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REGOLAMENTO DEL GEMELLAGGIO
GIURIDICO COLLETTIVO
Elaborato ed approvato in via
esclusivamente telematica dal Dott. Francesco Brugaletta per
Diritto & Diritti, dal Consiglio Direttivo dellI.N.S.A.
e dal Dott. Ugo Di Benedetto per Diritto - Concorsi e Professioni
Articolo 1 Scopi
del gemellaggio
Il gemellaggio giuridico collettivo si sostanzia in una sinergia
tra i siti gemelli che mira ad un coinvolgimento costante in
iniziative, e/o quantaltro reputato utile per una crescita
comune dei siti gemelli.
Articolo 2 Siti Gemelli fondatori
Sono Siti Gemelli fondatori:
a) Il Sito Diritto e Diritti fondato dal Dott.
Francesco Brugaletta (www.diritto.it)
b) Il Sito dellI.N.S.A. Istituto Nazionale per lo
Studio e lo Sviluppo delle Scienze dellAmministrazione
(www.insa-italia.com)
c) Il Sito Diritto Concorsi & Professioni
fondato dal Dott. Ugo Di Benedetto
(http://users.iol.it/udibenedetto/)
Articolo 3 Altri Siti Gemelli
Possono far parte del gemellaggio giuridico collettivo altri siti
giuridici che ne facciano richiesta, tramite posta elettronica,
indirizzata a tutti i siti gemelli fondatori.
Lammissione è subordinata al consenso unanime ed
insindacabile dei siti giuridici fondatori.
Articolo 4 Modalità del Gemellaggio
E fatto obbligo ai siti gemelli fondatori e agli altri siti
gemelli di dare notizia del gemellaggio nella Home page. Tale
notizia è data inserendo, oltre alla comunicazione scritta,
anche appositi banner predisposti dai siti gemelli fondatori.
E facoltativo, invece, anche se preferibile, dare la
notizia del gemellaggio anche nelle altre pagine che compongono
il sito gemello.
Articolo 5 Comunicazione aggiornamenti e links reciproci
Il sito gemello comunica via e mail agli altri siti
gemelli (con ununica lettera indirizzata a tutti) gli
aggiornamenti di volta in volta inseriti nel sito.
Ogni sito gemello può linkare, senza bisogno di alcun preventivo
consenso, i documenti che ritiene di suo interesse.
Articolo 6 Recesso dal gemellaggio
Lassoluta libertà che caratterizza il gemellaggio
giuridico collettivo consente in ogni momento di recedere dal
gemellaggio stesso, previa comunicazione in via telematica.
Articolo 7 Disposizioni finali
Le presenti regole vincolano solo per il gemellaggio giuridico
collettivo, restando liberi tutti i siti per quanto riguarda
altre iniziative al di fuori di questa procedura.