SENTENZA DELLA CORTE
6 giugno 2000 (1)
«Libera
circolazione dei capitali - Tassazione diretta dei
dividendi azionari - Esenzione - Limitazione ai dividendi
di azioni di società aventi sede sul territorio
nazionale»
Nel procedimento
C-35/98,
avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234
CE), dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi
ad esso pendente tra
Staatssecretaris van
Financiën
e
B. G. M. Verkooijen,
domanda vertente
sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 24
giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'articolo
67 del Trattato (GU L 178, pag. 5), nonché degli artt. 6
e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica,
artt. 12 CE e 43 CE),
LA CORTE,
composta dai signori
G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de
Almeida, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione,
P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H.
Ragnemalm, M. Wathelet (relatore) e dalla signora F.
Macken, giudici,
avvocato generale: A. La
Pergola
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore
principale
viste le osservazioni
scritte presentate:
-per il signor
Verkooijen, dal signor F.E. Dekker, consulente fiscale;
-per il governo
olandese, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico
supplente, in qualità di agente;
-per il governo
italiano, dal signor G. De Bellis, avvocato dello Stato;
-per il governo del
Regno Unito, dai signori J.E. Collins, Treasury
Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor R.
Singh, barrister;
-per la Commissione
delle Comunità europee, dal signor E. Mennens,
consigliere giuridico principale, e dalla signora H.
Michard, membro del servizio giuridico, in qualità di
agenti,
vista la relazione
d'udienza,
sentite le osservazioni
orali del governo olandese, rappresentato dal signor M.A.
Fierstra, capo del dipartimento di diritto comunitario
presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di
agente, del governo francese, rappresentato dal signor S.
Seam, segretario agli affari esteri presso la direzione
affari giuridici del Ministero degli Affari esteri, in
qualità di agente, del governo italiano, rappresentato
dal signor G. De Bellis, del governo del Regno Unito,
rappresentato dal signor J.E. Collins, assistito dal
signor R. Singh, e della Commissione, rappresentata dal
signor E. Mennens e dalla signora H. Michard, all'udienza
del 23 marzo 1999,
sentite le conclusioni
dell'avvocato generale presentate all'udienza del 24
giugno 1999,
vista l'ordinanza di
riapertura della trattazione orale in data 17 settembre
1999,
sentite le osservazioni
orali del signor Verkooijen, con il signor F.E. Dekker,
del governo olandese, rappresentato dal signor M. A.
Fiestra, del governo francese, rappresentato da signor S.
Seam, del governo italiano, rappresentato dal signor G.
De Bellis, del governo del Regno Unito, rappresentato dal
signor J. E. Collins,assistito dal signor R. Singh, e
della Commissione, rappresentata dal signor E. Mennens e
dalla signora H. Michard, all'udienza del 30 novembre
1999,
sentite le conclusioni
dell'avvocato generale presentate all'udienza del 14
dicembre 1999,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
- 1.
- Con ordinanza 11
febbraio 1998, pervenuta alla Corte il 13
febbraio successivo, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi
ha proposto, in applicazione dell'art. 177 del
Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni
pregiudiziali relative all'interpretazione della
direttiva del Consiglio 24 giugno 1988,
88/361/CEE, per l'attuazione dell'art. 67 del
Trattato (GU L 178, pag. 5), nonché degli artt.
6 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a
modifica, artt. 12 CE e 43 CE).
- 2.
- Tali questioni sono
state sollevate nell'ambito di una controversia
tra lo Staatssecretaris van Financiën
(segretario di Stato alle finanze olandese) ed il
signor Verkooijen, cittadino olandese, in ordine
al rifiuto di accordare a quest'ultimo il
beneficio di un'esenzione dall'imposta sul
reddito per i dividendi azionari da lui riscossi
da una società stabilita in uno Stato membro
diverso dal Regno dei Paesi Bassi.
Lo sfondo normativo
nazionale
- 3.
- All'epoca dei fatti
della causa a qua, l'imposta sul reddito era
disciplinata, nei Paesi Bassi, dalla Wet op de
inkomstenbelasting 1964 (legge del 1964 relativa
all'imposta sul reddito, nella sua versione in
vigore prima del 1997; in prosieguo: la «legge
relativa all'imposta sul reddito»).
- 4.
- Ai sensi dell'art.
24 della legge relativa all'imposta sul reddito,
i redditi patrimoniali, ivi compresi i dividendi
e gli altri pagamenti connessi al possesso di
azioni, erano soggetti all'imposta sul reddito.
Il contribuente che compilava la sua
dichiarazione ai fini dell'imposta olandese sul
reddito doveva pertanto includere i dividendi
riscossi nel reddito imponibile per i redditi
patrimoniali.
- 5.
- Occorre precisare
che solo le persone fisiche sono soggette
all'imposta olandese sul reddito
(«inkomstenbelasting»), di modo che la presente
causa riguarda solo la distribuzione di dividendi
a persone fisiche.
- 6.
- Quando sono
distribuiti da società stabilite nei Paesi
Bassi, i dividendi sono soggetti ad una ritenuta
alla fonte a titolo di imposta sul reddito:
l'imposta così prelevata è denominata imposta
sui dividendi. Le modalità della ritenuta di
tale imposta sono stabilite all'art. 1, n. 1,
della Wet op de dividendbelasting 1965 (legge del
1965 relativa all'imposta sui dividendi, Stbl.
1965, pag. 621; in prosieguo: la «legge relativa
all'imposta sui dividendi»), ai sensi del quale:
«Un'imposta
diretta denominata imposta sui dividendi viene
riscossa a carico di coloro che, direttamente o
tramite certificati, beneficiano del reddito
proveniente da azioni o quote di capitale
sociale, da azioni di godimento e da obbligazioni
convertibili di società per azioni, società a
responsabilità limitata, società in accomandita
per azioni e altre società il cui capitale sia
totalmente o parzialmente ripartito in azioni o
quote sociali, stabilite nei Paesi Bassi».
- 7.
- L'imposta sui
dividendi può essere un'imposta definitiva. Ciò
si verifica in particolare quando i dividendi di
azioni di una società stabilita nei Paesi Bassi
sono versati ad una persona non soggetta
all'imposta olandese sul reddito.
- 8.
- Invece, quando
siffatti dividendi sono versati ad una persona
soggetta all'imposta olandese sul reddito,
l'imposta sui dividendi costituisce, in
applicazione dell'art. 63, n. 1, della legge
relativa all'imposta sul reddito, un prelievo
d'acconto («voorheffing») ai fini dell'imposta
sul reddito. In applicazione dell'art. 15
dell'Algemene wet inzake rijksbelastingen (legge
generale sulle imposte dello Stato), al momento
della liquidazione dell'imposta sul reddito
gravante sul reddito complessivo, tale prelievo
d'acconto viene imputato all'imposta dovuta sul
reddito complessivo.
- 9.
- L'art. 47b della
legge relativa all'imposta sul reddito esenta,
fino ad un determinato importo, i dividendi
dall'imposta sul reddito. Tale esenzione si
applica al reddito proveniente da azioni o quote
di capitale sociale sul quale sia stata
trattenuta l'imposta olandese sui dividendi, il
che, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge
relativa all'imposta sui dividendi, equivale al
reddito proveniente da azioni o da quote di
capitale di società stabilite nei Paesi Bassi.
Vertendo inizialmente su un'importo di 500 NLG,
l'esenzione è stata aumentata fino alla somma di
1 000 NLG (con possibilità di raggiungere la
somma di 2 000 NLG per le persone coniugate) in
applicazione della legge 6 settembre 1985 (Stbl.
1985, pag. 504).
- 10.
- Nella sua versione
vigente all'epoca dei fatti nella causa a qua,
l'art. 47b della legge relativa all'imposta sul
reddito disponeva:
«1.L'esenzione dei dividendi si
applica ai redditi da azioni o quote di capitale
sociale che siano stati inclusi tra i redditi per
la determinazione del reddito lordo e sui quali
sia stata effettuata la ritenuta dell'imposta sui
dividendi o sui quali la ritenuta di tale imposta
non sia stata operata in forza dell'art. 4, n. 1,
della Wet op de dividendbelasting 1965. I
dividendi sono esenti fino a 1 000 NLG, senza
però poter superare l'importo dei redditi sopra
indicatidiminuiti delle relative spese, diverse
dagli interessi debitori e dalle spese relative a
prestiti.
(...)
3.L'importo di 1
000 NLG di cui ai nn. 1 e 2 è aumentato a 2 000
NLG per il contribuente al quale sono imputate le
parti del reddito del coniuge di cui all'art. 5,
n. 1».
- 11.
- Dalla genesi
legislativa di tale disposizione risulta che
l'esenzione dei dividendi (e la sua limitazione
ai dividendi di azioni di società stabilite nei
Paesi Bassi) rispondeva ad un duplice obiettivo:
in primo luogo, l'esenzione era concepita come
una misura intesa ad aumentare il livello dei
capitali propri delle imprese e a stimolare
l'interesse dei privati per le azioni olandesi;
in secondo luogo, in particolare per i piccoli
investitori, l'esenzione aveva l'obiettivo di
compensare in una certa misura la doppia
imposizione che risulterebbe, nel sistema fiscale
olandese, dalla riscossione, da un lato,
dell'imposta sulle società gravante sugli utili
realizzati da queste ultime e, dall'altro,
dell'imposta sul reddito del singolo azionista
gravante sui dividendi distribuiti da tali
società.
La
controversia nella causa a qua
- 12.
- Nel 1991, il signor
Verkooijen risiedeva nei Paesi Bassi e vi
esercitava un'attività lavorativa come
dipendente della società di distribuzione di
prodotti petroliferi Fina Nederland BV,
controllata indirettamente dalla società per
azioni Petrofina NV, stabilita in Belgio e
quotata in borsa.
- 13.
- Nel contesto di un
piano aziendale di risparmio
(«werknemersspaarplan») a cui avevano accesso
tutti i lavoratori del gruppo, il signor
Verkooijen acquistava azioni della società
Petrofina NV. Tali azioni fruttavano, nel 1991,
un dividendo pari, previa conversione in fiorini
olandesi, a 2 337 NLG circa, dividendo
assoggettato ad una ritenuta alla fonte del 25%
in Belgio. Nella sua dichiarazione dei redditi al
fisco olandese per l'anno 1991, il signor
Verkooijen includeva tale dividendo tra i suoi
redditi imponibili.
- 14.
- Nel liquidare
l'imposta sui redditi del signor Verkooijen,
l'ufficio delle imposte non applicava l'esenzione
dei dividendi ritenendo che il signor Verkooijen
non vi avesse diritto poiché i dividendi da lui
riscossi dalla Petrofina NV non erano stati
assoggettati all'imposta olandese sui dividendi.
L'avviso di accertamento dell'imposta sul reddito
e di pagamento del contributo al regime generale
di assicurazione sociale («volksverzekeringen»)
per l'anno 1991 del signor Verkooijen menzionava
di conseguenza un reddito imponibile di 166 697
NLG, ivi compreso quindi l'intero dividendo
versatogli dalla società Petrofina.
- 15.
- Il signor
Verkooijen proponeva opposizione contro tale
avviso di accertamento sostenendo che il
dividendo da lui riscosso avrebbe dovuto essere
esentato, fino all'importo di 2 000 NLG (essendo
il signor Verkooijen coniugato), dall'imposta sul
reddito ai sensi dell'art. 47b, nn. 1 e 3, della
legge relativa all'imposta sul reddito.
- 16.
- Poiché tale
opposizione era stata respinta dall'ufficio delle
imposte, il signor Verkooijen proponeva ricorso
contro tale decisione dinanzi al Gerechtshof
dell'Aia. Tale giudice considerava che la
limitazione dell'esenzione dei dividendi ai
redditi provenienti dalle azioni e quote di
capitale sociale sulle quali era stata trattenuta
l'imposta olandese sui dividendi era in contrasto
con gli artt. 52 e 58 del Trattato CE (divenuto
art. 48 CE) e con direttiva 88/361. Esso
annullava quindi la decisione dell'ufficio delle
imposte e modificava l'avviso di accertamento,
essendo tale imposta ormai calcolata sulla base
di un reddito imponibile di 164 697 NLG.
- 17.
- Contro la sentenza
del Gerechtshof dell'Aia, lo Staatssecretaris van
Financiën proponeva ricorso in cassazione
dinanzi al giudice a quo.
Le pertinenti
disposizioni di diritto comunitario
- 18.
- Poiché i fatti
all'origine della controversia nella causa a qua
sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore
del Trattato sull'Unione europea, la disposizione
del Trattato relativa alla libera circolazione
dei capitali applicabile al momento dei fatti
della causa a qua era l'art. 67 del Trattato CEE
(abrogato dal Trattato di Amsterdam). Esso era
così formulato:
«Gli Stati membri sopprimono
gradatamente fra loro, durante il periodo
transitorio e nella misura necessaria al buon
funzionamento del mercato comune, le restrizioni
ai movimenti dei capitali appartenenti a persone
residenti negli Stati membri e parimenti le
discriminazioni di trattamento fondate sulla
nazionalità o sulla residenza delle parti, o sul
luogo del collocamento dei capitali».
- 19.
- Tale norma è stata
attuata da varie direttive, tra cui la direttiva
88/361, che era applicabile al momento dei fatti
della causa a qua.
- 20.
- L'art. 1, n. 1, di
tale direttiva stabilisce:
«Gli Stati membri
sopprimono le restrizioni ai movimenti di
capitali effettuati tra le persone residenti
negli Stati membri, fatte salve le disposizioni
che seguono. Per facilitare l'applicazione della
presente direttiva i movimenti di capitali sono
classificati in base alla nomenclatura riportata
nell'allegato I».
- 21.
- Tra i movimenti di
capitali elencati all'allegato I della direttiva
88/361 figurano:
«I.Investimenti diretti
(...)
2)Partecipazione
a imprese nuove o esistenti al fine di stabilire
o mantenere legami economici durevoli
(...)
III.Operazioni
in titoli normalmente trattati sul mercato dei
capitali (non compresi nelle categorie I, IV e V)
(...)
A.Transazioni su
titoli del mercato dei capitali
2)Acquisto da
parte di residenti di titoli esteri trattati in
borsa
(...)»
- 22.
- Nell'introduzione
dell'allegato I, ultimo comma, si precisa che
l'elenco dei movimenti di capitali non è
tassativo:
«La presente nomenclatura non è
limitativa della nozione di movimenti di
capitali, per cui è stata inclusa una rubrica
XIII F Altri movimenti di capitali: Diversi. Essa
non può quindi essere interpretata come una
limitazione della portata del principio della
completa liberalizzazione dei movimenti di
capitali enunciata nell'art. 1 della presente
direttiva».
- 23.
- L'art. 6, n. 1,
della direttiva 88/361 dispone:
«1.Gli Stati membri
mettono in vigore le misure necessarie per
conformarsi alla presente direttiva al più tardi
il 1° luglio 1990. Essi ne informano
immediatamente la Commissione. Gli Stati membri
comunicano del pari alla Commissione, al più
tardi al momento della loro entrata in vigore,
qualsiasi nuova misura o modifica apportata alle
disposizioni che disciplinano i movimenti di
capitali elencati nell'allegato I».
Le questioni
pregiudiziali
- 24.
- Alla luce di quanto
sopra, la Hoge Raad dei Paesi Bassi ha deciso di
sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte
di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)Se il
combinato disposto dell'art. 1, n. 1, della
direttiva 88/361/CEE e del punto I, sub 2),
dell'allegato I della detta direttiva debba
essere interpretato nel senso che una restrizione
derivante da una disposizione della normativa di
uno Stato membro relativa all'imposta sul reddito
che esenta, fino ad un certo importo, i dividendi
dall'imposta sul reddito gravante sui possessori
di titoli azionari, limitando però tale
esenzione ai dividendi di azioni di
societàstabilite nel detto Stato membro, sia
vietata a partire dal 1° luglio 1990 in forza
dell'art. 6, n. 1, della menzionata direttiva.
2)In caso di
soluzione in senso negativo della questione sub
1), se gli artt. 6 e/o 52 del Trattato CE debbano
essere interpretati nel senso che una
disposizione restrittiva come quella di cui alla
questione sub 1) è con essi incompatibile.
3)Se le
questioni di cui sopra debbano essere risolte in
maniera diversa a seconda che l'applicazione di
tale disposizione di esenzione venga chiesta da
un normale azionista oppure da un lavoratore
dipendente (di una società controllata), che
detenga le azioni di cui trattasi nel contesto di
un piano aziendale di risparmio
(werknemersspaarplan)».
Sulla prima
questione pregiudiziale
- 25.
- Con la sua prima
questione, il giudice a quo chiede in sostanza se
l'art. 1, n. 1, della direttiva 88/361 osti ad
una disposizione di legge di uno Stato membro
che, come quella controversa nella causa a qua,
subordina la concessione di un'esenzione
dall'imposta sul reddito gravante sui dividendi
versati a persone fisiche in possesso di azioni
alla condizione che i detti dividendi siano
versati da società aventi sede nel detto Stato
membro.
- 26.
- Occorre verificare,
in primo luogo, se il fatto che un cittadino di
uno Stato membro residente sul territorio di
quest'ultimo riscuota dividendi di azioni di una
società avente sede in un altro Stato membro
rientri nell'ambito di applicazione della
direttiva 88/361, che attua l'art. 67 del
Trattato.
- 27.
- Al riguardo, se il
Trattato non definisce la nozione di movimenti di
capitali, l'allegato I della direttiva 88/361
contiene un elenco non tassativo delle operazioni
che costituiscono movimenti di capitali ai sensi
dell'art. 1 della direttiva.
- 28.
- Se la riscossione
di dividendi non è menzionata esplicitamente
nella nomenclatura allegata alla direttiva 88/361
quale «movimento di capitali», tale riscossione
presuppone però necessariamente la
partecipazione a imprese nuove o esistenti,
considerata al punto I, sub 2), della
nomenclatura.
- 29.
- Inoltre, nei limiti
in cui, nella causa a qua, la società che
distribuisce dividendi ha la sua sede in uno
Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi ed
è quotata in borsa, la riscossione di dividendi
di azioni di tale società da parte di un
cittadino olandese può altresì essere
ricollegata all'«Acquisto da parte di residenti
di titoli esteri trattati in borsa», di cui al
punto III. A, sub 2), della nomenclatura, così
come hanno sostenuto tanto il signor Verkooijen,
quanto il governo del Regno Unito e la
Commissione. Una siffatta operazione è quindi
indissolubilmente connessa ad un movimento di
capitali.
- 30.
- Di conseguenza, il
fatto che un cittadino di uno Stato membro
residente sul territorio di quest'ultimo
percepisca dividendi di azioni di una società
avente sede in un altro Stato membro rientra
nell'ambito di applicazione della direttiva
88/361.
- 31.
- In secondo luogo,
occorre esaminare se il fatto che uno Stato
membro rifiuti l'esenzione dei dividendi ai
propri contribuenti che riscuotono dividendi di
azioni di società aventi sede in un altro Stato
membro costituisca una restrizione ai movimenti
di capitali ai sensi dell'art. 1 della direttiva
88/361.
- 32.
- In via preliminare
occorre ricordare, da una parte, che se è pur
vero che la materia delle imposte dirette rientra
nella competenza degli Stati membri, questi
ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza
nel rispetto del diritto comunitario (sentenze 11
agosto 1995, causa C-80/94, Wielockx, Racc. pag.
I-2493, punto 16; 16 luglio 1998, causa C-264/96,
ICI, Racc. pag. I-4695, punto 19, e 29 aprile
1999, causa C-311/97, Royal Bank of Scotland,
Racc. pag. I-2651, punto 19).
- 33.
- D'altra parte, la
direttiva 88/361, applicabile all'epoca dei fatti
della causa a qua, ha realizzato la
liberalizzazione completa dei movimenti di
capitali e ha imposto a tal fine agli Stati
membri, all'art. 1, n. 1, l'obbligo di sopprimere
tutte le restrizioni ai movimenti di capitali.
L'effetto diretto di tale disposizione è stato
riconosciuto dalla Corte nella sentenza 23
febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93,
Bordessa e a., Racc. pag. I-361, punto 33).
- 34.
- Ora, una
disposizione di legge come quella controversa
nella causa a qua ha l'effetto di dissuadere i
cittadini di uno Stato membro che risiedano nei
Paesi Bassi dall'investire i loro capitali nelle
società aventi sede in un altro Stato membro.
Risulta del resto chiaramente dalla genesi
legislativa di tale disposizione che l'esenzione
dei dividendi e la sua limitazione ai dividendi
di azioni di società aventi sede nei Paesi Bassi
miravano appunto a promuovere gli investimenti
dei singoli in società aventi sede nei Paesi
Bassi al fine di rafforzare i capitali propri di
queste ultime.
- 35.
- Una siffatta
disposizione produce anche un'effetto restrittivo
nei riguardi delle società stabilite in altri
Stati membri in quanto costituisce, nei loro
confronti, un ostacolo alla raccolta di capitali
nei Paesi Bassi nei limiti in cui i dividendi da
esse versati ai residenti olandesi sono trattati
in maniera meno favorevole, sul piano fiscale,
rispetto ai dividendi distribuiti da una società
stabilita nei Paesi Bassi, con la conseguenza di
rendere meno attraenti, per gli investitori
residenti nei Paesi Bassi, le loro azioni o quote
di capitale sociale rispetto a quelle di società
aventi sede in quest'ultimo Stato membro.
- 36.
- Pertanto, occorre
constatare che il fatto di subordinare la
concessione di un vantaggio fiscale in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche in
possesso di azioni, come l'esenzione dei
dividendi, alla condizione che i dividendi
provenganoda società stabilite nel territorio
nazionale costituisce una restrizione ai
movimenti di capitali, vietata dall'art. 1 della
direttiva 88/361.
- 37.
- Secondo i governi
che hanno presentato osservazioni dinanzi alla
Corte, anche supponendo che una disposizione
nazionale come quella relativa all'esenzione dei
dividendi costituisca una restrizione ai sensi
della direttiva 88/361, si dovrebbe prendere in
considerazione, per interpretare il diritto
comunitario applicabile all'epoca dei fatti della
causa a qua, la normativa comunitaria entrata in
vigore il 1° gennaio 1994, ed in particolare
l'art. 73 D, n. 1, lett. a), del Trattato CE
[divenuto art. 58, n. 1, lett. a), CE].
- 38.
- Il governo olandese
rileva innanzi tutto che quest'ultima
disposizione riconosce agli Stati membri, quale
eccezione al divieto di qualsiasi restrizione ai
movimenti di capitali tra gli Stati membri
sancito dall'art. 73 B del Trattato CE (divenuto
art. 56 CE), il diritto di applicare le
pertinenti disposizioni della loro legislazione
tributaria in cui si opera una distinzione tra i
contribuenti che non si trovano nella medesima
situazione per quanto riguarda la residenza o il
luogo di collocamento del loro capitale. Dalla
dichiarazione n. 7, allegata all'atto finale del
Trattato sull'Unione europea, risulterebbe che
l'art. 73 D, n. 1, lett. a), del Trattato
permette che le disposizioni tributarie nazionali
in vigore negli Stati membri prima della sua
entrata in efficacia continuino ad operare una
distinzione tra i contribuenti a seconda della
loro residenza o del luogo di collocamento dei
loro capitali.
- 39.
- Il governo
olandese, così come quello del Regno Unito,
sostengono poi che deve ritenersi che gli artt.
da 73 B a 73 G del Trattato CE (l'art. 73 C del
Trattato CE è divenuto l'art. 57 CE, l'art. 73 E
del Trattato CE è stato abrogato dal Trattato di
Amsterdam e gli artt. 73 F e 73 G del Trattato CE
sono divenuti gli artt. 59 CE e 60 CE),
introdotti dal Trattato sull'Unione europea,
rappresentino un avanzamento nel processo di
liberalizzazione dei capitali o, quanto meno,
riproducano la situazione di diritto antecedente
«costituzionalizzando» o «codificando» i
principi esistenti; essi non possono
rappresentare un arretramento in materia.
- 40.
- Di conseguenza,
secondo gli stessi governi, la possibilità,
riconosciuta dall'art. 73 D, n. 1, lett. a), del
Trattato, di applicare disposizioni tributarie
nazionali operanti una distinzione tra i
contribuenti a seconda della loro residenza o del
luogo di collocamento dei loro capitali sarebbe
esistita anteriormente all'entrata in vigore di
tale disposizione, ed in particolare in vigenza
della direttiva 88/361.
- 41.
- Secondo gli stessi
governi, una disposizione di legge come quella
controversa nella causa a qua, che opera, ai fini
della concessione dell'esenzione dei dividendi,
una distinzione tra contribuenti che non sono
nella stessa situazione per quanto riguarda il
luogo di collocamento dei loro capitali, non
sarebbe in contrasto col diritto comunitario.
- 42.
- A questo proposito,
poiché i fatti della causa a qua sono anteriori
all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione
europea, occorre esaminare la legittimità di una
disposizione di legge come quella controversa
nella causa a qua esclusivamente alla luce delle
disposizioni del Trattato CEE e della direttiva
88/361.
- 43.
- D'altro canto,
occorre rilevare che la possibilità,
riconosciuta dall'art. 73 D, n. 1, lett. a), del
Trattato agli Stati membri, di applicare le
pertinenti disposizioni della loro legislazione
tributaria in cui si opera una distinzione tra i
contribuenti che non si trovano nella medesima
situazione per quanto riguarda la loro residenza
o il luogo di collocamento del loro capitale è
già stata ammessa dalla Corte. Infatti, secondo
la giurisprudenza di quest'ultima, sin da prima
dell'entrata in vigore dell'art. 73 D, n. 1,
lett. a), del Trattato, disposizioni fiscali
nazionali del tipo di quelle considerate da tale
articolo, in quanto operavano talune distinzioni,
in particolare fondate sulla residenza dei
contribuenti, potevano essere compatibili con il
diritto comunitario qualora si applicassero a
situazioni non obiettivamente comparabili (v., in
particolare, sentenza 14 febbraio 1995, causa
C-279/93, Schumacker, Racc. pag. I-225) o
potessero essere giustificate da motivi
imperativi di interesse generale, ed in
particolare in base alla coerenza del regime
fiscale (sentenze 28 gennaio 1992, causa
C-204/90, Bachmann, Racc. pag. I-249, e causa
C-300/90, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-305).
- 44.
- In ogni caso,
l'art. 73 D, n. 3, del Trattato precisa che le
disposizioni nazionali considerate all'art. 73 D,
n. 1, lett. a), non possono costituire un mezzo
di discriminazione arbitraria né una restrizione
dissimulata al libero movimento dei capitali e
dei pagamenti di cui all'art. 73 B.
- 45.
- Per giunta,
l'argomento secondo cui «le misure e le
procedure» di cui all'art. 73 D, n. 3, del
Trattato non riguarderebbero il n. 1, lett. a),
in cui è menzionato il termine «disposizioni»,
è privo di pertinenza. Oltre alla difficoltà di
distinguere «misure» e «disposizioni», i
termini «misure e procedure» non figurano
assolutamente al n. 2 benché l'art. 73 D, n. 3,
si riferisca espressamente a tale paragrafo.
- 46.
- Pertanto, occorre
esaminare se la restrizione ai movimenti di
capitali provocata da una disposizione di legge
come quella controversa nella causa a qua possa
essere obiettivamente giustificata da un motivo
imperativo di interesse generale.
- 47.
- Il governo del
Regno Unito ha sostenuto in primo luogo che una
disposizione di legge come quella controversa
nella causa a qua era giustificata dall'intento
di promuovere l'economia del paese incentivando
l'investimento dei singoli nelle società aventi
sede nei Paesi Bassi.
- 48.
- Basti ricordare al
riguardo che , conformemente ad una
giurisprudenza costante, un obiettivo di natura
puramente economica non può costituire un motivo
imperativo di interesse generale tale da
giustificare una restrizione ad una libertà
fondamentale garantita dal Trattato (sentenze 28
aprile 1998, causa C-120/95,Decker, Racc. pag.
I-1831, punto 39, e causa C-158/96, Kohll, Racc.
pag. I-1931, punto 41).
- 49.
- In secondo luogo,
tutti i governi che hanno presentato osservazioni
hanno sostenuto che il fatto di restringere
l'esenzione dei dividendi ai soli dividendi
distribuiti dalle società aventi sede nei Paesi
Bassi era giustificato dalla necessità di
preservare la coerenza del regime fiscale
olandese.
- 50.
- A loro parere,
l'esenzione dei dividendi mirerebbe ad attenuare
gli effetti di una doppia imposizione - in
termini economici - che risulterebbe dalla
tassazione, in capo alla società, a titolo di
imposta sulle società, degli utili realizzati e
dalla tassazione, in capo alla persona fisica
azionista, a titolo di imposta sul reddito, degli
stessi utili distribuiti in forma di dividendi.
- 51.
- La concessione
dell'esenzione dei dividendi sarebbe riservata ai
soli contribuenti percettori di dividendi di
azioni di società aventi sede nei Paesi Bassi
nei limiti in cui solo queste ultime sono tassate
nei Paesi Bassi sugli utili da esse realizzati.
Quando la società che distribuisce dividendi è
stabilita in un altro Stato membro, gli utili
realizzati sono assoggettati ad imposta in tale
Stato, di modo che non esisterebbe nei Paesi
Bassi una doppia imposizione da compensare.
- 52.
- Il governo olandese
ha altresì riconosciuto, nel corso della
trattazione orale, che l'imposta prelevata
sull'utile delle società dalle autorità fiscali
di uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi
Bassi non poteva formare oggetto di compensazione
attraverso la concessione dell'esenzione dei
dividendi agli azionisti di tali società
residenti nei Paesi Bassi in quanto ciò
comporterebbe automaticamente una perdita di
introiti per il fisco olandese, non riscuotendo
esso l'imposta sugli utili delle società
distributrici di dividendi.
- 53.
- In questa stessa
ottica, il governo del Regno Unito ha fatto
valere che, se le autorità fiscali olandesi, per
quanto riguarda i dividendi provenienti dalle
azioni di una società stabilita al di fuori dei
Paesi Bassi, dovessero concedere l'esenzione dei
dividendi, questi ultimi sfuggirebbero
interamente all'imposta nei Paesi Bassi.
- 54.
- Il governo olandese
ha ancora aggiunto che un'applicazione
dell'esenzione dei dividendi ai contribuenti
azionisti di società aventi sede in altri Stati
membri consentirebbe ai detti contribuenti di
fruire di un duplice vantaggio poiché sarebbe
loro possibile beneficiare di riduzioni tanto
nello Stato membro in cui il dividendo è
distribuito quanto in quello in cui esso è
riscosso, e cioè il Regno dei Paesi Bassi.
- 55.
- Questi argomenti
non possono essere accolti.
- 56.
- In ordine alla
necessità di preservare la coerenza del regime
fiscale olandese, si deve rilevare che, se la
Corte ha considerato che l'esigenza di garantire
la coerenza di un regime fiscale poteva
giustificare una normativa tale da restringere le
libertàfondamentali (citate sentenze Bachmann e
Commissione/Belgio), ciò non avviene però nel
caso di specie.
- 57.
- Infatti, nelle
citate cause Bachmann e Commissione/Belgio,
esisteva, trattandosi di un identico
contribuente, un legame diretto tra la
concessione di un vantaggio fiscale e la
compensazione di tale vantaggio con un prelievo
fiscale, effettuati nell'ambito di una stessa
imposta. Si trattava, in concreto, del legame tra
la deducibilità dei contributi e la tassazione
delle somme dovute dagli assicuratori in
esecuzione dei contratti d'assicurazione contro
la vecchiaia e il decesso, legame che occorreva
preservare per salvaguardare la coerenza del
regime fiscale controverso.
- 58.
- Ora, nessun legame
diretto di tale natura esiste, nel caso di
specie, tra la concessione agli azionisti
residenti nei Paesi Bassi di un'esenzione in
materia di imposta sul reddito per i dividendi
riscossi e l'assoggettamento ad imposta degli
utili delle società aventi sede in altri Stati
membri. Si tratta di due imposte distinte che
gravano su contribuenti distinti.
- 59.
- Quanto agli
argomenti relativi alla perdita di introiti che
comporterebbe per il Regno dei Paesi Bassi la
concessione dell'esenzione dei dividendi ai suoi
residenti azionisti di società aventi sede in
altri Stati membri, basti ricordare che la
riduzione di entrate fiscali non può essere
considerata come un motivo imperativo di
interesse generale che possa essere fatto valere
per giustificare un provvedimento in linea di
principio in contrasto con una libertà
fondamentale (v., in questo senso, per quanto
riguarda l'art. 52 del Trattato, citata sentenza
ICI, punto 28).
- 60.
- D'altro canto, per
quanto riguarda l'argomento sostenuto dal governo
del Regno Unito, menzionato al punto 53 della
presente sentenza, occorre rilevare che la
riscossione da parte di una persona fisica
residente nei Paesi Bassi di redditi provenienti
da azioni o da quote di capitale di società
aventi sede in un altro Stato membro non sfugge
sistematicamente all'imposta olandese a seguito
della concessione dell'esenzione dei dividendi;
ciò avverrà unicamente se l'azionista
assoggettato all'imposta olandese sul reddito ha
riscosso dalla società stabilita in un altro
Stato membro dividendi di importo non superiore,
previa eventuale conversione, ai 1 000 o ai 2 000
NLG esentati, il che lo porrebbe nella stessa
situazione in cui si troverebbe se avesse
riscosso dividendi di società stabilite nei
Paesi Bassi.
- 61.
- Per quanto
riguarda, infine, l'argomento relativo ad un
eventuale vantaggio fiscale per i contribuenti
che riscuotono nei Paesi Bassi dividendi di
azioni di società aventi sede in un altro Stato
membro, basti rilevare che risulta da una
giurisprudenza costante che un trattamento
fiscale sfavorevole in contrasto con una libertà
fondamentale non può essere giustificato
dall'esistenza di altri vantaggi fiscali, anche
supponendo che tali vantaggi esistano [v., in
questo senso, per quanto riguarda l'art. 52 del
Trattato, sentenze 28 gennaio 1986, causa 270/83,
Commissione/Francia, Racc. pag. 273, punto 21; 27
giugno 1996, causa C-107/94,Asscher, Racc. pag.
I-3089, punto 53, e 21 settembre 1999, causa
C-307/97, Saint-Gobain ZN, Racc. pag. I-0000,
punto 54; v., per quanto riguarda l'art. 59 del
Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 49 CE), sentenza 26 ottobre 1999, causa
C-294/97, Eurowings Luftverkehrs, Racc. pag.
I-0000, punto 44].
- 62.
- Occorre di
conseguenza risolvere la prima questione nel
senso che l'art. 1, n. 1, della direttiva 88/361
osta ad una disposizione di legge di uno Stato
membro che, come quella controversa nella causa a
qua, subordini la concessione di un'esenzione
dall'imposta sul reddito alla quale sono soggetti
i dividendi versati a persone fisiche in possesso
di azioni alla condizione che tali dividendi
siano versati da società aventi sede nel detto
Stato membro.
Sulla seconda questione
pregiudiziale
- 63.
- Alla luce della
soluzione data alla prima questione proposta, non
occorre risolvere la seconda.
Sulla terza questione
pregiudiziale
- 64.
- Con la sua terza
questione, il giudice a quo intende conoscere
l'incidenza, sulla soluzione data alla prima
questione, del fatto che il contribuente che
chiede di beneficiare di una tale esenzione
fiscale sia un normale azionista oppure un
lavoratore dipendente che detiene le azioni in
base alle quali sono stati riscossi dividendi nel
contesto di un piano aziendale di risparmio.
- 65.
- A questo proposito,
a parere di tutte le parti che hanno presentato
osservazioni, il fatto che la persona fisica che
chiede di beneficiare di un vantaggio fiscale
quale l'esenzione dei dividendi sia un normale
azionista o un lavoratore subordinato che ha
acquistato le azioni in base alle quali sono
stati riscossi dividendi nel contesto di un piano
aziendale di risparmio (werknemersspaarplan) è
ininfluente sulla soluzione fornita alle prime
due questioni pregiudiziali.
- 66.
- Infatti, una
disposizione di legge nazionale come quella
controversa nella causa principale nega
l'esenzione dei dividendi a qualsiasi
contribuente soggetto nei Paesi Bassi all'imposta
sul reddito per dividendi da lui riscossi da una
società stabilita in un altro Stato membro,
senza operare distinzioni a seconda che il
contribuente sia un normale azionista o un
lavoratore subordinato che ha acquistato le sue
azioni nell'ambito di un piano aziendale di
risparmio.
- 67.
- Nei limiti in cui
la prima questione è stata risolta nel senso che
una siffatta disposizione costituisce una
restrizione alla libera circolazione dei capitali
in contrasto con il diritto comunitario
indipendentemente dalla qualità dell'azionista,
occorre risolvere la terza questione nel senso
che è ininfluente, al riguardo, che il
contribuente che chiede di fruire di tale
esenzione fiscale sia un normale azionista o un
dipendente che detiene le azioni in base alle
quali sono stati riscossi dividendi nel contesto
di un piano aziendale di risparmio.
Sulle spese
- 68.
- Le spese sostenute
dai governi olandese, francese, italiano e del
Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno
presentato osservazioni alla Corte, non possono
dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al
giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese.
Per questi motivi,
LA
CORTE
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei
Paesi Bassi, con ordinanza 11 febbraio 1998,
dichiara:
L'art. 1, n.
1, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988,
88/361/CEE, per l'attuazione dell'art. 67 del
Trattato, osta ad una disposizione di legge di
uno Stato membro che, come quella controversa
nella causa a qua, subordini la concessione di
un'esenzione dall'imposta sul reddito alla quale
sono soggetti i dividendi versati a persone
fisiche in possesso di azioni alla condizione che
tali dividendi siano versati da società aventi
sede nel detto Stato membro.
E'
ininfluente, al riguardo, che il contribuente che
chiede di fruire di tale esenzione fiscale sia un
normale azionista o un dipendente che detiene le
azioni in base alle quali sono stati riscossi
dividendi nel contesto di un piano aziendale di
risparmio.
Rodríguez
Iglesias Moitinho de Almeida Sevón Schintgen Kapteyn Gulmann
Puissochet Jann Ragnemalm
Wathelet Macken
|
Così deciso e
pronunciato a Lussemburgo il 6 giugno 2000.
Il
cancelliere Il presidente
R.
Grass G.C. Rodríguez Iglesias
1: Lingua processuale: l'olandese.