TAR Calabria - Catanzaro 2a Sezione (Brandileone, Pres. – Durante, Rel.) – Ordinanza n. 473/2000 dell’8.6.2000. – Servizio civile. - Computo periodo necessario al riconoscimento dell’obiezione di coscienza ricompreso entro termine massimo di legge. - Tardività chiamata oltre il suddetto termine. - Sussiste.

Commento di
ALESSANDRO BIAMONTE
AVVOCATO DEL FORO DI NAPOLI

 

L’ordinanza in esame è di notevole interesse, in quanto interviene nella disputa interpretativa concernente il termine ultimo per la chiamata al servizio dell’obiettore di coscienza. Salvo qualche isolata pronuncia, la Giurisprudenza si era ormai attestata (almeno fino all’entrata in vigore del D. Lgs. 30.12.1997 n. 504) nel senso di ritenere necessario, al fine di individuare il dies ad quem della chiamata alle armi (rectius: al servizio), aggiungere al termine massimo dei 12 mesi, contemplato dall’art. 21 della L. 191/75, l’ulteriore termine di 6 mesi, previsto dalla L. 15.12.1997 n. 772 per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza. Pertanto, seguendo questa tesi, la chiamata avrebbe dovuto considerarsi tardiva ove l’avvio al servizio fosse avvenuto oltre i 18 mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al servizio sostitutivo. Ciò ha pertanto consentito al Ministero della Difesa, per anni, di avviare i giovani al servizio civile in limine litis, quasi allo scadere dei 18 mesi.

L’argomento è certamente di rilievo, considerato che concerne la possibilità, per il giovane, di poter programmare la propria vita; ambito già toccato dalla pronuncia della Consulta del 2.2.1990 n. 41.

L’ambito normativo è stato poi segnato dalla novella introdotta dal D. Lgs. n. 504/97, il quale, non solo ha ridotto a nove mesi il termine massimo per l’impiego dei coscritti, ma ha altresì espressamente previsto l’estensione della norma agli obiettori di coscienza.

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo in parola ha segnato una rimodulazione dei termini massimi per l’avvio dei giovani all’espletamento degli obblighi di leva, stabilendo che, "decorso inutilmente tale periodo (art. 1 co. 2) il cittadino ha diritto alla dispensa". Il successivo co. 5 dell’art. 1 dispone che le norme in parola "valgono anche per gli obiettori di coscienza" e che inoltre "il periodo di nove mesi complessivo previsto come termine massimo per l’impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall’anno 2000". Tale termine, specifica ancora il legislatore, "comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772" (abrogata poi dalla L. 8.7.1998 n. 230).

Anche se tale norma segna un progresso notevole, nel senso di equiparare, finalmente, in modo sostanziale la posizione di chi intenda svolgere il servizio civile a quella del giovane che opti per quello militare, al punto di considerare ricompreso, nel termine massimo per la chiamata, anche il periodo necessario al riconoscimento dell’obiezione, occorre tuttavia osservare che lascia (almeno prima facie) sorgere dei dubbi in ordine l suo ambito temporale di efficacia (nel senso che sembra doversi applicare solo agli obiettori che presentino la domanda a partire dal 2000, e non già a quelli che l’abbiano anteriormente proposta e che siano però chiamati nel corso dell’anno 2000). Ove non si ritenesse applicabile, a favore di chi abbia anteriormente presentato la domanda per la prestazione del servizio, il termine massimo di nove mesi, è bene evidenziare che la norma sancisce comunque una regola fondamentale: il termine (quale esso sia) deve comprendere anche il periodo necessario per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza. Tale principio, pertanto, può essere assunto come criterio interpretativo generale, espressione di una voluntas legislatoris sempre più orientata alla piena equiparazione dei due servizi, e, pertanto, applicabile anche a chi abbia in precedenza proposto la domanda di ammissione al servizio civile e, solo nel 2000, sia stato chiamato ai fini dell’espletamento dello stesso.

Nel caso in esame il giovane aveva proposto l’istanza per la prestazione del servizio sostitutivo civile nel dicembre 1998 ed è stato precettato a distanza di 17 mesi, con invito a presentarsi all’ente di destinazione nel maggio 2000. Il TAR Calabria, con l’ordinanza in parola, ha sospeso il provvedimento impugnato, ritenendo evidentemente tardiva la chiamata.

Se anche, infatti, non volesse ritenersi applicabile il termine massimo di 9 mesi per l’avvio alle armi (previsto dal D.Lgs. 504/97), la chiamata risulterebbe comunque intempestiva, considerato che essa è avvenuta oltre i 12 mesi previsti dalla disciplina previgente (termine, quest’ultimo, in cui occorre ricomprendere, come previsto dal co. 5 dell’art. 1 D.Lgs. 504/97, anche il periodo per il riconoscimento dell’obiezione). Lettura interpretativa che il Tribunale amministrativo ha inteso prediligere.

SEGUE IL TESTO

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA

CATANZARO

2A SEZIONE T.A.R. CALABRIA

 

Registro Ordinanze: 473/2000

Registro Generale: 799/2000

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO BRANDILEONE Presidente

NICOLA DURANTE Ref., relatore

GIOVANNI SABBATO Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio dell’ 8 giugno 2000

Visto il ricorso 799/2000 proposto da:

BISCEGLIA GUIDO NATO IL 13/12/1972

rappresentato e difeso da:

BIAMONTE ALESSANDRO

CANDREVA BRUNELLA

con domicilio eletto in CATANZARO

LARGO ZINZI, 2

presso

CANDREVA BRUNELLA

contro

MINISTERO DELLA DIFESA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO

PER L’ANNULLAMENTO - previa sospensione -

  1.  
  2. della Cartolina precetto n. 225 del 27.4.2000, con la quale il ricorrente è stato precettato a presentarsi i lgiorno 18.5.2000 presso la Lega Coop. Regione Calabria in catanzaro, al fine dell’espletamento del servizio sostitutivo civile;
  3.  
  4. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA DIFESA

Udito il relatore Dott. Nicola DURANTE e uditi, altresì, gli Avvocati come da verbale d’udienza;

Visto l’art. 21 della Legge 6 icembre 1971 n. 1034;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensiove (ricorso n. 799/2000). Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

CATANZARO, lì 8 giugno 2000