LA PROPRIETA' INTELLETTUALE IN RETE:
FRAMING E DEEP LINK

(intervento di Andrea Sirotti Gaudenzi tratto
dalla rivista Comuni.it diretta da Silvia Palazzi)

Interessanti problematiche in tema di diritto d'autore sono state recentemente sollevate con riferimento ai link tra diversi siti.
Con la parola link (in inglese "anello", "catena" o "collegamento") si indica un collegamento ipertestuale fra unità informative.
Il link è l'anima di Internet, dato che è lo strumento che consente di "navigare" tra le pagine del World Wibe Web ed ha realizzato la grande fortuna di questa nuova dimensione della comunicazione.

Navigando in rete, è possibile imbattersi in link interni, vale a dire collegamenti fra pagine dello stesso sito, e in link esterni, che consentono al visitatore di un sito di spostarsi attraverso un semplice click nelle pagine ospitate da un diverso sito.
Tra le varie modalità utilizzate dai webmaster per realizzare collegamenti a pagine "esterne", è necessario soffermarsi sulle pratiche del framing e del deep linking, dato che sono state avanzate interessanti problematiche legate al diritto d'autore.
Con il termine framing si intende l'inserimento della pagina "chiamata" (chiamata "linkata") all'interno della struttura del sito "chiamante" ("linkante").

Con la terminologia deep link si fa riferimento ad un collegamento che rinvia da una pagina ospitata da un sito ad un'altra pagina ospitata da sito (senza transitare per la "home page" di quest'ultimo sito).

Negli Stati Uniti le pratiche del framing e del deep link, se non espressamente autorizzata dal titolare del sito "linkato", vengono considerate illecite.
In particolare, si ritiene che il framing, per la "confusione" ingenerata nell’utente della rete possa rappresentare una violazione del copyright, laddove non venga evidenziato dal webmaster del "sito richiamante" che il link è diretto alla pagina di un altro sito. Sulla base di una consolidata abitudine in virtù della quale, in assenza di esplicite previsioni del legislatore nazionale, sarebbe opportuno ispirarsi al sistema statunitense, anche nel nostro Paese si sono levate voci di forte critica alla pratica del framing. Eppure, è stato autorevolmente sostenuto che ci sono pochi elementi per sostenere la tesi secondo cui sarebbero applicabili al nostro ordinamento i principi provenienti dagli USA.

Di recente, ha destato molto scalpore nel mondo del Web giuridico una sentenza emessa dal Tribunale di Rotterdam che ha dichiarato la totale liceità della pratica del deep link (Corte distrettuale di Rotterdam, caso 139609/KG ZA 00-846, sentenza del 22 agosto 2000).
I giudici olandesi, chiamati a risolvere una controversia tra un notiziario telematico e un altro sito che "linkava" le pagine interne di quest'ultimo, hanno rilevato come non vi fosse alcuna violazione del diritto d'autore, riconoscendo nel deep linking una pratica comunemente utilizzata in Internet, il cui punto di forza sarebbe proprio quello di basarsi sui collegamenti ipertestuali tra diversi siti, con conseguente rapida "circolazione" delle informazioni.

Utilizzando lo stesso ragionamento che aveva condotto taluni giuristi a proclamare l'illiceità del deep link sulla base degli insegnamenti americani, alcuni "comparatisti" italiani hanno fatto poggiare la tesi della presunta liceità del deep linking proprio sulla sentenza olandese. Eppure, di fronte al vuoto normativo e giurisprudenziale del diritto interno, non è necessario richiamarsi al diritto starniero! Piuttosto, è indispensabile cercare nell'ambito del sistema nazionale la soluzione ai problemi di Internet law.
A modesto avviso di chi scrive, quando il deep link è realizzato al solo fine di sottrarre accessi all'home page di un sito concorrente, non ha senso far riferimento alle norme in tema di tutela di diritto d'autore, ma risulta più opportuno applicare quelle in tema di concorrenza sleale, utilizzando quale supporto normativo non il diritto by adjudication degli anglosassoni, bensì il nostro vecchio codice civile, che -letto con il metodo dei sistematici- offre le soluzioni ad ogni problema, anche in tema di diritto della rete.

 

Andrea Sirotti Gaudenzi

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