Sulla tutelabilità dei
diritti connessi
alla protezione del software
di Annalisa
Cutolo
Le pagine che seguono costituiscono la Tesi di Diploma del Master in Diritto dell'Informatica presso la Libera Università Maria S. S. Assunta diretto dal prof. Donato Limone (anno accademico 2001/02).
Sommario:
1. premessa; 2 . la legge sul diritto d’autore e i diritti connessi nel
sistema italiano; 3. fattispecie costitutiva del diritto sui generis sulle
banche dati; 4. tutela del
software; 5. fondamenti economico-sociali al riconoscimento di taluni diritti
connessi; 6. interpretazione analogica dei diritti connessi; 7. ipotesi di
fattispecie costitutiva dei diritti connessi al software; 8. rapporti con altri
mezzi di tutela.
Premessa
La
legge sul diritto d’autore, nella parte in cui
tutela i programmi per elaboratore, consente, con l’autorizzazione del
titolare, di effettuare “la traduzione, l’adattamento, la trasformazione ed
ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione
dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio di chi modifica il programma”
(art.64-bis lett.b)).
Il
presente studio ha l’obiettivo di analizzare la portata dei diritti di coloro
che modificano il programma ed i
termini della modifica tutelabile, al di là di un eventuale riconoscimento di
un autonomo diritto d’autore sulle modifiche apportate al programma; di
verificare il limite che separa un nuovo software proteggibile ai sensi della
legge sul diritto d’autore, l.633/41, da un programma che non possiede i
requisiti necessari per l’accesso alla tutela di tipo esclusivo.
Non
mi occuperò in questa sede della possibilità di risoluzione delle
problematiche qui analizzate tramite accordi contrattuali, ché altrimenti la
nostra discussione non avrebbe senso.
E’
evidente che infatti l’analisi vuole indagare situazioni limite, che
presentino interessi ritenuti meritevoli di tutela dal mercato di riferimento,
tali da portare al riconoscimento di pretese giuridiche, ovviamente in capo a
soggetti diversi dall’autore del programma per elaboratore.
D’altronde
di richieste risarcitorie si può discutere qualora vi sia inadempimento contrattuale; e come si vedrà in
seguito, tale situazione non sempre si verifica esistendo situazioni di confine
in cui esistono bisogni di tutela che non possono essere soddisfatti dalle
tecniche risarcitorie stesse.
Si
aggiunga che la scelta di una tecnica di tutela diversa, basata su “schemi
proprietari”, potrebbe risultare comunque più conveniente ai richiedenti,
qualora se ne ravvisassero gli estremi.
2.
La legge sul diritto d’autore e i
diritti connessi nel sistema italiano
La
legge fondamentale sul diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno che
abbiano carattere creativo e siano originali.
Su
tali connotati si è scritto a sufficienza: basti ricordarne i criteri
identificativi per delineare ciò che potrebbe essere creativo senza presentare
quelle novità essenziali che giustificano di per sé la nascita di un autonomo
diritto d’autore.
La
creatività dell’opera consiste nella presenza di un quid novi, un concreto
apporto al patrimonio intellettivo comune.
Ma
carattere distintivo dell’opera consiste nell’essere il prodotto proprio
dell’autore, frutto della sua attività di percezione, elaborazione e
rappresentazione, in sostanza l’esplicazione della sua personalità, per dirla
in una parola originale.
Tuttavia
ciò che la legge protegge è la forma espressiva dell’opera così come si
presenta a discapito del contenuto.
Il
legislatore ha inteso in tal senso salvaguardare anche l'interesse della società
ad utilizzare liberamente il contenuto delle opere che rappresentano beni oramai
acquisiti alla propria cultura.
L’autore
delle opere dell’intelletto ha avuto in passato una forte quanto esclusiva
protezione nel godimento economico del proprio lavoro.
Sotto
la spinta di esigenze economico-sociali si sono venuti formando nuovi ed
autonomi istituti rispetto al diritto proprio dell’autore.
Questo
ha coinciso con il progredire dell’uso di mezzi tecnici di riproduzione e
diffusione di suoni ed immagini, ciò che ha portato al riconoscimento dei
diritti degli interpreti, esecutori, produttori, degli enti di diffusione ed
altri, chiaramente portatori di interessi per loro natura divergenti in
relazione al godimento patrimoniale delle opere create e riutilizzate.
Tali
diritti pertanto, caratterizzati
dall’esclusività nello sfruttamento dei propri prodotti, ad esempio
l’interpretazione dell’opera dell’autore, nel
sistema giuridico italiano
convivono con i diritti dell’autore e ne rappresentano un limite, confini
agli attributi degli autori, meglio al diritto di sfruttamento economico
riconosciuto all’autore.
E’
ammesso che l’oggetto di tali diritti
connessi sia costituito dall’insieme delle attività a carattere artistico,
scientifico e tecnologico in grado di realizzare lo sfruttamento economico delle
opere dell’ingegno non introducendo nuovi elementi espressivi né tanto meno
contenutistici[1].
Più precisamente si tutela l’espressione oggettivamente fissata sul supporto che le conserva; tipicamente quindi tali diritti tutelano le interpretazioni delle opere dell’ingegno musicale ecc. di soggetti diversi dal loro autore (artt. 72 e ss. l.a.).
Gli
interpreti musicali o cinematografici non giungono mai tuttavia a realizzare una
nuova opera anche quando l’interprete immetta elementi personali
nell’interpretazione dell’opera; infatti gli elementi personali impliciti in
ogni attività interpretativa, seppur intellettiva, non sono sufficienti a
costituire una “elaborazione” in senso proprio che dia luogo ad un’opera
originale; ancor più dicasi per i produttori o gli enti diffusori.
Molto
spesso, in considerazione della multiformità delle numerose fattispecie
previste, nei diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore hanno
rilievo le attività di fissazione dell’opera intellettuale, attualizzata ad
esempio dai discografici o dalle case cinematografiche. In tale attività si
uniscono aspetti tecnici ed organizzativi che rilevano specificamente nel
perfezionamento della fattispecie dei diritti che ci interessano.
Ciò
significa che soggetti diversi possono liberamente riprodurre nella stessa forma
espressiva e con gli stessi contenuti le opere oggetto del diritto, ma
attraverso un procedimento separato e con propri mezzi.
E’
presupposto quindi che ciò che sottostà alla tutela di tali diritti connessi
è la necessità di evitare che terzi sfruttino, senza un grosso sforzo
autonomo, gli investimenti economici dei titolari dei diritti connessi ai fini
della riproduzione.
Pertanto
tale assunto giustifica il fatto che per godere della tutela accordata dalla
normativa, tali opere non devono avere un evidente carattere creativo, come appena descritto
per la tutela dell’autore primario.
Ad
oggi, pur nella diversità dei diritti connessi esistenti, cui non si nega una
indubbia peculiarità della struttura di ciascuno, elemento comune è fornito,
si ritiene, dalla misura dell’investimento per la realizzazione
dell’opera/bene.
Si
è discusso sul limite della misura dell’investimento, ma è innegabile che
essa debba superare una certa soglia minima e che tale impegno sussista non solo
in termini di spese in denaro, ma di giorni lavoro per uomo.
La
tutela prevista si è andata sempre più ampliandosi, in virtù della
diminuzione della misura richiesta per l’accesso a tale tutela, talché si è
giunti a parlare di un “minimum di investimento”[2]
richiesto, di rilievo pertanto modesto.
Tuttavia
i diritti connessi al diritto d’autore riconosciuti dalla legge mirano a
tutelare quell’attività in genere propedeutica alla produzione e quindi
indirettamente alla diffusione di opere dell’ingegno, spesso opere d’arte,
che altrimenti rimarrebbero inedite se la loro conoscenza fosse affidata alle
risorse possedute dall’autore dell’opera stessa.
Ci si riferisce ad esempio alla produzione di fonogrammi o all’edizione di opere letterarie la cui pubblicazione avviene necessariamente grazie alle risorse messe a disposizione da imprenditori, discografici ed editori, in assenza dei quali pertanto non si giungerebbe alla diffusione dei prodotti culturali.
A
sostegno del favore riconosciuto dal legislatore nei confronti di coloro che
abbiano profuso le proprie energie patrimoniali a discapito dell’originalità
sta il fatto che ai titolari dei diritti connessi non è attribuito un diritto
morale come agli autori, ma solo un diritto di utilizzazione economica,
quand’anche le opere interpretate, riprodotte o diffuse ecc., presentino un
notevole apporto creativo.
Non
si ritiene, come è stato anche sostenuto, che l’obbligo di nominare sul
supporto sonoro il produttore e gli esecutori interpreti di opere musicali ad
esempio, sia un indiretto riconoscimento di un diritto morale d’autore; ché
se il legislatore avesse così inteso la norma l’avrebbe intitolata al diritto
morale dell’interprete o dell’autore interprete ecc.
Per
quanto detto in merito all’eventuale apporto creativo, è evidente che il
requisito dell’investimento riveste un’importanza maggiore in relazione ad
opere tecnologiche che in termini di innovazione artistico/creativa hanno ben
poco: mi riferisco principalmente alle banche dati[3]
ed ai programmi per elaboratore, che sono infatti caratterizzati da un maggiore
connotato tecnico e da una spiccata applicazione imprenditoriale. In tali
situazioni pertanto l’elemento
economico relativo ad esempio alla capacità di studio, distribuzione e di
entrata sul mercato merceologico di riferimento risultano fondamentali.
3.
Fattispecie
costitutiva del diritto “sui generis” sulle banche dati
Con
la direttiva CE 9 del 1996 in merito alla tutela giuridica delle banche di dati,
si è tutelato l’interesse dell’autore di una banca di dati che si risulti
originale in relazione ai criteri di selezione utilizzati, al coordinamento e
sistemazione dei dati elaborati[4],
secondo la fattispecie tipica del diritto d’autore di cui alla legge 633/41.
Nella
stessa sede la Comunità europea ha anche previsto l’attribuzione di un
diritto diverso in capo all’autore della banca dati, definito “sui generis” in quanto non avente le caratteristiche del diritto
d’autore.
Infatti
esso tutela il soggetto titolare in relazione all’estrazione e/o reimpiego del
contenuto della banca, indipendentemente dal carattere di novità ed originalità
dell’opera, elementi propri il diritto d’autore. Quest’ultimo, infatti,
nella sua forma classica sarebbe stato inidoneo a proteggere il materiale ivi
contenuto ed in breve lo sforzo dell’autore all’inserimento[5].
Tale diritto esiste anche in via disgiunta al diritto d’autore e protegge persino le informazioni memorizzate in una banca dati priva delle caratteristiche di novità sopra esposte.
Si
è pertanto sostenuto che “l’interesse al controllo dell’estrazione dei
dati è tanto più bisognoso di tutela quanto meno è meritevole l’interesse
allo sfruttamento esclusivo della raccolta in quanto selettiva”[6].
Con questo si è inteso dire che tanto meno è creativa una banca dati tanto più
risulta meritevole o meglio bisognosa di protezione l’estrazione dei dati
della banca, con ciò sottolineando la meritevolezza di tutela
dell’inserimento del patrimonio informativo di una banca o meglio del puro e
semplice interesse economico profuso nella costruzione della banca.
Infatti
è considerato “costitutore di una banca di dati” chi effettua investimenti
rilevanti per la creazione della banca o anche per la sua verifica o la sua
presentazione, impegnando mezzi finanziari, tempo o lavoro.
Nel
riconoscere l’autonomo diritto rispetto a quello relativo alla creazione
originale della banca e volto ad impedire l’estrazione e/o il reimpiego non
autorizzato della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della
banca, la Direttiva[7]
fa espresso riferimento al rischio imprenditoriale del “costituire”,
escludendo da una parte chi lavora su commissione [8]
ed avvalorando invece l’investimento così delineato quale elemento
giustificatore di un diritto autonomo.
4.
Tutela del software
Secondo
la struttura del diritto d’autore, come detto, è tutelata la forma espressiva
e non il contenuto.
Il programma è caratterizzato da un'idea di base, rappresentata dalla soluzione originale ad un problema intellettuale, e da una forma espressiva, costituita dall'insieme di procedimenti idonei ad esprimere e concretizzare l'idea di base.
Il
risultato che si vuole raggiungere può concretizzarsi in tanti modi diversi
quanti sono i possibili autori che lo inseguono, ognuno scegliendo una strada
diversa. Ed è proprio questa varietà di espressione che viene tutelata[9].
Pertanto
in base alla particolarità dell’opera dell’intelletto, nel software, che ne
costituisce la specie, è tutelata la forma così come si presenta e
sostanzialmente il codice sorgente, cioè la sequenza di istruzioni fornite al
computer che ne sono l’origine.
Più
in particolare, nell’ambito del programma per elaboratore si può distinguere
tra programma sorgente e programma oggetto. Programma sorgente è quello scritto
in linguaggio di programmazione comprensibile all'uomo[10]
ma non alla macchina. Per essere letto da quest'ultima, il programma deve essere
tradotto in un linguaggio-macchina codificando le istruzioni in forma binaria.
Il programma così espresso prende il nome di "codice oggetto", ed è
quello che, mediante impulsi elettrici o magnetici incorporati su nastro o
disco, fornisce materialmente istruzioni all'elaboratore.
Dalla
tutela sono esclusi i principi e le idee che sono alla base del programma,
essendo tali principi alla base dei
linguaggi informatici ad oggi patrimonio del sapere comune.
E’
utile sottolineare che la legge non guarda con sfavore la creazione di prodotti
tra loro molto simili nelle soluzioni approntate e nei metodi con cui essi
gestiscono gli obiettivi prefissati dall’utente.
Possono
pertanto essere tutelati programmi con le stesse funzionalità purché siano il
frutto dello sforzo intellettivo del loro autore. Ciò che fa pensare ad un
favore del legislatore nei confronti del lavoro dell’autore a scapito di un
apporto creativo concreto[11].
Sono
esclusi dal programma e perciò dalla tutela le idee ed i principi del
programma, intendendo con ciò l’algoritmo ed i procedimenti standard di
programmazione.
Invece
è coperto da tutela il materiale
preparatorio alla costituzione del prodotto informatico.
Anche
il diritto d’autore che ha ad oggetto i programmi per elaboratore elettronico
si presenta come un diritto di privativa, essendo ogni utilizzazione economica
sottoposta all’autorizzazione del suo autore.
Prima
che i programmi per elaboratore fossero espressamente tutelati dalla legge sul
diritto d’autore a seguito della Direttiva CEE 91/250, i fautori di tale
sistema di tutela si erano anche richiamati alla fattispecie dei prodotti di
lavori di ingegneria o di lavori analoghi che “costituiscono soluzioni
originali di problemi tecnici”, prevista dall’art. 99 della l.a., in
relazione alla natura fortemente tecnica del software e stante l’ampia portata
del concetto di “lavori di ingegneria ed altri similari” che comprendeva tra
essi qualsivoglia lavoro svolto nell'esercizio dell'attività professionale
dell'ingegneria o di attività similari.
In
considerazione di tale vaghezza di concetto non vi erano logiche ragioni per
escludervi anche i lavori che conducono alla produzioni di software.
Interessante
notare l’accostamento di prodotti fortemente tecnici alla fattispecie dei
diritti connessi al diritto d’autore nel cui titolo sono inseriti.
Tale
soluzione non fu tuttavia sempre confermata dalla giurisprudenza, che, benché
riconoscesse l’applicabilità della normativa sul diritto d’autore, negava
ai programmi per elaboratore l’inquadramento della fattispecie nei prodotti
dei lavori di ingegneria e simili di cui all’art.99 l.a.[12]
E’
interessante tuttavia notare il fatto che in precedenza,
in assenza della pronuncia del legislatore che accordasse tutela ad opere
di natura del tutto peculiare, sia la dottrina sia la giurisprudenza si siano
richiamate ad una applicazione analogica di una fattispecie di diritti connessi
al diritto d’autore, cui nel particolare veniva riconosciuto al suo titolare
un diritto ad un equo compenso oltre ad un diritto esclusivo di riproduzione dei
progetti e degli altri lavori.
5.
Fondamenti
economico-sociali al riconoscimento di taluni diritti connessi
Ciò
che frequentemente nella creazione di un software richiede tempo non è tanto la
scrittura del programma, che spesso non ha neanche granché di creativo,
rappresentando l’applicazione di per sé assodata di tecniche di
programmazione, quanto l’idea sottostante inerente la gestione del problema
che il software intende risolvere.
Ed
abbiamo detto che tale idea base non è coperta dal diritto d’autore quanto lo
è la soluzione più brillante, a volte la soluzione più veloce al problema
posto.
La
realizzazione di un programma comporta, necessariamente, diverse fasi d'indagine
in cui sono definiti i problemi del cliente/utente, di analisi, di
codificazione, di soluzione ed, infine, di trasformazione di tutto ciò in una
forma espressiva comprensibile dall'elaboratore con la scrittura del cosiddetto
programma oggetto, a sua volta, destinata alla trasformazione del programma in
una forma espressiva esterna comprensibile dall'utente, nel cosiddetto programma
sorgente.
In realtà la fase di indagine che pur viene risolta attraverso metodi studiati, progettati e collaudati, che negli Stati Uniti sono protetti dal sistema del copyright, avendo individuato la fattispecie dei Business Methods, non sembra sia proteggibile nel nostro sistema del diritto d’autore.
Si è pur discusso circa la proteggibilità del materiale preparatorio, essendosi poi riconosciuta tutela ai soli studi che direttamente forniscano le istruzioni per una concreta ricostruzione del programma.
Molto
più spesso richiedono tempo e denaro le modifiche o il perfezionamento del
programma che vengono riversati dalle software house sul cliente, con la scusa
della eccezionalità delle richieste e della personalizzazione.
Se assunto della nostra discussione è che siano tutelabili gli interessi economici che risultano in fine preponderanti rispetto agli apporti creativi, sebbene non originali, si prendano in considerazione le attività che sono poste in essere dai soggetti cui i programmi per elaboratore sono destinati.
Modus operandi di diverse quanto note software house è di creare una versione “beta” del prodotto, costituita per lo più dall’architettura del programma e dalle sue funzioni base. In realtà tali beni non sono di per sé idonei ad essere immessi in commercio. E’ necessario, perché il software giunga “a maturazione”, un non breve periodo di testaggio, cosiddetto “beta-test”.
Ora non vi è nulla da dire nell’ipotesi in cui la versione non definitiva sia messa a disposizione del pubblico gratuitamente, il quale ricambia con i propri rilievi e consigli.
Diversa si presenta la situazione in cui il software sia ceduto in uso, senza pertanto la cessione della proprietà con il riconoscimento del diritto patrimoniale d’autore agli acquirenti, in una fase quasi di test, ma con l’idea base sostanzialmente sviluppata e realizzatasi nella sua forma espressiva.
Al di là delle normali necessità di adattamento che ogni situazione richiede, si possono presentare in momenti successivi alla conclusione del contratto e pertanto non pattuiti, problemi e necessità di importanza sostanziale.
Tali rifacimenti, la cui realizzazione è certamente sottoposta all’autorizzazione dell’autore, possono risultare così importanti da connotare quasi un nuovo prodotto. Qualora avesse tali caratteristiche, in base alle disposizioni vigenti i diritti nascenti rimarrebbero in capo all’autore originale.
In realtà, come detto, le idee di tipo gestionale, che non si esplicano nella forma espressiva nel modo in precedenza chiarito, non sono proteggibili; però sono quelle che stanno alla base del successo del software stesso.
Tuttavia qualora queste idee siano frutto di un rilevante investimento, consistendo in un lento quanto brillante affinamento della struttura di un software, di funzionalità, di maschere, o di tutti quegli apporti che lo rendano suscettibile di un concreto funzionamento, si ritiene che si possano profilare interessi imprenditoriali meritevoli di una adeguata protezione giuridica.
E’ evidente che non deve trattarsi di un intervento che sia concomitante con un inadempimento degli autori del programma.
Infatti le novità introdotte nel tempo in base alle concrete esigenze dei clienti utilizzatori, possono essere in parte dovute alla necessità di portare il software a regime ed in parte a novità pure e semplici, frutto di un concreto apporto creativo se non originale.
Esiste, ci si chiede, un limite ragionevolmente accettabile in cui l’autore possa giovare di una siffatta manutenzione innovativa, dove esso stesso spesso non fornisca alcun quid novi, ma si risolva nella realizzazione concreta delle sequenze matematiche del programma ? Esiste un limite all’arricchimento dell’autore che tale fattispecie comporta ? Esiste ancora in sostanza la possibilità di trovare una fase mediana tra l’idea base che ha dato luogo al programma stesso e la realizzazione della sua forma espressiva che sappiamo essere tutelato con il diritto riconosciuto all’autore?
Si ritiene che, qualora questa fase comporti un rilevante investimento da parte di terzi i quali si pongono quasi come “collaboratori” allo sviluppo del “progetto software”, esistano situazioni giuridiche distinte e tutelabili ai sensi della disciplina del diritto d’autore.
In relazione alla struttura dei diritti degli imprenditori discografici e cinematografici, si è detto che essi sono costituiti da attività imprenditoriali che, in virtù dell’organizzazione di mezzi e uomini, rendono realizzabile la fissazione dell’opera dell’ingegno e la sua diffusione.
L’impegno profuso da tali soggetti è protetto dalla legge 633, ma sembra essere molto simile all’impegno, pur sempre imprenditoriale, dei soggetti che acquistano il diritto di utilizzare i programmi software e che rendono attraverso il proprio impegno il prodotto appetibile sul mercato.
In virtù del favore dimostrato dal legislatore all’elemento economico speso nel diritto d’autore e nei diritti connessi, non si vede la ragione per cui non debba essere considerata meritevole di tutela la posizione di quelle aziende o pubbliche amministrazioni che abbiano raffinato o finanche sostanzialmente arricchito il software in uso, e che diversamente si vedrebbero oggetto di un forte pregiudizio economico.
Tale
pregiudizio verrà apprezzato in termini di impatto commerciale sulla quota di
mercato della prima realizzazione e/o in ragione della sostituibilità del
prodotto nuovo rispetto a quello originale.
La
stretta interdipendenza tra le posizioni dei soggetti coinvolti, autori e
cosiddetti “collaboratori”, utilizzatori del software, è tale da far
variare la costruzione del rapporto con la modifica del contenuto dei diritti già
sussistenti sul programma per elaboratore.
L’indagine
dovrebbe tener presente di varie soluzioni per delineare gli elementi idonei a
configurare i limiti dei rapporti tra i soggetti vari.
6.
Interpretazione analogica dei
diritti connessi
Primo
spunto d’ordine sistematico legislativo, certamente non esaustivo, al
riconoscimento della tutela dei diritti connessi anche nell’ambito del
software, può essere fornito
dall’esame dei principi generali della legge sul diritto d’autore, che
all’art. 4 assicurano protezione giuridica alla elaborazione di carattere
creativo dell’opera dell’ingegno già coperte da una tutela autonoma. Sono
proteggibili anche gli adattamenti e le variazioni non costituenti opera
originale.
Pertanto
in tale disposizione si può rinvenire un principio generale che renderebbe i
diritti connessi come naturalmente discendenti dalla tutela degli interessi che
fanno capo al diritto d’autore e non quale eccezione ai principi generali.
Partendo
da ciò si può inferire probabilmente la possibilità di una interpretazione
analogica delle disposizione del titolo secondo “Disposizioni sui diritti
connessi all'esercizio del diritto di autore”. Tali norme, in base alla
collocazione sistematica quindi dell’articolo quattro e delle disposizione in
esso contenute si applicano alle fattispecie individuate dalla legge al capo I
intitolato alle “Opere protette”, in cui sono stati inseriti i programmi per
elaboratore e si estendono pertanto anche alle banche dati.
Si
ritiene che, avendo il legislatore in tal modo valutato l’inserimento delle
fattispecie tutelabili relative ai programmi per elaboratore così per le banche
dati, ed avendole aggiunte accanto a quelle tradizionali, non abbia
potuto o voluto negare l’applicabilità delle norme generali a tutte le
fattispecie previste.
E’
evidente che l’assunto della nostra discussione si basa sull’esistenza di un
rapporto contrattuale che autorizzi i lavori di modifica o di studio del
programma.
Inoltre
l’art.64 ter co.3 recita: “Chi
ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può senza
l’autorizzazione del titolare dei diritti osservare, studiare o sottoporre a
prova il funzionamento del programma stesso, qualora egli compia tali atti
durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o
memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi
contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.”
Nello
studio e perfezionamento del programma questo può essere modificato senza per
ciò giungere alla creazione di un nuovo programma per elaboratore per tanto
dotato di originalità.
Si
può tuttavia approntare delle soluzioni la cui novità tradotta in un
particolare atteggiamento del programma dia luogo ad una effettiva utilità,
riproponibile in quanto tale sul mercato.
Le
modifiche in questione per tanto, senza giungere ad un livello di novità tale
da configurare un diritto d’autore, potrebbero giustificare una partecipazione
del suo autore ai diritti connessi riconosciuti dalla legge 633.
Un
atteggiamento di favore allo sviluppo delle opere dell’ingegno ed in
particolare della tutela del software è stato riconosciuto dalla stessa Comunità
europea che, nella diatriba
dottrinaria tra una tutelabilità del programma per elaboratore quale invenzione
o quale opera dell’ingegno, ha preferito quest’ultima.
Tra
le ragioni che sottendono a tale scelta si pone anche l’obiettivo della
Comunità europea di non rallentare
l’evoluzione tecnologica; allo stesso tempo si è ritenuto fosse maggiormente
rispondente alle esigenze dei produttori di software assicurare un’immediata tutela agli autori al di fuori
della burocrazia richiesta per il riconoscimento del brevetto.
E’
evidente che lo studio e l’evoluzione che ne conseguono, quanto l’impegno
economico che necessariamente ciò implica, sono giustificabili nella misura
della tutela accordata ai risultati ottenuti.
Espressione
concreta di tale favore è dato dal riconoscimento della nullità dei patti
(“accordi contrattuali” o “patti conclusi” 633/41 art. 64 ter) volti ad
impedire l‘osservazione e lo studio del programma allo scopo di determinare le
idee e i principi su cui è basato il programma.
Unico
limite è il compimento di tali atti al “fine di commercializzare un programma
sostanzialmente simile”. Ma ciò che in questa sede si intende verificare è
la tutelabilità di diritti connessi a quelli riconosciuti all’autore del
software che viceversa vedrebbe ingiustificatamente accrescere
il valore del proprio prodotto, grazie agli sforzi economici di terzi.
Si
ricordi inoltre il riconoscimento dei diritti connessi relativi ai progetti di
lavori di ingegneria ed analoghi
cui in passato si è ricorsi per proteggere il software quando non godeva di una
specifica tutela.
Si
ricordi ancora per altro verso il riconoscimento di un diritto sui generis al
costitutore di banche dati, che in alcuni casi è stato definito diritto
connesso[13], con il quale si intende tutelare unicamente
l’investimento del costitutore sia qualitativo ma anche unicamente
quantitativo.
D’altronde
la stessa normativa comunitaria non definisce espressamente i limiti del
contenuto dei diritti connessi, che potrebbe far pensare tranquillamente ad un
istituto suscettibile di essere applicato per analogia nelle fattispecie
previste.
E’
altresì da sottolineare che, quando il legislatore comunitario ha voluto
espressamente stabilire il contenuto di alcuni diritti, lo ha fatto come è
avvenuto per quanto riguarda la durata dei diritti d’autore e connessi che
devono pertanto essere identici per tutti gli Stati Membri.
I
diritti connessi quindi quanto il diritto sui generis, come è stato ampiamente
detto, tutelano principalmente l’investimento di soggetti terzi rispetto
all’autore dell’opera dell’ingegno ed in sostanza un diritto
imprenditoriale, prescindendo dalla rilevanza dal carattere creativo ed
artistico delle opere dell’ingegno in relazione alla quale essi si creano[14].
Non
volendo qui discutere circa l’opportunità di aver inserito la tutela dei
prodotti che ci interessano all’interno del diritto d’autore, si individua
un’evoluzione normativa nel valutare in modo preponderante, se non a tratti
esclusivo, il bisogno di tutela di un interesse di natura imprenditoriale anche
rispetto alla necessità di tutela del lavoro del singolo ai sensi dell’art.
35 Cost., che sottende in parte al riconoscimento dei diritti connessi.
Il
diritto sui generis non tutela[15]
l’interesse dell’autore alla diffusione, conservazione e riproduzione delle
opere, ma tutela direttamente “l’investimento in quanto tale”,
indipendentemente dal fatto che l’imprenditore o chi per lui abbia prodotto un
risultato oggettivamente riconoscibile come creativo, caratteristica essenziale
invece del riconoscimento del diritto d’autore. Si assiste in sostanza ad una
evoluzione dello stesso principio del contemperamento degli interessi attuato
dal sistema giuridico in senso spiccatamente economico.
Il
riconoscimento di tale diritto si fonderebbe pertanto, nell’art. 41 e 42 della
Costituzione a tutela dell’iniziativa economica e della proprietà piuttosto
che a difesa del diritto allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica
di cui all’art. 9 Cost[16].
Da
notare inoltre l’assodato assottigliamento del peso del carattere di
originalità, ai fini del riconoscimento di un nuovo diritto d’autore sulla
stessa opera.
Si
è pertanto sentito il bisogno di fornire copertura giuridica a nuovi fenomeni
che di creativo avevano poco o
nulla ma che si presentavano come situazioni di notevole rilievo economico, alla
cui protezione pertanto si adattava
meglio la struttura del diritto d’autore rispetto ad altre forse dotate di
maggiori mezzi di difesa, ma il cui accesso risultava decisamente più
complesso, lasciando molto spesso indifesi i diritti di alcuni soggetti.
Si
pensi in tal senso alle ragioni che, tra le altre, hanno portato alla scelta del
diritto d’autore per tutelare i programmi per elaboratore a discapito della
loro brevettazione; per essa infatti è necessario che il prodotto presenti
notevoli apporti tecnici oltre ad essere suscettibile di applicazione
industriale.
Ciò
che preme dimostrare è la tutelabilità del rilevante investimento profuso
nella razionalizzazione o nel perfezionamento del software già coperto dal
diritto d’autore.
Tanto
più se si considera il diritto sui generis accordato dalla direttiva sulle
banche dati[17],
in cui si fa spazio non solo la tutela dell’investimento dell’autore
delle banche ma anche un interessante elemento quantitativo, in base al quale si
riconoscono altrettanti ed autonomi diritti sui generis su una stessa banca dati
in concomitanza con l’aumento dei dati inseriti: viene infatti riconosciuto un
nuovo termine di decorrenza di tale diritto[18].
In particolare nell’articolo 7 della direttiva 96/9 l’investimento che si
tutela è rilevante in termini qualitativi o quantitativi.
In tale diritto il carattere creativo sembra essere totalmente assente e
la disgiunzione usata tra i termini di qualità e quantità è sufficientemente
indicativa, avendo potuto il legislatore comunque richiedere entrambe le
caratteristiche. Ma si noti che si sta comunque parlando di un investimento già
connotato nella sua origine imprenditoriale.
Ci
si deve pertanto interrogare in tal senso sulla combinazione delle norme
predette e l’interpretazione corrente sulla portata del rilevante investimento
che caratterizza la maggior parte dei diritti connessi all’esercizio del
diritto d’autore e che viene
riducendosi giungendo a delinearsi più un minimum di investimento[19].
7.
Ipotesi
di fattispecie costitutiva dei diritti connessi al software
Le
fattispecie dei diritti connessi, che si ripete sono per natura e struttura
diversi tra loro, riconoscono una serie di diritti esclusivi in capo al
titolare.
Si
è detto che in base alla conformazione della legge che si fonda su un
sostanziale dualismo tra i diritti d’autore ed i diritti connessi al suo
esercizio, le norme previste sono di natura generale e pertanto suscettibili di
interpretazione analogica.
Ognuno
dei diritti connessi si differenzia in base all’oggetto culturale o
scientifico su cui insiste ed in base alle tecnologie che lo supportano e che
hanno in sostanza chiamato a gran voce la soluzione ed il riconoscimento dei
diritti stessi.
Di
per sé in capo ad ogni soggetto individuato dalla legge 633, sono riconosciuti
alcuni diritti di natura esclusiva molto simili a quelli dell’autore
dell’opera originale; essi si
differenziano in alcuni casi in relazione alla fenomenologia dell’attività
oggetto del diritto ed il loro contenuto si estende a ricoprire tendenzialmente
ogni attività connessa alla stessa che sia passibile di sfruttamento
patrimoniale.
Così
ad esempio esiste un comune diritto di riproduzione, ma il diritto di fissazione
e di distribuzione previsti per chi esercita attività di emissione
radiofonica e televisiva non sono riconosciuti agli autori di titoli di opere o
rubriche editoriali.
Quindi
come potrebbero atteggiarsi i diritti di soggetti che hanno investito per
ottimizzare un software ?
Si
potrebbe pensare sicuramente ad un diritto esclusivo di autorizzare la
riproduzione del programma, la traduzione, l’adattamento e la trasformazione,
oltre alla distribuzione della nuova versione prodotta.
Perché
non si può invece arrivare a pensare anche ad un esclusivo diritto di
effettuare direttamente tutte le attività di cui sopra ? Si potrebbe cioè
parlare di diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la riproduzione e le
altre attività previste, come stabilito per l’autore del software originale?
Un
eventuale diritto esclusivo di riproduzione dovrebbe implicare una automatica
cessione dei diritti patrimoniali in questione, come nel caso dei diritti dei
produttori di fonogrammi ai quali si presume siano stati ceduti i diritti di
riproduzione, di fissazione, di radiodiffusione, nonché il diritto di
autorizzare il noleggio dagli artisti ed esecutori.
Tale
estremizzazione tuttavia comporterebbe uno svuotamento dei diritti patrimoniali
dell’autore stesso.
Infatti,
riconoscendo alle società in capo alle quali nascerebbero i nuovi diritti sul
software, che abbiamo già chiamato soggetti “utilizzatori” o forse meglio
“collaboratori”, la possibilità di disporre in proprio dei diritti di cui
sopra, ed in particolare della facoltà di distribuire la versione più
aggiornata e completa del programma, si configurerebbe
un problema di contemperamento degli interessi dei collaboratori e dell’autore
originale.
Tuttavia,
nell’ottica di osservare al meglio la fenomenologia che ne costituisce il
substrato ed in considerazione del fatto che a fondamento degli interessi di cui
si discute si è posto l’arricchimento dell’autore del programma così come
modificato grazie all’intervento di terzi, si ritiene che sia idoneo prevedere
comunque un diritto ad un equo compenso per ogni cessione del software. E’ infatti il successo commerciale
del software che fa nascere il bisogno di tutela.
Si
ritiene inoltre, in virtù dell’investimento la cui tutela ci si prefigge, che
ogni ulteriore modifica, che l’autore dei nuovi diritti o terzi apportino alla
versione del software che ci interessa, debba avere le stesse caratteristiche
che hanno giustificato i diritti connessi.
Pertanto
l’investimento dovrà essere rilevante in termini quantitativi di tempo e
risorse umane spese[20],
ed eventualmente di concreti apporti creativi.
Per
le stesse ragioni addotte sinora si potranno riconoscere nuovi ed autonomi
diritti connessi per ogni ulteriore modifica apportata ed alle condizioni appena
descritte.
Per
quanto riguarda la durata dei probabili diritti dei soggetti terzi che hanno
profuso i detti investimenti, si ritiene che la stessa non abbia fondamentale
importanza in considerazione della veloce obsolescenza dei programmi per
elaboratore immessi sul mercato.
Ma
se tali diritti sono attribuiti principalmente in relazione a programmi di un
certo peso e valore, personalizzati
per grosse imprese o pubbliche amministrazioni, si potrebbe comunque accordare
una durata quantomeno di quindici anni, se non l’ordinaria durata di
cinquanta anni, previsti per i classici diritti connessi, esistenti in
capo ai produttori fonografici o discografici ad es.
L’autore
originale del software ha un diritto di privativa della durata di settanta anni
oltre la sua morte. Ma
probabilmente ciò deriva dalla collocazione sistematica della protezione del
prodotto informatico[21].
Tuttavia
si ritiene che, anche in analogia al diritto sui generis del costitutore di
banche dati, sia consono riconoscere un diritto connesso alla protezione del
software di quindici anni.
8.
Rapporti
con altri mezzi di tutela
A
questo punto ci si deve quindi interrogare sul rapporto tra l’ipotesi di
tutela di cui abbiamo tratteggiato i contorni e la tutela risarcitoria derivante
da inadempimento contrattuale. I terzi utilizzatori del software potrebbero cioè
cercare di rivalersi degli investimenti effettuati sull’autore del software
stesso in base alla causa fondante
del contratto di appalto o contratti simili[22]
che lega tali soggetti e che risulterebbe inadempiuto proprio sulla base della
necessità di investimento “ulteriore” da parte del terzo committente
rispetto a quanto previsto nel contratto stesso.
La
tutela risarcitoria presuppone un inadempimento che non sempre si concretizza in
tali casi o difficilmente è dimostrabile, dove invece gli interessi tutelandi
profilano una fattispecie progressiva che si perfeziona a posteriori, quando cioè
lo sforzo economico del soggetto sia diventato così rilevante da far avanzare
delle pretese giuridiche.
D’altronde
si ricordi che anche laddove si abbia un inadempimento contrattuale, sono
risarcibili solo i danni prevedibili nel momento in cui è sorta
l’obbligazione.
Tanto
non appare sufficiente la tutela risarcitoria ad appagare gli interessi in gioco
che arrivo a sostenere che, qualora il giudice non dovesse accedere alla tesi da
me sostenuta nel presente lavoro e
non riuscisse, tramite le note tecniche risarcitorie, a soddisfare i
bisogni di tutela di cui abbiamo parlato, potrebbe giungersi comunque al
riconoscimento di un equo compenso ai soggetti che hanno profuso un investimento
per migliorare il software senza accedere alla tutela dell’autore; si
applicherebbe la normativa sull’ingiustificato arricchimento di cui all’art.
2041 del codice civile, non esistendo a quel punto alcuna altra azione che ponga
rimedio allo squilibrio economico ingeneratosi.
Come
minimo infatti, per un principio
fondamentale del nostro diritto civile, nessuno ha diritto di arricchirsi
ingiustificatamente approfittando di un corrispondente depauperamento altrui.
In
ogni caso per quanto detto sembra
più consono, per fornire una protezione idonea ai soggetti cosiddetti
“utilizzatori”, riconoscere loro una partecipazione economica ai diritti di
sfruttamento economico delle opere dell’ingegno.
[1] Bertani M. “Impresa culturale e diritti esclusivi” Milano 2000.
[2] Bertani, op. ult. cit.
[3] Considerando 16 Direttiva 96/9/CE “... per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base al diritto d’autore, in particolare non dovrà essere effettuata alcuna valutazione della qualità del valore estetico della banca di dati”.
[4] Sono soggette a tutela “le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno del loro autore”, art.3 co.1 Dir 96/9/CE.
[5] Considerando n.39 Dir 96/9/CE “considerando che, oltre alla tutela del diritto d'autore per la scelta o la disposizione originali del contenuto di una banca di dati, la presente direttiva intende salvaguardare i costitutori di banche di dati dall'indebita appropriazione dei risultati dell'investimento finanziario e professionale effettuato …”
[6] Paolo Spada in “Banche di dati e diritto d’autore (il genere del diritto d’autore sulle banche di dati”, AIDA ’97.
[7] Considerando 41 direttiva 96/9/CE.
[8] Considerando 41 “ … ciò che esclude in particolare i subappaltatori dalla definizione di costitutore”.
[9] Relazione al Progetto di direttiva sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore della Commissione Cee del 1989: "i concorrenti, una volta stabilito mediante un'analisi indipendente quali idee, regole o principi vengono usati, sono liberi di creare la loro applicazione delle idee, regole o principi onde realizzare prodotti compatibili. Essi possono basarsi su un'idea identica ma non possono usare la stessa espressione di altri programmi protetti; quindi non vi è monopolio sull'informazione in sé ma soltanto tutela della forma di espressione di quella determinata informazione. Nei casi in cui nei confronti dei programmi operativi si verificano somiglianze nel codice che applica idee o principi dovute all'inevitabilità di alcune forme di espressione, qualora le limitazioni derivanti dall'interfaccia siano tali da rendere impossibili in quelle circostanze un'applicazione diversa, normalmente non si configurerà una violazione del diritto d'autore perché in tali circostanze generalmente si considera che l'idea e l'espressione si sono fuse".
[10] Ad es. Fortran ,Pascal ecc. .
[11] Tra i fondamenti costituzionali del diritto d’autore e dei diritti connessi è infatti l’art. 35 cost..
[12] In tal senso Tribunale di Genova del 31 ottobre 1986.
[13] Bertani Michele, cit.
[14] “Impresa culturale e diritti connessi” Milano 2000 pag. 311 e ss.
[15] Marco Saverio Spolidoro “ Il contenuto del diritto connesso sulle banche di dati” in AIDA,
[16] Marco Saverio Spolidoro cit..
[17] Dir 96/9/CE .
[18]Art. 7 Dir 96/9/CE co.1 “Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo”.
[19] Bertani, Impresa culturale e diritti esclusivi, afferma che esiste un profilo di illegittimità costituzionale nel riconoscimento di diritti esclusivi a contenuto differenziato attribuito alle diverse imprese editoriali e protegga quindi in modo eterogeneo gli investimenti impiegati dalle imprese per la realizzazione di prodotti culturali.
Tale eventuale discrimine è confermato dall’assetto del sistema di tutela approntato dalla l.a. che si muove verso una estensione del contenuto dei diritti connessi dell’impresa culturale a tutti i tipi di utilizzazione economica.
[20] La direttiva CE/96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, sostiene al considerando n.40 che l’ ”investimento può consistere nell'impegnare mezzi finanziari e/o tempo, lavoro ed energia”.
[21] Si noti tra l’altro che anche i programmi per elaboratore hanno seguito le modifiche legislative introdotte dalla Direttiva Cee 93/98 concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, che ha aumentato la durata degli autori da cinquanta a settanta anni. In tale sede il legislatore comunitario ha ritenuto che una maggiore tutela degli autori favorisse anche l’interesse sociale allo sviluppo.
[22] Ad es.il contratto di licenza d’uso.