Fondi pensione e
tutela previdenziale
Sul regime giuridico della nuova previdenza complementare
di Francesco Giuseppe Catullo
1. Dalla
relazione annuale al Parlamento della Commissione di vigilanza
sui fondi pensione presentata il 19 giugno 2001 si evince che i
fondi pensione sono una realtà viva ed operante nel nostro
sistema.Alla data del 31 marzo 2001, i fondi pensione di nuova
istituzione autorizzati allesercizio della attività sono
107 (di cui 23< negoziali >e <84> aperti); ad essi si
aggiungono 20 fondi negoziali autorizzati alla sola raccolta
delle adesioni.
Alla fine del 2000 sono iscritti ai fondi pensione circa
1.800.000. lavoratori, in relazione ai quali le risorse
complessivamente destinate alle prestazioni sfiorano i 58.000
mld.. Se si considerano i fondi negoziali autorizzati allesercizio
dellattività nel settore del lavoro dipendente (si tratta
di 18 fondi) ci si avvede che il tasso di adesione rapportato
alla platea dei potenziali aderenti è pari al 32,6% e migliora
(portandosi al 37,3 %) con riguardo ai due grandi fondi di
categoria che hanno conferito le risorse in gestione.
Nel novembre del 2000 sono stati poi autorizzati due fondi
pensione che rivolgono la propria attenzione al mondo del
commercio (con una platea di riferimento di 2 milioni di persone)
e a quello dellartigianato (con una platea di 1,8
milioni)È allorizzonte, inoltre, lo sviluppo dei fondi
negoziali nel settore del pubblico impiego.Il primo accordo
istitutivo è stato già stipulato nel settore della scuola:
occorre, tuttavia, evitare che il numero contenuto dei fondi
suddetti contrasti con il numero elevato dei componenti lorgano
amministrativo, rischiando di appesantire loperatività
gestionale e ritardare il concreto avvio dell'operastività ).
I fondi pensione oltre a svolgere un ruolo essenziale sulla scena
previdenziale sono destinati ad assumere un ruolo di rilievo nel
sistema finanziario essendo formidabili elementi di
stabilizzazione dei mercati.E laggregazione del risparmio
individuale in forma ordinata è elemento qualificante delle
vicende del mercato contemporaneo, al riguardo
dovendosi considerare che il settore dei fondi pensione ha
registrato un flusso attivo di contribuzione pari a 5.230 mld nel
corso del 2000 ,con percentuali di variazione dellattivo
netto destinato alle prestazioni sullanno precedente del
119 % per i fondi pensione negoziali e del 136% per i fondi
aperti.Nel corso del primo trimestre 2001, lattivo netto
destinato alle prestazioni si è incrementato di altri 763 mld.
I dati appena segnalati testimoniano il fatto che il risparmio
destinato a fini previdenziali non asseconda i cicli di
valorizzazione degli investimenti finanziari, potendosi muovere
in controtendenza con benefici effetti di stabilizzazione dei
mercati.È prevedibile per questanno e per gli anni a
venire un incremento dei flussi di risparmio in direzione dei
fondi pensione di nuova istituzione, in quanto la riduzione della
copertura assicurata dal regime pensionistico pubblico
costituirà sempre più un elemento condizionante le scelte delle
famiglie. Se i flussi di risparmio verranno orientati verso
impieghi destinati a realizzare forme di compensazione idonee a
rendere più tranquilla la fase di vita successiva al
pensionamento, si assicurerà una capacità reddituale
aggiuntiva.
Le esigenze di sicurezza sociale manifestano così la loro
priorità rispetto a logiche di mera valorizzazione finanziaria
che potrebbero risultare trascurate in una fase di mercato non
brillante. Si tratta di caratteristiche differenziali strutturali
che possono essere apprezzate innanzitutto sul terreno
economico.Il rendimento medio netto dei fondi pensione negoziali
è stato nel 2000 del 3,6%, in linea con il rendimento del
trattamento di fine rapporto (3,5%). Il rendimento medio dei
fondi pensione aperti è stato invece del 2,9%, con ampie
variazioni tra i diversi prodotti. Le punte di adesione si hanno
nei fondi aziendali e di gruppo (76,4%).
Significativa liscrizione ai fondi dei chimici e dei
metalmeccanici (37,3%),è invece bassa quella agli altri
fondi di categoria e a quelli dei lavoratori autonomi, che
comunque sono stati costituiti più di recente. I giovani, che
dovrebbero essere particolarmente sensibili al problema di
costruirsi una pensione da affiancare a quella obbligatoria che
è stata ridotta dalle riforme di questi anni, sono
però quelli che meno aderiscono aforme di previdenza
complementare. Gli iscritti con meno di 35 anni sono solo il 26%
del totale. Poche anche le donne: il 23% di tutti gli aderenti.
Occorre perciò guardare alle necessità di un sistema
di previdenza complementare che ha grandi potenzialità ma
anche problemi di crescita ,spesso evidenziati dalla
discussione tra gli specialisti della materia in più occasioni
concentrata su di una recente monografia di Mario Bessone .
2.
Già in apertura del suo libro (M.Bessone, Previdenza
complementare ,editore Giappichelli, Torino,pp. 457) l'a.
osserva che <lefficienza operativa della previdenza
complementare è una variabile in gran parte dipendente dalladeguatezza
e dalla razionalità dei congegni normativi>. La regolazione
giuridica <vincola a svolgere adempimenti, prescrive forme e
talvolta contenuti di attività, impone regole di procedimento,
stabilisce divieti e assoggetta a controlli>. E tutto questo
per il fondo pensione comporta costi in senso
economico che finiscono per gravare sul portafoglio pensionistico
dei lavoratori destinatari della previdenza complementare.
Molto spesso si tratta di costi < in ampia misura compensati
dal risultato utile che la regolazione giuridica assicura sul
fronte delle garanzie di ponderazione e tutela degli interessi
variamente coinvolti da un sistema di previdenza complementare
>. Ma < è pur sempre necessario individuare un possibile
punto di equilibrio tra costi e risultato utile della regolazione
giuridica. O, se si preferisce, tra valori di economicità e
valori di legalità entro una complessiva dinamica del sistema
>.
Una riflessione orientata in questa direzione è tanto più
necessaria se si considera la tormentata successione di
interventi normativi intesi ad integrare e riformare loriginaria
disciplina del decreto legislativo 124 del 1993.Bisogna perciò
esaminare e valutare in che misura gli interventi normativi e il
complessivo ordinamento del settore riescano ad equilibrare il
sistema della previdenza complementare, in modo da conseguire una
adeguata soglia di efficienza operativa, e bisogna stabilire
che cosa è ancora necessario in tema di regole e di vigilanza,
senza incorrere in eccessi di policy interventista.
Nel suo libro intitolato appunto < Previdenza
complementare> Mario Bessone si prefigge tre obiettivi:
registrare lo stato attuale della normativa di settore,
decodificare tale normativa alla luce dei valori costituzionali
che la informano, prospettare levoluzione della materia
verso risultati di ottimizzazione del sistema < paese > in
funzione di politica economica e politica del diritto. Ne
consegue una lettura dellopera che corrispondentemente si
struttura su tre diversi livelli.
Il primo è quello tecnico indirizzato agli operatori del settore
che intendono conoscere il sistema positivo della previdenza
complementare; il secondo è quello accademico rivolto al
giurista interessato ad un puntuale e preciso lavoro di
classificazione; il terzo coinvolge la curiosità dello
specialista in materie economiche-giuridiche, attento allevoluzione
del sistema giuridico in funzione di politica economica. Si
delinea un sistema in continua evoluzione che si colloca in uno
spazio virtuale delimitato dagli artt. 38 e 47 della
Costituzione: <previdenza complementare e fondi pensione sono
luogo di mercato del risparmio con finalità pensionistica>
(p. 76).
Il criterio di collocazione del sistema in questo spazio
dipende dalla natura dei provvedimenti legislativi che si
succedono nel tempo. Dal 1993 al 2000 si registra un trend
che tende a spostare il settore della previdenza complementare
dalla normativa vincolistica dellart. 38 verso quella
liberistica dellart. 47, ossia si assiste ad una tensione
della materia verso gli orizzonti di una maggiore
liberalizzazione con conseguente maggiore fiducia verso le
iniziative di self regulation.
Le iniziative legislative che riconoscono la posizione
previdenziale di ogni singolo lavoratore come materia di
soggettive determinazioni vengono accolte favorevolmente da
Bessone.(p. 248), che ha presieduto la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione dalla sua costituzione al marzo 2000, sebbene
resti fermamente convinto di non sacrificare mai linteresse
previdenziale che rimane lesclusiva ragion dessere
delle forme pensionistiche complementari. La normativa della
previdenza complementare perciò non deve essere attratta nella
sola orbita degli artt. 41 e 47 della Costituzione, poiché
conserva la finalità pubblica di garantire ai propri aderenti la
libertà dal bisogno, interesse pubblico costituzionalmente
tutelato dallart. 38.
La funzione sociale della previdenza complementare, che si
concreta nellassicurare più elevati livelli di copertura
previdenziale, è al tempo stesso programma e limite di scopo
(p.118). Tuttavia anche il carattere vincolistico dellart.
38 cost. non informa lintera materia, vi è una differenza
tra la previdenza sociale e quella complementare. La prima va
posta in relazione con la sicurezza sociale che tutela
esclusivamente un interesse pubblico immediato e diretto (art. 38
cost.); la seconda, invece, perseguendo anche linteresse
alla conservazione della capacità reddituale già assicurata
dalla retribuzione, tutela pure un interesse privato.
La previdenza sociale realizza la funzione della liberazione
dallo stato di necessità, la previdenza complementare assicura
più elevati livelli di copertura previdenziale, ossia soddisfa linteresse
pubblico alla liberazione dal bisogno e linteresse privato
alla soddisfazione di interessi speculativi. Si delinea,
pertanto, un ordinamento sezionale della normativa della
previdenza integrativa in cui coesistono equilibrandosi libertà
negoziale e vincolo.
3. La monografia di Mario Bessone giustifica
lintervento pubblico nel settore, tenendo conto della
finalità previdenziale dei fondi pensione. La Costituzione
affida alla Repubblica il compito di incoraggiare e tutelare il
risparmio in tutte le sue forme, tuttavia il risparmio a fini
previdenziali non ha né può avere la stessa valenza del
risparmio azionario o di quello destinato più in generale a
investimenti di tipo finanziario: sussiste unesigenza di
sicurezza sociale che si aggiunge a quella di tutela del
risparmio e che richiede, in questo senso, una protezione
differenziata.
La vocazione pensionistica del risparmio, investito nelle
suddette forme, giustifica il controllo pubblico sia nelle
attività dei fondi pensione chiusi, sia in quelli aperti. Ne
consegue che le forme e le modalità della pubblica vigilanza,
che si concretano nellattività della Covip, dipendono non
dalla specialità dellinteresse collettivo bensì dalla
destinazione pensionistica del risparmio consegnato ai fondi
pensione (p. 378).
Lincisiva tutela che viene accordata allinteresse
previdenziale degli aderenti ai fondi pensione chiusi si traduce
in un complesso procedimento atto ad attivare e costituire, come
nuovo< soggetto di diritto >, un fondo pensione(p. 171).
Risultano configurate fasi di un procedimento privato
necessariamente preliminare alle fasi di un procedimento
amministrativo che delineano fattispecie a formazione progressiva
e percorsi procedimentali di notevole complessità. Le fasi del
procedimento amministrativo consistono nelle deliberazioni della
Covip che provvedono ad approvare ed autorizzare (p. 164).
Alla Covip sono assegnate anche competenze nella diversa materia
dei fondi pensione aperti che non presentano i caratteri
distintivi dei fondi pensione negoziali attivati nellinteresse
di una categoria o di un comparto, espressione di un interesse
collettivo o di gruppo.
Al riguardo si deve osservare che il fondo pensione aperto
per struttura e modalità di gestione in monte di una serie di
posizioni finanziarie < indifferenziate > configura una
fattispecie di prestazione professionale non lontana da quella
offerta dalle società di gestione del risparmio, che attivano
fondi comuni di investimento mobiliari aperti.
Tuttavia la finalità previdenziale del fondo pensione aperto ne
caratterizza per intero lidentità, con una serie di
conseguenze disciplinari molto evidenti, se si considerano talune
delle competenze assegnate alla Covip dallart. 17 del
decreto legislativo (p. 368).
Un servizio che si rivolge al mercato di risparmio delle famiglie
alla ricerca di una risorsa previdenziale perciò non
è un operare finanziario come tanti altri, occorrendo stabilire
un giusto punto di equilibrio tra libertà di iniziativa delle
imprese che attivano organismi di investimento collettivo del
risparmio e adeguatezza di discipline (e di forme di vigilanza).
Le precedenti riflessioni sullintervento pubblico della
Covip non legittimano a credere che la previdenza complementare
appartenga al settore del diritto pubblico, sebbene la Corte
costituzionale sia di diverso avviso. La Consulta ha segnalato,
con la sentenza 392 del 2000, <le finalità di raccordo delle
varie forme di previdenza complementare con il trattamento
pensionistico di base>, e ha avvertito <che non può essere
messa in dubbio la scelta del legislatore (
) di istituire (
)
un collegamento funzionale tra previdenza complementare
inteso ad iscrivere questultima nel sistema dellart.
38, secondo comma, della Costituzione.
Per Bessone le suddette conclusioni confliggono con la
puntuale disciplina della materia, sia perché in nessuna materia
la presenza di un regime di limiti allautonomia dei privati
di per sé significa appartenenza delle loro attività alluniverso
delle funzioni o del servizio di diritto
pubblico, sia perché disposizioni intese a prefigurare forme
pensionistiche individuali aperte a quanti non sono i
lavoratori del secondo comma dellart. 38
indicano con evidenza che non è questa la norma costituzionale
al vertice del sistema delle fonti della previdenza complementare
(p. 32).
Nel settore della previdenza integrativa, alle disposizioni di
regolazione pubblica della materia è assegnata funzione
ausiliare poiché sono lautonomia dei soggetti privati e i
congegni normativi del diritto privato a costituire la nota
dominante del sistema. Alla Covip spetta una funzione di
garanzia, essendole esclusa qualsiasi forma di direzione pubblica
del settore e di interferenza dei suoi poteri nello spazio di
autonomia che compete ai soggetti privati attivi entro il sistema
della previdenza complementare (p. 11).
Linteresse pubblico tutelato dallart.38 della
Costituzione viene soddisfatto sia garantendo, attraverso la
Covip, la protezione di beni pubblici come la veridicità, la
completezza e la trasparenza dellinformazione che deve
essere tanto maggiore quanto più si tratta di assicurare tutela
ad investitori di risparmio con finalità previdenziale (p. 76),
sia attraverso forme di investimento che seguono le regole dellagire
finanziario di lungo periodo. Il fondo pensione è un investitore
paziente che si caratterizza per una tendenziale avversione al
rischio, di modo che la sua eventuale (e inevitabile) esposizione
al rischio di mercato e al rischio di controparte deve essere
contenuta entro la soglia di comportamenti ragionevolmente
prudenziali (p. 324).
Nei diversi capitoli del suo libro, Bessone illustra poi gli
effetti positivi successivi allaffidamento di maggior
autonomia al sistema.
Il riconoscimento di una maggiore autonomia al sistema è
richiesta al fine di garantire sia una posizione più forte per laderente
al fondo pensione, che si concreta nella varietà di opzioni che
ogni singola forma pensionistica complementare offre al mercato,
sia una più alta competitività dei programmi pensionistici
italiani rispetto a quelli europei.
Il principio generale è che non si danno forme di previdenza
complementare se non per impulso di atti di autonomia privata (p.
109), ne segue che per ogni forma di fondo pensione valgono sia
le garanzie di libertà che i principi di utilità sociale dellart.
41 cost.. Ulteriore fonte normativa al vertice del sistema
pensionistico complementare è lart. 47, che promuove e
tutela il risparmio (p. 33).
Lattivazione di forme di previdenza complementare comporta
iniziative e confronti tra parti sociali, modalità di relazioni
industriali e prassi negoziali che influiscono notevolmente sulla
complessa dinamica dei rapporti tra mondo del lavoro, sue
rappresentanze sindacali e imprese (p. 114). La fonte istitutiva
di un fondo pensione, costituente la parte obbligatoria del
contratto collettivo, rappresenta il risultato di una
rivendicazione sindacale accolta dalla controparte. Il fondo
pensione assume le caratteristiche dello strumento
che consente di entrare nelle dinamiche finanziarie e
di partecipare al governo delle imprese (p. 117). Tuttavia
Bessone è bene attento a sottolineare che ogni progetto di
cogestione tra mondo delle imprese e fondi pensione
è da disapprovare: perché < qualsiasi distrazione della
forma pensionistica complementare dallinteresse
previdenziale che ne costituisce lesclusiva ragion dessere
rischia di pregiudicare i risultati che gli iscritti al fondo
pensione legittimamente si attendono> (p. 118).
4. Il rapporto giuridico previdenziale secondo
Bessone è contratto di scambio, costruito sul principio di
corrispettività tra contribuzioni percepite dal fondo e
prestazioni a suo tempo erogate dal fondo, tuttavia esso non è
configurabile in un tipo negoziale di genere unitario, esistendo
varianti che si segnalano per una serie di differenze di regime
marcate che appartengono al genus dei contratti standard
organizzati sul modulo delle condizioni generali di contratto
unilateralmente predisposte (p. 149).
La volontà contrattuale delladerente spazia nellarticolazione
dei suddetti contratti e nel sistema delle condizioni generali.
Proposte negoziali sufficientemente articolate permettono di
incrementare la massa degli aderenti alla forma pensionistica con
la conseguenza che la competizione tra fondi pensione si traduce
in concorrenza competitiva sul fronte dei contenuti della
proposta pensionistica e perciò competizione sul fronte delle
possibili varianti delle condizioni generali di contratto.
Conseguenza accolta positivamente con riguardo allestensione
delle opportunità offerte ai destinatari della previdenza
complementare (p. 152). Alla diversità delle aspettative dei
possibili destinatari del fondo pensione aperto devono
corrispondere iniziative previdenziali molto più articolate di
quanto non lo siano le pure e semplici distinzioni per classi di
età o per appartenenza professionale o per altri indicatori
generalizzanti.
La concorrenza tra imprese e tra fondi pensione diversamente
organizzati avvicinerà la previdenza integrativa al modello di
un mercato finanziario che prevede in astratto lopportunità
di confronto tra proposta e proposta. La suddetta concorrenza
deve ricercarsi soprattutto nel contenere il rischio di un
possibile deflusso di risparmio previdenziale verso lestero
(p. 372) con conseguenti riflessi negativi oltre lambito
dellordinamento previdenziale. Non bisogna dimenticare che
il punto forte del sistema fondi pensione, rispetto
ad altre forme di gestione collettiva e in monte di
portafoglio finanziario, è la continuità dei flussi
contributivi e la ragionevole prevedibilità dei tempi di
erogazione delle prestazioni dovute (p. 425). I fondi pensione,
rendendo disponibili risparmi per investimenti a medio e lungo
termine, aiutano a superare lasincronia tra i bisogni
finanziari con caratteristiche di lungo periodo e gli impieghi di
breve periodo, rilevandosi accattivanti per le aziende
industriali la cui evoluzione implica laccrescersi delle
necessità finanziarie, cui è difficile sopperire con il solo
autofinanziamento.
In breve, dal punto di vista del risparmiatore, rendere meno
vincolistica la disciplina dei fondi pensione significa
riconoscere maggiore autonomia alla normativa di settore che si
manifesterà nella predisposizione di proposte contrattuali
peculiari e differenti, che consentiranno una maggiore libertà
di scelta a chi aderirà alle forme di previdenza complementare.
Dal punto di vista macroeconomico, alla maggiore autonomia
accreditata ai sistemi a capitalizzazione
corrisponderà una più incisiva diffusione dei fondi pensione
che contribuiranno ad incrementare il risparmio nazionale, ossia
il capitale accumulato dal sistema paese e i volumi
del prodotto interno lordo (p. 33).
Il lavoro presenta compiutamente lintero percorso normativo
della previdenza complementare decodificandolo tramite differenti
valori costituzionali: da una parte vi è lart. 38 cost.
che tutela la sicurezza sociale al fine di garantire la libertà
dal bisogno, dallaltra vi sono gli artt. 41 e 47 cost. che
incentivano e tutelano liniziativa economica privata e il
risparmio. Le relazioni che esistono tra i diversi valori
costituzionali sembrano destinate a modificarsi man mano che sinfittiscono
gli interventi del legislatore, di qui la cura dellA. nello
scandagliare i numerosi e differenti provvedimenti legislativi
che si sono succeduti nel tempo e che hanno delineato la natura
sezionale della suddetta normativa di settore.
5. Il sistema delle fonti del diritto
della previdenza complementare è composto da fonti primarie e da
secondarie, nel contesto di queste ultime rientrano le fonti di
autonomia privata che assicurano al settore dei fondi pensione
chiusi un consistente spazio di self regulation. Lestensione
di tale spazio è quanto si prefigge Mario Bessone che avverte lesigenza
che si elabori una normativa del settore che stabilisca vincoli
strettamente necessari a scongiurare il rischio che lautonomia
dei privati degeneri nellassenza di garanzie di tutela
degli aderenti alla forma pensionistica complementare (p.51).
Si richiama poi più volte lattenzione sullart.
2 d.l. 47 del febbraio 2000, integrante la disciplina del decreto
124 con la disposizione art. 9 bis che indica come destinatari
della forma pensionistica individuale anche i <soggetti non
titolari di reddito di lavoro o di impresa >, per sottolineare
la rimozione del vincolo di obbligata connessione tra attività
lavorativa e previdenza pensionistica (pp. 8, 32, 366, 417).
Dal punto di vista fiscale nel libro di Bessone si
segnala il bisogno di compensare lo svantaggio derivante dal
vincolo di portafoglio con una politica intesa a contenere gli
oneri fiscali per garantire consistenza quantitativa alle forme
di previdenza integrativa,considerato che la decisione
di rinviare al lungo periodo il godimento di ricchezza
finanziaria per motivi previdenziali è decisione socialmente
apprezzabile, che merita di essere premiata da una politica di
favore fiscale invece non dovuto a quanti scelgano un diverso
impiego del loro portafoglio (p. 14). In costituzione
economica una normativa di favore orientata in questa direzione
trova adeguato riscontro nel quarto comma dellart. 38, dove
è certamente possibile rinvenire un obbligo costituzionale
di concorrere con il beneficio fiscale allo sviluppo delle forme
di previdenza pensionistica (p. 103).
Ad una policy di adeguata incentivazione dellinvestimento
di risparmio in forme pensionistiche complementari si devono
indirizzare norme progressivamente uniformate al principio del
rinvio della tassazione del reddito . Devono più precisamente
essere <assoggettate ad imposta soltanto le prestazioni
previdenziali erogate, perché esse soltanto costituiscono
ricchezza finanziaria finalmente disponibile per il consumo >
(p. 106).E Bessone si sofferma significativamente sullart.
10 del decreto legislativo 124 che riconosce la posizione
previdenziale di ogni singolo lavoratore come materia di proprie
soggettive determinazioni (p. 248), anche se avverte la
necessità di estendere lo spazio della portability delle
posizioni previdenziali anche al di fuori delle situazioni di
carattere eccezionale (p. 251).
Approva la disciplina del recente terzo comma quinquies
dellart. 10, che per le fattispecie di adesione ad una
forma pensionistica individuale assicura facoltà di
trasferimento dellintera posizione previdenziale, trascorsi
tre anni dalla data di adesione ai fondi pensione o dalla data di
sottoscrizione del contratto con limpresa assicurativa,
come pure laltrettanto attuale tredicesimo comma dellart.
13 del decreto 124, che esenta da oneri fiscali le operazioni
di trasferimento delle posizioni pensionistiche (p. 252).
Dimostra, inoltre, di apprezzare il comma terzo ter dellart.
10 modificato dallart. 58 comma 8 lettera c) della l. 144
del 1999, che costituisce la posizione previdenziale del defunto
come oggetto di diritti, jure proprio acquistabili da
parte del congiunto o degli altri membri della sua famiglia, o
comunque in base alle eventuali disposizioni del lavoratore
(p. 257).
Mario Bessone condivide la tensione del sistema verso il
riconoscimento della disponibilità della posizione previdenziale
di ogni singolo lavoratore purché non venga sacrificato linteresse
previdenziale. Sostiene che i poteri di self regulation si devono
impiegare con grande attenzione alla particolare destinazione del
portafoglio finanziario, essendo necessario operare secondo
regole capaci di assicurare sana e prudente gestione
di portafoglio pensionistico agli iscritti (p. 369).
Per la sistematicità ed organicità della trattazione, lopera
di Bessone si presta, come si è fatto cenno allinizio, a
tre possibili e differenti gradi di lettura a cui sembrano
corrispondere analoghe dimensioni temporali di studio ed
applicazione della materia. Il passato rappresenta il settore del
giurista che astrae e classifica la normativa in categorie, il
presente riguarda la dimensione delloperatore di settore
interessato esclusivamente alle norme vigenti, il futuro
appartiene allo specialista di materie economiche-giuridiche che
prevede ed auspica riforme del settore.
Nelle chiare pagine del libro, in particolare in quelle
della descrizione scandita della complessa normativa, è
riconoscibile limpronta del giurista maturo e dellesperto
in materie economiche-giuridiche. Quanto alla dimensione
temporale, il passato e il presente alimentano la coscienza del
giurista, il futuro le rivela gli obiettivi da raggiungere.E
icasticamente rappresentato, il futuro della previdenza
complementare per Mario Bessone corrisponde ad uno spazio
virtuale delimitato da norme vincolistiche e liberistiche in cui
la disciplina di settore deve trovare la più ampia collocazione
possibile consentita allautonomia privata, una volta
fissato il limite invalicabile che deve essere riconosciuto alla
normativa vincolistica.