).

L’Associazione ha attualmente la sua sede legale ed amministrativa in Lecce, via M.Stampacchia, 21.

Art. 4 (Durata).

La durata dell’Associazione è fissata da oggi sino al 31 Dicembre 2050, salvo quanto stabilito nel successivo art. 22 e potrà essere prorogata.

Art. 5 (Scopi).

5.1. L’Associazione, in armonia con le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria, nel rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale ed europeo, persegue le seguenti finalità:

  1.  
  2. sviluppare lo studio, la ricerca, l’analisi, la prassi e la diffusione dell’internazionalizzazione delle imprese del territorio - intesa quale riorganizzazione del tessuto produttivo per affrontare i mercati esteri - e della cooperazione internazionale;
  3.  
  4. promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori, degli imprenditori e dei professionisti relativamente alle tematiche connesse all’internazionalizzazione;
  5.  
  6. promuovere e diffondere lo studio e l’applicazione degli strumenti informatici quali metodi considerati essenziali per affacciarsi al mercato globale;
  7.  
  8. ricercare e diffondere l’applicazione di metodi di risoluzione negoziale delle controversie di natura internazionale anche attraverso l’informatica;
  9.  
  10. sviluppare contatti con gli ordini e le associazioni professionali ed imprenditoriali nazionali ed internazionali, con i rappresentanti dei pubblici poteri e gli enti arbitrali, formulando proposte ed attivando iniziative rivolte alla valorizzazione dello studio, della ricerca e della diffusione del diritto commerciale internazionale, del marketing internazionale, dell’analisi dei mercati esteri, degli aspetti doganali e fiscali, dei finanziamenti agevolati, dell’assicurazione dei crediti per l’export, della contrattualistica internazionale, del credito documentario, dell’informatica giuridica e di tutto ciò che possa favorire l’internazionalizzazione e la cooperazione internazionale;
  11.  
  12. favorire la creazione di consorzi per l’export, di Joint Venture, e di altre forme di cooperazione tra imprese per meglio affrontare i mercati esteri;
  13.  
  14. svolgere qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o indirettamente, afferisca agli scopi di cui al presente articolo.

Art. 6 (Attività e Strumenti).

L’Associazione favorirà, curerà e promuoverà:

  1.  
  2. l’organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, seminari, dibattiti, incontri, corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento, missioni all’estero, meetings internazionali, fiere all’estero;
  3.  
  4. iniziative di studio e ricerca, nonché editoriali, inerenti il settore della internazionalizzazione, della cooperazione internazionale e dell’informatica giuridica finalizzate alla formazione, all’aggiornamento e alla specializzazione degli iscritti e di tutti gli operatori del settore;
  5.  
  6. lo scambio delle conoscenze sviluppate dalle imprese e dai professionisti operanti nel settore e maturate dagli operatori nella organizzazione, gestione e razionalizzazione delle imprese che si affacciano ai mercati esteri;
  7.  
  8. lo studio, l’analisi, la ricerca e la diffusione dei metodi di prevenzione e risoluzione delle controversie, alternativi al contenzioso giudiziario;
  9.  
  10. i rapporti, gli incontri e i contatti con le associazioni professionali, le istituzioni e gli organismi governativi, accademici e scientifici, gli istituti bancari, i professionisti singoli o associati, le imprese, le associazioni e gli enti, nazionali, europei e internazionali, interessati e comunque coinvolti nelle tematiche dell’internazionalizzazione;

6.1. L’Associazione potrà compiere qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna, o soltanto utile, per il conseguimento dei suoi scopi, comprese, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le compravendite di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di contratti di finanziamento dal lato passivo, la concessione di pegni o ipoteche sui beni dell’Associazione, la concessione di fideiussioni, l’emissione di titoli cambiari.

TITOLO II

Associati

Art. 7 (Categorie di associati).

L’Associazione riconosce 3 (tre) categorie di associati:

  1.  
  2. associati fondatori;
  3.  
  4. associati ordinari;
  5.  
  6. associati onorari.

Art. 8 (Associati fondatori).

La qualifica di associato fondatore compete di diritto agli associati firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.

Art. 9 (Associati ordinari).

Possono essere associati ordinari dell’Associazione tutti coloro – imprenditori, professionisti personalità accademiche ed istituzionali – che, condividendo ed accettando gli scopi associativi, ne facciano richiesta;

9.1 La domanda per l’iscrizione all’Associazione deve essere diretta al Consiglio Direttivo che delibera sull’ammissione. In caso di rifiuto, l’interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà con provvedimento non impugnabile.

Art. 10 (Associati onorari).

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze in campo scientifico, accademico e professionale afferenti l’oggetto associativo.

Art. 11 (Contributo – Decadenza – Esclusione – Rinuncia).

Il contributo associativo annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo nella prima seduta all’inizio di ogni anno.

11.1 La qualità di associato si perde automaticamente per il fatto del mancato pagamento della quota annuale entro il primo trimestre di ciascun anno solare.

11.2 L’associato ha il dovere della moralità pubblica, dell’impegno e della disponibilità nei confronti dell’Associazione e delle sue iniziative.

11.3 La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni o per indegnità a seguito di pronuncia del Consiglio Direttivo. Avverso tale pronuncia l’interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà con lodo inappellabile.

11.4. L’associato che non intenda essere più iscritto all’Associazione deve dare comunicazione, con lettera raccomandata a.r., al Consiglio Direttivo, restando tenuto al pagamento del contributo per l’anno in corso.

11.5. Gli associati che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 15 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota.

11.6. Chi perde per qualsiasi motivo la qualifica di associato non ha diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

11.7 La quota associativa deve ritenersi intrasmissibile e non rivalutabile.

TITOLO III

Organi - Sedi decentrate

Capo I

Art. 12. (Organi).

Sono organi dell’Associazione:

  1.  
  2. il Consiglio Direttivo;
  3.  
  4. l’Assemblea degli Associati;
  5.  
  6. il Collegio dei Probiviri;

Art. 13. (Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e determina i modi ed i tempi di attuazione delle delibere dell’Assemblea. Esso ha inoltre compiti deliberativi all’uopo delegati dall’Assemblea o fissati nel presente Statuto, funzioni di organizzazione, gestione e coordinamento dell’Associazione, ed inoltre progetta le iniziative e sovrintende alla loro definizione ed esecuzione.

13.1. I suoi compiti sono:

  1.  
  2. formulare il programma annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  3.  
  4. predisporre le relazioni da presentare all’Assemblea sull’attività svolta;
  5.  
  6. predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
  7.  
  8. deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  9.  
  10. proporre all’approvazione dell’Assemblea il regolamento interno o le modifiche del presente Statuto;
  11.  
  12. acquistare, vendere e permutare beni anche immobili e mobili soggetti a registrazione;
  13.  
  14. stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca sui beni associativi o concedere fideiussioni o altre garanzie personali;
  15.  
  16. compiere comunque ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo.

Art. 14. (Composizione – Durata – Cariche – Riunioni del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo è complessivamente composto da un numero minimo di 7 (sette) membri ad un massimo di 9 (nove) che durano in carica 2 (due) anni e sono eletti dall’organo assembleare.

14.1. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei suoi membri, il Presidente Istituzionale, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

14.1. Il Presidente Istituzionale

Ha un ruolo istituzionale all’interno dell’Associazione:

  1.  
  2. può rappresentare l’Associazione in incontri istituzionali, convegni, dibattiti ed incontri di studio;
  3.  
  4. può assumere, previa comunicazione scritta al Vice Presidente, la legale rappresentanza dell’Associazione per l’ordinaria amministrazione;
  5.  
  6. può convocare l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e sottoscrivere il relativo verbale assembleare;
  7.  
  8. cura e gestisce il coordinamento dell’Associazione con altri Enti istituzionali e/o Enti, Associazioni e Società con finalità analoghe all’Associazione stessa;

14.2. Il Vice Presidente

Ha la legale rappresentanza dell’Associazione per l’ordinaria amministrazione nonché anche per tutti quegli atti di straordinaria amministrazione preventivamente allo stesso delegati per iscritto dal Consiglio Direttivo:

  1.  
  2. convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo che entrambi presiede, sottoscrivendone con il Segretario i relativi verbali;
  3.  
  4. ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, garantendo lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione;
  5.  
  6. attribuisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all’interno degli organi associativi e rappresenta l’Associazione in eventuali procedimenti giudiziari.
  7.  
  8. sostituisce il Presidente Istituzionale in caso di suo impedimento.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente Istituzionale e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal Segretario.

14.3. Il Segretario:

Soprintende la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui sottoscrive gli atti congiuntamente al Vice presidente;

  1.  
  2. presiede insieme al Vice Presidente l’Assemblea;
  3.  
  4. cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Vice Presidente;
  1.  
  2. provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Consiglio Direttivo;
  3.  
  4. tiene aggiornata la contabilità dell’Associazione nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili;
  5.  
  6. si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza;
  7.  
  8. provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione dei nuovi associati;
  9.  
  10. tiene aggiornato lo schedario;
  11.  
  12. redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi siano sottoscritti dal Vice Presidente e dal Segretario ed eventualmente dal Presidente Istituzionale
  13.  
  14. sottoscrive congiuntamente al Vice Presidente la corrispondenza e i mandati di pagamento.

14.4. Il Tesoriere:

E’ responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse o affidategli;

  1.  
  2. è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Vice Presidente sia del Segretario;
  3.  
  4. provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa;
  5.  
  6. versa le somme da lui incassate presso altro Istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo;
  7.  
  8. ritira le somme dagli Istituti bancari ed effettua i pagamenti e le riscossioni, previo mandato sottoscritto dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Segretario. Preleva le somme necessarie ai pagamenti mediante assegno in conto corrente con firma congiunta del Vice Presidente, o in caso di sua assenza, del Segretario;
  9.  
  10. una volta al trimestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata di cassa;
  11.  
  12. è autorizzato a tenere in sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti;
  13.  
  14. tiene aggiornato su apposito registro l’inventario di tutti i beni e di tutto il materiale associativo, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile;
  15.  
  16. provvede alla piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio Direttivo.

14.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Vice Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni saranno comunicate a cura del Vice Presidente agli altri componenti del Consiglio Direttivo mediante e-mail o telefonicamente, con preavviso di almeno tre giorni.

Delle riunioni sarà redatto relativo verbale che sarà compilato dal Segretario e sottoscritto dal Vice Presidente ed eventualmente dal Presidente Istituzionale.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Vice Presidente.

14.6. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo non è incompatibile con la pari qualifica di membro del Consiglio Direttivo e/o di Consigliere di altre Camere e/o Associazioni e/o Società.

Art. 15. (Convocazione dell’Assemblea).

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente Istituzionale, dal Vice Presidente, dal Consiglio Direttivo o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata, a mezzo fax o via e-mail, agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’adunanza e, in caso di urgenza, può essere effettuata telefonicamente; tale comunicazione deve contenere le indicazioni precise della data, l’ora e il luogo dell’Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e degli argomenti da trattare posti all’ordine del giorno.

15.1. L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria si riunisce in qualsiasi luogo purché in Italia.

L’Assemblea in seduta ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

I compiti dell’Assemblea sono:

  1.  
  2. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  3.  
  4. discutere ed approvare il programma annuale presentato dal Consiglio Direttivo;
  5.  
  6. approvare eventuali regolamenti, successivi a quelli costitutivi, degli organi interni all’Associazione ed istituire le sedi decentrate;
  7.  
  8. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, ed i Probiviri;
  9.  
  10. indicare le direttive per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione secondo le norme statutarie;
  11.  
  12. modificare lo statuto;
  13.  
  14. deliberare su qualsiasi altro argomento che sia stato sottoposto alla sua attenzione da parte degli altri organi dell’Associazione.

Art. 15. (Deliberazioni dell’Assemblea).

L’Assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza dei voti alla presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione con maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.

15.1. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati.

15.2.Non sono ammessi a partecipare all’Assemblea gli associati che almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza non risultino in regola con il pagamento della quota annuale.

15.3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un massimo di tre altri associati.

Art. 16 (Collegio dei Probiviri )

I Probiviri devono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all’Associazione o in occasione di episodi che possano bloccare e/o turbare la vita dell’Associazione stessa o offuscarne il nome.

16.1. I Probiviri richiamano, con apposita relazione scritta, organi o singoli associati ai loro doveri e propongono all’Assemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta di iscrizione di un aspirante associato.

16.2. Devono inoltre controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili ed hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.

16.3. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.4. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, il quale presiederà le varie riunioni e convocherà le stesse ogni qualvolta ne ravvisi l’utilità.

Art. 17 (Gratuità delle cariche).

L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative è gratuito.

17.1. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

CAPO II

Art. 18 (Sedi decentrate).

L’Associazione potrà istituire sedi decentrate e riconoscere come proprie sezioni, associazioni, o enti periferici esistenti in altre località della Regione Puglia o del territorio della Repubblica Italiana, stabilendo compiti, funzioni e strutture.

TITOLO IV

Finanziamento – Esercizi associativi – Fondo di costituzione – Spese

Art. 19 (Finanziamento e esercizi associativi).

Le spese necessarie per il funzionamento dell’Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

  1.  
  2. le quote ordinarie degli Associati;
  3.  
  4. le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
  5.  
  6. le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da altri enti sia internazionali sia comunitari sia locali e da altri enti pubblici e/o privati.
  • 19.1. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell’Associazione.

    19.2. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l’adunza dell’Assemblea.

    19.3. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

    Art. 20 (Fondo di costituzione).

    Il Fondo è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori conferiscono alla costituzione dell’Associazione. Gli associati ordinari contribuiscono al Fondo con la quota associativa.

    Art. 21. (Spese).

    Le spese per la costituzione ed il funzionamento dell’Associazione, ove non coperte dall’economia di gestione, saranno poste a carico di ciascun associato, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea.

    TITOLO V

    Scioglimento – Norme transitorie

    Art. 22. (Scioglimento).

    Nel caso di cessazione dell’attività associativa per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

    22.1. In caso di scioglimento dell’Associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altro Ente no profit o ad altra Associazione avente scopo analogo o affine.

    22.2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

    Lecce, 7 ottobre 2000

    Sottoscrivono il presente Statuto Costitutivo gli associati fondatori:

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