SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
1° febbraio 2001 (1)
«Interpretazione degli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) nonché degli artt. 30, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE) - Normativa nazionale recante divieto per gli ottici di effettuazione di taluni esami oculistici - Normativa nazionale che restringe la commercializzazione di apparecchi che consentono di procedere a taluni esami ottici riservati ai soli oculisti»
Nel procedimento C-108/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de première instance di Bruxelles (Belgio), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di
Dennis Mac Quen,
Derek Pouton,
Carla Godts,
Youssef Antoun
e
Grandvision Belgium SA, già Vision Express Belgium SA, responsabile civile,
in presenza di:
Union professionelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire, parte civile,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) nonché degli artt. 30, 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 43 CE e 49 CE),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward (relatore) e P. Jann, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mischo,
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto,
viste le osservazioni scritte presentate
-per la sig.ra Godts, per i sigg. Antoun e Pouton, nonché per la Grandvision Belgium SA, dagli avv.ti M. Fyon, F. Louis, A. Vallery e H. Gilliams,
-per l'Union professionelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire, dagli avv.ti J.-M. Defourny, e R. Bützler, patrocinante dinanzi alla Cour de cassation (Belgio),
-per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra Godts, dei sigg. Antoun e Pouton, nonché della Grandvision Belgium SA, rappresentati dagli avv.ti M. Fyon, F. Louis, A. Vallery e H. Gilliams, dell'Union professionelle belge des médecins spécialistes en ophtalmologie et chirurgie oculaire, rappresentata dagli avv.ti J.-M. Defourny e F. Mourlon Beernaert, del foro di Bruxelles, nonché della Commissione, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, all'udienza del 10 febbraio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 marzo 2000,
ha pronunciato la seguente
Il contesto normativo
«La professione di ottico ai sensi del presente decreto consiste nell'esercizio abituale ed autonomo di una o più delle seguenti attività:
a)l'offerta al pubblico, la vendita, la manutenzione e la riparazione di articoli di ottica destinati alla correzione e/o alla compensazione della vista,
a bis)la prova, l'adattamento, la vendita e la manutenzione di occhi artificiali,
b)l'esecuzione di prescrizioni rilasciate da medici oculisti ai fini della correzione della vista».
«L'esercizio della professione medica è consentito unicamente al titolare del diploma legale di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia ottenuto ai sensi della normativa sulla collazione dei titoli accademici e sul programma degli esami universitari salvo dispensa prevista per legge e subordinatamente, inoltre, al possesso dei requisiti fissati dall'art. 7, primo o secondo comma».
«Costituisce esercizio illecito della professione medica lo svolgimento abituale da parte di un soggetto che non risponda a tutti i requisiti fissati dal primo capoverso del presente comma di qualsiasi atto avente ad oggetto o presentato come avente ad oggetto, nei confronti della persona umana, l'esame dello stato di salute, l'accertamento di malattie e deficit, l'effettuazione di diagnosi, l'elaborazione o l'esecuzione di terapie di patologie, fisiche o psichiche, reali o supposte, nonché la vaccinazione».
I fatti della causa principale e le questioni pregiudiziali
1)Se sia compatibile con gli artt. 5, 52 e 59 del Trattato CE il divieto, derivante dall'interpretazione o dall'applicazione di una disposizione dell'ordinamento nazionale, imposto agli ottici residenti in altri Stati membri, di offrire, all'interno di uno Stato membro, nell'ambito della correzione di difetti meramente ottici della vista, servizi consistenti in un esame obiettivo della vista, vale a dire effettuati senza far ricorso a un metodo in base al quale il cliente determina, da solo, i difetti ottici di cui soffre e decide egli stesso quale sia la correzione da apportare.
2)Se siano compatibili con l'art. 30 del Trattato CE gli ostacoli alla messa in commercio, all'interno di uno Stato membro, di apparecchi che consentono un esame obiettivo della vista ai fini della correzione di difetti meramente ottici della vista, quali ad esempio un autorifrattore, derivanti dal divieto impostodalla legge nazionale agli ottici residenti in altri Stati membri di offrire, all'interno del detto Stato membro, servizi consistenti in un esame obiettivo (vale a dire, non soggettivo) della vista, e ciò nell'ambito della correzione pure di difetti meramente ottici della vista stessa.
Osservazioni preliminari
In ordine alle questioni pregiudiziali
Sulle spese
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sottopostele dal Tribunal de première instance di Bruxelles, con ordinanza 27 marzo 1996, dichiara:
Allo stato attuale del diritto comunitario, l'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) non osta a che le competenti autorità di uno Stato membro interpretino la legge nazionale relativa all'esercizio della professione medica in termini tali che, nell'ambito della correzione di deficienze puramente ottiche della vista del cliente, l'esame obiettivo delle deficienze medesime, vale a dire un esame non fondato su di un metodo in base al quale sia solamente il clientea determinare le deficienze ottiche di cui soffra, sia riservato, per motivi connessi alla tutela della salute pubblica, ad una categoria di professionisti in possesso di qualifiche specifiche, quali gli oculisti, ad esclusione, in particolare, degli ottici non medici. Spetta al giudice nazionale, valutare, in considerazione delle prescrizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento nonché delle esigenze di certezza del diritto e di tutela della salute pubblica se l'interpretazione della legge nazionale accolta al riguardo dalle competenti autorità nazionali presenti un valido fondamento dell'azione penale avviata nella causa principale.
Wathelet Edward Jann |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° febbraio 2001.
Il cancelliere Il presidente della Quinta Sezione
R. Grass A. La Pergola
1: Lingua processuale: il francese.