LA TUTELA DEL CONSUMATORE
Le considerazioni dellAvv. Bruno Sechi
Negli ultimi anni, il legislatore si è, in buona parte, adeguato ai livelli europei di tutela del consumatore.
Recependo alcune importanti direttive dellU.E., lItalia ha mostrato un segnale molto incoraggiante, in favore di quei soggetti che, nella pratica quotidiana, ricoprono una posizione contrattualmente piu debole rispetto al fornitore di beni o servizi.
Infatti, generalmente, al consumatore, che acquista per soddisfare le sue esigenze personali,vengono offerti minimi spazi per intavolare una equilibrata trattativa.
Le condizioni del contratto, in altri termini, sono proposte e quasi imposte dallimprenditore, annullando, in realtà, le possibilità di scelta del consumatore.
Nella prassi quotidiana, soprattutto nelle vendite porta a porta, e non solo, al consumatore "contattato" vengono spiegati in modo approssimativo e subdolo, le condizioni del contratto, riportati in appositi prestampati.
Successivamente alla stipulazione del contratto, in molti casi, si scoprono amare sorprese nel leggere le minuscole clausole in esso contenute.
Allora quale tutela potrebbe essere apprestata al consumatore?
Attualmente, il quadro normativo del settore in esame, si è arricchito di importanti interventi legislativi, che hanno recepito delle Direttive europee.
I piu importanti sono: il Dlgs n° 50 del 1992 sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( es. vendita porta a porta ); la L. n°52 del 1996 che ha introdotto gli artt. 1469 bis e ss c.c. sulle clausole vessatorie; il Dlgs n° 185 del 1999 sui contratti a distanza ( es. televendita ). Bisogna sottolineare che le normative in questione considerano il consumatore la persona fisica che agisce per scopi personali e non imprenditoriali.
Fino al 1992, pertanto, i principali strumenti di tutela del consumatore erano offerti dalle norme generali del codice civile sul contratto ( v. recesso per mutuo consenso ex art. 1372 e ss c.c. ), dalle norme sulla vendita ( v. diritto alla risoluzione o alla riduzione del prezzo nel caso di denuncia dei vizi della cosa entro 8 gg. dalla scoperta, in virtu degli artt. 1490 e ss c.c. ).
Prima di analizzare i recenti
provvedimenti suindicati, è opportuno soffermarsi sullart.
1341 c.c.
In forza di questo articolo, " le condizioni generali di
contratto, predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei
confronti dellaltro, se al momento della conclusione del
contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle
usando lordinaria diligenza".
Il 2° comma del medesimo
articolo, riguarda le c.d. clausole vessatorie, cioè quelle
clausole particolarmente gravose per la parte contrattualmente
piu debole ( es: clausole che prevedono in favore di chi le
ha predisposte limitazioni di responsabilità, facoltà di
recedere dal contratto o sospenderne lesecuzione, deroghe
alla competenza dellautorità giudiziaria).
Queste clausole, per avere efficacia giuridica devono essere
" specificamente approvate per iscritto".
La tutela del consumatore, nellambito delle clausole
abusive, è stata potenziata dai recenti artt. 1469 bis e ss
c.c., che disciplinano, per lappunto, le clausole
vessatorie.
I principi cardine di questa recente normativa sono i seguenti:
Un altro importantissimo provvedimento legislativo è il Dlgs n° 50 del 1992 che ha disciplinato i c.d. contratti negoziati fuori dei locali commerciali (un esempio molto ricorrente è la vendita porta a porta), ad esclusione dei contratti relativi a beni immobili, quali locazione, vendita, dei contratti di forniture di prodotti alimentari o altri prodotti di uso domestico corrente, consegnati a scadenze frequenti e regolari, dei contratti di assicurazione, dei contratti relativi a valori mobiliari, e di tutti quei contratti per i quali il corrispettivo non supera limporto di £. 50.000.
La norma fondamentale del Dlgs n° 50 del 1992 è contenuta nellart. 6 e disciplina il diritto di recesso da parte del consumatore.
Questultimo può recedere dal contratto nel termine di gg. 07 che decorre dalla sottoscrizione della nota dordine o dalla data di ricezione della merce, se lacquisto si è verificato senza la presenza delloperatore commerciale.
Il consumatore ha diritto ad essere informato di questo suo diritto, considerato "indisponibile" dalla normativa vigente in questo settore.
In mancanza di una informazione adeguata e corretta da parte delloperatore commerciale sui diritti del consumatore, il termine per il recesso è di 60 gg. a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.
La comunicazione di recesso deve essere sottoscritta da chi ha stipulato il contratto e deve essere inviata alloperatore commerciale mediante lettera Raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel 1999, il Governo italiano, con il Dlgs n° 185 , di recepimento di una Direttiva europea, ha rafforzato ulteriormente la tutela del consumatore, in relazione ai c.d. contratti a distanza ( v. televendite, telemarketing, etc ); si tratta cioè di contratti effettuati con luso delle tecniche di comunicazione in uso, come la televisione, la posta elettronica, telefono, fax e altre che, per loro natura, non richiedono la compresenza fisica delloperatore commerciale e del consumatore.
Anche questo Dlgs opera delle
esclusioni dal campo di applicazione della presente normativa:
contratti relativi ai servizi finanziari, contratti conclusi
mediante distributori automatici, mediante telefoni pubblici,
contratti relativi a beni immobili; in buona parte sono esclusi
dalla normativa in esame anche i contratti di fornitura di generi
alimentari, beni per uso domestico forniti a cadenze regolari,
contratti relativi allalloggio, ristorazione, tempo libero
assicurati per una data o periodo prestabiliti.
In relazione ai contratti a distanza, il consumatore ha diritto
di recedere dal contratto nel termine, piu ampio, di 10
giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento dei beni, o di 3
mesi, qualora loperatore commerciale non abbia adempiuto ai
doveri di informazione sui diritti spettanti al consumatore.
La comunicazione di recesso deve
essere sottoscritta e inviata dal consumatore, direttamente alla
sede del fornitore, mediante lettera Raccomandata con avviso di
ricevimento.
Lart. 6 del presente Decreto prevede, a carico del
fornitore, il termine, derogabile dalle parti, di gg. 30 per la
consegna del bene richiesto.
In conclusione possiamo affermare
che gli ultimi interventi normativi in materia di tutela del
consumatore, hanno reso la posizione di questultimo meglio
salvaguardata, a beneficio di una maggiore e piu
"sana" circolazione dei beni e dei servizi.
La strada in tal senso è appena agli inizi, perché i mezzi di
tutela previsti, non hanno ancora trovato unadeguata
valorizzazione nelle sedi stragiudiziali e giudiziali.
Senorbì-Cagliari, lì 06/07/00
Avv. Bruno Sechi