LAZIONE INIBITORIA AI SENSI
DELLART. 1469-SEXIES C.C.
Tra dispute accademiche e problemi pratici
di Andrea Sirotti Gaudenzi
La legge n. 52/96, con cui è stata recepita la
direttiva 93/13 in tema di "clausole vessatorie" (o
rectius- "abusive", per mantenere
loriginaria dizione comunitaria) è stata accompagnata da
numerose critiche, talvolta feroci. 1)
Cè chi si è soffermato sulla "sciatteria
linguistica" del legislatore, chi ha denunciato la mancanza
di uniformità dellintervento normativo, chi ha posto in
rilievo linadeguatezza della riforma.
In questo spazio, data limpossibilità di esaminare
lintera questione, vorrei occuparmi di uno specifico
problema legato al recepimento nel nostro ordinamento della
direttiva 93/13, vale a dire dellintroduzione del
meccanismo di tutela durgenza contro lutilizzo delle
clausole vessatorie, cercando se possibile- di instaurare
un dialogo telematico con i lettori di questa rivista, che invito
ad intervenire su questo tema. 2)
Lart. 1469-sexies, introducendo una forma di tutela inibitoria collettiva, stabilisce che "le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o lassociazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca luso delle condizioni di cui sia accertata labusività"; si precisa inoltre che "linibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile".
Fin dalle prime letture delle nuove norme, la
dottrina è apparsa divisa. 3)
Ferri ha sostenuto che questa norma "contiene il regolamento
di uninibitoria urgente tipica che non può ricondursi
semplicemente allambito applicativo della tutela
dellart. 700 c.p.c." 4)
In effetti, appare chiaro che debba intendersi come semplicistica
loperazione di chi, sottovalutando il tenore letterale
delle due norme, tentasse di sostenere che i due istituti siano
uguali. Secondo il Ferri, la differenza maggiore tra le due
fattispecie starebbe nel fatto che i "giusti motivi di
urgenza" di cui fa menzione lart. 1469-sexies,
sarebbero il presupposto necessario e sufficiente per la
concessione del rimedio.
Proseguendo su questa strada, è stato affermato che la
formulazione dellart. 1469-sexies c.c. consentirebbe una
dilatazione al massimo del campo di applicazione della tutela
durgenza contro le clausole vessatorie, ammettendola anche
in assenza dellaccertamento di un concreto "periculum
in mora", dato che il legislatore lo avrebbe ritenuto
"in re ipsa".
Il dato letterale sembrerebbe chiarire questo
punto: la nuova disciplina, limitandosi a richiedere i
"giusti motivi durgenza" avrebbe esteso il
ricorso allazione inibitoria, richiedendo un presupposto
più ampio e generico del "pericolo di pregiudizio imminente
e irreparabile" ex art. 700 c.p.c. 5)
Partendo da questo presupposto, è stato affermato che
linibitoria di cui allart. 1469-sexies c.c. sarebbe
unazione di carattere speciale, e che, nei casi in cui non
siano presenti i "giusti motivi durgenza" sarebbe
possibile esperire la normale inibitoria ex art. 700 c.p.c.
6)
Secondo altra teoria, il rimedio previsto dallart.
1469-sexies dovrebbe essere comunque ricondotto entro il generale
schema dellazione cautelare; la diversa formulazione
dovrebbe spiegarsi col fatto che il legislatore abbia voluto
inserire una maggiore "elasticità", data la necessità
di considerare il requisito del pregiudizio non nei confronti dei
singoli, ma nei confronti della collettività. 7)
La questione potrebbe sembrare una disputa
accademica, ma a ben vedere- ha notevoli risvolti pratici,
soprattutto con riferimento al problema legato al periculum in
mora.
E opportuno, quindi, esaminare i primi passi compiuti dalla
giurisprudenza in questo settore.
In una delle prime questioni in cui il giudice nazionale è stato
chiamato a pronunciarsi sullammissibilità di un ricorso ex
art. 1469-sexies c.c., si è cercato di risolvere il problema
della qualifica dei "giusti motivi durgenza":
"la dizione usata dal legislatore è assai generica ed è
quindi compito dellinterprete quello di riempirla di
contenuto. Con tale norma il legislatore ha creato un nuovo tipo
di procedimento cautelare per la cui esperibilità sarà
necessario il previo accertamento in ordine alla sussistenza dei
due requisiti propri del procedimento cautelare: il fumus boni
iuris ed il periculum in mora." 8)
Tale conclusione dimostra di basarsi, oltre che su argomenti di natura sistematica, anche sul dato letterale: "La (ovvia) necessità della presenza del fumus boni iuris è riassunta nellaggettivo "giusti" utilizzato dal legislatore, mentre per quanto attiene al concetto di periculum in mora posto che non esiste, nel nostro ordinamento, un concetto astratto ed univoco di periculum- il legislatore del 96 lo ha individuato nella dizione "motivi di urgenza". 9) Pertanto, ricondotto il nuovo istituto entro i confini delle azioni cautelari, il giudice nazionale lo differenzia dal ricorso ex art. 700 c.p.c.: "è necessario, quindi, accertare quali sono quelle situazioni di urgenza che legittimano lente qualificato ad ottenere una tutela anticipatoria degli effetti della successiva decisione di merito, dovendo necessariamente individuare un discrimine rispetto alla tutela ordinaria, al fine di evitare che il ricorso alla tutela cautelare diventi lo strumento tipico attraverso il quale le associazioni professionali possano esercitare la loro tutela general-preventiva. Tale imprescindibile esigenza nasce dalla necessità di dare una struttura autonoma e differenziata al mezzo cautelare rispetto a quello dellazione ordinaria, posto che il ricorso alla tutela ordinaria costituisce lo strumento tipico, mentre quello alla procedura cautelare lo strumento eccezionale che, come tale, intanto potrà essere ammesso in quanto ricorrano determinati concreti presupposti." 10)
Con premesse come queste, sarebbe stato logico
che il Tribunale di Torino avesse sviluppato conclusioni che
avessero fatto chiarezza sul nuovo meccanismo inibitorio,
assegnandogli un ruolo ben definito e decisamente diverso
rispetto a quello spettante al ricorso ex art. 700 c.p.c.
Invece, in quella circostanza, il giudice nazionale, alle prese
con la nuova normativa, ha stabilito che il ricorso ex art.
1469-sexies c.c. può essere presentato "quando il
consumatore risenta di un danno immediato per il sol fatto di
avere stipulato un contratto alle condizioni vessatorie
impostegli dal professionista e tale danno non sia suscettibile
di riparazioni per equivalente". 11)
Risulta evidente, quindi, come la prima giurisprudenza, pur
centrando in maniera chiara determinati elementi, sia giunta ad
alterare la funzione dellinibitoria collettiva. Che senso
ha parlare di "danno immediato" subito dal singolo
consumatore, quando appare chiaro che, con la proposizione di
uninibitoria ex art. 1469-sexies c.c., il legislatore
intende tutelare non linteresse del singolo, ma
linteresse della collettività?
Come chiarisce perfettamente Ernesto Cesàro in
un recente scritto, la funzione dellinibitoria collettiva
è quella di prevenire la "dannosità sociale " di
certe clausole contrattuali, impedendo che il
"professionista" le riproduca in nuove operazioni
contrattuali. 12)
Solo se la giurisprudenza si muoverà in questa direzione,
facendo proprie le conclusioni dei migliori esegeti della
riforma, sarà possibile riconoscere un ruolo preciso
allazione inibitoria ex art. 1469-sexies, superando il caos
interpretativo, di cui il legislatore con la sua goffa ed
incerta operazione- è il principale artefice.
NOTE
1) Cfr.: CASTRONOVO, Profili della disciplina nuova delle clausole c.d. vessatorie cioè abusive, in Europa e Diritto privato, 1998; ROPPO, La nuova disciplina delle clausole vessatorie: spunti critici, in Europa e Diritto privato, 1998; BIN, Clausole vessatorie: una svolta storica (ma si attuano così le direttive comunitarie?), in Contratto e impresa/Europa, 1996; CIAN, Il nuovo capo XIV-Bis (Titolo II, Libro IV) del codice civile, sulla disciplina dei contratti con i consumatori, in Studium Iuris, 1996.
2) i contributi possono essere inviati allindirizzo di posta elettronica: sirottigau@interoffice.it;
3) cfr.: LIBERTINI, La tutela durgenza contro luso di clausole vessatorie, in Contratto e impresa/Europa, 1997;
4) FERRI, Lazione inibitoria prevista dallart. 1469-sexies c.c., in Riv. Dir. Proc., 1996;
5) DANOVI, Lazione inibitoria prevista dallart. 1469-sexies c.c., in Riv. Dir. Proc., 1996;
6) BIN, Clausole vessatorie, una svolta storica (ma si attuano così le direttive comunitarie?, in Contratto e Impresa/Europa, 1996;
7) CONSOLO, Tutela urgente, clausole abusive e pregiudizi rilevanti seppur non irreparabili, in Corriere. Giuridico, 1997;
8) Trib. Torino, sent. 14.08.96;
9) Ibidem;
10) Ibidem;
11) Ibidem;
12) CESARO, Clausole vessatorie ed azione inibitoria: prime pronunzie della giurisprudenza, in Contratto e impresa/Europa, 1997.
Questo articolo è stato pubblicato anche sul numero di dicembre 1999 della rivista giuridica on line "StudioCelentano".