(Seconda Sezione)
22 febbraio 2001 (1)
«Regime di perfezionamento attivo
- Regolamento (CEE) n. 1999/85 - Tasso di resa
dell'operazione di perfezionamento - Autorizzazione
rilasciata dall'autorità doganale competente -
Possibilità per detta autorità di modificare
unilateralmente il tasso di resa»
Nel procedimento
C-187/99,
avente ad oggetto la
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 234 CE, dal Supremo Tribunal
Administrativo (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso
pendente tra
Fazenda Pública
e
Fábrica de Queijo
Eru Portuguesa Lda,
con l'intervento di:
Ministério Público,
domanda vertente
sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio
16 luglio 1985, n. 1999, relativo al regime di
perfezionamento attivo (GU L 188, pag. 1), in particolare
dell'art. 11,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai sigg. V.
Skouris, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore) e
sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: A.
Tizzano
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni
scritte presentate:
-per la Fábrica de
Queijo Eru Portuguesa Lda dall'avv. Á.
Caneira;
-per il governo
portoghese dai sigg. L. Fernandes e Â. Seiça Neves,
nonché dalla sig.ra T. Missionário, in qualità di
agenti;
-per il governo francese
dalle sigg.re K. Rispal-Bellanger e C. Vasak, in qualità
di agenti;
-per la Commissione
delle Comunità europee dal sig. R. Tricot e dalla sig.ra
M. Afonso, in qualità di agenti,
vista la relazione del
giudice relatore,
sentite le conclusioni
dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12
dicembre 2000,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
- 1.
- Con ordinanza 28 aprile
1999, pervenuta alla Corte il 20 maggio seguente, il
Supremo Tribunal Administrativo ha sottoposto a questa
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, quattro questioni
pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del
regolamento (CEE) del Consiglio16 luglio 1985, n. 1999,
relativo al regime di perfezionamento attivo (GU L 188,
pag. 1), in particolare dell'art. 11.
- 2.
- Tali questioni sono state
sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra
l'impresa casearia Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda
(in prosieguo: la «Eru Portuguesa») e la Fazenda
Pública (Erario) in ordine al tasso di resa fissato,
nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, per la
trasformazione di formaggio importato dalla Eru
Portuguesa in formaggio grattugiato.
Contesto normativo
- 3.
- L'art. 1, nn. 2 e 3, del
regolamento n. 1999/85 dispone:
«2. Fatto salvo l'articolo 2, il regime
di perfezionamento attivo permette, alle condizioni
previste dal presente regolamento, di sottoporre a
lavorazione nel territorio doganale della Comunità, per
far loro subire una o più operazioni di perfezionamento:
a) merci non comunitarie
destinate ad essere riesportate fuori del territorio
doganale della Comunità sotto forma di prodotti
compensatori, senza che tali merci siano soggette ai dazi
all'importazione;
b) merci immesse in
libera pratica con rimborso o abbuono dei relativi dazi
all'importazione qualora esse siano riesportate fuori del
territorio doganale della Comunità sotto forma di
prodotti compensatori.
3. Ai sensi del presente
regolamento si intendono per:
(...)
h) operazioni di
perfezionamento:
- lavorazione di merci,
compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro
adattamento ad altre merci;
- trasformazione delle
merci;
- riparazione delle
merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a
punto;
- utilizzazione di
talune merci, definite secondo la procedura di cui
all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, che non si ritrovano
nei prodotti compensatori ma che consentono o facilitano
l'ottenimento di tali prodotti, anche se tali merci
scompaiono totalmente o parzialmente nel corso della loro
utilizzazione;
i) prodotti
compensatori: tutti i prodotti risultanti da
operazioni di perfezionamento;
(...)
p) tasso di
rendimento: la quantità o la percentuale di prodotti
compensatori ottenuti in occasione del perfezionamento di
una determinata quantità di merci d'importazione».
- 4.
- L'art. 3 del regolamento n.
1999/85, che figura nel titolo II, dal titolo «Rilascio
dell'autorizzazione», stabilisce:
«1. Il ricorso al regime di
perfezionamento attivo è subordinato al rilascio, da
parte dell'autorità doganale dello Stato membro in cui
sono effettuate le operazioni di perfezionamento, di
un'autorizzazione di perfezionamento attivo, qui di
seguito chiamata autorizzazione.
2. L'autorizzazione è
rilasciata a richiesta della persona che procede o fa
procedere alle operazioni di perfezionamento.
Questa persona è tenuta
a fornire nella sua domanda le informazioni necessarie
per il rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione può
valere secondo i casi per una o più operazioni di
perfezionamento».
- 5.
- Gli artt. 11 e 12 del
regolamento n. 1999/85, che fanno anch'essi parte del
titolo II, sono formulati come segue:
«Articolo 11
1. Nell'autorizzazione
sono stabilite le condizioni in cui il regime è
utilizzato.
2. Il titolare
dell'autorizzazione deve informare l'autorità doganale
di qualsiasi elemento intervenuto dopo il rilascio
dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul suo
mantenimento o sul suo contenuto.
3. Se le circostanze in
base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata sono
mutate, l'autorità doganale modifica di conseguenza
l'autorizzazione stessa.
Articolo 12
I casi in cui
l'autorizzazione è revocata e quelli in cui è
constatata priva di effetto e le relative conseguenze
sono determinati secondo la procedura prevista all'art.
31, paragrafi 2 e 3».
- 6.
- A termini degli artt. 15 e
17 del regolamento n. 1999/85, che fanno parte del titolo
III, «Funzionamento del regime»:
«Articolo 15
1. Fatto salvo il
paragrafo 2, l'autorità doganale stabilisce il tasso di
rendimento dell'operazione, oppure, se del caso, le
modalità di determinazione di tale tasso. Il tasso di
rendimento è determinato in base alle condizioni reali
in cui si effettua o si effettuerà l'operazione di
perfezionamento.
(...)
Articolo 17
L'autorità doganale
può prendere le misure di sorveglianza e di controllo
che ritiene necessarie per la corretta applicazione del
presente regolamento da parte del titolare
dell'autorizzazione e da parte dell'operatore allorché
trattasi di altra persona».
- 7.
- L'allegato II del
regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n.
3677, che fissa talune disposizioni d' applicazione del
regolamento (CEE) n. 1999/85 (GU L 351, pag. 1), contiene
un modello di domanda di autorizzazione nonché un
modello di autorizzazione di perfezionamento attivo. I
due modelli comprendono una voce 6, dal titolo «Tasso di
rendimento» e, rispettivamente, «Tasso di rendimento o
metodo per stabilire tale tasso», corredata di una nota
a piè di pagina in cui si chiede, per quanto riguarda il
modello di domanda di autorizzazione, di «indicare il
tasso di rendimento previsto o [di] fare una proposta per
la sua determinazione» e, per quanto riguarda il modello
di autorizzazione, di «indicare il tasso di rendimento o
le modalità in base alle quali l'autorità doganale
abilitata a controllare il regolare svolgimento delle
operazioni di perfezionamento deve fissare questo tasso
(...)».
Causa
principale e questioni pregiudiziali
- 8.
- I fatti della causa
principale considerati assodati dal giudice nazionale
nell'ordinanza di rinvio possono riassumersi come segue.
- 9.
- Nel marzo e nell'aprile
1988 la Eru Portuguesa importava varie casse e cartoni di
formaggi destinati alla trasformazione. Tali importazioni
avvenivano in regime di perfezionamento attivo, coperte
da un'autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali
portoghesi. In tale autorizzazione, secondo quanto
richiesto dalla Eru Portuguesa, era stato fissato un
tasso di resa della trasformazione del formaggio
importato in formaggio grattugiato del 97%.
- 10.
- In seguito ad un'ispezione
effettuata negli locali della Eru Portuguesa a richiesta
del Segretario di Stato per le questioni tributarie in
data 31 agosto 1988, veniva accertato che il tasso di
scarto per il tipo di formaggio in questione era soltanto
dell'1%, il chedava un tasso di resa del 99% e non del
97%, come stabilito nell'autorizzazione. L'ispezione
terminava il 12 giugno 1990.
- 11.
- A partire dal 30 novembre
1988 la Eru Portuguesa riduceva il valore del formaggio
grattugiato in base ad una percentuale di scarto dell'1%.
Inoltre, nelle successive richieste di autorizzazione
nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, essa
indicava come tasso di resa per il formaggio grattugiato
il 99% e come tasso di scarto l'1%.
- 12.
- In seguito agli
accertamenti effettuati nel corso della suddetta
ispezione, l'autorità doganale liquidava i dazi dovuti
per la quantità di materia prima corrispondente al 2%
degli scarti dichiarati in più e, nel gennaio 1992, ne
esigeva il pagamento dalla Eru Portuguesa.
- 13.
- Il ricorso proposto dalla
Eru Portuguesa avverso la decisione di liquidazione
adottata dal Chefe da Delegaçao Aduaneira do Jardim do
Tabaco (ufficio doganale competente) dinanzi Tribunal
Fiscal Aduaneiro di Lisbona veniva respinto; la Eru
Portuguesa interponeva quindi appello dinanzi al Tribunal
Tributário de Segunda Instância.
- 14.
- Quest'ultimo riteneva che
l'art. 11 del regolamento n. 1999/85 disciplinasse solo
le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e non
riguardasse il tasso di resa dell'operazione di
perfezionamento, che sarebbe connesso al funzionamento
del regime. Esso ne desumeva che la suddetta disposizione
non autorizzava l'autorità doganale a modificare
unilateralmente il tasso di resa da essa fissato e che,
qualora questo risultasse più alto del previsto, poteva
essere aumentato solo all'atto del rilascio delle
autorizzazioni successive. Il Tribunale dichiarava quindi
l'appello fondato e annullava la sentenza impugnata
nonché la decisione di liquidazione controversa.
- 15.
- Nel ricorso proposto
dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo avverso la
sentenza del Tribunal Tributário de Segunda Instância,
la Fazenda Pública ha in particolare contestato
l'interpretazione che quest'ultimo ha dato dell'art. 11
del regolamento n. 1999/85. In proposito, essa ha assunto
che tale disposizione consente all'autorità doganale di
modificare immediatamente il tasso di resa, senza
attendere autorizzazioni successive, qualora si trovino
modificate le circostanze in base alle quali
l'autorizzazione è stata rilasciata.
- 16.
- Di conseguenza, il Supremo
Tribunal Administrativo ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1)Se l'art. 11 del regolamento (CEE) del
Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999, disciplini i requisiti
(obblighi, regole) relativi al documento di
autorizzazione che il beneficiario del regime deve
osservare ai fini dell'utilizzazione del regime medesimo.
2)Se, al contrario, la
detta disposizione disciplini le condizioni, i requisiti
o i presupposti relativi alla concessione
dell'autorizzazione al regime di perfezionamento attivo.
3)Se l'autorità
doganale, una volta fissato il tasso di rendimento, possa
procedere unilateralmente alla modificazione di tale
tasso sulla base del rilievo che il titolare
dell'autorizzazione, nello svolgimento del regime, abbia
ottenuto un tasso di rendimento più elevato rispetto a
quello inizialmente previsto e approvato.
4)Se il principio della
certezza del diritto e la disciplina del regime di
perfezionamento attivo consentano che la competente
autorità doganale proceda unilateralmente alla
modificazione del tasso di rendimento fissato
nell'autorizzazione al regime, qualora risulti provato
che la medesima autorità doganale seguiva e controllava
l'attività dell'impresa di cui trattasi sin dall'inizio
della vigenza del detto regime in Portogallo (1986)».
Sulla prima, seconda
e terza questione
- 17.
- Con le tre prime questioni,
che occorre esaminare congiuntamente, il giudice
nazionale chiede, in sostanza, se l'art. 11 del
regolamento n. 1999/85 vada interpretato nel senso che
non si applica soltanto alle condizioni o ai requisiti
relativi al rilascio dell'autorizzazione sul regime di
perfezionamento attivo, ma anche alle condizioni di
utilizzazione o di funzionamento di tale regime che
l'autorizzazione impone al proprio titolare, e se,
quindi, l'autorità doganale possa modificare
unilateralmente il tasso di resa da essa fissato all'atto
del rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui,
nell'ambito del funzionamento del suddetto regime,
risulti che il tasso di resa ottenuto è superiore a
quello fissato nell'autorizzazione.
- 18.
- In proposito, occorre
rilevare che l'art. 11, n. 1, del regolamento n. 1999/85
dispone espressamente che nell'autorizzazione sono
stabilite le condizioni in cui il regime di
perfezionamento attivo è utilizzato.
- 19.
- Inoltre, disponendo che il
titolare dell'autorizzazione deve informare l'autorità
doganale di qualsiasi elemento intervenuto dopo il
rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza
sul mantenimento o sul contenuto della medesima, l'art.
11, n. 2, del regolamento n. 1999/85 impone al suddetto
titolare di comunicare all'autorità doganale non
soltanto qualsiasi modifica relativa alle condizioni da
soddisfare per ottenere il rilascio dell'autorizzazione e
il mantenimento di questa, ma anche tutte quelle relative
alle condizioni, fissate nell'autorizzazione, in cui deve
effettuarsi l'operazione di perfezionamento attivo.
- 20.
- Fra queste ultime
condizioni figura, come risulta dall'art. 15, n. 1, del
regolamento n. 1999/85, il tasso di resa dell'operazione.
- 21.
- Inoltre, in forza della
stessa disposizione, il tasso di resa dell'operazione è
determinato in base alle condizioni reali in cui si
effettua o si effettuerà l'operazione di
perfezionamento.
- 22.
- Ne deriva che, disponendo
che l'autorità doganale deve modificare l'autorizzazione
se le circostanze in base alle quali l'autorizzazione è
stata rilasciata sono mutate, l'art. 11, n. 3, del
regolamento n. 1999/85 si riferisce anche alle condizioni
di utilizzazione o di funzionamento del regime di
perfezionamento attivo, compreso il tasso di resa.
- 23.
- L'interpretazione che
precede è inoltre conforme agli obiettivi del regime di
perfezionamento attivo istituito dal regolamento n.
1999/85.
- 24.
- Come la Corte ha già
affermato, tale regime è stato istituito al fine di non
sfavorire sul piano internazionale le imprese comunitarie
che utilizzano merci provenienti da paesi terzi per
fabbricare prodotti destinati all'esportazione,
concedendo loro la possibilità di acquistare dette merci
alle stesse condizioni di cui fruiscono le imprese non
comunitarie. Questo regime consente pertanto di non
gravare di dazi doganali merci importate da paesi terzi
quando esse sono soggette, all'interno della Comunità, a
determinati processi di lavorazione o trasformazione e
sono poi riesportate fuori della Comunità, come prodotti
compensatori (sentenza 29 giugno 1995, causa C-437/93,
Temic Telefunken, Racc. pag. I-1687, punti 18 e 19).
- 25.
- Inoltre dal quarto
'considerando del regolamento n. 1999/85 risulta che per
raggiungere l'obiettivo perseguito evitando abusi
nell'utilizzazione di tale sistema è necessario
prevedere un complesso di norme che costituiscono il
regime di perfezionamento attivo.
- 26.
- Tale obiettivo può essere
perseguito solo se le imprese comunitarie che fruiscono
del regime di perfezionamento attivo procedono
effettivamente alle esportazioni previste osservando
integralmente le norme di questo. Come giustamente ha
sottolineato il governo francese nelle sue osservazioni
scritte, ciò non avverrebbe, in particolare, se il tasso
di resa di un'operazione di perfezionamento attivo non
corrispondesse al tasso reale e se, di conseguenza, una
quota delle merci importate, nel caso di specie quella
corrispondente alla differenza fra il tasso previsto e il
tasso reale, non fosse esportata, ma smerciata nel
territorio doganale comunitario senza aver mai scontato
dazi d'importazione.
- 27.
- Dalle considerazioni che
precedono deriva che le tre prime questioni vanno risolte
come segue: l'art. 11 del regolamento n. 1999/85
dev'essere interpretato nel senso che non si applica
soltanto alle condizioni o ai requisiti relativi al
rilascio dell'autorizzazione del regime di
perfezionamento attivo, ma anche alle condizioni di
utilizzazione o di funzionamento di tale regime che
l'autorizzazione impone al proprio titolare e, quindi,
l'autorità doganale può modificare unilateralmente il
tasso di resa da essa fissata all'atto del rilascio
dell'autorizzazione nel caso in cui, nell'ambito del
funzionamento del suddetto regime, risulti che il tasso
di resa ottenuto è superiore a quello fissato
nell'autorizzazione.
Sulla quarta questione
- 28.
- Con la quarta questione, il
giudice a quo chiede in sostanza se il regolamento n.
1999/85 o il principio della certezza del diritto ostino
a che l'autorità doganale modifichi unilateralmente il
tasso di resa da essa fissato nell'autorizzazione se
risulta provato che l'autorità doganale seguiva e
controllava l'attività del titolare dell'autorizzazione
prima del rilascio di questa.
- 29.
- In proposito occorre
ricordare, anzitutto, che l'autorizzazione è rilasciata
a richiesta della persona che effettua o fa effettuare
operazioni di perfezionamento, la quale, in forza
dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1999/85, è tenuta
a fornire nella sua domanda tutte le informazioni
necessarie per il rilascio dell'autorizzazione, compreso
il tasso di resa; inoltre, ai sensi dell'art. 11, n. 2,
dello stesso regolamento, il titolare dell'autorizzazione
deve informare l'autorità doganale di qualsiasi elemento
intervenuto dopo il rilascio dell'autorizzazione che
possa avere un'incidenza sul suo mantenimento o sul suo
contenuto.
- 30.
- In secondo luogo, ai sensi
dell'art. 17 del regolamento n. 1999/85, la stessa
autorità doganale può prendere tutte le misure di
sorveglianza e di controllo che ritiene necessarie per la
corretta applicazione del regolamento da parte del
titolare dell'autorizzazione. Inoltre, come risulta dalla
soluzione data alle prime tre questioni pregiudiziali,
l'autorità doganale può modificare unilateralmente il
tasso di resa che aveva fissato all'atto del rilascio
dell'autorizzazione qualora risulti, nell'ambito del
funzionamento del regime di perfezionamento attivo, che
il tasso di resa ottenuto sia più elevato rispetto a
quello fissato nell'autorizzazione.
- 31.
- Infine, nell'art. 12 del
regolamento n. 1999/85 sono espressamente previsti i casi
in cui l'autorizzazione è revocata e quelli in cui è
dichiarata priva di effetto.
- 32.
- Da quanto precede risulta
che l'autorizzazione viene rilasciata solo a patto che le
condizioni in base alle quali essa è stata concessa
siano osservate dal titolare della medesima all'atto
delle operazioni cui quest'ultimo procede e che tale
osservanza possa essere verificata dall'autorità
doganale che è legittimata ad adottare tutti i
provvedimenti di controllo e di verifica all'uopo
necessari.
- 33.
- Pertanto, il rilascio
dell'autorizzazione non può generare nel beneficiario un
legittimo affidamento nel mantenimento delle condizioni
che essa fissa qualora nel corso del funzionamento del
regime risulti che tali condizioni siano mutate.
- 34.
- Ciò varrebbe pure nel caso
in cui fosse provato che, prima del rilascio di una nuova
autorizzazione, l'autorità doganale, ai sensi dell'art.
17 del regolamento n. 1999/85, aveva proceduto presso il
richiedente ad atti di sorveglianza e di controllo per
verificare la corretta applicazione del regime di
perfezionamento attivo nell'ambito di precedenti
autorizzazioni.
- 35.
- Infatti, dalla
giurisprudenza della Corte risulta che un operatore
economico non può legittimamente aspettarsi, dopo aver
fruito di decisioni di un'autorità nazionale non
conformi ad una norma di diritto comunitario chiara e
inequivocabile, che la stessa autorità adotti un'altra
decisione, o mantenga immutata una decisione esistente,
contravvenendo al diritto comunitario (v., in tal senso,
sentenza 16 dicembre 1997, causa C-325/96, Fábrica de
Queijo Eru Portuguesa, Racc. pag. I-7249, punto 22).
- 36.
- Occorre quindi risolvere la
quarta questione nel senso che né il regolamento n.
1999/85 né il principio della certezza del diritto
ostano a che l'autorità doganale modifichi
unilateralmente il tasso di resa da essa fissato
nell'autorizzazione anche se risulta provato che
l'autorità doganale seguiva e controllava l'attività
del titolare dell'autorizzazione prima del rilascio di
questa.
Sulle
spese
- 37.
- Le spese sostenute dai
governi portoghese e francese, nonché dalla Commissione,
che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono
dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione)
pronunciandosi sulle
questioni sottopostele dal Supremo Tribunal
Administrativo con ordinanza 28 aprile 1999, dichiara:
1)L'art. 11 del
regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1985, n. 1999,
relativo al regime di perfezionamento attivo, dev'essere
interpretato nel senso che non si applica soltanto alle
condizioni o ai requisiti relativi al rilascio
dell'autorizzazione del regime di perfezionamento attivo,
ma anche alle condizioni di utilizzazione o di
funzionamento di tale regime che l'autorizzazione impone
proprio al titolare e, quindi, l'autorità doganale può
modificare unilateralmente il tasso di resa da essa
fissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione nel
caso in cui, nell'ambito del funzionamento del suddetto
regime, risulti che il tasso di resa ottenuto è
superiore a quello fissato nell'autorizzazione.
2)Né il regolamento
n. 1999/85 né il principio della certezza del diritto
ostano a che l'autorità doganale modifichi
unilateralmente il tasso di resa da essa fissato
nell'autorizzazione anche se risulta provato che
l'autorità doganale seguiva e controllava l'attività
del titolare dell'autorizzazione prima del rilascio di
questa.
Skouris
Schintgen Colneric |
Così deciso e
pronunciato a Lussemburgo il 22 febbraio 2001.
Il
cancelliere Il presidente della Seconda Sezione
R. Grass
V. Skouris