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diretto dall'avv. A. Sirotti Gaudenzi


 

 

Sentenza n° 577 del 28.9.98/12.10.98

N° 577/98 Reg. Sent.

N° 7631 Cron.

N° 473/98 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Patti, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sig. Magistrati:

1) dott. M. Pina Lazzara Presidente

2) dott. M. Rita Gregorio Giudice rel.

3) dott. Fabio Frangini Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 473/98 R.G. in materia elettorale, promosso da PRIOLA CELESTINO SANTO, MONICI ADELINA, RUSSO GIUSEPPE, MARTINO CINNERA MARGHERITA, MUSARRA LUCIANO, SANSIVERI AMEDEO, SANSIVERI ROSALBA, MONASTRA ENRICO, TORTORICI SALVATORE, RUSSO SERGIO, elettori del Comune di S. Marco d'Alunzio e candidati della lista "Alba Aluntina", rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Cinnera Martino ed elettivamente domiciliati presso questo, in S. Marco d'Alunzio, via Rebibba n. 63, per procura a margine del ricorso.

ricorrenti

contro

il COMUNE DI 5. MARCO D'ALUNZIO, in persona del sindaco pro-tempore domiciliato per la carica in S. Marco d'Alunzio piazza Garibaldi, presso la casa comunale e ARCODIA AMEDEO BASILIO

e nei confronti di:

DUODECI GIUSEPPE, MILETI ANTONIO, LATINO AMEDEO, MUSARRA ROBERTO, FERRETTA ALBINO, FURNARI ANTONINO, GRAZIANO SALVATORE, LATINO CELESTINO NINO, MONASTRA CESARE, MUSARRA SALVATORE, TANANIA BENIAMINO ORLANDO, rappresentati e difesi ( Duodeci, Latino A., Furnari, Musarra S., Mileti, Musarra R., Tanania, Monastra, Latino C. e Lunghitano Gino), per procura a margine del controricorso, dagli avv.ti. Arturo Merlo e Salvatore Librizzi, ed elettivamente in Patti Piazza Marco Polo n 89 presso lo studio dell'avv. V. Amato

e

II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Patti- Sede di S. Agata Militello, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui Uffici in via dei Mille is. 221 è "ope legis" domiciliata

Con l'intervento del Proc. dott. Giuseppe Gambino

Conclusioni per i ricorrenti: 1) ritenere e dichiarare che il di. Amedeo Basilio Arcodia non aveva diritto di essere candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di S. Marco d'Alunzio, svoltesi il 24-5-l998, giacchè ha patteggiato una pena per i reati di cui agli artt. 323 e 353 c.p., e che, quindi, la sua elezione è nulla;

2) conseguentemente : ritenere e dichiarare nulle le schede in cui è attribnito a quello il voto;

3) e per l'effetto, annullare la delibera di convalida delle elezioni e, in virtù dei poteri di cui l'art. 84 D.P.R. 570/1960, correggere il risultato delle elezioni dichiarando l’elezione dei 7 candidati della lista "Alba Aluntina>> meglio graduati e del candidato alla carica di sindaco, sig. Celestino Sante Priola, collegato a quella lista.

Con vittoria di spese e compensi.

Conclusioni per i resistenti costituitisi in giudizio: preliminarmente sospendere ai sensi e per gli effetti dell'ari 295 c.p.c. il presente giudizio, attesa la necessità della pregiudiziale definizione del regolamento di giurisdizione proposto nel giudizio dinnanzi al TAR, nell'ambito del quale è stato emesso il provvedimento cautelare che ha consentito all'Arcodia di partecipare alla competizione elettorale;

in esito alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ove la stessa dovesse confermare la giurisdizione del G.A. sulla domanda di cui punto 1) del ricorso, dichiarare la stessa inammissibile per difetto di giurisdizione; mentre, se dovesse propendere per la giurisdizione deìl'A.G.O., ritenere e dichiarare inammissibile per difetto di interesse, sotto i diversi profili evidenziati,

- ritenere e dichiarare le domande sub. 2) e 3) inammissibili per difetto di giurisdizione e comunque per i profili superioramente spiegati.

Con vittoria di spese ed onorari di difesa.

Conclusioni per la II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Patti - Sede di S. Agata di Militello: 1) ritenere e dichiarare legittimi i provvedimenti emessi dalla II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Patti, sede di S. Agata Militello;

2) in particolare ritenere e dichiarare legittima l'esclusione detta candidatura di Arcodia Amedeo Basilio;

3) adottare ogni consequenziale provvedimento di legge;

4) condannare chi di ragione alle spese competenze ed onorari del giudizio.

Conclusioni del P.M: accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda di cui al punto 1) del ricorso e rigetto per il resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2O-6-1998 Celestino Santo Priola, Adelina Monici, Giuseppe Russo, Margherita Martino Cinnera, Luciano Musarra, Amedeo Sansiveri, Rosalba Sansiveri, Enrico Monastra, Salvatore Tortorici, Sergio Russo agivano per l'annullamento e la correzione della delibera del Consiglio Comunale di S. Marco d'Alunzio n. 24 dell'8-6-1998, di convalida delle elezioni dei membri degli organi rappresentativi di detto Comune.

I ricorrenti esponevano che alle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998 per il rinnovo delle cariche elettive del Comune di S. Marco d'Munzio avevano partecipato due liste:

"Movimento per S. Marco" e "Alba Aluntina"; che della prima era parte il dr. Amedeo Arcodia Basilio, condannato, con sentenza definitiva. per i reati p.e.p. dagli artt. 353 e 323 c.p.; che la II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Patti aveva deliberato la esclusione del dr Arcodia, ammesso poi con riserva dal T.A.R. per la Sicilia sez. di Catania con provvedimento cautelare avverso il quale era stato proposto dai controinteressati con atto dell'11-5-98/8-6-98 regolamento preventivo di giurisdizione e competenza perché fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza di questo Tribunale; che in esito alle elezioni, la lista Movimento per S. Marco", cui partecipava l’Arcodia, era risultata vincitrice, con uno scarto sulla lista "Alba Aluntina" di n. 110 voti; che alla lista vincitrice erano stati assegnati 7 seggi in seno al Consiglio Comunale e 5 all'altra e, per effetto del collegamento alla lista vincitrice, era stata dichiarata l'elezione a sindaco del sig. Giuseppe Duodeci; che l'Arcodia aveva riportato n. 147 voti di preferenza; che il Consiglio Comunale di S. Marco d'Alunzio, con delibera n. 24 dell'8-6-98, aveva convalidato le risultanze del verbale di proclamazione degli eletti, convalidato le elezioni dei candidati proclamati dall'Adunanza dei Presidenti di seggio e, prendendo atto delle dimissioni presentate dal dr. Arcodia, aveva provveduto, con del. n. 24, alla surroga.

Assumevano i ricorrenti che l'Arcodia era incandidabile ai sensi dell'art. 15, 1° comma, della legge 55/1990, essendo equiparabile, come costantemente statuito dalla giurisprudenza della S.C., cui si erano uniformati, in un caso recentemente trattato (caso lo Re), questo Tribunale e la Corte d'Appello di Messina, la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. alla sentenza di condanna e rientrando i reati contestati al predetto candidato nelle ipotesi di cui alla predetta legge, come modificata dalla legge n. 16/92 e nulla di conseguenza, cosi come disposto dal. comma 4 del citato art. 15, l'elezione del predetto.

Assumevano altresì, attesa la "ratio" della normativa sopra citata (evitare che la partecipazione alla consultazione elettorale di chi non è candidabile influenzi ed alteri il risultato elettorale), che erano pure nulli i voti, anche di lista, riportati nelle schede che esprimevano la preferenza per il candidato "non candidabile", il quale non poteva concorrere, con l'apporto delle preferenze ricevute, alla determinazione del risultato elettorale.

Chiedevano, pertanto, al Tribunale adito di dichiarare l'incandidabilita dell'Arcodia e la nullità della sua elezione, nonchè, in forza dei poteri attribuiti all'A.G.O. dall'art. 84 del D.P.R. n. 570/1960, di dichiarare pure la nullità delle schede contenenti il voto in favore del predetto candidato e, per l'effetto, correggere il risultato delle elezioni, essendo stato lo scarto tra i voti riportati dalle due liste di n. 110 e i voti di preferenza attribuiti all'Arcodia n. 147, dichiarando l'elezione dei 7 candidati della lista "Alba Aluntina" e del candidato alla carico di sindaco, sig. Celestino Santo Priola, collegato a quella lista.

Con controricorso depositato il 14-7-1998 si costituivano in giudizio Duodeci Giuseppe, Latino Amedeo, Furnari Antonino, Musarra Salvatore, Mileti Antonio, Musarra Roberto, Tanania Beniamino, Monastra Cesare, Latino Celestino e Lùnghitano Gino.

E poiché era stato proposto nel giudizio davanti al T.A.R., nel quale era stata contestata l’illegittimità del diniego di ammissione della candidatura Arcodia, regolamento di giurisdizione dinnanzi alle Sez. Un. della Corte di Cassazione ed essendo l’esito di tale giudizio destinato a ripercuotersi direttamente anche su quello odierno al fine di evitare giudicati contrastanti, chiedevano, in vià preliminare la sospensione di questo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Eccepivano, poi, la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo stato l’atto di verifica amministrativa delle condizioni di ammissioni della candidatura di segno negativo e perciò conforme alla pretesa avanzata dai ricorrenti.

In ordine alle ulteriori domande ( n. 2 e 3) eccepivano il difetto di giurisdizione e concludevano, quindi, per l’inammissibilità delle stesse.

Pure la II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Patti, Sede di S. Agata Militello si costituiva in giudizio, sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti adottate dalla stessa e corretta l’esclusione del candidato Arcodia.

Quanto alle altre domande formulate dai ricorrenti si rimetteva alla decisione di questo Tribunale.

All’udienza del 28-9-1998 la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DEClSIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti: il Comune di S. Marco d’Alunzio, in persona del Sindaco pro-tempore, Amedeo Basilio Arcodia, Albino Ferretta e Salvatore Graziano, che non si sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente citati.

Nel merito e fondata la prima domanda proposta dai ricorrenti volta a far dichiarare l’incandidabilità di Arcodia e la nullita della sua elezione.

La richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente procedimenIo avanzata dai resistenti è inaccoglibile.

E infatti non solo non è prevista da alcuna disposizione di legge la sospensione del processo per effetto del regolamento di giurisdizione proposto in altro giudizio ( anzi anche nel giudizio in cui è stato proposto il regolamento, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 353/90 la sospensione non è più automatica: essa opera non più "ope legis", ma "ope iudicis") ma nella specie sarebbe inopportuno disporre la sospensione del procedimento atteso che la domanda proposta e che viene in considerazione attiene allà candidabilità ed eleggibilità dell'Arcodia, investendo cosi indubbiamente una posizione di diritto soggettivo, peraltro riconosciuto nella discussione orale dalla stessa difesa dei resistenti, con la conseguente competenza di questo Ufficio Giudiziario.

È stata altresì dedotta dai resistenti la carenza di interesse di controparte avendo la Commissione Elettorale Circondariale deciso. in conformità alla istanza dei ricorrenti stessi dichiarando la non candidabilità dell’Arcodia.

Poiché però in secondo tempo la predetta Commissione ha ammesso la candidatura dell’Arcodia, sia pure in esecuzione alla pronuncia del Giudice amministrativo, che, decidendo su un’istanza cautelare, ha ammesso con riserva la candidatura dell'Arcodia, è innegabile l'interesse attuale dei ricorrenti alla proposizione dell'azione "de qua", interesse può essere agganciato alla futura pronuncia della S.C. sull'istanza di regolamento di giurisdizione.

Come detto sopra nel merito la domanda è fondata.

Nei confronti dell'Arcodia è stata emessa dal Tribunale di Patti la sentenza n. 60/94, con la è stata applicata al predetto la pena concordata, ex art 444 c.p., per i reati p. e p. dagli 353, 1° e 2° comma, e 323 2° comma c.p., ipotesi criminose rientranti nelle previsioni legge n. 55/90 art. 15 lett. c).

Sul solco di una ormai costante ed uniforme giurisprudenza sia di legittimità che di merito, questo Tribunale, in una recente pronunzia ( sentenza del 9-3-1998 emessa nel giudizio contro Lo Re), confermata in appello, ha statuito che alla sentenza di patteggiamento vanno connesse le misure della incandidabilità e\o ineleggibilità prevista dalla legge innanzi citata.

Tale sentenza, pur con le "differenze formali, strutturali, genetiche e funzionali che la caratterizzano>> va equiparata a quella di condanna sulla base del dato normativo risultante dall’art. 445 c.p.p. (v. Cass sei un. 27-3-1992, sez. I n. 09068 del 13-9-1997, sez II 13-9-1997, sez. II 19-9-96 n. 8270 ed anche, in motivazione, sentenza sez. un. n. 3600 del 18-4-1997).

Nella decisione citata per ultima le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito che la sentenza di patteggiamento ha la capacità di produrre gli effetti tipici di una pronuncia di condanna, con la conseguenza che la pena applicata all'esito del patteggiamento può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, in quanto appunto la sentenza "applicando la pena>> è legittimamente equiparabile ad una pronuncia di condanna, mentre dalla sentenza di patteggiamento non possono derivare quegli effetti che hanno come presupposto il riconoscimento giudiziale della responsabilità penale dell'accusato, ragione per cui all’applicazione delle pena patteggiata non consegue la revoca della sospensione pena, revoca che ex art. 168 c.p. presuppone anche l'accertamento giudiziale dell'avvenuta "commissione" del fatto-reato e, quindi, della colpevolezza dell’accusato, accertamento che manca nel rito speciale cd. di patteggiamento.

Deve essere, pertanto, accolta la domanda suddetta e dichiarata, di conseguenza, la incandidabilità di Arcodia Amedeo Basilio ed, ex art. 4 della L. n. 55/90, la nullità della sua elezione.

Sulle altre domande sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo.

Le richieste formulate di nullità delle schede in cui è stato attribuito il voto al candidato Arcoodia e di sostituzione dei candidati della lista "Alba Aluntina", odierni ricorrenti, nonché candidato alla carica di sindaco, Celestino Santo Priola, collegato a quella lista, ai candidati eletti nell'altra lista "Movimento per S. Marco", attengono alla verifica delle operazioni elettorali, che hanno portato appunto alla elezione dei membri del Consiglio Comunale di S. Marco d'Alunzio, e precisamente a quella fase riguardante la presentazione delle candidature e delle liste.

Che le predette domande siano riconducibili al procedimento elettorale si desume facilmente dalla semplice lettura del l'art. 18, 1° comma lett. b) del T.U. approvato con D.P. Reg. 20-8-1960 n. 3 come sostituito dall'art. 2 L.R. 1-9-1993 n. 26, il quale prevede che la Commissione Elettorale Circondariale "elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma I dell'art. 15 della legge 19-3-1990 n. 55 e successive modifiche....".

La controversia verte in sostanza su vizi delle operazioni elettorali, che si pongono certamente come semplice presupposto rispetto alla prima domanda che ha ad oggetto la contestazione del diritto di elettorato passivo, ma che hanno rilevanza autonoma e costituiscono l'oggetto principale del giudizio relativamente alle altre domande con le quali vengono sollecitati gli effetti ulteriori di nullità delle schede e di sostituzione dei candidati.

Infine va osservato che la disposizione dell'art. 84 del D.P.R. n. 570/1960, indicata come fonte normativa dei poteri di annullamento e di sostituzione che, secondo l'assunto dei ricorrenti, spetterebbero all'A.G.O., va letta ed interpretata unitamente a quella di cui all'art. 4 della L. 55/90, che sancisce la "nullità" dell'elezione o nomina di coloro che si trovano condizione di incandidabilità prevista dal 1° comma: è consequenziale che la sostituzione prevista nel citato art. 84 riguarda esclusivamente il "candidato" la cui elezione e' stata dichiarata nulla.

In conclusione le domande suddette, attenendo alle operazioni elettorali, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo e, pertanto, vanno dichiarate inammissibili. Quanto al regolamento delle spese ritiene il Tribunale che sussistono giusti motivi, atteso il parziale accoglimento delle domande dei ricorrenti, per compensarne la metà e porre, a carico dei resistenti, la restante metà, liquidata, in favore di ciascuna altra parte, i ricorrenti e la II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Patti, Sede di S. Agata Militello, in £. 1.200.000, di cui £. 100.000 per spese vive, £. 400.000 per competenze e £. 700.000 per onorario.

Ai sensi dell'art. 82, ultimo comma, D.P.R. n. 570/1960 copia della presente sentenza va trasmessa, a cura della Cancelleria, al Sindaco del Comune di S. Agata Militello per la pubblicazione.

P.Q.M.

il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa n. 473/98 R.G., promossa con ricorso depositato il 20-6-1988, così provvede;

a) dichiara l'incandidabilità di Arcodia Amedeo Basilio e, quindi, nulla la sua elezione;

b) dichiara inammissibili, per difetto di giurisdizione, le domande di cui ai n.ri 2 e 3 del ricorso;

c) compensa tra le parti la metà delle spese processuali, ponendo la restante metà, in favore dei ricorrenti e della II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Patti sez. di S. Agata Militello, e liquida, in favore di ciascuna predetta parte, in £. 1.200.000, a carico dei resistenti.

Patti 28-9-98

 

 

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