RIFORMA
DEI REATI TRIBUTARI:
PIU PREGI CHE DIFETTI
dellAvv. Bruno Sechi
Con il Dlgs 74/00, il Governo ha onorato un altro impegno legislativo, dettato dalla legge delega 205/99 sulla riforma dei reati tributari.
Questultima è stata concepita principalmente nel senso di concentrare il potere sanzionatorio penale sulle fattispecie "effettivamente" lesive dellinteresse fiscale o erariale ( interesse alla riscossione delle imposte ), e di attribuire alla esclusiva competenza dellautorità amministrativa, con la tecnica della depenalizzazione, le ipotesi di violazioni formali, "prodromiche" cioè preparatorie alla dichiarazione e, quindi, alla evasione fiscale (per es. omessa fatturazione, omessa registrazione dei corrispettivi,irregolare tenuta delle scritture contabili, omesso versamento di ritenute etc . che non concretizzano evasione fiscale, ma mere irregolarità formali, lesive dell "interesse alla trasparenza tributaria").
Trattasi, in altri termini, di reati di mero pericolo " astratto" rispetto allinteresse fiscale.
Molte di queste figure di reato fino al dlgs 74/00 hanno trovato collocazione nel titolo I del D.L. 429/82 convertito in legge dalla l. 516/82.
Lanticipazione eccessiva della tutela penale aveva una sua ragione che consisteva nelloffrire al giudice penale gli strumenti per intervenire prontamente nel campo dellillecito penal-tributario, senza dover "dipendere" dagli accertamenti degli Uffici finanziari.
Cioè si trattava di sgomberare dal campo di applicazione la c.d. "pregiudiziale tributaria", che, ab contrario, comportava la paralisi dellazione giudiziaria, fino alle risultanze degli accertamenti amministrativi.
Il meccanismo della pregiudiziale, introdotto dallart. 56 del Dpr 600/73, se da un lato era stato ispirato da una esigenza di maggiore precisione nella determinazione dei redditi e dellimposta ( rectius della relativa ricostruzione ), delegando la funzione ispettiva esclusivamente all Amministrazione finanziaria, dallaltro lato rinviava eccessivamente nel tempo la celebrazione dei processi penali, causando un dispendio inutile di risorse e una perdita della efficacia ed effettività della sanzione penale.
La l. 516/82 non ha risolto linconveniente della eccessiva lungaggine dei procedimenti penali, poiché il già esiguo esercito dei giudici si è trovato sommerso da una impressionante mole di lavoro costituito, soprattutto da reati bagattellari, che solo in rari casi, venivano regolarmente sanzionati, a discapito di quella "attenzione dovuta" verso le forme gravi di criminalità tributaria.
Il dlgs 74/00 ha scongiurato il ritorno al passato della pregiudiziale tributaria, confermando il principio dellautonomia ( o del doppio binario ) tra il procedimento penale e processo tributario ( art. 20 ).
Ad una esigenza di politica di diritto criminale, incentrata sulla pena come extrema ratio, si affianca unaltra esigenza , strettamente collegata alla prima, di rendere la macchina giudiziaria piu celere.
Il Dlgs in esame disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il provvedimento contiene 7 fattispecie delittuose: 4 in materia di dichiarazione ( art. 2: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; art. 3: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, art. 4: dichiarazione infedele; art.5: omessa dichiarazione ); 3 fattispecie in materia di documenti e pagamento di imposte ( art. 8: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; art. 10: occultamento o distruzione di documenti contabili; art. 11: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).
TITOLO II
Ora passiamo alla analisi del Dlgs 74/00 prendendo come base di partenza le "nuove" fattispecie di reato.
Il titolo I prevede delitti in materia di dichiarazione la quale costituisce il momento decisivo e concreto della realizzazione dellevasione fiscale. Per tale motivo, si assiste, in tale ambito ad un particolare inasprimento della leva sanzionatoria.
Tutte le figure delittuose racchiuse nel titolo I sono, inoltre, accomunate, dalla necessaria sussistenza del dolo specifico di evasione fiscale ( " al fine di evadere le imposte ." ), e dal superamento di soglie di punibilità, riferite a determinati importi dellimposte evasa, ad esclusione del reato di cui allart. 2.
Le fattispecie in questione si perfezionano con lelemento psicologico del dolo specifico. Il legislatore ha ritenuto opportuno sanzionare pesantemente quei comportamenti mirati materialmente e psicologicamente alla realizzazione dellevasione.
Ciò denota, a differenza del dolo generico, una maggiore appartenenza psicologica del fatto reato.
Quindi, ad una maggiore e piu dettagliata rappresentazione e volizione del fatto, corrisponde unaltrettanto maggiore risposta repressiva del legislatore.
Seguendo lesposizione del dlgs in oggetto, troviamo il delitto costituito dalla dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La frode è costituita dalla utilizzazione, in sede di dichiarazione, delle fatture o altri documenti falsi.
In concreto, la dichiarazione annuale mendace, consistente nella indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere supportata dalle corrispondenti documentazioni contabili, che, per presunzione legale, ingenerano nellAmministrazione finanziaria lerrore nella funzione di accertamento del reddito.
Ai fini della punibilità, le fatture false devono essere registrate nelle scritture contabili obbligatorie o conservate dallautore ai fini probatori nei confronti dellAmministrazione.
La pena prevista è la reclusione da un minimo edittale di 1 anno e 6 mesi ad un massimo di 6 anni, con la possibilità dellattenuazione fino a 2 anni, qualora limporto fittizio dichiarato sia inferioe a £. 300 milioni.
Dalla norma in questione si possono evidenziare dei termini che sono ben enucleati allart. 1: il fine di evadere le imposte ricomprende anche la volontà precisa del soggetto ad ottenere un rimborso non dovuto o il riconoscimento di un fittizio credito di imposta, anche in favore di terzi.
La definizione offerta dallart. 1 in merito al dolo specifico, indica anche lipotesi, sanzionabile, della condotta dolosa per assicurare ad altri la realizzazione dellevasione dimposta.
Nella realtà, infatti, è molto diffusa la figura del prestanome o delle società ( c.d. cartiere ), che svolgono il preciso compito di " coprire " levasione fiscale altrui.
Gli elementi passivi, oggetto della dichiarazione fraudolenta ex art. 2 sono le "componenti" espresse in cifra che determinano il reddito o le basi imponibili, considerate ai fini dellapplicazione delle imposte sui redditi.
Allart. 3 viene inquadrata la disciplina della dichiarazione fraudolenta medianta altri artifici.
Questa ipotesi delittuosa si discosta dalla precedente per i seguenti elementi aggiuntivi:
Da una prima lettura della norma, balza immediatamente allattenzione la previsione delle soglie di punibilità, il cui superamento fà azionare la leva sanzionatoria.
Si discute circa la natura delle predette soglie, considerate da alcune fonti autorevoli ( v. relazione governativa al Dlgs di riforma ) quali elementi costitutivi del reato; da altri, invece, sono concepite come condizioni di punibilità e, pertanto, elementi esterni alla fattispecie.
Il dibattito assume, a mio avviso, un importante connotato pratico in ordine alla problematica dellelemento psicologico, costituito dal dolo specifico.
Questultimo, secondo lopinione consolidata, deve comprendere gli elementi essenziali del fatto reato.
Se si reputano le soglie di punibilità quali elementi costitutivi, si dovrà pure ammettere che il soggetto, nel tenere la condotta fraudolenta, debba agire con lo scopo di evadere le imposte per importi superiori alle soglie di riferimento.
In altri termini, il superamento delle soglie di punibilità devono risultare oggetto del dolo specifico.
Lart. 4 disciplina la dichiarazione infedele che contenga delle indicazioni false per ciò che concerne gli elementi attivi ( che devono essere inferiori a quelli effettivi ) o gli elementi passivi fittizi.
Rispetto alle due figure di reato esposte in precedenza, lipotesi di cui allart. 4 non costituisce una manifestazione fraudolenta della volontà del reo. Infatti, la norma non indica, tra gli elementi del delitto, la fraudolenza o mezzi fraudolenti nella condotta.
Non si tratta di una dimenticanza del legislatore, ma di una precisa scelta di politica di diritto criminale, tesa a disciplinare, con minor rigore repressivo, le ipotesi residuali di dichiarazioni mendaci. Esse, cioè, non sono connotate da quella particolare "insidiosità", altamente lesiva della funzione di accertamento dellAmministrazione e dellinteresse erariale.
Questo aspetto è confermato dalla clausola di riserva ( "Fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e 3 " ) che introduce lart. 4, dalla previsione di una pena inferiore (reclusione da 1 a 3 anni), e dallinnalzamento delle due soglie di punibilità ( £. 200 milioni e 10%, o comunque sopra i 4 miliardi ).
Lart. 5 prevede lipotesi classica di evasione fiscale, realizzata mediante lomessa dichiarazione dei redditi, ma non per questo da considerare come lipotesi piu grave e lesiva dellinteresse erariale.
Infatti, la condotta omissiva, nel reato di cui allart. 5, parimenti alla ipotesi di dichiarazione infedele, non è caratterizzata da intenti e mezzi fraudolenti, idonei ad indurre in errore lAmministrazione nella funzione di accertamento reddituale.
Se la pena prevista per i reati di cui agli artt. 4 e 5 è la medesima ( minimo 1, massimo 3 anni di reclusione ), lipotesi della omessa dichiarazione è subordinata ad una sola condizione di punibilità, rappresentata dal superamento della soglia parti a £. 150 milioni per ogni singola imposta.
Il meccanismo sanzionatorio è attenuato dalla previsione al co. 2 di alcune cause di non punibilità, mutuandole dallart. 1 co. 1 del D.L. 429/82, convertito nella l. 516/82: presentazione della dichiarazione entro 90 gg. dalla scadenza del termine, dichiarazione non sottoscritta o non redatta in uno stampato conforme al modello.
In conformità al principio ispiratore della riforma dei reati tributari, teso alla depenalizzazione dei reati prodromici, di carattere meramente formale, lart. 6 del dlgs 74/00 esclude la punibilità delle ipotesi di tentativo di dichiarazioni fraudolente ( artt. 2 e 3 ), di dichiarazione infedele ( art. 4 ). Il legislatore ha ritenuto inutile riferire la esclusione del tentativo alla ipotesi di cui allart. 5, poiché si ricava dal sistema la non rilevanza penale alla omissione della omissione.
Lart. 7 " affronta" una problematica molto spinosa sotto il profilo tecnico. Infatti, ai sensi dellarticolo suindicato, non concretizzano i reati di dichiarazione fraudolenta ex art. 3 e di dichiarazione infedele ex art. 4, le rilevazioni contabili, effettuate in difformità ai criteri di determinazione dellesercizio di competenza , ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile; inoltre, non presentano rilevanza penale quelle rilevazioni e valutazioni estimative effettuate secondo criteri indicati nel bilancio.
Occorre precisare che le rilevazioni contabili e le valutazioni estimative possono costituire unarma molto sottile utilizzata allo scopo di impedire allAmministrazione finanziaria lattività di ricostruzione della posizione reddituale, e, quindi, di ledere linteresse fiscale.
Infatti, in linea generale, e in virtu di una lettura ab contrario dellart. 7, possiamo affermare che il legislatore considera le rilevazioni contabili e le valutazioni estimative illegittime, sorrette dal dolo di evasione, secondo una presunzione legale iuris tantum..
Infatti, la norma de qua prevede lesclusione della rilevanza penale delle predette rilevazioni, qualora siano state effettuate o " sulla base di metodi costanti di impostazione contabile" o secondo criteri che siano " stati comunque indicati nel bilancio".
Il legislatore, cioè, ha escluso la compresenza della "insidiosità" della condotta, qualora il medesimo autore " manifesti", con le modalità suddescritte, il percorso della sua condotta irregolare. In tal modo, lAmministrazione dovrebbe essere in grado di esercitare correttamente la propria funzione di accertamento fiscale, proprio sulla base dei criteri realmente seguiti dallautore.
La condotta così tenuta sarebbe, pertanto, incompatibile con una volontà fraudolenta.
La relazione governativa al Dlgs riconosce nella previsione in esame delle ipotesi di esclusione del dolo specifico di evasione, in virtu di una presunzione legale iuris et de iure, che, è tipico di un sistema garantista come il nostro. La prima ipotesi di esclusione della punibilità summenzionata è soggetta ad una piu ampia valutazione discrezionale del giudice: il metro di valutazione del giudice è rappresentato dai metodi costanti di impostazione contabile.
Ma con questa definizione che cosa intende realmente il legislatore? Sarà opportuno attendere auspicabili indicazioni in merito da parte degli organismi preposti.
Il co. 2 dellart. 7 prevede una ipotesi di esclusione della punibilità il cui accertamento in sede penale, dovrà necessariamente affidarsi alle perizie contabili dellUfficio: infatti, ai sensi del comma in esame, non costituiscono fatti punibili le singole valutazioni estimative che risultano essere inferiori al 10% di quelle corrette.
Nelle operazioni di verifica del superamento delle soglie di punibilità, non si computano gli importi " compresi in tale percentuale".
Si tatterebbe, a mio avviso, di una sorta di " bonus penale"; in altri termini, come precisa il Comando Generale della Guardia di Finanza, nella circolare suindicata,, la verifica del superamento delle soglie di punibilità risulta dalle differenze al netto del 10% di cui sopra.
Il Titolo II contiene, inoltre, 3 figure di reato in materia di documenti e pagamento di imposte.
Lart. 8 disciplina lemissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Ad una prima lettura, la norma parrebbe reintrodurre un tipico reato prodromico a carattere meramente formale, rispetto alla dichiarazione. Ma la falsa rappresentazione contabile in essi contenuta, unitamente al dolo specifico di evasione, è vista con particolare attenzione dal legislatore, con la previsione della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
E naturale, quindi, che, secondo la regola della esperienza, la documentazione contabile mendace, supportata dal dolo specifico di evasione, verrà utilizzata in sede di dichiarazione del reddito da parte del soggetto " beneficiario" dellemissione. Non può parlarsi di un reato prodromico o di un reato di mero pericolo astratto, ma di un fatto che, a mio avviso, crea le condizioni concrete affinché levasione possa realizzarsi.
Il perfezionarsi della condotta di emissione fraudolenta di fatture crea una situazione obiettiva di difficoltà allaccertamento fiscale da parte dellAmministrazione, con grave lesione del relativo interesse.
Il co. 2 enuclea un principio di grande rilevanza pratica: "lemissione o il rilascio di piu fatture per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato". Di conseguenza, non si applicherà la disciplina piu severa ex art. 81 cp sul concorso formale e sul reato continuato.
Lesigenza che si vuole soddisfare con la previsione in esame consiste nellevitare tanti procedimenti penali quanti sono le fatture emesse, ed evitare un elevato dispendio di energie, i rischi concreti di una paralisi giudiziaria e la perdita di effettività della pena.
Il legislatore ha concentrato la sua attenzione sulla condotta complessiva di emissione di cui allart. 8, realizzata nel medesimo periodo di imposta, attribuendo ad essa una omogenea rilevanza penale. Ciò che è lesivo non è la singola emissione di una fattura di non rilevante entità, ma il comportamento dellattore, unitariamente considerato.
Il co. 3 prevede una circostanza attenuante ( pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni ), che si realizza qualora limporto " fittizio ", indicato nei documenti emessi, sia inferiore a £. 300 milioni.
Lart. 9, rappresenta, a mio avviso, una sorta di norma di chiusura rispetto alle previsioni di cui agli artt. 2 e 8.
Poiché la dichiarazione fraudolenta ex art. 2 e lemissione di fatture ex art. 8 sono due reati ben distinti e autonomi normativamente, il legislatore ha precisato che non è ammissibile lipotesi di concorso nel reato dellemittente e dellutilizzatore ai sensi dellart. 110 c.p., relativamente ai predetti delitti. Il legislatore deroga allart. 110 c.p. nel rispetto di un principio cardine di civiltà giuridica, costituito dal divieto del ne bis in indem che impone di non punire due volte la stessa persona per lo stesso fatto.
Il legislatore fa in modo che lutilizzatore di fatture emesse da altri per operazioni inesistenti non risponda anche a titolo di concorso ex art. 110 cp con lemittente del reato di cui allart. 8.
Analoga esclusione è da applicare allemittente relativamente allipotesi di cui allart. 2.
Unaltra ipotesi di reato ( art. 10 ) in materia di documenti è costituito dalloccultamento o distruzione di documenti contabili", sorretto dallo scopo preciso ( dolo specifico ) di evadere le imposte o di consentire ad altri levasione.
La condotta fraudolenta deve essere tale da impedire allAmministrazione fiscale laccertamento e la determinazione della situazione reddituale del soggetto.
Il legislatore esplicita il carattere insidioso e fraudolento che deve connotare la condotta in questione ( " occulta e distrugge in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume daffari ); la norma prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni, sempre che, in virtu della clausola di riserva, il fatto non concretizzi un reato piu grave (per es. : bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 1° co. n° 2 R.D. n° 267/42 ).
Per ultimo il Dlgs in esame, allart. 11, detta la disciplina dellipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, che si realizza con lalienazione simulata o mediante il compimento " di altri atti fraudolenti su beni idonei a rendere inefficace, anche parzialmente la procedura di riscossione coattiva ".
Anche questa fattispecie di reato è contraddistinta dal dolo specifico di evitare il pagamento di imposte. A mio avviso, possiamo definirlo una forma di inadempimento tributario fraudolento.
TITOLO III
Il Titolo III del presente Dlgs è intitolato " Disposizioni comuni"; lart. 12 contiene lelencazione delle pene accessorie che scattano nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dal dlgs in oggetto. Ciò che occorre rimarcare è la previsione secondo la quale la condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 2,3,8 importa anche linterdizione dai pubblici uffici da 1 a 3 anni.
Gli artt. 13 e 14 prevedono 2 distinte circostanze attenuanti che si aggiungono a quelle previste dallart. 2 co. 3 e dallart. 8 co.3.
Allart. 13 è prevista la circostanza attenuante del pagamento del debito tributario, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° grado; il pagamento può essere effettuato anche nellambito delle speciali procedure conciliative o di adesione allaccertamento.
Affinché la circostanza sortisca il suo effetto diminuente ( riduzione della pena principale fino alla metà e non applicazione delle pene accessorie ), lautore deve anche provvedere al pagamento delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, anche se queste non fossero applicabili in virtu del principio di specialità ex art. 19.
Per evitare " scappatoie pecuniarie ", il legislatore ha previsto la non applicabilità della diminuente ai fini della applicazione della pena sostitutiva pecuniaria.
Laltra circostanza attenuante, che produce i medesimi effetti benefici della precedente, è costituita dal pagamento di una somma di danaro, a titolo di equa riparazione, nel caso di estinzione del debito tributario, in forza della prescrizione o della decadenza.
Infatti, stante il principio di autonomia dei procedimenti tributari e penali, fissato dallart. 20 e che permea tutto limpianto della riforma, lestinzione del debito tributario non annulla il procedimento penale, perché il reato rimane ancora in vita. In altri termini, la prescrizione del debito tributario non coincide automaticamente con la prescrizione del reato.
Nellipotesi in esame si attribuisce allimputato un potere di iniziativa il cui esercizio consiste nel formulare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta del pagamento di una somma, da esso indicata a titolo risarcitorio.
Il giudice, sulla base di una valutazione discrezionale e sentito il PM , decide sullaccoglimento della richiesta.
In caso di esito positivo, il giudice, con ordinanza, fissa un termine non superiore a 10 gg, che limputato deve rispettare se intende beneficiare della circostanza attenuante.
Anche nellipotesi in esame si applica il divieto di cui allart. 13 co. 3.
Lart. 15 del presente Dlgs intitolato " Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie " prevede , a mio avviso, una ipotesi di errore di diritto scusabile ai sensi dellart. 5 c.p.
Infatti, la norma in questione esclude subitamente che si tratti di una ipotesi di errore sul fatto che costituisce reato, causato da errore su legge extrapenale ex art. 43 co. 3; la formula giustificativa dellerrore di diritto è ampia: non è punibile, a titolo di uno dei delitti previsti dal presente decreto, la violazione di norme tributarie che dipendono da " obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione"; lobiettiva incertezza della norma e della sua applicazione esclude a priori la colpevolezza.
Il problema è stabilire quando la predetta incertezza è caratterizzata dallelemento di obiettività richiesta dalla legge.
Alcuni autori, giustamente, trovano nella sentenza della Corte Costituzionale n° 364/88 il fondamentale strumento di interpretazione dellart. 5 cp.
Infatti, secondo la sentenza suindicata, è scusabile lerrore o lignorantia legis, quando il cittadino abbia assolto al massimo il dovere di informazione giuridica e a causa di " un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale lagente abbia tratto il convincimento della correttezza dellinterpretazione normativa e conseguentemente della liceità del comportamento tenuto".
Lart. 15 del Dlgs di riforma apre il ventaglio delle possibilità di errore scusabile ex art. 5 cp. nel campo penal-tributario, con laggiunta delle obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro contenuto di applicazione.
Lart. 16 è strettamente collegato con lart. precedente, anche se , rientrando tale ipotesi nella categoria dellerrore di diritto scusabile, non corrisponde allart. 15; lart. 16 stabilisce che non è punibile la condotta che si è uniformata al parere o ai pareri del Ministero delle Finanze ( nellesercizio del diritto di interpello ) o del Comitato Consultivo per lapplicazione delle norme antielusive, anche in virtu del meccanismo del silenzio-assenso.
Questa ipotesi di errore scusabile è ben enucleato dalla sentenza suindicata n° 364/88 nel punto in cui parla del " comportamento positivo degli organi amministrativi".
Lart. 17 amplia le cause di interruzione della prescrizione dei delitti previsti dal Dlgs 74/00, con la previsione del verbale di constatazione e latto di accertamento delle relative violazioni.
Lart. 18, in sintonia con il c.p.p., stabilisce, quale criterio per la determinazione della competenza giurisdizionale per territorio, il luogo di consumazione del reato che , per presunzione legale, coincide con il domicilio fiscale del contribuente. Il criterio sussidiario è costituito dal luogo di accertamento del reato.
TITOLO IV
Il Titolo IV disciplina i " rapporti tra il sistema tributario e quello penale in forza di 2 principi fondamentali: il principio di specialità ex art. 19 e il principio di autonomia ex art. 20, nel rispetto del divieto del ne bis in idem sostanziale.
Lart. 19 stabilisce che nellipotesi in cui un medesimo fatto è disciplinato dalle disposizioni del presente dlgs e da una disposizione tributaria non penale, si applica la disposizione speciale.
Il principio di specialità è stato introdotto dallart. 15 cp per disciplinare i rapporti tra leggi penali che regolano al stessa materia.
Lart. 19 del Dlgs di riforma estende tale principio ai rapporti tra disposizioni penali contenute nel Titolo II del medesimo decreto e le disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
Ma, a ben vedere, si tratta di una ripetizione della piu ampia disposizione contenuta nellart. 9 l. 689/81.
Lart. 19 dà un segnale forte in favore della politica di armonizzazione del diritto tributario penale al sistema penale generale.
Alla base del principio di specialità vè la necessità di evitare che una persona venga punita due volte per il medesimo fatto.
Il principio esprime il divieto del ne bis in idem sostanziale che attiene alla concreta applicazione della sanzione prevista. Una forzatura del principio in questione creerebbe situazioni di impunibilità: il co 2 dellart. 19 prevede lapplicabilità, in ogni caso, della sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui allart. 11 del Dlgs 492/97, qualora gli autori materiali del fatto non siano passibili della sanzione predetta.
I soggetti di cui allart. 11 sel dlgs suindicato, sono le persone fisiche, le società nellinteresse delle quali ha agito lautore della violazione.
Ricordiamo che, nellambito delle sanzioni amministrative, il legislatore ha previsto la responsabilità solidale tra i soggetti suelencati e lautore materiale del fatto.
Il co. 2 dellart. 19 rappresenta una deroga al principio di specialità di cui al co.1, tesa a soddisfare una esigenza superiore,legata alla effettività della sanzione e alla stessa credibilità del sistema. La deroga assicura, infatti, la irrogazione e applicazione effettiva della sanzione amministrativa.
La disposizione in esame trova applicazione sia nel caso in cui allautore della violazione non possa essere irrogata alcuna sanzione ( per es. nel caso di morte del medesimo ) sia nellipotesi di applicazione della disposizione penale speciale rispetto alla disposizione contenente la sanzione amministrativa.
In questultimo caso, lautore materiale del fatto,in sede penale potrebbe evitare la concreta applicazione della severa sanzione , attraverso gli istituti previsti dallordinamento (es. sospensione condizionale della pena ). La relazione governativa precisa che il co. 2 va incontro al timore che lautore materiale sia stimolato a superare quelle soglie di punibilità , cioè a commettere reati e non mere violazioni amministrative, stante la maggiore efficacia in molti casi della sanzione amministrativa; il co. 2 compensa lipotesi di una eventuale impunibilità di fatto in sede penale dellautore materiale, con la previsione dellapplicazione, in ogni caso, della sanzione amministrativa nei confronti delle persone o persone giuridiche summenzionate.
La disposizione dovrebbe costituire un deterrente, in particolare, per le persone o società che usano dei prestanomi.
Essa, inoltre, si applica qualora non si ravvisino gli estremi del concorso tra limprenditore o la società datrice e il preposto. La deroga di cui al co. 2 non costituisce una violazione del principio del ne bis in idem.
Nel testo del Dlgs 74/00 possiamo riscontrare unaltra previsione in deroga al principio di specialità: una di queste è rappresentata dalla disposizione contenuta nel co. 2 dellart. 13, in forza del quale la circostanza attenuante potrà operare se il pagamento è comprensivo del debito tributario e delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie.
Lart. 20 regola i rapporti tra il procedimento penale e il processo tributario sulla base del principio di autonomia degli stessi. In forza di tale articolo " il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende loa relativa definizione".
La disposizione in esame completa la previsione di cui allart. 3 c.p.p.
Il principio di autonomia costituisce, inoltre, lantitesi della pregiudiziale tributaria, abbandonata ormai da tempo dal legislatore.
Lart. 21 costituisce una applicazione pratica dei principi di autonomia e specialità.
Qualora la violazione tributaria sia anche di rilevanza penale, "lufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative ", in virtu del principio di autonomia.
Il co. 2 prevede la sospensione dellapplicazione della sanzione amministrativa in pendenza del procedimento penale. E questa una disposizione tesa ad assicurare il rispetto del principio del ne bis in idem sotteso al principio di specialità.
Infatti, la sanzione amministrativa troverà una applicazione effettiva nellipotesi di sentenza irrevocabile di proscioglimento o di provvedimento di archiviazione, in base ai quali si escluda la rilevanza penale del fatto.
In tal caso, il fatto, non costituente reato, sarà soggetto a sanzione amministrativa.
La disposizione di cui la co.2 è, a mio avviso, una norma di garanzia in favore del principio di specialità; argomentando ab contrario, infatti, nellipotesi di condanna penale definitiva, si applicherà concretamente la pena irrogata dal giudice penale, con esclusione della sanzione amministrativa. La norma in esame, nella ipotesi di una condanna penale definitiva applica il principio di specialità in favore della norma penale.
TITOLO V
Il Titolo V contiene una serie di disposizioni di coordinamento e finali: allart. 23 è prevista una deroga al segreto istruttorio al fine di consentire alla Guardia di Finanza di trasmettere la documentazione agli Uffici tributari, nella fase delle indagini preliminari, previa autorizzazione del PM.
Gli artt. 24 e 25 chiudono il testo legislativo abrogando una serie di norme penal-tributarie: nellart. 24 sono depenalizzate le manomissioni o le alterazioni degli apparecchi misuratori, salvo che i fatti non costituiscano reato, lart. 25 contiene una elencazione delle norme abrogate.
Tra queste spicca il Titolo I del D.L. 429/82 convertito nella l. 516/82; si tratta di norme che contengono figure di reato consistenti in violazioni formali, denominati reati prodromici e che, per effetto dellart. 25, sono depenalizzati.
Il co.2 dellart. 25 contiene una disposizione di chiusura che, negli intenti del legislatore, dovrebbe eliminare le incertezze applicative del Dlgs di riforma: stabilisce che " è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto".
Non essendo contenuta alcuna norma transitoria, gli operatori del diritto hanno immediatamente riscontrato delle difficoltà interpretative del presente dlgs che sembrano dissiparsi in seguito alle ultimissime pronunzie giurisprudenziali.
Il problema concerne lapplicazione dellart. 2 cp sulla successione delle leggi penali nel tempo.
La prima battuta darresto del Dlgs si è verificata in occasione della sentenza della Cassazione n° 6228/00 sulla frode fiscale mediante utilizzazione di fatture false e commessa sotto la vigenza della l. 516/82. La Cassazione afferma che il dlgs 74/00 allart. 2 ( dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ) non prevede una abolitio criminis della frode fiscale mediante utilizzazione di fatture false ex art. 4 lett.d l. 516/82, ma concretizza il fenomeno particolare della abrogazione parziale- sostituzione della frode fiscale suindicata con la nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta, quale ipotesi di reato speciale rispetto alla precedente.
Lelemento specializzante è costituito dalla dichiarazione, secondo la Corte, la fattispecie di cui allart. 2 del dlgs 74/00 è "ricollegabile alla frode fiscale "relativamente allelemento psicologico. Infatti, ammette la Corte, "lelemento specializzante è insita nella condotta tipica di cui allart. 2 lett. D l. 516/82 ( utilizzazione ed emissione di fatture false ), posta in essere a titolo di dolo eventuale". In altri termini, lautore materiale del fatto, accetta il rischio che le fatture false vengano successivamente trasfuse nellatto di dichiarazione del reddito, realizzando in tal modo una condotta fraudolenta, inquadrabile ai sensi dellart. 2 dlgs 74/00. Tale articolo risulta contenere una disposizione piu favorevole al reo, qualora le indicazioni contabili non superino limporto di cui al co. 3 ( £. 300 milioni ).
In tal caso si applicherebbe la circostanza attenuante della pena ( reclusione da 6 mesi a 2 anni ) e il termine di prescrizione piu breve.
Successivamente la giurisprudenza di merito ha reagito a questo tentativo della Corte di Cassazione di reintrodurre i c.d. reati prodromici.
Con ordinanza del 31/05/00 il Gup del Tribunale di Cagliari ha affermato che tra le disposizioni della l. 516/82 che prevedono lutilizzazione di fatture false e lart. 2 dlgs 74/00, non sussiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, ma una autentica abrogatio crimins, che colpisce il reato di mera utilizzazione di fatture false.
Può, semmai, afferma il Gup, verificarsi il fenomeno della successione delle leggi ex art, 2 co 3 cp tra lipotesi di cui allart. 4 lett. f l. 516/82 ( frode fiscale mediante indicazioni contabili mendaci nella dichiarazione dei redditi ) e lart. 2 del dlgs.
Il Gup del Tribunale di La Spezia, con sentenza di non luogo a procedere dello 02/06/00, precisa che lart. 4 co. 1 lett.d l. 516/82 risulta abrogato dallart. 2 del dlgs di riforma ( abolitio criminis ).
Ma la Corte di Cassazione, con la sentenza dello 03/07/00 n° 7632, ha decisamente cambiato opinione in relazione alla questione in esame ha stabilito che la mera utilizzazione di fatture false, in precedenza sanzionato penalmente dalla l. 516/82, è stato abrogato dallart. 2 del Dlgs .
La Cassazione così ha sentenziato: " Pertanto, il mero inserimento in contabilità di fatture per operazioni inesistenti non è piu punibile, neanche a titolo di tentativo, sicchè la continuità dellillecito potrà ravvisarsi soltanto quando lutilizzazione abbia costituito in concreto lattività fraudolenta di supporto per lindicazione di elementi passivi fittizi.
Senorbì-Cagliari, lì 18/07/00
Avv. Bruno Sechi