SENTENZA DELLA CORTE (Quinta
Sezione)
1° febbraio 2001 (1)
«Inadempimento di uno Stato -
Regime comunitario di conservazione e di gestione delle
risorse della pesca - Controllo delle attività di pesca
e delle attività connesse - Ispezione dei pescherecci e
controllo degli sbarchi [artt. 5, n. 2, del regolamento
(CEE) n. 170/83 e 1, n. 1, del regolamento (CEE) n.
2241/87] - Divieto provvisorio delle attività di pesca
(art. 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87) - Azione
penale o amministrativa nei confronti dei responsabili
ddella violazione della normativa comunitaria relativa
alla conservazione e al controllo (artt. 5, n. 2, del
regolamento n. 170/83 e 1, n. 2, del regolamento n.
2241/87)»
Nella causa
C-333/99,
Commissione delle
Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van
Rijn e B. Mongin, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese,
rappresentata dalle sig.re K. Rispal-Bellanger e C.
Vasak, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare
che:
-non avendo determinato
le appropriate modalità di utilizzazione dei contingenti
ad essa assegnati per le campagne di pesca 1988 e 1990;
-non avendo vigilato sul
rispetto della normativa comunitaria in materia di
conservazione delle specie attraverso un controllo
sufficiente delle attività di pesca, nonché attraverso
ispezioni adeguate della flotta da pesca, degli sbarchi e
della registrazione delle catture tanto per la campagna
di pesca 1988 quanto per la campagna di pesca 1990;
-non avendo vietato
provvisoriamente la pesca ai pescherecci battenti
bandiera francese o registrati nel suo territorio,
benché si ritenesse che le catture effettuate avessero
esaurito il relativo contingente, e avendo alla fine
vietato la pesca quando il contingente era stato
ampiamente superato, e ciò tanto per la campagna di
pesca 1988 quanto per la campagna di pesca 1990,
e
-non avendo intentato
azioni penali o amministrative contro il capitano o
qualsiasi altra persona responsabile delle attività di
pesca svolte dopo l'adozione dei divieti di pesca, per le
campagne 1988 e 1990,
la Repubblica francese
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza,
rispettivamente, del combinato disposto degli artt. 5, n.
2, del regolamento (CEE) 25 gennaio 1983, n. 170, che
istituisce un regime comunitario di conservazione e di
gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), e
1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio
1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo
delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1), dell'art.
11, n. 2, del regolamento n. 2241/87, e del combinato
disposto degli artt. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83 e
1, n. 2, del regolamento n. 2241/87,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La
Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O.
Edward (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: S.
Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del
giudice relatore,
sentite le conclusioni
dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21
settembre 2000,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
- 1.
- Con atto introduttivo
depositato nella cancelleria della Corte il 9 settembre
1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto,
ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far
dichiarare che:
-non
avendo determinato le appropriate modalità di
utilizzazione dei contingenti ad essa assegnati per le
campagne di pesca 1988 e 1990;
-non avendo vigilato sul
rispetto della normativa comunitaria in materia di
conservazione delle specie attraverso un controllo
sufficiente delle attività di pesca, nonché attraverso
ispezioni adeguate della flotta da pesca, degli sbarchi e
della registrazione delle catture tanto per la campagna
di pesca 1988 quanto per la campagna di pesca 1990;
-non avendo vietato
provvisoriamente la pesca ai pescherecci battenti
bandiera francese o registrati nel suo territorio,
benché si ritenesse che le catture effettuate avessero
esaurito il relativo contingente, e avendo alla fine
vietato la pesca quando il contingente era stato
ampiamente superato, e ciò tanto per la campagna di
pesca 1988 quanto per la campagna di pesca 1990,
e
-non avendo intentato
azioni penali o amministrative contro il capitano o
qualsiasi altra persona responsabile delle attività di
pesca svolte dopo l'adozione dei divieti di pesca, per le
campagne 1988 e 1990,
la Repubblica francese
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza,
rispettivamente, del combinato disposto degli artt. 5, n.
2, del regolamento (CEE) 25 gennaio 1983, n. 170, che
istituisce un regime comunitario di conservazione e di
gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), e
1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio
1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo
delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1), dell'art.
11, n. 2, del regolamento n. 2241/87, e del combinato
disposto degli artt. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83 e
1, n. 2, del regolamento n. 2241/87.
Sfondo normativo
comunitario
- 2.
- Ai sensi del suo art. 1, il
regolamento n. 170/83 ha lo scopo di garantire la
protezione dei fondali, la conservazione delle risorse
biologiche marine ed il loro sfruttamento equilibrato su
basi durevoli e a condizioni economiche e sociali
appropriate.
- 3.
- L'art. 2, n. 1, del
regolamento n. 170/83 prevede l'adozione delle misure di
conservazione necessarie alla realizzazione degli
obiettivi sopra citati. L'art. 2, n. 2, recita:
«Le misure di cui al paragrafo 1
possono includere in particolare, per singola specie o
gruppo di specie:
a) l'istituzione di zone
nelle quali la pesca è vietata o limitata, in
determinati periodi, a taluni tipi di navi o dispositivi
di pesca o a talune utilizzazioni delle catture,
b) la fissazione di
norme relative ai dispositivi di pesca,
c) la fissazione di una
dimensione minima o di un peso minimo per specie,
d) la limitazione
dell'attività di pesca, in particolare mediante la
limitazione delle catture».
- 4.
- L'art. 3 del regolamento n.
170/83 precisa che, se è necessario limitare il volume
delle catture di una specie, vengono definiti ogni anno
il totale di catture ammesse per popolazione o gruppo di
popolazioni e la quota disponibile per la Comunità. Ai
sensi dell'art. 4 dello stesso regolamento, il volume
delle catture disponibili per la Comunità è ripartito
fra gli Stati membri in modo da assicurare a ciascuno
Stato membro una stabilità relativa delle attività
esercitate su ciascuna delle popolazioni ittiche
considerate.
- 5.
- In applicazione di tale
disposizione, la Francia si è vista concedere
contingenti di cattura per gli anni 1988 e 1990,
rispettivamente, con il regolamento (CEE) del Consiglio
21 dicembre 1987, n. 3977, che fissa, per alcune
popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale
delle catture ammissibile per il 1988 e alcune condizioni
cui è soggetta la pesca del totale delle catture
ammissibile (GU L 375, pag. 1), e con il regolamento
(CEE) 19 dicembre 1989, n. 4047, che fissa, per alcune
popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale
delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni
cui è soggetta la pesca del totale delle catture
permesse (GU L 389, pag. 1).
- 6.
- Per quanto riguarda la
gestione dei contingenti, l'art. 5, n. 2, del regolamento
n. 170/83, prevede che «Gli Stati membri determinano,
conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili,
le modalità di utilizzazione dei contingenti loro
assegnati».
- 7.
- Le prescrizioni derivanti
dal rispetto di tale obbligo sono riportate nel
regolamento n. 2241/87. Il suo art. 1 dispone:
«1.Per garantire l'osservanza di
tutta la normativa in vigore in materia di misure di
conservazione e di controllo, ogni Stato membro
controlla, nel proprio territorio e nelle acque marittime
soggette alla propria sovranità o giurisdizione,
l'esercizio della pesca e delle attività connesse. Esso
ispeziona i pescherecci e tutte le attività la cui
ispezione dovrebbe consentire la verifica
dell'applicazione del presente regolamento, in
particolare le attività di sbarco, di vendita, di
magazzinaggio del pesce e di registrazione degli sbarchi
e delle vendite.
2.Se, in seguito ad un
controllo o ad un'ispezione effettuata ai sensi del
paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro
constatano il non rispetto della normativa in vigore in
materia di conservazione e di controllo, esse intentano
un'azione penale o amministrativa contro il capitano del
peschereccio o qualsiasi altra persona responsabile.
3.Affinché l'ispezione
venga effettuata nel modo più efficace ed economico
possibile, gli Stati membri coordinano le proprie
attività di controllo e prendono misure che consentano
alle loro competenti autorità ed alla Commissione di
tenersi reciprocamente e regolarmente informate in merito
all'esperienza acquisita».
- 8.
- Inoltre, l'art. 11, nn. 1 e
2, del regolamento n. 2241/87, dispone:
«1.Tutte le catture di pesci
appartenenti ad una riserva o gruppo di riserve ittiche
soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci
battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno
Stato membro, sono conteggiate sul contingente assegnato
a detto Stato per la riserva o gruppo di riserve ittiche
in questione, indipendentemente dal punto di sbarco.
2.Ogni Stato membro
stabilisce la data in cui ritiene che le catture di una
riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a
contingentamento, effettuate da pescherecci che battono
la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio,
abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per
tale riserva o gruppo di riserve ittiche. A decorrere da
tale data, esso vieta provvisoriamente a tali pescherecci
la pesca in tale riserva o gruppo di riserve ittiche
nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo
sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo
tale data, e fissa un termine entro il quale sono ammessi
gli sbarchi, i trasbordi o le ultime notifiche sulle
catture. Tale misura viene notificata senza indugio alla
Commissione, che ne informa gli altri Stati membri».
Fatti e procedimento
precontenzioso
- 9.
- La Commissione ha avviato
due distinti procedimenti d'infrazione contro la
Repubblica francese relativi, rispettivamente, alla
campagna di pesca 1988 e alla campagna di pesca 1990.
La campagna di pesca 1988
- 10.
- Dopo uno scambio di
corrispondenza con le autorità francesi relativo alla
campagna di pesca 1988, la Commissione, con lettera del
1° ottobre 1990, dopo aver rilevato che quattordici
popolazioni avevano formato oggetto di sovrasfruttamento
da parte dei pescatori francesi durante la detta
campagna, contestava alla Repubblica francese il fatto di
non aver rispettato gli obblighi ad essa incombenti in
materia di controllo delle attività di pesca, quali
risultavano dal regolamento n. 2241/87, e diffidava tale
Stato membro ingiungendogli di far conoscere le sue
osservazioni entro un termine di due mesi a decorrere
dalla notifica della detta lettera.
- 11.
- Secondo la Commissione, da
un lato, le autorità francesi non avrebbero istituito un
sistema soddisfacente di controllo della gestione delle
popolazioni, come imposto dall'art. 5, n. 2, del
regolamento n. 170/83, in particolare laddove il
sovrasfruttamento risultava dagli sbarchi effettuati
l'ultimo mese dell'anno 1988.
- 12.
- D'altro lato, tali
autorità non avrebbero vietato provvisoriamente la pesca
quando si riteneva che le catture effettuate dai
pescherecci battenti bandiera francese avessero esaurito
il relativo contingente o, eventualmente, avrebbero alla
fine vietato la pesca quando il contingente era
largamente superato, contravvenendo così agli obblighi
previsti all'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87, e
ciò nonostante alcuni telex di preavviso relativi a un
gran numero di popolazioni inviati dalla Commissione alle
autorità francesi.
- 13.
- Nella loro risposta del 27
novembre 1990 le autorità francesi ammettevano che i
superamenti dei contingenti erano riconducibili a una
chiusura tardiva della pesca e facevano valere le carenze
del loro sistema statistico riguardante il volume delle
catture, carenze che avrebbero provocato ritardi nelle
dichiarazioni mensili di cattura e quindi difficoltà nel
controllo del loro andamento. Esse precisavano di aver
fatto di tutto sin dal 1988 per porre rimedio a tali
problemi di termini e di affidabilità.
- 14.
- Il 29 settembre 1992 la
Commissione inviava alla Repubblica francese un parere
motivato nel quale essa confermava i propri addebiti
relativi all'assenza di controllo della gestione delle
popolazioni e alla chiusura tardiva della pesca. Per
quanto riguarda il secondo addebito, la Commissione
sottolineava che difficoltà di attuazione di una
normativa comunitaria, come l'insufficienza dell'apparato
statistico dello Stato membro interessato, non potevano
giustificare una violazione della detta normativa.
- 15.
- Con lettera 3 dicembre 1992
il governo francese rispondeva al parere motivato
rendendo noto che la notifica dei dati relativi alle
catture era migliorata a partire dal mese di giugno 1991.
La campagna di
pesca 1990
- 16.
- Dopo uno scambio di
corrispondenza con le autorità francesi relativo alla
campagna di pesca 1990, la Commissione, con lettera 25
gennaio 1993, dopo aver constatato il superamento di sei
contingenti assegnati alla Francia per la detta campagna,
contestava nuovamente alla Repubblica francese il fatto
di non aver rispettato gli obblighi ad essa incombenti in
materia di controllo delle attività di pesca, quali
risultavano dal regolamento n. 2241/87, e diffidava tale
Stato membro ingiungendogli di far conoscere le proprie
osservazioni entro un termine di due mesi a decorrere
dalla notifica della detta lettera.
- 17.
- La Commissione faceva
valere che le misure di divieto provvisorio della pesca
non erano state adottate in particolare quando si
riteneva che le catture avessero esaurito i contingenti.
Inoltre, sebbene in via di diminuzione, i ritardi nella
comunicazione dei dati alla Commissione sarebbero
continuati.
- 18.
- Il 17 marzo 1993 il governo
francese rispondeva che il suo sistema di trattamento
delle catture era divenuto efficiente e che la
Commissione avrebbe potuto ricevere in tempo i dati. Esso
non forniva invece alcuna spiegazione circa l'addebito
relativo alla chiusura tardiva della pesca.
- 19.
- Il 4 giugno 1997 la
Commissione inviava alla Repubblica francese un parere
motivato nel quale formulava i seguenti addebiti:
1)le autorità francesi non
avrebbero determinato le adeguate modalità di
utilizzazione dei contingenti che erano stati attribuiti
alla Francia per la campagna di pesca 1990;
2)tali autorità non
avrebbero vigilato sul rispetto della normativa
comunitaria in materia di conservazione attraverso un
controllo delle attività di pesca e ispezioni adeguate
degli sbarchi e della registrazione delle catture per la
campagna di pesca 1990;
3)le autorità francesi
non avrebbero vietato provvisoriamente la pesca dei
pescherecci battenti bandiera francese o registrati sul
loro territorio quando si riteneva che le catture
effettuate avessero esaurito il relativo contingente, e
4)tali autorità non
avrebbero intentato azioni penali o amministrative contro
il capitano o qualsiasi altra persona responsabile delle
attività di pesca svolte dopo l'adozione dei divieti di
pesca per la detta campagna.
- 20.
- Con lettera del 22 agosto
1997 il governo francese faceva valere che le adeguate
modalità di utilizzazione dei contingenti attribuiti
alla Francia erano state adottate con il decreto 24
agosto 1990, n. 2413/90, relativo alla ripartizione di
taluni contingenti di pesca accordati alla Francia per
l'anno 1990. Per quanto riguarda il controllo delrispetto
della normativa comunitaria da parte degli operatori, il
governo francese precisava che solo la riserva ittica di
acciughe nella zona CIEM VIII aveva potuto formare
oggetto di una misura di chiusura della pesca prima della
fine dell'anno 1990. Tale misura sarebbe stata rispettata
poiché le catture di tale specie effettuate nel novembre
1990, dopo la data di chiusura di tale pesca, sarebbero
ammontate soltanto a una decina di tonnellate.
- 21.
- Alla luce delle risposte
delle autorità francesi ai suoi pareri motivati del 29
settembre 1992 e del 4 giugno 1997, ritenendo che la
Repubblica francese non avesse vigilato sul rispetto del
regime comunitario di conservazione e di gestione delle
risorse ittiche, la Commissione ha presentato il ricorso
in esame.
Sulla
ricevibilità del ricorso
- 22.
- Secondo il governo francese
risulta dalla lettera e dallo spirito dell'art. 226 CE
che un ricorso per inadempimento deve avere un oggetto
definito e circoscritto per rispondere al suo obiettivo
ultimo, che è quello di ottenere l'adeguamento ai propri
obblighi da parte dello Stato membro censurato. Lo scopo
di un tale ricorso non sarebbe, invece, di ottenere
un'eventuale condanna di principio del detto Stato
membro, come quella alla quale condurrebbe un ricorso
proposto, come nel caso di specie, una decina di anni
dopo i fatti.
- 23.
- Occorre ricordare che,
nell'esercizio delle competenze che le derivano ai sensi
degli artt. 211 CE e 226 CE, la Commissione non deve
dimostrare l'esistenza di un interesse ad agire in
quanto, nell'interesse generale comunitario, essa ha
d'ufficio il compito di vigilare sull'applicazione del
Trattato da parte degli Stati membri e di far accertare,
al fine della loro soppressione, la sussistenza di
eventuali violazioni degli obblighi che ne derivano (v.
sentenze 4 aprile 1974, causa 167/73,
Commissione/Francia, Racc. pag. 359, punto 15; 11 agosto
1995, causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. pag.
I-2189, punto 21, e 9 novembre 1999, causa C-365/97,
Commissione/Italia, Racc. pag. I-7773, punto 59).
- 24.
- D'altronde spetta alla
Commissione valutare l'opportunità di agire contro uno
Stato membro, determinare le disposizioni che esso
avrebbe violato e scegliere il momento in cui inizierà
il procedimento per inadempimento nei suoi confronti,
mentre le considerazioni sulle quali si fonda tale
decisione non possono avere alcuna incidenza sulla
ricevibilità del ricorso (sentenze 1° giugno 1994,
causa C-317/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2039,
punto 4, e 18 giugno 1998, causa C-35/96,
Commissione/Italia, Racc. pag. I-3851, punto 27).
- 25.
- Secondo una giurisprudenza
costante, le disposizioni dell'art. 226 CE si applicano
senza che la Commissione debba rispettare un termine
fissato (sentenze 10 aprile 1984, causa 324/82,
Commissione/Belgio, Racc. pag. 1861, punto 12, e 16
maggio 1991, causa C-96/89, Commissione/Paesi Bassi,
Racc. pag. I-2461, punto 15). In mancanza della prova che
la durata inconsueta del procedimento precontenzioso
abbia pregiudicato i diritti della difesa della
Repubblica francese, nulla consente diconcludere che la
Commissione ha esercitato in modo contrastante con il
Trattato il potere discrezionale di cui dispone in forza
dell'art. 226 CE.
- 26.
- Il ricorso è quindi
ricevibile.
Nel
merito
- 27.
- La Commissione ha formulato
nei confronti della Repubblica francese tre censure, che
occorre esaminare nell'ordine:
-l'assenza di misure di controllo, in
violazione del combinato disposto degli artt. 5, n. 2,
del regolamento n. 170/83 e 1, n. 1, del regolamento n.
2241/87;
-la chiusura tardiva
della pesca, in violazione dell'art. 11, n. 2, del
regolamento n. 2241/87, e
-l'assenza di sanzioni
penali o amministrative, in violazione del combinato
disposto degli artt. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83 e
1, n. 2, del regolamento n. 2241/87.
L'assenza di misure
di controllo
- 28.
- Secondo la Commissione, la
Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza degli artt. 5, n. 2, del regolamento
n. 170/83, e 1, n. 1, del regolamento n. 2241/87, sotto
tre profili. In primo luogo, essa non avrebbe adottato
misure sufficientemente diversificate e efficaci di
gestione dei propri contingenti di pesca; in secondo
luogo, essa non avrebbe sufficientemente controllato
l'esercizio della pesca e delle attività connesse; in
terzo luogo, essa non avrebbe ispezionato in modo
adeguato i pescherecci e le attività di sbarco, di
vendita e di magazzinaggio del pesce.
- 29.
- Pur non negando i
superamenti di contingenti ad esso contestati per le
campagne di pesca 1988 e 1990, il governo francese fa
riferimento alla giurisprudenza della Corte che impedisce
alla Commissione di fondarsi su una mera presunzione
anziché su elementi precisi e concreti (sentenze 5
ottobre 1989, causa 290/87, Commissione/Paesi Bassi,
Racc. pag. 3083, punto 17; 20 marzo 1990, causa C-62/89,
Commissione/Francia, Racc. pag. I-925, punto 37, e 31
gennaio 1991, causa C-244/89, Commissione/Francia, Racc.
pag. I-163, punto 35).
- 30.
- A tale riguardo, il governo
francese precisa che esso agisce conformemente agli
obiettivi della politica comune della pesca e fa valere
che le riforme da esso intraprese per accompagnare
l'evoluzione della normativa comunitaria si sono tradotte
in un miglioramento progressivo della sua gestione delle
risorse ittiche.
- 31.
- Più precisamente, esso
chiarisce che i superamenti sono diminuiti tra il 1988 e
il 1998 sia in percentuale sia per numero di specie
interessate. Esso aggiunge che talisuperamenti non hanno
messo in pericolo l'equilibrio della risorsa ittica né
modificato i criteri di stabilità necessari per
ripartire i contingenti fra gli Stati membri.
- 32.
- In via preliminare, occorre
osservare che l'art. 226 CE consente alla Commissione di
avviare il procedimento per inadempimento ogniqualvolta
essa ritenga che uno Stato membro abbia trasgredito uno
dei propri obblighi comunitari, a prescindere dalla
natura o dalla rilevanza dell'infrazione (sentenza 27
novembre 1990, causa C-209/88, Commissione/Italia, Racc.
pag. I-4313, punto 13).
- 33.
- Occorre rilevare che il
procedimento previsto all'art. 226 CE si basa
sull'accertamento oggettivo dell'inosservanza da parte di
uno Stato membro degli obblighi impostigli dal Trattato o
da un atto di diritto derivato (v. sentenze 1° marzo
1983, causa 301/81, Commissione/Belgio, Racc. pag. 467,
punto 8, e 1° ottobre 1998, causa C-71/97,
Commissione/Spagna, Racc. pag. I-5991, punto 14).
- 34.
- Nel caso di specie, la
Commissione ha fornito a sostegno del proprio ricorso
elementi di fatto circostanziati che provano, più in
particolare, sovrasfruttamenti del 57% per la sogliola e
del 330% per la rana pescatrice durante la campagna di
pesca 1988 e che dimostrano l'esistenza di rilevanti casi
di sovrasfruttamento nel 1990. Inoltre, essa ha
sottolineato che, per numerose popolazioni ittiche, gli
sbarchi sono proseguiti dopo la misura nazionale di
divieto della pesca e perfino dopo la chiusura della
pesca da parte della Commissione. Il governo francese non
ha contestato l'esattezza di tali constatazioni.
- 35.
- Risulta dall'entità di
tali cifre e dalla ripetizione della situazione che esse
descrivono che i casi di sovrasfruttamento hanno potuto
essere solo la conseguenza dell'inadempimento, da parte
delle autorità francesi, dei loro obblighi di controllo.
L'argomento del governo francese, secondo cui la
Commissione si fonda su una mera presunzione non è
quindi giustificato.
- 36.
- Per quanto riguarda il
miglioramento progressivo della gestione della pesca,
occorre osservare che è irrilevante che l'inadempimento
risulti dalla volontà dello Stato membro al quale è
addebitabile, dalla sua negligenza, oppure dalle
difficoltà tecniche cui quest'ultimo avrebbe fatto
fronte (sentenza Commissione/Spagna, citata, punto 15).
Simili sforzi, pur avendo condotto a una diminuzione dei
superamenti dei contingenti, non sono tali da scusare gli
inadempimenti accertati.
- 37.
- Riguardo all'argomento
dedotto dal governo francese in ordine alla mancanza di
pregiudizio derivante dall'inosservanza dei suoi
obblighi, occorre ricordare, anche supponendo provata
tale asserzione, che il mancato rispetto di un obbligo
imposto da una norma di diritto comunitario costituisce
di per sé un inadempimento ed è irrilevante la
considerazione che tale inosservanza non abbia prodotto
effetti negativi (v. sentenza 27 novembre 1990,
Commissione/Italia, citata, punto 14).
- 38.
- Occorre quindi rilevare
che, non avendo determinato le appropriate modalità di
utilizzazione dei contingenti ad essa assegnati per le
campagne di pesca 1988 e 1990e non avendo vigilato sul
rispetto della normativa comunitaria in materia di
conservazione delle specie attraverso un controllo
sufficiente delle attività di pesca nonché attraverso
ispezioni adeguate della flotta da pesca, degli sbarchi e
della registrazione delle catture, tanto per la campagna
di pesca 1988 quanto per la campagna di pesca 1990, la
Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 5,
n. 2, del regolamento n. 170/83 e 1, n. 1, del
regolamento n. 2241/87.
La chiusura tardiva della pesca
- 39.
- La Corte ha già
dichiarato, nella sua sentenza 7 dicembre 1995, causa
C-52/95, Commissione/Francia (Racc. pag. I-4443, punti 29
e 30), che l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 2241/87
obbliga gli Stati membri ad adottare provvedimenti
vincolanti per vietare provvisoriamente qualsiasi
attività di pesca prima ancora che fossero esauriti i
contingenti.
- 40.
- Nel caso di specie, la
Commissione sottolinea che, per quanto riguarda la
campagna di pesca 1988, essa ha preavvisato in più
occasioni, per telex, le autorità francesi dello stato
di esaurimento delle popolazioni ittiche e del rischio di
sovrasfruttamento. Per quanto riguarda la campagna di
pesca 1990, essa ha comunicato i sei casi di
sovrasfruttamento. Nessuna misura d'intervento sarebbe
stata adottata dalle autorità francesi.
- 41.
- Per quanto riguarda la
campagna di pesca 1988, il governo francese, nella sua
lettera 23 ottobre 1989, ha ammesso che i contingenti
erano stati superati senza che esso avesse adottato, in
tempo utile, i provvedimenti di divieto e si è
giustificato facendo valere le difficoltà connesse
all'introduzione di nuovi programmi informatici e, per
quanto riguarda più in particolare la passera di mare,
la sogliola e la rana pescatrice, quelle comportate dalla
gestione di tali contingenti che sono molto modesti e
pescati da una flottiglia molto sparpagliata.
- 42.
- Per quanto attiene alla
campagna di pesca 1990, nella sua lettera 22 gennaio 1992
esso ha spiegato i superamenti di contingenti con le
insufficienze del sistema statistico allora in vigore,
che causavano un ritardo rilevante nelle dichiarazioni
mensili di cattura e difficoltà nel controllo del loro
andamento.
- 43.
- In primo luogo, per quanto
riguarda la difficoltà delle autorità francesi a
gestire contingenti di pesca di volume modesto, la
Commissione ha fatto rilevare, a giusto titolo, che una
siffatta difficoltà era prevedibile già al momento
della discussione e dell'adozione dei regolamenti che
fissano i contingenti annuali. Per giunta, occorre
constatare che il governo francese non può legittimare
la chiusura tardiva della pesca facendo valere
l'insufficienza del suo sistema di controllo, le cui
modalità di utilizzazione non erano sufficientemente
adeguate alle caratteristiche della pesca esercitata dai
pescherecci battenti bandiera francese.
- 44.
- In secondo luogo, quanto ai
problemi di ordine informatico e statistico, secondo una
giurisprudenza costante, uno Stato membro non può far
valere difficoltà pratiche per giustificare la mancata
attuazione di misure di controllo appropriate. Al
contrario, spetta agli Stati membri, incaricati
dell'esecuzione dei regolamenti comunitari nel settore
dei prodotti della pesca, superare queste difficoltà
adottando le misure appropriate (sentenze 20 marzo 1990,
Commissione/Francia, citata, punto 23, e 7 dicembre 1995,
Commissione/Francia, citata, punto 28).
- 45.
- Occorre al riguardo
sottolineare che l'art. 11 del regolamento n. 2241/87 si
impone agli Stati membri come norma generale
indispensabile per assicurare l'efficacia di qualsiasi
regime di conservazione e di gestione delle risorse della
pesca fondato sulla ripartizione, in forma di contingenti
assegnati agli Stati membri, del volume delle catture
disponibili per la Comunità. Occorre quindi concludere
che il ritardo delle autorità francesi nel vietare
provvisoriamente la pesca in tempo utile rappresenta una
violazione dell'art. 11, n. 2, del regolamento n.
2241/87.
- 46.
- Nelle sue difese il governo
francese sostiene che, sin dal 1989, esso ha perfezionato
la gestione dei contingenti di pesca nazionali per
renderla più affidabile e per essere in grado di reagire
in tempo utile in caso di previsioni di superamento.
- 47.
- Ciononostante, il
miglioramento dell'efficacia dei controlli in seguito a
un siffatto inadempimento non incide sul fatto che, nel
corso delle campagne di pesca 1988 e 1990, hanno avuto
luogo numerosi e consistenti superamenti dei contingenti
sul territorio francese o nelle acque marittime soggette
alla sua giurisdizione, senza che siano stati adottati in
tempo utile provvedimenti di divieto provvisorio della
pesca.
- 48.
- Occorre quindi constatare
che, non avendo vietato provvisoriamente la pesca per i
pescherecci battenti bandiera francese o registrati sul
suo territorio, benché si ritenesse che le catture
effettuate avessero esaurito il relativo contingente e,
eventualmente, avendo vietato la pesca dopo che il
contingente era stato largamente superato, e ciò tanto
per la campagana di pesca 1988 quanto per la campagna di
pesca 1990, la Repubblica francese è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 11, n. 2,
del regolamento n. 2241/87.
La mancanza di sanzioni penali o
amministrative
- 49.
- La Repubblica francese
segnala che nel 1997 è stato introdotto nell'ordinamento
francese un meccanismo di sanzioni amministrative per i
superamenti di contingenti, ispirato a quello previsto
dal regolamento (CE) del Consiglio 6 maggio 1996, n. 847,
che introduce condizioni complementari per la gestione
annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115, pag. 3).
- 50.
- Tuttavia, come rilevato a
giusto titolo dalla Commissione, anche prima
dell'adozione del regolamento n. 847/96, gli Stati membri
erano obbligati a intentare azioni amministrative in caso
di violazione della normativa comunitaria in materia di
conservazione e di controllo delle risorse della pesca,
ai sensi dell'art. 1, n 2, delregolamento n. 2241/87. E'
giocoforza constatare che, per quanto riguarda le
campagne di pesca 1988 e 1990, le autorità francesi sono
venute meno a tale obbligo.
- 51.
- Quanto alle sanzioni
penali, il governo francese giustifica il numero modesto
di procedimenti penali, in primo luogo, con la necessità
preliminare di un decreto ministeriale di chiusura
relativo nel contempo ad una specie e ad una zona di
pesca e, in secondo luogo, con la difficoltà di ottenere
l'accertamento dell'infrazione, per lo più in mare, da
parte di una guardia giurata.
- 52.
- Per quanto riguarda la
prova in mare, la Corte ha già dichiarato che il
superamento dei contingenti che il sistema di controllo
si propone di evitare si concreta non già con la cattura
di determinati pesci, bensì con lo sbarco o il trasbordo
di catture in eccesso. Risulta infatti dall'art. 1 del
regolamento 2241/87 che i controlli e le ispezioni
imposti dalla normativa comunitaria riguardano «le
attività di sbarco, di vendita, di magazzinaggio del
pesce e di registrazione degli sbarchi e delle vendite».
Ne discende che le infrazioni al regime dei contingenti
che devono essere sanzionati dallo Stato membro di sbarco
o di trasbordo in forza dell'art. 11 quater, introdotto
nel regolamento n. 2241/87 dal regolamento (CEE) del
Consiglio 7 novembre 1988, n. 3483 (GU L 306, pag. 2),
sono quelle commesse al momento dello sbarco o del
trasbordo di catture in un porto di questo Stato membro o
nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o
giurisdizione (sentenza 27 marzo 1990, causa C-9/89,
Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-1383, punti 28 e 29).
- 53.
- Di conseguenza, la
constatazione dell'infrazione in mare ai fini
dell'applicazione di una sanzione penale non è
necessaria nei limiti in cui le infrazioni potrebbero
facilmente essere constatate al momento dello sbarco
delle catture nel porto ovvero al momento delle attività
di sbarco, di vendita o di magazzinaggio.
- 54.
- Inoltre, occorre ricordare
che, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n.
170/83, spetta agli Stati membri determinare le modalità
di utilizzazione dei contingenti loro assegnati, ivi
comprese le condizioni per la loro applicazione. Ora,
secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non
può invocare norme, prassi o situazioni del suo
ordinamento giuridico interno per giustificare
l'inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti
dalle norme del diritto comunitario (v. sentenza 8 giugno
1993, causa C-52/91, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag.
I-3069, punto 36).
- 55.
- Occorre quindi constatare
che, non avendo intentato azioni penali o amministrative
contro il capitano o qualsiasi altra persona responsabile
delle attività di pesca effettuate dopo l'adozione dei
divieti di pesca per le campagne 1988 e 1990, la
Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 5,
n. 2, del regolamento n. 170/83, e 1, n. 2, del
regolamento n. 2241/87.
Sulle spese
- 56.
- Ai sensi dell'art. 69, n.
2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della
Repubblica francese che è risultata soccombente,
quest'ultima va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)-Non avendo
determinato le appropriate modalità di utilizzazione dei
contingenti ad essa assegnati per le campagne di pesca
1988 e 1990 e non avendo vigilato sul rispetto della
normativa comunitaria in materia di conservazione delle
specie attraverso un controllo sufficiente delle
attività di pesca, nonché attraverso ispezioni adeguate
della flotta da pesca, degli sbarchi e della
registrazione delle catture, tanto per la campagna di
pesca 1988 quanto per la campagna di pesca 1990;
-non avendo vietato
provvisoriamente la pesca ai pescherecci battenti
bandiera francese o registrati sul suo territorio,
benché si ritenesse che le catture effettuate avessero
esaurito il relativo contingente e, eventualmente, avendo
vietato la pesca quando il contingente era stato
largamente superato, e ciò tanto per la campagna di
pesca 1988 quanto per la campagna di pesca 1990,
e
-non avendo intentato
azioni penali o amministrative contro il capitano o
qualsiasi altra persona responsabile delle attività di
pesca effettuate dopo l'adozione dei divieti di pesca per
le campagne di pesca 1988 e 1990,
la Repubblica
francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza, rispettivamente, del combinato disposto degli
artt. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 25
gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime
comunitario di conservazione e di gestione delle risorse
della pesca, e 1, n. 1, del regolamento (CEE) del
Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune
misure di controllo delle attività di pesca, dell'art.
11, n. 2, del regolamento n. 2241/87, e del combinato
disposto degli artt. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83 e
1, n. 2, del regolamento n. 2241/87.
2)La Repubblica
francese è condannata alle spese.
La Pergola
Wathelet Edward Jann Sevón
|
Così deciso e
pronunciato a Lussemburgo il 1° febbraio 2001.
Il
cancelliere Il presidente della Quinta Sezione
R. Grass
A. La Pergola