Tribunale Firenze Ordinanza 29 giugno 2000
Giudice Roberto Monteverde

La funzione del Domain name System è solo quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi.

La N.V. Sabena S.A., con sede in Belgio in av. E. Mounierlaan, Brussels, ha chiesto provvedimento cautelare ex artt. 700 c.p.c., 63 R.D. 21/06/42, n. 929.
Sosteneva di essere titolare di marchio internazionale ‘‘Sabena’’, registrato l’08/10/93, valido anche in Italia e di avere, tra la fine del 1999 e l’inizio dell’anno successivo, deciso di pubblicizzare e commercializzare i propri servizi in Italia anche attraverso un sito internet, realizzato appositamente per l’utenza italiana.
Fra le regole adottare dalla Naming Authority italiana figura il principio first come, first served, per effetto del quale un determinato domain name può essere registrato a nome di un unico soggetto, che ne diventa detentore esclusivo, e viene assegnato in base alla priorità cronologica della richiesta. Principio derivante in modo necessario dallo stesso protocollo di comunicazione utilizzato da internet, basato su una sequenza numerica univoca (IP number) tale da rendere possibile l’identificazione e l’accesso del computer cui sia assegnato un determinato IP number alla generalità di tutti gli altri computer connessi in rete. Per agevolare l’utilizzo della rete, la navigazione, all’IP number è stato affiancato un altro sistema, il DSN (Domain name System), basato sulle lettere dell’alfabeto con le quali possono essere composte parole anche di senso compiuto, quali nomi, denominazioni identificative di organizzazioni, imprese, ecc..
In applicazione del principio first come, first served, la Registration Authority italiana rigettava la domanda di registrazione del nome formulata dalla ricorrente per attivare il proprio sito internet, in quanto il nome a dominio www.sabena.it risultava già essere stato assegnato in data 26/01/2000, alla agenzia A&A di C(...) A(...).
Chiedeva quindi che venisse vietato alla predetta l’uso in qualsiasi forma, anche sulla rete internet, del marchio ‘‘Sabena’’, vietando l’utilizzazione del nome di dominio internet www.sabena.it; che le venisse ordinato di rinunciare all’assegnazione del domain name www.sabena.it, con fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; in subordine, o nel caso di mancata spontanea ottemperanza, ordinare alla Registration Authority italiana di revocare l’assegnazione del domain name www.sabena.it alla Agenzia A&A di C(...) A(...) e registrarlo a nome della ricorrente.
Inaudita altera parte
veniva emesso decreto con cui si inibiva a Castellani Alessio l’utilizzo del nome di dominio da lui registrato www.sabena.it.
Venivano ritualmente convocate le parti e l’Agenzia A&A di C(...) A(...) si costituiva contestando in diritto quanto dedotto dall’avversaria. Veniva quindi concesso ulteriore termine per il deposito in cancelleria di memorie e repliche.
Punto nevralgico della decisione, nella presente sede cautelare, è lo stabilire se esista nell’ordinamento italiano il diritto di registrare un domain name corrispondente al proprio marchio, così tutelandolo, pretermettendo ed estromettendo chi abbia già validamente registrato quello stesso domain name in precedenza.
Le norme di internet costituiscono un ordinamento fondato su regole di contenuto strettamente tecnico. Fra queste il ricorrente stesso ha ricordato la regola dell’unicità del dominio ed il principio, adottato dalle Autorità che provvedono alla registrazione dei nomi a dominio, del first come, first served.
Non vi è dubbio che, in quanto genericamente attività umana, anche la produzione e presentazione di pagine o siti sul web non sfugga a regole dell’ordinamento giuridico generale, relative per es. all’ordine pubblico o al buon costume, salve, naturalmente, le enormi difficoltà di attuazione ed esecuzione di qualunque tutela, data la caratteristica costitutiva di internazionalità della rete. Siti inneggianti al nazismo, per esempio, ben potrebbero essere considerati contrari all’ordine pubblico e conseguentemente sanzionati. Ma, come si vede, ne deriverebbe esclusivamente una questione di contenuti di un determinato sito web.

Cosa diversa, invece, è considerare lo stesso domain name, traduzione in qualche modo testuale dell’IP number, come parte di una sfera individuale tutelabile ovvero sanzionabile e, in ogni caso, giuridicamente rilevante.

Giurisprudenza e dottrina largamente maggioritarie hanno ritenuto in effetti che tale debba essere considerata la registrazione di un dominio, ritenendo conseguentemente applicabile la legge sui marchi, anche in sede di cautela. La dottrina, tuttavia, ha di gran lunga prevalentemente esaminato la questione partendo dalle posizioni della tutela del marchio nel diritto industriale, dalle posizioni di impresa. La domanda che più frequentemente risulta dai contributi presenti sullo steso web è: come può essere tutelato il marchio anche su internet? E si è data una risposta nel senso che sia possibile considerare il domain name parte integrante fra gli elementi individuativi della persona, parte del patrimonio personalitario.
Occorre invece, a questo punto, domandarsi se sia forse qualcosa di più che insolito, strano, curioso o bizzarro che Registration Authority e Naming Authority, gli organismi che consentono a internet di esistere e svilupparsi, considerino invece il domain name alla stregua di un mero indirizzo, un mero numero di telefono, sia pure tradotto in lettere alfabetiche.

L’elemento funzionale, operativo, non sembra affatto poter essere semplicemente obliterato. Il domain name è l’indirizzo internet di un computer collegato alla rete. Le pagine del sito internet prodotte dal soggetto che utilizza quel computer esporranno al pubblico l’attività di quel soggetto, offriranno i suoi servizi on line, esibiranno la sua denominazione.

Mediante il domain name solamente si raggiungerà quel sito, non diversamente, si potrebbe opinare, da quanto avviene raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o comporre un numero di telefono per parlare con una data persona. Il beneficio di potersi far raggiungere dall’utente-cliente digitando direttamente un nome sulla form del browser è relativo e opinabile e non tale da rendere comunque indefettibile e tutelabile la corrispondenza fra marchio e dominio. L’utente esperto, infatti, sa perfettamente della possibile non corrispondenza, in un’infinità di casi, fra dominio e marchio o denominazione d’impresa esposti e corrispondenti al sito cui vuole collegarsi. L’utente inesperto, che voglia comunque raggiungere il sito di un’impresa determinata, per esempio per fruire dei suoi servizi on line, potrà altrettanto se non più agevolmente reperirlo partendo da uno degli innumerevoli portali oggi esistenti ovvero, come impone la normale consultazione del web da quando questo esiste, attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori. Ciò in quanto la visibilità e reperibilità di un determinato sito internet è data essenzialmente dal suo contenuto, fra cui anche il marchio e/o la denominazione d’impresa, non meno che dal domain name.
E che corrispondenza fra marchio o denominazione di impresa non vi sia in una infinità di casi è facilmente verificabile, appunto, con una semplice ricerca su un apposito motore, come, per quanto attiene ad esempio al comparto bancario, risulta manifesto per i siti del Banco Ambrosiano Veneto (www.ambro.it), del Credito Italiano (www.credit.it), dell’Istituto di Credito San Paolo di Torino (www.sanpaolo.it) e della Banca di Roma (www.bancaroma.it), così come si può constatare dalle stampe che seguono.

In sostanza, la corrispondenza marchio-dominio, non è un bene assoluto, non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento, tanto che moltissime imprese, consce delle possibilità che la rete offre ben al di là della corrispondenza di cui si discute, puntano su altro, cioè sulla qualificazione e apprezzamento del proprio sito, sui servizi offerti on line, sui collegamenti ad altri siti e/o servizi comunque utili per l’utenza. Tanto che, proprio per regolare il settore, sono stati recentemente predisposti dei disegni di legge già presentati al Parlamento. Ma finché internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa nell’ordinamento giuridico generale, questo Giudice è convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain name System prevalgano sull’utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio; che tali aspetti operativi, tecnici e logici assimilino più il domain name ad un indirizzo che ad un segno identificativo di un soggetto. Questo Giudice è convinto, in sostanza, che la funzione del Domain name System sia quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi.

È d’altra parte la natura interattiva di internet, la cui effettiva dimensione non sembra essere stata ancora valutata a pieno, che desta perplessità in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Non si digita un nome sulla form del browser di navigazione per arrivare ad ogni sito desiderato come si cambia canale TV premendo un tasto, né si può pretendere che la rete sia o che diventi così, date le sue proprie caratteristiche di unicità del dominio ed il conseguente principio first come, first served per la registrazione del domain name, che non è qui in discussione. Soprattutto il processo di reperimento del sito non si può pretendere che sia sempre e necessariamente diretto dall’esterno rispetto all’utente, cioè dalle imprese che riuscissero, in ipotesi, tutte quante a registrare il dominio corrispondente al proprio marchio. Il fumus non sussiste, il ricorso dovrà essere rigettato, l’inibitoria concessa revocata ed il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 septies, c.p.c

RIGETTA

il ricorso e per l’effetto revoca il proprio precedente decreto in data 12-13/04/00.

Pone le spese del presente procedimento, che liquida in complessive £ 1.200.000, di cui £ 100.000 per spese

 

 

Nota di Giuseppe Cassano (*)

 

LIBERTA’ DI REGISTRAZIONE DEL DOMAIN NAME E ... MARCHI SENZA TUTELA: VERSO LA NEGAZIONE DI UN PRINCIPIO ‘CONSOLIDATO’ ? (**)

 

Una società, titolare di un marchio internazionale, chiede un provvedimento cautelare per inibire ad un’altra società l’utilizzazione di un nome di dominio con l’identica denominazione del marchio registrato dalla stessa ricorrente. Il giudice rigetta il ricorso sostenendo l’insussistenza di un principio di necessaria corrispondenza fra marchio e nome a dominio.
Alla base di tale decisione il Tribunale rileva che la corrispondenza marchio-dominio non costituisce un valore assoluto, né tanto meno un principio positivamente sancito dall’ordinamento giuridico. La motivazione alla base del provvedimento in oggetto è costituita dalla «non assimilabilità del domain name ai segni distintivi dell’impresa»; secondo il giudice fiorentino, in particolare, il nome di dominio è solo uno «strumento che consente l’identificazione e quindi l’accesso a un determinato computer nell’internet attraverso la corrispondente sequenza numerica univoca (IP number)»[1]. Meraviglia mostra l’interprete nel rinvenire l’affermazione secondo cui il nome di dominio è solo un mero indirizzo numerico, tradotto in lettere alfabetiche, indispensabile per distinguere una determinata macchina da tutte le altre presenti in rete[2].

Per una migliore comprensione del caso in esame è opportuno indicare prima quali siano le regole tecniche della Rete. Come già in altra occasione esplicitato[3], nella formazione del nome a dominio si seguono alcune regole che sono state fissate convenzionalmente[4]. Si tratta di una regolamentazione che lascia alla libertà di scelta e alla fantasia del richiedente l’indicazione di una parte soltanto del domain name. Questo, infatti, risulta composto da una successione di tre parole, separate tra loro da un punto: la prima parola è costituita dall’acronimo ‘www’ (World Wide Web) ed è uguale per qualunque nome a dominio, la terza, invece, deve necessariamente corrispondere a una sigla predefinita che o costituisce l’identificativo della nazione di emissione del nome a dominio – quali ‘it’ per l’Italia o ‘fr’ per la Francia – oppure vale a individuare la tipologia del sito Web – ad es. ‘com’ per i siti commerciali, ‘org’ per le organizzazioni non-profit, ‘gov’ per quelli governativi, ‘edu’ per le università - al quale si accede. 
Infine vi è il c.d. second level domain name e cioè il ‘cuore’ del nome a dominio, vale a dire quella seconda parola alla quale deve riconoscersi capacità distintiva[5]. Tuttavia, anche questa indicazione non è assolutamente libera perché risente della conformazione tecnica di Internet. E’ chiaro, infatti, che se il nome a dominio si affianca all’indirizzo IP, ovviamente senza eliminarlo ma nascondendolo solo agli occhi dell’operatore, deve presentarne le stesse caratteristiche e dunque, come quello, deve essere innanzitutto unico ed esclusivo. Si tratta, cioè, di un’esigenza che dipende dalla stessa struttura di Internet: il sistema non potrebbe tollerare, pena l’assoluta impossibilità di funzionamento, due siti che abbiano identica denominazione. E’ proprio in ragione di tale esigenza che si è individuato un meccanismo di autoregolamentazione tecnica che presiede all’assegnazione dei nomi a dominio, assicurando la unicità di ogni domain name[6]. Tale meccanismo consiste nell’individuazione di un’organizzazione a ciò preposta, che, a livello internazionale, è rappresentata dalla Internet Assigned Numbers Authority (IANA) e che, a livello locale, si articola in varie Naming Authorities, una per ogni nazione, le quali vedono circoscritto il loro campo di azione alla gestione del country code di riferimento. In particolare, ad ogni Naming Authority si affianca una Registration Authority[7]: la prima presiede alla regolamentazione tecnica e alla fissazione delle regole di formazione del nome a dominio, la seconda, invece, interviene nella fase operativa e presiede al rilascio della registrazione. Il principio che impronta il meccanismo della registrazione si esprime nella formula first come, first served, in base alla quale chiunque richieda una registrazione di un domain name può ottenerla purché il second level non coincida con altro già registrato. Si tratta, dunque, di un criterio essenzialmente cronologico che affida alla Registration Authority un controllo di natura esclusivamente tecnica, restando ad esso estraneo qualunque valutazione sulla eventuale corrispondenza con altrui nomi di persona o marchi commerciali.
Quindi nel mondo virtuale un nome di dominio può essere assegnato una sola volta affinchè esso operi come indirizzo validamente utilizzabile. La registrazione quale domain name del proprio marchio o dei propri segni distintivi dovrebbe assicurare al titolare da qualsiasi intrusione, a differenza di quanto potrebbe accadere nel mondo reale: come visto è una regola tecnica di Internet che lo impone[8].
La giurisprudenza a fronte delle caratteristiche peculiari della Rete e, consequenzialmente, dei non facili rapporti fra segni distintivi e domain name, ha posto l’accento sull’elemento funzionale di quest’ultimo, nell’ambito della risoluzione delle controversie. 

Disponendo in questa direzione i giudici in maniera pressochè costante[9] accolgono un principio ampiamente diffuso nella giurisprudenza statunitense (e non solo), attribuendo carattere di segno distintivo ai nomi di dominio. Spesso, infatti, la Naming Authority provvede ad esaudire le richieste di chi voglia registrare un indirizzo senza poterne (e doverne) sindacare contenuto e finalità, e senza essere obbligata a valutare la rispondenza o meno del nome di dominio al marchio o denominazione del registrante.
La volontà chiara, delle nostre Corti, è quella di tutelare il nome di dominio alla stregua del marchio e degli altri segni distintivi dell’impresa, con conseguente possibilità e legittimazione, per chi si sentisse defraudato della possibilità di registrare su Internet un domain name di agire in giudizio - eventualmente anche con procedura d’urgenza - per ottenere giustizia. 

A differenza di quanto detto, l’ordinanza in esame, in rottura con quella che oramai poteva dirsi giurisprudenza consolidata, afferma che non esiste un diritto a registrare un domain name corrispondente al proprio marchio registrato, con potere di estromissione di chi lo abbia già validamente registrato.

Quindi, il ragionamento sviluppato dal Tribunale si pone, come dire, in termini di pregiudizialità rispetto all’applicazione dei principî in tema di marchi. Nell’ordinanza, infatti, non vengono in rilievo i quesiti di compatibilità/interferenza con gli altri segni distintivi, né tanto meno all’interprete vengono forniti i dati per una migliore comprensione della questione, sulla base del presupposto che se «gli organismi che consentono a Internet di esistere e svilupparsi, consider(a)no invece il domain name alla stregua di un mero indirizzo, un mero numero di telefono, sia pure tradotto in lettere alfabetiche» si può dedurre che «non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi»

Come dire ... da una regola tecnica ad un precetto giuridico. 
Ma l’affermazione risulta ancora più inusuale se solo si ricorda che l’organo giudicante è ben consapevole che «l’utente inesperto, che voglia comunque raggiungere il sito di un’impresa determinata, per esempio per fruire dei suoi servizi on line, potrà altrettanto se non più agevolmente reperirlo partendo da uno degli innumerevoli portali oggi esistenti ovvero, come impone la normale consultazione del web da quando questo esiste, attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori. Ciò in quanto la visibilità e reperibilità di un determinato sito internet è data essenzialmente dal suo contenuto, fra cui anche il marchio e/o la denominazione d’impresa, non meno che dal domain name».
Proprio tale puntualizzazione, nella logica del ragionamento giuridico, aveva consentito all’interprete di confermare l’assunto secondo il quale il c.d. nome di dominio non può ritenersi una semplice casella postale o indirizzo elettronico, ma deve invece reputarsi come segno distintivo suscettibile di entrare in conflitto con altri segni «tipici» quali, in particolare, il marchio[10], senza dimenticare peraltro che si tende sempre di più a far coincidere la denominazione del proprio sito Internet con i segni distintivi che lo identificano o che identificano i suoi prodotti o servizi, al fine di sviluppare al meglio le potenzialità commerciali dell’accesso in rete[11].

Il ragionamento dell’organo giudicante arriva invece a conclusioni opposte, dove peraltro si afferma a fronte della premessa, pur non condivisibile, che «la corrispondenza marchio-dominio, non è un bene assoluto, non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento», che (...) «finché internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa nell’ordinamento giuridico generale, questo Giudice è convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain name System prevalgano sull’utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio»[12]. Tale presa di posizione risulta oltremodo bizzarra, ma forse ad essa sottosta il mito di Internet quale spazio anormativo[13].
L’organo giudicante sembra aver completamente ignorato le tecniche per colmare le lacune dell’ordinamento giuridico: quali, ad esempio, il ricorso alla interpretazione estensiva, all’analogia, ai principi[14]

E’ opportuno, allora, ricordare, con un autorevole Studioso[15], che pur se l’approccio ermeneutico alle fonti del diritto (a patto di voler seguire un determinato modello teorico dell’interpretazione, che si svolge in una dimensione relazionale e comunicativa, pronto, quindi, a dar conto delle innovazioni) muove dalla insufficienza delle fonti formali ai fini della determinazione del diritto in concreto, non si spinge mai fino alla creazione libera del diritto, dovendosi affidare a regole e principi, e questi ultimi, con le loro molteplici finalità, costituiscono il margine di confine tra diritto positivo e il mondo di valori in cui si muove l’interprete.

Non solo ma in tema di domain name più norme di diritto positivo soccorrono l’interprete. In tema di violazione dei marchi potranno applicarsi,

- la legge marchi (r.d. n. 292 del 21 giugno 1942); dalla lett. a) dell’art. 1 si evince che è contraffattorio l’uso del segno identico al marchio per prodotti o servizi identici per i quali il marchio è registrato. Se il segno è solo simile al marchio (ex lett. b) dell’art. 1 l.m.) verrà censurato solo in caso dia luogo ad un concreto rischio di confusione del pubblico circa le origini del prodotto contrassegnato;

- l’art. 2598 c.c., n. 1, sulla contraffazione del marchio;

- l’art. 100 della legge sul diritto d’autore (l. n. 633 del 22 aprile 1941), qualora il marchio violato sia anche il titolo di una pubblicazione periodica;

- la normativa sul diritto al nome e all’identità personale delle persone giuridiche[16].

In caso di violazione, da parte del domain name, di altri segni distintivi, saranno applicabili: a) l’art. 2598 c.c., n. 1; b) l’art. 100 della legge d.a., qualora sia violato il titolo di una pubblicazione periodica; c) gli artt. 2563 ss. c.c., nel caso in cui il segno violato sia una ditta ; d) la normativa sul diritto al nome ed all’identità personale delle persone giuridiche.[17]
 L’ordinanza, allora, costituisce un piccolo passo indietro nel mosaico che, la giurisprudenza, con fatica e con una sensibilità nuova verso le tecnologie informatiche, aveva iniziato a comporre in tema di domain name.

 



* Avvocato, è ricercatore a contratto di Diritto civile nell’Università Luiss di Roma e dottorando di ricerca in Diritto privato nell’Università di Pisa.

** La presente nota di commento è in corso di pubblicazione per la Rivista Il Corriere Giuridico

[1] Nella dottrina italiana, a quanto ci consta, nessuno ha seguito questa tesi. Una impostazione in tal senso è rinvenibile in una parte minoritaria della dottrina straniera. Cfr. Bettinger, Kennzeichenrecht im Gyberspace: Der Kampf um die Domain-Namen, in GRUR Int., 1997, 402

[2] L’unico precedente in termini simili (ma a leggere l’ordinanza l’affermazione sembra fatta ad abundantiam) è Tribunale di Bari 24 luglio 1996, in Foro it., 1997, I, 2316. I fatti riguardavano, nel caso di specie, l’utilizzo del domain name ‘teseo.it.’ La società ricorrente si opponeva all’uso della propria denominazione sociale all’interno del domain name ‘teseo.it’ da parte della convenuta, sostenendo che detto comportamento costituisse le fattispecie della contraffazione di marchio e della concorrenza sleale. Teseo s.p.a. domandava così ai giudici tutela in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. La corte barese respingeva l’istanza elaborata dalla parte ricorrente, con alcune affermazioni che, a gran parte della dottrina, sono parse discutibili. Nella parte centrale della pronuncia i giudici del Tribunale di Bari affermano come il nome a dominio abbia unicamente la funzione di identificazione del sito. Di conseguenza, secondo i giudici, nessuna confusione è possibile tra i due soggetti, potendo eventualmente la confusione essere determinata dal contenuto delle pagine pubblicitarie dei due soggetti ove ne sussistano i presupposti: «Un nome di dominio, secondo questa corte, è un nome di dominio e null’altro e, soprattutto, costituisce un elemento autonomo dai segni distintivi dello stesso soggetto che lo utilizza. Si presenta come un semplice codice d’accesso». Per questo ordine di considerazioni cfr. Ziccardi, La tutela giuridica del nome di dominio, testo consultabile all’indirizzo http://www.netjus.org/bulletinita/zic11.htm. A rigore, e a differenza della ferma presa di posizione dell’ordinanza che si commenta, il Tribunale barese, in relazione alla pretesa confusione tra il domain name e la denominazione sociale della ricorrente, aveva già affermato l’esclusione della concorrenza sleale in considerazione del diverso settore di operatività e di mercato proprio delle società litiganti, individuati alla stregua della concreta attività esplicata dalle stesse ed indipendentemente da quanto stabilito nell’oggetto sociale. Per ulteriori considerazioni cfr. Cosentino, osservazioni a Trib. Bari 24 giugno 1996 e Trib. Modena 23 ottobre 1996, in Foro it., 1997, I, 2316.

[3] Cassano, Domain name grabbing: l’incetta del nome di dominio dell’impresa celebre, in Corr. giuridico, 2000, 1371..

[4] Si tratta di standards internazionali rappresentati dall’Internet protocol Suite (IPS) e dall’Open System Interconnection (OSI).

[5] Sarti, I soggetti in Internet, in AIDA, 1997, 5.

[6] Bariatti, Internet e il diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d’autore, in AIDA, 1996, 65.

[7] In Italia la duplice veste di ente di normazione e di ente di registrazione è ricoperta dal Network Information Center (NIC). Il servizio è fornito dall’Istituto per le Applicazioni Telematiche (IAT) del CNR di Pisa che dispone di un proprio sito web all’indirizzo www.nic.it nel quale è possibile consultare le regole di naming recentemente modificate ed entrate in vigore a partire dal 15 gennaio 2000 (www.nic.it/regole-naming-v32.htm). Lo Statuto della Naming Authority disciplina ai punti n.5 e n.9 le modalità di iscrizione.

[8] In verità è quella stessa regola del first come, first served di natura sostanzialmente tecnica che permette la registrazione di domain name corrispondenti a nomi celebri o marchi registrati.

[9] Cfr. Trib. Modena 23 ottobre 1996, in Foro it., 1997, I, 2316 e in Riv. dir. ind., 1997, II, 178; Trib. Roma 2 agosto 1997, in Foro it., 1998, I, 923 e in Dir. inf. e inf., 1997, 962; Trib. Milano 10 giugno 1997 e ord. 22 luglio 1997, in Foro it., 1998, I, 923. e in (la prima) Riv. dir. ind., 1998, II, 431: le due ordinanze, peraltro affermano l’assimilabilità del domain name all’insegna; Trib. Genova, 23 gennaio 1997, in Giur.it., 1997, I, 501; Trib. Napoli, 8 agosto 1997, in AIDA, 98, 537; Trib. Macerata 2 dicembre 1998, in Dir. ind., 1999, 35; Trib. Padova 14 dicembre 1998 e Trib. Verona 25 maggio 1999, in Foro it., 1999, I, 3062; Trib. Viterbo, 24 gennaio 2000, in Corr. giuridico, 2000, 1371

[10] Magni e Spolidoro, La responsabilità degli operatori in Internet: profili interni e internazionali, in Dir. inf. e inf., 1997, 65.

[11] Frassi, Internet e segni distintivi, in Riv. dir. ind., 1997, II, 182.

[12] Seguendo come modello teorico dell’interpretazione la teoria ermeneutica, che possiamo contrapporre a quella giuspositivista, possiamo dire che interpretare è un atto umano, un atto collocato in un contesto sociale e professionale, un atto storico. L’ermeneutica cerca di descrivere ciò che avviene nell’atto interpretativo e di delineare un metodo che sottoponendo la precomprensione al controllo razionale rappresentato dal confronto con il testo, consente il passaggio da una comprensione provvisoria ad una comprensione fondata. Per quest’ordine di considerazioni Ricoeur, Etica e conflitto dei doveri, il tragico dell’azione, Bologna, 1990, 285. La comprensione dell’organo giudicante si è fermata quindi allo stadio di comprensione provvisoria, non rinvendosi nel ragionamento un valido processo interpretativo. Per ulteriori argomentazioni cfr. infra nel testo e le due note successive.

[13] Quello che può definirsi il regime giuridico di Internet pone all’interprete un’altra tipologia di problemi, ossia un problema di «adattamento» o «innovazione» e non di «inesistenza» delle regole. Cfr. Alpa, Premessa, in Tosi E. (a cura di), I Problemi Giuridici di Internet, 1999, XV. Si chiede l’A. «Cyberlaw è un complesso di regole descritte dal diritto esistente, o richiede regole introdotte ex novo? La dinamica interna e la stessa natura dei singoli ordinamenti sono sufficienti a tradurre questo fenomeno in termini giuridici o è necessario concertare la redazione di norme ad hoc? I fautori della espansione automatica dell’ordinamento applicano in qualche modo il principio di sussidiarietà, riducono al minimo gli interventi del legislatore, ritengono che il ricorso alla interpretazione estensiva, all’analogia, ai principi, siano tecniche così collaudate ed efficienti da bastare ad ogni necessità; coloro che per contro vedono in Internet non solo una serie coordinata di fenomeni tecnologici ma la risultante di una nuova concezione della comunicazione ritengono che si debba procedere ad una vera e propria codificazione della cyberlaw e che ogni momento perduto nella discussione dell’intervento sia pericoloso, perché un conto è correre ai ripari, altro conto controllare una realtà in fase di evoluzione. Entrambe le concezioni descrivono una parte o un aspetto della problematica, ma per la stessa ragione nessuna di esse è da respingere in radice».

[14] Sul metodo giuridico cfr. l’ampio saggio di Alpa, Il metodo nel diritto civile, in Contr. e impresa, 2000, 356 ed in particolare l’opinione riportata di Tarello, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 39, che sintetizza gli schemi interpretativi impiegati dall’interprete: « (i) l’argomento a contrario, che fonda l’interpretazione letterale o restrittiva (ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit); (ii) l’argomento a simili, che fonda l’interpretazione analogica (analogia legis), secondo la quale lex minus dixit quam voluit, e pertanto tende ad accreditare l’interpretazione estensiva e l’applicazione a casi simili; (iii) l’argomento a fortiori, che legittima l’interpretazione estensiva a classi di casi o di interessi che la disposizione che si interpreta tende a proteggere in misura circoscritta e che per ragioni di logica (a maggior ragione) non possono essere trascurati (l’argomento a maiori ad maius è applicato alle situazioni vantaggiose, l’argomento a maiori ad minus a quelle svantaggiose); (iv) l’argomento della completezza dell’ordinamento giuridico, che si usa quando si ritiene che l’ordinamento non preveda una disposizione relativa ad una determinata fattispecie, e la si regola facendo ricorso ad altra disposizione: è un argomento debole perché perché si fonda sul dogma della completezza dell’ordinamento giuridico; (v) l’argomento della coerenza dell’ordinamento giuridico, che impone di scegliere tra più interpretazioni quella che appare “più coerente” con l’ordinamento; ancorchè si tratti di un argomento debole, perché fondato sulla ideologia della coerenza dell’ordinamento, è il più preferito; (vi) l’argomento psicologico, o il ricorso alla volontà del legislatore concreto: è la tecnica che tende a ricostruire la voluntas legislatoris, ricorrendo quindi agli atti parlamentari, al processo di produzione della disposizione, alle scelte effettuate nel definire il contenuto di essa; è impiegato soprattutto nell’interpretazione delle leggi speciali, che per l’appunto sono destinate a disciplinare fattispecie circoscritte, particolari, spesso derogatorie del diritto comune, e rivolte a tutelare specifici interessi di gruppo o di categoria; (vii) l’argomento storico, o la presunzione di continuità, o l’ipotesi del legislatore conservatore: è un argomento debole in quanto fondato sulla ideologia della continuità normativa, e della coerenza (non solo interna ma anche) temporale diacronica dell’ordinamento; (viii) l’argomento apagogico, o absurdo, o reductio ad absurdum, o ipotesi del legislatore ragionevole, che impone l’esclusione del significato interpretativo meno ragionevole o più assurdo: è assai apprezzato, anche se intrinsecamente debole, perché l’assurdità non è chiara nei suoi confini concettuali, e presuppone il raffronto tra il modello ragionevole costruito dall’interprete e il modello assurdo di cui l’interprete vuole sbarazzarsi; (ix) l’argomento teleologico, o ipotesi del legislatore provvisto di fini; esso tende alla ricostruzione della voluntas legis, è opposto all’argomento a contrario e concorrente con l’argomento analogico, in quanto serve a motivare l’estensione del significato; (x) l’argomento economico o del legislatore non ridondante, correlato all’argomento fondato sulla coerenza del legislatore; non si deve confondere questo argomento con l’analisi economica del diritto, che piuttosto tende a dare alle disposizioni il significato più coerente con la logica di mercato, e quindi può esser fatta rientrare nella interpretazione teleologica, posto che si possa attribuire al legislatore l’intenzione di non contrastare quella che l’interprete ritiene essere la logica di mercato; (xi) l’argomento autoritativo o ab exemplo, che ricorre a precedenti identiche interpretazioni per fondare nuovamente l’interpretazione proposta: è l’argomento più persuasivo e forse il più impiegato in dottrina, ove si tesse e ritesse la medesima tela, con qualche integrazione o con qualche omissione, ma soprattutto si crea un ordito composto dalle opinioni dei giuristi autorevoli e dalle critiche alle opinioni dei giuristi non autorevoli o in quel particolare caso ritenute (suggestive ma) non persuasive; è il più impiegato dalla giurisprudenza: in certi ordinamenti è una prassi vincolante (c.d. sistema del precedente in common law) o comunque imprescindibile; presso di noi è una prassi costante, talvolta impiegata a proposito, altra volta fittiziamente, come accade per quelle pronunce delle Corti che richiamano i precedenti propri alterandone il significato, ma evidenziandone la coerenza interpretativa. Mentre in altri ordinamenti (come, ad es., quello inglese) si consente al giudice di menzionare le fonti dottrinali utilizzate per redigere la motivazione della sentenza, nel nostro ordinamento tale riferimento diretto è vietato (art. 118, 3° co., disp. att. c.p.c.) costringendosi così il giudice a censurare nome ed opera utilizzata e a riferirsi genericamente alla «dottrina prevalente», a «la dottrina», ecc.; (xii) l’argomento sistematico, o ipotesi del diritto ordinato: si fonda sull’argomento topografico o della sedes materiae, sulla costanza terminologica, sulla coerenza dogmatica (delle nozioni, dei concetti, degli istituti, dei princìpi); è l’argomento preferito dalla dottrina formalista e dalla giurisprudenza; (xiii) l’argomento naturalistico, o della natura delle cose o del legislatore impotente; (xiv) l’argomento equitativo, che fa riferimento all’equità o come fonte del diritto, o come tecnica di elasticità dell’applicazione della norma al caso singolo; (xv) l’argomento fondato sui principi generali, o analogia iuris.

A quale schema argomentativo può essere ricondotta l’ordinanza del Tribunale fiorentino? A nessuno. L’argomentazione potremmo definirla ... tecnocratica. Tecnocratica per la prevalenza accordata «agli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain name System sull’utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio»!? (Viene alla mente il pensiero di Heidegger, Vortrage und Aufsatze, Pfullingen 1954, tr. it. Saggi e discorsi, Milano 1980 che aveva indicato il ruolo pressoché negativo della tecnica affermando che “strappa e sradica sempre più l’uomo dalla terra”. Parafrasando Heidegger, nel caso in esame, la tecnica “strappa e sradica il giudice dal sistema delle fonti”. Sul mito della tecnica e sui problemi connessi cfr. Bifulco e Polidoro, La telematica come nuovo linguaggio mitico, in Cosimo, testo consultabile all’indirizzo http://www.cosimo.it/agora/la_telematica.htm). Per spunti interessanti sul processo interpretativo, da ultimo, si veda Sacco, Interpretazione del diritto, dato oggettivo e spirito dell’interprete, in (a cura di Derida e Vattimo) Diritto, giustizia e interpretazione, Roma-Bari, 1998, 111.

[15] Alpa, I principi generali, Milano, 1993 e Id., Il metodo nel diritto civile, cit., 476.

[16] Volendo, in generale, cfr. Cassano, I diritti della personalità dei gruppi e degli enti, in (a cura di Alpa) La formazione giurisprudenziale del diritto civile, nella Giurisprudenza sistematica, fondata da Walter Bigiavi, Torino, 2000, 199.

[17] Cerasani, Il conflitto tra domain name e marchi d’impresa nella giurisprudenza italiana, in Riv. comm. intern., 1999, 645. Per ulteriori indicazioni Tosi T., La tutela della proprietà industriale, in Tosi E. (a cura di), op. cit., 175 e Palazzolo, Il «domain name», in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, 167. Per le soluzioni del diritto nordamericano Gambino A. M., Natura e tutela dei domain name, in Working Papers, a cura dell’Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni, diretto da Ghedini e Cerani, Luiss, Milano, 2000, 83.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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