Un nuovo diritto per i malati di mente (e non solo)

di Paolo Cendon

Professore ordinario nell'Università di Trieste

 

E’ stato approvato definitivamente dal Senato, in data 22 dicembre 2003, il provvedimento che introduce in Italia il  nuovo -  attesissimo - istituto di protezione  civilistica degli infermi di mente:  l’ “amministrazione di sostegno”. 

Si tratta di  una  riforma  che è destinata a incidere profondamente sulla quotidianità dei  malati psichici. 

Gli inconvenienti  della disciplina  in vigore -  quella imperniata sulle figure dell’interdizione  e dell’inabilitazione,  vecchia ormai di due secoli -  sono in effetti molteplici: costosità del processo, eccesso di pubblicità  (le sentenze  vengono annotate nel registro di  stato civile), difficoltà per l’interessato di difendersi. Soprattutto pesantezza delle conseguenze tecniche: all’interdetto viene impedito di fare ogni cosa; non può sposarsi, né  fare testamento, né  regalare un oggetto a un amico, né riconoscere un  proprio figlio naturale, né ottenere un impiego pubblico. Qualunque contratto da lui stipulato è annullabile,  anche il più modesto, solo che al  tutore così  piaccia. E  all’inabilitato non va molto meglio. 

Misure “totalizzanti” insomma,   quasi sempre sproporzionate   alle necessità  di protezione del soggetto.  Etichette odiose, che  le famiglie sono le prime a temere  per i propri cari. 

Oltre tutto misure  spesso inapplicabili. E’ quanto emerge  dall’art. 414 c.c.:  per essere interdetti occorre versare “in condizioni di abituale infermità di mente”, e  tale stato deve  rendere  la persona “incapace di provvedere ai propri interessi”. Ebbene,  fra i  disabili psichici viventi in Italia (circa 700.000) solo una piccola parte  sta effettivamente così male;  gli altri  non sono colpiti fino a quel punto, comunque non   sempre, non continuativamente. E per  soccorrerli legalmente ,  quando arriva un momento difficile , non  esiste nulla oggigiorno. Come investire una piccola liquidazione, quali clausole introdurre in un  vitalizio, a chi vendere i mobili di casa, quanto farsi dare per la cessione delle quote in un’azienda,  a quale appaltatore  affidare un restauro, a quanto affittare quel magazzino, come attuare una divisione ereditaria? Il disabile psichico (se non ha una famiglia, o se questa non lo ama)  resta  abbandonato a se stesso: facile preda per chiunque. 

Ecco   perciò l’amministrazione di sostegno. Il giudice tutelare - mettiamo - viene avvertito (dagli operatori, dai vicini di casa, dal p.m.) che una persona  si trova  in difficoltà:  entra in azione  allora,  s’informa tramite gli assistenti sociali, dispone eventualmente una perizia, se occorre va  a parlare con la persona, consulta chi le sta intorno. Alla fine emetterà un decreto -   anticipandone magari  una parte,  in via d’urgenza – in cui provvede  a nominare    qualcuno (tratto dalla  famiglia, dal volontariato, dagli amici) amministratore di sostegno:  indicando quali  operazioni costui  potranno essere   compiute  “in nome  e per conto” dell’interessato, precisando date d’inizio e  fine dell’incarico.

Una “filosofia”  opposta a quella dell’interdizione, come si vede. Sul piano dei principi in primo luogo: l’ incapacitazione non è più a 360°,  ma riguarda solo gli atti specificamente menzionati   (magari uno soltanto);  per tutto il resto  il beneficiario conserva intatta la propria  sovranità, i suoi diritti.  Sul piano della direzione della tutela, poi: le misure tradizionali, non è chiaro se siano  qualcosa che va a pro’ dell’infermo,  o non piuttosto della società (emarginare dal traffico i  diversi) o magari  della famiglia (bloccare  qualcuno che potrebbe dilapidare il patrimonio); il nuovo provvedimento  dovrà essere   assunto,  invece,   tenendo “conto, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”. 

Sul piano delle garanzie, poi: l’infermo   può attivare  lui stesso la procedura, nominare un proprio consulente, esigere un rendiconto periodico, pretendere in ogni momento la modifica o la revoca del provvedimento. Sul piano della snellezza procedurale,  ancora; ogni passaggio del rito si svolge in  modo informale, gli avvocati non servono, tutto  è tendenzialmente gratuito.  Sul piano dei doveri dell’amministratore,  infine:  costui  - scelto “con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario” – dovrà  operare  per la miglior felicità  del paziente,  agendo “con la diligenza del buon padre di famiglia”; e se non si comporta bene  potrà venir  sospeso, rimosso, eventualmente condannato a risarcire di danni. 

La seconda  grande  differenza si coglie  sul terreno dei destinatari della protezione. L’interdizione riguarda solo gli infermi di mente, nessun altro “debole” esiste per il legislatore. Il  nuovo strumento  è pensato  - invece -  per venire incontro a  chiunque si trovi  in difficoltà nell’esercizio dei propri diritti. Non soltanto disturbati   psichici: anche anziani della quarta età,  handicappati sensoriali, alcolisti, tossicodipendenti, soggetti colpiti da ictus, malati, morenti. In certi casi extracomunitari,  detenuti.  

Quante fra le  persone  che versano  in  frangenti  simili non risultano – effettivamente – sole al mondo, attorniate da parenti di cui non si fidano, alle prese con decisioni  superiori alle proprie forze , impossibilitate a conferire una procura a chicchessia?

Inutile dire che tutto  ciò - milioni di futuri “clienti”  dell’a.d.s. - richiederà  uno sforzo  organizzativo  di prim’ordine: uffici giudiziari potenziati, assistenti sociali capillari, scuole di formazione, coordinamento fra i servizi , tecnologia e informatica a piene mani. E’ sufficiente  dire che i beneficiari del’a.d.s. dovranno, nella misura del possibile,  contribuire  al finanziamento dell’apparato? Che si tratterà, in  generale,   di una maniera  diversa di impiegare  risorse attualmente investite in altro modo?  E se emergesse che occorrono  invece nuove spese, varrà  la pena per il paese di affrontarle?  Ecco alcune  domande del nuovo welfare che si affaccia per il terzo millennio. 


 


Torna alla Home Page