Il consumatore «soggetto del mercato»
e le nuove frontiere in materia di impugnazione delle misure Antitrust.

 

di Paolo Di Stefano LL.M, International litigation

 

 

 

 

Effetti del cartello Rc-auto sul contraente a valle L'automobilista che intende chiedere la restituzione del sovrapprezzo pagato ingiustamente è legittimato ad esperire l'azione di nullità prevista per gli imprenditori danneggiati dall'art.33 della legge Antitrust (Cass. S.U. 4 febbraio 2005, n. 2207).

Ammissibilità dei ricorsi promossi dalle associazioni dei consumatori sulle misure Antitrust. E' riconosciuta la legittimazione ad agire dell'associazione dei consumatori avverso il provvedimento con cui un messaggio pubblicitario sia stato ritenuto non ingannevole (Cons. Stato 3 febbraio 2005, n. 280).

 

 

 

 

La recente sentenza in epigrafe torna ad affrontare l'argomento relativo alla nota intesa tra le maggiori compagnie d'assicurazione. 

Riprendendo sinteticamente i termini della vicenda, tutto scaturisce da un supposto scambio di informazioni, per il tramite di una società di consulenza esterna, riguardante diverse imprese assicuratrici ed il contemporaneo rifiuto da parte di una delle società interessate di stipulare una polizza incendio e furto disgiuntamente dalla obbligatoria copertura per RC Auto.   

LAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, aperta listruttoria per la presunta violazione dellart. 2 della L. 287/90 (Norme per la tutela e la concorrenza del mercato), compiuta ogni indagine, riscontrava e sanzionava con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000 lesistenza di unintesa volta a «restringere e falsare il gioco della concorrenza nei mercati nazionali dellassicurazione auto», con conseguenti ripercussioni sui prezzi a danno dei consumatori.  

Il Tar prima ed il Consiglio di Stato in secondo grado, confermavano laccertamento del cartello riguardante 38 imprese assicuratrici.  

L'organo d'appello tuttavia, pur riconoscendo l'esistenza di una condotta anticoncorrenziale, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullava la sanzione irrogata alle predette imprese, data la non gravità dell'infrazione relativa all'accertata intesa orizzontale. 

Investita della questione, la Corte di Cassazione con sentenza 17475/02 stabiliva la competenza del Giudice di Pace a decidere sulle azioni di risarcimento del danno derivante dalla violazione in parola, promosse dai singoli consumatori. 

Le compagnie assicuratrici eccepivano la competenza della Corte d'Appello ex art. 33 della L. 287/90, in base al quale la domanda di risarcimento del danno per illecito concorrenziale è da proporsi alla Corte d'Appello competente per territorio. 

Secondo la Cassazione del 2002 ogni consumatore per l'accertamento e la liquidazione del danno avrebbe dovuto adire il Giudice di Pace del foro di residenza del consumatore, competente per valore (fino a 2.582,28). Viene sostanzialmente operata una distinzione tra l'azione risarcitoria relativa a rapporti fra imprese, per la quale è prevista dall'art.33 della legge 287/90 la competenza funzionale della Corte d'appello, e l'azione risarcitoria spettante al consumatore come ordinaria azione di responsabilità soggetta agli ordinari criteri di competenza 

In termini pratici però, l'unico vantaggio per il consumatore derivante dalla pronuncia sarebbe risieduto, oltrechè nella scelta del foro competente (peraltro in linea con un consolidato orientamento normativo e giurisprudenziale), nella possibilità di ricorrere ad una procedura teoricamente più rapida.  

La Suprema Corte, tralasciando ogni elemento empirico comparativistico, ha però accentuato un discrimen che muove nel senso contrario ad un'effettiva tutela del consumatore e del mercato. 

Al postulato del Giudice di ultima istanza è conseguita una distinzione della legittimazione e dei presupposti dell'azione del concorrente da quelli del consumatore. 

Il primo, in virtù di una pronuncia dell'antitrust, dalla violazione delle norme sulla concorrenza avrebbe ricevuto un pregiudizio diretto con diritto al risarcimento in re ipsa Il secondo invece, sarebbe stato destinatario di effetti pregiudizievoli mediati, con onere di provare il nesso di causalità secondo l'autonoma procedura di un'ordinaria azione di responsabilità. 

La sentenza 17475/02 escludendo il consumatore dalla disciplina della Legge 287/90 ha di fatto ritenuto la sua estraneità agli interessi tutelati dalle norme sulla concorrenza e agli effetti di qualsivoglia condotta anticoncorrenziale.  

L'ambiguità di tale orientamento è stata sconfessata dalla sentenza n. 2207/05 del 4 febbraio scorso delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ritiene che il consumatore danneggiato da un'intesa restrittiva della concorrenza possa proporre innanzi alla Corte d'Appello un'azione di risarcimento danni, fondata direttamente sulla legge antitrust n. 287/90. 

La sentenza individua un collegamento funzionale tra la condotta anticompetitiva delle imprese assicuratrici e il mezzo - il contratto (a valle) di polizza - attraverso il quale il consumatore sceglie un concorrente, piuttosto che un altro.  

A riguardo, conviene notare fin dove si spinge la Cassazione, considerato che la sentenza si sarebbe dovuta esclusivamente riferire ad un problema di competenza funzionale del giudice:«Il contratto cosiddetto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Esso in realtà, oltre ad estrinsecarla, la attua». Il contratto a valle è il comune contratto di assicurazione stipulato tra le compagnie e gli automobilisti, così definito dalle imprese assicuratrici per distinguerlo e separarlo dall'intesa a monte siglata dalle stesse. 

La ragione della diretta applicazione della  L. 287/90 consiste peculiarmente nel definire il consumatore uno dei «soggetti del mercato» i cui interessi e diritti trovano riconoscimento e tutela nelle norme sulla concorrenza. 

Sulla questione si è espresso Tesauro, presidente uscente dell'AGCM, il quale a seguito di un botta e risposta sul Sole-24 ore con Giampaolo Galli, direttore generale dell'Ania (associazione nazionale delle imprese di assicurazione), ha augurato che la «volontà anticompetitiva» delle compagnie di assicurazione italiane sia scoraggiata dall'introduzione di una class action contro le «condotte collusive». 

E' chiaro che un augurio del genere costituisce, una sollecitazione rivolta al Legislatore per una celere approvazione al Senato del disegno di legge sulle azioni collettive, uno spunto di attivismo garantista per le Associazioni dei consumatori, un austero monito contro strategie aziendali lesive degli interessi degli utenti. 

All'appena citato verdetto della S.C., con sincronia quasi assoluta si accosta la sentenza del Consiglio di Stato n. 280 del 3 febbraio 2005. 

Con questo provvedimento il Consiglio di Stato attribuisce alle Associazioni dei consumatori il diritto ad impugnare i provvedimenti dell'Autorità Antitrust. 

La questione è sorta in seguito ad uno spot pubblicitario che, a detta di un'associazione dei consumatori, esaltava imprudentemente le prestazioni di un'autovettura. 

L'Authority però, chiamata a giudicare sulla pericolosità ed ingannevolezza del messaggio, non ha ravvisato alcuna violazione del decreto legislativo n. 74 del 1992 (Norme in materia di pubblicità ingannevole e comparativa)[1], disponendo l'archiviazione del procedimento di pubblicità ingannevole. 

Tale disposizione è stata impugnata dal Codacons di fronte al Tar del Lazio, che ha rigettato il ricorso perchè «inammissibile» per la mancanza di legittimazione ad agire delle Associazioni dei consumatori. 

Con ulteriore ricorso innanzi al Consiglio di Stato si assiste ad una modifica di questa tesi. 

Il Consiglio di Stato infatti, ritenendo di condividere l'orientamento della giurisprudenza comunitaria che da tempo ha riconosciuto la legittimazione dei soggetti terzi ad impugnare i c.d. provvedimenti assolutori della Commissione, sia con riguardo ai provvedimenti di archiviazione[2], sia in relazione ai provvedimenti di autorizzazione di operazione di concentrazione[3], estende alle Associazioni dei consumatori la legittimazione ad impugnare la decisione dell'Antitrust, spiegando che:«Dalla lettura combinata delle disposizioni interne e di quelle comunitarie, emerge chiaramente come il ruolo delle associazioni dei consumatori non possa essere limitato alla presentazione di una richiesta all'Autorità, ma si estenda anche alla possibilità di contestare il mancato intervento dell'Autorità». 

In realtà il Consiglio di Stato riprende anche il contenuto di una precedente sentenza, la 1258/02, con la quale ha conferito ad un'associazione di imprese la facoltà di impugnare un provvedimento di archiviazione in materia di pubblicità ingannevole. Analogamente ha ritenuto, che la stessa legittimazione non può essere preclusa alle Associazioni di consumatori. 

Queste ultime pronunce operano un notevole passo in avanti verso un'efficace tutela consumeristica. 

Adesso risulta che, nel quadro di una dialettica concorrenziale, ulteriore interlocutore dell'impresa non è più l'impresa, ma anche il consumatore, la cui figura assume contorni più marcati nella dinamica del processo di tutela del mercato.  

La posizione del consumatore, in ragione del simile interesse a non essere pregiudicati dagli effetti lesivi della pubblicità ingannevole, è equiparabile a quella di un'impresa concorrente e pertanto, anche se in maniera differenziata meritevole di protezione secondo la disciplina antitrust. 

Il salto operato dall'ultima direzione giurisprudenziale estende così ad altri «soggetti di mercato» rimedi giurisdizionali che fino a poco tempo fà erano esclusiva prerogativa delle imprese. 

Corollario di ciò è,  il rafforzamento dell'oggetto di tutela della L. 281/98 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti), il graduale riconoscimento di diritti ed una più incisiva determinazione delle Associazioni dei consumatori sempre più chiamate a rappresentare idoneamente gli interessi della categoria. 

Rimane fermo l'auspicio di un prossimo inserimento nel nostro ordinamento delle azioni collettive a tutela dei consumatori/contraenti deboli per la proposizione di pretese seriali in relazione a microlesioni che altrimenti non sarebbero tutelate. La parola al Senato.

 

 

 


 

[1]Recentemente è stata approvata la Legge n. 49 del 6 Aprile 2005, G.U. n. 86 del 14 Aprile 2005 recante  “Modifiche all' articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione”

[2]Corte  Giust., 25 ottobre 1977, C-26/76 Metro\Sb Commissione; 11 ottobre 1983, causa  210/81, Demo-Studio Scmidt/Commissione; sentenza del Tribunale, quarta sezione, 17 febbraio 2000, T-241/97, Stork Amsterdam.

[3]Corte Giust. 31 marzo 1998, cause riunine C-68/94 e C-30/95; Tribunale, terza sezione, 30 settembre 2003, causa T-158/00 ARD.

 

 

 

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