CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUARTA (Pres. Pezzana, est. Cappugi), sent. 5345 del 9.10.2000 - C.G. (Prof. Avv. G. Palma) contro Regione Campania (Avv. M.A. Amati).

CONCORSO RISERVATO E RISERVE DI POSTI - PROCEDURA INTERAMENTE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO - ILLEGITTIMITA’ - ART. 6 CO. 12 L. 127/97 - SPECIALITA’ - NON E’ APPLICABILE IN ASSENZA DI COMPROVATA NECESSITA’ DELL’ENTE DI IMPIEGO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA’.

Commento
di
Alessandro Biamonte
(avvocato del foro di Napoli)

Con la decisione in rassegna il consesso di Palazzo Spada interviene, ancora una volta, in materia di operatività delle riserve e legittimità della loro previsione nei bandi di concorso. La tendenza che va consolidandosi è quella di individuare, nelle procedure di selezione del personale da parte dalle Amministrazioni, uno strumento che consenta la scelta del candidato realmente più meritevole, nel perseguimento dell’interesse pubblico ex art. 97 al migliore funzionamento degli Uffici, superando le barriere spesso imposte, mediante previsione di riserve al personale interno, all’accesso degli esterni. In tali casi la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 51 della Costituzione, che, in combinato disposto con l’art. 3, impone l’attuazione di misure che garantiscano l’accesso ai pubblici uffici a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza. In tal modo, le riserve a favore di particolari categorie possono sì ammettersi, ma solo ove ciò non comporti una violazione di tali fondamentali principi consacrati nella Carta fondamentale. Così, il D.P.R. 3/1957, all’art. 5, ha previsto che il numero di posti riservati non possa superare la metà di quelli messi a concorso (dal momento che, diversamente, si creerebbe uno squilibrio ingiustificato a favore di una particolare categoria in violazione degli artt. 51 e 3 Cost.). La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1/1999, ha riconosciuto che "in un ordinamento democratico, che affida all’azione dell’amministrazione, separata nettamente da quella di governo, il perseguimento delle finalità pubbliche, il concorso pubblico resta in metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione. Valore, quest’ultimo, in relazione al quale il principio posto dall’art. 97 della Costituzione impone che l’esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti"

Seguendo i medesimi principi il TAR Lazio, con la sentenza 1626 del 4.8.1999 (sezione II bis, riportata nella rassegna di giurisprudenza di questa rivista) - la cui esecutività è stata confermata dalla V sezione del Consiglio di Stato con ord. n. 2666/99 -, ha ritenuto illegittima una procedura concorsuale nella parte in cui, pur trattandosi di concorso pubblico (e quindi aperto a tutti) bandito per la copertura di un solo posto, aveva previsto una riserva a favore del personale interno, svilendo, in tal modo, sia il principio di parità di accesso agli uffici costituzionalmente sancito (ci sarebbero stati concorrenti di "serie A" e di "serie B"), sia l’interesse alla scelta del più meritevole, visto che, in quel caso, addirittura, si era verificato il paradosso per cui il posto era stato assegnato non già al concorrente (esterno) più meritevole, classificatosi a pieni voti al primo posto della graduatoria, ma addirittura a quello collocatosi all’ultimo posto e preferito solo perché interno. Diversa sarebbe stata la situazione ove il concorso a posto unico non avesse previsto alcuna riserva, ovvero ove la procedura fosse stata solo interna.

Nel caso oggi affrontato dal Consiglio di Stato si controverte in ordine ad un concorso riservato totalmente al personale interno. La quarta sezione ha annullato la procedura interamente riservata al personale interno, non rinvenendo, nell’ordinamento, alcuna norma che consenta di estendere alle Regioni la totale riserva dei posti a favore del personale.

Se in linea di principio può ammettersi l’ammissibilità di concorsi esclusivamente interni (in tale caso la norma dell’art. 3 Cost. non risulterebbe violata, in quanto la selezione, da attuarsi in situazione di parità, riguarderebbe un gruppo omogeneo di cittadini), deve tenersi presente che la scelta è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, la quale è tenuta ad operare un contemperamento degli interessi coinvolti, decidendo, nel perseguimento di un fine preminente (ad es. copertura di una figura professionale caratterizzata da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’Ente), di riservare interamente il concorso al personale interno. Diversamente si sacrificherebbe irragionevolmente il principio della scelta del più meritevole imposta dall’art. 97 Cost. . Per tali ragioni, l’art. 6 co. 12 della lege 15 maggio 1997 consente agli Enti locali che non versino in situazione deficitaria di bandire concorsi interamente riservati al personale dipendente. Naturalmente tale previsione non può tramutarsi in uno strumento indiretto di avanzamento del personale, snaturandosi, diversamente, il fine che il legislatore si è proposto, ovvero quello di consentire alle amministrazioni, proprio in ossequio all’art. 97 Cost., la copertura di posti che presuppongano professionalità acquisite esclusivamente all’interno dell’ente, al fine del migliore andamento degli stessi. Laddove tali particolarissime esigenze non siano esplicite o, comunque, non affatto presenti, senza dubbio alcuno il medesimo precetto costituzionale impone, anzi pretende, che la scelta ricada sul migliore candidato in assoluto e che, quindi, la selezione debba essere aperta a tutti, senza preferenze di sorta a favore di particolari cittadini. Sia anche ben chiaro che, allorquando il concorso sia pubblico (e non riservato) debba prevalere il principio della parità di accesso agli uffici, parità che può essere garantita solo se non operi alcun meccanismo di preferenza a favore di particolari categorie, ovvero, qualora sia prevista una percentuale di riserva, il numero dei posti riservati sia eguale a quelli non riservati (con l’esclusione della riserva qualora il posto sia unico). Ha, infatti, affermato il Cons. Giust. Amm. Sic. in una sentenza (19.7.1984 n. 86) che ha segnato un caposaldo per le pronunce successive in materia (specialmente in materia di illegittimità della riserva, qualora il posto messo a concorso sia unico) che "quando il concorso è per più posti, i due interessi trovano tutela e si compongono, potendo l’Amministrazione coprirne parte con i più capaci e meritevoli in assoluto rispettando la percentuale spettante ai riservatari idonei, mentre nella ipotesi di concorso per posto unico, ove questo venisse ricoperto da un riservatario si tutelerebbe in via esclusiva l’interesse delle categorie riservatarie, snaturando il concorso e mortificando l’interesse pubblico alla scelta dei più dotati e meritevoli". Tali principi sono assolutamente inderogabili, potendo, al massimo, recedere potenzialmente (la questione concerne sempre il contemperamento degli interessi coinvolti) in presenza di un interesse, sempre di rango costituzionale, che possa essere ritenuto, per qualche ragione, di tutela prioritaria, per tali motivi l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dopo controverse pronunce in materia, ha ammesso (24.12.1998 n. 12), in via eccezionale, la riservabilità dell’unico posto a concorso a favore delle categorie protette, "trattandosi di consentire a soggetti che si trovano in condizioni svantaggiate un più agevole reperimento di una occupazione" (qui evidentemente il contemperamento riguarda il più generale principio di solidarietà di cui all’art. 38 Cost.), promuovendo così condizioni che consentano a persone "appartenenti a categorie svantaggiate l’inserimento nell’ambiente del lavoro dal quale altrimenti potrebbero restare escluse" (C. Cost. sent. n. 88/98). L’eccezionalità del principio qui espresso, però, conferma la regola della assoluta imparzialità dell’amministrazione nella selezione del personale e della scelta del più meritevole per il migliore andamento degli uffici.

Nel caso di specie la Regione Campania aveva indetto due distinti concorsi, dei quali uno interamente riservato al personale in servizio, per la copertura di 40 posti di avvocato. L’amministrazione aveva ritenuto di potere scindere il concorso per la selezione del personale in due distinte procedure: uno per il personale dipendente, a tempo indeterminato, e l’altro finalizzato all’assunzione di avvocati a tempo determinato (periodo non superiore a due anni). In tale ipotesi, con evidenza, non solo non si riescono a ravvisare le ragioni ispiratrici (di cui si è detto sopra) che hanno imposto il ricorso ad una procedura interamente riservata distinta da quella pubblica, ma si evidenzia anche la macroscopica violazione degli artt. 3 e 51 Cost., che certamente non hanno informato le scelte dell’amministrazione. Come riconosciuto dal Consiglio di Stato, il concorso pubblico, a differenza di quello riservato, è stato bandito per un rapporto a tempo determinato, privo del carattere di stabilità. Inoltre, le due procedure si differenziavano nettamente per le prove (una scritta ed una orale nel concorso riservato, tre scritte ed una orale in quello pubblico), per la valutazione dei titoli, per la durata dell’assunzione, laddove "nel concorso pubblico con una quota di posti riservata al personale già in servizio è assicurata la par condicio dei concorrenti, fatta eccezione per i diversi requisiti di partecipazione".

Da ultimo, la Quarta Sezione ha riconosciuto il carattere di specialità della norma dell’art. 6 co. 12 della Bassanini bis, ritenendo che la stessa assolve all’esigenza degli enti locali di prevedere concorsi interamente riservati in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente. Nel caso del concorso in esame nel bando erano richiesti, oltre alla anzianità ed al titolo di studio, il requisito del possesso della qualifica immediatamente inferiore, senza la necessità di comprovare particolari esperienze professionali. Appare dunque evidente il ricorso improprio allo strumento approntato dal legislatore, con conseguente illegittimità della previsione.

segue il testo della sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto da C.G., rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Palma e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38 (studio Napolitano)

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Antonietta Amati dell’Avvocatura Regionale e con la medesima elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n. 61;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. Campania, Sez. III, n. 2934 del 30 giugno 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 2 maggio 2000 il Consigliere Maria Grazia Cappuggi; udito per la parte appellata l’Avvocato Ciotti su delega dell’Avvocato Amati Maria Antonietta;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con delibera della Giunta n. 10273 del 1997 la Regione Campania ha indetto due distinti concorsi: a) il primo, per titoli ed esami, per n. 20 avvocati, interamente al personale interno in possesso della 7^qualifica funzionale, nonché di una anzianità di servizio di tre o cinque anni per il personale in servizio rispettivamente nell’A.G.C. Avvocatura ovvero in altra area; b) il secondo, pubblico, per l’assunzione a termine di altri 20 avvocati.

Il C., impedito dalle previsioni contenute nella deliberazione impugnata alla partecipazione al concorso riservato inquanto sprovvisto della settima qualifica funzionale, ha proposto due distinti ricorsi (uno avverso il bando e uno avverso il provvedimento di esclusione) innanzi al T.A.R. Campania per l’annullamento degli atti della procedura concorsuale nella parte in cui limitano la partecipazione al concorso al personale della VII q.f. ovvero, in via gradata, per l’annullamento dell’intera procedura, deducendo;

  1.  
  2. Violazione di legge. Violazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 487 del 1994. Violazione degli artt. 1, 41 e 74 del d.lgs. n. 29 del 1993. Violazione dell’art. 97 Cost.;
  3.  
  4. Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, manifesta ingiustizia;

3) Violazione dell’art. 6, comma 12, legge 127 del 1997. Eccesso di potere. Carenza di potere;

4) Violazione di legge. Violazione dell’art. 36 lett. a) del d. lgs. n. 29 del 1993. Violazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 487 del 1994. Violazione dell’art 2 del D.P.R. n. 487 del 1994. Violazione dell’art. 97 Cost.

Nei gravami di primo grado il ricorrente ha essenzialmente dedotto l’illegittimità della procedura interamente riservata perché non suffragata da alcuna normativa.

Il TAR, riuniti i due ricorsi, li ha respinti con la sentenza indicata in epigrafe che il C. censura per i seguenti motivi:

I - Ammissibilità della damoanda relativa all’annullamento totale della procedura concorsuale interamente riservata. Violazione di legge. Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993 e dell’art. 2 comma 6 del d.P.R. n. 487 del 1994. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 12 della legge n. 127 del 1997. Violazione e falsa applicazione delle leggi regionali n. 27 del 1984 e 23 del 1989. Error in judicando.

Al capo 2 della sentenza appellata il giudice di prime cure, prendendo in esame i motivi con i quali il ricorrente ha dedotto l’inesistenza nella legislazione statale e regionale di una disposizione che consenta di indire un concorso riservato, ha ritenuto inammissibile la domanda di annullamento dell’intera procedura concorsuale affermando che nessuna utilità dall’annullamento potrebbe derivare al ricorrente medesimo in quanto questi non potrebbe in alcun caso far valere la sua posizione di titolare di diploma di laurea in possesso della VI q.f. Al contrario, l’annullamento della procedura riservata comporterebbe la rinnovazione delle operazioni alla stregua della normativa vigente e cioè l’indizione di un concorso pubblico con riserva di posti al personale dipendente, concorso al quale il ricorrente potrebbe partecipare grazie ai requisiti generali di cittadino laureato in legge, abilitato all’esercizio della professione forense (oltre che dipendente regionale).

II - Vioalzione di legge. Violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 29 del 1983, art. 2 comma 6 del d.P.R. n. 487 del 1994. Violazione della l. reg. n. 27 del 1996 e della l. reg. 21 aprile 1997 n. 12. Violazione della delibera della Giunta regionale Campania n. 10273 del 1997. Error in judicando. Omissione di pronuncia su di un punto essenziale della controversia.

Nessuna delle norme in rubrica consente di bandire concorsi interamente riservati al personale interno.

III - Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993, dell’art. 2 comma 6 del d.P.R. n. 487 del 1994. Violazione della l. reg. n. 27 del 1996 e della l. reg. n. 12 del 1997. Violaione della delibera della Giuntra regionale Campania n. 10273 del 1997. Error in judicando.

Al punto 3 della sentenza impugnata il T.A.R. assume infondata la tesi con cui si era ritenuto applicabile alla fattispecie il d.P.R. n. 487 edl 1994, violato dalla Giunta, affermando che il regolamento citato riguarda il solo impiego statale. Pealtro, ha trascurato che la normativa in questione è stata espressamente richiamata nel bando il quale, in virtù di principi pacifici in dottrina e in giurisprudenza, costituisce lex specialis.

IV - Violazione dell’art. 2 comma 6 del d.P.R. n. 487 del 1994. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 12 della legge n. 127 del 1997. Violazione e falsa applicazione delle leggi regionali n. 27 del 1984, n. 23 del 1989, n. 27 del 1996 e n.12 del 1997. Error in judicando.

L’art. 2 comma 6 del d.P.R. n. 487 del 994 non prevede limitazioni diverse dal possesso del diploma di laurea per la partecipazione ai concorsi di VIII qualifica; considera l’anzianità del servizio titolo valutabile ai fini della graduatoria di merito e non requisito di accesso alla procedura.

V - Violazione e falsa applciazione dell’art. 6 comma 12 della legge n. 127 del 1997. Error in judicando.

La norma citata consente di prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita all’interno dell’ente, soltanto agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e, in quanto norma speciale, non può essere estesa in via analogica alle Regioni.

VI - Error in judicando. Violazione legge n. 1034 del 1971. Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993 e dell’art. 2 comma 6 del d.P.R. n. 487 del 1994. Violazione delle leggi regionali n. 27 del 1996 e n. 12 del 1997.

Con il punto 7 della sentenza appellata il T.A.R. ha respinto le censure di illegittimità derivata proposte avverso il provvedimento di esclusione dal concorso ritenendole erroneamente tardive.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania confutando ogni doglianza e chiedendo il rigetto del gravame.

Con note depositate il 21 aprile 2000 l’appellante ha ulteriormente illustrato i motivi dedotti.

DIRITTO

Ritiene il Collegio di dover accordare precedenza nell’esame, per la loro preminenza logica, alle censure con le quali l’appellante deduce vizi della sentenza nella parte in cui omette di esaminare le doglianze con le quali si sosteneva, nel ricorso introduttivo, che per partecipare ai concorsi interni per la VIII qualifica funzionale è sufficiente il requisito del possesso del diploma di laurea, costituendo l’anzianità di servizio – ai sensi dell’art. 2 comma 6 del d.P.R. n. 487 del 1994 – un titolo valutabile e non già un requisito di accesso.

Tali doglianze sono infondate.

Il concorso riservato per l’assunzione di 20 avvocati del’VIII q.f. è stato bandito dalla Regione Campania in applicazione delle legge regionale 16 novembre 1989 n. 23 la quale, ai commi 8 e 9 dell’art. 5, prevede che i bandi di concorso dovranno assicurare una riserva per il personale di ruolo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno e con un’anzianità di servizio di due anni. La norma, tuttora vigente in quanto non abrogata dall’art. 47 del C.C.N.L. degli Enti locali per il triennio 1994/97, si combina, peraltro, con le disposizioni di cui all’art. 24 del d.P.R. n. 347 del 1983, recante l’approvazione di un contratto del personale degli enti locali, che prevede quale strumento normale per l’accesso ai profili professionali delle varie qualifiche il concorso pubblico, salava la riserva dei posti nella misura del 50% in favore del personale di qualifica immediatamente inferiore con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

Poiché il C. era in possesso della VI e non già della VII q.f., legittimamente è stato escluso dalla procedura concorsuale riservata.

Restano da esaminare i motivi con i quali il medesimo sostiene l’illegittimità dell’intera procedura, non rinvenendosi nell’ordinamento norme in virtù delle quali le Regioni possano bandire concorsi interamente riservati al personale dipendente ed essendosi invece affermato, anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale il principio secondo il quale il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità.

Il T.A.R. ha ritenuto inammissibile tale censura affermando che la posizione legittimante del ricorrente è quella di dipendente regionale in possesso della VI q.f. e che la pretesa azionata potrebbe trovare ingresso se ed in quanto idonea a procurare una qualche utilità, laddove a seguito dell’annullamento della stessa procedura l’Amministrazione potrebbe: a) non bandire alcun concorso; b) bandire un concorso pubblico senza alcuna riserva di posti; c) bandire un concorso pubblico con riserva di posti al personale interno, al quale il C. non potrebbe comunque partecipare in quanto non in possesso della qualifica immediatamente inferiore.

Tale assunto non può essere condiviso.

L’annullamento di una procedura concorsuale comporta, infatti, che la rinnovazione delle operazioni debba avvenire alla stregua della normativa vigente con l’eliminazione dei vizi riscontrati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 1991 n. 796).

Nella specie l’istante ha evidentemente interesse a conseguire l’annullamento della procedura ritenuta illegittima (interamente riservata al personale di VII livello) inquanto in possesso dei requisiti per partecipare ad un concorso pubblico per la copertura di posti di avvocato della Regione, a prescindere dal rapporto di dipendenza con l’ente. La giurisprudenza ha infatti chiarito che l’interesse a ricorrere è ravvisabile anche in presenza di una mera utilità strumentale, consistente nella rimessa in discussione del rapporto controverso, a seguito dell’annullamento dell’atto impugnato; in particolare, è stato ritenuto sussistente l’interesse all’impugnazione di un bando di concorso riservato agli appartenenti alle categorie protette da parte di soggetto che non riveste la suddetta qualifica "tenuto conto che la rimozione della clausola limitatrice della partecipazione comporta la possibilità di assunzione, ove i posti non siano attribuiti per riserva ai candidati delle anzidette categorie, ovvero di conseguire l’idoneità cui sono correlati effetti giuridici" (Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 1991 n. 442).

Nel merito le doglianze dell’appellante sono fondate.

Effettivamente non è rinvenibile alcuna norma che consenta alla Regione Campania di bandire concorsi interamente riservati al personale dipendente.

L’art. 28 della legge regionale Campania n. 27 del 1984 ha disciplinato l’accesso agli impieghi pubblici regionali, mediante concrso pubblico, per il periodo di vigenza del contratto recepito con la stessa fonte normativa (1 gennaio - 31 dicembre 1984).

Successivamente, l’art. 5 della legge regionale n. 23 del 1989 (che ha recepito il d.P.R. n. 268 del 1987) ha sostituito la precedente disposizione disciplinante l’accesso agli impieghi prevedendo, oltre al concorso pubblico, altre forme di assunzione quali, ad esempio, i lricorso al collocamento; ha disposto altresì che i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva di posti a favore del personale in servizio pari al 35% dei posti disponibili (percentuale elevabile al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità).

Nella specie la Regione ha ritenuto di poter scindere il concorso per la copertura dei 46 posti disponibili nella qualifica di avvocato (VIII) in due distinte proceure: un concorso per 20 posti interamente riservato al personale dipendente ed uno, sempre per 20 posti, finalizzato all’assunzione di avvocati a tempo determinato (per un periodo non superiore ad anni due), dei quali 4 a tempo parziale.

E’ evidente che tale modo di procedere non è conforme alla previsione normativa. A prescindere dalla considerazione che il concorso pubblico è stato bandito per un rapporto a tempo determinato, e quindi privo del carattere di stabilità, le due procedure si differenziano nettamente per le prove (una scritta ed una orale nel concorso riservato, tre scritte ed una orale in quello pubblico), per la valutazione dei titoli, per la decorrenza dell’assunzione, laddove, nel concorso pubblico con una quota di posti riservata al personale già in servizio è assicurata la par condicio dei concorrenti, fatta eccezione per i diversi requisiti di partecipazione.

Né, a sostegno della legittimità dell’operato dell’Amministrazione regionale, può essere invocata la legge 15 maggio 1997 n. 127 la quale, all’art. 6, comma 12 consente agli enti locali (province e Comuni) che non versino in situazione deicitaria di prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita eslcusivamente all’interno dell’Ente. A prescindere dalla considerazione che nella specie all’esame del Collegio è richiesto, oltre alla prescritta anzianità di servizio ed al titolo di studio, soltanto il requisito del possesso della qualifica immediatamente inferiore, senza che debbano essere comprovate specifiche esperienze professionali, è indubbio che la norma in questione ha carattere di specialità e non è suscettibile, in quanto tale, di applicazione analogica.

Per le considerazioni sopra svolte l’appello deve essere accolto e per l’effetto deve essere annullata la sentenza indicata in epigrafe, con contestuale annullamento degli atti con i quali la Regione Campania ha bandito due distinte procedure concorsuali, di cui una interamente riservata al personale in servizio, per la copertura di 40 posti di avvocato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie il ricorso indicato in eqpigrafe e per l’effetto annulla la sentenza appellata, con conseguente annullamento deli atti impugnati in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 2 maggio 2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori:

Presidente Aldo PEZZANA

Consigliere Anselmo DI NAPOLI

Consigliere Pietro FALCONE

Consigliere Filoreto D’AGOSTINO

Consigliere Maria Grazia CAPPAUGI, est.

 

Il Presidente f.to PEZZANA

Il Relatore f.to CAPPUGI

Il Segretario

Depositata in segreteria il 9 ottobre 2000.

 

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