PROBLEMI INTERPRETATIVI PRATICI
RIGUARDANTI IL NUOVO GIUDIZIO ABBREVIATO

 

di Carlo Alberto Zaina

Avvocato del foro di Rimini

 

 

 

1) RIFLESSIONI IN TEMA DI PRESUNTA ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE  DELL’ART. 438 co. 5° C.P.P. PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 24, 3 COST., 190 co. 1 E 495 co. 1 E 2 C.P.P. (NELLA PARTE IN CUI PREVEDE QUALE PRESUPPOSTO PER L’AMMISSIBILITA’ DEL GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO LA NECESSARIETA’ DELLA RICHIESTA INTEGRAZIONE PROBATORIA A FINI DELLA DECISIONE)

 

E’ evidente la vivacità del dibattito in ordine alla recente riforma del giudizio abbreviato.
Questo istituto è stato sostanzialmente modificato, assumendo una connotazione di ibridismo sostanziale, posto che l’introduzione del rito cd. “condizionato”, ha indubitabilmente alterato quel criterio di decisibilità allo stato degli atti, che, permettendo che la discussione vertesse solamente sugli elementi per tabulas raccolti, cristallizzava de facto la situazione processuale e probatoria esistente.
Esso è stato, altresì, modificato (non si sa se in modo coerente o meno), sopprimendo il vincolo dato dal consenso preventivo del P.M. alla richiesta della parte interessata.
Va detto sul punto che detta scelta, ampiamente criticata da buona parte degli esegeti, è stata, peraltro, determinata, in rilevante parte, da un atteggiamento che troppo spesso i rappresentanti della pubblica accusa assumevano, negando con motivazioni di stile, atteso l’intervenuto dovere di motivazione sul punto
[1], la propria adesione all’istanza di definizione deflativa del processo.
La situazione ante riforma permetteva, per vero, l’eventuale recupero della diminuente, in fase dibattimentale.
Tale previsione, frutto dell’intervento della Corte costituzionale
[2], appariva, però insoddisfacente, posto che di fatto, il giudizio abbreviato veniva celebrato dinanzi ad un giudice diverso da quello naturale (il G.U.P.), e con una forma palesemente diversa da quella originaria, il dibattimento.
Fatte queste doverose, seppure sintetiche premesse, nella odierna situazione processuale, a parere di chi scrive, la scelta di finalizzare l’ammissione dell’integrazione probatoria alla decisione del giudizio abbreviato sembra apparire una condizione del tutto illegittima, perché importa a carico del giudice una preventiva ed incidentale penetrazione del merito delle risultanze processuali.
La locuzione utilizzata dalla norma “SE L’INTEGRAZIONE PROBATORIA RICHIESTA RISULTA NECESSARIA AI FINI DI DECISIONE”, appare del tutto in conflitto con la regola generale in materia probatoria, portata dall’art. 190 c.p.p. al proprio comma 1°.
In tale ambito, il legislatore ha previsto l’esclusione di quelle prove che siano VIETATE DALLA LEGGE, o che vengano considerate MANIFESTAMENTE SUPERFLUE O IRRILEVANTI, senza che, però, sia usato il parametro di ancorare preventivamente le stesse alla decisione che il giudice dovrà prendere nel merito al termine del giudizio.
In buona sostanza, l’accettazione della prova è collegata, quale principio generale, alla sua attinenza e pertinenza rispetto all’accusa, non già all’effetto che essa potrà avere in relazione alla sentenza che si emetterà.
Non viene, pertanto, svolta una prognosi, od un giudizio di futuribile intima incidenza della prova richiesta sull’esito finale del giudizio.
Siamo, pertanto, in presenza di due criteri di ammissibilità della prova, tra loro configgenti, pur se attinenti a fasi omologhe, siccome definitorie un grado di giudizio di merito.
Tale evidente discrasia, determina una lesione del principio sia di difesa, che di uguaglianza.
Il giudice del dibattimento, quindi, a differenza di quello del giudizio abbreviato condizionato, opera, diversamente da quanto sostenuto dal G.U.P., nell’ordinanza impugnata, una valutazione di attinenza della richiesta rispetto al capo di imputazione, che non sconfina nel merito, e non si pone quale prognosi futura in ordine all’esito del processo.
Il giudice dibattimentale non si pone, né si deve porre, il problema se la prova richiesta riverberi effetti necessari sul provvedimento definitorio il giudizio, la sentenza.
Egli si limita a valutare la congruità formale e sostanziale della prova al processo, ammettendola purchè non risulti di per sé irrilevante od ininfluente, già ex ante.
La prova ben potrà, quindi, nella comparazione dibattimentale, di cui sarà eventualmente oggetto assieme ad altre alla stessa contrarie, disattesa dal giudicante o ritenuta non concludente.
Valuterà, poi, il giudice se la prova assuma valore e peso processuale nell’economia del rito.
Tale giudizio, formulato con valutazione ex post, non potrà in alcun modo, però, portare alla definizione di prova irrilevante od ininfluente.
Il giudice del giudizio ex art. 438 c.p.p., vincolato nel proprio esame preventivo-delibativo, invece, viene ad essere indebitamente condizionato dal valore che la prova dovrebbe assumere nell’economia del provvedimento finale da emettere.
In buona sostanza, senza tanti giri di parole, il giudice deve valutare se la prova sia decisiva, (in questo senso deve interpretarsi il concetto di NECESSITA’), in relazione alla sentenza che si andrà ad emettere, cioè se la prova possa produrre effetti di discolpa o meno, ammettendola solo se essa, a suo parere dimostrerà l’innocenza dell’imputato.
Ciò che si impone al giudice, altro non è che un’anticipazione del giudizio di merito.
Il giudicante, infatti, deve valutare la richiesta nel suo intimo sinallagma con l’esito del processo, prima ancora che questo venga celebrato.
Va detto, inoltre, che la questione è del tutto diversa da quella che si può prospettare in sede di udienza preliminare con il ricorso all’art. 422 co. 1° c.p.p..
In tale caso il legislatore ha usato quanto meno una formula meno ipocrita, sancendo come le prove a discarico debbano sortire, per la loro decisività, la conseguenza di un proscioglimento dell’imputato.
La finalizzazione ad una sentenza ex art. 425 c.p.p., non è, inoltre, elemento pregiudizievole, posto che l’udienza preliminare si pone come fase di filtro, non essendo nè decisoria, né risolutiva del primo grado di giurisdizione, e presupponendo una fase dibattimentale successiva.
Inoltre, l’art. 495 co. 2° c.p.p. riconosce un vero e proprio diritto all’ammissione della prova a discarico in sede dibattimentale, fermi i limiti già esposti.
Non si comprende, pertanto, perché il legislatore del 1999, abbia, poi, compresso l’esercizio del diritto del difendersi provando, pur prevedendo, nell’ambito di un giudizio nato con la caratteristica della totale ablazione del diritto alla prova, una nuova formula che dovrebbe escludere, in pratica, tale effetto pregiudizievole la difesa dell’imputato.
Si deve, infatti, avere il coraggio di ammettere che il rito introdotto con la legge Carotti, altro non è che una forma particolare di dibattimento, celebrato alla udienza preliminare dinanzi al G.U.P..
Che senso avrebbe, sennò, riconoscere all’imputato il diritto di richiedere prove a discarico, già in questa sede?
Il criterio discretivo di ammissibilità della prova non può, pertanto, risultare diverso tra rito ex art. 438 co. 5° c.p.p. e dibattimento.
Né può sostenersi che l’adozione del rito alternativo condizionato determini, in capo all’imputato, l’accettazione di una notevole contrazione dei propri diritti alla difesa.
Tale osservazione poteva valere in relazione al giudizio abbreviato “classico”, cioè ad un giudizio che veniva svolto (e viene svolto tuttora) su mera basi documentale.
Se è vero, però, che la riforma ha previsto una disposizione legislativa quale l’art. 441 co. 5° c.p.p., munendo il giudicante del potere integrativo, ecco dimostrato che l’elemento prevalente introdotto con la riforma del giudizio abbreviato, attiene, comunque, all’assunzione di qualsivoglia elemento che possa portare alla verità.
Il principio dell’accertamento dei fatti assume, pertanto, un valore del tutto prioritario, anche rispetto alla struttura del rito. Concludendo, pare emergere un contrasto palese fra il dictum dell’art. 438 co. 5° c.p.p., le norme costituzionali portate dagli artt. 3 e 24, nonché le norme processualpenalistiche richiamate.
E’ auspicabile, quindi, che la questione vada devoluta all’esame del giudice delle leggi, anche sul piano squisitamente interpretativo.

 

 

2) SI PUO’ RITENERE ILLEGITTIMO L’ART. 34 C.P.P. PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 24, 25, 3 COST. NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L’INCOMPATIBILITA’ A PARTECIPARE AL GIUDIZIO ABBREVIATO DEL GIUDICE CHE ABBIA RIGETTATO LA RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO?

 

Il giudice cui viene sottoposta una richiesta di giudizio abbreviato condizionato, deve dare luogo, come si è avuto modo di rilevare, alla stregua della normativa vigente, ad una preliminare delibazione di atti processuali, operando, quindi, in tal modo una valutazione delle risultanze di indagine ed una preventiva comparazione fra gli elementi dell’accusa e quelli della difesa.
Il giudice, quindi, in forza del disposto dell’art. 438 co. 5° c.p.p., non solo è chiamato – come si è detto – a conoscere le risultanze degli atti di indagine (condotta, peraltro, insuscettibile di censura, alla stregua della ratio del giudizio abbreviato, che presuppone tale cognizione), ma deve bilanciare tra loro gli elementi assunti nel corso delle indagini preliminari, rispetto a quelli di cui la difesa chiede l’assunzione, nell’ottica della decisione da prendere, cioè del giudizio definitorio il grado.
Tale valutazione può comportare, a pensiero di chi scrive, una causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., o meglio dovrebbe comportare una causa di incompatibilità secondo tale norma.
Poiché le richieste previste dall’art. 438 co. 5° c.p.p., appaiono, quale facoltà ad esclusivo appannaggio della difesa, siccome strumento, previsto in linea teorica, per poter allargare l’assetto probatorio, in base al quale il giudice del rito abbreviato possa decidere, è evidente che la difesa usualmente viene determinata a ciò dalla necessità:
1) di controbilanciare e contraddire gli elementi accusatori;
2) di dimostrare, comunque, la non colpevolezza o la non imputabilità dell’imputato, oppure la sussistenza di circostanze attenuatrici la eventuale responsabilità penale dell’inquisito.

Consegue, pertanto, da quanto sopra, l’ovvia osservazione che se il giudice viene chiamato, allo scopo descritto, a valutare preventivamente le stesse e ricusi la loro ammissione, si venga a creare un evidente implicito, quanto dovuto, pre-giudizio che riverbera effetti indubbi sul prosieguo del processo, posto che le stesse non vengono in alcun modo ritenute utili e, soprattutto, necessarie, per la decisione da prendere.
E’ palese che una negativa valutazione delle prove richieste dalla difesa, penetra il merito della vicenda processuale e si pone quale indebito prius logico, rispetto alla celebrazione del processo con il rito abbreviato.
Essa, infatti, si risolve, in pari tempo, in un apprezzamento degli elementi accusatori, ritenuti intangibili ed esaustivi, e coinvolge la loro idoneità a permettere una pronunzia di responsabilità penale in capo all’imputato, in relazione alla res iudicanda.
Laddove il decisum del provvedimento del giudice postuli una valutazione non di mera legittimità, ma anche di merito, fondata sulle risultanze degli atti, presupposto del provvedimento è, quindi, un esame, appunto, di merito, concernente sia l'inesistenza delle condizioni legittimanti la sussistenza della “necessità a fini di decisione”, della prova, sia la congruenza del reato oggetto della richiesta alle risultanze delle indagini preliminari.

Si tratta, perciò, di una valutazione "non formale, ma di contenuto" circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato.
Deve, pertanto, riconoscersi che sussistono in tal caso ragioni di incompatibilità rispetto al giudizio dibattimentale omologhe a quelle già considerate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 496 del 1990 e 502 del 1991 (par. 3.1).

Già con sentenza n. 186 del 22.4.1992 il giudice delle leggi, respingendo una questione di legittimità del medesimo art. 34, secondo comma, proposta dal Pretore di Urbino (r.o. n. 714/1991) per la mancata previsione dell'incompatibilità a celebrare il giudizio dibattimentale di chi, quale giudice per le indagini preliminari, abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato - avanzata, nella specie, da uno dei tre imputati - per la ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti, sancì la rilevanza costituzionale del principio non già della mera conoscenza, quanto della delibazione anticipata di merito.
Ad avviso del rimettente si affermava la violazione, in tal caso, in ragione della previa conoscenza - preclusa al giudice dibattimentale - degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, il principio di "terzietà" di detto giudice desumibile dalle direttive di cui all'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 e, quindi, gli artt. 76 e 77, nonchè l'art. 25 della Costituzione. La questione non fu ritenuta fondata.
La Corte, infatti, aveva già chiarito, nella sentenza n. 124 del 1992, che non la mera conoscenza degli atti, ma una valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato, vale a radicare l'incompatibilità.
Tale principio è stato recepito nelle ipotesi (non di inammissibilità), ma di rigetto della richiesta di applicazione di pena concordata, dato che essa comporta, quanto meno, una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e circa la congruenza alle suddette risultanze della qualificazione giuridica del fatto e/o delle circostanze ritenute nella richiesta.
La valutazione che può venir effettuata in concreto, ove si verifichi la descritta situazione, è analoga alla comparazione che si effettua tra attenuanti e aggravanti, cioè si tratta al fine della decisione da prendere, di esaminare compiutamente con un indebito giudizio ex ante la prevalenza degli elementi precostituiti (e contenuti nel fascicolo del P.M.), rapportandoli a quelli offerti a contrasto dalla difesa.
Si tratta di un anticipato giudizio nel giudizio di merito, con evidenti conseguenze.
Si ritiene, pertanto, che male non sarebbe che anche questo aspetto del problema fosse sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale.

 


[1] Cfr. Corte Cost. N. 66 8.2.1990

[2] Corte Cost. sent. N. 81 del 15.1.1991

 

 

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