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diretto dall'avv. A. Sirotti Gaudenzi

 

 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 maggio 2000 (1)

«Inadempimento da parte di uno Stato Direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE Disciplina nazionale che prescrive la comunicazione, all'atto della prima messain commercio di un modello di polizza assicurativa, delle relative condizionicontrattuali al ministro competente»

Nella causa C-296/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora C. Tufvesson,consigliere giuridico, e dal signor B. Mongin, membro del servizio giuridico, inqualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómezde la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettorepresso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signorS. Seam, segretario agli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti,con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevardJoseph II,

convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, avendo mantenuto invigore l'art. L. 310-8 del code des assurances, il quale prescrive che le impreseassicurative o di capitalizzazione che immettano per la prima volta in commercioin Francia un modello di polizza assicurativa ne informino il ministro dell'Economiae delle Finanze secondo le modalità da questo stabilite, e l'art. A. 310-1 delmedesimo codice, che dispone che le informazioni di cui al primo comma dell'art.L. 310-8 avvengano per mezzo di un formulario redatto in lingua francese econtenente le indicazioni menzionate nell'allegato di questo articolo, la Repubblicafrancese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE,degli artt. 6, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, checoordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardantil'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228,pag. 1), e degli artt. 5, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992,92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrativeriguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEEe 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente della SestaSezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, L. Sevón,C. Gulmann J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: S. Alber


cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali delle parti all'udienza del 16 settembre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 ottobre1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 luglio 1998, laCommissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 delTrattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, avendomantenuto in vigore l'art. L. 310-8 del code des assurances, il quale prescrive chele imprese assicurative o di capitalizzazione che immettano per la prima volta incommercio in Francia un modello di polizza assicurativa ne informino il ministrodell'Economia e delle Finanze secondo le modalità da questo stabilite, e l'art.A. 310-1 del medesimo codice, che dispone che le informazioni di cui al primocomma dell'art. L. 310-8 avvengano per mezzo di un formulario redatto in linguafrancese e contenente le indicazioni menzionate nell'allegato di questo articolo, laRepubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delTrattato CE, degli artt. 6, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992,92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrativeriguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modificale direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»)(GU L 228, pag. 1), e degli artt. 5, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 10novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentaried amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica ledirettive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360,pag. 1).

Contesto normativo

Disciplina comunitaria

 

2.
L'art. 6 della direttiva 92/49, compreso nel titolo II «Accesso all'attivitàassicurativa», così dispone:

«Il testo dell'articolo 8 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente:

Articolo 8

(...)

3.La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigoreo introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative cheprescrivano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documentonecessario all'esercizio normale del controllo.

Tuttavia gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventivaapprovazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e specialidelle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri stampati chel'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preventiva ol'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.

(...)».

 

3.
Ai sensi dell'art. 29 della direttiva 92/49, compreso nel titolo III «Armonizzazionedelle condizioni di esercizio»:

«Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità diun'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizionigenerali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe nonché di formulari edaltri stampati che l'impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare nelle suerelazioni con i contraenti. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative,amministrative e regolamentari relative ai contratti di assicurazione, essi possonoesigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altridocumenti, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizionepreliminare per l'esercizio delle sue attività.

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre la notifica preliminareo l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come elementi di unsistema generale di controllo dei prezzi».

 

4.
L'art. 35 della direttiva 92/49, compreso nel titolo IV «Disposizioni sulla libertà distabilimento e di prestazione dei servizi», recita:

«Il testo dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente:

Articolo 16

1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica, entro unmese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 14, allo o agli Stati membri nelcui territorio l'impresa intende svolgere attività in regime di libera prestazione diservizi:

a) un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine disolvibilità, calcolato in conformità degli articoli 16 e 17 della direttiva73/239/CEE;

b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nello Stato membrodella prestazione di servizi.

Allo stesso tempo, l'autorità competente ne informa l'impresa interessata.

Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa si propone di coprire in regime diprestazione di servizi i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegatodella direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, può esigere chel'impresa:

comunichi il nominativo e l'indirizzo del rappresentante di cui all'articolo 12bis, paragrafo 4 della presente direttiva ;

presenti una dichiarazione secondo cui l'impresa è divenuta membrodell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membroin cui è effettuata la prestazione di servizi.

2. Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine non trasmettele informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, essa comunica entrolo stesso termine all'impresa i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poteressere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

3. L'impresa può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificataalla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primocomma».

 

5.
Nello stesso titolo della direttiva 92/49, l'art. 39, nn. 2 e 3, recita quanto segue:

«2.Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi nonstabilisce disposizioni che prescrivano l'approvazione preventiva o la comunicazionesistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delletariffe, dei formulari e degli altri stampati che l'impresa si propone di utilizzare neirapporti con il contraente. Al fine di controllare l'osservanza delle disposizioninazionali, esso può esigere unicamente da ogni impresa che intenda effettuare sulsuo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di liberaprestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica di queste condizioni o diquesti altri documenti che essa intende applicare, senza che tale prescrizione possacostituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

3. Lo Stato membro della succursale o di prestazione dei servizi puòmantenere in vigore o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione dellemaggiorazioni tariffarie proposte solo in quanto elemento di un sistema generaledi controllo dei prezzi».

 

6.
L'art. 5 della direttiva 92/96, compreso nel titolo II «Accesso all'attivitàassicurativa», così dispone:

«Il testo dell'articolo 8 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:

Articolo 8

(...)

3.Gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventivaapprovazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e specialidelle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate inparticolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formularied altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni coni contraenti.

Nonostante il primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delledisposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine puòesigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolodelle tariffe e delle riserve tecniche, senza che tale esigenza possa costituire perl'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore ointroducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prevedanol'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessarioall'esercizio normale del controllo.

(...)».

 

7.
Ai sensi dell'art. 29 della direttiva 92/96, compreso nel titolo III «Armonizzazionedelle condizioni di esercizio»:

«Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità diun'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizionigenerali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche,utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonchédei formulari ed altri stampati che una impresa di assicurazione abbia l'intenzionedi utilizzare nelle proprie relazioni con i contraenti.

Nonostante il primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delledisposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro d'origine puòesigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolodelle tariffe e delle riserve tecniche senza che tale esigenza possa costituire perl'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

(...)».

 

8.
L'art. 35 della direttiva 92/96, compreso nel titolo IV «Disposizioni sulla libertà distabilimento e di prestazione dei servizi», recita:

«Il testo dell'articolo 14 della direttiva 90/619/CEE è sostituito dal testo seguente:

Articolo 14

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano, entro unmese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 11, allo o agli Stati membri nelcui territorio l'impresa intende svolgere attività in regime di libera prestazione diservizi:

a) un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine disolvibilità, calcolato in conformità degli articoli 19 e 20 della direttiva79/267/CEE;

b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nello Stato membrodella prestazione di servizi.

Allo stesso tempo, esse ne informano l'impresa interessata.

2. Quando le autorità competenti dello Stato membro di origine nontrasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, essecomunicano entro lo stesso termine all'impresa i motivi del proprio rifiuto. Talerifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membrod'origine.

3. L'impresa può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificataalla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primocomma».

 

9.
Nello stesso titolo della direttiva 92/96, l'art. 39, n. 2, così dispone:

«Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non stabiliscedisposizioni che prescrivano l'approvazione preventiva o la comunicazionesistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delletariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delleriserve tecniche, nonché dei formulari e degli altri stampati che l'impresa abbial'intenzione di utilizzare nei propri rapporti con il contraente. Allo scopo dicontrollare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai contratti diassicurazione, lo Stato membro della succursale o della prestazione di servizi puòesigere solo da ogni impresa che intenda effettuare sul suo territorio operazioniassicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi,la comunicazione non sistematica delle condizioni o degli altri documenti che essaintende applicare, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa unacondizione preliminare per l'esercizio della sua attività».

Disciplina nazionale

 

10.
Ai sensi dell'art. L. 310-8 del code des assurances (codice delle assicurazioni)francese:

«Le imprese assicurative o di capitalizzazione, allorché mettono per la prima voltain commercio in Francia un modello di polizza assicurativa, ne informano ilministro dell'Economia e delle Finanze nei modi stabiliti da quest'ultimo conregolamento.

Il ministro può esigere la comunicazione dei documenti di carattere contrattualeo pubblicitario aventi ad oggetto un'operazione di assicurazione o dicapitalizzazione.

Qualora risulti che un documento è in contrasto con le disposizioni legislative oregolamentari, il ministro può esigerne la modifica o disporne il ritiro dopo aversentito il parere della commissione consultiva delle assicurazioni. In caso diurgenza, il parere della commissione consultiva non è richiesto».

 

11.
L'art. A. 310-1 del detto codice così dispone:

«Le informazioni di cui al primo comma dell'articolo L. 310-8 devono esseretrasmesse in una scheda redatta in lingua francese e contenente le indicazionimenzionate in allegato al presente articolo».

 

12.
Ai sensi dell'allegato dell'art. A. 310-1 di questo stesso codice, le schede che leimprese assicurative sono tenute a trasmettere sono redatte come segue:

«I Scheda di commercializzazione di un nuovo modello di polizza diassicurazione sulla vita

1.Nome e indirizzo dell'impresa assicurativa contraente.

2.Denominazione commerciale della polizza.

3.Caratteristiche della polizza:

a)Definizione contrattuale delle garanzie offerte;

b)Durata della polizza;

c)Modalità di versamento dei premi;

d)Termini e modalità di recesso dal contratto;

e)Formalità da espletare in caso di sinistro;

f)Precisazioni aggiuntive relative a determinate categorie di polizze:

polizze vita o di capitalizzazione: spese e indennità di riacquistoprelevate dall'impresa assicurativa;

altre polizze che comportano valori di riacquisto: speseprelevate in caso di riacquisto;

capitale variabile: elenco dei valori di riferimento e natura deglielementi attivi che entrano nella loro composizione;

polizza di gruppo: formalità di recesso e di cessione;

g)Informazioni sui premi relativi alle garanzie principali ecomplementari.

4.Rendimento minimo garantito e partecipazione:

a)Tasso d'interesse garantito e durata di tale garanzia;

b)Esistenza di valori di riacquisto minimi garantiti, di garanzia di fedeltà,di valori di riduzione;

c)Modalità di calcolo di attribuzione della partecipazione agli utili.

5.Data di messa in commercio.

II Scheda di commercializzazione di un nuovo modello di polizza diassicurazione diversa dalla vita

1.Nome e indirizzo dell'impresa assicurativa contraente.

2.Denominazione commerciale della polizza.

3.Definizione contrattuale delle garanzie offerte con precisazione del numerodelle categorie di operazioni (articolo R. 321-1 del codice delle assicurazioni).

4.Si tratta di una polizza di gruppo (1)?

No

Se sì, indicare le formalità di recesso e di cessione.

5.La polizza è destinata a coprire esclusivamente i grandi rischi ai sensidell'art. L. 111-6 del codice delle assicurazioni (1)?

No

6.La polizza copre esclusivamente rischi situati in Francia (1)?

No

7.La polizza prevede l'applicazione esclusiva del diritto francese (1)?

No

8.Clientela di destinazione (1):

Privati

Altri

9.Data di messa in commercio.

(1) Barrare la casella corrispondente».

Fase precontenziosa del procedimento

 

13.
Reputando gli artt. L. 310-8 e A. 310-1 del codice francese delle assicurazioni nonconformi agli obblighi derivanti in capo agli Stati membri dagli artt. 6, 29 e 39 delladirettiva 92/49 e dagli artt. 5, 29 e 39 della direttiva 92/96, in quanto le dettedisposizioni nazionali impongono una comunicazione sistematica delle condizionigenerali delle polizze che le imprese assicurative intendono mettere in commercioper la prima volta nel territorio francese, la Commissione intimava al governofrancese, con lettera 17 gennaio 1997, di trasmetterle entro due mesi le sueosservazioni in ordine a questa violazione delle disposizioni delle direttivemenzionate.

 

14.
Con lettera 25 marzo 1997, le autorità francesi replicavano che le direttive 92/49e 92/96 attribuiscono agli Stati membri la facoltà di effettuare controlli ex post nonsistematici dei contratti, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioninazionali relative alle polizze assicurative o al principio attuariale. L'art. L. 310-8del codice francese delle assicurazioni sarebbe preordinato a rendere possibile edeffettivo un controllo del genere, che sarebbe necessario sia sul piano della cautelasia su quello della protezione degli assicurati. L'obbligo sancito da questadisposizione non sarebbe in contrasto con il diritto comunitario in quanto, per unverso, le informazioni richieste si distinguerebbero dalle informazioni e daidocumenti la cui comunicazione preventiva o sistematica è preclusa dalle direttive92/49 e 92/96 e, per l'altro, la comunicazione delle schede di commercializzazionepreviste dal detto codice non equivarrebbe ad una previa approvazione deicontratti di assicurazione, potendo tale comunicazione essere effettuatasuccessivamente all'inizio della loro commercializzazione. Nella citata lettera, leautorità francesi ammettevano tuttavia la necessità di riesaminare la formulazionedei controversi articoli del codice delle assicurazioni, onde eliminare le eventualiambiguità.

 

15.
Tali chiarimenti non modificavano la valutazione della Commissione in ordineall'esistenza di una violazione delle direttive 92/49 e 92/96, talché essa inviava allaRepubblica francese, in data 30 dicembre 1997, un parere motivato con il qualeribadiva integralmente gli addebiti formulati nella lettera di diffida ed intimava allamedesima di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parereentro il termine di due mesi decorrente dalla sua notifica.

 

16.
In mancanza di risposta delle autorità francesi a tale parere motivato, laCommissione, ritenendo che queste ultime non avessero provveduto a modificaregli artt. L. 310-8 e A. 310-1 del codice delle assicurazioni, o che si fosseroquantomeno astenute dal notificarle tale modifica, decideva di proporre il presentericorso.

Nel merito

 

17.
Nel corso dell'udienza, il governo francese ha segnalato che, per eliminare qualsiasiambiguità in ordine al fatto che la comunicazione della scheda dicommercializzazione costituisca una condizione preliminare per la messa incommercio di nuove polizze assicurative, il testo dell'art. L. 310-8 del codice delleassicurazioni è stato modificato dall'art. 91, n. 1, della legge 25 giugno 1999, n. 99-532, relativa al risparmio e alla sicurezza finanziaria (JORF 29 giugno 1999, pag.9487). Nel testo rimaneggiato, l'art. L. 310-8 recita:

«Entro tre mesi dalla messa in commercio di un nuovo modello di polizzaassicurativa, le imprese assicurative o di capitalizzazione ne informano il ministrodell'Economia, secondo le modalità da questo stabilite con regolamento».

 

18.
Il governo francese non nega che le direttive 92/49 e 92/96 precludono agli Statimembri di imporre una comunicazione sistematica delle condizioni generali dellepolizze che le imprese assicurative intendono mettere in commercio per la primavolta nel loro territorio ed autorizzano solo i controlli ex post non sistematici di talicondizioni.

 

19.
Esso fa valere tuttavia che la disciplina comunitaria non contiene alcuna definizionedella nozione di «condizioni generali delle polizze di assicurazione», precisandoche, secondo la dottrina, si tratta di clausole comuni a una medesima categoria dicontratti stipulati dallo stesso assicuratore. Orbene, le schede dicommercializzazione non esigerebbero la comunicazione di alcuna informazioneconfigurantesi come condizioni generali delle polizze di assicurazione, nel sensoprima indicato, bensì si limiterebbero alla trasmissione di succinte informazionisenza possibilità di alterare i singoli elementi delle condizioni generali delle polizzedi assicurazione.

 

20.
Sul punto, il governo francese argomenta che la definizione delle condizionigenerali delle polizze di assicurazione prospettata dalla Commissione priverebbedi effetto utile l'art. 8, n. 3, primo coma, della prima direttiva del Consiglio 24luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di eserciziodell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3),come modificato dall'art. 6 della direttiva 92/49, e l'art. 8, n. 3, terzo comma, dellaprima direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/267/CEE, recante coordinamentodelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accessoall'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63, pag. 1),come modificato dall'art. 5 della direttiva 92/96. In queste disposizioni, di tenoreidentico, si precisa che «La presente direttiva non osta a che gli Stati membrimantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari oamministrative che prescrivano l'approvazione dello statuto e la trasmissione diqualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo».

 

21.
Infatti, qualora la nozione di condizioni generali delle polizze di assicurazione fosseestesa, come sostiene la Commissione, ad ogni elemento costitutivo del rapportocontrattuale tra l'assicuratore e l'assicurato, l'espressione «documento necessarioall'esercizio normale del controllo» risulterebbe svuotata di qualsiasi significato.

 

22.
Secondo il governo francese, le schede di commercializzazione costituirebberodocumenti necessari all'esercizio normale di tale controllo ex post non sistematico.Quest'ultimo non potrebbe infatti essere esercitato senza il rilevamento el'identificazione dei contratti assicurativi, che le indicazioni richieste nelle schededi commercializzazione consentono di realizzare.

 

23.
Sul punto, il governo francese argomenta che le informazioni ottenute dallo Statomembro di origine sono insufficienti, posto che le polizze messe in commercio nelloStato membro in cui è effettuata la libera prestazione di servizi non sono lemedesime di quelle messe in commercio nello Stato membro di origine.

 

24.
La Commissione, da parte sua, ribadisce gli argomenti da essa formulati nel pareremotivato e aggiunge che il nuovo tenore dell'art. L. 310-8 del codice francese delleassicurazioni, pur prevedendo certamente un controllo ex post delle condizionigenerali delle polizze di assicurazione, mantiene nondimeno il carattere sistematicodi tale controllo, carattere che è pertanto in contrasto con le prescrizioni delledirettive 92/49 e 92/96. In ogni caso, tale modifica, adottata dopo la scadenza deltermine di due mesi impartito dal parere motivato, non potrebbe considerarsi avereliminato la violazione posta a carico della Repubblica francese nell'ambito delpresente ricorso per inadempimento.

 

25.
Va rilevato che, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, alleimprese assicurative è richiesto di fornire, in una scheda di commercializzazione,indicazioni circa le caratteristiche della polizza quali, in particolare, la definizionecontrattuale delle garanzie offerte, la durata del contratto, le modalità diversamento dei premi, i termini e le modalità di recesso dal contratto, le formalitàda espletare in caso di sinistro, i premi relativi alle garanzie principali ecomplementari, la data di messa in commercio nonché il rendimento minimogarantito, compreso il tasso di interesse garantito.

 

26.
Per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, le indicazioni richiestealle imprese assicurative nella scheda di commercializzazione vertono sulladefinizione contrattuale delle garanzie offerte, sulle formalità di recesso e dicessione, sul tipo di rischi coperti, sulla localizzazione in Francia di questi ultimi,sull'applicazione in via esclusiva del diritto francese nel contratto, sulla clientela acui è destinato nonché sulla data di messa in commercio.

 

27.
Va ricordato, al riguardo, che gli artt. 6, 29 e 39 della direttiva 92/49 e 5, 29 e 39della direttiva 92/96 vietano allo Stato membro di prescrivere la comunicazionesistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative cheun'impresa intenda utilizzare nel suo territorio nei rapporti con gli assicurati.

 

28.
Orbene, è d'uopo constatare che, mediante le schede di commercializzazione, alleimprese assicurative è richiesta la comunicazione sistematica alle autorità delloStato membro considerato di un complesso di elementi, come quelli richiamati neipunti 25 e 26 della presente sentenza, che rientrano nelle condizioni generali dellepolizze di assicurazione.

 

29.
L'obbligo di comunicazione sistematica di tali elementi costituisce una prescrizionecontraria alla libera messa in commercio dei prodotti assicurativi nella Comunità,che le direttive 92/49 e 92/96 mirano a realizzare.

 

30.
E' pur vero che lo Stato membro nel cui territorio è effettuata la libera prestazionedi servizi dispone, in forza degli artt. 6 della direttiva 92/49 e 5 della direttiva 92/96,del potere di esercitare un controllo sulle polizze assicurative commercializzate nelsuo territorio.

 

31.
Occorre rilevare, al riguardo, come tale Stato membro sia già in possesso diinformazioni relative ai rami assicurativi che l'impresa è autorizzata ad esercitareed alla natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire, come pure di unattestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine di solvibilità, chegli vengono trasmessi dalle autorità competenti degli altri Stati membri ai sensidegli artt. 16 della seconda direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988, 88/357/CEE,recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrativeriguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, e fissazionedelle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione diservizi e che modifica la direttiva 73/239 (GU L 172, pag. 1), e 14 della secondadirettiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizionilegislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sullavita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della liberaprestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267 (GU L 330, pag. 50), nel testodi questi articoli risultante dall'art. 35 della direttiva 92/49 e, rispettivamente, delladirettiva 92/96.

 

32.
Gli artt. 6 della direttiva 92/49 e 5 della direttiva 92/96 autorizzano inoltre lo Statomembro nel cui territorio è effettuata la libera prestazione di servizi a richiedere,in via successiva e non sistematica, informazioni relative alle condizioni generalidelle polizze di assicurazione messe in commercio in tale Stato. Tuttavia, questedisposizioni ostano a che siffatta richiesta di informazioni presenti caratteresistematico.

 

33.
Pertanto, la comunicazione sistematica, per mezzo di schede dicommercializzazione, di elementi rientranti nelle condizioni generali delle polizzedi assicurazione non può considerarsi quale procedura necessaria alla praticaattuazione, ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/49 e dell'art. 5 della direttiva 92/96,dell'esercizio normale del controllo da parte dello Stato membro nel cui territorioè effettuata la libera prestazione di servizi.

 

34.
Ciò posto, il ricorso presentato dalla Commissione deve considerarsi fondato.

 

35.
Conseguentemente, occorre dichiarare che, avendo mantenuto in vigore ilcombinato disposto degli artt. L. 310-8 e A. 310-1 del codice delle assicurazioni, ilquale prescrive alle imprese assicuratrici o di capitalizzazione che mettano per laprima volta in commercio in Francia un modello di polizza assicurativa lacomunicazione sistematica al ministro dell'Economia e delle Finanze di una schedainformativa contenente elementi rientranti nelle condizioni generali delle polizzeassicurative, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombonoin forza degli artt. 6, 29 e 39 della direttiva 92/49 nonché degli artt. 5, 29 e 39 delladirettiva 92/96.

Sulle spese

 

36.
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione haconcluso in tal senso e la Repubblica francese è rimasta soccombente, quest'ultimava condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)Avendo mantenuto in vigore il combinato disposto degli artt. L. 310-8 eA. 310-1 del codice delle assicurazioni, il quale prescrive alle impreseassicuratrici o di capitalizzazione che mettano per la prima volta incommercio in Francia un modello di polizza assicurativa la comunicazionesistematica al ministro dell'Economia e delle Finanze di una schedainformativa contenente elementi rientranti nelle condizioni generali dellepolizze assicurative, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi chele incombono in forza degli artt. 6, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 18giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversadall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), e degli artt. 5, 29 e39 della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordinale disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardantil'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)

2)La Repubblica francese è condannata alle spese.

 

Moitinho de Almeida Sevón Gulmann

Puissochet Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 maggio 2000.

Il cancelliere Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass D.A.O. Edward


1: Lingua processuale: il francese.

 

 

 

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