Pregiatissimo Direttore,
lapprossimarsi della scadenza del 30 ottobre, prevista dallart.
19 del D.P.C.M. 13 febbraio 2001 n.123, per ladozione del
decreto del Ministero della Giustizia contenente le regole
tecnico-operative del processo telematico, impone qualche breve
riflessione.
Il regolamento dovrà disciplinare le modalità di accesso degli
Avvocati al dominio giustizia, vale a dire al complesso del
sistema informatico del Ministero e, in specie, agli archivi
informatici degli uffici giudiziari.
Tra le norme di cui si dovrà tenere conto, è possibile
menzionare il D.P.R. 318/1999, regolamento previsto dallart.15
della L.675/1996, e contenente la norme per lindividuazione
delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali.
Dalla lettura della norma, e particolarmente degli artt. 3 co.1
lett.b e 5 co.1 e 2, si evince come, allo stato, laccesso
non può avvenire attraverso la mera attribuzione di una userid e
della relativa password, ma è necessaria, e penalmente
sanzionata a carico del responsabile per linottemperanza, lidentificazione
dei singoli elaboratori che accedono alla rete, ciò che, anche
in tempi recenti, ha indotto ad immaginare lo sviluppo di sistemi
in grado di riconoscere il microprocessore dellutente.
La norma è certamente discutibile sotto molteplici punti di
vista, e riscrivibile da parte del Legislatore, ma sulla sua
applicazione al processo civile telematico non sembra che vi sia
alcun dubbio, nemmeno da parte dell Ufficio del
Responsabile del Sistema di Informatizzazione ed Automazione del
Ministero, che infatti ne richiama lapplicazione allart.7
del D.M. 24 maggio 2001, recante regole procedurali relative alla
tenuta dei registri informatizzati dellAmministrazione
della Giustizia.
Del resto, la sicurezza e la riservatezza sono vieppiù diventati
argomenti di fondamentale importanza in conseguenza delle
modalità di tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, e
della formazione ordinaria dei fascicolo dufficio, entrambi
su supporto informatico. Ai sensi dellart. 12 del D.P.C.M.
123, la cancelleria dovrà procedere alla copia informatica dei
documenti che saranno stati depositati su supporto cartaceo, non
linverso; né è dato capire la portata dellobbligo,
contenuto allultimo comma della stessa disposizione, di
formazione del fascicolo dufficio su supporto cartaceo.
Dagli interventi che si sono succeduti nel tempo, la intenzione conclamata del Ministero appare quella di onerare i Consigli dellOrdine dellaccesso alla rete e della identificazione degli utenti; nello svolgimento di tale incombente i Consigli dovranno ovviamente certificare labilitazione degli Avvocati, vale a dire attestare con firma digitale che i soggetti sono iscritti e non sottoposti a provvedimenti di sospensione o radiazione.
Le firme digitali
saranno consegnate ai legali rappresentanti dei Consigli entro il
prossimo mese di ottobre.
Tuttavia, lassunzione da parte dei Consigli dellOrdine
dellonere di consentire laccesso degli utenti alla
rete e di identificarli, ha delle ricadute pesanti nei confronti
dei Consigli stessi in termini di responsabilità ed oneri
economici, che non sono giustificati, né da esigenze di
architettura del sistema, né da funzioni istituzionali proprie,
né, infine, da concreti provvedimenti di carattere economico; in
altre parole, non cè alcuna ragione per la quale i
Consigli dellOrdine dovrebbero togliere le castagne dal
fuoco al Ministero della Giustizia, e farsi carico di impegni che
certamente non sono i loro.
La confusione tra lattestazione della abilitazione
professionale e lidentificazione dellutente,
costituisce il tentativo di scaricare a valle, vale a dire
proprio sui Consigli, la risoluzione di problematiche che allo
stato renderebbero assai arduo il rispetto del termine del 2
gennaio 2002 per lentrata in vigore del processo civile
telematico.
Ci si doveva pensare prima, piuttosto che improvvisare
convergenze con soggetti il cui scopo è quello pubblicamente
dichiarato di rispondere alle esigenze di bilancio di una
società per azioni, totalmente controllata, peraltro, da unazienda
di certificazione di firma digitale.
Inoltre, il piano di E-government, che forse consentirebbe di racimolare qualche centinaio di milioni per i Consigli dellOrdine, prevede unarchitettura di sistema completamente diversa: unAmministrazione di front-office che, allatto dellaccesso dellutente, reperisce le informazioni necessarie presso le banche dati delle ammnistrazioni di back-office.
In altre parole, i
Consigli dellOrdine potrebbero limitarsi a rendere
disponibile lelenco aggiornato degli iscritti allalbo,
finanziandosi attraverso fondi pubblici, declinando
responsabilità che non sono di loro competenza, risparmiando
investimenti rilevanti per infrastrutture hardware e software,
per la formazione di personale specializzato.
Né possiamo ignorare che tali investimenti, in ipotesi,
finirebbero ingiustificatamente per gravare sui singoli
professionisti.
E di fondamentale importanza che sia reclamata nettamente, da parte di tutte le Istituzioni dellAvvocatura, e prima delladozione di un provvedimento che potrebbe avere ricadute così pesanti, laffermazione del principio di concertazione dei provvedimenti normativi e regolamentari in materia, e specificamente di quelli che riguardano direttamente lAvvocatura.
Con i migliori auguri per
il Suo importante contributo alla divulgazione delle idee, Le
invio i più cordiali saluti.
Avv. Mario Savini
Presidente della Associazione Avvocati in rete.