I
punitive damages nella giurisprudenza di
alcuni Paesi dellEuropacontinentale e della
Corte dei diritti delluomo di Strasburgo
La sintesi dellintervento dellavv. Andrea Sirotti Gaudenzi al
Convegno I danni punitivi ipotesi di applicabilità, modalità, limiti
Santarcangelo di Romagna Rimini 05.03.2000
-pubblicato sulla rivista giuridica "Diritto e Diritti"-
Punitive damages in Europa
relatore: avv. Andrea Sirotti Gaudenzi (foro di Forlì Cesena)
1. Introduzione
Il principio che sta alla
base del danno punitivo è lo stesso che regge
lintero sistema dellEquity anglosassone.
La nascita dellEquity
è una vicenda complessa, che non è il caso di esaminare
dettagliatamente in questa sede. Eppure, sento la necessità di
individuare i tratti fondamentali della genesi di questa forma di
giustizia, sviluppatasi di fronte allimpossibilità
dimostrata dai principi contenuti dal sistema di ius commune
medievale di poter fornire efficaci risposte a tutte le domande
di giustizia collegate allo sviluppo delle strutture politiche,
economiche e sociali dellepoca.
NellInghilterra del
sec. XII, appariva necessario tutelare rapporti in relazione ai
quali il sistema di common law non prevedeva il sorgere di alcun
diritto, o anche se riconosceva un preciso diritto- non lo
tutelava in maniera adeguata (è il caso dei c.d.
uses); inoltre, vi erano situazioni che davano luogo
al sorgere di un diritto riconosciuto tale dal common law e
per il quale la legge scritta prevedeva una tutela che in
astratto appariva perfettamente adeguata, ma che in pratica non
poteva essere esercitata da tutti per la sacralità delle forme
(si pensi alla storia narrata da Gaio di un cives che aveva perso
una causa solo perché durante il processo aveva pronunciato la
parola arboribus invece di vitibus).
Si afferma una nuova
sensibilità, una diversa visione degli strumenti giuridici: i
giudici iniziano ad applicare un sistema che deve portare a fare
giusitiza, senza che sia necessario seguire schemi precostituiti.
I cittadini, anche quelli
privi di cultura giuridica, hanno la possibilità di chiedere
lintervento del giudice il quale deve far rispettare i
principi dellordinamento scritto, nonché quelli di un
sistema non scritto, ma fatto di regole ben definite nella
coscienza delluomo.
Il danno punitivo nasce
così, in un sistema giudiziario che non conosce bene (o,
rectius, ha dimenticato) la distinzione tra diritto civile e
diritto penale, dove la condanna al risarcimento dei danni deve
anche assolvere ad una funzione pedagogica: la condanna deve
rappresentare un deterrente da utilizzare non solo nei confronti
del condannato, ma anche nei confronti dellintera comunità
(la condanna esemplare). Inoltre, la condanna deve
rappresentare un risarcimento pieno, in cui le esigenze di
giustizia prendono il sopravvento.
Appare particolarmente
utile esaminare quale sia stata la reazione tenuta dalla
giurisprudenza di alcuni Paesi dellarea
romanista, nel momento in cui è stata chiamata ad
esprimersi sulla possibilità di rendere esecutive pronunzie
straniere contenenti condanne relative ai c.d. danni punitivi.
Nei Paesi di lingua tedesca
le reazioni sono state le più svariate; il prof. Kurt Sierh in
un suo recente intervento (pubblicato sulla rivista Recht
der internationalen Wirtschaft del settembre 1991,
pagg. 705 e ss.), classificando i casi giurisprudenziali in
relazione alla delibazione e dichiarazione di esecuzione di
condanne al risarcimento dei danni punitivi
provenienti dal mondo anglosassone, ha ravvisato come i giudici
di Germania e Svizzera non abbiano tenuto un comportamento
univoco: si passa dalle pronunce che hanno consentito una piena
delibazione delle sentenze straniere sui danni punitivi a quelle
che hanno consentito di configurare un parziale riconoscimento,
fino alle decisioni che non hanno permesso lesecuzione
delle sentenze straniere contenenti condanne per il risarcimento
dei danni punitivi, per contrarietà ai principi della lex fori.
2.
Un caso svizzero: la sentenza del Tribunale di Basilea 1.02.89
confermata dalla Corte dAppello di Basilea il 1.12.89.
Nel 1989, il Tribunale
civile di Basilea fu investito di una questione di delibazione
relativa ad una sentenza americana di condanna al risarcimento
dei danni, che aveva riconosciuto a carico della parte svizzera
che si opponeva allesecuzione il pagamento di una somma
pari a 50.000 dollari a titolo di condanna al risarcimento dei
danni punitivi. In questo giudizio, le parti erano
lamericana Security Fowards Inc. di San Francisco e la
svizzera Trans Containers Services A.G. di Basilea.
I fatti riguardavano un
contratto di trasporto concluso tra le parti, con cui la società
svizzera si era obbligata a trasportare lattrezzatura da
campo dellesercito americano dagli Stati Uniti
allInghilterra. Le parti avevano convenuto
lapplicazione del diritto inglese.
La società statunitense
aveva messo a disposizione del vettore nuovi container da
utilizzare per lo stanziamento del materiale.
Dato che non aveva pagato
interamente il servizio, la Security Forwarders fu chiamata in
giudizio dalla società svizzera davanti al Giudice federale
della California che chiedeva il risarcimento di 70.000 dollari.
Tuttavia, la convenuta
avanzò domanda riconvenzionale e fece valere una pretesa
risarcitoria sulla base dellindebita appropriazione da
parte dellattrice dei container ad essa consegnati per il
trasporto. Si chiedeva, inoltre, il risarcimento dei danni
punitivi da cynical disregard per fraudolenta lesione
del diritto di proprietà dei container.
Il Giudice condannò la
società svizzera al risarcimento di 135.000 dollari a titolo di
risarcimento danni e di 50.000 dollari a titolo di danni
punitivi. La sentenza fu sostanzialmente confermata dalla Corte
dAppello.
Nel processo di
delibazione, il giudice civile adito dichiarò eseguibile la
sentenza americana; il giudice federale di secondo grado
confermò la decisione e la Corte federale (Bundesgericht), con
pronuncia datata 12 luglio 1990, ritenne di non dover intervenire
nella sentenza dappello e considerò inammissibile dare
uninterpretazione diversa.
In sostanza, nessun
problema fu sollevato in relazione allesecuzione di una
sentenza contenente una condanna per danni punitivi.
Infatti, sulla base della
considerazione che, in virtù della legislazione svizzera, la
società Trans Containers Services A.G. di Basilea avrebbe dovuto
restituire il guadagno realizzato con lappropriazione dei
beni altrui, non vi era alcuna obiezione al riconoscimento dei
punitive damages, visto che tendevano a sanzionare e,
soprattutto, risarcire lingiustificato arricchimento.
3.
Un caso tedesco: la complessa analisi della sentenza della
Budesgerichshof tedesca del 4.06.92
Nel 1984 il convenuto,
condannato da un tribunale americano per abuso sessuale di minori
ad una lunga pena detentiva, aveva lasciato gli Stati Uniti
d'America per trasferirsi in Germania, dove disponeva di
proprietà immobiliare.
Nella sentenza del Superior
Court of the State of California del 24 aprile 1985 fu concesso
all'attore, nato nel 1968, e indicato con lo pseudomino
"John Doe" un risarcimento dei danni, nei confronti del
convenuto, dell'ammontare di ben 750.260 dollari.
Si deve subito precisare
che la pronuncia non faceva riferimento alle modalità di
quantificazione dei danni e non venivano indicati i motivi della
decisione. Tuttavia, sulla base dei verbali di causa della
Superior Court, si risaliva ai gravi abusi sessuali posti in
essere dal convenuto nei confronti dell'attore, che al tempo dei
fatti non aveva ancora compiuto i 14 anni. Inoltre, erano
stati indicate le voci che costituivano la somma totale del
risarcimento: spese mediche (past medical damages), spese mediche
future (future medical), spese per una probabile futura
sistemazione dell'attore (cost of placement), risarcimento per
l'angoscia, i dolori e le sofferenze provate ed altri simili
danni (anxiety, pain, suffering and general damages of that
nature). Oltre a queste somme di denaro, la sentenza prevedeva il
pagamento di 400.000 dollari per i "danni punitivi"
(exemplary and punitive damages).
Il Landgericht (Tribunale)
di Düsseldorf aveva dichiarato esecutiva la sentenza in
Germania, riconoscendo anche gli interessi. In seguito
all'appello proposto dal convenuto, la Oberlandesgericht (Corte
d'appello) di Düsseldorf ritenne di confermare la dichiarazione
di esecutività per una somma ridotta.
Innanzitutto, la
Budesgerichshof (vale a dire, la Cassazione tedesca), con
sentenza del 4 giugno 1992 (ISDGS vs ES IX ZR 149/91) ha
ritenuto che laccordo di quota lite stipulato
tra lattore ed il proprio avvocato (pari al 40% di tutte le
somme da percepire in corso di causa) non contrastasse i limiti
imposti dallordine pubblico internazionale, nonostante il
fatto che la stipulazione di tale patto in Germania debba
intendersi nullo ex § 138 BGB.
Passando allesame dei
punitive damages, la Cassazione ha rilevato come la
dichiarazione di esecutività della condanna al pagamento dei
danni punitivi contenuta nella sentenza statunitense fosse
ostacolata dal limite dordine pubblico espresso dal § 723,
co. II, secondo periodo e § 328, co. I, n.4 ZPO. Infatti,
lordinamento tedesco prevede quale conseguenza di
unazione illecita il risarcimento del danno e non
anche larricchimento del danneggiato. La
Budesgerichshof, quindi, nel suo articolato esame ha ritenuto
fondamentale sottolineare come la funzione punitiva e la funzione
pedagogica, configurabili nellistituto dei punitive
damages, siano propri del diritto penale.
E giusto ritenere che
la fattispecie proveniente dagli ordinamenti anglosassoni operi
nellambito del diritto civile, ma come rilevato dalla
Corte di Cassazione tedesca- non è ammissibile che,
allinterno di un ordinamento come quello tedesco, un
cittadino possa assumere la funzione di un pubblico ministero,
pretendendo che vengano comminate sanzioni di fronte ad un
illecito civile. E altrettanto evidente che la funzione
punitiva non è del tutto estranea al diritto privato, dato che
il diritto tedesco conosce listituto della penalità
contrattuale; non si possono, però, tralasciare le
considerazioni della Budesgerichshof, quando fa presente che in
questultima fattispecie viene presupposta una pattuizione
negoziale tra le parti, per cui non può essere ricondotta ai
principi su cui si poggia la sanzione penale.
La Corte ha osservato che
la funzione pedagogica dei danni punitivi non può
essere equiparata in alcun modo a quella di procurare
soddisfazione prevista dal risarcimento del danno morale ex §
847 BGB, nonché dalle norme in tema di diritti della
personalità. Pertanto, il danno morale non deve confondersi con
il danno punitivo.
La ratio del primo è ben
diversa da quella del secondo: il danno morale ha funzione
squisitamente risarcitoria, mentre listituto proprio del
diritto anglosassone ha come funzione precipua quella di punire
il responsabile del danno, nonché di costituire un deterrente
nei confronti di questultimo e della collettività intera
(punitive or exemplary damages).
Il tenore letterale della
pronunzia della Budesgerichshof, però, sembra non
escludere del tutto la possibilità che sentenze contenenti
condanne per danni punitivi possano essere delibate e
rese esecutive anche in Germania. Infatti, con riferimento ai
limiti imposti dallordinamento pubblico internazionale, la
Corte ha stabilito che laspetto della pretesa al
risarcimento del danno morale di procurare soddisfazione può
essere chiamato in causa solo nella misura in cui i danni
punitivi sono diretti a compensare anche eventuali danni
immateriali. Nellipotesi de qua, ciò era già
avvenuto, dato che era stata prevista unindennità a titolo
di pain and suffering. Le conclusioni sarebbero state
diverse se, attraverso la condanna al risarcimento dei
punitive damages, fosse stato possibile risarcire gli
svantaggi economici non compensati separatamente o di
difficile prova(quali le spese processuali, i danni dovuti
al ritardo non risarcibili in via autonoma, etc.).
Eppure, né la sentenza,
né i verbali di causa della Superior Court contenevano indizi
dai quali fosse possibile dedurre che il giudice avesse inteso
liquidare le spese legali. Inoltre, si doveva rilevare come le
somme liquidate per compensare sia le spese mediche, che i danni
morali (damages for pain and suffering) fossero di un importo
tale da consentire il risarcimento.
Giungiamo quindi al vero
nodo dellintera questione: la Cassazione tedesca rileva
come non sia possibile lesecuzione di una condanna per
danni punitivi (peraltro di notevole entità) in assenza di
precise indicazione da parte del tribunale straniero in ordine ai
criteri di determinazione della condanna. Il giudice americano
non fornisce le motivazioni che lo spingono alla condanna per
danni punitivi, rectius non consente di individuare
loggetto del risarcimento.
Nellordinamento
tedesco appare inaccettabile la condanna civile al pagamento di
una notevole quantità di denaro che non abbia la funzione di
consentire leffettiva compensazione di un danno subito.
Lulteriore arricchimento non è consentito.
E evidente che la
conclusione della Budesgerichshof, pur mostrando timide aperture
allistituto anglosassone, non avrebbe potuto permettere il
riconoscimento di una fattispecie così lontana dal sistema
contenuto dal BGB; una soluzione diversa avrebbe fatto saltare
ogni limite posto ai principi in tema di risarcimento.
4.
I c.d. danni punitivi nella giurisprudenza della
Corte dei diritti delluomo.
Al termine di questa
analisi del danno punitivo in alcune realtà europee,
mi sembra opportuno un riferimento alla giurisprudenza della
Corte dei Diritti dellUomo di Strasburgo.
La Corte europea dei
Diritti dellUomo è un organismo di giustizia
internazionale che decide sui ricorsi presentati contro gli
Stati, allorquando si configuri una violazione dei diritti
garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti,
ratificata da 41 Paesi, tra cui lItalia.
Quando un cittadino ritiene
che lo Stato abbia violato uno degli obblighi assunti con la
sottoscrizione della Convenzione europea per la salvaguardia dei
Diritti dellUomo, può presentare ricorso alla Corte
europea di Strasburgo.
I diritti riconosciuti
dalla Convenzione quali beni preminenti dellUomo sono
sintetizzati dal dal Titolo I della Convenzione, che elenca
tra gli altri- il diritto alla vita, il diritto alla
libertà e alla sicurezza, il diritto ad un equo processo, il
principio del nullum crimen sine lege, le libertà di pensiero,
coscienza, religione, espressione, riunione e associazione
Nel presentare il ricorso,
il cittadino può proporre una richiesta di risarcimento dei
danni materiali e morali subiti.
A questo proposito, appare
particolarmente interessante la formulazione dellart. 41
della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dellUomo
e delle Libertà fondamentali che stabilisce che se la
Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei
suoi protocolli e se il diritto interno dellAlta Parte
contraente non permette che in modo incompleto di riparare le
conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il
caso, unequa soddisfazione alla parte lesa.
La Corte ha costantemente
respinto le richieste avanzate dai ricorrenti di ottenere
condanne al pagamento dei danni punitivi. La dott.ssa Elena
Malagoni, membro della segreteria della Corte di Strasburgo
che sento il dovere di ringraziare pubblicamente per la
grande disponibilità- mi ha fornito dati inequivocabili: a
questo riguardo, possono essere citate le sentenze Akdivar c.
Turchia del 1 aprile 1998 (par. 38), Selçuk e Asker contro
Turchia del 24 aprile 1998 (par. 119), Mentes e altri contro
Turchia del 24 luglio 1998 (par. 21), nonché Cable e altri
contro Regno Unito del 18 febbraio 1999 (par. 30).
Con ognuna di queste
pronunce, la Corte di Strasburgo ha rigettato le istanze
presentate per ottenere la liquidazione dei punitive and
exemplary damages.
Solo in una recente
occasione, il giudice Matscher ha espresso unopinione
dissenziente, dichiarandosi favorevole al riconoscimento dei
danni punitivi (nella sentenza Gaygusuz contro
Austria del 16 settembre 1996).
Di fronte a queste
conclusioni della Corte, sembra che non ci sia molto spazio per
discutere.
Eppure, sono
dellavviso che sia necessario soffermarsi sulla natura
delle sentenze con le quali la Corte di Strasburgo condanna gli
stati che si rendono responsabili di violazioni dei diritti
fondamentali delluomo.
Infatti, se guardiamo alla
ratio delle sentenze, si può sostenere che, al di là del
risarcimento (peraltro non sempre riconosciuto in capo al
cittadino leso nei suoi diritti), la funzione della condanna è
quella di produrre un effetto dissuasivo.
E ben vero,
daltra parte, che non sempre gli Stati condannati si
uniformano alle indicazioni fornite dalla Corte di Strasburgo.
LItalia, per esempio, condannata in varie occasioni a causa
della costante violazione dellart. 6 della Convenzione (che
sancisce il diritto di ogni cittadino ad un processo equo in
termini ragionevoli), ha preferito pagare le condanne, piuttosto
che attuare unefficiente riordino del sistema giudiziario.
Al contempo però - sono dellavviso che non si debba
guardare tanto agli effetti prodotti dalle sentenze, quanto alla
ratio delle stesse.
Quando la Corte di
Strasburgo condanna uno Stato, non si può non avvertire
quelleffetto pedagogico che sta alla base
dellistituto dei punitive damages: la condanna
al risarcimento dei danni patiti dal cittadino leso passa quasi
in secondo piano, dato che ciò che rileva è che la pronuncia
possa essere un forte monito affinché la violazione non si
ripeta.
--------------------
Un particolare
ringraziamento allavv. Stefano Argnani del
foro di Ravenna e al dott. Lorenz Felderer del foro di
Bolzano per la segnalazione delle fonti in lingua tedesca.
Si esprime particolare
gratitudine alla dott.ssa Elena Malagoni, DG II
Droits de lHomme Division Exécution des
arréts CEDH Conseil de lEurope Strasbourg
Cedex
Fonti essenziali:
Giovanni Criscuoli,
Introduzione allo studio del diritto inglese, Milano,
1994
Aldo Grassi,
Danni Punitivi intervento allVIII Congresso
medico giuridico internazionale in Diritto
Concorsi e Professioni, rivista telematica
allindirizzo: http://users.iol.it/udibenedetto
Aldo Grassi,
Il concetto di danno punitivo, in Tagete,
marzo 2000, pagg. 107 e ss.
Rodolfo Sacco,
Introduzione al diritto comparato, Torino, 1990
Kurt Siehr,Zur
Anerkennung und Vollstreckung ausläischer Verurteilungen zu
punitive damages in Recht der internationalen
Wirtschaft, settembre 1991, pagg. 705 e ss.
Si segnala il materiale
pubblicato sul sito www.dannipunitivi.com