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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
11 maggio 2000 (1)
«Inadempimento da parte di uno Stato Direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE Disciplina nazionale che prescrive la comunicazione, all'atto della prima messain commercio di un modello di polizza assicurativa, delle relative condizionicontrattuali al ministro competente»
Nella causa C-296/98,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora C. Tufvesson,consigliere giuridico, e dal signor B. Mongin, membro del servizio giuridico, inqualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómezde la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettorepresso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signorS. Seam, segretario agli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti,con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevardJoseph II,
convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, avendo mantenuto invigore l'art. L. 310-8 del code des assurances, il quale prescrive che le impreseassicurative o di capitalizzazione che immettano per la prima volta in commercioin Francia un modello di polizza assicurativa ne informino il ministro dell'Economiae delle Finanze secondo le modalità da questo stabilite, e l'art. A. 310-1 delmedesimo codice, che dispone che le informazioni di cui al primo comma dell'art.L. 310-8 avvengano per mezzo di un formulario redatto in lingua francese econtenente le indicazioni menzionate nell'allegato di questo articolo, la Repubblicafrancese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE,degli artt. 6, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, checoordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardantil'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228,pag. 1), e degli artt. 5, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992,92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrativeriguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEEe 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente della SestaSezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, L. Sevón,C. Gulmann J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali delle parti all'udienza del 16 settembre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 ottobre1999,
ha pronunciato la seguente
Contesto normativo
Disciplina comunitaria
«Il testo dell'articolo 8 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente:
Articolo 8
(...)
3.La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigoreo introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative cheprescrivano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documentonecessario all'esercizio normale del controllo.
Tuttavia gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventivaapprovazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e specialidelle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri stampati chel'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preventiva ol'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.
(...)».
«Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità diun'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizionigenerali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe nonché di formulari edaltri stampati che l'impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare nelle suerelazioni con i contraenti. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative,amministrative e regolamentari relative ai contratti di assicurazione, essi possonoesigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altridocumenti, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizionepreliminare per l'esercizio delle sue attività.
Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre la notifica preliminareo l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come elementi di unsistema generale di controllo dei prezzi».
«Il testo dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente:
Articolo 16
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica, entro unmese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 14, allo o agli Stati membri nelcui territorio l'impresa intende svolgere attività in regime di libera prestazione diservizi:
a) un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine disolvibilità, calcolato in conformità degli articoli 16 e 17 della direttiva73/239/CEE;
b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;
c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nello Stato membrodella prestazione di servizi.
Allo stesso tempo, l'autorità competente ne informa l'impresa interessata.
Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa si propone di coprire in regime diprestazione di servizi i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegatodella direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, può esigere chel'impresa:
comunichi il nominativo e l'indirizzo del rappresentante di cui all'articolo 12bis, paragrafo 4 della presente direttiva ;
presenti una dichiarazione secondo cui l'impresa è divenuta membrodell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membroin cui è effettuata la prestazione di servizi.
2. Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine non trasmettele informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, essa comunica entrolo stesso termine all'impresa i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poteressere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.
3. L'impresa può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificataalla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primocomma».
«2.Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi nonstabilisce disposizioni che prescrivano l'approvazione preventiva o la comunicazionesistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delletariffe, dei formulari e degli altri stampati che l'impresa si propone di utilizzare neirapporti con il contraente. Al fine di controllare l'osservanza delle disposizioninazionali, esso può esigere unicamente da ogni impresa che intenda effettuare sulsuo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di liberaprestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica di queste condizioni o diquesti altri documenti che essa intende applicare, senza che tale prescrizione possacostituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.
3. Lo Stato membro della succursale o di prestazione dei servizi puòmantenere in vigore o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione dellemaggiorazioni tariffarie proposte solo in quanto elemento di un sistema generaledi controllo dei prezzi».
«Il testo dell'articolo 8 della direttiva 79/267/CEE è sostituito dal testo seguente:
Articolo 8
(...)
3.Gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventivaapprovazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e specialidelle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate inparticolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formularied altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni coni contraenti.
Nonostante il primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delledisposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine puòesigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolodelle tariffe e delle riserve tecniche, senza che tale esigenza possa costituire perl'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore ointroducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prevedanol'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessarioall'esercizio normale del controllo.
(...)».
«Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità diun'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizionigenerali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche,utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonchédei formulari ed altri stampati che una impresa di assicurazione abbia l'intenzionedi utilizzare nelle proprie relazioni con i contraenti.
Nonostante il primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delledisposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro d'origine puòesigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolodelle tariffe e delle riserve tecniche senza che tale esigenza possa costituire perl'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.
(...)».
«Il testo dell'articolo 14 della direttiva 90/619/CEE è sostituito dal testo seguente:
Articolo 14
1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano, entro unmese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 11, allo o agli Stati membri nelcui territorio l'impresa intende svolgere attività in regime di libera prestazione diservizi:
a) un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine disolvibilità, calcolato in conformità degli articoli 19 e 20 della direttiva79/267/CEE;
b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;
c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nello Stato membrodella prestazione di servizi.
Allo stesso tempo, esse ne informano l'impresa interessata.
2. Quando le autorità competenti dello Stato membro di origine nontrasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, essecomunicano entro lo stesso termine all'impresa i motivi del proprio rifiuto. Talerifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membrod'origine.
3. L'impresa può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificataalla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primocomma».
«Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non stabiliscedisposizioni che prescrivano l'approvazione preventiva o la comunicazionesistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delletariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delleriserve tecniche, nonché dei formulari e degli altri stampati che l'impresa abbial'intenzione di utilizzare nei propri rapporti con il contraente. Allo scopo dicontrollare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai contratti diassicurazione, lo Stato membro della succursale o della prestazione di servizi puòesigere solo da ogni impresa che intenda effettuare sul suo territorio operazioniassicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi,la comunicazione non sistematica delle condizioni o degli altri documenti che essaintende applicare, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa unacondizione preliminare per l'esercizio della sua attività».
Disciplina nazionale
«Le imprese assicurative o di capitalizzazione, allorché mettono per la prima voltain commercio in Francia un modello di polizza assicurativa, ne informano ilministro dell'Economia e delle Finanze nei modi stabiliti da quest'ultimo conregolamento.
Il ministro può esigere la comunicazione dei documenti di carattere contrattualeo pubblicitario aventi ad oggetto un'operazione di assicurazione o dicapitalizzazione.
Qualora risulti che un documento è in contrasto con le disposizioni legislative oregolamentari, il ministro può esigerne la modifica o disporne il ritiro dopo aversentito il parere della commissione consultiva delle assicurazioni. In caso diurgenza, il parere della commissione consultiva non è richiesto».
«Le informazioni di cui al primo comma dell'articolo L. 310-8 devono esseretrasmesse in una scheda redatta in lingua francese e contenente le indicazionimenzionate in allegato al presente articolo».
«I Scheda di commercializzazione di un nuovo modello di polizza diassicurazione sulla vita
1.Nome e indirizzo dell'impresa assicurativa contraente.
2.Denominazione commerciale della polizza.
3.Caratteristiche della polizza:
a)Definizione contrattuale delle garanzie offerte;
b)Durata della polizza;
c)Modalità di versamento dei premi;
d)Termini e modalità di recesso dal contratto;
e)Formalità da espletare in caso di sinistro;
f)Precisazioni aggiuntive relative a determinate categorie di polizze:
polizze vita o di capitalizzazione: spese e indennità di riacquistoprelevate dall'impresa assicurativa;
altre polizze che comportano valori di riacquisto: speseprelevate in caso di riacquisto;
capitale variabile: elenco dei valori di riferimento e natura deglielementi attivi che entrano nella loro composizione;
polizza di gruppo: formalità di recesso e di cessione;
g)Informazioni sui premi relativi alle garanzie principali ecomplementari.
4.Rendimento minimo garantito e partecipazione:
a)Tasso d'interesse garantito e durata di tale garanzia;
b)Esistenza di valori di riacquisto minimi garantiti, di garanzia di fedeltà,di valori di riduzione;
c)Modalità di calcolo di attribuzione della partecipazione agli utili.
5.Data di messa in commercio.
II Scheda di commercializzazione di un nuovo modello di polizza diassicurazione diversa dalla vita
1.Nome e indirizzo dell'impresa assicurativa contraente.
2.Denominazione commerciale della polizza.
3.Definizione contrattuale delle garanzie offerte con precisazione del numerodelle categorie di operazioni (articolo R. 321-1 del codice delle assicurazioni).
4.Si tratta di una polizza di gruppo (1)?
Sì
No
Se sì, indicare le formalità di recesso e di cessione.
5.La polizza è destinata a coprire esclusivamente i grandi rischi ai sensidell'art. L. 111-6 del codice delle assicurazioni (1)?
Sì
No
6.La polizza copre esclusivamente rischi situati in Francia (1)?
Sì
No
7.La polizza prevede l'applicazione esclusiva del diritto francese (1)?
Sì
No
8.Clientela di destinazione (1):
Privati
Altri
9.Data di messa in commercio.
(1) Barrare la casella corrispondente».
Fase precontenziosa del procedimento
Nel merito
«Entro tre mesi dalla messa in commercio di un nuovo modello di polizzaassicurativa, le imprese assicurative o di capitalizzazione ne informano il ministrodell'Economia, secondo le modalità da questo stabilite con regolamento».
Sulle spese
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)Avendo mantenuto in vigore il combinato disposto degli artt. L. 310-8 eA. 310-1 del codice delle assicurazioni, il quale prescrive alle impreseassicuratrici o di capitalizzazione che mettano per la prima volta incommercio in Francia un modello di polizza assicurativa la comunicazionesistematica al ministro dell'Economia e delle Finanze di una schedainformativa contenente elementi rientranti nelle condizioni generali dellepolizze assicurative, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi chele incombono in forza degli artt. 6, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 18giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative,regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversadall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), e degli artt. 5, 29 e39 della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordinale disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardantil'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)
2)La Repubblica francese è condannata alle spese.
Moitinho de Almeida Sevón Gulmann
Puissochet Wathelet
Il cancelliere Il presidente della Quinta Sezione
R. Grass D.A.O. Edward
1: Lingua processuale: il francese.