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diretto dall'avv. A. Sirotti Gaudenzi


 

Sent. n° 1021 del 25.5.99/27.5.99

N° 1021/99 Reg. Sent.

N° 2861 Reg. Ric.

Anno 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania - Sez.

2a ;

composto dai Sigg. Magistrati:

Dr. Ettore LEOTTA -Presidente

Dr. Giovanni MILANA-Consigliere

Dr. Francesco BRUGALETTA 1.o Ref. rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2861/1998 R.G. proposto da Celestino Santo PRIOLA, Adelina MONICI, Giuseppe RUSSO, Margherita MARTINO CINNERA, Luciano MUSARRA, Amedeo SANSIVERI, Rosalba SANSIVERI, Enrico MONASTRA e Salvatore TORTORICI, Sergio RUSSO e Salvatore PEDALA', tutti rappresentati e difesi dall' avv;.Salvatore Cinnera Martino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giannitto, in Catania , via Rizzo 29,

 

CONTRO

-Comune di 5. Marco D'Alunzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

-Commissione e Sottocommissione Elettorale circondariale di Patti, e Prefetto di Messina in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege.

- Procuratore della Repubblica di Catania, non costituito.

E NEI CONFRONTI

di Duodeci Giuseppe, Mileti Antonio, Latino Amedeo, Musarra Roberto, Furnari Antonino, Latino Celestino Nino, Monastra Cesare, Musarra Salvatore, Tarania Beniamino, Lunghitano Gino, rappr. e difesi dagli avv. Arturo Merlo e Salvatore Librizzi;

e di Ferretta Albino, Graziano Salvatore, Arcodia Basilio e Procuratore della Repubblica di Patti, non costituiti;

PER L'ANNULLAMENTO

- del verbale dell'adunanza dei presidenti seggio 26.5.98;

- del verbale della Il sottocommissione elettorale circondariale di Patti - sezione S. Agata n. 54 del 30.4.98 e n. 70 del 13.5.98,

-di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale.

VISTO il ricorso con i relativi allegati

VISTA la costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e dei controinteressati;

VISTI gli atti tutti della causa;

DESIGNATO alla pubblica udienza relatore il Dott. Francesco Brugaletta;

UDITI: l'avv. Salvatore Cinnera Martino per i ricorrenti, e l'avv. Arturo Merlo e Librizzi Salvatore per i resistenti e l'avv. Palazzo per le Amministrazioni

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame la parte ricorrente chiede l'annullamento del verbale di adunanza dei presidenti di Seggio del 26.5.98, nonchè del verbale della II Sottocommissione elettorale circondariale di Patti - sezione S. Agata n. 54 del 30.4.98 e quello n. 70 del 13.5.98; e infine di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Invero alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale del comune di 5. Marco D'Alunzio svoltesi il 24.5.98 ha partecipato Amedeo Arcodia nonostante fosse stato condannato con sentenza per i reati di cui agli artt. 353 cp e 323 cp.

La II sottocommissione Elettorale Patti in un primo momento lo escluse dalla competizione alla quale però veniva ammesso con riserva a seguito di sospensiva del TAR in suo favore.

In esito alle elezioni la lista Movimento per S. Marco a cui apparteneva l'Arcodia risultò vincitrice, con uno scarto sulla lista concorrente (a cui si riferiscono i ricorrenti "Alba Aluntina" di 110 voti; il sindaco collegato a quella, lista Giuseppe Duodeci prevalse sull'altro con uno scarto di voti 97 voti (Duodeci 895 - Priola 798).

L'Arcodia riporto' nella competizione 147 voti di preferenza.

- Da cio' il ricorso in esame con il quale si. denuncia:

 

1) Violazione dell'art. 7 LR 26.8.92 n. 7, modif dalla Lr n. 35/97; violazione dell'art. 17 dpre. sic. 20.8.60 n. 3 cosi' come modif dalle sucessive leggi.

Sostiene parte ricorrente che la lista controinteressata sia stata presentata senza le certificazioni comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune.

 

2) Violazione dell'a.rt. 15 comma 1 lettera c della legge 19.3.90 n. 55. Modif. dalla legge n. 16 del 92, ; violazione dell'art. \18 Co. 1 lett. B DP Reg 20.8.60 n. 3 come mod. dall’art. 18 LR 26/93 e dell’art. 2 legge n. 16/92

L'art. 15, CO. i della legge n. 55/90 ha introdotto una nuova figura di incapacità giuridica.

Per effetto della norma in parola chi si trova in una delle condizioni ivi previste non puo' essere candidato.

Il patteggiamento, per tale discorso, è equiparato ha sentenza di condanna.

L'Arcodia che aveva patteggiato la pena di anni i e si 5 di reclusione per i reati di cui agli art. e 353 CP non poteva partecipare alle elezioni.

3) Violazione dell’art. 15 della legge 19.3.90 n. 55; violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c. 7 DP Reg. Sic. 20.8.60 in relazione agli art. 15 Co. 1 legge 19.3.90, come mod. dalle leggi ssive.

La partecipazione alle elezioni dei non candidabile travolge l'intero risultato elettorale.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello stato di Catania per la commissione e sottocommissione elettorale intimata e per la Prefettura di Messina chiedendo il rigetto del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Duodeci Giuseppe, Mileti Antonio, Latino Amedeo, Musarra Roberto, Furnari Antonino, Latino Cestino Nino, Monastra Cesare, Musarra Salvatore, Tanania Beniamino Orlando, Lunghitano Gino, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inmmissibile e in ogni caso infondato.

All'udienza pubblica del 25.5.99 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame la parte ricorrente chiede l'annullamento del verbale di adunanza dei Presidenti di seggio del 26.5.98, nonchè del verbale Il sottocommmissione elettorale circondariale di Patti - sezione S. Agata n. 54 del 30.4.98 e quello n. 70 del 3.5.98; e infine di ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale; chiede, altresì, la correzione del risultato elettorale per dichiararsi l'elezione, dei sette candidati della lista "Alba Aluntina" e del candidato sindaco collegato con tale lista o in subordine il totale annullamento degli atti impugnati.

Invero alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale del comune di S. Marco D'Alunzio svoltesi il 24.5.98 ha partecipato Amedeo Arcodia nonostante fosse stato condannato con sentenza per i reati di cui agli artt. 353 cp e 323 cp.

La II sottocommissione Elettorale circondariale di Patti lo escludeva dapprima dalla competizione alla quale pero’ successivamente veniva ammesso a seguito di sospensiva del TAR concessa in altro

procedimento giurisdizionale promosso dall’Arcodia.

In esito alle elezioni la lista Movimento per S. a cui apparteneva l'Arcodia risultò vincitrice, con uno scarto sulla lista concorrente (cui si riferiscono i ricorrenti) Alba Aluntina 110 voti; il sindaco collegato a quella lista Giuseppe Duodeci prevalse sull'altro concorrente (collegato alla lista a cui si riferiscono i ricorrenti) con uno scarto di voti 97.

L'Arcodia riportò nella competizione 147 voti di preferenza.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso, che per ragioni di logicità e economia del giudizio vengono esaminati congiuntamente e per primi, il ricorrente denuncia la violazione dell'a.rt. 15 comma 1 lettera c della legge 19.3.90 n. 55, modif. dalla L. 16 del 92, ;Violazione dell'art. \18 co.1, lett. B DP Reg. Sic. 20.8.60 n. 3 come mod. dall'art. 18 LR 26/93 e dell'art. 2 legge n. 16/92 nonchè la violazione dell’art. 15 della legge 19.3.9O n. 55; violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c. 7 del DP Reg. Sic. 20.8.60 in relazione agli art. 15 Co. 1 legge 19.3.90, come mod. dalle leggi successive.

 

Sostiene con la seconda doglianza che l’art. 15, co. i della legge n. 55/90 ha introdotto una nuova figura di incapacità giuridica e che per effetto della norma in parola chi si trova in una delle condizioni ivi previste non puo' essere candidato.

Il patteggiamento, sotto tale discorso, è equiparato alla sentenza di condanna.

L’Arcodia che aveva patteggiato la pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione per i reati di cui agli art.

323 e 353 CP non poteva, perciò, partecipare alle elezioni.

Con la terza doglianza parte ricorrente sostiene che la partecipazione alle elezioni del non candidabile Arcodia travolge il risultato elettorale e chiede in via principale la correzione del risultato e in via subordinata l'annullamento degli atti.

Il ricorso è, per come si dirà, fondato e da accogliere.

Il Tribunale intende iniziare la sua disamina dalla sentenza del Tribunale di Patti n. 577 del 12.10.98, depositata in giudizio, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale ha dichiarato la incandidabilità di Arcodia Amedeo Basilio e quindi nulla la sua elezione a consigliere comunale.

Non vi è contrasto fra le parti sulla sussistenza di tale circostanza, peraltro acclarata con sentenza passata in giudicato, rimane il contrasto sul se e come tale decisione possa rifluire sull'intero risultato elettorale per l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco, atteso che le elezioni del 24.5.99 vennero vinte dalle lista nella quale era candidato l'Arcodia e dal sindaco collegato a tale lista.

La legge n. 55 del 1990 (con le mod. della legge 16 del 96) all'art. 15 cosi' recita: "Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a.) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (32/b), o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati …"

A sua volta l’art. 4 della stessa legge cosi' recita: "L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma i è nulla. L’organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse".

Se questa e la cornice normativa a cui riferirsi bisogna ritenere che l'accertamento, avvenuto con la sopra vista sentenza passata in giudicato, della condizione di non candidabilità dell'Arcodia rifluisce indubbiamente a ritroso nel procedimento elettorale sin dal momento in cui tale qualità doveva essere accertata, vale a dire sin dal momento del controllo sui candidati delle liste ammesse alla competizione.

A sua volta, poi, la nullità di un atto del procedimento si comunica agli atti successivi quando questi come nel caso in specie, si trovano in un rapporto di dipendenza causale e necessaria con l'atto nullo.

Si tratta, più precisamente, di un rapporto di causa ed effetto, potendosi escludere da tale effetto solo un eventuale nesso semplicemente occasionale o accidentale (CFR: Consiglio Stato sez. IV, 29 settembre 1997, n. 1029)

Perciò così come l'illegittima esclusione di un candidato da un concorso per pubblici impieghi implica l'annullamento non solo dell'atto impugnato, ma pure di quelli successivi che dal primo siano necessariamente ed immediatamente condizionati determinando un effetto ripristinatorio della sua posizione giuridica che non si limita alla sua partecipazione al concorso medesimo, ma si estende anche alla graduatoria concorsuale e all'atto con cui sono stati approvati i risultati di detto concorso, con l'obbligo della p.a. di rimuovere gli atti di nomina all'impiego dei relativi vincitori e di procedere al rinnovo dell'intero procedimento con la partecipazione dell'interessato, allo stesso modo l'illegittima partecipazione, perchè non candidabile ab initio, di un candidato in una competizione elettorale inficia e travolge tutti gli atti successivi (a quello che lo inserisce fra i candidati della competizione), che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario determinando la necessità di ripristinare la situazione anteatta (CFR: Consiglio Stato sez. V, 12 luglio 1996, n° 858 e Consiglio Stato sez. V., 24 maggio 1996, n° 592).

In questo senso pertanto l’accertata non candidabilità inficia in modo irreparabile l’intero procedimento elettorale travolgendo tutti gli atti adottati dal momento successivo all’ammissione della lista comprendente l’Arcodia determinando così la nullità di tutti gli atti dell’unico e unitario procedimento sfociato nella elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco.

Dall’esposto ragionamento consegue logicamente l’accoglimento della domanda subordinata, di cui al ricorso, di annullamento totale di tutti gli atti impugnati con conseguente rinnovo delle elezioni per consiglio comunale e sindaco, non potendo avere accesso, com’è evidente, la mera richiesta di rettifica del risultato elettorale, avanzata in via principale dai ricorrenti.

Come abbiamo visto, basta quanto detto per accogliere il ricorso nei termini sopra esposti.

Ma, ad abuntantiam, il Collegio precisa che alle stesse conclusioni si perviene anche ragionando sull'influenza che la presenza dell'Arcodia nella competizione ha avuto sul risultato elettorale.

Come abbiamo visto in fatto, il distacco tra le due liste (110 Voti) in competizione per il consiglio comunale risulta inferiore ai voti conseguiti dall 'Arcodia (145).

Perciò nessun dubbio può sussistere circa la sua presenza determinante sul risultato elettorale conseguito dalla lista dove era candidato per il consiglio Comunale.

Lo stesso ragionamento va fatto anche per il risultato dell’elezione a sindaco; invero il distacco tra i due candidati sindaci risulta senz'altro inferiore ai voti conseguiti dall'Arcodia e rifluiti sul sindaco collegato alla stessa lista.

Su questo specifico punto il risultato della verificazione disposta dal Tar ha permesso di accertare le diverse tipologie di voto che sono transitati nel conteggio dei voti del candidato a sindaco Duodeci (collegato alla. lista dove era inserito 1 'Arcodia)

Basta all'uopo solo tenere conto delle 129 schede in cui l'elettore ha votato sia per la lista che esprimendo la preferenza per Arcodia (S1 ripete sia inserendo il nome Arcodia che mettendo un segno o crocesegno espressamente sulla lista a cui apparteneva).

In tale ipotesi il voto si è trasferito anche al candidato sindaco per conseguenza del collegamento alla lista votata.

Ebbene non si puoi sostenere (come vorrebbero i controinteressati) che in tale fattispecie il trasferimento del voto al sindaco avvenga autonomamente rispetto alla espressione della preferenza all 'Arcodia.

Sia la normativa elettorale che dispone il collegamento, sia la logica sia il senso comune (quando si vota un candidato è in genere questa la molla che motiva tutto il voto nelle sue possibili sfaccettature) depongono per un rapporto di stretta interdipendenza tra l'espressione della preferenza e il voto alla lista che (a sua volta) si trasmette al sindaco collegato; ciò determina la necessaria comunicazione dell'illegittimità conseguente al voto espresso per il non candidabile anche al voto alla lista a cui appartiene e quindi a tutta la scheda avente la esaminata tipologia.

Il risultato raggiunto nella disamina (le schede con questa tipologia sono 129 e lo scarto fra i candidati sindaci è solo di 97 voti) rende inutile l'esame delle altre tipologie descritte dal verificatore.

In conclusione sia sotto il primo profilo (annullamento del procedimento sin dal momento successivo alla ammissione della lista con il non candidabile), sia sotto il secondo profilo esaminato ( da cui risulta che l'apporto del corpo elettorale convergente con la preferenza all'Arcodia ha un'influenza determinante sul complessivo risultato elettorale) implica la rinnovazione l'intera consultazione (CFR: Consiglio Stato V, 28 febbraio 1987 n. 145). Perciò, assorbiti i profili e le censure non esaminate, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania Sezione 2a accoglie

e il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati e ordina il rinnovo totale delle elezioni del Consiglio comunale e del Sindaco del comune intimato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia dall'Autorità amministrativa

Manda alla segreteria del Tribunale di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al sindaco del Comune di S. Marco D'Alunzio ed al Prefetto di Messina perchè provvedano agli adempimenti prescritti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 25.5.99.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

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