Consiglio dei Ministri

10 settembre 2004, n.169

Comunicato.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 19,30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi.
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
Il Presidente Berlusconi ha riferito al Consiglio sul colloquio da lui avuto nel corso della giornata con il Presidente dell’Iraq Ghazi al Yawar, alla presenza del Vicepresidente Fini e dei Sottosegretari Letta e Bonaiuti. Si è in particolare soffermato sulla comunanza di posizioni riscontrata e sui sentimenti di condanna espressi dal Presidente iracheno nei confronti dei barbari atti di terrorismo che stanno colpendo, in Iraq, cittadini italiani e stranieri, auspicando la tempestiva liberazione delle due cittadine attualmente in mano ai terroristi.
Il Presidente Berlusconi ha inoltre riferito al Consiglio circa la telefonata del Presidente Putin che ha ringraziato l’Italia per gli aiuti ricevuti in Ossezia.
Il Consiglio ha quindi approvato i seguenti provvedimenti:
su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, Buttiglione, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Lunardi:
- un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2001/16 in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, adegua ai canoni comunitari la disciplina nazionale in materia di progettazione, costruzione, messa in servizio, ristrutturazione, rinnovamento, esercizio e manutenzione del sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di tutela per la salute e la sicurezza del personale addetto all’esercizio; sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari di merito;
su proposta del Ministro degli affari esteri, Frattini:
- un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo fra Italia e Giordania per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica;
su proposta del Ministro delle attività produttive, Marzano:
- uno schema di decreto legislativo che reca il Codice della proprietà industriale, un’operazione di riassetto organico della materia, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 273 del 2002 sullo sviluppo dell’iniziativa privata e della concorrenza. La codificazione è stata operata attraverso il coordinamento, la razionalizzazione e la semplificazione delle fonti nazionali e comunitarie, perseguendo inoltre alcuni particolari obiettivi a cui il Governo annette rilevanza, come l’ampliamento della tutela riservata alla proprietà industriale, la ridefinizione delle competenze dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, la particolarde tutela delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca. Sul provvedimento verranno acquisiti i pareri prescritti.
Il Consiglio ha poi adottato le seguenti deliberazioni:
su proposta del Ministro per le politiche agricole e forestali:
- avvio della procedura per la nomina del dott. Antonio MATARRESE a Presidente dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE).
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Giuseppe PANTIERI (in arte Josè Pantieri), storico del cinema e promotore culturale a norma della legge Bacchelli.
Il Consiglio, infine, su proposta del Ministro per gli affari regionali, La Loggia, ha esaminato talune leggi regionali a norma dell’art. 127 della Costituzione.
La seduta ha avuto termine alle ore 19,55

 

Si riporta l'art. 15 della Legge 12 dicembre 2002, n.273:

Legge 12 dicembre 2002, n.273
Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002, n.293 - Suppl. Ord.)

Art. 15.
(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d’autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell’estensione della competenza anche alla tutela del diritto d’autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
h) previsione che la rivelazione o l’impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.
3. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

 


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