SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

22 febbraio 2001 (1)

«Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1248/92 - Previdenza sociale - Assicurazione vecchiaia e superstiti - Calcolo delle prestazioni - Modifica delle norme sul calcolo»

Nei procedimenti riuniti C-52/99 e C-53/99,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Cour du Travail di Liegi, nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra

Office national des pensions (ONP)

e

Gioconda Camarotto (C-52/99),

Giuseppina Vignone (C-53/99),

domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 95 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e P. Jann, giudici,

avvocato generale: S. Alber


cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

-per l'Office national des pensions, dal sig. G. Perl, in qualità di agente;

-per le sig.re Camarotto e Vignone, dal sig. D. Rossini;

-per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Gouloussis, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali dell'Office national des pensions, rappresentato dal sig. J.-P. Lheureux, in qualità di agente, delle sig.re Camarotti e Vignone, rappresentate dal sig. D. Rossini, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra H. Michard, in qualità di agente, all'udienza dell'11 maggio 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 giugno 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
Con due sentenze 2 febbraio 1999, pervenute in cancelleria il 17 febbraio successivo, la Cour du travail di Liegi ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 delTrattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 95 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7, in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71 modificato»).

2.
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di due controversie tra, da una parte, l'Office national des pensions (in prosieguo: l'«ONP») e dall'altra, rispettivamente, il sig. Sutto (al quale è succeduta nella causa, dopo il suo decesso, la vedova, sig.ra Camarotto) e la sig.ra Vignone (vedova Tammaro), controversie aventi ad oggetto il calcolo di pensioni di vecchiaia e per superstiti.

Ambito giuridico comunitario

3.
Occorre ricordare preliminarmente i motivi per i quali il regolamento n. 1408/71 è stato modificato dal regolamento n. 1248/92.

4.
Nella sua giurisprudenza (sintetizzata nella sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande, Racc. pag. I-3851) la Corte ha affermato che il lavoratore ha diritto all'importo più elevato delle prestazioni che sarebbero dovute in base alla sola normativa nazionale e di quelle spettanti ai sensi del diritto comunitario. L'ente previdenziale competente, quando determina la prestazione dovuta in forza del diritto comunitario, non deve tener conto delle norme anticumulo nazionali a norma dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, ma deve procedere, se ciò risulti necessario, alla rettifica dell'importo della prestazione dovuta, conformemente alla disposizione limitativa di cumulo contenuta nell'art. 46, n. 3, di detto regolamento.

5.
A seguito di tale giurisprudenza l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 è stato modificato dal regolamento n. 1248/92, entrato in vigore il 1° giugno 1992, di modo che l'interessato ha il diritto di percepire dall'ente competente di ciascuno Stato membro l'importo più elevato calcolato, salva restando l'applicazione di tutte le norme di riduzione, di sospensione o di soppressione contenute nella legislazione nazionale.

6.
L'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato contiene le seguenti disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1248/92:

«1.Il regolamento (CEE) n. 1248/92 non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1° giugno 1992.

2.Qualsiasi periodo di assicurazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° giugno 1992, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità del regolamento (CEE) n. 1248/92.

3.Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° giugno 1992.

4.I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima del 1° giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del regolamento (CEE) n. 1248/92.

5.Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata entro due anni dal 1° giugno 1992, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 sono acquisiti a decorrere da tale data senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

6.Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1° giugno 1992, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro».

Cause principali

7.
Il 23 novembre 1984 l'ONP notificava al sig. Sutto una decisione che gli assegnava una pensione di vecchiaia belga di BEF 243 023 per una carriera lavorativa convalidata nella misura di 37/45 al 1° marzo 1981, nonché una pensione a carico dell'ente previdenziale italiano ammontante a ITL 1 716 220 alla stessa data (causa C-52/99).

8.
Il 30 gennaio 1987 l'ONP notificava alla sig.ra Vignone una decisione con cui le veniva assegnata una pensione di reversibilità belga di BEF 251 894 per una carriera lavorativa convalidata nella misura di 27/30 al 1° dicembre 1984, nonché una pensione a carico dell'ente previdenziale italiano ammontante a ITL 626 625 alla stessa data (causa C-53/99).

9.
Il sig. Sutto e la sig.ra Vignone proponevano entrambi dinanzi al Tribunal du Travail di Namur (Belgio) un ricorso diretto ad ottenere che il calcolo della loro pensione belga fosse riveduto in base ad una convalida di carriera nella misura, rispettivamente, di 42/45 e di 30/30, senza riduzioni.

10.
Con sentenza 13 novembre 1986 il Tribunal du Travail di Namur dichiarava che il sig. Sutto doveva fruire di una pensione di vecchiaia calcolata in base ad una convalida di carriera nella misura di 42/45 a carico del regime belga dei lavoratori subordinati.

11.
Con sentenza 14 marzo 1987 il medesimo Tribunal du Travail dichiarava che la sig.ra Vignone doveva fruire di una pensione di reversibilità calcolata in base ad una convalida di carriera completa, ossia nella misura di 30/30 a carico del regime belga dei lavoratori subordinati.

12.
Con atti del 23 aprile e del 7 dicembre 1987 l'ONP interponeva appello contro dette sentenze dinanzi alla Cour du Travail di Liegi. Poiché le controversie riguardano precipuamente l'applicazione di norme anticumulo nazionali, il procedimento veniva sospeso in attesa dell'esito di altre cause «campione» pendenti dinanzi alla Cour de Cassation belga o alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il sig. Sutto decedeva durante il periodo nel quale il procedimento era sospeso.

13.
A seguito della modifica del regolamento n. 1408/71 ad opera del regolamento n. 1248/92, e mentre le due cause suddette erano ancora sospese, l'ONP inviava il 22 settembre 1994 una lettera al suo avvocato. La lettera conteneva, relativamente a ciascuna delle due pensioni, un conteggio basato sulle norme vigenti dal 1° giugno 1992 e il cui importo finale era più vantaggioso per le sig.re Camarotto e Vignone di quello precedentemente calcolato. Una copia della lettera perveniva al sindacalista che rappresentava entrambe le interessate. Tuttavia l'ONP non richiamava l'attenzione di queste sul fatto che era necessario, a suo avviso, che gli venisse presentata una domanda di revisione entro due anni dal 1° giugno 1992 per poter fruire dell'applicazione del regolamento n. 1248/92 ed ottenere la revisione del calcolo delle pensioni di cui trattasi con effetto da detta data.

14.
A questo proposito le sig.re Camarotto e Vignone sostengono di essere state indotte in errore dalla predetta lettera, trasmessa loro solo il 16 novembre 1995. Inoltre rilevano di non aver ritenuto utile presentare domanda di revisione del calcolo delle pensioni loro assegnate poiché avevano adito a tal fine i competenti giudici belgi.

15.
Le sig.re Camarotto e Vignone affermano inoltre di aver avuto l'intenzione di far notare alla Cour du Travail di Liegi, quando fosse ripreso il procedimento, che il regolamento n. 1408/71 era stato modificato, il che doveva consentire loro di far valere il diritto a una maggiore pensione.

16.
Nel gennaio 1996 la Cour du Travail di Liegi disponeva la ripresa del procedimento nelle due cause principali. Nelle osservazioni presentate nel prosieguo del procedimento l'ONP, basandosi sull'art. 95 bis, n. 4, del regolamento n. 1408/71 modificato, sosteneva di non essere tenuto a maggiorare retroattivamente la pensione delle sig.re Camarotto e Vignone con effetto dal 1° giugno 1992; occorreva invece che esse le presentassero una domanda amministrativa di revisione.

17.
Il 12 e il 13 novembre 1997 le sig.re Camarotto e Vignone inviavano all'ONP le rispettive conclusioni giuridiche attraverso le quali proponevano domande giudiziali di revisione in base all'art. 807 del Code judiciair belga. L'ONP si è detto disposto a concedere la maggiorazione di pensione solo dal 1° dicembre 1997. Comunque, amotivo della pendenza dei procedimenti di cui trattasi, esso non ha erogato l'importo dovuto per le due pensioni con effetto dal 1° giugno 1992.

18.
L'importo delle due pensioni di cui trattasi per il periodo anteriore al 1° giugno 1992 e per quello successivo al 30 novembre 1997 non è quindi controverso. Per poter statuire sulle spettanze pensionistiche relative al periodo 1° giugno 1992-30 novembre 1997 la Cour du travail di Liegi ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)Se l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1248/92, abbia unicamente ad oggetto gli aventi diritto ad una pensione la cui decisione di concessione era definitiva al momento dell'entrata in vigore della modifica, o se invece esso riguardi del pari gli aventi diritto i quali, anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate mediante il nuovo regolamento, avevano già presentato ricorso dinanzi ad un giudice nazionale, ricorso volto ad ottenere la suddetta pensione contestando l'applicazione delle norme nazionali anticumulo e che, al momento dell'entrata in vigore delle norme modificative, non era stato ancora oggetto di decisione definitiva.

2)Nel caso in cui il suddetto art. 95 bis si applichi a tutti gli aventi diritto, senza distinzione, se la domanda di revisione di cui al n. 4 debba presentarsi, nelle forme ritualmente previste dalla legge nazionale in merito alla presentazione di una domanda di revisione, presso l'ente previdenziale competente o se invece essa possa presentarsi dinanzi al giudice competente secondo le pertinenti norme procedurali, e se in tal caso sia del pari di applicazione il termine biennale di cui ai nn. 5 e 6 del suddetto articolo».

19.
Con ordinanza del presidente della Corte 10 marzo 1999 le cause C-52/99 e C-53/99 sono state riunite ai fini della fase scritta, della trattazione orale e della sentenza, ai sensi dell'art. 43 del regolamento di procedura.

Sulle questioni pregiudiziali

20.
Le due questioni sollevate dal giudice di rinvio pongono tre problemi relativi rispettivamente:

-alla data in cui sorge il diritto alla revisione in base alle disposizioni transitorie dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato (prima questione),

-alle modalità procedurali della domanda di revisione (prima parte della seconda questione),

-alla possibilità di presentare una domanda di revisione con effetto retroattivo al di là del termine di due anni previsto dall'art. 95 bis, nn. 5 e 6, del regolamento n. 1408/71 modificato (seconda parte della seconda questione).

21.
In via preliminare si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di una normativa comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti derivanti, per i privati, dell'effetto diretto delle norme comunitarie, a condizione, tuttavia, che dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non siano strutturate in modo da rendere in pratica impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2000, causa 78/98, Preston e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).

Sulla prima questione

22.
Con la prima questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se le disposizioni transitorie dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato si applichino unicamente ai beneficiari di una pensione la decisione di assegnazione della quale era definitiva al 1° gennaio 1992 oppure si applichino anche agli interessati che abbiano proposto prima di detta data un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale per ottenere la determinazione delle loro spettanze pensionistiche contestando l'applicazione delle norme anticumulo nazionali, ricorso sul quale il giudice adito non si sia ancora pronunciato definitivamente.

23.
L'ONP sostiene che l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato impone a tutti gli interessati la cui pensione sia già stata «liquidata» di presentare una domanda di revisione. A questo proposito sarebbe irrilevante che il provvedimento amministrativo con cui è stata assegnata la pensione sia o no definitivo.

24.
Si deve rilevare che l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato è già stato esaminato dalla Corte nella sentenza 25 settembre 1997, causa C-307/96, Baldone (Racc. pag. I-5123). Nei punti 11, 12 e 13 di detta sentenza la Corte ha affermato che, nel caso in cui la prestazione d'invalidità sia stata liquidata prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1248/92, non sono applicabili i nn. 1-3 dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato. Per contro, tali fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione dei nn. 4-6 dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato. Il fatto che, in seguito ad un calcolo errato della prestazione dovuta, le autorità competenti di uno Stato membro procedano, dopo l'entrata in vigore del regolamento di modifica, ad un nuovo calcolo di una prestazione e alla rettifica dell'importo spettante non può far sorgere un nuovo diritto, ma ha l'unico effetto di determinare correttamente l'importo della prestazione per la quale un diritto era stato precedentemente acquisito.

25.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene l'ONP, l'applicazione dell'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato non si limita alle situazioni nelle quali è stata adottata una decisione definitiva di assegnazione prima del 1° giugno 1992, ma si estende anche ai casi in cui, prima di detta data, sia stato proposto un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale e questo non si sia ancora definitivamente pronunciato il 1° giugno 1992. Diversamente, infatti, gli interessati sarebbero privati del diritto di contestare l'applicazione delle norme anticumulo nazionali, il che contrasterebbe con lo scopo del regolamento n. 1248/92.

26.
Si deve pertanto risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento n. 1248/92, si applica ai beneficiari di pensioni che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate da quest'ultimo regolamento, avevano già proposto un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale per ottenere il diritto alla pensione contestando l'applicazione delle norme anticumulo nazionali, ricorso che non aveva ancora costituito oggetto di una decisione definitiva al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Sulla seconda questione

27.
Con la seconda parte della seconda questione, che dev'essere esaminata in primo luogo, il giudice nazionale chiede se l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato osti all'applicazione di una norma di diritto nazionale avente l'effetto di consentire la presentazione di una domanda di revisione dopo la scadenza del termine di due anni previsto da detto articolo.

28.
Con una giurisprudenza costante la Corte ha considerato compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini d'impugnazione ragionevoli, la cui inosservanza comporta decadenza nell'interesse della certezza del diritto (v. sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punti 17 e 18, e sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punto 23).

29.
L'art. 95 bis, n. 5, del regolamento n. 1408/71 modificato prescrive un termine di due anni per la presentazione della domanda di revisione. Tuttavia, nel n. 6, il medesimo articolo, riconoscendo l'eventuale esistenza di «disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascun Stato membro», riserva espressamente agli Stati membri la possibilità di consentire all'interessato di presentare una domanda di revisione dopo la scadenza del termine di due anni senza che ciò comporti necessariamente decadenza o prescrizione dei suoi diritti.

30.
Dalle considerazioni sopra svolte risulta che il diritto comunitario non osta all'applicazione di un termine di due anni purché le modalità con le quali detto termine viene attuato nel diritto nazionale siano compatibili con il principio di equivalenza e non rendano eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio del diritto alla revisione.

31.
Se il legislatore nazionale fissa un termine superiore a due anni per la presentazione di reclami analoghi di natura interna, il giudice nazionale è tenuto a garantire un trattamento altrettanto favorevole alle domande basate sul diritto comunitario. Tale parità di trattamento vale anche per qualsiasi effetto retroattivo eventualmente riconosciuto dal diritto nazionale.

32.
La prima parte della seconda questione mira a stabilire se, ammettendo che l'insistenza sulla prescrizione biennale prevista dall'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato sia valida nella fattispecie e che le modalità della sua attuazione siano conformi ai precetti sopra menzionati, il diritto comunitario osti a che il diritto nazionale imponga all'interessato di presentare entro il termine di due anni formale domanda di revisione all'ente previdenziale o al giudice competente.

33.
Risulta sia dalla lettera sia dall'economica dell'art. 95 bis, n. 4, del regolamento n. 1408/71 modificato che l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1248/92 relative alle spettanze di pensione acquisite prima del 1° giugno 1992 è subordinata ad un'espressa domanda dell'interessato (v. citata sentenza Baldone, punto 16).

34.
Tuttavia, mentre alla presentazione di una domanda di revisione viene così attribuito il valore di presupposto per l'inizio di un procedimento di revisione, l'art. 95 bis del regolamento n. 1408/71 modificato nulla dice quanto alla forma che detta domanda deve rivestire.

35.
Compete pertanto al giudice di rinvio stabilire anzitutto se il diritto nazionale esiga che l'interessato si adoperi, a prescindere dalla causa già promossa, o addirittura sospesa, per presentare una domanda amministrativa all'ente previdenziale competente. In caso affermativo detto giudice deve poi accertarsi che tale esigenza non renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio dei diritti che l'interessato trae dalla normativa comunitaria.

36.
A questo proposito, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, il giudice di rinvio dovrebbe tener conto del fatto che, secondo le informazioni fornite alla Corte, l'ente amministrativo non è tenuto ad informare l'interessato dei suoi diritti in materia di revisione e che, perlopiù, l'interessato non è assistito da un avvocato o da un consulente legale.

37.
Ammesso che la presentazione di una domanda all'ente amministrativo competente non sia necessaria, compete al giudice di rinvio considerare, in secondo luogo, se sia giustificato esigere che l'interessato riattivi il procedimento sospeso entro il termine prescritto per poter presentare la domanda di revisione al giudice competente.

38.
L'ONP sostiene il proposito che è quanto meno necessario presentare una domanda giudiziale nelle forme prescritte dal pertinente regolamento di procedura, ad esempio in forma di istanza, memoria o conclusioni. Poiché il procedimento è stato in tal modo riaperto solo dal 12 e dal 13 novembre 1997, l'ONP è disposto a concedere alle sig.reCamarotto e Vignone una maggiorazione di pensione solo dal mese successivo alla data effettiva della loro domanda di revisione, ossia dal 1° dicembre 1997.

39.
Per contro le sig.re Camarotto e Vignone, facendo leva sull'applicazione degli artt. 807 e 808 del Code judiciaire belga, affermano che gli interessati possono ampliare o modificare la loro domanda giudiziale per tener conto di tutti gli elementi di fatto o di diritto che intervengono nel corso del procedimento giudiziario, purché tali elementi siano idonei ad ampliare i diritti dell'assicurato. Per effetto di dette disposizioni un giudice belga sarebbe tenuto ad applicare per il calcolo delle pensioni le norme entrate in vigore il 1° giugno 1992 e potrebbe così dare effetto retroattivo alla domanda di revisione.

40.
Poiché il solo competente ad interpretare ed applicare gli artt. 807 e 808 del Code judiciaire belga, spetta al giudice di rinvio stabilire se i singoli che si trovino in una situazione di natura interna analoga a quella delle sig.re Camarotto e Vignone possano avvalersi della procedura contemplata da detti articoli. In caso affermativo esso è tenuto a garantire l'osservanza del principio di equivalenza consentendo alle medesime condizioni il ricorso a tale procedura per quanto riguarda sia le domande giudiziali basate sul diritto comunitario sia le analoghe domande basate sul diritto nazionale. Inoltre la procedura nazionale non deve essere tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

41.
Il giudice di rinvio deve del pari stabilire se sia lecito all'ONP basarsi sul ritardo con il quale le sig.re Camarotto e Vignone hanno presentato le loro conclusioni per giustificare il proprio diniego di rivedere le loro pensioni con effetto dal 1° giugno 1992, considerato che detto ente non ha comunicato alle interessate, prima dello scadere del termine di due anni, che a suo avviso era necessario presentare una domanda di revisione.

42.
Pertanto, la seconda questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che il giudice di rinvio deve accertare, in primo luogo, se la normativa nazionale imponga di presentare una domanda di revisione o all'ente previdenziale competente entro il termine e nelle forme prescritti oppure al giudice medesimo secondo le pertinenti norme di procedura. In secondo luogo detto giudice deve accertarsi che tali esigenze non siano meno favorevoli di quelle che si applicano a situazioni analoghe rientranti nell'ordinamento giuridico nazionale e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti agli interessati dal regolamento n. 1408/71 modificato.

Sulle spese

43.
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali ilpresente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour du Travail di Liegi, con sentenze 2 febbraio 1999, dichiara:

1)L'art. 95 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, si applica ai beneficiari di pensioni che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate da quest'ultimo regolamento, avevano già proposto un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale per ottenere il diritto alla pensione contestando l'applicazione delle norme anticumulo nazionali, ricorso che non aveva ancora costituito oggetto di una decisione definitiva al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2)Il giudice di rinvio deve accertare, in primo luogo, se la normativa nazionale imponga di presentare una domanda di revisione o all'ente previdenziale competente entro il termine e nelle forme prescritti oppure al giudice medesimo secondo le pertinenti norme di procedura. In secondo luogo detto giudice deve accertarsi che tali esigenze non siano meno favorevoli di quelle che si applicano a situazioni analoghe rientranti nell'ordinamento giuridico nazionale e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti agli interessati dal regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92.

La Pergola Edward Jann

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 febbraio 2001

Il cancelliere Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass A. La Pergola


1: Lingua processuale: il francese.

 

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