LogoNGT.jpg (3282 byte)
diretto dall'avv. A. Sirotti Gaudenzi


ORDINANZA CON CUI IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA HA SOLLEVATO L'ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA IN TEMA DI VIDEOCONFERENZE 
(legge 7 gennaio 1998 n. 11)

 

L'ordinanza è stata emessa da un Collegio
presieduto dal dott. Orazio Dente Gattola

 

Nr. 916/94 R.G. Trib.

Nr. 1000669/94 P.M.

 

II Tribunale di Torre Annunziata

Sciogliendo la riserva di cui alla scorsa udienza nei processo contro Carfora Nicola, imputato dei reati di cui agli artt. a) 416 c.p.; b) 56,81 cpv.,110,629 c. 1 e 2 in el. 628 c.3; c) 628;

OSSERVA

1. Alla udienza del 12 - 10 - 1999 la Difesa del Carfora eccepiva, sostanzialmente, l'omessa traduzione dell'imputato, detenuto per titoli, diversi, in quanto assente tisicamente e presente in videoconferenza (disposta, peraltro, correttamente per un processo celebrato immediatamente prima nei confronti dello stesso) per un delitto non rientrante tra quelli indicati nell'art.51, co.3-bis, c.p.p.: stante la formulazione letterale dell'ari.146 bis d.a.c.p.p. il Carfora, infatti, benché sottoposto al regime di cui all'art.41 bis, co.2, 1.354/1975 (v. provvedimento in atti), doveva essere fisicamente presente in aula.

Il processo veniva rinviato in via preliminare ali'odierna udienza per le consegu&nziali valutazioni.

2. Come è noto l'art.2 della l. 7 gennaio 1998 n. 11 ha introdotto il sistema della videoconferenza, o meglio, della c.d. partecipazione al dibattimento a distanza, introducendo - tra l'altro - nelle norme di attuazione al codice di rito il suddetto ari.146 bis. Tale norma individua, nelle lettere a), b) e e) del primo comma tré ipotesi particolari, giustificative dell'attivazione del collegamento audiovisivo:

le prime due di natura oggetti va, la terza meramente soggettiva, avuto riguardo alla qualità del detenuto, nei cui confronti deve essere stata disposta l'applicazione delle misure di cui ali'art.41-bis della legge 26 luglio 1975 n.354 (significativamente e logicamente la norma dovrebbe trovare il suo collegamento con il comma 2° dell'art.41-bis, al quale solo si conforma).

In ogni caso, il presupposto fondamentale e prodromico è dato dalla necessità che si stia procedendo per uno dei delitti indicati nell'ari.51, co.3-bis, c.p.p. e cioè, in breve, per delitti mafiosi-camorristici o di stampo affine e di funzionale competenza della procura distrettuale.

La celebrazione del processo in assenza di tale presupposto, stante il testuale tenore della norma (Quando si procede per taluno dei delitti indicati...), non può che avvenire se non con le modalità ordinarie e, cioè, con la presenza fisica degli interessati nell'aula dibattimentale.

Orbene, l'ossequio a tale disposizione e, quindi, la celebrazione del presente processo, allo stato, si rivelerebbe possibile solo...violando clamorosamente la ratto del 41-bis, dovendo necessariamente essere disposta la traduzione del Carfora.

In tali sensi la questione mostra la sua rilevanza. Proprio recentemente l'invocata Corte, con la sentenza n.342/1999, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.l e seguenti della 1.11/1998, affrontata da una visuale completamente diversa, ha evidenziato come "le frequenti traduzioni di imputati di gravi delitti di stampo mafioso. comportavano, accanto al gravoso impegno delle forze dell'ordine per garantire adeguatamente la sicurezza e l'ordine pubblico, anche il rischio che - proprio in dipendenza dei continui trasferimenti - risultasse in concreto vanificata l'efficacia dei provvedimenti di sospensione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario adottati nei confronti dei detenuti più pericolosi ai sensi dell'art.41-bis secondo comma della legge 26 luglio 1975 n,354. Provvedimenti, questi, che, viceversa, apparivano essere <uno strumento essenziale per garantire l'interruzione dei rapporti fra gli associati mafiosi in vinculis ed il resto dell'associazione>".

Se, dunque, è stata questa la finalità della norma, tesa, altresì ad evitare che detenuti pericolosi, aventi ancora un ruolo di spicco nell'ambito dell'organizzazione criminale, possano comunicare con l'esterno in occasione delle loro traduzioni per la partecipazione ai dibattimenti, se, in sostanza, si è voluto evitare il ed. "turismo giudiziario, ancorare l'applicazione dell'istituto nell'ipotesi di cui alla lett.c), al criterio che si stia procedendo solo ed esclusivamente per uno dei reati di cui all'ari.51, co.3-bis, c.p.p., si palesa illogico e irrazionale, dal momento che dovrebbe essere la sola qualità del detenuto, sottoposto alle misure di cui al 41-bis, a giustificare la partecipazione a distanza.

3. In tali termini, quindi, la questione appare altresì fondata: è evidente la violazione dell'art.3 della Costituzione, espressione di un "generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo" (Corte Cost.204/1982), nonché del principio ai ragionevolezza, per cui la -Legge deve trattare i-n maniera eguale situazioni eguali ed in rnaniera razionalmente diversa situazioni diverse.

Riportandoci alle ragioni ispiratrici del 41-bis, ricordate dal "Giudice delle Leggi" con la sentenza sopra indicata, quale discrimine sostanziale, concreto, può dare il titolo del reato per il quale è processo, quando è la pregressa e attuale personalità del detenuto a giustificare il provvedimento del Ministro della Giustizia? D'altronde, e concludendo, proprio in tale provvedimento del Guardasigilli è dato leggere, tra l'altro, "che, in un quadro di inserimento del Carfora Nicola nell'ambito del sodalizio criminoso di appartenenza in modo radicale e con ruolo di assoluto rilievo e di comando, deve ritenersi costante - in assenza di ogni elemento in senso contrario - il suo collegamento con la parte dell'organizzazione esterna al carcere, ne il collegamento potrebbe essere venuto meno per il solo fatto della detenzione" e "che in virtù della particolare posizione di vertice tenuta dal detenuto nell'ambito della criminalità organizzata e del carisma delinquenziale goduto, può fondatamente considerarsi non affievolito non solo il legame con l'associazione di appartenenza ma anche 11 ruolo rivestito all'interno di questa".

P.Q.M.

questione ai legittimità costituzionale aeir ari. i^b-ois delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per violazione dell'ari.3 della Costituzione nella parte in cui richiede come presupposto indispensabile, per attivare il collegamento audiovisivo a distanza, che si proceda per taluno dei delitti indicati nell'art.51, comma 3-bis, c.p.p., anche nel caso previsto dalla lett.c) della norma in questione.

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza, della quale si è data lettura in dibattimento, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il Presidente; Orazio Dente Gattola -  II Giudice-est.: Massimo Palesandolo - II Giudice: Francesco Ottaviano

 

 

 

Torna alla Home Page