(Quinta Sezione)
22 febbraio 2001 (1)
«Regolamento (CEE) del Consiglio
n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CEE) n.
1248/92 - Previdenza sociale - Assicurazione vecchiaia e
superstiti - Calcolo delle prestazioni - Modifica delle
norme sul calcolo»
Nei procedimenti riuniti
C-52/99 e C-53/99,
aventi ad oggetto le
domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234
CE), dalla Cour du Travail di Liegi, nelle cause dinanzi
ad essa pendenti tra
Office national des
pensions (ONP)
e
Gioconda Camarotto
(C-52/99),
Giuseppina Vignone
(C-53/99),
domande vertenti
sull'interpretazione dell'art. 95 bis del regolamento
(CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU
L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del
Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La
Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore)
e P. Jann, giudici,
avvocato generale: S.
Alber
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni
scritte presentate:
-per l'Office national
des pensions, dal sig. G. Perl, in qualità di agente;
-per le sig.re Camarotto
e Vignone, dal sig. D. Rossini;
-per la Commissione
delle Comunità europee, dal sig. D. Gouloussis, in
qualità di agente,
vista la relazione
d'udienza,
sentite le osservazioni
orali dell'Office national des pensions, rappresentato
dal sig. J.-P. Lheureux, in qualità di agente, delle
sig.re Camarotti e Vignone, rappresentate dal sig. D.
Rossini, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra
H. Michard, in qualità di agente, all'udienza dell'11
maggio 2000,
sentite le conclusioni
dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29
giugno 2000,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
- 1.
- Con due sentenze 2 febbraio
1999, pervenute in cancelleria il 17 febbraio successivo,
la Cour du travail di Liegi ha sottoposto a questa Corte,
ai sensi dell'art. 177 delTrattato CE (divenuto art. 234
CE), due questioni pregiudiziali vertenti
sull'interpretazione dell'art. 95 bis del regolamento
(CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU
L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del
Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7, in
prosieguo: il «regolamento n. 1408/71 modificato»).
- 2.
- Dette questioni sono state
sollevate nell'ambito di due controversie tra, da una
parte, l'Office national des pensions (in prosieguo:
l'«ONP») e dall'altra, rispettivamente, il sig. Sutto
(al quale è succeduta nella causa, dopo il suo decesso,
la vedova, sig.ra Camarotto) e la sig.ra Vignone (vedova
Tammaro), controversie aventi ad oggetto il calcolo di
pensioni di vecchiaia e per superstiti.
Ambito giuridico comunitario
- 3.
- Occorre ricordare
preliminarmente i motivi per i quali il regolamento n.
1408/71 è stato modificato dal regolamento n. 1248/92.
- 4.
- Nella sua giurisprudenza
(sintetizzata nella sentenza 11 giugno 1992, cause
riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande,
Racc. pag. I-3851) la Corte ha affermato che il
lavoratore ha diritto all'importo più elevato delle
prestazioni che sarebbero dovute in base alla sola
normativa nazionale e di quelle spettanti ai sensi del
diritto comunitario. L'ente previdenziale competente,
quando determina la prestazione dovuta in forza del
diritto comunitario, non deve tener conto delle norme
anticumulo nazionali a norma dell'art. 12, n. 2, del
regolamento n. 1408/71, ma deve procedere, se ciò
risulti necessario, alla rettifica dell'importo della
prestazione dovuta, conformemente alla disposizione
limitativa di cumulo contenuta nell'art. 46, n. 3, di
detto regolamento.
- 5.
- A seguito di tale
giurisprudenza l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 è
stato modificato dal regolamento n. 1248/92, entrato in
vigore il 1° giugno 1992, di modo che l'interessato ha
il diritto di percepire dall'ente competente di ciascuno
Stato membro l'importo più elevato calcolato, salva
restando l'applicazione di tutte le norme di riduzione,
di sospensione o di soppressione contenute nella
legislazione nazionale.
- 6.
- L'art. 95 bis del
regolamento n. 1408/71 modificato contiene le seguenti
disposizioni transitorie per l'applicazione del
regolamento (CEE) n. 1248/92:
«1.Il regolamento (CEE) n. 1248/92 non fa
sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1°
giugno 1992.
2.Qualsiasi periodo di
assicurazione o di residenza compiuto sotto la
legislazione di uno Stato membro prima del 1° giugno
1992, è preso in considerazione per la determinazione
dei diritti acquisiti in conformità del regolamento
(CEE) n. 1248/92.
3.Fatto salvo il
paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del
regolamento (CEE) n. 1248/92 anche se si riferisce ad un
evento verificatosi prima del 1° giugno 1992.
4.I diritti degli
interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una
pensione prima del 1° giugno 1992 possono essere
riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del
regolamento (CEE) n. 1248/92.
5.Se la domanda di cui
al paragrafo 4 è presentata entro due anni dal 1°
giugno 1992, i diritti acquisiti in virtù del
regolamento (CEE) n. 1248/92 sono acquisiti a decorrere
da tale data senza che agli interessati possano essere
opposte le disposizioni previste dalla legislazione di
qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la
prescrizione dei diritti.
6.Se la domanda di cui
al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine
di due anni dal 1° giugno 1992, i diritti che non sono
decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla
data della domanda, fatte salve le disposizioni più
favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro».
Cause principali
- 7.
- Il 23 novembre 1984 l'ONP
notificava al sig. Sutto una decisione che gli assegnava
una pensione di vecchiaia belga di BEF 243 023 per una
carriera lavorativa convalidata nella misura di 37/45 al
1° marzo 1981, nonché una pensione a carico dell'ente
previdenziale italiano ammontante a ITL 1 716 220 alla
stessa data (causa C-52/99).
- 8.
- Il 30 gennaio 1987 l'ONP
notificava alla sig.ra Vignone una decisione con cui le
veniva assegnata una pensione di reversibilità belga di
BEF 251 894 per una carriera lavorativa convalidata nella
misura di 27/30 al 1° dicembre 1984, nonché una
pensione a carico dell'ente previdenziale italiano
ammontante a ITL 626 625 alla stessa data (causa
C-53/99).
- 9.
- Il sig. Sutto e la sig.ra
Vignone proponevano entrambi dinanzi al Tribunal du
Travail di Namur (Belgio) un ricorso diretto ad ottenere
che il calcolo della loro pensione belga fosse riveduto
in base ad una convalida di carriera nella misura,
rispettivamente, di 42/45 e di 30/30, senza riduzioni.
- 10.
- Con sentenza 13 novembre
1986 il Tribunal du Travail di Namur dichiarava che il
sig. Sutto doveva fruire di una pensione di vecchiaia
calcolata in base ad una convalida di carriera nella
misura di 42/45 a carico del regime belga dei lavoratori
subordinati.
- 11.
- Con sentenza 14 marzo 1987
il medesimo Tribunal du Travail dichiarava che la sig.ra
Vignone doveva fruire di una pensione di reversibilità
calcolata in base ad una convalida di carriera completa,
ossia nella misura di 30/30 a carico del regime belga dei
lavoratori subordinati.
- 12.
- Con atti del 23 aprile e
del 7 dicembre 1987 l'ONP interponeva appello contro
dette sentenze dinanzi alla Cour du Travail di Liegi.
Poiché le controversie riguardano precipuamente
l'applicazione di norme anticumulo nazionali, il
procedimento veniva sospeso in attesa dell'esito di altre
cause «campione» pendenti dinanzi alla Cour de
Cassation belga o alla Corte di giustizia delle Comunità
europee. Il sig. Sutto decedeva durante il periodo nel
quale il procedimento era sospeso.
- 13.
- A seguito della modifica
del regolamento n. 1408/71 ad opera del regolamento n.
1248/92, e mentre le due cause suddette erano ancora
sospese, l'ONP inviava il 22 settembre 1994 una lettera
al suo avvocato. La lettera conteneva, relativamente a
ciascuna delle due pensioni, un conteggio basato sulle
norme vigenti dal 1° giugno 1992 e il cui importo finale
era più vantaggioso per le sig.re Camarotto e Vignone di
quello precedentemente calcolato. Una copia della lettera
perveniva al sindacalista che rappresentava entrambe le
interessate. Tuttavia l'ONP non richiamava l'attenzione
di queste sul fatto che era necessario, a suo avviso, che
gli venisse presentata una domanda di revisione entro due
anni dal 1° giugno 1992 per poter fruire
dell'applicazione del regolamento n. 1248/92 ed ottenere
la revisione del calcolo delle pensioni di cui trattasi
con effetto da detta data.
- 14.
- A questo proposito le
sig.re Camarotto e Vignone sostengono di essere state
indotte in errore dalla predetta lettera, trasmessa loro
solo il 16 novembre 1995. Inoltre rilevano di non aver
ritenuto utile presentare domanda di revisione del
calcolo delle pensioni loro assegnate poiché avevano
adito a tal fine i competenti giudici belgi.
- 15.
- Le sig.re Camarotto e
Vignone affermano inoltre di aver avuto l'intenzione di
far notare alla Cour du Travail di Liegi, quando fosse
ripreso il procedimento, che il regolamento n. 1408/71
era stato modificato, il che doveva consentire loro di
far valere il diritto a una maggiore pensione.
- 16.
- Nel gennaio 1996 la Cour du
Travail di Liegi disponeva la ripresa del procedimento
nelle due cause principali. Nelle osservazioni presentate
nel prosieguo del procedimento l'ONP, basandosi sull'art.
95 bis, n. 4, del regolamento n. 1408/71 modificato,
sosteneva di non essere tenuto a maggiorare
retroattivamente la pensione delle sig.re Camarotto e
Vignone con effetto dal 1° giugno 1992; occorreva invece
che esse le presentassero una domanda amministrativa di
revisione.
- 17.
- Il 12 e il 13 novembre 1997
le sig.re Camarotto e Vignone inviavano all'ONP le
rispettive conclusioni giuridiche attraverso le quali
proponevano domande giudiziali di revisione in base
all'art. 807 del Code judiciair belga. L'ONP si è detto
disposto a concedere la maggiorazione di pensione solo
dal 1° dicembre 1997. Comunque, amotivo della pendenza
dei procedimenti di cui trattasi, esso non ha erogato
l'importo dovuto per le due pensioni con effetto dal 1°
giugno 1992.
- 18.
- L'importo delle due
pensioni di cui trattasi per il periodo anteriore al 1°
giugno 1992 e per quello successivo al 30 novembre 1997
non è quindi controverso. Per poter statuire sulle
spettanze pensionistiche relative al periodo 1° giugno
1992-30 novembre 1997 la Cour du travail di Liegi ha
sottoposto alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1)Se
l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato
dal regolamento n. 1248/92, recante disposizioni
transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n.
1248/92, abbia unicamente ad oggetto gli aventi diritto
ad una pensione la cui decisione di concessione era
definitiva al momento dell'entrata in vigore della
modifica, o se invece esso riguardi del pari gli aventi
diritto i quali, anteriormente all'entrata in vigore
delle modifiche apportate mediante il nuovo regolamento,
avevano già presentato ricorso dinanzi ad un giudice
nazionale, ricorso volto ad ottenere la suddetta pensione
contestando l'applicazione delle norme nazionali
anticumulo e che, al momento dell'entrata in vigore delle
norme modificative, non era stato ancora oggetto di
decisione definitiva.
2)Nel caso in cui il
suddetto art. 95 bis si applichi a tutti gli aventi
diritto, senza distinzione, se la domanda di revisione di
cui al n. 4 debba presentarsi, nelle forme ritualmente
previste dalla legge nazionale in merito alla
presentazione di una domanda di revisione, presso l'ente
previdenziale competente o se invece essa possa
presentarsi dinanzi al giudice competente secondo le
pertinenti norme procedurali, e se in tal caso sia del
pari di applicazione il termine biennale di cui ai nn. 5
e 6 del suddetto articolo».
- 19.
- Con ordinanza del
presidente della Corte 10 marzo 1999 le cause C-52/99 e
C-53/99 sono state riunite ai fini della fase scritta,
della trattazione orale e della sentenza, ai sensi
dell'art. 43 del regolamento di procedura.
Sulle questioni pregiudiziali
- 20.
- Le due questioni sollevate
dal giudice di rinvio pongono tre problemi relativi
rispettivamente:
-alla
data in cui sorge il diritto alla revisione in base alle
disposizioni transitorie dell'art. 95 bis del regolamento
n. 1408/71 modificato (prima questione),
-alle modalità
procedurali della domanda di revisione (prima parte della
seconda questione),
-alla possibilità di
presentare una domanda di revisione con effetto
retroattivo al di là del termine di due anni previsto
dall'art. 95 bis, nn. 5 e 6, del regolamento n. 1408/71
modificato (seconda parte della seconda questione).
- 21.
- In via preliminare si deve
ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, in
mancanza di una normativa comunitaria in materia, spetta
all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato
membro designare i giudici competenti e stabilire le
modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi
a garantire la salvaguardia dei diritti derivanti, per i
privati, dell'effetto diretto delle norme comunitarie, a
condizione, tuttavia, che dette modalità non siano meno
favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di
natura interna (principio di equivalenza) e non siano
strutturate in modo da rendere in pratica impossibile
l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento
giuridico comunitario (principio di effettività) (v., da
ultimo, sentenza 16 maggio 2000, causa 78/98, Preston e
a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).
Sulla prima questione
- 22.
- Con la prima questione il
giudice di rinvio chiede in sostanza se le disposizioni
transitorie dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71
modificato si applichino unicamente ai beneficiari di una
pensione la decisione di assegnazione della quale era
definitiva al 1° gennaio 1992 oppure si applichino anche
agli interessati che abbiano proposto prima di detta data
un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale per ottenere
la determinazione delle loro spettanze pensionistiche
contestando l'applicazione delle norme anticumulo
nazionali, ricorso sul quale il giudice adito non si sia
ancora pronunciato definitivamente.
- 23.
- L'ONP sostiene che l'art.
95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato impone a
tutti gli interessati la cui pensione sia già stata
«liquidata» di presentare una domanda di revisione. A
questo proposito sarebbe irrilevante che il provvedimento
amministrativo con cui è stata assegnata la pensione sia
o no definitivo.
- 24.
- Si deve rilevare che l'art.
95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato è già
stato esaminato dalla Corte nella sentenza 25 settembre
1997, causa C-307/96, Baldone (Racc. pag. I-5123). Nei
punti 11, 12 e 13 di detta sentenza la Corte ha affermato
che, nel caso in cui la prestazione d'invalidità sia
stata liquidata prima dell'entrata in vigore del
regolamento n. 1248/92, non sono applicabili i nn. 1-3
dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato.
Per contro, tali fattispecie rientrano nell'ambito di
applicazione dei nn. 4-6 dell'art. 95 bis del regolamento
n. 1408/71 modificato. Il fatto che, in seguito ad un
calcolo errato della prestazione dovuta, le autorità
competenti di uno Stato membro procedano, dopo l'entrata
in vigore del regolamento di modifica, ad un nuovo
calcolo di una prestazione e alla rettifica dell'importo
spettante non può far sorgere un nuovo diritto, ma ha
l'unico effetto di determinare correttamente l'importo
della prestazione per la quale un diritto era stato
precedentemente acquisito.
- 25.
- Ne consegue che,
contrariamente a quanto sostiene l'ONP, l'applicazione
dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato
non si limita alle situazioni nelle quali è stata
adottata una decisione definitiva di assegnazione prima
del 1° giugno 1992, ma si estende anche ai casi in cui,
prima di detta data, sia stato proposto un ricorso
dinanzi ad un giudice nazionale e questo non si sia
ancora definitivamente pronunciato il 1° giugno 1992.
Diversamente, infatti, gli interessati sarebbero privati
del diritto di contestare l'applicazione delle norme
anticumulo nazionali, il che contrasterebbe con lo scopo
del regolamento n. 1248/92.
- 26.
- Si deve pertanto risolvere
la prima questione pregiudiziale nel senso che l'art. 95
bis del regolamento n. 1408/71 modificato, recante
disposizioni transitorie per l'applicazione del
regolamento n. 1248/92, si applica ai beneficiari di
pensioni che, prima dell'entrata in vigore delle
modifiche apportate da quest'ultimo regolamento, avevano
già proposto un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale
per ottenere il diritto alla pensione contestando
l'applicazione delle norme anticumulo nazionali, ricorso
che non aveva ancora costituito oggetto di una decisione
definitiva al momento dell'entrata in vigore delle nuove
disposizioni.
Sulla
seconda questione
- 27.
- Con la seconda parte della
seconda questione, che dev'essere esaminata in primo
luogo, il giudice nazionale chiede se l'art. 95 bis del
regolamento n. 1408/71 modificato osti all'applicazione
di una norma di diritto nazionale avente l'effetto di
consentire la presentazione di una domanda di revisione
dopo la scadenza del termine di due anni previsto da
detto articolo.
- 28.
- Con una giurisprudenza
costante la Corte ha considerato compatibile con il
diritto comunitario la fissazione di termini
d'impugnazione ragionevoli, la cui inosservanza comporta
decadenza nell'interesse della certezza del diritto (v.
sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag.
1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043,
punti 17 e 18, e sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79,
Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punto 23).
- 29.
- L'art. 95 bis, n. 5, del
regolamento n. 1408/71 modificato prescrive un termine di
due anni per la presentazione della domanda di revisione.
Tuttavia, nel n. 6, il medesimo articolo, riconoscendo
l'eventuale esistenza di «disposizioni più favorevoli
della legislazione di ciascun Stato membro», riserva
espressamente agli Stati membri la possibilità di
consentire all'interessato di presentare una domanda di
revisione dopo la scadenza del termine di due anni senza
che ciò comporti necessariamente decadenza o
prescrizione dei suoi diritti.
- 30.
- Dalle considerazioni sopra
svolte risulta che il diritto comunitario non osta
all'applicazione di un termine di due anni purché le
modalità con le quali detto termine viene attuato nel
diritto nazionale siano compatibili con il principio di
equivalenza e non rendano eccessivamente difficile o
praticamente impossibile l'esercizio del diritto alla
revisione.
- 31.
- Se il legislatore nazionale
fissa un termine superiore a due anni per la
presentazione di reclami analoghi di natura interna, il
giudice nazionale è tenuto a garantire un trattamento
altrettanto favorevole alle domande basate sul diritto
comunitario. Tale parità di trattamento vale anche per
qualsiasi effetto retroattivo eventualmente riconosciuto
dal diritto nazionale.
- 32.
- La prima parte della
seconda questione mira a stabilire se, ammettendo che
l'insistenza sulla prescrizione biennale prevista
dall'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato
sia valida nella fattispecie e che le modalità della sua
attuazione siano conformi ai precetti sopra menzionati,
il diritto comunitario osti a che il diritto nazionale
imponga all'interessato di presentare entro il termine di
due anni formale domanda di revisione all'ente
previdenziale o al giudice competente.
- 33.
- Risulta sia dalla lettera
sia dall'economica dell'art. 95 bis, n. 4, del
regolamento n. 1408/71 modificato che l'applicazione
delle disposizioni del regolamento n. 1248/92 relative
alle spettanze di pensione acquisite prima del 1° giugno
1992 è subordinata ad un'espressa domanda
dell'interessato (v. citata sentenza Baldone, punto 16).
- 34.
- Tuttavia, mentre alla
presentazione di una domanda di revisione viene così
attribuito il valore di presupposto per l'inizio di un
procedimento di revisione, l'art. 95 bis del regolamento
n. 1408/71 modificato nulla dice quanto alla forma che
detta domanda deve rivestire.
- 35.
- Compete pertanto al giudice
di rinvio stabilire anzitutto se il diritto nazionale
esiga che l'interessato si adoperi, a prescindere dalla
causa già promossa, o addirittura sospesa, per
presentare una domanda amministrativa all'ente
previdenziale competente. In caso affermativo detto
giudice deve poi accertarsi che tale esigenza non renda
eccessivamente difficile o praticamente impossibile
l'esercizio dei diritti che l'interessato trae dalla
normativa comunitaria.
- 36.
- A questo proposito, in
circostanze come quelle di cui alle cause principali, il
giudice di rinvio dovrebbe tener conto del fatto che,
secondo le informazioni fornite alla Corte, l'ente
amministrativo non è tenuto ad informare l'interessato
dei suoi diritti in materia di revisione e che,
perlopiù, l'interessato non è assistito da un avvocato
o da un consulente legale.
- 37.
- Ammesso che la
presentazione di una domanda all'ente amministrativo
competente non sia necessaria, compete al giudice di
rinvio considerare, in secondo luogo, se sia giustificato
esigere che l'interessato riattivi il procedimento
sospeso entro il termine prescritto per poter presentare
la domanda di revisione al giudice competente.
- 38.
- L'ONP sostiene il proposito
che è quanto meno necessario presentare una domanda
giudiziale nelle forme prescritte dal pertinente
regolamento di procedura, ad esempio in forma di istanza,
memoria o conclusioni. Poiché il procedimento è stato
in tal modo riaperto solo dal 12 e dal 13 novembre 1997,
l'ONP è disposto a concedere alle sig.reCamarotto e
Vignone una maggiorazione di pensione solo dal mese
successivo alla data effettiva della loro domanda di
revisione, ossia dal 1° dicembre 1997.
- 39.
- Per contro le sig.re
Camarotto e Vignone, facendo leva sull'applicazione degli
artt. 807 e 808 del Code judiciaire belga, affermano che
gli interessati possono ampliare o modificare la loro
domanda giudiziale per tener conto di tutti gli elementi
di fatto o di diritto che intervengono nel corso del
procedimento giudiziario, purché tali elementi siano
idonei ad ampliare i diritti dell'assicurato. Per effetto
di dette disposizioni un giudice belga sarebbe tenuto ad
applicare per il calcolo delle pensioni le norme entrate
in vigore il 1° giugno 1992 e potrebbe così dare
effetto retroattivo alla domanda di revisione.
- 40.
- Poiché il solo competente
ad interpretare ed applicare gli artt. 807 e 808 del Code
judiciaire belga, spetta al giudice di rinvio stabilire
se i singoli che si trovino in una situazione di natura
interna analoga a quella delle sig.re Camarotto e Vignone
possano avvalersi della procedura contemplata da detti
articoli. In caso affermativo esso è tenuto a garantire
l'osservanza del principio di equivalenza consentendo
alle medesime condizioni il ricorso a tale procedura per
quanto riguarda sia le domande giudiziali basate sul
diritto comunitario sia le analoghe domande basate sul
diritto nazionale. Inoltre la procedura nazionale non
deve essere tale da rendere praticamente impossibile o
eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti
attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario.
- 41.
- Il giudice di rinvio deve
del pari stabilire se sia lecito all'ONP basarsi sul
ritardo con il quale le sig.re Camarotto e Vignone hanno
presentato le loro conclusioni per giustificare il
proprio diniego di rivedere le loro pensioni con effetto
dal 1° giugno 1992, considerato che detto ente non ha
comunicato alle interessate, prima dello scadere del
termine di due anni, che a suo avviso era necessario
presentare una domanda di revisione.
- 42.
- Pertanto, la seconda
questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che
il giudice di rinvio deve accertare, in primo luogo, se
la normativa nazionale imponga di presentare una domanda
di revisione o all'ente previdenziale competente entro il
termine e nelle forme prescritti oppure al giudice
medesimo secondo le pertinenti norme di procedura. In
secondo luogo detto giudice deve accertarsi che tali
esigenze non siano meno favorevoli di quelle che si
applicano a situazioni analoghe rientranti
nell'ordinamento giuridico nazionale e non rendano
praticamente impossibile o eccessivamente difficile
l'esercizio dei diritti attribuiti agli interessati dal
regolamento n. 1408/71 modificato.
Sulle spese
- 43.
- Le spese sostenute dalla
Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte,
non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle
parti nelle cause principali ilpresente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle
questioni sottopostele dalla Cour du Travail di Liegi,
con sentenze 2 febbraio 1999, dichiara:
1)L'art. 95 bis del
regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai
loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del
Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, si applica ai
beneficiari di pensioni che, prima dell'entrata in vigore
delle modifiche apportate da quest'ultimo regolamento,
avevano già proposto un ricorso dinanzi ad un giudice
nazionale per ottenere il diritto alla pensione
contestando l'applicazione delle norme anticumulo
nazionali, ricorso che non aveva ancora costituito
oggetto di una decisione definitiva al momento
dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2)Il giudice di
rinvio deve accertare, in primo luogo, se la normativa
nazionale imponga di presentare una domanda di revisione
o all'ente previdenziale competente entro il termine e
nelle forme prescritti oppure al giudice medesimo secondo
le pertinenti norme di procedura. In secondo luogo detto
giudice deve accertarsi che tali esigenze non siano meno
favorevoli di quelle che si applicano a situazioni
analoghe rientranti nell'ordinamento giuridico nazionale
e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente
difficile l'esercizio dei diritti attribuiti agli
interessati dal regolamento n. 1408/71, come modificato
dal regolamento n. 1248/92.
Così deciso e
pronunciato a Lussemburgo il 22 febbraio 2001
Il
cancelliere Il presidente della Quinta Sezione
R. Grass
A. La Pergola