Idee per una teoria della decisione giusta
di Michele Taruffo *
Già comparse altrove, e da ultimo in un volume antologico dell'editore Giappichelli, queste pagine si pubblicano per cortese consenso di autore ed editore che vivamente si ringraziano.
1.
Introduzione
Sono innumerevoli le situazioni
nelle quali si parla di giustizia nei modi più diversi, e moltissime sono le
occasioni nelle quali la giustizia viene riferita alle decisioni giudiziarie
ed intesa come un requisito indispensabile di tali decisioni. Di regola,
infatti, chi pensa alle decisioni degli organi giudiziari non pensa a
decisioni qualsivoglia, casuali o arbitrarie, o tanto meno ingiuste, ma pensa,
o almeno si augura, che i giudici decidano “secondo giustizia” le
controversie che vengono loro sottoposte. L’ovvietà di questa
considerazione nasconde tuttavia una serie di problemi complicati. Per un
verso, è noto che esistono numerosi criteri generali di giustizia
sostanziale. Già Aristotele distingueva ad esempio tra giustizia distributiva
e giustizia correttiva, e la successiva storia della cultura giuridica e
politica occidentale è ricca di definizioni dei criteri di giustizia più
diversi: ad ognuno nello stesso modo, ad ognuno secondo i suoi bisogni, ad
ognuno secondo i suoi meriti, ad ognuno secondo il censo, e così via
elencando. Tuttavia, al di là della loro pluralità e relatività
irriducibile, e dei problemi inerenti alla scelta dell’uno o dell’altro
criterio, questi principi di giustizia non sembrano facilmente applicabili (e
talora non sono applicabili affatto) alla decisione giudiziaria: essi sono
spesso troppo vaghi o generali, o più semplicemente non sono adatti a fungere
come criterio di riferimento per decisioni di casi particolari. Non è facile
intendere, ad esempio, che cosa dovrebbe fare un giudice al quale si
prescrivesse di decidere attribuendo ricchezza (o che altro?) ad ognuno
secondo i suoi meriti o secondo i suoi bisogni. D’altronde, occorrerebbe
distinguere tra criteri morali e politici o sociali e criteri giuridici di
giustizia, nonché fra criteri destinati ad orientare l’opera del
legislatore e criteri destinati a guidare le decisioni dei giudici.
Esiste una risposta ovvia
prevedibile a questo modo di porre il problema: la decisione giudiziaria non
ha da esser giusta secondo criteri sostanziali generali di giustizia, ma
secondo la legge, sicché la giustizia della decisione non potrebbe che
coincidere con la sua legalità o legittimità, ossia con la sua conformità
alla regola di diritto positivo applicabile al singolo caso. Purtroppo questa
risposta è ben lontana dall’essere soddisfacente. Per un verso, essa
implica la riduzione della giustizia alla legge, o del diritto al diritto
positivo vigente in un certo luogo ed in un dato momento. Ma questo
presupposto può non essere accettato, e di fatto non è accettato dai molti
che non condividono le tesi del positivismo giuridico rigoroso. La risposta in
questione sarebbe dunque tacciata di formalismo deteriore, o di positivismo
statalista, almeno dai non pochi che, seguendo ad esempio le tesi
decostruttiviste di Derrida, pongono una distinzione irriducibile tra diritto
(o legge) e giustizia. Per altro verso, la riduzione della giustizia della
decisione alla sua conformità a norme appare troppo semplicistica e
riduttiva. Come si cercherà di spiegare più oltre, infatti, vi sono buone
ragioni per ritenere che la legalità sia un requisito indispensabile della
decisione giudiziaria, ma non sia la sola condizione sufficiente della
giustizia di essa.
L’estrema difficoltà di
ricondurre la giustizia della decisione a qualsivoglia criterio di giustizia
sostanziale ha finito con l’indurre non pochi teorici del diritto e del
processo a rinunciare ad un’impresa siffatta. Poiché però non appare
agevole smettere completamente di parlare di giustizia a proposito delle
decisioni dei giudici, si è finito per individuare nel processo la condizione necessaria e sufficiente per la giustizia
della decisione. Posto quindi che non si possa parlare di giustizia sostanziale
della decisione, taluni propongono la nozione di giustizia
procedurale come unico criterio di valutazione. Sarebbe così giusta la
decisione che deriva da un “giusto processo”. Sul piano delle definizioni
stipulative si può anche decidere di definire in questo modo la giustizia
della decisione giudiziaria. È dubbio tuttavia che con questo si risolva
alcunché. Per un verso, infatti, questa definizione non definisce nulla, e
rinvia il problema semplicemente mutandone i termini: per sapere se una
decisione è “proceduralmente” giusta bisognerebbe infatti definire quali
sono le condizioni generali che occorrono perché si possa avere un processo
giusto, il che è tutt’altro che semplice. Poi bisognerebbe verificare se è
giusto il processo particolare che ha prodotto quella specifica decisione, il
che è ancora più difficile. Per altro verso, la definizione in questione
implica una concezione fortemente riduttiva della giustizia della decisione,
completamente “appiattita” sull’idea che la decisione è il risultato di
un procedimento. In altri termini, essa implica la rinuncia a valutare se una
decisione è o no giusta per il suo contenuto o per gli effetti che produce, e
rimanda l’osservatore alla sola considerazione delle modalità con cui si è
svolto il processo che ha portato a quella decisione. Come si vedrà più
oltre, invece, vi sono buone ragioni per dubitare che di giustizia della
decisione si possa parlare soltanto in questa limitata, per quanto importante,
dimensione.
Le definizioni della giustizia
della decisione che circolano più spesso nel mercato delle idee relative
all’amministrazione della giustizia sono dunque in larga misura
insoddisfacenti, riduttive, unilaterali e dotate di scarsa efficacia
esplicativa. Si potrebbe quindi essere indotti ad assumere atteggiamenti
radicalmente scettici, del resto non nuovi nella cultura giuridica
occidentale, semplicemente ritenendo che la “giustizia della decisione”
non sia altro che un flatus vocis
o uno slogan propagandistico destinato a dissimulare una realtà in cui
non vi sono decisioni giuste. Tuttavia, al di là del circolo vizioso in cui
cade sempre lo scetticismo radicale, va considerato che esso non è affatto il
solo atteggiamento sensato o ragionevole. Appare invece possibile adottare una
diversa ipotesi di lavoro, che tenga conto delle difficoltà nelle quali
incorrono molte delle definizioni correnti della giustizia della decisione, ma
che tuttavia ammetta se non altro l’eventualità che si elabori una teoria
attendibile della giustizia della decisione giudiziaria. Se si ammette questa
possibilità, si apre la via al tentativo di trovare o di costruire questa
definizione. Se non altro ciò permette di evitare il corrucciato
atteggiamento dello scettico che trasforma in teoria il proprio pessimismo
solipsistico.
2. Il problema della decisione giusta
Per procedere nella direzione
appena indicata appare opportuno prendere le mosse da ciò che si intende per
decisione giudiziaria. Tra le varie definizioni possibili ve n’è una che
risulta particolarmente adatta all’analisi che qui si sta avviando. Essa si
riferisce alla decisione come alla scelta, che il giudice compie al fine di
risolvere una controversia, tra diverse possibili alternative, ognuna delle
quali corrisponde ad un’ipotesi di decisione. Il “caso” giudiziario,
infatti, si presta tipicamente ad essere risolto in vari modi poiché nasce da
una controversia e questa deriva appunto dall’esistenza di varie soluzioni
possibili per un conflitto. Nel momento in cui la controversia è di fronte al
giudice, ciò equivale a dire che vi sono diverse ipotesi possibili di
decisione.
L’esistenza di queste diverse
ipotesi diventa evidente se si riflette, anche in termini molto generali ed
approssimativi, al ragionamento che il giudice deve porre in essere per
giungere alla decisione finale. Anzitutto, quanto ai fatti rilevanti del caso,
esiste in linea di principio la possibilità di varie ipotesi: può darsi che
di questi fatti sia provata la verità, ovvero la falsità, ovvero che di
alcuni fatti e non di altri si abbia la prova, e comunque esiste
l’eventualità che del medesimo fatto si diano diverse versioni. Ciò
equivale a dire che esiste sempre la possibilità di almeno due ipotesi su
ogni fatto, ma tali ipotesi possono essere più numerose, ed ancora più
numerose sono le possibilità di decisione quando i fatti del caso siano
complessi.
Discorso analogo vale per la
decisione in diritto, che a sua volta può derivare da scelte e da
argomentazioni complesse La determinazione della norma applicabile,
l’individuazione della sua interpretazione più corretta, e la sua
applicazione ai fatti del caso di specie, rappresentano invero l’esito
finale di valutazioni del giudice che implicano la configurazione di diverse
ipotesi possibili di soluzione della quaestio
juris. Inoltre, se si considera che ogni ipotesi di fatto ed ogni ipotesi
di diritto possono tra loro combinarsi in una varietà di modi, si può
intuire che l’insieme delle ipotesi possibili di decisione può essere
davvero vasto ed eterogeneo. Naturalmente, e per fortuna, non tutte le
decisioni raggiungono lo stesso livello di complessità, e quindi non per
tutte esiste un numero particolarmente elevato di possibili ipotesi di
decisione. Non a caso si distingue talvolta tra easy
cases e hard cases anche in funzione del grado di difficoltà del problema
consistente nella scelta dell’ipotesi che è destinata a rappresentare il
contenuto della decisione finale del caso. Un caso è easy se i fatti sono semplici e non è difficile stabilire quale
norma vi si applica, ed è hard se i
fatti sono complessi o è problematica ed incerta l’individuazione del
criterio per la decisione in diritto. Tuttavia, sempre la decisione
giudiziaria implica la scelta tra più ipotesi alternative di decisione, la
sola possibile variazione riguardando l’ambito, il contenuto e la complessità,
oltre che il numero, delle alternative possibili.
Se il problema della decisione
consiste nella scelta fra più ipotesi di decisione, si può dire che il
problema della decisione giusta corrisponde
al problema della scelta della decisione migliore.
3.
Criteri di giustizia della decisione
La
teoria della decisione giusta che qui si propone si fonda sul presupposto che
non esista un singolo ed unico criterio idoneo a costituire il punto di
riferimento per le valutazioni attinenti alla giustizia della decisione
giudiziaria. Piuttosto, sembra necessario far capo ad un insieme di tre
criteri: solo dalla loro combinazione potrà scaturire uno schema di
valutazione che consente di determinare se e quando la decisione è giusta.
Come si vedrà meglio in seguito, allora, la giustizia della decisione assume
la forma di un algoritmo che ricomprende e collega tre ordini di valori.
I tre criteri ai quali si allude
sono i seguenti: a) correttezza della scelta e dell’interpretazione della
regola giuridica applicabile al caso; b) accertamento attendibile dei fatti
rilevanti del caso; c) impiego di un procedimento valido e giusto per giungere
alla decisione.
Prima di fare qualche passo
ulteriore nell’analisi di questi criteri, è opportuno vedere meglio come
essi possano rappresentare il fondamento di una decisione giusta. Anzitutto,
va sottolineato che i tre requisiti sono tutti necessari perché si abbia una
decisione giusta, mentre nessuno di essi è di per sé sufficiente a questo
scopo. Peraltro, i tre requisiti sono congiuntamente sufficienti ad
individuare la giustizia della decisione. Vale forse la pena di illustrare
meglio queste affermazioni.
La scelta e l’interpretazione
corretta della regola giuridica applicabile al caso è ovviamente necessaria:
nessuna decisione si può definire giusta, in nessun senso del termine, se si
fonda su una scelta erronea della norma applicabile o su un’interpretazione
errata, invalida o scorretta di tale norma. Per contro, il requisito in esame
non è da solo sufficiente a determinare la giustizia della decisione: una
decisione che si fonda su una corretta decisione della quaestio
juris può essere erronea, e quindi ingiusta, per varie altre ragioni, ad
esempio perché è errato o non attendibile l’accertamento dei fatti che
stanno alla base della controversia.
Un accertamento veritiero dei
fatti della causa è a sua volta necessario in quanto nessuna decisione può
considerarsi giusta se si fonda sui fatti sbagliati, ossia su una
ricostruzione erronea o falsa delle circostanze che stanno alla base della
controversia. Se i fatti non sono accertati in modo razionale e veritiero,
qualunque applicazione di qualsivoglia norma in quel caso particolare diventa
priva di fondamento, e quindi arbitraria. La decisione che ne discende non può
che essere, di conseguenza, ingiusta. Peraltro, una ricostruzione attendibile
dei fatti non è da sola sufficiente a rendere giusta la decisione: questa
infatti può essere ingiusta per diverse altre ragioni, ad esempio perché il
giudice ha male interpretato la norma che applica a quei fatti.
Infine, anche il valido impiego di
un procedimento giusto è necessario, poiché è attraverso il procedimento
che si forma la decisione finale, ed un «buon» procedimento è quanto
occorre per preparare nel modo migliore tale decisione. Un procedimento che
non sia valido e corretto non corrisponde a questa funzione: ad esempio, se il
contraddittorio non è assicurato rimane impossibile la completa formulazione
delle ipotesi di decisione perché le parti non possono far valere le proprie
ragioni a sostegno delle rispettive ipotesi e richieste di decisione; se le
prove necessarie non vengono acquisite diventa erroneo e inattendibile il
giudizio sui fatti; se il giudice non è neutrale non è assicurata la
corretta interpretazione e applicazione delle norme, e così via. D’altra
parte, la correttezza del procedimento non è di per sé sufficiente ad
assicurare da sola la giustizia della decisione, contrariamente a quanto
ritengono alcuni teorici della procedural
justice. Sembra evidente infatti che anche a conclusione di un
procedimento corretto il giudice possa commettere errori nel giudizio di fatto
come nel giudizio di diritto, con la conseguenza che la decisione finale
sarebbe ingiusta pur essendo il risultato di un procedimento corretto.
Esistono quindi ragioni piuttosto
chiare per ritenere che nessuno dei tre criteri ora indicati possa assorbire
gli altri due, o possa comunque presentarsi come unico ed esclusivo parametro
di giustizia della decisione. Al contrario, si può affermare che una
decisione è giusta in senso proprio solo se è giusta sulla base di tutti e
tre i criteri.
4.
Natura
dei criteri di giustizia della decisione
Se si guarda un po’ più da
vicino ai parametri che si sono indicati come costitutivi della giustizia
della decisione, si vede facilmente che essi hanno in comune la caratteristica
di non essere analiticamente definiti. In realtà ognuno di essi è abbastanza
vago: si tratta di standards generali piuttosto che di requisiti specifici, di
principi piuttosto che di regole particolari, o ‑se si vuole‑ di
valori piuttosto che di concetti rigorosi. Vi sono ragioni che spiegano la
generalità dei parametri in questione, e che richiedono ulteriori sviluppi
dell’analisi. Esse attengono da un lato al fatto che tali criteri sono tutti
relativi a contesti, e quindi nessuno di essi può essere definito in termini
precisi ed assoluti. Così ad esempio, la correttezza dell’interpretazione
di norme è un criterio relativo al contesto rappresentato dall’ordinamento
nel quale la decisione viene formulata, alla cultura giuridica esistente in
quell’ordinamento, e alle regole ermeneutiche in esso comunemente
riconosciute come valide. Analogamente, le condizioni che definiscono la
correttezza del procedimento sono relative al contesto rappresentato dalle
teorie processuali, dalle garanzie fondamentali e dalla disciplina del
processo, e dalle aspettative nei confronti dell’amministrazione della
giustizia che vengono coltivate nell’ambiente sociale circostante.
Dall’altro lato, i criteri in
esame non sono definibili in termini rigorosi perché rimandano a nozioni
“di grado”. In altri termini, essi corrispondono a scale di valore nelle
quali tra due poli estremi esistono numerose posizioni intermedie. Usando una
metafora fortemente semplificatrice, ognuno di questi criteri può essere
pensato come una linea tra due punti, sulla quale si collocano molti punti, in
posizioni diverse rispetto ai due punti estremi. Così ognuno di questi
criteri non individua un’alternativa rigorosa ed assoluta in termini di sì/no
o di giusto/ingiusto. Piuttosto, bisogna pensare a graduazioni in termini di
“più o meno giusto” su una scala delimitata ad un estremo
dall’ingiustizia e all’altro estremo dal grado relativamente massimo di
giustizia. Non si tratta peraltro di graduazioni quantitative (tanto meno
rappresentabili con scale numeriche), né di sequenze di valori nettamente
distinti l’uno dall’altro. Un’ulteriore metafora corretta non sarebbe
dunque quella di un termometro che misura la temperatura secondo una scala
numerica precisa, quanto quella dello spettro dei colori, con tutti i passaggi
graduali da un colore all’altro e le infinite variazioni e tonalità che si
collocano tra gli estremi dello spettro.
Ciò vale in modo piuttosto
evidente a proposito del criterio della corretta scelta e interpretazione
della norma che il giudice usa per decidere in diritto. La correttezza
dell’interpretazione è una funzione degli standards e dei metodi di
interpretazione del diritto che si ritengono validi ed accettabili in un
contesto determinato, nonché del modo in cui essi vengono concretamente
applicati nel caso particolare. Talvolta è possibile dire che
l’interpretazione di una norma è sicuramente errata o scorretta, ma il più
delle volte si configurano diverse interpretazioni che non sono errate, ed
anzi sono valide e legittime, ma sono differenti in quanto derivano da diverse
argomentazioni o da diverse operazioni ermeneutiche. Si tratterà allora di
individuare quale sia, tra più ipotesi interpretative legittime (ossia
possibili ed accettabili), quella che appare relativamente “migliore” come
criterio di soluzione della specifica controversia. La pluralità delle
possibili interpretazioni di una norma non è neppure ordinabile, a ben
vedere, su una scala rigida e ad una sola dimensione, poiché non esiste una
gerarchia comunemente riconosciuta fra i metodi e gli argomenti ermeneutici.
Si può piuttosto pensare (e qui viene a proposito il riferimento al metodo
topico) a repertori eterogenei e complessi di argomenti e canoni ermeneutici
che vengono di volta in volta variamente usati dai giudici al fine di
individuare l’interpretazione della norma che appare preferibile come
criterio di decisione nel caso concreto. Si avranno comunque interpretazioni
più o meno apprezzabili in funzione dei metodi interpretativi che sono stati
usati, e del modo in cui il giudice ne ha fatto uso.
Problemi sostanzialmente non
diversi si possono porre a proposito dell’accertamento dei fatti. Per un
verso, il grado di veridicità o di attendibilità della versione dei fatti
che il giudice adotta in sede di decisione dipende dal metodo probatorio che
viene adottato, dall’ampiezza e credibilità del materiale probatorio
disponibile, e da numerosi altri fattori inerenti alla valutazione delle prove
che costituiscono la base per il giudizio di fatto. Per altro verso, il
giudizio sulla veridicità degli enunciati relativi ai fini della causa non è
mai esprimibile in termini assoluti di vero/falso, ma solo in termini di
maggiore o minore “grado di conferma” che le prove acquisite attribuiscono
ad ogni ipotesi di fatto. Si avranno dunque asserzioni sui fatti, o
“narrazioni” dei fatti, più o meno attendibili a seconda del supporto
probatorio riferibile ad ognuna di esse. Potrà accadere che un’ipotesi
rimanga del tutto priva di conferma probatoria, e quindi si collochi al
“grado zero” di attendibilità, ma accade spesso che varie ipotesi
acquisiscano gradi diversi di conferma e quindi appaiono più o meno
attendibili come ricostruzioni dei fatti della causa.
Infine considerazioni simili
possono prospettarsi anche a proposito della correttezza del processo. Questo
criterio è relativo al contesto dei modelli processuali che si considerano
appropriati in una determinata cultura giuridica ed in un certo momento
storico. Così, ad esempio, non sembrano più ammissibili procedimenti che
includano la tortura, o precludano la difesa, o ricorrano al duello o al
giudizio di Dio come criteri di decisione. Com’è noto, tuttavia, non sono
mancati ordinamenti nei quali metodi processuali di questo genere erano
comunemente accettati. D’altra parte, i sistemi processuali attuali sono
fortemente diversificati sia perché hanno strutture differenti, sia perché
attuano in misure diverse i principi di “giustizia processuale”, sia perché
hanno diversa funzionalità ed efficienza come metodi per preparare buone
decisioni. Si può dunque immaginare la possibilità di individuare un modello
di processo relativamente (ossia: qui e ora) ideale, pensando ad un sistema in
cui si massimizzino le garanzie fondamentali e si adottino le tecniche
migliori per la preparazione della decisione. Questo modello ideale potrebbe
fungere da punto di riferimento ottimale (ossia da grado più elevato della
scala) per l’individuazione della correttezza del processo, mentre altri
modelli, ed in particolare i processi concretamente esistenti nella normativa
e nella prassi concreta, potrebbero essere valutati a seconda della loro
“distanza” o approssimazione a questo modello ideale. All’altro estremo
(ossia al grado più basso della scala) potrebbero collocarsi i tipi di
processo in cui mancano le garanzie fondamentali e non si assicurano neppure
le condizioni minime per il conseguimento di decisioni non erronee o
arbitrarie. Tra questi estremi possono individuarsi numerose situazioni
intermedie nelle quali un particolare processo è più o meno “giusto” o
corretto a seconda delle distanze che lo separano dal modello ottimale e dal
modello negativo.
5. Applicazione
dei criteri di giustizia
Ognuno dei tre criteri che si sono
indicati richiederebbe una lunga e complessa analisi che qui non può essere
neppure accennata per sommi capi. Vale piuttosto la pena di aggiungere qualche
ulteriore considerazione relativa ad alcuni aspetti dell’applicazione di
questi criteri, al fine di chiarire ulteriormente come essi possano
rappresentare i fattori di giustizia della decisione giudiziaria.
Come si è accennato in
precedenza, ogni decisione implica una combinazione fra tre valori, ognuno dei
quali si colloca nella “scala” o nell’“area” relativa al rispettivo
criterio di determinazione. Così ogni decisione è teoricamente
caratterizzata da un valore di correttezza della soluzione della quaestio
juris, da un valore di attendibilità della versione dei fatti che il
giudice ha adottato, e da un valore di correttezza del procedimento che ha
portato alla decisione. In teoria ognuno di questi valori si colloca tra il
minimo e il massimo (includendo gli estremi) della scala, o all’interno dei
confini dell’area, in cui si articola il criterio corrispondente. Le
combinazioni possibili sono evidentemente illimitate, poiché ogni scala
contiene un numero indeterminato di posizioni intermedie (non essendo tali
posizioni “discrete” ed esattamente distinguibili ma differenziandosi
piuttosto per passaggi progressivi), ed ognuna di queste posizioni può
trovarsi in combinazione con ognuna delle posizioni possibili sulle altre
scale. D’altra parte, si può ipotizzare che ogni singola decisione sia
caratterizzata da una peculiare combinazione dei tre valori corrispondenti ai
criteri che definiscono la giustizia della decisione.
Pare intuitivo, tuttavia, che una
qualsiasi combinazione di questi valori possa definire una decisione come
giusta. Ad esempio, la combinazione dei valori più bassi di tutti e tre i
criteri individua certamente una decisione non-giusta, poiché si tratterebbe
di una decisione che si fonda su un’interpretazione scorretta della legge,
su un accertamento erroneo dei fatti e su di un procedimento inaccettabile.
Anche le combinazioni in cui due o uno dei valori corrispondenti ai criteri di
giustizia fossero al livello più basso definirebbero decisioni non-giuste.
Come si è detto all’inizio, infatti, i tre requisiti sono tutti necessari
perché si abbia una decisione giusta, e quindi la mancanza anche di uno solo
di essi fa si che la decisione non possa considerarsi giusta.
Ciò
porta a mettere in evidenza un ulteriore aspetto dei criteri in esame e del
modo con cui essi definiscono la giustizia della decisione. In sostanza, perché
la decisione sia giusta occorre che nessuno dei tre valori sia in essa
inferiore ad un livello minimo che si considera accettabile. Se i tre valori
sono tutti equivalenti a tale livello minimo, o alcuni o tutti sono ad esso
superiori, la decisione è giusta. Ne deriva che la giustizia della decisione
non discende dall’applicazione di un criterio univoco e monodimensionale
definibile in termini di sì/no. Bisogna piuttosto pensare ad un’area
concettuale nella quale si collocano tutte le possibili combinazioni dei
criteri in esame nelle quali ognuno dei rispettivi valori sia almeno pari al
grado minimo accettabile. Entro quest’area si potranno individuare allora
decisioni più o meno giuste (ma pur sempre giuste) a seconda dei valori che
le caratterizzano, o giuste in modo diverso in quanto definite da combinazioni
diverse ma equivalenti di tali valori. Di conseguenza la giustizia della
decisione non discende da una qualificazione semplice ed univoca: essa può
avere invece gradi diversi e diversi contenuti a seconda della combinazione di
valori cui la singola decisione corrisponde.
Naturalmente nel momento in cui si parla di un livello minimo di
accettabilità per ognuno dei valori corrispondenti ai tre criteri di
giustizia si pone il problema di definire quale sia questo livello, al di
sotto del quale la decisione non può considerarsi giusta. Non esistono a
questo proposito definizioni, o tanto meno “quantità”, valide in generale
e determinabili a priori. D’altronde, che cosa si consideri o no accettabile in
termini di giustizia della decisione in diritto, della decisione in fatto o
del processo, è questione che trova risposte diverse e contingenti,
condizionate dai singoli contesti normativi e culturali nei quali il problema
si colloca. Così ad esempio potrà accadere che si consideri scorretta una
decisione che va contro il tenore letterale della norma applicata, o al
contrario si consideri corretta solo la decisione che – anche in contrasto
con la lettera della disposizione normativa – realizzi tuttavia gli scopi
che il legislatore intendeva perseguire. In tema di interpretazione del
diritto può essere estremamente difficile tracciare una linea precisa che
distingua interpretazioni non consentite ed interpretazioni legittime o
“giuste”. Nella maggior parte dei casi vi sono zone grigie, o di
“penombra” tra l’interpretazione evidentemente corretta e
l’interpretazione evidentemente scorretta. La possibile problematicità
della distinzione in molti casi concreti non esclude tuttavia che la
distinzione tra interpretazione valida ed interpretazione erronea abbia senso,
e possa essere usata come criterio per individuare il livello minimo di
legittimità dell’interpretazione al di sotto del quale questa non può che
definirsi contra legem, e quindi
ingiusta. Il problema riguarda la definizione di questo livello in un dato
ordinamento o nella singola situazione interpretativa, ma le difficoltà che
si possono incontrare su questo terreno non eliminano la possibilità di
pensare (o la necessità di constatare) che interpretazioni invalide ed
insostenibili di norme esistono, e vanno tenute distinte da quelle valide e
legittime.
Quanto al criterio che attiene
all’attendibilità del giudizio sui fatti, il problema riguarda
l’individuazione del grado di conferma che le prove disponibili sono in
grado di attribuire alle ipotesi relative ai fatti della causa. Attraverso
l’analisi della struttura del ragionamento probatorio appare possibile
configurare il giudizio sui fatti come scelta dell’ipotesi caratterizzata
dal grado più elevato di conferma probatoria. Questa scelta implica
l’esclusione delle ipotesi che non raggiungono un livello adeguato di
conferma sulla base degli elementi conoscitivi disponibili, e l’applicazione
di criteri razionali di selezione nell’ambito delle ipotesi alternative non
escluse in quanto in vario grado attendibili. Così ad esempio si può dire
che il nucleo essenziale del giudizio di fatto verte sulla scelta
dell’ipotesi sostenuta da prove preponderanti, dovendosi appunto stabilire
se la probabilità logica sia in favore dell’ipotesi positiva o
dell’ipotesi negativa, o dell’una o dell’altra ipotesi positiva. In
questo contesto il limite minimo è rappresentato appunto dalla prevalenza
dell’ipotesi positiva su quella negativa, in termini di conferma probatoria.
Può accadere peraltro che vengano usati criteri di riferimento più elevati
in particolari contesti: così ad esempio il criterio della prova della
colpevolezza oltre ogni dubbio ragionevole, che viene talvolta usato nel
processo penale, implica il riferimento ad un livello minimo di conferma
probatoria che è assai più elevato di quello della prevalenza di conferma
logica di un’ipotesi rispetto alle altre. In vari casi, invece, la legge si
accontenta di gradi particolarmente bassi di conferma probatoria di
un’ipotesi, come quando ritiene sufficiente una semiplena probatio per il verificarsi di particolari effetti
giuridici.
Anche per quanto attiene alla
correttezza del procedimento è possibile, benché non sempre agevole,
stabilire un livello minimo al di sotto del quale il processo non è corretto
e quindi viene meno la condizione per una decisione giusta. In molti
ordinamenti moderni tale livello si individua elaborando e specificando le
garanzie costituzionali del due process
of law o dei corrispondenti principi della difesa delle parti e
dell’indipendenza dell’organo giudicante. Altri requisiti, come ad esempio
l’attuazione effettiva della garanzia dell’accesso alle corti o del
principio di libertà della prova, vengono di volta in volta definiti dalla
teoria del processo. Pur con varie incertezze e difficoltà, dunque, è
possibile immaginare che si possa far riferimento ad un “modello minimo”
di giusto processo al di sotto del quale si può avere un processo
qualsivoglia, ma non un processo corretto idoneo a produrre decisioni giuste.
Al di sopra di questo “modello minimo” si collocano vari tipi di processo,
tutti in qualche modo accettabili ma diversi tra loro e diversamente collocati
rispetto al “processo ideale” di cui si è parlato in precedenza. Rimane
chiaro comunque che non esiste un solo modello assoluto di processo che possa
essere usato dovunque ed in ogni epoca come criterio di distinzione tra
processo “giusto” e processo “ingiusto”. Una volta di più siamo di
fronte, anche su questo terreno, a nozioni complesse, storicamente variabili e
dipendenti dai contesti politici e culturali nei quali si colloca
l’amministrazione della giustizia.
Una ulteriore considerazione in
ordine all’applicazione dei tre criteri di giustizia è che va esclusa ogni
forma di “compensazione” tra di essi. Come si è detto più sopra, tutti i
tre requisiti di giustizia della decisione debbono essere presenti perché la
decisione sia giusta. Ora si può aggiungere che tutti i tre requisiti debbono
essere presenti ad un grado almeno corrispondente al livello minimo
accettabile. Escludere la compensazione significa dire che se uno dei tre
requisiti manca del tutto o è presente ad un livello insufficiente, la
decisione è ingiusta anche nel caso in cui gli altri requisiti siano presenti
a livelli elevati. È intuitivo che se ad esempio l’accertamento dei fatti
è erroneo (perché il giudice ha mal valutato le prove, o non ha considerato
prove decisive) la decisione rimane ingiusta anche qualora vi sia stata una
valida e corretta interpretazione delle norme e il processo si sia svolto in
modo equo e corretto. Analogamente, se il giudice adotta un’interpretazione
errata di una norma, non rileva che i fatti siano stati accertati in modo
attendibile e il processo si sia svolto regolarmente. Ancora, la decisione non
è giusta se sono stati violati i requisiti minimi di correttezza del
processo, neppure qualora si potesse ipotizzare che il giudice ha stabilito la
verità dei fatti ed ha ben interpretato le norme sostanziali applicate in
sede di decisione.
Per usare una formula di sintesi,
si può dire che la giustizia della decisione risulta bensì dalla
combinazione dei valori relativi ai tre criteri indicati, ma non dalla
“media” di tali valori. Un valore insufficiente non può essere compensato
dagli altri valori in modo da produrre un risultato globale che possa
considerarsi accettabile. In sostanza, la giustizia della decisione non è
“un” valore complessivo unitario risultante da qualche somma algebrica, ma
un algoritmo nel quale ogni criterio mantiene la sua autonomia ed opera
individuando valori autonomi che debbono essere tutti presenti perché si
possa parlare di decisione giusta.
(*) Michele Taruffo. Professore ordinario di diritto processuale civile.
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