TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. Lavoro e Previdenza, Dott. Capuano, sent. 7.7.2000 n. 11027. - RUGGIERO (Avv.ti Franco ed Alfredo IADANZA) contro ASL Napoli 1 (Avv.ti ROTOLI e VELLA) e Regione Campania. RIMBORSO SPESE MEDICHE PRESSO STRUTTURE NON CONVENZIONATE. - GIURISDIZIONE G.O. - SUSSISTE. - DIRITTO AL RIMBORSO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE IN CASI DI COMPROVATA NECESSITA ED URGENZA. - SPETTA
di ALESSANDRO BIAMONTE
(Avvocato del Foro di Napoli)
Gli elementi di interesse della decisione qui riportata attengono alla individuazione della giurisdizione in materia di rimborso per le spese mediche sostenute presso strutture non convenzionate con il S.S.N. e il riconoscimento del diritto al rimborso ex post, in assenza, cioè, della preventiva autorizzazione della competente commissione prevista dalle varie legislazioni regionali, ogni qual volta si comprovi lo stato di necessità ed urgenza che impediva lattesa.
Sotto il primo profilo, il giudice adito ritiene sussistente la giurisdizione dellA.G.O., controvertendosi in tema di diritto soggettivo perfetto. Il giudice, infatti, è tenuto a valutare se ricorrano, caso per caso, i requisiti prescritti dalla legge perché si proceda al rimborso.
Pertanto, nellipotesi di estrema gravità delle condizioni di salute in cui versi il cittadino, e nellimpossibilità di ottenere dalle strutture pubbliche prestazioni adeguate, la pretesa al riconoscimento ed al rimborso delle spese sostenute ha consistenza di diritto soggettivo perfetto, non affievolibile (Cass. SS. UU. 12218/90).
Tali premesse presuppongono il riconoscimento del diritto alla salute ha natura di diritto soggettivo costituzionalmente protetto (art. 32 C.); limpossibilità di una sua ingiusta compressione, o degradazione ad interesse legittimo per effetto dell'adozione di provvedimenti amministrativi. Conseguentemente anche gli eventuali atti lesivi del diritto de quo devono essere disapplicati dal Giudice ordinario che decide nel merito la controversia.
La giurisdizione del G.O. è stata ribadita dalla Corte di Cassazione in una sua recente pronuncia (n. 117/99).
Per ciò che attiene alla possibilità di rimborso ex post delle spese mediche sostenute, lo stesso deve ritenersi ammissibile allorquando risulti comprovata la impossibilità di attendere una pronuncia in merito da parte delle apposite commissioni regionali alluopo istituite. Nel caso esaminato, dopo avere verificato limpraticabilità del ricorso ad una struttura pubblica (era posta in lista di attesa, con un tempo preventivato di circa 6 mesi, nonostante lindicazione di urgenza), la paziente aveva inoltrato la preventiva istanza di autorizzazione allintervento presso una clinica non convenzionata, ma il precipitare delle condizioni cliniche, con relativo pericolo di vita, non consentivano più lattesa di una pronuncia della commissione competente.
Il giudice adito ha riconosciuto il diritto al rimborso ritenendo sufficientemente provata lestrema urgenza che giustificava il ricorso, in via durgenza, ad una struttura privata pur di non compromettere il primario bene della vita.
Per ciò che concerne il quadro normativo, è opportuno ricordare che la Legge R. Campania n. 12/85, in combinato disposto con l'art. 1 della L. R. n. 46/78, autorizza i cittadini residenti nella Regione ad accedere, in casi di comprovata necessità, a recarsi presso strutture e case di cura non convenzionate per sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche, senza dover sostenere in proprio i costi, talora gravosissimi, dell'assistenza ricevuta. Essa prevede, però, che la necessità del ricovero in strutture non convenzionate sia valutata da una specifica Commissione tecnica che, ex art. 5 L. 46/78, provvederà ad autorizzare il rimborso integrale delle spese.
Le circolari regionali nn. 12085/85, 15706 e 30/87, nel definire le modalità attuative della Legge, hanno completato la normativa di riferimento, determinando una costante prassi seguita dalle ex UU.SS.LL. (ora ASL) e dalla Commissione tecnica, all'uopo costituita.
Interpretando la lettera e la ratio della legge, è possibile desumere che, in casi di assoluta e documentata urgenza, gli interventi medico - chirurgici possano avere luogo immediatamente presso strutture non convenzionate, qualora le strutture pubbliche non siano in grado di far fronte adeguatamente all'emergenza; in tali casi, deve ritenersi possibile che gli interessati presentino istanza di rimborso delle spese mediche già sostenute. Le istanze in questione sono state esaminate dalla Commissione tecnica, che ha più volte valutato a posteriori - dal punto di vista meramente sanitario - la necessità dell'avvenuto ricovero e del successivo intervento di urgenza.
La ricostruzione giuridica sopra operata, oltre che essere conforme al dettato delle LL. RR. n. 46/78 e 12/85, è coerente con l'impianto della norma dell'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute quale diritto fondamentale e irrinunciabile di ciascun individuo, e quale interesse della collettività.
Occorre, inoltre, osservare che le LL. RR. nn. 12/85 e 46/78 non contengono alcun divieto di verificare a posteriori la sussistenza della necessità e urgenza dell'intervento presso strutture non convenzionate, qualora la verifica si sia resa necessaria in quanto il ricovero era assolutamente improcastinabile, stante la tempestiva indisponibilità di strutture pubbliche.
Ciò posto, accertata la sussistenza, nella fattispecie concreta, dei requisiti dell'urgenza, la domanda della ricorrente può essere accolta a prescindere dall'esistenza della L. R. 12/85.
Tali conclusioni sono suffragate, in giurisprudenza, da svariate decisioni analoghe. Pertanto, in caso di estrema gravità delle condizioni di salute in cui versa il cittadino, e nellimpossibilità di ottenere dalle strutture pubbliche prestazioni adeguate, deve ritenersi incontestabile il diritto dellinteressato al rimborso delle spese sanitarie sostenute, potendo, lamministrazione sanitaria, subordinare il rimborso allesame della documentazione clinica rilasciata dal luogo di cura, ed escludendosi, per la P.A., la possibilità di opporre la mancata preventiva formale richiesta di autorizzazione, o il mancato preventivo parere di massima della commissione medica regionale in ragione del lurgenza dell'intervento (in tal senso Trib. Firenze, 22/2/1994, cfr. Riv. It. Dir. Lav., 1995, II, 698, con nota di Scarpelli).
Altre decisioni sono giunte al punto di affermare che la P.A. non può negare l'autorizzazione al ricovero presso strutture sanitarie non convenzionate, quando non sia in grado di assicurare tempestivamente quella tutela della salute che il soggetto ha chiesto alla struttura non convenzionata (Trib. Milano 15/5/93, cfr. Orient. Giur. Lav., 1993, 494).
Infine, è bene ricordare che la Corte di Cassazione ha avuto modo di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 5 del D.L. 30/12/79 n. 663, conv. con modd. nella L. 33/80, nella parte in cui non prevede la possibilità per lassistito di ottenere il rimborso di spese sostenute presso strutture private, qualora non esistano idonee strutture sanitarie pubbliche, si risolve in una compressione del fondamentale diritto alla salute sancito dall'art. 32 C. (Cass civ., 23/5/90, n. 332; analogamente cfr., con riguardo alla legislazione regionale, TAR Campania, Napoli, sez. I, 24/6/93, n. 201, Foro Amm., 1994, 648).
Sent. 11027
Anno 2000
Rg. 1255/1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DELLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
DOTT. CAPUANO
ha pronunziato la seguente sentenza alludienza di discussione del 6.6.2000
TRA
RUGGIERO Letizia, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Franco ed Alfredo IADANZA, dom.ta presso il loro studio in Napoli, Via Duomo n. 348
E
LAZIENDA SANITARIA LOCALE Napoli 1, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti ROTOLI e VELLA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo listante chiedeva dichiararsi il suo diritto al rimbroso della spesa di £ 31.297.462 sostenuto per un intervento di estrema urgenza l1.7.1996 presso la "Villa dei Gerani" e la condanna dellASL 1 al pagamento del relativo importo.
Costituitasi in giudizio lASL Na 1, contestava le pretese.
Istruita la causa, alludienza odierna è stata emessa la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste la giurisdizione dellAGO poiché si controverte in tema di "diritto" al rimborso di spese sanitarie sostenute. Nel merito la domanda è fondata per quanto di ragione.
In virtù di quanto disposto dalla Lege Regionale n. 12/1985 e dagli artt. 1-2 .R. 49/1978 il cittadino può essere autorizzato ad usufruire di cure mediche e chirurgiche presso strutture non convenzionate, con spese a carico della Regione (oggi delle ASL).
Le condizioni per accedere a tale normativa sono dunque: 1) la comprovata necessità dellintervento; 2) la richiesta formale dellinteressato; 3) la conseguente relativa autorizzazione da parte dellAutorità preposta.
Senonché, così come ribadito più volte sia dalla giurisprudenza di merito che dalla Corte di Cassazione (sent. n. 117/99) è di tutta evidenza che in presenza di particolari situazioni di urgenza è neppure ipotizzabile (e quindi non si richiede) la preventiva autorizzazione della P.A. .
Nel caso di specie risulta provata lassoluta indifferibilità dellintervento, e quindi la assoluta urgenza che escludeva la possibilità di chiedere ed ottenere che la P.A. esercitasse il suo potere autorizzativo preventivo. Infatti la Ruggiero, allepoca 86enne, nel giugno 1996, ricoverata al Monaldi, veniva dichiarata affetta da "valvulopati con stenosi di grado severo". Il 18.6.96 i sanitari dellASL 41 Monaldi riscontravano "crisi stenocardica in atto con fibrillazione atriale parossistica", e prescrivevano "intervento chirurgico in tempi brevissimi", dopo che, in precedenza, lavevano posta in lista dattesa di circa 6 mesi.
Quindi sono stati gli stessi sanitari del Monaldi a riscontrare dopo il peggioramento delle condizioni di salute, lassoluta indifferibilità dellintervento.
In data 19.9.96 listante chiedeva comunque lautorizzazione ad effettuare lintervento in una struttura convenzionata.
Infine, in data 21.6.1996 listante veniva operata per "stenosi aortica severissima" con sostituzione della valvola aortica. Per questo intervento pagava £ 31.297.462.
Orbene, accertato il diritto al rimborso, per quel che riguarda il "quantum" occorre considerare che in conformità della delega attribuita dalla Legge n. 595/85, con delibera della Giunta Regionale del 30.5.1995 è stato formulato un "tariffario" che per gli "interventi sulle valvole cardiache con cateterismo cardiaco", come nella specie, è previsto un rimborso delle spese mediche di £ 24.840.000.
Pertanto la domanda va accolta in questi termini. Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
condanna lASL al pagamento di £ 24.840.000 oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al rimborso delle spese liquidate in lire 4.000.000, di cui lire 3.500.000 per onorario, con attribuzione.
Napoli, 6.6.2000
f.to Capuano
f.to il funzionario di cancelleria.
Depositato in cancelleria il 7.7.2000