TAR CAMPANIA - NAPOLI, II sezione, (Pres. Onorato, rel. Pasanisi) - ORDINANZA N. 3466/2000 del 13.7.2000 - CONCORSO PUBBLICO - CANDIDATO NON RIENTRANTE TRA GLI IDONEI NE TRA I NON IDONEI - DANNO GRAVE E IRREPARABILE - SUSSISTE - AMMISSIONE CON RISERVA AGLI ORALI - NECESSITA
nota di ALESSANDRO BIAMONTE
(avvocato del foro di Napoli)
Lordinanza in questione riguarda un candidato partecipante alle recenti prove scritte del concorso indetto per linclusione nella graduatoria permanente relativa allinsegnamento nelle scuole materne.
In sede di pubblicazione dei risultati, la ricorrente, non inclusa nellelenco degli ammessi né in quello dei non ammessi, pur avendo attivato le procedure di accesso agli atti previste dalla L. 241/90 (rese particolarmente difficoltose dallelevato numero di partecipanti), essendo ormai in scadenza i termini per la proposizione del ricorso, si è vista costretta ad adire il Tribunale Amministrativo, anche in considerazione della gravità del danno diversamente non reintegrabile.
La pronuncia si pone in linea con altre ordinanze relative ad analoghi casi trattati dal medesimo Tribunale, e, in ogni caso, in correlazione con altra resa, sempre di recente, dal TAR Lazio - sez. I ter (n. 5494 del 9.7.2000: il mancato ritrovamento dellelaborato ha indotto il Giudice ad ordinare la ripetizione della prova).
Si tratta di ipotesi, in apparenza, paradossali che pongono il problema, anche al fine di un loro più attento svolgimento, della organizzazione delle prove concorsuali (e delle successive fasi di correzione) quando il numero di partecipanti sia oltremodo elevato.
Naturalmente sono fatti salvi gli effetti imposti dagli ulteriori sviluppi della vicenda, nel qual caso, nellipotesi di ritrovamento successivo dellelaborato, dovrà, in ogni caso, consentirsi al ricorrente, anche mediante motivi aggiunti, di dedurre vizi di legittimità prima altrimenti non conoscibili.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
SECONDA SEZIONE
Registro Ordinanze: 3466
Registro Generale: 6456/2000
nelle persone dei Signori:
ANTONIO ONORATO Presidente
LEONARDO PASANISI Cons., relatore
VINCENZO CERNESE Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2000
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
Visto il ricorso 6456/2000 proposto da
CACCIAPUOTI ELISABETTA
rappresentato e difeso da:
BIAMONTE ALESSANDRO
CACCIAPUOTI GIOVANNA
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DUOMO, 348
presso
BIAMONTE ALESSANDRO
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
rappresentato e difeso da:
GALLUZZO GIANNA
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DIAZ C/O AVVOCATURA STATO
presso la sua sede
per lannulamento, previa sospensione dellesecuzione, dei provvedimenti, di data ed estremi ignoti, relativi alla valutazione delle prove scritte svolte dalla ricorrente;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dellesecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto latto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Udito il relatore Cons. LEONARDO PASANISI
Uditi altresì per le parti lAvv. Biamonte
Rilevata la particolare situazione della ricorrente (che non risulta inclusa nellelenco degli ammessi, né in quello degli esclusi);
Considerato che sussiste il danno grave e irreparabile;
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione nei limiti di ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali.
La presente ordinanza sarà eseguita dallAmministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI, lì 13 luglio 2000
IL PRESIDENTE f.to ONORATO
IL RELATORE f.to PASANISI
IL SEGRETARIO