SENTENZA DELLA CORTE

6 giugno 2000 (1)

«Libera circolazione delle persone - Accesso al lavoro - Attestato di bilinguismo rilasciato da un'amministrazione locale - Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) - Regolamento (CEE) n. 1612/68»

Nel procedimento C-281/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Bolzano nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Roman Angonese

e

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e degli artt. 3, n. 1, e 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore) e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly


cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

-per il signor R. Angonese dall'avv. G. Lanzinger, del foro di Bolzano;

-per la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA dagli avv.ti K. Zeller e T. Dipoli, del foro di Bolzano;

-per il governo italiano dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;

-per la Commissione delle Comunità europee dai signori P.J. Kuijper, consigliere giuridico, e A. Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Angonese, della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, del governo italiano e della Commissione all'udienza del 28 settembre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 novembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
Con ordinanza 8 luglio 1998, pervenuta in cancelleria il 23 luglio seguente, il Pretore di Bolzano ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39) e degli artt. 3, n. 1, e 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968,n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento»).

 

2.
Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il signor Angonese e la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA (in prosieguo: la «Cassa di Risparmio») quanto ad un requisito, posto da quest'ultima, per accedere ad un concorso di assunzione.

La normativa comunitaria

 

3.
L'art. 3, n. 1, del regolamento prevede quanto segue:

«Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:

-che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l'offerta d'impiego, l'accesso all'impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;

-o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto.

Il disposto del comma precedente non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell'impiego offerto».

 

4.
L'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento dispone:

«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

(...)

Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri».

La causa principale

 

5.
Il signor Angonese, cittadino italiano di lingua materna tedesca, residente nella provincia di Bolzano, si recava in Austria fra il 1993 e il 1997 al fine di proseguirvi gli studi. Nell'agosto 1997, in seguito ad un bando pubblicato il 9 luglio 1997 nel quotidiano italiano Dolomiten, si candidava ad un concorso per un posto di lavoro presso la Cassa di Risparmio, istituto bancario privato di Bolzano.

 

6.
Tra i requisiti per la partecipazione al concorso figurava il possesso di un attestato di bilinguismo (italiano/tedesco) di tipo «B» (in prosieguo: l'«attestato»), richiesto nella provincia di Bolzano per l'accesso all'ex carriera di concetto nel pubblico impiego.

 

7.
Dal fascicolo emerge che l'attestato è rilasciato da un'amministrazione pubblica della provincia di Bolzano al termine di un esame che si svolge unicamente in questa provincia. E' uso comune, per i cittadini residenti nella provincia di Bolzano, munirsi, per ogni evenienza, dell'attestato ai fini della ricerca di un lavoro. Il conseguimento di tale attestato viene considerato come una tappa quasi obbligatoria di una normale formazione.

 

8.
Il giudice a quo rilevava che il signor Angonese, benché non fosse in possesso dell'attestato, era perfettamente bilingue. Per l'ammissione al concorso di assunzione egli aveva allegato il suo diploma di maturità per geometri, certificati attestanti studi linguistici in inglese, sloveno e polacco, compiuti presso la Facoltà di filosofia dell'Università di Vienna, e aveva dichiarato che tra le sue esperienze lavorative figurava l'esercizio delle attività di geometra e di traduttore dal polacco in italiano.

 

9.
Il 4 settembre 1997 la Cassa di Risparmio informava il signor Angonese che non avrebbe potuto partecipare al concorso perché non aveva prodotto l'attestato.

 

10.
Il Pretore di Bolzano sottolinea che le persone che non risiedono nella provincia di Bolzano difficilmente possono ottenere l'attestato in tempo utile. Precisa che, nella specie, le domande di partecipazione al concorso dovevano essere presentate entro il 1° settembre 1997, vale a dire poco meno di due mesi dopo la pubblicazione del bando di concorso. Orbene, tra le prove scritte e le prove orali indette per il rilascio dell'attestato va osservato un termine di almeno 30 giorni ed ogni anno si tiene un numero limitato di sessioni d'esame.

 

11.
Il requisito relativo al conseguimento dell'attestato posto dalla Cassa di Risparmio si basava sull'art. 19 del contratto collettivo nazionale delle casse di risparmio 19 dicembre 1994 (in prosieguo: il «contratto collettivo»), il quale stabilisce:

«E' in facoltà dell'Azienda stabilire se l'assunzione del personale indicato ai nn. 1 e 2, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo art. 21, debba avveniremediante concorso interno per titoli e/o esami, ovvero con criteri selettivi aziendalmente stabiliti.

Spetta all'azienda di fissare di volta in volta le condizioni e le modalità dei concorsi interni, di nominare i componenti delle Commissioni esaminatrici e di stabilire i criteri di assunzione di cui al primo comma (...)».

 

12.
Pur riconoscendo alla Cassa di Risparmio la facoltà di scegliere i propri futuri collaboratori fra persone perfettamente bilingui, il signor Angonese denunciava l'illiceità della clausola relativa al possesso obbligatorio dell'attestato, che egli considerava in contrasto con il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'art. 48 del Trattato.

 

13.
Il signor Angonese chiedeva che detta clausola venisse dichiarata nulla e che la Cassa di Risparmio fosse condannata al risarcimento del danno da lui subito per la perdita di un'opportunità e al rimborso delle spese giudiziarie sostenute.

 

14.
Secondo il giudice a quo l'obbligo del possesso dell'attestato per comprovare le cognizioni linguistiche può, in contrasto con il diritto comunitario, svantaggiare i candidati al posto di lavoro che non risiedono a Bolzano, e, nella specie, ha potuto danneggiare il signor Angonese, che aveva soggiornato durevolmente in un altro Stato membro per proseguirvi gli studi. Detto organo giurisdizionale rileva, inoltre, che l'obbligo di cui trattasi, se di per sé fosse considerato in contrasto con il diritto comunitario, sarebbe nullo in diritto italiano.

La questione pregiudiziale

 

15.
Di conseguenza, il Pretore di Bolzano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se possa considerarsi compatibile con gli artt. 48, nn. 1, 2, 3, del Trattato CE e 3, n. 1, nonché 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) n. 1612/68, la subordinazione della partecipazione al concorso per la copertura di posti di lavoro presso impresa di diritto privato al possesso di certificato ufficiale di conoscenza di lingue locali rilasciato da una sola pubblica amministrazione di un solo Stato membro presso un'unica sede di esame (nella specie a Bolzano) ed in esito ad una procedura di durata non indifferente (nella specie, è previsto intervallo minimo tra prova scritta e prova orale di non meno 30 giorni)».

 

16.
Prima di esaminare la questione sollevata dal Pretore di Bolzano occorre rilevare che sono state presentate osservazioni sulla pertinenza della questione per la soluzione della causa principale e sulla competenza della Corte per risolverla.

 

17.
Secondo il governo italiano e la Cassa di Risparmio, essendo il signor Angonese considerato residente nella provincia di Bolzano dalla sua nascita, la questione sollevata è artificiosa e non riguarderebbe il diritto comunitario.

 

18.
Al riguardo, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, spetta unicamente ai giudici nazionali, che sono chiamati a risolvere la controversia e devono assumere la responsabilità dell'emananda decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto da parte di quest'ultima di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta dal detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale (v., segnatamente, sentenza 30 aprile 1998, causa C-230/96, Cabour, Racc. pag. I-2055, punto 21).

 

19.
Orbene, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei punti della motivazione dell'ordinanza di rinvio, menzionati al punto 14 della presente sentenza, non risulta manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non abbia alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale.

 

20.
Si deve quindi risolvere la questione sollevata.

 

21.
Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l'art. 48 del Trattato e gli artt. 3 e 7 del regolamento ostino a che un datore di lavoro obblighi i candidati ad un concorso ai fini di assunzione a comprovare le loro cognizioni linguistiche esclusivamente mediante un unico diploma, quale l'attestato, rilasciato in una sola provincia di uno Stato membro.

 

22.
Per quanto riguarda la rilevanza del regolamento, occorre osservare che il suo art. 3, n. 1, riguarda unicamente disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o prassi amministrative degli Stati membri. Non è quindi pertinente nell'ambito dell'esame della liceità di un obbligo che non trova la sua origine in siffatte disposizioni o prassi.

 

23.
Quanto all'art. 7 del regolamento, la Cassa di Risparmio fa valere che l'obbligo di possedere l'attestato non discende da un contratto collettivo o individuale di lavoro, di modo che non rileva l'esame della liceità di detto obbligo con riguardo a detto articolo.

 

24.
Il signor Angonese nonché la Commissione sostengono, invece, che l'art. 19 del contratto collettivo consente ad imprese bancarie d'includere criteri di selezione discriminatori, quali l'attestato, e che tale articolo viola l'art. 7, n. 4, del regolamento.

 

25.
Si deve constatare che l'art. 19 del contratto collettivo autorizza le aziende considerate a fissare le condizioni e le modalità dei concorsi, nonché i criteri di assunzione.

 

26.
Tuttavia, una disposizione del genere non autorizza né espressamente né implicitamente le aziende considerate ad adottare criteri discriminatori nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri che siano in contrasto con l'art. 7 del regolamento.

 

27.
Ne consegue che siffatta disposizione non costituisce di per sé una violazione dell'art. 7 del regolamento e non produce effetti sulla liceità, con riguardo allo stesso regolamento, di un obbligo quale quello stabilito dalla Cassa di Risparmio.

 

28.
Stando così le cose, si deve esaminare la questione unicamente con riguardo all'art. 48 del Trattato.

 

29.
In forza dell'art. 48 del Trattato, la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza fra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'occupazione, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

 

30.
Va rilevato, anzitutto, che il principio di non discriminazione enunciato dall'art. 48 del Trattato è formulato in termini generali e non è rivolto in modo particolare agli Stati membri.

 

31.
La Corte ha così considerato che il divieto delle discriminazioni basate sulla cittadinanza riguarda non solo gli atti dell'autorità pubblica, ma anche le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi (v. sentenza 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch, Racc. pag. 1405, punto 17).

 

32.
La Corte, infatti, ha considerato che l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica (v. citata sentenza Walrave e Koch, punto 18, e sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto 83).

 

33.
La Corte ha sottolineato che, essendo le condizioni di lavoro nei vari Stati membri disciplinate talvolta da norme di natura legislativa o regolamentare, talvolta da contratti ed altri atti stipulati o emessi da privati, una limitazione del divieto della discriminazione basata sulla cittadinanza agli atti della pubblica autorità rischierebbe di creare disparità nella sua applicazione (v. citate sentenze Walrave e Koch, punto 19, e Bosman e a., punto 84).

 

34.
La Corte ha del pari considerato che la circostanza che determinate disposizioni del Trattato si rivolgano formalmente agli Stati membri non esclude che, al tempo stesso, vengano attribuiti dei diritti ai singoli interessati all'osservanza degli obblighi così precisati (v. sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne, Racc. pag. 455, punto 31). La Corte ha così concluso, quanto ad una disposizione del Trattato avente natura imperativa, che il divieto di discriminazione riguarda del pari tutti i contratti che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato, come pure i contratti fra privati (v. citata sentenza Defrenne, punto 39).

 

35.
Siffatta considerazione deve, a fortiori, valere per l'art. 48 del Trattato, il quale enuncia una libertà fondamentale e costituisce una specifica applicazione del divieto generale di discriminazione enunciato nell'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE). Al riguardo, esso mira a garantire, al pari dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti con gli artt. 136 CE - 143 CE), un trattamento non discriminatorio nel mercato del lavoro.

 

36.
Si deve quindi considerare che il divieto della discriminazione in base alla cittadinanza, enunciato dall'art. 48 del Trattato, si applica anche ai privati.

 

37.
Occorre esaminare così se un obbligo stabilito da un datore di lavoro, quale la Cassa di Risparmio, in base al quale l'accesso ad un concorso di assunzione è subordinato al possesso di un unico diploma, quale l'attestato, costituisca una discriminazione incompatibile con l'art. 48 del Trattato.

 

38.
Al riguardo, dall'ordinanza di rinvio risulta che la Cassa di Risparmio ammette esclusivamente l'attestato come prova delle cognizioni linguistiche richieste e che questo può essere ottenuto in una sola provincia dello Stato membro considerato.

 

39.
Ne consegue che le persone che non risiedono in detta provincia hanno scarse possibilità di ottenere l'attestato e che sarà loro difficile, o persino impossibile, accedere al lavoro di cui trattasi.

 

40.
Essendo la maggioranza dei residenti nella provincia di Bolzano di cittadinanza italiana, l'obbligo di ottenere l'attestato richiesto sfavorisce i cittadini degli altri Stati membri rispetto a questi ultimi.

 

41.
Tale conclusione non può essere inficiata dal fatto che l'obbligo controverso riguarda tanto i cittadini italiani residenti nelle altre parti del territorio nazionale quanto i cittadini degli altri Stati membri. Perché una misura possa essere qualificata discriminatoria in base alla cittadinanza, ai sensi delle norme relative alla libera circolazione dei lavoratori, non è necessario che tale misura abbia l'effetto di favorire tutti i lavoratori nazionali o di svantaggiare soltanto i lavoratori cittadini degli altri Stati membri esclusi i lavoratori nazionali.

 

42.
Una condizione, come quella di cui trattasi nella causa principale, che subordini il diritto di candidarsi ad un concorso ai fini di assunzione al possesso di un diploma linguistico che può essere ottenuto in una sola provincia di uno Stato membro e vieti la produzione di qualsiasi altro mezzo di prova equivalente potrebbe essere giustificata soltanto se fosse basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito.

 

43.
La Corte ha precedentemente affermato che il principio di non discriminazione osta ad una disposizione secondo la quale le cognizioni linguistiche di cui trattasi debbono essere acquisite sul territorio nazionale (sentenza 28 novembre 1989, causa C-379/87, Groener, Racc. pag. 3967, punto 23).

 

44.
Così, anche se può essere legittimo esigere dai candidati ad un posto di lavoro cognizioni linguistiche di un certo livello, e anche se il possesso di un diploma quale l'attestato può costituire un criterio che consenta di valutare tali cognizioni, l'impossibilità di fornirne la prova con qualsiasi altro mezzo, in particolare con altre qualifiche equivalenti ottenute in altri Stati membri, dev'essere considerata sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

 

45.
Pertanto, occorre considerare che l'obbligo imposto ai candidati da un datore di lavoro per l'accesso ad un concorso ai fini di assunzione di comprovare le loro cognizioni linguistiche esclusivamente mediante un unico diploma, quale l'attestato, rilasciato in una sola provincia di uno Stato membro, costituisce una discriminazione in base alla cittadinanza incompatibile con l'art. 48 del Trattato.

 

46.
Si deve pertanto risolvere la questione sollevata nel senso che l'art. 48 del Trattato osta a che un datore di lavoro obblighi i candidati ad un concorso ai fini di assunzione a comprovare le loro cognizioni linguistiche esclusivamente mediante un unico diploma, rilasciato in una sola provincia di uno Stato membro.

Sulle spese

 

47.
Le spese sostenute dal governo italiano, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Pretore di Bolzano con ordinanza 8 luglio 1998, dichiara:

L'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) osta a che un datore di lavoro obblighi i candidati ad un concorso ai fini di assunzione a comprovare le loro cognizioni linguistiche esclusivamente mediante un unico diploma, rilasciato in una sola provincia di uno Stato membro.

Rodríguez Iglesias Edward Sevón

SchintgenKapteyn

Gulmann Puissochet Hirsch

JannRagnemalm

Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 giugno 2000.

Il cancelliere Il presidente

R. Grass G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lingua processuale: l'italiano.

 

 

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