INFRAZIONI STRADALI RILEVATE A MEZZO AUTOVELOX

dell’Avv. Bruno Sechi del Foro di Cagliari

 

Le infrazioni stradali, costituite dal superamento dei limiti di velocità, di frequente sono rilevate a mezzo di rilevatore automatico (autovelox).

Di quest’ultimo esistono alcuni modelli, tra i quali il "104 Mod.C": esso è dotato di apposito display, nel quale è visualizzata la velocità degli automezzi che transitano in sua prossimità, e di segnalatore acustico, che si attiva nell’ipotesi di superamento del limite di velocità stabilito.

Un altro modello è il "Velomatic" omologato dal Min. dei LL. PP. con decreto n. 3053 del 25 luglio 1995 e relative integrazioni.

Nella realtà quotidiana, l’eccesso di velocità (art. 142 CdS) non è contestato immediatamente, ma in un momento successivo, mediante notifica del relativo verbale, anche a distanza di alcuni mesi.

I verbalizzanti, nella maggior parte dei casi, giustificano la mancata contestazione tempestiva, sulla base dell’artt. 200 CdS e 384 reg. CdS.

Si può riportare testualmente la formula che è maggiormente inserita nell’apposito verbale: " La violazione non è stata contestata immediatamente in quanto l’accertamento è stato effettuato con apparecchiature di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito successivamente al passaggio del veicolo oggetto del rilievo ormai distante dal punto dell’accertamento, comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, mentre gli Agenti accertatori erano impegnati al controllo dell’apparecchiatura di rilevamento ai fini di una corretta funzionalità ".

L’art. 200 CdS stabilisce, in via generale, che la contestazione della violazione deve essere sollevata contestualmente alla trasgressione

dall’Autorità preposta (Polizia Stradale, Polizia Municipale).

La norma in esame prevede un’eccezione alla regola, nelle ipotesi di impossibilità oggettiva della contestazione immediata,

indicate, a titolo esemplificativo, nell’art. 384 reg. CdS:

impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

sorpasso in curva;

accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;

accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

 

 

La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 10107 dello 02 agosto 2000; Cass. civ. sez. III n. 4010 dello 03 aprile 2000; Cass. civ. Sez III n. 10240 dello 04 agosto 2000 ) e di merito (Trib. Novara n. 521/2000 ), secondo una visione unitaria, stabilisce il principio in forza del quale la mancata contestazione immediata, ove sia possibile, rende illegittimo il verbale di contestazione e i successivi atti del procedimento amministrativo, per violazione di legge ( art. 200 CdS ).

La Cass. civ. Sez. III, nella sent. n. 4010/2000, dispone:

" Dalla disciplina del codice stradale si desume, ..., che la contestazione immediata della violazione alle norme in esso previsto ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qual volta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo ".

Nell’ipotesi di emissione dell’ordinanza-ingiunzione, da parte del Prefetto, l’interessato può ricorrere avanti il Giudice di Pace, competente per territorio, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento del provvedimento sanzionatorio.

In relazione alle infrazioni stradali, rilevate mediante il Mod. C. 104, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che gli operatori "possono effettuare la contestazione immediata, poiché l’apparecchio utilizzato consente di rilevare l’eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo innanzi all’apparecchio, attivandosi un allarme acustico e visualizzandosi la velocità su un apposito display".

Nelle ipotesi esaminate dalla giurisprudenza che si considera, le giustificazioni addotte dalle Autorità competenti ( organi accertatori, Prefetto ) a sostegno della mancata contestazione immediata, sono "generiche e prive di riferimenti specifici".

Infatti, le Autorità competenti, generalmente, si limitano a rilevare che la violazione è stata accertata non in modo istantaneo, mediante lo sviluppo successivo della fotografia, scattata dall’apposito apparecchio, poiché quest’ultimo non consente di rilevare immediatamente l’illecito o perché è stato impossibile fermare il veicolo.

La giurisprudenza stabilisce che l’impossibilità de qua deve essere provata dall’Autorità competente e, in virtu’ dell’art. 201 CdS, il verbale di contestazione deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

La ratio della contestazione immediata sostanzia il principio generale di giustizia che assicura il diritto di difesa del cittadino; inoltre, mira ad eliminare i pericoli derivanti dalla giuda pericolosa.

Altra giurisprudenza (Cass. Sez. III civ n. 10240 dello 04 agosto 2000; Cass. Sez III civ n. 6123 del 18 giugno 1999) stabilisce che "il difetto di contestazione immediata importa nullità del verbale di accertamento, solo ove il giudice ritenga ragionevolmente, con prudente apprezzamento, in relazione alle circostanze del caso concreto e tenuto conto dell’economicità dell’azione amministrativa che la detta contestazione sarebbe stata possibile e, cioè solo in presenza di elementi certi che irrefutabilmente dimostrino la possibilità della contestazione stessa".

Giurisprudenza autorevole ( Cass. Sez. III civ. n. 10107 dello 02 agosto 2000 ) stabilisce che nell’ipotesi di accertamento a mezzo autovelox, la contestazione immediata è sempre possibile, anche attraverso una pattuglia appostata a distanza e collegata con ricetrasmittente all’altra pattuglia in sosta presso il rilevatore.

La contestazione immediata è altresì resa possibile dal fatto che l’autovelox consente di rilevare e visualizzare l’eccesso di velocità in anticipo, rispetto al passaggio del veicolo trasgressore.

L’apparecchio di rilevazione può causare errori materiali:

l’attenzione di certa giurisprudenza si è soffermata sul cd Telelaser il quale, pur essendo dotato di display, non memorizza la velocità di transito.

Infatti, " il dato della velocità rimane in evidenza fino a che non si preme nuovamente il grilletto ", secondo le istruzioni di una nota casa produttrice.

Al puntamento successivo, il rilevamento precedente è rimosso automaticamente.

Anche il veicolo e il numero di targa non sono memorizzati e possono essere visualizzati unicamente dall’agente che assiste l’operatore assegnato al puntamento.

Il Tribunale di Padova Sez. II, nella pronuncia del 12 luglio 2000, stabilisce che la misurazione di velocità, effettuata con il Telelaser, è illegittima ( e, pertanto, suscettibile di annullamento in sede giudiziale ), poiché non è conforme ai dettami dell’art. 345 Reg. CdS, che si riporta:

"1. Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.

2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. ……….. "

Nella ipotesi in esame, il Giudice di merito, poiché il Telelaser non consente un riscontro oggettivo della misurazione di velocità e la certezza nella individuazione del veicolo e della relativa targa, ritiene illegittimo il decreto di omologazione n. 4199, emesso in data 08/09/1997 dal Min. LL. PP., per violazione dell’art. 345 Reg. CdS, con conseguente sua disapplicazione, in forza degli artt. 4 e 5 della L. 20/03/1865 n. 2248 all. E.

La pronuncia di illegittimità comporta il conseguente annullamento del verbale di contestazione e dei successivi atti amministrativi (quale l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto).

In altri termini, l’illegittimità della rilevazione rende illegittimo l’intero procedimento sanzionatorio.

 

 

In sintesi ricordiamo che:

entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale è ammesso il pagamento in misura ridotta (art.202 CdS);

 

il verbale di contestazione deve essere notificato entro 150 giorni dall’accertamento, e deve contenere "gli estremi precisi e dettagliati della violazione" e indicare i "motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata" (art. 201 1° co. CdS );

 

il trasgressore può proporre ricorso nei seguenti modi:

  1. indirizzato al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentare o notificare all’Ufficio cui appartiene l’organo accertatore, nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale;
  2. in alternativa, avanti il Giudice di Pace del luogo della commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione;

 

nelle ipotesi di mancata presentazione di uno dei ricorsi previsti o di mancato pagamento nei termini suindicati, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per spese di procedimento;

il Prefetto, entro 180 giorni, deve emettere o l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, o l’ordinanza motivata di archiviazione degli atti (art. 204 1,2 co CdS);

 

in relazione al termine di cui all’art. 204 CdS, la Giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il termine complessivo, decorrente dalla presentazione del ricorso, è di 210 giorni, poiché 180 giorni decorrono dallo scadere dei 30 giorni previsti dall’art. 203 CdS. Infatti, il responsabile dell’ufficio (per. es. del Comando di Polizia Municipale) deve trasmettere tutti gli atti al Prefetto entro 30 giorni dal deposito o ricevimento del ricorso (termine complessivo= 210 gg);

 

la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. II civ. del 18 aprile 2000; 8992/99; 2064 del 25 febbraio 1998; 6895/97) ha stabilito che il termine in oggetto è di natura perentoria: infatti, il rispetto del predetto termine è " un requisito di legittimità " del procedimento sanzionatorio previsto dal CdS; pertanto, la sua inosservanza rende annullabile l’ordinanza-ingiunzione prefettizia, per violazione di legge (art. 204 CdS);

 

l’interessato, in virtu’ dell’art. 205 CdS, ha il diritto di proporre opposizione all’ordinanza-ingiunzione prefettizia avanti il Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento per violazione di legge, il giudizio di opposizione è regolato dagli artt. 22, 22 bis e 23 della l. 24 novembre 1981 n. 689, ai quali si rimanda.

Senorbì-Cagliari, lì 28/XI/00

Avv. Bruno Sechi

avv.brunosechi@tiscalinet.it