Cassazione – Sezioni unite civili 
Sentenza 20 gennaio-26 aprile 2000, n. 286.

 

 

Presidente Cantillo – relatore Ianniruberto

Pm: Lo Cascio, conforme – ricorrente Zichittella

 

Svolgimento del processo

 

Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dott. Renato Zichittella, pretore della pretura circondariale di Marsala, a causa di una condotta caratterizzata da negligenza e trascuratezza nei suoi doveri di ufficio, per un difetto di operosità risultata al di sotto della soglia minima di ordinaria diligenza, nel periodo 23 febbraio 1993-13 gennaio 1997, in cui aveva prestato servizio in qualità di sostituto presso la procura della Repubblica di Marsala, così violando l'articolo 19 Rdl 511/1946.

All'esito della istruttoria espletata, il procuratore generale ha chiesto il rinvio a giudizio del predetto magistrato e la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con sentenza depositata l'8 aprile 1999, ha ritenuto il dottor Zichittella responsabile solo di alcune della incolpazioni ascritte e gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'ammonimento.

La sezione riteneva accertato che il nominato magistrato aveva definito con richiesta di rinvio a giudizio un numero esiguo di procedimenti, dimostrando una grave carenza di produttività, anche in rapporto al lavoro espletato dagli altri colleghi dello stesso ufficio, lasciando alla data del 23 settembre 1996, 484 procedimenti pendenti, dei quali un numero consistente di vecchia data, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del procuratore della Repubblica di Marsala dottor Sciuto.

La sezione riteneva altresì provato che tra la fine del 1995 ed i primi mesi del 1996, nel quale era addetto all'esame della posta in arrivo, il dottor Zichittella aveva ritardato l'attività necessaria per una tempestiva registrazione delle notizie di reato, così che si era formato un notevole arretrato con conseguente rallentamento delle attività propedeutiche alla trattazione e definizione dei procedimenti.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il dott. Zichittella con due motivi

Le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva

 

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo - denunziando omessa e illogica motivazione circa punti decisivi della controversia, nonché omesso esame di fatti e documenti e travisamento dei fatti - sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata si basa su elementi di giudizio erronei in ordine al rendimento degli altri magistrati addetti alla procura della Repubblica di Marsala - nei confronti dei quali è stata fatta la comparazione - dato che questi avevano lasciato un consistente arretrato di fascicoli considerato come motivo adeguato per comminare la sanzione prorogata; del resto, la sezione disciplinare non ha fatto alcun riferimento alle medie di produttività dei tali magistrati, né ha provveduto ad una comparazione delle stesse medie in relazione di diversi periodi di effettivo servizio di ciascuno di costoro.

Aggiunge il ricorrente che l'organo giudicante non ha tenuto conto della documentazione - (risoluzione del Csm nella seduta del 19 febbraio 1997) circa la grave carenza di organico della procura di Marsala; di quella comprovante il numero dei fascicoli assegnatigli e delle udienze, alle quali aveva partecipato su disposizione del capo dell'ufficio (n. 379 udienza su 996 giornate lavorativa dell'intero periodo) sempre comparando il numero di udienza e dei turni esterni, risulta che gli altri magistrati dell'ufficio, all'incirca nello stesso periodo, avrebbero partecipato a meno udienze ed a meno turni di servizio, con la conseguenza ulteriore che l'indice di produttività - fissato in una media complessiva di 122,16 - non é stato confrontato con la media degli altri componenti della procura della Repubblica di Marsala; che, in ogni caso nella decisione impugnata è stato indicato un numero di richieste di rinvio a giudizio (25) inferiore a quello effettivo (69).

Ad ulteriore sostegno di questo motivo il dott. Zichittella richiama:

a) la nota n. 3395 del 20 novembre 1995 del procuratore di Marsala, nella quale, tra l’altro, veniva segnalata la "grande incisività" con la quale esso ricorrente stava conducendo alcune delicatissime ed importanti indagini, per cui veniva espresso parere favorevole alla richiesta di proroga di possesso nella pretura della stessa città alla quale nel frattempo era stato trasferito;

b) il parere del Consiglio giudiziario di Palermo del 3 novembre 1995, in occasione del passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, con valutazione positiva circa la sua operosità

c) le attestazioni dell'ufficio relative ai dati del rendimento, contrastanti con quelli acquisiti in occasione della ispezione ministeriale;

d) la circostanza che alcuni dei procedimenti - la cui ritardata definizione gli è stata addebita - in realtà non gli erano stati mai assegnati;

e) il fatto che aveva curato alcuna indagini complesso delicato in materia vitivinicola, per le quali il capo dell'ufficio aveva richiesto ed ottenuto ripetutamente la proroga della prosa di possesso nell'ufficio, al quale era stato trasferito

f) il fatto che mai gli era stata sollecitata la definizione di particolari procedimenti;

g) le dichiarazioni elogiative sul suo conto espresse dal capo dell'ufficio dottor Sciuto all'inquirente dottor Consolo;

h) la circostanza che alcuni dei procedimenti da tempo pendenti, in realtà erano in uno stato avanzato di trattazione o prossimi ad essere definiti;

i) il fatto che dopo che era stato già disposto il suo trasferimento alla pretura di Marsala ed ottenuti la proroga della presa di possesso nel nuovo ufficio, gli erano stati assegnati ben 1767 fascicoli ed era stato addetto a numerosi turni esterni e ad udienza;

l) elevato numero di procedimenti trattati in materia di esecuzione penale, di volontaria giurisdizione, di corpi di reato.

Rileva ancora il ricorrente che tra la fine del 1995 ed il 1996 si era venuto a trovare in una grave situazione familiare - sfociata nella separazione dal coniuge - provocata proprio dagli estenuanti ritmi di lavoro.

Per quanto riguarda la incolpazione di aver ritardato l'esame della posta in arrivo nel periodo tra la fine 1995 ed i primi mesi del 1996, sostiene il dottor Zichitella che il relativo capo risultava formulato in maniera generica e che, in ogni caso, nessuna contestazione gli sarebbe stata fatta dal dirigente dell'ufficio, il quale, in sede di esame dinanzi alla sezione disciplinare non ha fatto riferimento ad alcun dato statistico; non senza considerare poi che, nell'indicato periodo, era stato addetto soltanto a tre turni esterni (donde la impossibilità che fossero pervenute oltre mille pratiche) e che egli, a differenza degli altri colleghi, preparava una scheda dettagliata per ogni processo.

 

2. Ritiene la Corte che il motivo proposto, sotto la denunzia di vizi di motivazione in realtà richiede un riesame delle circostanze di fatto, che hanno costituito oggetto della decisione impugnata.

La sezione disciplinare, infatti, ha esaminato i dati generici risultanti dagli atti acquisiti al procedimento ed è pervenuto alla conclusione, quanto al primo capo di imputazione, che il dottor Zichittella aveva avuto un rendimento sensibilmente inferiore a quello dovuto, anche considerando comparativamente il lavoro svolto dagli altri magistrati addotti alla procura di Marsala all'incirca nello stesso periodo.

Orbene, la sollecitata diversa lettura delle risultanze sfugge al sindacato istituzionalmente devoluto al giudice di legittimità, il quale ove non rinvenga errori logici o contraddizioni nell'iter argomentativo seguito dal giudice del merito, non può sovrapporre un proprio esame a quello per legge riservato a tale giudice (cfr., tra le più recenti, Cass. 3615/1999 e, con specifico riferimento alla materia in esame, tra le varie conformi, Cass. 949/1996, 9092/1997).

Né ricorre l'altro vizio, denunziato dal ricorrente, per il quale il secondo capo di imputazione, posto a fondamento dell'accertamento della responsabilità disciplinare, sarebbe stato formulato in maniera generica, dato che dallo stesso capo risulta con chiarezza che l'addebito consisteva nel fatto di aver ritardato gli adempimenti dovuti relativamente alla corrispondenza destinata alla procura: orbene, per consentire il diritto di difesa, non è da ritenersi necessaria anche la indicazione numerica degli affari pervenuti nel periodo fine 1995-primi mesi del 1996. Ed a questo riguardo la sezione disciplinare ha valutato anche la scusante addotta dal ricorrente (che cioè egli approntava una scheda più dettagliata per ogni nuovo procedimento pervenuto), concludendo sul punto che tutto questo non giustificava il ritardo nel deposito delle schede, anche perché gli altri magistrati dell'ufficio provvedevano tempestivamente ai dovuti adempimenti, pur facendosi carico di scrivere "quanto occorrente per una completa registrazione".

Per altro verso non ricorre nemmeno il denunziato vizio di motivazione per il fatto che in varie occasioni il capo dell'ufficio aveva segnalato l'impegno sul lavoro e la delicatezza di alcuni processi affidati al ricorrente, in quanto i numerosi ritardi nell'espletamento degli affari sono venuti alla luce dopo che per il dottor Zichittella é divenuto operante il trasferimento alla pretura di Marsala, quando cioè si è dovuto provvedere alla distribuzione della pratiche inevase agli altri magistrati dell'ufficio (che secondo l'accertamento contenuto nella decisione impugnata, in pochissimo tempo sono stati capaci di eliminare un considerevole numero di tali procedimenti), circostanza dalla quale la sezione disciplinare ha tratto conferma della scarsa laboriosità del ricorrente. Ed a questo proposito il giudizio positivo espresso dal consigliere pretore di Marsala sull'impegno e la produttività del ricorrente può significare che nel nuovo ufficio il ricorrente può aver dato prova di un lodevole comportamento, ma non vale a contrastare l'accertamento della diversa situazione verificatasi in precedenza presso l'ufficio di provenienza.

Il motivo, in definitiva, deve essere rigettato.

 

3. Con il secondo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 Rdl 511/1946 - sostiene il ricorrente che non sarebbe stata accertata la compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario, non fosse altro perché la documentazione in atti (toni elogiativi dei capo dell'ufficio o degli altri colleghi; relazione del consigliere pretore dirigente di Marsala; dichiarazione scritta del ctu nominato per i procedimenti in materia vitivinicola trattati durante la sua permanenza presso la procura della Repubblica di Marsala) e la mancanza di qualsiasi esposto di privati dimostrano esattamente il contrario.

 

4. Anche questa censura è priva di fondamento, in quanto la deduzione, da un lato, urta contro la segnalazione fatta dai magistrati della procura di Marsala dopo che il ricorrente aveva lasciato l'ufficio e che si sono visti assegnare un elevato numero di affari inevasi; dall'altro, che, ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare, basta un comportamento che si traduca automaticamente - in ufficio o fuori (Cass. 6254/1997) - nella lezione dell'immagine del magistrato e che tale ipotesi certamente ricorre quando sia violato il dovere di diligenza (tra le varie conformi Cass. 2675/1993, 358/1998, 7476/1998, 11276/1998, nelle quali si è appunto affermato che lo scarso impegno o l'inosservanza dei propri doveri è di per sé suscettibile di incidere negativamente sul prestigio dell'ordine giudiziario).

Nel caso di specie, risulta poi dalla decisione impugnata che furono gli stessi magistrati della procura di Marsala a segnalare al procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo la opportunità di adottare i provvedimenti più adeguati, se del caso mediante l'avocazione dei procedimenti iscritti fino al primo semestre del 1996, fatto che in sé contiene tutti gli elementi per ritenere verificata quella caduta di prestigio del ricorrente, quanto meno nell'ambito dell'ufficio.

 

5. Il ricorso va dunque rigettato

Nulla per le spese del presente giudizio, dato che le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva 

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

 

 

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