LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
di Davide Gabaldo
Uno dei settori del diritto soggetto a maggiori evoluzioni è sicuramente il diritto commerciale, in considerazione della natura prevalentemente patrimoniale dei rapporti sociali che disciplina.
Allinterno del diritto commerciale, il diritto societario cresce sensibilmente di importanza sia come quantità di norme in corso di emanazione, sia come frequenza di sostituzione delle disposizioni normative; ciò è linevitabile conseguenza delle profonde modifiche che i processi produttivi hanno subito negli ultimi venti anni. Basti pensare alle notevoli trasformazioni societarie, alle mutate attività delle c.d. società di servizi o c.d. terziario avanzato, nonché alle c.d. privatizzazioni di interi settori produttivi appartenenti ad Enti Statali, Regionali o di Enti Locali, che a seguito dellentrata in vigore della legge n.142/90 hanno colto lopportunità di trasformare diversi settori in Aziende Speciali, tappa intermedia per la defintiva trasformazione in Società per Azioni, con capitale in toto od in parte in mano allEnte stesso.
Con lentrata in vigore del D.Lgs. n.58/1998
(c.d. decreto Draghi), finalizzato allaggiornamento del
diritto societario delle società quotate in borsa, è derivata
l'esigenza di avviare un analogo intervento di riforma del
sistema di regole per le altre forme societarie non quotate.
A tale scopo è stata istituita la Commissione Governativa
Mirone, che ha proposto uno schema di legge delega; in data 26
maggio 2000, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di
Legge Delega ora sottoposto al vaglio del Parlamento.
Successivamente allapprovazione del Parlamento il Governo
dovrà provvedere ad emanare, entro un anno, uno o più decreti
legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle
società di capitali e cooperative, nonché la disciplina degli
illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società
commerciali.
La riforma dovrà essere redatta in coerenza con
la normativa comunitaria, in conformità ai principi e ai criteri
direttivi previsti dalla legge di delega e con il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
La revisione del diritto societario italiano riguarda ovviamente
anche le norme in tema di società cooperative, anche in
considerazione del fatto che la disciplina vigente per tali
società, è estremamente frammentaria in quanto costituita da
due corpi: quello del codice civile (articoli 2511-2545) e quello
dettato dalle numerose leggi speciali che, nel tentativo di
aggiornare la disciplina civilistica, hanno disciplinato, in modo
anche innovativo, specifici settori (ad esempio la legge sulla
cooperazione sociale e quella sulla piccola società
cooperativa).
La delega attribuita al Governo prevede che lordinamento
delle società cooperative sia improntato alternativamente alle
norme dettate per le società per azioni o per le società a
responsabilità limitata secondo criteri tuttora da definire.
Il riferimento a tali norme dovrà necessariamente preservare la
natura mutualistica propria delle società cooperative, evitando
di mutuare istituti propri delle società di capitali in tutti
quei casi in cui la loro adozione rischierebbe di snaturare i
principi fondanti della cooperazione; in particolare si ricorda
in questa sede listituto della delega per la
partecipazione assembleare, così diffuso nelle altre
tipologie societarie, al fine di non perdere il requisito
fondamentale della partecipazione attiva del socio alla vita
sociale.
La nuova normativa, inoltre, favorisce il superamento del
problema della sottocapitalizzazione delle società cooperative
offrendo loro laccesso a nuovi strumenti che contribuiscano
al reperimento della risorse finanziarie necessarie per il loro
sviluppo.
Il sistema normativo vigente, oltre a presentarsi molto
scoordinato, si riferisce ad una realtà molto articolata al suo
interno che richiede unarticolata differenziazione nelle
regole societarie e gestionali.
In merito alle regole di Gestione Societaria la
delega prevede per le società cooperative con una compagine
sociale molto diffusa lapplicazione, in linea di
principio, delle nuove norme previste per le società per azioni;
per le società cooperative a base ristretta troveranno, invece,
applicazione le norme dettate per la società a responsabilità
limitata.
In linea generale sembra opportuna la definizione
di un sistema di regole finalizzato ad accrescere le possibilità
di partecipazione dei soci cooperatori e a realizzare una
maggiore coerenza tra strumenti di governo e gestione, compagine
sociale, attività esercitata.
Leffettiva introduzione e la portata di tali
clausole deve rimanere tuttavia nellambito
dellautonomia statutaria. Lampliamento dello spazio
di autodeterminazione degli statuti dovrebbe riguardare anche
altri aspetti qualificanti: lallargamento degli spazi di
partecipazione dei soci alla gestione della società; il
potenziamento degli strumenti e delle possibilità di attuare un
controllo diretto da parte dei soci sullattività svolta;
una chiara distinzione delle responsabilità tra amministratori e
deleghe esecutive; la possibilità di optare per il modello
dualistico; lintroduzione, tramite previsione statutaria,
di specifici requisiti per gli amministratori, il loro numero e
le norme in merito alla possibilità di cumulare mandati.
Emerge, quindi, già da questa prima analisi della legge delega,
la necessità che gli interventi successivi in materia siano
particolarmente attenti alle specificità e criticità delle
singole forme societarie, avendo particolare riguardo delle
disposizioni che dovranno disciplinare le Società per Azioni.
E, infatti, in questo settore che si gioca un importante
possibilità di innovazione della normativa vigente e conseguente
miglioramento dei processi produttivi aziendali, in
unottica di salvaguardia dei mecanismi di vigilanza e di
equilibrio tra i vari poteri gestionali della società.
Dott. Davide Gabaldo
Schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario
(approvato dal Consiglio dei Ministri il 26
maggio 2000)
Art.1-Delega
1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina
delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli
illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società
commerciali, nonché nuove norme sulla giurisdizione per la
definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'art.11.
2. La riforma, in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati,
perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un
motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data
della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati,
anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare
disposizioni correttive ed integrative nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura
di cui al comma 4.
Art.2-Principi generali in materia di
società di capitali
1. La riforma del sistema delle società di
capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del
libro quinto c.c. e alla normativa connessa, è ispirata ai
seguenti principi generali:
a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire
la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche
attraverso il loro accesso ai mercati interni ed internazionali
dei capitali;
b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle
società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le
responsabilità degli organi sociali;
c) semplificare la disciplina delle società,
tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato
concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria,
tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi
coinvolti;
e) adeguare la disciplina dei modelli societari
alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della
composizione sociale e delle modalità di finanziamento;
f) nel rispetto dei principi di libertà di
iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative
dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla
società a responsabilità limitata e l'altro alla società per
azioni, ivi compresa la variante della società in accomandita
per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;
g) disciplinare forme partecipative di società in
differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di
tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
h) disciplinare i gruppi di società secondo
principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi
coinvolti;
i) precisare i presupposti per la soggezione alle
procedure concorsuali, individuando i criteri di applicazione,
con i necessari coordinamenti con la disciplina delle società di
persone.
Art.3-Società a responsabilità
limitata
1. La riforma della disciplina della società a
responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi
generali:
a) prevedere un autonomo ed organico complesso di
norme, modellato sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta
compagine sociale;
b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
c) attribuire rilevanza centrale al socio e ai
rapporti contrattuali tra i soci;
d) prevedere la libertà di forme organizzative,
nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento di costituzione,
eliminando il giudizio di omologazione nonché gli adempimenti
non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei
rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando
altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle
modifiche dell'atto costitutivo.
b) determinare la misura minima del capitale in
coerenza con la funzione economica del modello;
c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da
consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita
l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci
di regolare la incidenza delle rispettive partecipazioni sociali
sulla base di scelte contrattuali;
d) semplificare le procedure di valutazione dei
conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del
valore a tutela dei terzi;
e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo
alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della
società, ed agli strumenti di tutela degli interessi dei soci,
con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;
f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento
alla disciplina del contenuto e del trasferimento della
partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in
ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale
sociale e gli interessi dei creditori sociali;
g) disciplinare condizioni e limiti per
l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso
operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto
al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la
sollecitazione all'investimento in quote di capitale;
h) stabilire i limiti oltre i quali è
obbligatorio un controllo legale dei conti;
i) prevedere, nei limiti dell'esigenza di tutela
dei creditori sociali, norme inderogabili per la formazione e
conservazione del capitale sociale e la liquidazione della
società.
Art.4-Società per azioni
1. La disciplina della società per azioni è
modellata sulle esigenze proprie delle imprese a compagine
sociale potenzialmente ampia, caratterizzate dalla rilevanza
centrale dell'azione, dalla circolazione della partecipazione
sociale e dalla possibilità di ricorso al mercato del capitale
di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela
degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei
risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario
e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole
caratterizzate da un maggior grado di imperatività in
considerazione del ricorso al mercato dei capitali.
2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:
a) un ampliamento dell'autonomia statutaria,
individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali
sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato dei
capitali norme inderogabili dirette almeno a:
1) distinguere il controllo sull'amministrazione
dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno;
2) consentire l'azione sociale di responsabilità
da parte di una minoranza dei soci;
3) fissare i quorum per le assemblee
straordinarie a tutela della minoranza;
4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte
dei sindaci, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri
degli amministratori;
b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere
l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa
sociale;
c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e
dei tempi del giudizio di omologazione.
3. In particolare, riguardo alla disciplina della
costituzione, la riforma è diretta a:
a) semplificare il procedimento di costituzione,
nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase
costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina del capitale, la
riforma è diretta a:
a) aumentare la misura del capitale minimo in
coerenza con le caratteristiche del modello;
b) consentire che la società costituisca
patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone
condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la
possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione
ad esso; disciplinare il regime di responsabilità per le
obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa
insolvenza.
5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la
riforma è diretta a:
a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da
consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita
l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci
di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali
sulla base di scelte contrattuali;
b) semplificare le procedure di valutazione dei
conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza
del valore a tutela dei terzi.
6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle
obbligazioni la riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità di emettere azioni
senza valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;
b) adeguare la disciplina della emissione e della
circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle
previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti
finanziari;
c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al
mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività
previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le
condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi
e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali ed
amministrativi;
d) modificare la disciplina relativa alla
emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e
consentendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo
competente e le relative procedure deliberative.
7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei
patti parasociali, la riforma è diretta a:
a) semplificare - anche con adeguato spazio
all'autonomia statutaria - il procedimento assembleare anche
relativamente alle forme di pubblicità e controllo, agli
adempimenti per la partecipazione, alle modalità di discussione
e di voto;
b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo
da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di
funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le
ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa
ed i termini per la sua proposizione, anche prevedendo
possibilità di modifica ed integrazione delle deliberazioni
assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi
dalla invalidità;
c) prevedere una disciplina dei patti parasociali,
concernenti le società per azioni o le società che le
controllano, che ne limiti la durata temporale e ne assicuri il
necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di
pubblicità;
d) determinare - anche con adeguato spazio
all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi
speciali - i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in
relazione all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare
la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento
dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di
stabilire il numero delle convocazioni.
8.Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e
dei controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta a:
a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato
spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo
amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle
informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti
deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe
a singoli amministratori o comitati esecutivi;
b) riconoscere, quando non prevista da leggi
speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per
la nomina alla carica;
c) definire le competenze dell'organo
amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di
gestione dell'impresa sociale;
d) ammettere la scelta statutaria tra un sistema
basato sulla compresenza dell'organo amministrativo e del
collegio sindacale, ed un sistema basato sulla compresenza di un
organo amministrativo e di un organo di sorveglianza, di nomina
assembleare e con rappresentanza delle minoranze, che svolga le
funzioni proprie del collegio sindacale nonché quelle, indicate
nello statuto, concernenti l'indirizzo strategico della società,
anche opportunamente rivedendo la competenza dell'assemblea;
all'organo di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili,
le norme disciplinanti la nomina, i poteri, i doveri e le
responsabilità del collegio sindacale;
e) disciplinare i doveri di fedeltà dei
componenti dell'organo amministrativo, in particolare con
riferimento alle situazioni di conflitto di interesse.
9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni
statutarie, la riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure e i controlli, con
facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza
dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla
struttura gestionale della società che non incidono sulle
posizioni soggettive dei soci;
b) rivedere la disciplina dell'aumento di
capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo
comunque adeguati controlli sulla congruità del prezzo di
emissione delle azioni e consentendo, con la precisazione di
limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere il
diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a
seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati
regolamentati;
c) semplificare la disciplina della riduzione del
capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale
del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della
tutela dei creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso,
consentendone l'esercizio anche per previsione statutaria, e
prevedendolo come forma alternativa di tutela del socio
dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della
società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore
di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in
ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei
creditori sociali.
Art.5-Società cooperative
1. La riforma della disciplina delle società
cooperative di cui al titolo VI del libro V c.c. e alla normativa
connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'art. 2,
in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:
a) assicurare il perseguimento dello scopo
mutualistico da parte dei soci cooperatori;
b) favorire l'accesso delle società cooperative
al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei
soci finanziatori;
c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori
alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di
controllo interno sulla gestione;
d) limitare, in conformità con il dettato
costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla
cooperazione costituzionalmente riconosciuta.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che alle società cooperative si
applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro
specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la
società per azioni e per la società a responsabilità limitata
a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della
sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;
b) prevedere che le norme dettate per le società
per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società
cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono
obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci
finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su
quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi
mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa
prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci
cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione
delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori,
riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;
c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al
mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello
scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi
vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione
di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi,
dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;
d) prevedere norme che favoriscano l'apertura
della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle
deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione
delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di
delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti
imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo
mutualistico;
e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti
al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli
amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche
non soci;
f) consentire che la regola generale del voto
capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse
mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio
finanziatore;
g) prevedere anche per le cooperative il controllo
giudiziario disciplinato dall'art. 2409 c.c., salvo quanto
previsto dall'art. 70, comma 7, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e successive modificazioni;
h) definire la cooperazione costituzionalmente
riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza,
valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;
i) eliminare il controllo dell'autorità
governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla
precedente lettera h);
l) coordinare la disciplina delle società
cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.
Art.6-Disciplina del bilancio
1. La revisione della disciplina del bilancio è
ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio
dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa anche attraverso la
modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con
le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre
tenere conto degli effetti della fiscalità differita;
b) prevedere una regolamentazione delle poste del
patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina
in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;
c) dettare una specifica disciplina in relazione
al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli
strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle
operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni
finanziarie;
d) prevedere le condizioni in presenza delle quali
le società, in considerazione della loro vocazione
internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare
per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti
internazionalmente;
e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il
ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la relazione di un
conto economico semplificato;
f) armonizzare con le innovazioni di cui ai punti
precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare
opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle
operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali
innovazioni.
Art.7-Trasformazione, fusione,
scissione
1. La riforma della disciplina della
trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento, nel
rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle
direttive comunitarie;
b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti
delle trasformazioni e fusioni eterogenee;
c) disciplinare i criteri di formazione del primo
bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione.
Art.8-Scioglimento e liquidazione
1. La riforma della disciplina dello scioglimento
e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è
ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) accelerare e semplificare le procedure, con
particolare riguardo all'accertamento delle cause di scioglimento
e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori;
disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal
registro delle imprese, il regime della responsabilità per
debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;
b) disciplinare le condizioni, i limiti e le
modalità per la conservazione dell'eventuale valore
dell'impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli
interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello
stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli
amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al
compimento di nuove operazioni;
c) disciplinare i bilanci nella fase di
liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche
finalità.
Art.9-Gruppi
1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo
principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di
direzione e coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse
del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di
queste ultime;
b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una
valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;
c) prevedere forme di pubblicità
dell'appartenenza al gruppo;
d) individuare i casi nei quali riconoscere
adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e
dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il
diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per
l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.
Art.10-Disciplina degli illeciti
penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali
1. La riforma della disciplina penale delle
società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere i seguenti reati ed illeciti
amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in
altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i
quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni
sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono
false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società, o del gruppo al quale essa
appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione
medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto
profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre
in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la
punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare
i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia
di dichiarazione;
2) falso in prospetto, consistente nel fatto di
chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione
all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione
delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio,
intenzionalmente espone informazioni false od occulta
informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un
ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a
trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena
della reclusione da uno a cinque anni;
3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
della società di revisione, consistente nel fatto dei
responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre
comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o
finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a
revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre
in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la
pena della reclusione da uno a cinque anni;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli
amministratori che impediscono od ostacolano, mediante
occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo
svolgimento delle attività di controllo o di revisione
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero
alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione da
sei mesi a tre anni;
5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o
depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per
legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito
di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei
termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il
registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni,
aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;
6) formazione fittizia del capitale, consistente
nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche
in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della
società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per
somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca
di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti
di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della
società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;
7) indebita restituzione dei conferimenti,
consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di
legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche
simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo
di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a
tre anni;
8) illegale ripartizione degli utili e delle
riserve, consistente nel fatto degli amministratori che
ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente
conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non
possono per legge essere distribuite; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o della società controllante, consistente nel fatto
degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o
quote sociali o della società controllante, cagionando una
lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non
distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da
sei mesi a tre anni;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori,
consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione
delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o
scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da
parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i
quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei
creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a
soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni;
12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto
degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali,
in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o
concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al
fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,
cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la
punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi,
cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che
non si considera ingiusto il profitto della società collegata o
del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto
ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o
dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
13) corruzione, consistente nel fatto degli
amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e
responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o
della promessa di utilità, compiono od omettono atti in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva
pericolo di nocumento per la società; prevedere la pena della
reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o
promette l'utilità;
14) indebita influenza sull'assemblea, consistente
nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la
maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per
altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni;
15) omessa convocazione dell'assemblea,
consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali
omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono
obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge
o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la
convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza;
prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo
di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta
dei soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi
diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate
o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad
incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico
nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari;
prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi
sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle
autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle
relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime
da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge
alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione
di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le
ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della
lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle
riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente
legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte
omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i
predetti beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione di
notizie sociali riservate, prevista dall'art. 2622 c.c.,
introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione
di segreto professionale, previsto dall'art. 622 c.p., qualora il
fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci
o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della
società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli
amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché
quella del mendacio bancario, prevista dall'art. 137, comma 1,
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati
di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato
un'offesa di particolare tenuità, nonché eventuali circostanze
aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori,
qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano
della lesività del fatto;
e) prevedere che, qualora l'autore della condotta
punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di
una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente
investito della qualifica o titolare della funzione è
equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione,
diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale
investitura, esercita in modo continuativo e significativo i
poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire
altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme
riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli
amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente
incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica
di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa
posseduti o gestiti per conto di terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti i reati indicati
nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o
profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo;
prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o
l'apprensione dei beni, la misura ha ad oggetto una somma di
denaro o beni di valore equivalente; specificare che la misura si
applica anche qualora i beni appartengano alla società, ente o
soggetto nell'interesse del quale il reato è stato commesso;
g) riformulare le norme sui reati fallimentari che
richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi
alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono
a cagionare il dissesto della società;
h) prevedere che qualora un reato, tra quelli
indicati nelle lettere a) e b), sia commesso da amministratori,
direttori generali o liquidatori nell'interesse della società,
si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra lire cinquanta milioni a lire un miliardo,
suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle
condizioni economiche della società conformemente alla
disposizione dell'art. 133-bis, secondo comma, del codice penale;
prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il
reato sia commesso nell'interesse della società da persone
sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori,
direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe
stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei
confronti della società possa essere condizionalmente sospesa,
qualora la società dimostri di aver adottato adeguate misure
aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il
rischio di analoghe condotte;
i) abrogare le disposizioni del titolo XI del
libro V c.c. e le altre disposizioni incompatibili con quelle
introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed
armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al
fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto
a fattispecie identico disvalore, anche mediante abrogazione,
riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando
altresì la loro più opportuna collocazione.
Art.11-Nuove norme sulla
giurisdizione
1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove
norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace
definizione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera
b), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire, presso i tribunali delle città sedi
di corte di appello, sezioni specializzate nella trattazione dei
procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei
settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle
medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al
presidente del tribunale spettino al presidente della sezione
specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato
né incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere che rientrino nella competenza delle
anzidette sezioni specializzate, nell'ambito delle materie
attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:
1) i procedimenti in materia di diritto
societario, comprese le controversie relative al trasferimento
delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie
disciplinate dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, e dal D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
3) i procedimenti in materia di concorrenza,
brevetti e segni distintivi dell'impresa;
4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i
procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i
procedimenti previsti dal capo I del titolo IV, D.Lgs. 8 luglio
1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in
cui ha sede la impresa;
5) tutte o alcune delle controversie in materia
fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della
dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del
tribunale fallimentare;
c) istituire anche presso le corti di appello e la
Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei
procedimenti nelle materie di cui alla lettera b) numeri 1, 2 e
3, nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi
di dotazioni organiche;
d) attribuire alle sezioni specializzate di cui
alla lettera a), una competenza territoriale estesa all'ambito
dell'intero distretto, prevedendo che, in una o più delle
anzidette materie, il giudizio di merito si svolga in unico
grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della
corte di appello;
e) prevedere criteri di selezione dei giudici per
l'assegnazione in via esclusiva alle predette sezioni, tali da
assicurare una specifica competenza professionale nelle materie
attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere altresì
adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione
delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati
strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei
magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al
comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da
applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza
delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:
a) la concentrazione dei procedimenti e la
riduzione dei termini processuali per le controversie nelle
materie di competenza delle sezioni;
b) un giudizio monocratico, salve eventuali
riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed
ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su
domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di
atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del
contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un
organo collegiale;
c) la mera facoltatività della successiva
instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei
provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lett. a),
con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti
provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di
giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità
diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato
a particolare celerità ma con il rispetto del principio del
contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento
esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;
e) la possibilità per il giudice di operare un
tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente
un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti
negoziali su cui verte la causa ed, in caso di mancata
conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo
assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche
mediante la modifica degli articoli 737 ss. c.p.c. ed in
estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza
compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il
rispetto dei principi del giusto processo (assicurino la difesa
dei diritti sui quali il provvedimento del giudice è in grado di
incidere);
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi
di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni
specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo
successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario
rispetto alle precedenti previsioni.
3. Il Governo può altresì prevedere la
possibilità che gli statuti delle società commerciali
contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli
806 e 808 c.p.c., per tutte o alcune tra le controversie
societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle sezioni
specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni
che non possono formare oggetto di transazione, la clausola
compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto,
restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà
impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per
violazione di legge.
4. Nell'emanare le necessarie disposizioni
transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni
specializzate previste nel comma 1, lettere a) e c) siano gravate
da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca
l'efficiente avvio.