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diretto dall'avv. A. Sirotti Gaudenzi


REGOLAMENTO DEL GEMELLAGGIO
GIURIDICO COLLETTIVO



Elaborato ed approvato in via esclusivamente telematica dal Dott. Francesco Brugaletta per Diritto & Diritti, dal Consiglio Direttivo dell’I.N.S.A. e dal Dott. Ugo Di Benedetto per Diritto - Concorsi e Professioni


Articolo 1 – Scopi del gemellaggio

Il gemellaggio giuridico collettivo si sostanzia in una sinergia tra i siti gemelli che mira ad un coinvolgimento costante in iniziative, e/o quant’altro reputato utile per una crescita comune dei siti gemelli.



Articolo 2 – Siti Gemelli fondatori

Sono Siti Gemelli fondatori:

a) Il Sito “Diritto e Diritti” fondato dal Dott. Francesco Brugaletta (www.diritto.it)

b) Il Sito dell’I.N.S.A. – Istituto Nazionale per lo Studio e lo Sviluppo delle Scienze dell’Amministrazione (www.insa-italia.com)

c) Il Sito “Diritto – Concorsi & Professioni” fondato dal Dott. Ugo Di Benedetto (http://users.iol.it/udibenedetto/)



Articolo 3 – Altri Siti Gemelli

Possono far parte del gemellaggio giuridico collettivo altri siti giuridici che ne facciano richiesta, tramite posta elettronica, indirizzata a tutti i siti gemelli fondatori.
L’ammissione è subordinata al consenso unanime ed insindacabile dei siti giuridici fondatori.



Articolo 4 – Modalità del Gemellaggio

E’ fatto obbligo ai siti gemelli fondatori e agli altri siti gemelli di dare notizia del gemellaggio nella Home page. Tale notizia è data inserendo, oltre alla comunicazione scritta, anche appositi banner predisposti dai siti gemelli fondatori.
E’ facoltativo, invece, anche se preferibile, dare la notizia del gemellaggio anche nelle altre pagine che compongono il sito gemello.



Articolo 5 – Comunicazione aggiornamenti e links reciproci

Il sito gemello comunica via e – mail agli altri siti gemelli (con un’unica lettera indirizzata a tutti) gli aggiornamenti di volta in volta inseriti nel sito.
Ogni sito gemello può linkare, senza bisogno di alcun preventivo consenso, i documenti che ritiene di suo interesse.



Articolo 6 – Recesso dal gemellaggio

L’assoluta libertà che caratterizza il gemellaggio giuridico collettivo consente in ogni momento di recedere dal gemellaggio stesso, previa comunicazione in via telematica.



Articolo 7 – Disposizioni finali

Le presenti regole vincolano solo per il gemellaggio giuridico collettivo, restando liberi tutti i siti per quanto riguarda altre iniziative al di fuori di questa procedura.

 

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