TAR CAMPANIA - NAPOLI, II sezione, (Pres. Onorato, rel. Pasanisi) - ORDINANZA N. 3466/2000 del 13.7.2000 - CONCORSO PUBBLICO - CANDIDATO NON RIENTRANTE TRA GLI IDONEI NE’ TRA I NON IDONEI - DANNO GRAVE E IRREPARABILE - SUSSISTE - AMMISSIONE CON RISERVA AGLI ORALI - NECESSITA’

nota di ALESSANDRO BIAMONTE

(avvocato del foro di Napoli)

L’ordinanza in questione riguarda un candidato partecipante alle recenti prove scritte del concorso indetto per l’inclusione nella graduatoria permanente relativa all’insegnamento nelle scuole materne.

In sede di pubblicazione dei risultati, la ricorrente, non inclusa nell’elenco degli ammessi né in quello dei non ammessi, pur avendo attivato le procedure di accesso agli atti previste dalla L. 241/90 (rese particolarmente difficoltose dall’elevato numero di partecipanti), essendo ormai in scadenza i termini per la proposizione del ricorso, si è vista costretta ad adire il Tribunale Amministrativo, anche in considerazione della gravità del danno diversamente non reintegrabile.

La pronuncia si pone in linea con altre ordinanze relative ad analoghi casi trattati dal medesimo Tribunale, e, in ogni caso, in correlazione con altra resa, sempre di recente, dal TAR Lazio - sez. I ter (n. 5494 del 9.7.2000: il mancato ritrovamento dell’elaborato ha indotto il Giudice ad ordinare la ripetizione della prova).

Si tratta di ipotesi, in apparenza, paradossali che pongono il problema, anche al fine di un loro più attento svolgimento, della organizzazione delle prove concorsuali (e delle successive fasi di correzione) quando il numero di partecipanti sia oltremodo elevato.

Naturalmente sono fatti salvi gli effetti imposti dagli ulteriori sviluppi della vicenda, nel qual caso, nell’ipotesi di ritrovamento successivo dell’elaborato, dovrà, in ogni caso, consentirsi al ricorrente, anche mediante motivi aggiunti, di dedurre vizi di legittimità prima altrimenti non conoscibili.

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

SECONDA SEZIONE

Registro Ordinanze: 3466

Registro Generale: 6456/2000

nelle persone dei Signori:

ANTONIO ONORATO Presidente

LEONARDO PASANISI Cons., relatore

VINCENZO CERNESE Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2000

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

Visto il ricorso 6456/2000 proposto da

CACCIAPUOTI ELISABETTA

rappresentato e difeso da:

BIAMONTE ALESSANDRO

CACCIAPUOTI GIOVANNA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA DUOMO, 348

presso

BIAMONTE ALESSANDRO

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

rappresentato e difeso da:

GALLUZZO GIANNA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA DIAZ C/O AVVOCATURA STATO

presso la sua sede

per l’annulamento, previa sospensione dell’esecuzione, dei provvedimenti, di data ed estremi ignoti, relativi alla valutazione delle prove scritte svolte dalla ricorrente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Udito il relatore Cons. LEONARDO PASANISI

Uditi altresì per le parti l’Avv. Biamonte

Rilevata la particolare situazione della ricorrente (che non risulta inclusa nell’elenco degli ammessi, né in quello degli esclusi);

Considerato che sussiste il danno grave e irreparabile;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione nei limiti di ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI, lì 13 luglio 2000

IL PRESIDENTE f.to ONORATO

IL RELATORE f.to PASANISI

IL SEGRETARIO