Cassazione
Sezioni unite civili
sentenza 11 maggio-20 luglio 2000
Commento del dott. Orazio Dente Gattola
Le Sezioni Unite Civili hanno sanzionato il comportamento illecito di un magistrato del Pubblico Ministero il quale in più riprese aveva omesso di informare i propri superiori dellesercizio dellattività professionale di avvocato da parte della moglie in unione ad un altro professionista che difendeva un soggetto imputato in un processo trattato dallo stesso magistrato ed aveva accettato il dono di un telefonino.
Sussiste in tal caso la violazione dellarticolo 18 Rdl 511/1946 anche per avere il magistrato negato agli ispettori ministeriali di conoscere un altro imputato in ordine al quale aveva svolto indagini senza astenersi e per avere, inoltre, egli accettato il dono di un telefonino.
La sentenza in questione (si sottolinea al riguardo la singolarità della procedura che prevede che sulle impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del C.S.M. la competenza sia delle Sezioni Unite Civili che, però, decidono applicando le norme del codice di procedura penale) appare importante non tanto per la notorietà della vicenda quanto per avere fatto oggetto di un attento esame la questione della rilevanza delle circolari del C.S.M. Nella specie linteressato ne aveva contestato il valore vincolante. attribuito a una circolare di tale organo.
Ad avviso della Cassazione vanno segnalate al Capo dellUfficio ed al C.S.M. tutte le situazioni personali suscettibili di ledere il prestigio dell0rdine giudiziario incidendo sullimmagine dello stesso dovendo in tal caso il magistrato chiedere di potersi astenere dalla trattazione dei processi. Eventuali comportamenti non in linea con tale obbligo legittimano una valutazione di "negligenza" e di comportamento "disinvolto", come affermato dal Csm e condiviso dalla Cassazione.
E, poi, deplorevole che un magistrato accetti donativi <<esorbitanti dallambito dei doni conformi alle usanze sociali proprie dellambiente del magistrato>>.
In ordine alla congruità della sanzione, la Cassazione sottolinea la "gravità della reiterazione dei comportamenti lesivi del prestigio dellordine giudiziario", a conferma di un "atteggiamento negligente perdurante nel tempo, indubbiamente più grave rispetto a una singola e occasionale violazione delle regole di condotta proprie di un appartenente allordine giudiziario" con una motivazione adeguata e ragionevole.