STATUTO DI SCiNT
inviato dall'avv. Andrea Lisi
STATUTO DELLASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
DENOMINATA SCiNT (Centro Studi per lo Sviluppo & Cooperazione delle Imprese per lInternazionalizzazione)
TITOLO I
Costituzione Carattere Sede Durata Scopo Attività e Strumenti
Art. 1 (Costituzione).
E costituita unAssociazione non riconosciuta denominata
SCiNT (Sviluppo & Cooperazione delle Imprese per lInternazionalizzazione),
essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.
Art. 2 (Carattere).
LAssociazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonché nellaccettazione delle norme del presente Statuto.
LAssociazione potrà partecipare quale Socia/Associata ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti che perseguono scopi sociali e di cooperazione internazionale.
Art. 3 (Sede).
LAssociazione ha attualmente la sua sede legale ed amministrativa in Lecce, via M.Stampacchia, 21.
Art. 4 (Durata).
La durata dellAssociazione è fissata da oggi sino al 31 Dicembre 2050, salvo quanto stabilito nel successivo art. 22 e potrà essere prorogata.
Art. 5 (Scopi).
5.1. LAssociazione, in armonia con le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria, nel rispetto dei principi dellordinamento costituzionale ed europeo, persegue le seguenti finalità:
Art. 6 (Attività e Strumenti).
LAssociazione favorirà, curerà e promuoverà:
6.1. LAssociazione potrà compiere qualsiasi altra operazione ritenuta opportuna, o soltanto utile, per il conseguimento dei suoi scopi, comprese, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le compravendite di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di contratti di finanziamento dal lato passivo, la concessione di pegni o ipoteche sui beni dellAssociazione, la concessione di fideiussioni, lemissione di titoli cambiari.
TITOLO II
Associati
Art. 7 (Categorie di associati).
LAssociazione riconosce 3 (tre) categorie di associati:
Art. 8 (Associati fondatori).
La qualifica di associato fondatore compete di diritto agli associati firmatari dellatto costitutivo dellAssociazione.
Art. 9 (Associati ordinari).
Possono essere associati ordinari dellAssociazione tutti coloro imprenditori, professionisti personalità accademiche ed istituzionali che, condividendo ed accettando gli scopi associativi, ne facciano richiesta;
9.1 La domanda per liscrizione allAssociazione deve essere diretta al Consiglio Direttivo che delibera sullammissione. In caso di rifiuto, linteressato può ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà con provvedimento non impugnabile.
Art. 10 (Associati onorari).
Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze in campo scientifico, accademico e professionale afferenti loggetto associativo.
Art. 11 (Contributo Decadenza Esclusione Rinuncia).
Il contributo associativo annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo nella prima seduta allinizio di ogni anno.
11.1 La qualità di associato si perde automaticamente per il fatto del mancato pagamento della quota annuale entro il primo trimestre di ciascun anno solare.
11.2 Lassociato ha il dovere della moralità pubblica, dellimpegno e della disponibilità nei confronti dellAssociazione e delle sue iniziative.
11.3 La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni o per indegnità a seguito di pronuncia del Consiglio Direttivo. Avverso tale pronuncia linteressato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà con lodo inappellabile.
11.4. Lassociato che non intenda essere più iscritto allAssociazione deve dare comunicazione, con lettera raccomandata a.r., al Consiglio Direttivo, restando tenuto al pagamento del contributo per lanno in corso.
11.5. Gli associati che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 15 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per lanno successivo e tenuti al versamento della quota.
11.6. Chi perde per qualsiasi motivo la qualifica di associato non ha diritto alcuno sul patrimonio dellAssociazione.
11.7 La quota associativa deve ritenersi intrasmissibile e non rivalutabile.
TITOLO III
Organi - Sedi decentrate
Capo I
Art. 12. (Organi).
Sono organi dellAssociazione:
Art. 13. (Consiglio Direttivo).
Il Consiglio Direttivo è lorgano esecutivo dellAssociazione e determina i modi ed i tempi di attuazione delle delibere dellAssemblea. Esso ha inoltre compiti deliberativi alluopo delegati dallAssemblea o fissati nel presente Statuto, funzioni di organizzazione, gestione e coordinamento dellAssociazione, ed inoltre progetta le iniziative e sovrintende alla loro definizione ed esecuzione.
13.1. I suoi compiti sono:
Art. 14. (Composizione Durata Cariche Riunioni del Consiglio Direttivo).
Il Consiglio Direttivo è complessivamente composto da un numero minimo di 7 (sette) membri ad un massimo di 9 (nove) che durano in carica 2 (due) anni e sono eletti dallorgano assembleare.
14.1. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei suoi membri, il Presidente Istituzionale, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
14.1. Il Presidente Istituzionale
Ha un ruolo istituzionale allinterno dellAssociazione:
14.2. Il Vice Presidente
Ha la legale rappresentanza dellAssociazione per lordinaria amministrazione nonché anche per tutti quegli atti di straordinaria amministrazione preventivamente allo stesso delegati per iscritto dal Consiglio Direttivo:
In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente Istituzionale e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal Segretario.
14.3. Il Segretario:
Soprintende la gestione amministrativa ed economica dellAssociazione, di cui sottoscrive gli atti congiuntamente al Vice presidente;
14.4. Il Tesoriere:
E responsabile della gestione delle somme di pertinenza dellAssociazione da lui riscosse o affidategli;
14.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Vice Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi.
Le riunioni saranno comunicate a cura del Vice Presidente agli altri componenti del Consiglio Direttivo mediante e-mail o telefonicamente, con preavviso di almeno tre giorni.
Delle riunioni sarà redatto relativo verbale che sarà compilato dal Segretario e sottoscritto dal Vice Presidente ed eventualmente dal Presidente Istituzionale.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Vice Presidente.
14.6. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo non è incompatibile con la pari qualifica di membro del Consiglio Direttivo e/o di Consigliere di altre Camere e/o Associazioni e/o Società.
Art. 15. (Convocazione dellAssemblea).
LAssemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti gli associati ed è convocata dal Presidente Istituzionale, dal Vice Presidente, dal Consiglio Direttivo o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata, a mezzo fax o via e-mail, agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per ladunanza e, in caso di urgenza, può essere effettuata telefonicamente; tale comunicazione deve contenere le indicazioni precise della data, lora e il luogo dellAssemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e degli argomenti da trattare posti allordine del giorno.
15.1. LAssemblea ordinaria e/o straordinaria si riunisce in qualsiasi luogo purché in Italia.
LAssemblea in seduta ordinaria si riunisce almeno una volta lanno e in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
I compiti dellAssemblea sono:
Art. 15. (Deliberazioni dellAssemblea).
LAssemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza dei voti alla presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione con maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.
15.1. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati.
15.2.Non sono ammessi a partecipare allAssemblea gli associati che almeno dieci giorni prima di quello fissato per ladunanza non risultino in regola con il pagamento della quota annuale.
15.3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un massimo di tre altri associati.
Art. 16 (Collegio dei Probiviri )
I Probiviri devono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne allAssociazione o in occasione di episodi che possano bloccare e/o turbare la vita dellAssociazione stessa o offuscarne il nome.
16.1. I Probiviri richiamano, con apposita relazione scritta, organi o singoli associati ai loro doveri e propongono allAssemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta di iscrizione di un aspirante associato.
16.2. Devono inoltre controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili ed hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.
16.3. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
16.4. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, il quale presiederà le varie riunioni e convocherà le stesse ogni qualvolta ne ravvisi lutilità.
Art. 17 (Gratuità delle cariche).
Lassunzione e lespletamento delle funzioni connesse alle cariche associative è gratuito.
17.1. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dellAssociazione.
CAPO II
Art. 18 (Sedi decentrate).
LAssociazione potrà istituire sedi decentrate e riconoscere come proprie sezioni, associazioni, o enti periferici esistenti in altre località della Regione Puglia o del territorio della Repubblica Italiana, stabilendo compiti, funzioni e strutture.
TITOLO IV
Finanziamento Esercizi associativi Fondo di costituzione Spese
Art. 19 (Finanziamento e esercizi associativi).
Le spese necessarie per il funzionamento dellAssociazione sono coperte dalle seguenti entrate:
19.2. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dellAssociazione almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per ladunza dellAssemblea.
19.3. Lesercizio finanziario coincide con lanno solare.
Art. 20 (Fondo di costituzione).
Il Fondo è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori conferiscono alla costituzione dellAssociazione. Gli associati ordinari contribuiscono al Fondo con la quota associativa.
Art. 21. (Spese).
Le spese per la costituzione ed il funzionamento dellAssociazione, ove non coperte dalleconomia di gestione, saranno poste a carico di ciascun associato, secondo le modalità stabilite dallAssemblea.
TITOLO V
Scioglimento Norme transitorie
Art. 22. (Scioglimento).
Nel caso di cessazione dellattività associativa per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dallAssemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
22.1. In caso di scioglimento dellAssociazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altro Ente no profit o ad altra Associazione avente scopo analogo o affine.
22.2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.
Lecce, 7 ottobre 2000
Sottoscrivono il presente Statuto Costitutivo gli associati fondatori:
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