TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. Lavoro e Previdenza, Dott. Capuano, sent. 7.7.2000 n. 11027. - RUGGIERO (Avv.ti Franco ed Alfredo IADANZA) contro ASL Napoli 1 (Avv.ti ROTOLI e VELLA) e Regione Campania. RIMBORSO SPESE MEDICHE PRESSO STRUTTURE NON CONVENZIONATE. - GIURISDIZIONE G.O. - SUSSISTE. - DIRITTO AL RIMBORSO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE IN CASI DI COMPROVATA NECESSITA’ ED URGENZA. - SPETTA

di ALESSANDRO BIAMONTE
(Avvocato del Foro di Napoli)

 

Gli elementi di interesse della decisione qui riportata attengono alla individuazione della giurisdizione in materia di rimborso per le spese mediche sostenute presso strutture non convenzionate con il S.S.N. e il riconoscimento del diritto al rimborso ex post, in assenza, cioè, della preventiva autorizzazione della competente commissione prevista dalle varie legislazioni regionali, ogni qual volta si comprovi lo stato di necessità ed urgenza che impediva l’attesa.

Sotto il primo profilo, il giudice adito ritiene sussistente la giurisdizione dell’A.G.O., controvertendosi in tema di diritto soggettivo perfetto. Il giudice, infatti, è tenuto a valutare se ricorrano, caso per caso, i requisiti prescritti dalla legge perché si proceda al rimborso.

Pertanto, nell’ipotesi di estrema gravità delle condizioni di salute in cui versi il cittadino, e nell’impossibilità di ottenere dalle strutture pubbliche prestazioni adeguate, la pretesa al riconoscimento ed al rimborso delle spese sostenute ha consistenza di diritto soggettivo perfetto, non affievolibile (Cass. SS. UU. 12218/90).

Tali premesse presuppongono il riconoscimento del diritto alla salute ha natura di diritto soggettivo costituzionalmente protetto (art. 32 C.); l’impossibilità di una sua ingiusta compressione, o degradazione ad interesse legittimo per effetto dell'adozione di provvedimenti amministrativi. Conseguentemente anche gli eventuali atti lesivi del diritto de quo devono essere disapplicati dal Giudice ordinario che decide nel merito la controversia.

La giurisdizione del G.O. è stata ribadita dalla Corte di Cassazione in una sua recente pronuncia (n. 117/99).

Per ciò che attiene alla possibilità di rimborso ex post delle spese mediche sostenute, lo stesso deve ritenersi ammissibile allorquando risulti comprovata la impossibilità di attendere una pronuncia in merito da parte delle apposite commissioni regionali all’uopo istituite. Nel caso esaminato, dopo avere verificato l’impraticabilità del ricorso ad una struttura pubblica (era posta in lista di attesa, con un tempo preventivato di circa 6 mesi, nonostante l’indicazione di urgenza), la paziente aveva inoltrato la preventiva istanza di autorizzazione all’intervento presso una clinica non convenzionata, ma il precipitare delle condizioni cliniche, con relativo pericolo di vita, non consentivano più l’attesa di una pronuncia della commissione competente.

Il giudice adito ha riconosciuto il diritto al rimborso ritenendo sufficientemente provata l’estrema urgenza che giustificava il ricorso, in via d’urgenza, ad una struttura privata pur di non compromettere il primario bene della vita.

Per ciò che concerne il quadro normativo, è opportuno ricordare che la Legge R. Campania n. 12/85, in combinato disposto con l'art. 1 della L. R. n. 46/78, autorizza i cittadini residenti nella Regione ad accedere, in casi di comprovata necessità, a recarsi presso strutture e case di cura non convenzionate per sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche, senza dover sostenere in proprio i costi, talora gravosissimi, dell'assistenza ricevuta. Essa prevede, però, che la necessità del ricovero in strutture non convenzionate sia valutata da una specifica Commissione tecnica che, ex art. 5 L. 46/78, provvederà ad autorizzare il rimborso integrale delle spese.

Le circolari regionali nn. 12085/85, 15706 e 30/87, nel definire le modalità attuative della Legge, hanno completato la normativa di riferimento, determinando una costante prassi seguita dalle ex UU.SS.LL. (ora ASL) e dalla Commissione tecnica, all'uopo costituita.

Interpretando la lettera e la ratio della legge, è possibile desumere che, in casi di assoluta e documentata urgenza, gli interventi medico - chirurgici possano avere luogo immediatamente presso strutture non convenzionate, qualora le strutture pubbliche non siano in grado di far fronte adeguatamente all'emergenza; in tali casi, deve ritenersi possibile che gli interessati presentino istanza di rimborso delle spese mediche già sostenute. Le istanze in questione sono state esaminate dalla Commissione tecnica, che ha più volte valutato a posteriori - dal punto di vista meramente sanitario - la necessità dell'avvenuto ricovero e del successivo intervento di urgenza.

La ricostruzione giuridica sopra operata, oltre che essere conforme al dettato delle LL. RR. n. 46/78 e 12/85, è coerente con l'impianto della norma dell'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute quale diritto fondamentale e irrinunciabile di ciascun individuo, e quale interesse della collettività.

Occorre, inoltre, osservare che le LL. RR. nn. 12/85 e 46/78 non contengono alcun divieto di verificare a posteriori la sussistenza della necessità e urgenza dell'intervento presso strutture non convenzionate, qualora la verifica si sia resa necessaria in quanto il ricovero era assolutamente improcastinabile, stante la tempestiva indisponibilità di strutture pubbliche.

Ciò posto, accertata la sussistenza, nella fattispecie concreta, dei requisiti dell'urgenza, la domanda della ricorrente può essere accolta a prescindere dall'esistenza della L. R. 12/85.

Tali conclusioni sono suffragate, in giurisprudenza, da svariate decisioni analoghe. Pertanto, in caso di estrema gravità delle condizioni di salute in cui versa il cittadino, e nell’impossibilità di ottenere dalle strutture pubbliche prestazioni adeguate, deve ritenersi incontestabile il diritto dell’interessato al rimborso delle spese sanitarie sostenute, potendo, l’amministrazione sanitaria, subordinare il rimborso all’esame della documentazione clinica rilasciata dal luogo di cura, ed escludendosi, per la P.A., la possibilità di opporre la mancata preventiva formale richiesta di autorizzazione, o il mancato preventivo parere di massima della commissione medica regionale in ragione del l’urgenza dell'intervento (in tal senso Trib. Firenze, 22/2/1994, cfr. Riv. It. Dir. Lav., 1995, II, 698, con nota di Scarpelli).

Altre decisioni sono giunte al punto di affermare che la P.A. non può negare l'autorizzazione al ricovero presso strutture sanitarie non convenzionate, quando non sia in grado di assicurare tempestivamente quella tutela della salute che il soggetto ha chiesto alla struttura non convenzionata (Trib. Milano 15/5/93, cfr. Orient. Giur. Lav., 1993, 494).

Infine, è bene ricordare che la Corte di Cassazione ha avuto modo di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del D.L. 30/12/79 n. 663, conv. con modd. nella L. 33/80, nella parte in cui non prevede la possibilità per l’assistito di ottenere il rimborso di spese sostenute presso strutture private, qualora non esistano idonee strutture sanitarie pubbliche, si risolve in una compressione del fondamentale diritto alla salute sancito dall'art. 32 C. (Cass civ., 23/5/90, n. 332; analogamente cfr., con riguardo alla legislazione regionale, TAR Campania, Napoli, sez. I, 24/6/93, n. 201, Foro Amm., 1994, 648).

 

Sent. 11027

Anno 2000

Rg. 1255/1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DELLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

DOTT. CAPUANO

ha pronunziato la seguente sentenza all’udienza di discussione del 6.6.2000

TRA

RUGGIERO Letizia, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Franco ed Alfredo IADANZA, dom.ta presso il loro studio in Napoli, Via Duomo n. 348

E

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE Napoli 1, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti ROTOLI e VELLA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso introduttivo l’istante chiedeva dichiararsi il suo diritto al rimbroso della spesa di £ 31.297.462 sostenuto per un intervento di estrema urgenza l’1.7.1996 presso la "Villa dei Gerani" e la condanna dell’ASL 1 al pagamento del relativo importo.

Costituitasi in giudizio l’ASL Na 1, contestava le pretese.

Istruita la causa, all’udienza odierna è stata emessa la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sussiste la giurisdizione dell’AGO poiché si controverte in tema di "diritto" al rimborso di spese sanitarie sostenute. Nel merito la domanda è fondata per quanto di ragione.

In virtù di quanto disposto dalla Lege Regionale n. 12/1985 e dagli artt. 1-2 .R. 49/1978 il cittadino può essere autorizzato ad usufruire di cure mediche e chirurgiche presso strutture non convenzionate, con spese a carico della Regione (oggi delle ASL).

Le condizioni per accedere a tale normativa sono dunque: 1) la comprovata necessità dell’intervento; 2) la richiesta formale dell’interessato; 3) la conseguente relativa autorizzazione da parte dell’Autorità preposta.

Senonché, così come ribadito più volte sia dalla giurisprudenza di merito che dalla Corte di Cassazione (sent. n. 117/99) è di tutta evidenza che in presenza di particolari situazioni di urgenza è neppure ipotizzabile (e quindi non si richiede) la preventiva autorizzazione della P.A. .

Nel caso di specie risulta provata l’assoluta indifferibilità dell’intervento, e quindi la assoluta urgenza che escludeva la possibilità di chiedere ed ottenere che la P.A. esercitasse il suo potere autorizzativo preventivo. Infatti la Ruggiero, all’epoca 86enne, nel giugno 1996, ricoverata al Monaldi, veniva dichiarata affetta da "valvulopati con stenosi di grado severo". Il 18.6.96 i sanitari dell’ASL 41 Monaldi riscontravano "crisi stenocardica in atto con fibrillazione atriale parossistica", e prescrivevano "intervento chirurgico in tempi brevissimi", dopo che, in precedenza, l’avevano posta in lista d’attesa di circa 6 mesi.

Quindi sono stati gli stessi sanitari del Monaldi a riscontrare dopo il peggioramento delle condizioni di salute, l’assoluta indifferibilità dell’intervento.

In data 19.9.96 l’istante chiedeva comunque l’autorizzazione ad effettuare l’intervento in una struttura convenzionata.

Infine, in data 21.6.1996 l’istante veniva operata per "stenosi aortica severissima" con sostituzione della valvola aortica. Per questo intervento pagava £ 31.297.462.

Orbene, accertato il diritto al rimborso, per quel che riguarda il "quantum" occorre considerare che in conformità della delega attribuita dalla Legge n. 595/85, con delibera della Giunta Regionale del 30.5.1995 è stato formulato un "tariffario" che per gli "interventi sulle valvole cardiache con cateterismo cardiaco", come nella specie, è previsto un rimborso delle spese mediche di £ 24.840.000.

Pertanto la domanda va accolta in questi termini. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

condanna l’ASL al pagamento di £ 24.840.000 oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al rimborso delle spese liquidate in lire 4.000.000, di cui lire 3.500.000 per onorario, con attribuzione.

Napoli, 6.6.2000

f.to Capuano

f.to il funzionario di cancelleria.

Depositato in cancelleria il 7.7.2000