LA
PROPRIETA' INTELLETTUALE IN RETE:
FRAMING E DEEP LINK
(intervento
di Andrea Sirotti Gaudenzi tratto
dalla rivista Comuni.it diretta da Silvia Palazzi)
Interessanti problematiche in
tema di diritto d'autore sono state recentemente sollevate con
riferimento ai link tra diversi siti.
Con la parola link (in inglese "anello",
"catena" o "collegamento") si indica un
collegamento ipertestuale fra unità informative.
Il link è l'anima di Internet, dato che è lo strumento
che consente di "navigare" tra le pagine del World
Wibe Web ed ha realizzato la grande fortuna di questa nuova
dimensione della comunicazione.
Navigando in rete, è possibile
imbattersi in link interni, vale a dire collegamenti fra
pagine dello stesso sito, e in link esterni, che
consentono al visitatore di un sito di spostarsi attraverso un
semplice click nelle pagine ospitate da un diverso sito.
Tra le varie modalità utilizzate dai webmaster per
realizzare collegamenti a pagine "esterne", è
necessario soffermarsi sulle pratiche del framing e del deep
linking, dato che sono state avanzate interessanti
problematiche legate al diritto d'autore.
Con il termine framing si intende l'inserimento della
pagina "chiamata" (chiamata "linkata")
all'interno della struttura del sito "chiamante"
("linkante").
Con la terminologia deep link si fa riferimento ad un collegamento che rinvia da una pagina ospitata da un sito ad un'altra pagina ospitata da sito (senza transitare per la "home page" di quest'ultimo sito).
Negli Stati Uniti le pratiche
del framing e del deep link, se non espressamente
autorizzata dal titolare del sito "linkato", vengono
considerate illecite.
In particolare, si ritiene che il framing, per la
"confusione" ingenerata nellutente della rete
possa rappresentare una violazione del copyright, laddove
non venga evidenziato dal webmaster del "sito
richiamante" che il link è diretto alla pagina di un
altro sito. Sulla base di una consolidata abitudine in virtù
della quale, in assenza di esplicite previsioni del legislatore
nazionale, sarebbe opportuno ispirarsi al sistema statunitense,
anche nel nostro Paese si sono levate voci di forte critica alla
pratica del framing. Eppure, è stato autorevolmente
sostenuto che ci sono pochi elementi per sostenere la tesi
secondo cui sarebbero applicabili al nostro ordinamento i
principi provenienti dagli USA.
Di recente, ha destato molto
scalpore nel mondo del Web giuridico una sentenza emessa
dal Tribunale di Rotterdam che ha dichiarato la totale liceità
della pratica del deep link (Corte distrettuale di
Rotterdam, caso 139609/KG ZA 00-846, sentenza del 22 agosto
2000).
I giudici olandesi, chiamati a risolvere una controversia tra un
notiziario telematico e un altro sito che "linkava" le
pagine interne di quest'ultimo, hanno rilevato come non vi fosse
alcuna violazione del diritto d'autore, riconoscendo nel deep
linking una pratica comunemente utilizzata in Internet, il
cui punto di forza sarebbe proprio quello di basarsi sui
collegamenti ipertestuali tra diversi siti, con conseguente
rapida "circolazione" delle informazioni.
Utilizzando lo stesso
ragionamento che aveva condotto taluni giuristi a proclamare
l'illiceità del deep link sulla base degli insegnamenti
americani, alcuni "comparatisti" italiani hanno fatto
poggiare la tesi della presunta liceità del deep linking
proprio sulla sentenza olandese. Eppure, di fronte al vuoto
normativo e giurisprudenziale del diritto interno, non è
necessario richiamarsi al diritto starniero! Piuttosto, è
indispensabile cercare nell'ambito del sistema nazionale la
soluzione ai problemi di Internet law.
A modesto avviso di chi scrive, quando il deep link è
realizzato al solo fine di sottrarre accessi all'home page
di un sito concorrente, non ha senso far riferimento alle norme
in tema di tutela di diritto d'autore, ma risulta più opportuno
applicare quelle in tema di concorrenza sleale, utilizzando quale
supporto normativo non il diritto by adjudication degli
anglosassoni, bensì il nostro vecchio codice civile, che -letto
con il metodo dei sistematici- offre le soluzioni ad ogni
problema, anche in tema di diritto della rete.