Società di investimento a capitale variabile. 
Autorizzazione all'esercizio della attività, 
la gestione finanziaria della Sicav,
le funzioni della pubblica vigilanz

del prof. Mario Bessone*

Queste pagine sono trascrizione di una prima parte dei "materiali di lavoro"  elaborati per il corso di Diritto dei mercati finanziari che si svolge presso la  Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza" ( e saranno comprese in un volume di prossima pubblicazione presso l'editore Giuffrè ). 

 

1.  L'offerta di mercato.Azioni nominative,azioni al portatore. Il pincipio dell'operare a porta aperta.                             

La Sicav società di investimento a capitale variabile è l' investitore istituzionale entrato  a far parte del sistema  con le norme del decreto legislativo 84 del 25 gennaio 1992. L’occasione era offerta  dal recepimento delle direttive comunitarie 611 del  1985  e 220 del 1988 regolatrici degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.E appunto provvedendo al loro recepimento  il decreto legislativo del gennaio  1992 aveva stabilito  disciplina della Sicav , che già in allora derivava principi e regole dagli ordinamenti di  mercato mobiliare dove questo investitore istituzionale da lungo tempo  aveva offerto buona prova di sé .Abrogando le disposizioni del decreto legislativo del 1992 (con la sola eccezione dell’art. 14 ) le disposizioni del Tuf  assegnano adesso alla Sicav il regime che si legge nelle norme degli artt. 43 a 50.
Ancora una volta il Tuf  ha operato secondo logica di delegificazione ampliando perciò  l’ambito  delle disposizioni    rimesse a fonti normative di genere secondario quali sono i poteri regolamentari  delle autorità di vigilanza. Ma al tempo stesso si sono apportate innovazioni di statuto giuridico  che sembravano (ed erano) necessarie in considerazione di quanto occorre per consentire ad una  Sicav  di essere davvero competitiva  sul mercato delle offerte di gestione del risparmio. Delegificazione e innovazioni tuttavia semplicemente correggono e integrano alcune parti  della disciplina di un investitore istituzionale che comunque conserva  le sue particolari e obbligate connotazioni  di regime.Connotazioni che in via breve si possono così rappresentare.
Agli investitori interessati ad un gestione patrimoniale in monte  la Sicav offre partecipazioni azionarie, e più precisamente in via alternativa azioni nominative o azioni al portatore.L’art. 43 del Tuf avverte poi che "oggetto esclusivo" della Sicav sarà l’investimento del  patrimonio raccolto appunto mediante "offerta al pubblico" delle "proprie azioni". E saranno gli andamenti della gestione finanziaria di quel patrimonio a determinare incrementi o decrementi del valore delle azioni acquistate dai risparmiatori che diventando azionisti della Sicav alle sua capacità di vantaggiosa gestione consegnano le loro aspettative di un guadagno. L’offerta di azioni della Sicav si compie nella forma della emissione di azioni in via continuativa e secondo il principio a porta aperta. Per parte loro  gli investitori che ne acquistano le azioni possono in qualsiasi momento domandarne il rimborso seguendo il regime statutariamente previsto secondo la disposizione  del quinto comma dell' art. 45.
Ne risulta con chiarezza (tanto maggiore  leggendo la norma dell'art.  del Tuf ) in che senso la Sicav è società a capitale  variabile . E ne risulta con chiarezza  il genere di opportunità finanziaria che la Sicav offre al mercato. Da una asset allocation e da una gestione finanziaria  condotte con la dovuta perizia professionale si attendono incrementi di valore delle azioni offerte agli investitori. E se il il prezzo di possibile rimborso delle azioni  sarà  maggiore del prezzo di acquisto ne deriverà il guadagno di capitale  che era nelle aspettative (o quanto meno nelle speranze) degli investitori diventati "azionisti" della Sicav. Perciò si acquistano azioni della Sicav secondo una logica di allocazione del risparmio non diversa dal modo di procedere di quanti versano denaro ad un fondo comune di investimento "aperto" confidando nel possibile incremento del  valore delle quote che in qualsiasi momento sarà comunque possibile convertire in liquidità .
Già in questo senso  l’acquisto di  azioni di una Sicav o la  sottoscrizione di quote di fondi comuni  aperti costituiscono  possibili varianti di una medesima logica di allocazione del risparmio. Perciò si spiegano  le disposizioni dell’art. 11 del regolamento ministeriale del Tesoro  228 del 24 maggio 1999 dove si stabilisce in che misura  alle Sicav si applicano le normative stabilite  in materia di fondi comuni "aperti". In punto di diritto  si riscontrano  tuttavia pur sempre  evidenti differenze di regime.  L’investitore che sottoscrive quote del fondo comune acquista al suo portafoglio semplicemente e soltanto un diritto di credito, nella sua consistenza monetaria commisurato ai risultati di una gestione patrimoniale che non ammette  interferenze. Tutt'altra invece come si capisce è invece la posizione di chi consegni risparmio ad una Sicav diventando suo azionista. A suo favore opera infatti  il genere di regole  che in punto di diritto normalmente caratterizza lo status socii del possessore di un portafoglio azionario.
Sottoscrivendo azioni della Sicav l’investitore azionista  si trova  nella posizione del socio che con l’ esercizio del diritto di voto può concorrere a deliberazioni rilevanti per la gestione finanziaria che la società partecipata istituzionalmente svolge.Ma una cosa è l’astratta configurazione di uno status socii e altra cosa il concreto operare dei congegni normativi ,che distinguendo tra diverse categorie di azionisti nel caso della  Sicav tendono a stabilire un preciso regolamento di confini  tra funzioni di gestione della società e diritti amministrativi della generalità dei soci. Né questo confligge con l’interesse degli azionisti <risparmiatori>  che alla Sicav consegnano denaro appunto perchè sia gestito con sicura professionalità  e non certo per improvvisarsi operatori di mercato finanziario. Da ciò le norme degli artt. 43 a 50 del Tuf  che molto  allontanano la  Sicav  dal tipo delle società di capitali  del libro quinto del codice civile.
La  società  di investimento a capitale variabile Sicav è  pur sempre società per azioni.Ma ad essa le norme del Tuf  assegnano le particolarità di regime segnalate con grande evidenza già dalla disposizione del primo comma dell'art. 45,dove si legge che "il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società". E ad essa  "non si applicano gli articoli da 2438 a  2447 del  codice civile" (ma si leggano anche il quinto comma dell'art. 43 e il settimo comma dell'art. 45) .Le azioni emesse  non hanno un valore "nominale", e  ancora l'art. 45  del Tuf  avverte che sarà lo statuto della società  ad indicare "le modalità di derminazione del valore delle azioni(....) e del prezzo (…) di rimborso".  Per la assemblea dei soci valgono le particolari regole che il Tuf stabilisce con i tre commi dell'art. 46 Ogni azione nominativa assicura diritto di voto.Le azioni al portatore attribuiscono invece  un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria.
Alla Sicav è vietato l'acquisto di azioni "proprie". E' vietata la emissione di azioni di risparmio e di obbligazioni.In materia contabile si applica il regime disposto per i fondi comuni aperti, il "rendiconto annuale" della società essendo comunque assoggettato alle garanzie della certificazione Altro ancora occorre poi almeno segnalare. Con norma di rinvio alle disposizioni dell’art. 41, il  primo comma dell’art. 50 del Tuf  legittima  le Sicav  ad offrire all’estero  le sue azioni operando allora le nome del già  segnalato regolamento della Banca d’Italia (è il regolamento del 1 luglio 1998). Occorre  comunque  distinguere le iniziative di offerta rivolte al mercato dell’Unione europea (si tratti di Sicav armonizzate o invece  non armonizzate) dalle sollecitazioni  avviate in mercati extra comunitari. E agli organismi  di investimento esteri la presenza  o l'offerta finanziaria  nel nostro paese sono consentite con il regime  del secondo comma dell’art. 50 (che è norma di rinvio a quanto l’art. 42 dispone in materia di fondi comuni).

                                  

2.  I requisiti e il procedimento di costituzione della Sicav . L'autorizzazione all'esercizio delle attività. Le  norme del Tuf  e le discipline di statuto

Operando secondo il loro speciale regime (ulteriomente precisato da altre disposizioni di rinvio dell'art.50)   le società di investimento a capitale variabile si attivano seguendo il procedimento indicato dall’art. 43. Alla costituzione di una Sicav si può infatti  procedere soltanto una volta conseguito un provvedimento di autorizzazione che sarà provvedimento della Banca d’Italia ,dalle norme del Tuf essendo stati rimossi i poteri in tale materia  a suo tempo conferiti al Ministro del tesoro. E "sentita la Consob" Banca d’Italia autorizza la costituzione di una società di investimento a capitale variabile quando accerta  la presenza di tutte  le "condizioni" che si stabiliscono al primo comma dell’art. 43. Occorre che si tratti di società per azioni che ha "sede legale e (...) direzione generale situate in Italia". E nello statuto della Sicav si leggerà che suo "oggetto esclusivo" è l’investimento collettivo del patrimonio raccolto "mediante offerta al pubblico delle proprie azioni".
L’ammontare del capitale sociale non deve essere inferiore alla soglia che Banca d’Italia  determina con sue disposizioni di ordine generale. Si prescrivono requisiti di onorabilità dei soci (operando il regime dell’art. 14 del Tuf ) così come requisiti di onorabilità e professionalità dei "soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,direzione controllo" (operando allora la norma dell’art. 13). Unitamente alla richiesta di autorizzazione i soci fondatori dovranno presentare "progetto" di  "atto costitutivo" e di "statuto"oltre che ulteriori "documentazioni". Una volta di più si privilegia il principio della delegificazione essendo stabilito che i soggetti istanti devono uniformarsi a quanto la Banca d’Italia ritenga di prescrivere in applicazione del secondo comma dell’art. 43. E si dovrà provvedere agli altri adempimenti dalla norma richiesti quanto ai versamenti di capitale e alla denominazione della società.
Quando sia  conseguita la necessaria omologazione dell’atto costitutivo, e iscritta nel registro delle imprese la Sicav sarà compresa  dalla Banca d’Italia nell’albo previsto dall’art. 44 del Tuf. Per il caso di  modificazioni statutarie, di scioglimento della società o ancora di fusioni o scissioni provvedono le norme degli artt. 47 a 49. Alle modificazioni statutarie occorre l’approvazione di Banca d’Italia operando il regime del primo comma dell’art. 47.Sono cause di scioglimento della Sicav quelle previste dalle norme del codice civile per la generalità delle società azionarie(ma non si applica la  disciplina che il primo comma dell’art. 2448 del codice  civile stabilisce per la riduzione del capitale "al disotto del minimo legale" dovendosi tuttavia leggere che cosa dispone il primo comma dell’art. 48 del Tuf ). Non si danno possibilità di trasformazione della Sicav in altro tipo di società e in caso di fusioni o di scissioni della Sicav al relativo progetto occorre un preventivo "nulla osta" che Banca d’Italia rilascia sentita la Consob.
Presente sul mercato nella misura consentita dalle  norme del Tuf che le assegnano "come oggetto esclusivo" le attività di  "investimento collettivo" del patrimonio "raccolto" mediante offerta al pubblico delle "proprie azioni", ogni singola Sicav conformerà il suo operare alle disposizioni statutarie che per regola  del sesto comma dell'art. 45  possono variamente stabilire "limiti all'emissione di azioni nominative" o "particolari vincoli" di loro "trasferibilità" così come configurare particolari categorie di azioni di "comparto". In ogni caso le disposizioni di statuto della Sicav provvederanno a delineare la strategia di allocazione delle sue risorse finanziarie. E sarà finalmente possibile procedere alla sollecitazione del pubblico risparmio con la dovuta osservanza delle norme di garanzia della trasparenza assicurate dalla disciplina di prospetto informativo deliberata dalla Consob.
Ancora una volta  essendosi privilegiato un criterio di delegificazione, l’art. 43 avverte che la Sicav può svolgere le attività connesse  e  strumentali  alla sua attività principale che saranno"indicate dalla Banca d’Italia sentita la Consob". Si preciserà più avanti in che modo  la Sicav può delegare poteri di gestione del suo patrimonio(ma soltanto a società di gestione del risparmio). E in che modo può organizzarsi  come società "multicomparto"  essendo tuttavia inderogabilmente stabilito che  ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo "distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti". Da ciò notevoli varianti di sistema  che  comunque  comportano necessariamente rigorosa osservanza delle regole che per l'intero settore della gestione collettiva del risparmio ancora una volta impongono controlli di stabilità, e insieme con questi rigorose garanzie di trasparenza e di correttezza dell'agire delle imprese di intermediazione mobiliare.
Controlli e garanzie che anche per questo settore della financial economy  si devono alla pubblica vigilanza istituzionalmente svolta da Banca d'Italia e Consob  secondo l'ordinario regime  di ripartizione delle loro competenze. Provvedendo alla sua raccolta di risparmio mediante la emissione di azioni in via continuativa, e appunto in questo senso società a  capitale "variabile" in ragione del flusso delle adesioni alla sua offerta di mercato, le  Sicav  acquisiscono  la massa monetaria da investire in strumenti finanziari per una loro gestione che sarà necessariamente in monte perché alla Sicav non sono consentite le attività di gestione individuale invece permesse alle società di gestione del risparmio. Valgono perciò le già segnalate normative e i poteri di normazione secondaria che sempre caratterizzano gestioni di genere collettivo e per l'appunto in monte.
Caso per caso  occorrerà poi distinguere tra le diverse strategie e  technicalities di  gestione che anche quando si tratti di Sicav caratterizzano i singoli operatori di mercato finanziari. E (se naturalmente non sono in discussione le libertà di iniziativa degli operatori) dalla pubblica vigilanza si attendono le necessarie garanzie di tutela degli investitori,  che acquistando azioni della Sicav confidano in un efficiente e corretto agire di impresa interamento orientato a conseguire incrementi di valore della loro  partecipazione azionaria. E sarà bene ripetere  partecipazione azionaria che ogni risparmiatore può acquisire al suo portafoglio finanziario  in una delle due diverse modalità che sempre gli si offrono.

3. La gestione finanziaria della Sicav  e i diritti dell'azionista. Gestione per delega, Sicav multicomparto. Le funzioni di vigilanza di Banca d'Italia e Consob.

Alla Sicav affluiscono  risorse monetarie di investitori che quando ne diventano "azionisti" come  si ricorderà possono infatti sempre scegliere tra azioni nominative tali da attribuire un diritto di voto per ciascuna azione e azioni al portatore , che  così disponendo il quarto comma dell'art. 45  invece "attribuiscono" soltanto "un voto" indipendentemente "dal numero delle azioni  possedute". E sarà chiaro che i possessori di azioni al portatore perciò stesso non esercitano influenza  sulle deliberazioni societarie che governano la Sicav . Né scegliere l’azione al portatore  comporta il vantaggio di una maggior remunerazione dell’investimento .Ma se non si danno benefici di genere patrimoniale esiste comunque il beneficio dell’anonimato che molti investitori comprensibilmente  considerano apprezzabile. E in ogni caso l’investitore può sempre domandare la conversione delle azioni del suo portafoglio  in azioni dell’altra categoria.
In conformità delle regole statutariamente previste   l’investitore  "azionista" può poi comunque e in qualsiasi momento   domandare il rimborso del valore delle azioni sottoscritte, profittando così (se ci sono state) delle plusvalente accumulate da una efficiente amministrazione della massa finanziaria che la Sicav  gestisce. Anche in questo senso la Sicav  opera  nella sua obbligata condizione di società a capitale variabile .Ma come si sarà oramai compreso più che di un "capitale" variabile sarà tuttavia il caso di parlare di un patrimonio variabile, sia in ragione del continuo flusso  azionario che si registra per così dire "in ingresso" e "in uscita" sia in ragione dei possibili andamenti della sua gestione finanziaria ,che  sarà in ogni sua parte e necessariamente attività di  gestione in monte  di un patrimonio investito in strumenti finanziari.
Valgono le norme che l’indicato decreto del Ministro del Tesoro ha stabilito per gli investimenti del fondo comune "aperto". Non sono consentiti investimenti di genere immobiliare né in altri valori che fossero esclusi dall'ambito di operatività finanziaria delimitato da questa normativa di rinvio. All’investimento in strumenti finanziari che non fossero quotati in mercati regolamentati è stabilita la soglia di limite costituita del dieci per cento del complessivo patrimonio. E si ricorderà che per disposizione dell'ottavo comma dell’art. 45 la Sicav non può acquistare "azioni proprie" né le è consentita la emissione di azioni di risparmio o di prestiti obbligazionari.Anche per la Sicav si rendono necessarie custodia di strumenti finanziari e disponibilità liquide  ,così come funzioni di controllo sulle operazioni finanziarie che saranno assicurate da una banca depositaria ,una volta di più operandosi secondo il modello della  disciplina stabilita in materia di fondi comuni di investimento.La  normativa che vale per i fondi comuni si ritrova poi in tema  di scritture contabili (e come si è avvertito allo stesso modo  si regola il regime del  rendiconto annuale della Sicav).

         Merita la dovuta attenzione l'eventualità dell'operare per delega che in altri settori dell'intermediazione finanziaria è  ormai fenomeno di consistente rilievo. Già le norme del decreto legislativo 84 consentivano alle Sicav una  delega di funzioni di gestione del suo patrimonio,cosa che presenta evidenti vantaggi ogni volta  che per questa via sia possibile  contenere i costi della attività e migliorare i risultati di gestione avvalendosi delle capacità professionali di altro intermediario finanziario.Anche in questa materia  occorre tuttavia pur sempre identificare un giusto punto di equilibrio tra self regulation  degli operatori dell'intermediazione finanziaria e regole di garanzia a necessaria tutela degli investitori. E  la disciplina del Tuf  a ciò provvede coinugando appunto autonomie negoziali  e disposizioni regolamentari di vigilanza.
La norma dell’art. 43 del Tuf si limita  a stabilire che la Sicav "può" delegare "poteri di gestione" del suo patrimonio (esclusivamente ) a società di gestione del risparmio. Estensione di campo e oggetto della delega rimangono perciò spazio aperto alle determinazioni  che Sicav "delegante" e e società di gestione "delegata" riterranno di assumere.Anche in questa materia si è perciò operato secondo principio di delegificazione rimuovendo disposizioni che in passato vincolavano la Sicav ad indicare in statuto il soggetto delegato e i procedimenti di controllo delle operazioni finanziarie  da questi attivate.Ma non si sono pregiudicate le garanzie di tutela degli investitori  perché le norme regolamentari  emanate dalla Banca d’italia avvertono che  alla Sicav "delegante" competono pur sempre precise responsabilità quanto alla vigilanza sulle modalità di esercizio dei poteri delegati alla società di risparmio "gestore" delle sue risorse.
L’esperienza maturata in altri mercati finanziari insegna infine  che la possibile scomposizione dell’offerta azionaria della Sicav secondo logica di diversificazione in più programmi di investimento, e perciò la sua articolazione in un certo numero di "comparti" incrementa di molto il flusso delle sottoscrizioni ,consentendo di proporre al pubblico degli investitori una serie di alternative in linea con le loro possibili preferenze di portafoglio. Ma in questo senso il settore semplicemente ripete indicazioni di tendenza condivise dall'intera serie  dei settori di una evoluta economia finanziaria, considerato che per tutti (e in misura sempre maggiore) esiste una evidente necessità di organizzare l'offerta di mercato in funzione della particolare identità, e perciò delle particolari esigenze di quanti ricercano una intelligente allocazione del loro risparmio.
Esigenze che hanno un preciso riscontro nelle disposizioni del Tuf . Non considerata nelle norme del decreto legislativo del 1992 (che pure non la escludevano), la rilevante  fattispecie   della Sicav   multicomparto  trova adesso previsione nel sesto comma dell’art. 45, dove è espressamente prefigurata una disciplina statutaria che configuri appunto  più comparti di investimento "per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni". A necessaria tutela dell'investitore  l’ottavo comma dell’art. 43 precisa che in tal caso  ciascun comparto costituisce in ogni senso patrimonio "autonomo", e comunque "distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti". Per parte sua  la lettera c) del sesto comma  dell’art. 45 avverte che nel caso della Sicav multicomparto le norme di statuto puntualmente stabiliranno "criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti" di volta in volta  a disposizione degli investitori.
Quali che possano essere le modalità del suo operare e le varianti del suo fare "gestione" finanziaria naturalmente anche per la Sicav  sono considerate la eventualità di un agire deviante o di possibili insolvenze.Qualora si incorra in violazioni delle norme tali da configurare le irregolarità previste dall’art. 51 (e dalle altre con esso fanno sistema) interverranno Banca d’Italia e Consob. Vale la disciplina dei provvedimenti ingiuntivi già segnalata considerando il regime delle società di gestione del risparmio. E nella eventualità di gravi irregolarità, di  "gravi perdite"  o di crisi finanziaria al limite della insolvenza anche alla Sicav si applicano le norme (degli artt. 56 e 57) dove si regolano amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. Sarà infine  il caso di ricordare  che  in materia di gestione collettiva del risparmio   comportamenti gravemente devianti configurano fattispecie di reato ( o di illecito colpito da sanzioni amministrative di genere pecuniario) applicandosi allora norme del Tuf naturalmente operative anche nel caso delle Sicav 

(continua).

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Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»

 


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