LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

di Davide Gabaldo

 

Uno dei settori del diritto soggetto a maggiori evoluzioni è sicuramente il diritto commerciale, in considerazione della natura prevalentemente “patrimoniale” dei rapporti sociali che disciplina.

All’interno del diritto commerciale, il diritto societario cresce sensibilmente di importanza sia come quantità di norme in corso di emanazione, sia come frequenza di sostituzione delle disposizioni normative; ciò è l’inevitabile conseguenza delle profonde modifiche che i processi produttivi hanno subito negli ultimi venti anni. Basti pensare alle notevoli trasformazioni societarie, alle mutate attività delle c.d. “società di servizi” o c.d. terziario avanzato, nonché alle c.d. “privatizzazioni” di interi settori produttivi appartenenti ad Enti Statali, Regionali o di Enti Locali, che a seguito dell’entrata in vigore della legge n.142/90 hanno colto l’opportunità di trasformare diversi settori in “Aziende Speciali”, tappa intermedia per la defintiva trasformazione in Società per Azioni, con capitale in toto od in parte in mano all’Ente stesso.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.58/1998 (c.d. decreto Draghi), finalizzato all’aggiornamento del diritto societario delle società quotate in borsa, è derivata l'esigenza di avviare un analogo intervento di riforma del sistema di regole per le altre forme societarie non quotate.
A tale scopo è stata istituita la Commissione Governativa Mirone, che ha proposto uno schema di legge delega; in data 26 maggio 2000, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di Legge Delega ora sottoposto al vaglio del Parlamento.
Successivamente all’approvazione del Parlamento il Governo dovrà provvedere ad emanare, entro un anno, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, nonché la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali.

La riforma dovrà essere redatta in coerenza con la normativa comunitaria, in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla legge di delega e con il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
La revisione del diritto societario italiano riguarda ovviamente anche le norme in tema di società cooperative, anche in considerazione del fatto che la disciplina vigente per tali società, è estremamente frammentaria in quanto costituita da due corpi: quello del codice civile (articoli 2511-2545) e quello dettato dalle numerose leggi speciali che, nel tentativo di aggiornare la disciplina civilistica, hanno disciplinato, in modo anche innovativo, specifici settori (ad esempio la legge sulla cooperazione sociale e quella sulla piccola società cooperativa).
La delega attribuita al Governo prevede che l’ordinamento delle società cooperative sia improntato alternativamente alle norme dettate per le società per azioni o per le società a responsabilità limitata secondo criteri tuttora da definire.
Il riferimento a tali norme dovrà necessariamente preservare la natura mutualistica propria delle società cooperative, evitando di mutuare istituti propri delle società di capitali in tutti quei casi in cui la loro adozione rischierebbe di snaturare i principi fondanti della cooperazione; in particolare si ricorda in questa sede l’istituto della “delega per la partecipazione assembleare”, così diffuso nelle altre tipologie societarie, al fine di non perdere il requisito fondamentale della partecipazione attiva del socio alla vita sociale.
La nuova normativa, inoltre, favorisce il superamento del problema della sottocapitalizzazione delle società cooperative offrendo loro l’accesso a nuovi strumenti che contribuiscano al reperimento della risorse finanziarie necessarie per il loro sviluppo.
Il sistema normativo vigente, oltre a presentarsi molto scoordinato, si riferisce ad una realtà molto articolata al suo interno che richiede un’articolata differenziazione nelle regole societarie e gestionali.

In merito alle regole di “Gestione Societaria” la delega prevede per le società cooperative con una compagine sociale molto diffusa l’applicazione, in linea di principio, delle nuove norme previste per le società per azioni; per le società cooperative a base ristretta troveranno, invece, applicazione le norme dettate per la società a responsabilità limitata.

In linea generale sembra opportuna la definizione di un sistema di regole finalizzato ad accrescere le possibilità di partecipazione dei soci cooperatori e a realizzare una maggiore coerenza tra strumenti di governo e gestione, compagine sociale, attività esercitata.

L’effettiva introduzione e la portata di tali clausole deve rimanere tuttavia nell’ambito dell’autonomia statutaria. L’ampliamento dello spazio di autodeterminazione degli statuti dovrebbe riguardare anche altri aspetti qualificanti: l’allargamento degli spazi di partecipazione dei soci alla gestione della società; il potenziamento degli strumenti e delle possibilità di attuare un controllo diretto da parte dei soci sull’attività svolta; una chiara distinzione delle responsabilità tra amministratori e deleghe esecutive; la possibilità di optare per il modello dualistico; l’introduzione, tramite previsione statutaria, di specifici requisiti per gli amministratori, il loro numero e le norme in merito alla possibilità di cumulare mandati.

Emerge, quindi, già da questa prima analisi della legge delega, la necessità che gli interventi successivi in materia siano particolarmente attenti alle specificità e criticità delle singole forme societarie, avendo particolare riguardo delle disposizioni che dovranno disciplinare le Società per Azioni.
E’, infatti, in questo settore che si gioca un importante possibilità di innovazione della normativa vigente e conseguente miglioramento dei processi produttivi aziendali, in un’ottica di salvaguardia dei mecanismi di vigilanza e di equilibrio tra i vari poteri gestionali della società.

 

Dott. Davide Gabaldo

 

Schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario

(approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 maggio 2000)

 

Art.1-Delega

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla giurisdizione per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'art.11.

2. La riforma, in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

Art.2-Principi generali in materia di società di capitali

1. La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro quinto c.c. e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti principi generali:

a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni ed internazionali dei capitali;

b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali;

c) semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;

d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;

e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento;

f) nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla società a responsabilità limitata e l'altro alla società per azioni, ivi compresa la variante della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;

g) disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;

h) disciplinare i gruppi di società secondo principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti;

i) precisare i presupposti per la soggezione alle procedure concorsuali, individuando i criteri di applicazione, con i necessari coordinamenti con la disciplina delle società di persone.

Art.3-Società a responsabilità limitata

1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali:

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, modellato sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale;

b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;

c) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali tra i soci;

d) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare il procedimento di costituzione, eliminando il giudizio di omologazione nonché gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo.

b) determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;

c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare la incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;

e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società, ed agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;

f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali;

g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;

h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;

i) prevedere, nei limiti dell'esigenza di tutela dei creditori sociali, norme inderogabili per la formazione e conservazione del capitale sociale e la liquidazione della società.

Art.4-Società per azioni

1. La disciplina della società per azioni è modellata sulle esigenze proprie delle imprese a compagine sociale potenzialmente ampia, caratterizzate dalla rilevanza centrale dell'azione, dalla circolazione della partecipazione sociale e dalla possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggior grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato dei capitali.

2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:

a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato dei capitali norme inderogabili dirette almeno a:

1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno;

2) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci;

3) fissare i quorum per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;

4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori;

b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;

c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione.

3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:

a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi;

b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.

4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:

a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;

b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.

5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:

a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.

6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni la riforma è diretta a:

a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;

b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;

c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le relative procedure deliberative.

7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:

a) semplificare - anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria - il procedimento assembleare anche relativamente alle forme di pubblicità e controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;

b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa ed i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica ed integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;

c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti la durata temporale e ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità;

d) determinare - anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali - i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.

8.Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta a:

a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;

b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per la nomina alla carica;

c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale;

d) ammettere la scelta statutaria tra un sistema basato sulla compresenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, ed un sistema basato sulla compresenza di un organo amministrativo e di un organo di sorveglianza, di nomina assembleare e con rappresentanza delle minoranze, che svolga le funzioni proprie del collegio sindacale nonché quelle, indicate nello statuto, concernenti l'indirizzo strategico della società, anche opportunamente rivedendo la competenza dell'assemblea; all'organo di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme disciplinanti la nomina, i poteri, i doveri e le responsabilità del collegio sindacale;

e) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse.

9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:

a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;

b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;

c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;

d) rivedere la disciplina del recesso, consentendone l'esercizio anche per previsione statutaria, e prevedendolo come forma alternativa di tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

Art.5-Società cooperative

1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V c.c. e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'art. 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

d) limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

b) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

f) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'art. 2409 c.c., salvo quanto previsto dall'art. 70, comma 7, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

h) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

i) eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla precedente lettera h);

l) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.

Art.6-Disciplina del bilancio

1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;

b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;

c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;

d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente;

e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la relazione di un conto economico semplificato;

f) armonizzare con le innovazioni di cui ai punti precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.

Art.7-Trasformazione, fusione, scissione

1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;

b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e fusioni eterogenee;

c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione.

Art.8-Scioglimento e liquidazione

1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo all'accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;

b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;

c) disciplinare i bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.

Art.9-Gruppi

1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;

b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;

c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;

d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

Art.10-Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali

1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva pericolo di nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'art. 2622 c.c., introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'art. 622 c.p., qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'art. 137, comma 1, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità, nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente; specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale il reato è stato commesso;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere a) e b), sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire cinquanta milioni a lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'art. 133-bis, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di aver adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V c.c. e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie identico disvalore, anche mediante abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione.

Art.11-Nuove norme sulla giurisdizione

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle anzidette sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e dal D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede la impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera b) numeri 1, 2 e 3, nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a), una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto, prevedendo che, in una o più delle anzidette materie, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle predette sezioni, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:

a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un organo collegiale;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lett. a), con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa ed, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 ss. c.p.c. ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo (assicurino la difesa dei diritti sui quali il provvedimento del giudice è in grado di incidere);

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 c.p.c., per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle sezioni specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.

4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a) e c) siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

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