ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

1° febbraio 2001 (1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Pesca - Misure di conservazione delle risorse - Contingente comunitario di pesca per l'ippoglosso nero - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»

Nei procedimenti riuniti C-300/99 P e C-388/99 P,

Area Cova SA, con sede in Vigo (Spagna),

Armadora José Pereira SA, con sede in Vigo,

Armadores Pesqueros de Aldán SA, con sede in Vigo,

Centropesca SA, con sede in Vigo,

Chymar SA, con sede in Vigo,

Eloymar SA, con sede in Estribela (Spagna),

Exfaumar SA, con sede in Bueu (Spagna),

Farpespan SL, con sede in Moaña (Spagna),

Freiremar SA, con sede in Vigo,

Hermanos Gandón SA, con sede in Cangas (Spagna),

Heroya SA, con sede in Vigo,

Hiopesca SA, con sede in Vigo,

José Pereira e Hijos SA, con sede in Vigo,

Juana Oya Pérez, residente in Vigo,

Manuel Nores González, residente in Marín (Spagna),

Moradiña SA, con sede in Cangas,

Navales Cerdeiras SL, con sede in Camariñas (Spagna),

Nugago Pesca SA, con sede in Bueu,

Pesquera Austral SA, con sede in Vigo,

Pescaberbés SA, con sede in Vigo,

Pesquerías Bígaro Narval SA, con sede in Vigo,

Pesquera Cíes SA, con sede in Vigo,

Pesca Herculina SA, con sede in Vigo,

Pesquera Inter SA, con sede in Cangas,

Pesquerías Marinenses SA, con sede in Marín,

Pesquerías Tara SA, con sede in Cangas,

Pesquera Vaqueiro SA, con sede in Vigo,

Sotelo Dios SA, con sede in Vigo,

rappresentati dagli avv. A. Creus Carreras, E. Contreras Ynzenga e A. Agustinoy Guilayn, abogados,

e

Xunta de Galicia, rappresentata dall'avv. V. M. Vázquez-Portomeñe Seijas, abogado,

ricorrenti, avente ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) l'8 luglio 1999 nella causa T-194/95, Area Cova e a./Consiglio (Racc. pag. II-2271),

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori J. Carbery e G. Ramos Ruano, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto in primo grado,

Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), con sede in Vigo,

Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar), con sede in Vigo,

e

Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), con sede in Vigo,

ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, D. A. O. Edward e C. W. A. Timmermans (relatore), giudici,

avvocato generale: F. G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1.
Con ricorsi depositati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 10 agosto ed il 12 ottobre 1999, la Area Cova SA ed altri 27 armatori con sede nelle provincie spagnole di La Coruña e Pontevedra (in prosieguo: «Area Cova e a.»), da un lato, e la Xunta de Galicia, dall'altro, hanno impugnato, a norma degli artt. 225 CE e 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado l'8 luglio 1999 nella causa T-194/95, Area Cova e a./Consiglio (Racc. pag. II-2271; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), che ha dichiarato irricevibili i ricorsi di annullamento da essi proposti contro il regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1761, che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 3366/94, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 171, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»).

Contesto normativo e fatti all'origine della controversia

2.
I fatti all'origine della controversia, quali risultano dal fascicolo sottoposto al Tribunale nonché dall'esposizione degli stessi contenuta nei punti 1-11 dell'ordinanza impugnata, possono essere riassunti come segue.

3.
Nel settembre 1994, la Commissione della pesca dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (in prosieguo: la «NAFO»), che è stata istituita dalla Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (in prosieguo: la «Convenzione NAFO»), approvata per la Comunità economica europea con regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1978, n. 3179 (GU L 378, pag. 1), stabiliva per la prima volta una limitazione delle catture di ippoglosso nero nella zona disciplinata dalla Convenzione NAFO (in prosieguo: la «zona NAFO»), fissando in 27 000 tonnellate per l'anno 1995 il totale ammissibile di catture (in prosieguo: il «TAC») di tale specie ittica nelle sottozone NAFO 2 e 3.

4.
Il 20 dicembre 1994, il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 3366/94, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 363, pag. 60). Nel settimo 'considerando di tale regolamento, il Consiglio rilevava, in particolare, che il massimale relativo alle catture di ippoglosso nero nelle sottozone NAFO 2 e 3 per l'anno 1995 non era stato ancora ripartito tra le parti contraentidella convenzione NAFO e che la Commissione pesca della NAFO avrebbe dovuto riunirsi per decidere in merito a tale ripartizione. In attesa di quest'ultima, per il 1995 sarebbero state autorizzate catture di ippoglosso nero che sarebbero state imputate ai contingenti decisi per gli Stati membri.

5.
La ripartizione di cui al punto precedente veniva effettuata nel corso di una riunione straordinaria svoltasi dal 30 gennaio al 1° febbraio 1995, nel corso della quale la Commissione della pesca della NAFO decideva di concedere alla Comunità europea, sul TAC di 27 000 tonnellate di ippoglosso nero, una parte disponibile di 3 400 tonnellate.

6.
Ritenendo insufficiente tale concessione, la Comunità sollevava, in data 3 marzo 1995, un'obiezione ai sensi dell'art. XII, n. 1, della convenzione NAFO.

7.
Il medesimo giorno, e apparentemente in reazione a tale obiezione, il Canada operava adattamenti della propria normativa al fine di poter bloccare imbarcazioni oltre la propria zona economica esclusiva e, in data 9 marzo 1995, le autorità canadesi, basandosi su tale normativa appena modificata, bloccavano la nave Estai, appartenente alla ricorrente José Pereira e Hijos SA, che praticava la pesca nella zona NAFO.

8.
Per mezzo del regolamento (CE) 6 aprile 1995 n. 850, che modifica il regolamento n. 3366/94 (GU L 86, pag. 1), il Consiglio fissava allora un contingente comunitario autonomo, limitando a 18 630 tonnellate le catture comunitarie di ippoglosso nero nelle sottozone NAFO 2 e 3 per il 1995, precisando che «[...] questo contingente autonomo [avrebbe dovuto] rispettare la misura di conservazione stabilita per questa risorsa e definita quale TAC di 27 000 tonnellate [...]» e che «a tal fine [sarebbe stato] necessario prevedere la possibilità di arrestare le attività di pesca ove [fosse stato] raggiunto il limite corrispondente al TAC, anche se il contingente autonomo non [fosse] ancora stato esaurito».

9.
Al fine di porre termine al conflitto diplomatico insorto tra la Comunità e il governo canadese in seguito ai fatti descritti nei punti 6 e 7 della presente ordinanza, le due parti sottoscrivevano, in data 20 aprile 1995, un accordo di pesca nell'ambito della convenzione NAFO, costituito da un verbale concordato, con i relativi allegati, da uno scambio di lettere e da uno scambio di note, approvato per la Comunità con decisione del Consiglio 22 dicembre 1995, 95/586/CE (GU L 327, pag. 35; in prosieguo: l'«accordo bilaterale di pesca»).

10.
Ai sensi di tale accordo, il Consiglio adottava, in data 29 giugno 1995, il regolamento controverso, stabilendo per il 1995, con decorrenza 16 aprile dello stesso anno, un contingente comunitario di catture di ippoglosso nero pari a 5 013 tonnellate nelle sottozone NAFO 2 e 3.

11.
L'esaurimento di tale contingente veniva constatato con il regolamento (CE) della Commissione 30 ottobre 1995, n. 2565, relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro (GU L 262, pag. 27).

Il procedimento dinanzi al Tribunale

12.
Ritenendo che il contingente comunitario di catture di ippoglosso nero, pari a 5 013 tonnellate, fosse assai inferiore al contingente precedentemente fissato dal Consiglio e costituisse soltanto una piccola parte del TAC stabilito dalla Commissione pesca della Nafo, e ritenendo altresì che, per tale motivo, esso arrecasse pregiudizio ai loro interessi economici e finanziari, Area Cova e a., unitamente a tre associazioni di armatori con sede in Vigo (Spagna), vale a dire l'Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza (Anamer), l'Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesquerías Varias (Anavar) e l'Asociación de Sociedades Pesqueras Españolas (ASPE), hanno presentato dinanzi al Tribunale, in data 16 ottobre 1995, un ricorso diretto all'annullamento del regolamento controverso, nell'ambito del quale i ricorrenti stessi hanno sollevato un'eccezione di illegittimità dell'accordo bilaterale di pesca.

13.
Con ordinanza 25 giugno 1996 del presidente della Quinta Sezione del Tribunale, la Xunta de Galicia è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.

14.
Con atto separato, il Consiglio ha presentato, a norma dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, un'eccezione di irricevibilità del ricorso. Sostenendo che il regolamento controverso era un atto normativo di portata generale, il quale, per giunta, non riguardava i ricorrenti direttamente ed individualmente, il Consiglio ha concluso chiedendo che il ricorso fosse dichiarato irricevibile e che i ricorrenti venissero condannati alle spese.

15.
In data 18 marzo 1996, i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sulla predetta eccezione di irricevibilità, l'esame della quale è stato rinviato al merito con ordinanza del Tribunale 29 maggio 1997. I ricorrenti hanno fatto valere, da un lato, che essi avevano un interesse ad agire, in quanto il regolamento controverso li pregiudicava non soltanto in forza di loro determinate qualità personali ed uniche, ma anche a motivo delle particolari circostanze che avevano accompagnato l'adozione di tale regolamento e che erano atte a distinguerli dalla generalità. D'altro lato, i ricorrenti hanno evidenziato le conseguenze negative di un eventuale rigetto del loro ricorso da parte del Tribunale. Il rifiuto di riconoscere loro la legittimazione ad agire avrebbe privato i ricorrenti della possibilità di difendersi effettivamente dal regolamento controverso, data l'impossibilità di adire qualsiasi giudice spagnolo. Di conseguenza, essi hanno chiesto al Tribunale di accogliere la loro domanda riconoscendo loro la legittimazione a proporre il ricorso e condannando il Consiglio alle spese dell'incidente procedurale.

16.
Nel proprio atto di intervento, la Xunta de Galicia ha concluso nello stesso senso. Facendo valere, da un lato, l'importanza della pesca per la Comunità autonoma di Galizia e, dall'altro, l'incidenza economica del regolamento controverso sugli interessi dei ricorrenti, la Xunta de Galicia ha invitato il Tribunale, inizialmente, a dichiarare ricevibile il ricorso di questi ultimi e, in un secondo momento, a dichiarare nullo il regolamento controverso ed inapplicabile l'accordo bilaterale di pesca posto a base di tale regolamento.

L'ordinanza impugnata

17.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile.

18.
In primo luogo, il Tribunale ha dichiarato, da una parte, ai punti 27-36 dell'ordinanza impugnata, che il regolamento controverso era un atto di portata generale. Esso, in particolare, ha constatato, al punto 28 dell'ordinanza impugnata, che il detto regolamento «si applica senza distinzione ad ogni imbarcazione, battente bandiera di uno Stato membro o registrata in uno Stato membro, la quale pratica, in potenza o in atto, la pesca all'ippoglosso nero nelle [sottozone NAFO 2 e 3]».

19.
D'altra parte, il Tribunale ha constatato, ai punti 37-71 dell'ordinanza impugnata, che il regolamento controverso non riguardava individualmente i 28 armatori ricorrenti e, ai punti 72-75 della medesima ordinanza, che il detto regolamento non riguardava individualmente neppure le tre associazioni di armatori ricorrenti. Analizzando il regolamento controverso alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte e, in particolare, delle sentenze 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501), e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853), il Tribunale ha dichiarato, in particolare, che Area Cova e a. non erano interessati dal suddetto regolamento a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte, alla luce di tale regolamento, a distinguerli dalla generalità.

20.
Per quanto riguarda, poi, l'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti dell'accordo bilaterale di pesca, il Tribunale ha ricordato, al punto 78 dell'ordinanza impugnata, che questo tipo di eccezione, prevista dall'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE), può essere sollevata soltanto in via incidentale e che, in mancanza di una legittimazione a proporre ricorso in via principale, i ricorrenti non possono far valere l'art. 184 del Trattato. Avendo affermato che il ricorso di annullamento del regolamento controverso era irricevibile, il Tribunale ha dichiarato altresì irricevibile l'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti dell'accordo bilaterale di pesca.

21.
Quanto infine all'argomento secondo cui il mancato riconoscimento ai ricorrenti della loro legittimazione ad agire dinanzi al Tribunale li avrebbe privati della possibilità di difendersi dal regolamento controverso e avrebbe pregiudicato cosìil diritto fondamentale ad agire in giudizio, sancito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Tribunale ha rilevato, ai punti 81-85 dell'ordinanza impugnata, come l'esercizio dell'attività di pesca da parte delle imbarcazioni battenti bandiera spagnola nelle zone di alto mare non soggette alla sovranità del Regno di Spagna sia subordinato al previo ottenimento di un permesso temporaneo di pesca che precisi sia la zona di esercizio di tale attività sia il periodo per il quale questa viene autorizzata. Poiché tali permessi erano decaduti in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 2565/95 - che ha accertato l'esaurimento del contingente comunitario fissato dal regolamento controverso ed ha, pertanto, disposto la sospensione della pesca dell'ippoglosso nero -, i ricorrenti avevano la possibilità di chiedere alle autorità spagnole il rilascio di nuovi permessi che li autorizzassero a proseguire nell'anno 1995 la pesca di tale tipo di pesce nelle zone interessate, malgrado l'esaurimento del contingente comunitario, per poi, se del caso, adire i giudici nazionali al fine di contestare la validità dei provvedimenti di diniego eventualmente opposti a tali richieste e ottenere la sospensione dell'esecuzione di tali provvedimenti. A questo proposito, il Tribunale ha sottolineato che, nell'ambito di tali procedimenti nazionali, nulla ostava a che i ricorrenti contestassero la validità del regolamento comunitario sul presupposto del quale potevano eventualmente fondarsi tali dinieghi, obbligando così il giudice nazionale a pronunciarsi sul complesso delle censure da essi formulate, successivamente ad eventuale rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, vertente sulla validità della normativa suddetta.

Il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado

22.
Area Cova e a., da un lato, e la Xunta de Galicia, dall'altro, deducono, rispettivamente, due e tre motivi a sostegno dei loro ricorsi di annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado, registrati, nell'ordine, con i nn. C-300/99 P e C-388/99 P.

23.
Con ordinanza del presidente della Corte 10 febbraio 2000, le cause C-300/99 P e C-388/99 P sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento nonché della sentenza.

24.
In base al primo motivo dedotto nelle cause C-300/99 P e C-388/99 P, il Tribunale avrebbe operato un'erronea applicazione dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), considerando che il regolamento controverso era un atto di portata generale, mentre, a parere di Area Cova e a. e della Xunta de Galicia, esso ha una portata ristretta e si applica ad un gruppo di operatori economici perfettamente individuato ed identificato.

25.
A questo proposito, Area Cova e a. fanno valere, in particolare, che la pesca dell'ippoglosso nero è un'attività interamente caratterizzata da condizioni rigorose per quanto riguarda la programmazione, gli investimenti, la preparazione e la concessione di licenze amministrative. La Xunta de Galicia, per parte sua, sostieneche la motivazione del regolamento controverso rivela che esso ha la natura di una decisione.

26.
Con il secondo motivo dedotto nella causa C-300/99 P e con il terzo motivo dedotto nella causa C-388/99 P, Area Cova e a. e la Xunta de Galicia sostengono che il Tribunale, dichiarando irricevibile il ricorso dei ricorrenti, ha violato il diritto comunitario, in quanto questi ultimi sarebbero così rimasti privi di un efficace strumento di tutela giurisdizionale, il che sarebbe in contrasto con l'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, letto in combinato disposto con l'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 6, n. 2, UE).

27.
A questo proposito, Area Cova e a. e la Xunta de Galicia contestano il carattere insoddisfacente del rimedio giurisdizionale offerto dall'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE). Oltre al fatto che il rinvio pregiudiziale non costituirebbe un diritto del ricorrente, bensì una prerogativa del giudice nazionale, tale rimedio determinerebbe un prolungamento considerevole della durata dei procedimenti. Pertanto, l'art. 173 del Trattato sarebbe il solo rimedio giurisdizionale adeguato per impugnare un regolamento comunitario che riguardi un singolo direttamente ed individualmente.

28.
Infine, con il secondo motivo dedotto nella causa C-388/99 P, la Xunta de Galicia sostiene che il Tribunale ha operato una erronea applicazione dell'art. 173 del Trattato non avendo accolto il motivo relativo allo sviamento di potere da cui sarebbe viziato il regolamento controverso, dato che la finalità che costituisce l'apparente motivazione di quest'ultimo - la conservazione delle risorse della pesca- sarebbe a suo avviso affatto diversa da quella realmente perseguita dall'autorità che ha emanato l'atto - vale a dire la risoluzione di un conflitto con il Canada in materia di pesca.

29.
Nella sua comparsa di risposta, il Consiglio conclude per l'irricevibilità dei due ricorsi contro l'ordinanza del Tribunale, in quanto i medesimi sono formulati in termini generici e vertono essenzialmente su questioni di fatto già risolte dal Tribunale.

30.
Per quanto riguarda, anzitutto, il primo motivo dedotto nelle cause C-300/99 P e C-388/99 P, relativo alla violazione dell'art. 173 del Trattato, il Consiglio osserva che Area Cova e a. e la Xunta de Galicia chiedono alla Corte di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di fatto da essi già addotti dinanzi al Tribunale per dimostrare che il regolamento controverso riguardava individualmente i ricorrenti, il che, a suo parere, sfugge alla competenza della Corte essendo l'impugnazione delle pronunce del Tribunale circoscritta alle questioni di diritto.

31.
Per quanto riguarda, poi, il secondo motivo dedotto nella causa C-300/99 P ed il terzo motivo dedotto nella causa C-388/99 P, entrambi relativi al diniego di unatutela giurisdizionale effettiva, il Consiglio sostiene che il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha chiaramente indicato l'esistenza di rimedi giurisdizionali appropriati per i ricorrenti. A parere del Consiglio, tale analisi del sistema amministrativo e giudiziario spagnolo dev'essere considerata come una constatazione di fatto che, in quanto tale, non può formare oggetto di impugnazione.

32.
Quanto infine al secondo motivo dedotto nella causa C-388/99 P, relativo allo sviamento di potere, il Consiglio rileva che l'impugnazione dev'essere limitata a questioni di diritto vertenti sulle materie trattate dall'ordinanza impugnata. Ora, il motivo dedotto non rientrerebbe nell'ambito di tali materie.

Giudizio della Corte

33.
A norma dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza passare alla fase orale.

34.
A questo proposito occorre ricordare, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 225 CE e dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata sui mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo (v., in particolare, sentenza 16 marzo 2000, causa C-284/98 P, Parlamento/Bieber, Racc. pag. I-1527, punto 30).

35.
Quanto all'art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, esso precisa che l'impugnazione deve specificare i motivi e gli argomenti di diritto fatti valere dalla parte ricorrente.

36.
Dalle disposizioni sopra menzionate emerge che il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti (v., segnatamente, sentenza Parlamento/Bieber, citata, punto 31).

37.
Emerge altresì da tali disposizioni che il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati dell'ordinanza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non soddisfa tale requisito il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe l'ordinanza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, compresi quelli basati su fatti esplicitamente negati da tale giudice. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame delricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, ordinanza 9 luglio 1998, causa C-317/97 P, Smanor e a./Commissione, Racc. pag. I-4269, punti 20 e 21, e sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-0000, punti 34 e 35).

Quanto al primo motivo dedotto nella causa C-300/99 P

38.
Il primo motivo dedotto da Area Cova e a., relativo alla valutazione effettuata dal Tribunale in ordine ai presupposti di ricevibilità del ricorso di annullamento del regolamento controverso, non soddisfa alcuno dei requisiti menzionati ai punti 34-37 della presente ordinanza.

39.
Infatti, da un lato, Area Cova e a. si limitano a riproporre in larga parte i motivi e gli argomenti da essi già fatti valere dinanzi al Tribunale, senza individuare l'errore di diritto che vizierebbe l'ordinanza impugnata.

40.
D'altro lato, tale motivo si risolve nel chiedere alla Corte un riesame della valutazione degli elementi di fatto operata dal Tribunale in ordine al carattere aperto o chiuso della cerchia dei destinatari del regolamento controverso, mentre tale valutazione non può formare oggetto di impugnazione.

41.
Pertanto, il primo motivo dedotto nella causa C-300/99 P dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile.

Quanto al primo motivo dedotto nella causa C-388/99 P

42.
Per quanto riguarda il primo motivo dedotto dalla Xunta de Galicia, anch'esso relativo alla valutazione compiuta dal Tribunale in ordine ai presupposti di ricevibilità del ricorso di annullamento del regolamento controverso, la Xunta de Galicia contesta quanto dichiarato dal Tribunale al punto 35 dell'ordinanza impugnata, ossia che «il carattere normativo di un atto è determinato non già dalla natura scientifica o politica dei motivi che hanno condotto alla sua adozione, ma dal fatto che il suo ambito applicativo è, come nella fattispecie, definito in modo generale e astratto, e quindi con carattere di oggettività», mentre, a suo parere, la reale motivazione che ha condotto all'adozione di un atto può rivelare - come nel caso di specie - l'assenza di carattere normativo dell'atto stesso.

43.
A questo proposito, occorre constatare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto allorché ha fatto riferimento, quale criterio decisivo per determinare la natura del regolamento controverso, alla portata generale e astratta dell'ambito applicativo di quest'ultimo.

44.
Inoltre, a torto la Xunta de Galicia sostiene che il Tribunale ha rifiutato di attribuire qualunque rilevanza alla motivazione del regolamento controversonell'esame della portata generale o individuale di quest'ultimo. Infatti, il Tribunale ha espressamente effettuato tale esame ai punti 56-58 dell'ordinanza impugnata.

45.
Ne consegue che il primo motivo dedotto nella causa C-388/99 P deve essere dichiarato manifestamente infondato.

Quanto al secondo motivo dedotto nella causa C-300/99 P ed al terzo motivo dedotto nella causa C-388/99 P

46.
Il motivo relativo alla mancanza di una tutela giurisdizionale efficace, sollevato sia da Area Cova e a. che dalla Xunta de Galicia, può essere suddiviso in tre parti.

47.
Con la prima parte di tale motivo, Area Cova e a. e la Xunta de Galicia contestano l'affermazione del Tribunale, contenuta nel punto 85 dell'ordinanza impugnata, secondo cui il sistema di tutela giurisdizionale esistente in Spagna offriva ai ricorrenti un'effettiva possibilità di contestare la validità del regolamento controverso.

48.
A questo proposito, è sufficiente constatare come, da un lato, Area Cova e a. e la Xunta de Galicia ripropongano, in ordine a tale punto, gli argomenti da essi già esposti dinanzi al Tribunale, senza individuare l'errore di diritto nel quale quest'ultimo sarebbe incorso, e, dall'altro, come, trattandosi di un accertamento di fatto operato dal Tribunale, esso non possa essere contestato nell'ambito di un procedimento di impugnazione.

49.
Peraltro, poiché Area Cova e a. e la Xunta de Galicia non hanno dimostrato, con le loro argomentazioni ovvero mediante i documenti prodotti agli atti, che il Tribunale abbia snaturato gli elementi sottoposti alla sua valutazione, la prima parte del motivo in esame dev'essere dichiarata manifestamente irricevibile.

50.
Con la seconda parte del motivo, Area Cova e a. e la Xunta de Galicia si dolgono che il Tribunale abbia presentato il rinvio pregiudiziale come un mezzo «obbligatorio» di tutela giurisdizionale degli interessi dei singoli, mentre tale rimedio sarebbe riservato alla valutazione discrezionale del giudice nazionale e non costituirebbe in alcun caso un diritto del ricorrente.

51.
Quanto a tale punto, è sufficiente constatare che il Tribunale non ha fatto alcun riferimento al procedimento di rinvio pregiudiziale qualificandolo come rimedio giurisdizionale «obbligatorio», bensì ha, al contrario, espressamente rilevato, al punto 85 dell'ordinanza impugnata, che il giudice nazionale, se fosse stato adito dai ricorrenti, sarebbe stato chiamato a pronunciarsi sulla validità del regolamento comunitario sul presupposto del quale potevano eventualmente fondarsi le decisioni di diniego di nuove licenze di pesca, «successivamente ad eventuale rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, vertente sulla validità della normativa suddetta».

52.
L'impiego di tali termini dimostra chiaramente il carattere eventuale del detto rinvio, sicché la seconda parte del motivo deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

53.
Con la terza parte del motivo in esame, Area Cova e a. e la Xunta de Galicia contestano infine l'efficacia di un sistema di tutela giurisdizionale il quale obblighi i singoli che intendono contestare l'applicazione di un regolamento comunitario ad optare subito per un rimedio giurisdizionale nazionale, accompagnato dalla possibilità di un rinvio pregiudiziale ai fini di un esame di validità. Poiché la possibilità di un tale rinvio avrebbe un carattere assai ipotetico ed il procedimento considerato sarebbe assai macchinoso, tale rimedio giurisdizionale non risponderebbe alle esigenze di una tutela giurisdizionale effettiva, quale prescritta dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, letto in combinato disposto con l'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea. Secondo Area Cova e a. e la Xunta de Galicia, siffatta tutela potrebbe esser loro garantita soltanto da un ricorso diretto proposto a norma dell'art. 173 del Trattato CE.

54.
A questo proposito, occorre constatare come la possibilità per i singoli di veder tutelati i loro diritti mediante un ricorso proposto dinanzi ai giudici nazionali - i quali, come illustrato al punto 85 dell'ordinanza impugnata, hanno la facoltà di adottare provvedimenti provvisori e, se del caso, di effettuare un rinvio pregiudiziale - costituisca l'essenza stessa del sistema comunitario di tutela giurisdizionale. Infatti, oltre alla possibilità, prevista per coloro che soddisfano le condizioni di ricevibilità stabilite dal Trattato, di impugnare un atto comunitario mediante la proposizione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario, i singoli hanno accesso ai rimedi giurisdizionali esistenti negli ordinamenti degli Stati membri al fine di far valere i diritti da essi vantati in forza del diritto comunitario, in quanto il procedimento di rinvio pregiudiziale consente, a tal fine, di instaurare una cooperazione effettiva tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia.

55.
Quanto all'argomento secondo cui uno di tali rimedi non sarebbe effettivo nel caso di specie, tale circostanza, ammesso che sia comprovata, non può autorizzare una modifica, per via giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dagli artt. 173 e 177 del Trattato, nonché dall'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e diretto ad attribuire al giudice comunitario il sindacato sulla legittimità degli atti delle istituzioni. In nessun caso detta circostanza consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni prescritte dall'art. 173, quarto comma, del Trattato (v. ordinanze 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 26, 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 38, e 12 ottobre 2000, causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-0000, punto37). Pertanto, sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non è viziata da alcun errore di diritto.

56.
Dalle considerazioni sopra esposte risulta che il secondo motivo dedotto nella causa C-300/99 P ed il terzo motivo dedotto nella causa C-388/99 P, relativi alla mancanza di un efficace sistema di tutela giurisdizionale, devono essere dichiarati, quanto alla prima parte degli stessi, manifestamente irricevibili e, per il resto, manifestamente infondati.

Quanto al secondo motivo dedotto nella causa C-388/99 P

57.
Per quanto riguarda, infine, il motivo dedotto dalla Xunta de Galicia in ordine allo sviamento di potere, occorre constatare come esso riguardi il merito della controversia. Dato che il ricorso è in ogni caso irricevibile e che la Corte non ha annullato l'ordinanza impugnata, tale motivo è manifestamente irricevibile.

58.
Pertanto, le impugnazioni devono essere dichiarate in parte manifestamente irricevibili ed in parte manifestamente infondate.

Sulle spese

59.
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ha chiesto la condanna di Area Cova e a. e della Xunta de Galicia che sono rimasti soccombenti, questi ultimi vanno condannati alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

così provvede:

1) I ricorsi sono respinti.

2) Area Cova e a. e la Xunta de Galicia sono condannati alle spese.

Lussemburgo, 1° febbraio 2001.

Il cancelliere Il presidente della Quarta Sezione

R. Grass A. La Pergola


1: Lingua processuale: lo spagnolo.

 

 

 

 

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