Consiglio dei Ministri
10 settembre 2004, n.169
Comunicato.
La Presidenza
del Consiglio dei Ministri comunica:
il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 19,30 a Palazzo Chigi,
sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
Il Presidente Berlusconi ha riferito al Consiglio sul colloquio da lui avuto nel
corso della giornata con il Presidente dell’Iraq Ghazi al Yawar, alla presenza
del Vicepresidente Fini e dei Sottosegretari Letta e Bonaiuti. Si è in
particolare soffermato sulla comunanza di posizioni riscontrata e sui sentimenti
di condanna espressi dal Presidente iracheno nei confronti dei barbari atti di
terrorismo che stanno colpendo, in Iraq, cittadini italiani e stranieri,
auspicando la tempestiva liberazione delle due cittadine attualmente in mano ai
terroristi.
Il Presidente Berlusconi ha inoltre riferito al Consiglio circa la telefonata
del Presidente Putin che ha ringraziato l’Italia per gli aiuti ricevuti in
Ossezia.
Il Consiglio ha quindi approvato i seguenti provvedimenti:
su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, Buttiglione, e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Lunardi:
- un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2001/16 in materia
di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, adegua
ai canoni comunitari la disciplina nazionale in materia di progettazione,
costruzione, messa in servizio, ristrutturazione, rinnovamento, esercizio e
manutenzione del sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di
tutela per la salute e la sicurezza del personale addetto all’esercizio; sul
provvedimento sono stati acquisiti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e
delle Commissioni parlamentari di merito;
su proposta del Ministro degli affari esteri, Frattini:
- un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo fra Italia e
Giordania per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica;
su proposta del Ministro delle attività produttive, Marzano:
- uno schema di decreto legislativo che reca il Codice della proprietà
industriale, un’operazione di riassetto organico della materia, in attuazione
della delega contenuta nella legge n. 273 del 2002 sullo sviluppo
dell’iniziativa privata e della concorrenza. La codificazione è stata operata
attraverso il coordinamento, la razionalizzazione e la semplificazione delle
fonti nazionali e comunitarie, perseguendo inoltre alcuni particolari obiettivi
a cui il Governo annette rilevanza, come l’ampliamento della tutela riservata
alla proprietà industriale, la ridefinizione delle competenze dell’Ufficio
italiano brevetti e marchi, la particolarde tutela delle invenzioni realizzate
dai ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca. Sul
provvedimento verranno acquisiti i pareri prescritti.
Il Consiglio ha poi adottato le seguenti deliberazioni:
su proposta del Ministro per le politiche agricole e forestali:
- avvio della procedura per la nomina del dott. Antonio MATARRESE a Presidente
dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE).
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Giuseppe
PANTIERI (in arte Josè Pantieri), storico del cinema e promotore culturale a
norma della legge Bacchelli.
Il Consiglio, infine, su proposta del Ministro per gli affari regionali, La
Loggia, ha esaminato talune leggi regionali a norma dell’art. 127 della
Costituzione.
La seduta ha avuto termine alle ore 19,55
Si riporta l'art. 15 della Legge 12 dicembre 2002, n.273:
Legge 12 dicembre 2002, n.273
Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002, n.293 - Suppl. Ord.)
Art. 15.
(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà
industriale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e
sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica
e sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria
intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d’autore sui disegni
e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento
alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure
per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione
della normativa, con previsione dell’estensione della competenza anche alla
tutela del diritto d’autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di
autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli
adempimenti amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei
procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all’articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
h) previsione che la rivelazione o l’impiego di conoscenze ed esperienze
tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e
operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell’economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all’articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il
parere del Consiglio di Stato.
3. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.