DIRITTO DEL LAVORO
IL MOBBING AZIENDALE
Brevi considerazioni sulla sentenza emessa
dal
Tribunale di Torino sez. lavoro dep. il 16.11.99
a cura dellAvv. Andrea
Sirotti Gaudenzi
Il verbo inglese "to mob" significa "attaccare", "aggredire". Letteralmente, con il termine "mobbing" si indica il tipo di aggressione praticato da alcuni animali che, circondando minacciosamente un membro del gruppo, ne provocano lallontanamento.
Negli ambienti di lavoro, si parla di
"mobbing", nei casi in cui un soggetto sia costretto a
lasciare la propria occupazione, a causa dellostilità dei
colleghi e della difficoltà di integrazione allinterno
della realtà aziendale.
Ultimamente, con sent. del Tribunale di Torino sez.
lavoro, depositata il 16.11.99, il "mobbing" ha fatto
la sua entrata nella giurisprudenza italiana del lavoro.
Il giudice torinese ha rilevato come allinterno delle aziende si verifichi qualcosa di simile al singolare comportamento degli animali, "allorchè il dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, vengono poste in essere nei suoi confronti pratiche dirette ad isolarlo dallambiente di lavoro e, nei casi più gravi, a espellerlo; pratiche il cui effetto è di intaccare gravemente lequilibrio psichico del prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora perfino suicidio."
Il caso trattato davanti al giudice del lavoro
di Torino è quello di una signora che, dopo aver lavorato in
unazienda per qualche mese, aveva presentato un ricorso per
chiedere il risarcimento del danno biologico dovuto al gravissimo
stato di depressione in cui era caduta a seguito dei ripetuti
maltrattamenti subiti dal capo reparto che, bestemmiando,
inveendo contro di lei, insultandola e deridendola davanti ai
colleghi, la criticava per il modo in cui lavorava. Peraltro, la
signora faceva presente come l'ambiente in cui era costretta a
lavorare (di fatto un ripostiglio) fosse mortificante, dato che
la isolava completamente dai compagni di lavoro.
La ricorrente lamentava come la conseguenza di questo stato di
cose fosse stato linsorgere di una lunga crisi depressiva.
Nel costituirsi in giudizio, lazienda contestava ogni
addebito, in quanto rilevava come, in ogni caso, la causa del
disagio dellex dipendente fosse il comportamento posto in
essere dal caporeparto.
Il Tribunale di Torino ha ritenuto applicabile
lart. 2087 c.c. che pone in capo al datore di lavoro
lobbligo di tutelare lintegrità fisica e la
personalità morale dei propri dipendenti.
La norma obbliga il datore di lavoro a predisporre
allinterno dellazienda non solo le misure
tassativamente imposte dalla legge, ma tutte le altre misure che
si rendano in concreto necessarie (cfr.: Cass. 3738/95).
Applicando questo elementare principio al caso in esame, il
giudice ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro,
condannandolo al pagamento della somma di dieci milioni di lire
allex dipendente, determinando la cifra del risarcimento a
titolo equitativo.
Non cè dubbio che questa sentenza senza precedenti possa estendere a dismisura il campo della responsabilità dellimprenditore che potrà essere chiamato a rispondere a titolo di culpa in eligendo, se non sarà in grado di circondarsi di collaboratori competenti e corretti, e di culpa in vigilando, nel caso in cui ometta di vigilare sui propri dipendenti per evitare che si verifichino lesioni di un diritto soggettivo assoluto: quello alla salute.
Questo articolo è stato pubblicato anche sulle pagine della rivista giuridica on line "Diritto & Diritti", diretta dal dott. Francesco Brugaletta.