SENTENZA DELLA CORTE
6 giugno 2000 (1)
«Libera circolazione delle persone - Accesso al lavoro - Attestato di bilinguismo rilasciato da un'amministrazione locale - Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) - Regolamento (CEE) n. 1612/68»
Nel procedimento C-281/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Bolzano nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Roman Angonese
e
Cassa di Risparmio di Bolzano SpA,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e degli artt. 3, n. 1, e 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
-per il signor R. Angonese dall'avv. G. Lanzinger, del foro di Bolzano;
-per la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA dagli avv.ti K. Zeller e T. Dipoli, del foro di Bolzano;
-per il governo italiano dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;
-per la Commissione delle Comunità europee dai signori P.J. Kuijper, consigliere giuridico, e A. Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Angonese, della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, del governo italiano e della Commissione all'udienza del 28 settembre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 novembre 1999,
ha pronunciato la seguente
La normativa comunitaria
«Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:
-che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l'offerta d'impiego, l'accesso all'impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;
-o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto.
Il disposto del comma precedente non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell'impiego offerto».
«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
(...)
Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri».
La causa principale
«E' in facoltà dell'Azienda stabilire se l'assunzione del personale indicato ai nn. 1 e 2, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo art. 21, debba avveniremediante concorso interno per titoli e/o esami, ovvero con criteri selettivi aziendalmente stabiliti.
Spetta all'azienda di fissare di volta in volta le condizioni e le modalità dei concorsi interni, di nominare i componenti delle Commissioni esaminatrici e di stabilire i criteri di assunzione di cui al primo comma (...)».
La questione pregiudiziale
«Se possa considerarsi compatibile con gli artt. 48, nn. 1, 2, 3, del Trattato CE e 3, n. 1, nonché 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) n. 1612/68, la subordinazione della partecipazione al concorso per la copertura di posti di lavoro presso impresa di diritto privato al possesso di certificato ufficiale di conoscenza di lingue locali rilasciato da una sola pubblica amministrazione di un solo Stato membro presso un'unica sede di esame (nella specie a Bolzano) ed in esito ad una procedura di durata non indifferente (nella specie, è previsto intervallo minimo tra prova scritta e prova orale di non meno 30 giorni)».
Sulle spese
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Pretore di Bolzano con ordinanza 8 luglio 1998, dichiara:
L'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta a che un datore di lavoro obblighi i candidati ad un concorso ai fini di assunzione a comprovare le loro cognizioni linguistiche esclusivamente mediante un unico diploma, rilasciato in una sola provincia di uno Stato membro.
Rodríguez
Iglesias Edward Sevón SchintgenKapteyn Gulmann Puissochet Hirsch JannRagnemalm Wathelet |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 giugno 2000.
Il cancelliere Il presidente
R. Grass G.C. Rodríguez Iglesias
1: Lingua processuale: l'italiano.