CORTE DELLE COMUNITA' EUROPEE

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 novembre 2000 (1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Ammenda - Motivazione - Competenza anche di merito»

Nel procedimento C-248/98 P,

NV Koninklijke KNP BT, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. T.R. Ottervanger, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loeff, Claeys e Verbeke, 56-58, rue Charles Martel,

ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14 maggio 1998, nella causa T-309/94, KNP BT/Commissione (Racc. pag. II-1007),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori R. Lyal e W. Wils, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: J. Mischo


cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 luglio 1998, la NV Koninklijke KNP BT ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-309/94, KNP BT/Commissione (Racc. pag. II-1007; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), respingendo il ricorso per i restanti capi.

Fatti

2.
Con tale decisione, la Commissione ha irrogato ammende a 19 produttori, fornitori di cartoncino nella Comunità, avendo accertato a loro carico violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).

3.
Emerge dalla sentenza impugnata che la decisione aveva fatto seguito alle denunce informali inoltrate nel 1990 dalla British Printing Industries Federation, organizzazione di categoria rappresentativa della maggior parte dei produttori di cartone stampato nelRegno Unito, e dalla Fédération française du cartonnage, nonché ai sopralluoghi effettuati senza preavviso nell'aprile 1991 da agenti della Commissione, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), presso i locali di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.

4.
Gli elementi acquisiti nell'ambito di tali accertamenti e in seguito alle richieste di informazioni e di documenti avevano indotto la Commissione a concludere che le imprese in questione, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, essa aveva deciso di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione e, con lettera 21 dicembre 1992, aveva notificato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate, le quali vi avevano tutte risposto per iscritto. Nove imprese avevano chiesto di essere sentite oralmente.

5.
Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:

«Articolo 1

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:

-nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,

-nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,

-nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,

-negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,

ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:

-hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;

-hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;

-hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;

-hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);

-hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;

-hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.

(...).

Articolo 3

Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:

(...).

ix) NV Koninklijke KNP BT NV, un'ammenda di 3 000 000 di ECU;

(...)».

6.
Dall'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata risulta inoltre quanto segue:

«9Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato Product Group Paperboard (in prosieguo: il PG Paperboard), costituito da diversi gruppi o comitati.

10Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un Presidents Working Group (in prosieguo: il PWG), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).

11Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità.Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.

12Il PWG riferiva alla President Conference (in prosieguo: la PC), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.

13Alla fine del 1987 veniva istituito il Joint Marketing Committee (in prosieguo: il JMC). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.

14Infine, l'Economic Committee (in prosieguo: il COE) esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.

15Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.

16La ricorrente, la NV Koninklijke KNP BT (in prosieguo: la KNP) era proprietaria del 100% della KNP Vouwkarton BV Eerbeek (in prosieguo: la KNP Vouwkarton) fino al 1° gennaio 1990, data in cui quest'ultima è stata ceduta alla Mayr-Melnhof. Risulta dalla decisione che la KNP Vouwkarton, integrata nel Packaging group della KNP, ha preso parte alle riunioni del PWG (fino alla metà del 1988), del JMC, della PC e del COE. Nel periodo in cui la KNP Vouwkarton partecipava alle riunioni del PWG, il suo rappresentante, direttore del Packaging group della società ricorrente nonché membro del suo consiglio di amministrazione, presiedeva le riunioni di quell'organismo nonché quelle della PC. Il comportamento illecito della KNP Vouwkarton, per il periodo che va dalla metà di gennaio 1986 al 1° gennaio 1990, è stato imputato alla ricorrente.

17La KNP aveva inoltre acquisito, con effetto dal 31 dicembre 1986, l'impresa tedesca produttrice di cartoncino per imballaggi, la Herzberger Papierfabrik Ludwig Osthushenrich GmbH und Co KG, la cui filiale, la Badische Kartonfabrik (in prosieguo: la Badische) partecipava alle riunioni della PC, del JMC e del COE. L'ultima partecipazione della Badische al JMC risale al mese di maggio 1989 ed essa si è ufficialmente ritirata dal PG Paperboard alla fine dello stesso anno. Tuttavia, dal momento che la Badische ha aumentato i suoi prezzi anche dopo l'allontanamento dal PG Paperboard, la Commissione ha ritenuto che avesse continuato a partecipare marginalmente all'intesa fino al mese di aprile 1991. La partecipazione della Badische all'intesa è stata imputata alla ricorrente».

7.
Sedici imprese, tra le altre diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, nonché quattro imprese finlandesi facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, proponevano ricorsi contro la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94, nonché cause riunite da T-339/94 a T-342/94).

Sentenza impugnata

8.
Il Tribunale ha ridotto l'importo dell'ammenda irrogata alla ricorrente da 3 000 000 di ECU a 2 700 000 ECU ed ha respinto per il resto il ricorso, che tendeva all'annullamento totale o parziale della decisione.

9.
A sostegno della propria domanda di soppressione o di riduzione dell'ammenda, la ricorrente aveva dedotto dinanzi al Tribunale quattro motivi. Si tratta dei motivi relativi all'insufficienza di motivazione della decisione in relazione al calcolo dell'importo dell'ammenda, all'errore di valutazione consistente nell'aver considerato la ricorrente alla stregua di una «capofila» dell'intesa, alla violazione dell'obbligo di motivazione al riguardo e, infine, ad errori commessi nel calcolo dell'ammenda irrogata alla ricorrente.

Sul motivo riguardante l'insufficienza della motivazione della decisione in relazione al calcolo dell'importo dell'ammenda

10.
La ricorrente faceva valere che la decisione non consentiva, nonostante il livello complessivo relativamente elevato delle ammende, di comprendere i criteri con i quali la Commissione aveva concretamente fissato l'importo dell'ammenda che le era stata irrogata.

11.
Il Tribunale ha così statuito:

«67Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

68Per quanto riguarda una decisione che infligge, come nel caso di specie, ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

69Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

70Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese capofila dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alle stregua di membri ordinari dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.

71Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatariedella decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le capofila dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito a tale titolo di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.

72Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.

73Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le percentuali di base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come capofila e a quelle considerate come membri ordinari non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, tra cui la ricorrente, dall'altro.

74Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1191, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264).

75In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di alcuni dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissionestessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.

76La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa tenuta il giorno stesso dell'adozione della decisione dal membro della Commissione responsabile della politica di concorrenza. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).

77Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E' per la prima volta con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142) e con altre due sentenze in stessa data (causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione, Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria, e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria) che il Tribunale ha sottolineato come fosse auspicabile che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

78Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

79Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 77, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione allemodalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.

80Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto».

Sui motivi relativi, da un lato, all'errore di valutazione consistente nell'aver considerato la ricorrente alla stregua di una «capofila» dell'intesa e, dall'altro, alla violazione dell'obbligo di motivazione a tale riguardo

12.
La ricorrente rimproverava alla Commissione di averla considerata come una delle imprese «capofila» dell'intesa, dando erroneamente per presupposto che il PWG e la PC avessero accettato di essere presiedute dal rappresentante della ricorrente in considerazione della potenza del gruppo KNP.

13.
La ricorrente sosteneva peraltro che la decisione era insufficientemente motivata, in quanto non faceva apparire esplicitamente se fosse stata presa in considerazione la breve durata delle funzioni di presidenza del PWG.

14.
Sul punto, il Tribunale ha così statuito:

«88Ai termini del punto 170, primo comma, del preambolo della decisione, le imprese 'capofila, vale a dire i principali produttori di cartoncino che hanno partecipato al PWG (Cascades, Finnboard, [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió e Stora), hanno una responsabilità specifica in quanto sono chiaramente le principali responsabili delle decisioni prese e le promotrici del cartello.

89Nel secondo comma del medesimo punto viene precisato che la ricorrente va considerata anch'essa come impresa capofila del cartello durante il periodo della sua adesione al PWG, vale a dire fino alla metà del 1988 (punto 36, secondo comma, del preambolo). La decisione puntualizza che il rappresentante della ricorrente ha presieduto la PC e il PWG in un periodo critico.

90In essa si descrive inoltre diffusamente il ruolo centrale del PWG nell'ambito dell'intesa (in particolare, ai punti 36-38 e 130-132 del preambolo).

91Pertanto, la decisione contiene un'esposizione sufficiente dei motivi per cui la ricorrente è stata considerata dalla Commissione come un'impresa capofila.

92Per quanto riguarda il merito di questa motivazione, si deve rilevare che la ricorrente non contesta di aver partecipato alle riunioni del PWG né tanto meno di averne assunto la presidenza nei primi due anni dell'intesa. Essa non contesta neppure la realtà dell'oggetto essenzialmente anticoncorrenziale delPWG né quella dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dalla Commissione.

93Di conseguenza, la ricorrente è stata legittimamente annoverata tra le capofila ai fini del calcolo dell'ammenda, senza che sulla constatazione della Commissione incidano in alcun modo né il suo comportamento effettivo nel PWG, né le ragioni addotte in ordine all'assunzione della presidenza di tale organismo.

94Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente può essere annoverata tra le capofila e, conseguentemente, sanzionata a tale titolo soltanto per il periodo che va dalla metà del 1986 alla metà del 1988. Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende, nell'ambito dell'esame del motivo riguardante gli errori compiuti nel calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente (v. infra, punti 104 e seguenti).

95Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto».

Sul motivo riguardante gli errori commessi nel calcolo dell'ammenda irrogata alla ricorrente

15.
La ricorrente faceva valere che, in sede di calcolo dell'importo dell'ammenda, la Commissione avrebbe dovuto tener conto della quota di mercato insignificante detenuta dalla Badische e della sua partecipazione marginale all'infrazione dalla fine dell'anno 1989, partecipazione peraltro limitata al Regno Unito. Essa argomentava che la sanzione irrogata teneva erroneamente conto della partecipazione delle sue due controllate all'intesa per tutto il periodo dell'infrazione, vale a dire dalla metà del 1986 fino al mese di aprile del 1991.

16.
Peraltro, secondo la ricorrente, uno dei dati utilizzati per il calcolo dell'ammenda non corrispondeva al fatturato effettivamente realizzato dalla Badische.

17.
Per quanto riguarda la presa in considerazione della durata della partecipazione della ricorrente all'intesa, il Tribunale ha così statuito:

«55Si è già accertato (...) che la Commissione ha correttamente imputato alla ricorrente il comportamento illecito della Badische.

56Quest'ultima riconosce che, dopo essersi ritirata dagli organismi del PG Paperboard alla fine del 1989, ha comunque continuato a ricevere informazioni sulle iniziative in materia di prezzi.

57Essa non contesta peraltro che, come risulta dalle tabelle F e G, allegate alla decisione, nell'aprile 1990 e nel gennaio 1991, ha aumentato i prezzi del suo cartoncino GD in Germania e nel Regno Unito, portandoli al medesimo livello di quelli applicati dalle imprese che avevano aderito agli organismi del PG Paperboard fino al mese di aprile 1991.

58Emerge così che essa ha intenzionalmente continuato a trarre vantaggi da attività vietate dall'art. 85, n. 1, del Trattato, giacché non poteva non esserle nota l'origine collusiva delle informazioni di cui si avvaleva.

59La Commissione ha pertanto correttamente stabilito, al punto 162, sesto comma, del preambolo della decisione, che la ricorrente [andava] (...) annoverata fra i partecipanti all'infrazione fino alla data degli accertamenti, vale a dire fino ai giorni 23 e 24 aprile 1991.

60Ne consegue che il motivo dev'essere respinto».

18.
Per il resto, il Tribunale ha dichiarato:

«104Com'è già stato accertato (...), la Commissione ha legittimamente ritenuto la ricorrente responsabile del comportamento illecito della KNP Vouwkarton e della Badische. Essa ha inoltre correttamente stabilito che la ricorrente aveva partecipato all'intesa dalla metà del 1986 fino al mese di aprile del 1991 (...).

105Ne consegue che gli argomenti della ricorrente, fondati su un errore nella valutazione della sua partecipazione all'intesa, devono essere disattesi.

106Dev'essere del pari disatteso l'argomento relativo ad un errore contenuto nella versione in lingua olandese della decisione, secondo cui la ricorrente avrebbe partecipato ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1988. Infatti, poiché il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo preambolo (v., ad esempio, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73 - 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 122-124), si deve rilevare come da esso risulti chiaramente che la Commissione intendeva contestare alla ricorrente la partecipazione ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986. Emerge peraltro dall'atto introduttivo del ricorso presentato dalla ricorrente (punto 8, in cui viene richiamato il punto 162 del preambolo della decisione) che essa ha interpretato in tal senso la decisione impugnata.

107Si deve ricordare che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990 sono state rispettivamente inflitte alle imprese considerate come capofila dell'intesa e alle altre imprese. L'effettiva applicazione di tali livelli base è stata confermata dalla Commissionedurante la fase contenziosa del procedimento e, in particolare, nella sua risposta ad un quesito scritto rivoltole dal Tribunale.

108Nel caso della ricorrente, l'argomento fondato sulla quota di mercato insignificante detenuta dalla Badische non può essere accolto. Infatti, la Commissione ha tenuto conto, come per le altre imprese, del fatturato realizzato sul mercato comunitario del cartoncino. In tal modo, essa ha valutato le dimensioni e la potenza economica effettive della Badische nell'ambito di tale mercato. Tuttavia, poiché essa ha preso in considerazione il fatturato della Badische realizzato nel 1989 anziché quello, meno elevato, relativo al 1990 (...), come lo imponeva il rispetto del principio della parità di trattamento, l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dovrà essere ridotto. Occorre precisare, al riguardo, che la Commissione non può derogare in un caso specifico, senza fornire alcuna spiegazione in proposito nella decisione, ai criteri generalmente adottati per determinare l'importo delle ammende. Infatti, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione. Essa non può essere spiegata, per la prima volta e a posteriori, dinanzi al giudice comunitario, salvo in circostanze eccezionali, che non ricorrono nel caso di specie (v., in particolare, sentenza Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, citata, punto 131).

109Le spiegazioni relative alla determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, prodotte per iscritto su richiesta del Tribunale, evidenziano anch'esse che un'aliquota del 9% è stata applicata al fatturato realizzato nel 1989 dalla KNP Vouwkarton per il complesso del periodo nel quale tale società è stata detenuta dalla KNP, vale a dire fino al 1° gennaio 1990, nonostante il fatto che nessun rappresentante della KNP avesse partecipato alle riunioni del PWG dopo la metà del 1988.

110Nella sua risposta scritta ai quesiti del Tribunale nonché in udienza, la Commissione ha tuttavia suggerito un metodo alternativo per il calcolo dell'ammenda. In base a questo secondo metodo, l'ammenda verrebbe calcolata applicando al fatturato della KNP Vouwkarton e della Badische un'aliquota base del 9% per il periodo in cui la ricorrente era stata una delle capofila dell'intesa e, per il periodo d'infrazione residuo, un'aliquota base del 7,5%.

111Va constatato che soltanto questo secondo metodo è conforme alle precisazioni formulate al punto 170, secondo comma, del preambolo della decisione, in cui viene precisato che la ricorrente va considerata (...) come impresa capofila del cartello durante il periodo della sua adesione al PWG. Sarà quindi necessario tener conto di tale constatazione ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda.

112Infine, per quanto riguarda le vendite di cartoncino interne al gruppo, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di provaatto a dimostrare che la Commissione non avrebbe dovuto tenerne conto in sede di calcolo dell'ammenda.

113Da tutto quanto precede risulta che l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dev'essere ridotto.

114Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente, ad eccezione di quello riguardante errori commessi nel calcolo dell'ammenda inflittale, giustifica una riduzione, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza di merito, fissa l'importo di tale ammenda in 2 700 000 ECU».

Impugnazione

 

19.
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e della decisione, nonché la soppressione o quanto meno la riduzione dell'ammenda che le è stata irrogata. In subordine, chiede che la causa sia rinviata dinanzi al Tribunale.

 

20.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Sul primo motivo

 

21.
Con il primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale il mancato annullamento della decisione per carenza di motivazione e la violazione dell'obbligo di motivazione ad esso incombente, prescritto dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), per avere essa omesso di motivare il proprio rifiuto di annullare la decisione.

 

22.
Secondo la ricorrente, la decisione non contiene sufficienti indicazioni in ordine alle modalità di fissazione dell'ammenda ed al grado di partecipazione delle due controllate della ricorrente (vale a dire la KNP Vouwkarton e la Badische), né per quanto riguarda il fatturato realizzato né con riferimento alla durata e alla gravità dell'infrazione. Solo un mese prima dell'udienza nonché nel corso di quest'ultima la Commissione avrebbe fornito precisazioni al riguardo.

 

23.
Orbene, prosegue la ricorrente, è giurisprudenza costante che la Commissione deve indicare nel testo stesso della decisione i criteri in base ai quali l'ammenda è stata calcolata. Tale principio varrebbe a maggior ragione nel caso di specie, in quanto alla ricorrente sarebbe stato addebitato il comportamento di varie imprese.

 

24.
La ricorrente aggiunge che il Tribunale ha disconosciuto la giurisprudenza della Corte dichiarando, al punto 79 della sentenza impugnata, che l'obbligo di motivazione della Commissione poteva essere circoscritto, nel caso di specie, per via del ricorrere di «particolari circostanze», dal momento che la Commissione, che si è avvalsa di una formula aritmetica, avrebbe potuto menzionare quest'ultima nella decisione, come del resto avrebbe rilevato lo stesso Tribunale al punto 78 della sentenza impugnata.

 

25.
La circostanza che il Tribunale abbia, da parte sua, precisato la portata dell'obbligo di motivazione solo nelle citate sentenze Tréfilunion/Commissione, Société métallurgique de Normandie/Commissione e Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (in prosieguo: le «sentenze reti elettrosaldate»), richiamate nel punto 77 della sentenza impugnata, sarebbe irrilevante, poiché l'obbligo di motivazione discenderebbe dall'art. 190 del Trattato e non dalla giurisprudenza del Tribunale.

 

26.
La Commissione fa valere, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punti 32 e seguenti, e ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54), l'esistenza di un potere discrezionale nell'ambito della determinazione dell'importo di un'ammenda nel caso concreto, sia in capo alla Commissione sia in capo al Tribunale allorché quest'ultimo, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, in conformità degli artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, modifica tale importo. Questo potere discrezionale implicherebbe che non sia indispensabile una motivazione che riporti minuziosamente le modalità di calcolo dell'importo dell'ammenda medesima.

 

27.
Secondo la Commissione, il Tribunale, al punto 74 della sentenza impugnata, ha statuito che i punti 169-172 del preambolo della decisione contenevano «un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi».

 

28.
I punti 75-79 della sentenza impugnata sono, secondo la Commissione, un'aggiunta superflua. La Commissione ritiene oltretutto erronea la lettura che la ricorrente compie delle sentenze reti elettrosaldate. Nelle stesse il Tribunale avrebbe, così come nella sentenza impugnata, constatato la sufficienza della motivazione della decisione della Commissione, esprimendo nel contempo l'auspicio di una maggiore trasparenza per quanto riguarda il metodo di calcolo applicato. Ciò facendo, il Tribunale non avrebbe fatto assurgere la mancanza di trasparenza a ipotesi di assenza di motivazione della decisione. Al massimo, la posizione espressa dal Tribunale sarebbe riconducibile al principio di buona amministrazione, nel senso che, a suo giudizio, i destinatari di decisioni non dovrebbero essere posti nella necessità di esperire un procedimento dinanzi al Tribunale per essere resi edotti di tutti i dettagli del metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione. Simili considerazioni, tuttavia, non potrebbero configurare, di per sé sole, un motivo di annullamento della decisione.

 

29.
Infine, la Commissione fa rilevare come la portata - testé posta in evidenza - delle sentenze reti elettrosaldate sia stata recentemente confermata dal Tribunale. A giudizio di quest'ultimo, le informazioni che è auspicabile che la Commissione trasmetta al destinatario di una decisione non vanno considerate come una motivazione supplementare, bensì solo come la traduzione in cifre dei criteri esposti nella decisione stessa, nei limiti in cui questi ultimi possano di per sé essere quantificati (v., segnatamente, sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-151/94, British Steel/Commissione, Racc. pag. II-629, punti 627 e 628, 20 aprile 1999, cause riuniteda T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II-931, punti 1180-1184).

 

30.
E' opportuno premettere un richiamo alle varie fasi del ragionamento svolto dal Tribunale nella sua presa di posizione in ordine al motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

 

31.
Il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 67 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante secondo la quale l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., segnatamente, oltre alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale, sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 39).

 

32.
Il Tribunale ha quindi precisato, al punto 68 della sentenza impugnata, che per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

 

33.
Al riguardo, il Tribunale ha statuito, al punto 74 della sentenza impugnata, che

«i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., nello stesso senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264)».

 

34.
Sennonché, ai punti 75-79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, non senza ambiguità, attenuato la portata dell'affermazione contenuta nel punto 74.

 

35.
Invero, emerge dai punti 75 e 76 della sentenza impugnata che la decisione non reca l'indicazione di dati precisi di cui la Commissione ha sistematicamente tenuto conto per fissare l'importo delle ammende, che pure essa era in grado di divulgare e che avrebbero consentito alle imprese di meglio valutare se la Commissione fosse incorsain errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e se l'importo in parola fosse giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Al punto 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che, nelle sentenze reti elettrosaldate, si è sottolineata l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.

 

36.
Esso ha infine concluso, al punto 79 della sentenza impugnata, rilevando una «assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende», che era giustificata dalle circostanze particolari del caso di specie, vale a dire la divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa del procedimento e il carattere innovativo dell'interpretazione dell'art. 190 del Trattato contenuta nelle sentenze reti elettrosaldate.

 

37.
Prima di esaminare, alla luce degli argomenti addotti dalla ricorrente, la correttezza delle valutazioni del Tribunale relative alle conseguenze sull'osservanza dell'obbligo di motivazione che potrebbero discendere dalla divulgazione degli elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa e dal carattere innovativo delle sentenze reti elettrosaldate, occorre verificare se la Commissione fosse tenuta, per ottemperare all'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato, a far figurare nella decisione, oltre agli elementi di valutazione che le hanno consentito di determinare la gravità e la durata dell'infrazione, un'esposizione più dettagliata circa le modalità di calcolo delle ammende.

 

38.
Sul punto, va sottolineato come il Tribunale, per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, abbia competenza sotto un duplice profilo.

 

39.
Per un verso, ad esso incombe il sindacato della loro legittimità ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). In tale ambito, esso deve verificare l'osservanza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato, la cui violazione rende la decisione annullabile.

 

40.
Per l'altro, il Tribunale ha competenza per valutare, nell'ambito della sua competenza anche di merito riconosciutale dagli artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Quest'ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato.

 

41.
Per quanto riguarda il controllo dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, va ricordato che l'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

 

42.
Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 67 e 68 della sentenza impugnata, i requisiti di forma ad substantiam che configurano l'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità dell'infrazione nonché la durata di quest'ultima. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.

43.
Orbene, il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 74 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva ottemperato a tali requisiti. Si deve prendere atto, infatti, con il Tribunale, che i punti 167-172 del preambolo della decisione enunciano i criteri utilizzati dalla Commissione per il calcolo delle ammende. Ad esempio, il punto 167 riguarda in particolare la durata dell'infrazione; esso contiene del pari, come pure il punto 168, le considerazioni sulle quali la Commissione si è basata per valutare la gravità dell'infrazione e l'importo generale delle ammende; nel punto 169 sono contenuti gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per determinare l'ammenda da infliggere a ciascuna impresa; il punto 170 individua le imprese da considerare «capofila» dell'intesa, sulle quali gravava una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese; infine, ai punti 171 e 172 sono tratte le conseguenze, in ordine all'importo delle ammende, della collaborazione dei vari produttori con la Commissione durante le verifiche di quest'ultima finalizzate all'accertamento dei fatti o in risposta alla comunicazione degli addebiti.

44.
La circostanza che informazioni più precise, quali quelle relative al fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di riduzione applicati dalla Commissione, siano state comunicate in un momento successivo, nel corso di una conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento contenzioso, non è idonea ad infirmare la constatazione di cui al punto 74 della sentenza impugnata. Invero, precisazioni fornite dall'autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice comunitario, in quanto consentano all'istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.

45.
La Commissione certo non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale. Tuttavia, essa ben può accompagnare la sua decisione con una motivazione che vada oltre i requisiti ricordati nel punto 42 della presente sentenza, indicando tra l'altro i dati che, in particolare per quanto riguarda l'effetto dissuasivo ricercato, hanno ispirato l'esercizio del suo potere discrezionale nel fissare gli importi delle ammende irrogate ad una pluralità di imprese che hanno partecipato, con intensità variabile, all'infrazione.

46.
Può, invero, essere auspicabile che la Commissione faccia uso di tale facoltà per consentire alle imprese di conoscere in maniera circostanziata le modalità di calcolo dell'importo dell'ammenda loro irrogata. In via più generale, ciò può contribuire alla trasparenza dell'azione amministrativa e agevolare l'esercizio da parte del Tribunaledella sua competenza anche di merito, che deve consentire allo stesso di valutare, oltre alla legittimità della decisione impugnata, la congruità dell'ammenda irrogata. Sennonché tale facoltà, come ha sottolineato la Commissione, non può modificare l'ampiezza delle prescrizioni che discendono dall'obbligo di motivazione.

47.
Conseguentemente, il Tribunale non poteva, senza eccedere la portata dell'art. 190 del Trattato, dichiarare al punto 78 della sentenza impugnata che «la Commissione deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione». Né poteva, senza cadere in una motivazione contraddittoria, dopo aver constatato al punto 74 della sentenza impugnata che la decisione conteneva un'«indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi», menzionare, al punto 79 della stessa sentenza, «l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende».

 

48.
Purtuttavia, l'errore di diritto così commesso dal Tribunale non è di natura tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata poiché, tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha correttamente respinto, ad onta dei punti 75-79 della sentenza impugnata, il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.

 

49.
Dal momento che alla Commissione non incombeva, in virtù dell'obbligo di motivazione, d'indicare nella propria decisione i dati relativi al metodo di calcolo delle ammende, non occorre esaminare le diverse censure della ricorrente che muovono da questa erronea premessa.

 

50.
Il primo motivo va pertanto respinto.

Sul secondo motivo

 

51.
Con il secondo motivo, la ricorrente rimprovera al Tribunale, in primo luogo, di non aver preso posizione sul suo argomento secondo il quale la Commissione l'avrebbe arbitrariamente condannata al pagamento di un'ammenda per il periodo successivo alla fine del 1989 oppure, in subordine, avrebbe dovuto irrogarle solo un'ammenda di importo assai esiguo, in considerazione del carattere marginale della sua partecipazione all'intesa. Non tenendo conto alcuno di queste circostanze particolari, il Tribunale avrebbe violato l'art. 190 del Trattato.

 

52.
La ricorrente contesta al Tribunale, in secondo luogo, di aver applicato al fatturato dell'impresa, per il periodo considerato, l'aliquota del 7,5%, che sarebbe incongrua avuto riguardo al carattere puramente marginale della sua partecipazione all'intesa.

 

53.
In ordine alla prima parte di questo motivo, si deve prendere atto che, come sottolineato dalla Commissione, risulta dai punti 55-59 della sentenza impugnata che il Tribunale ha preso posizione e confutato l'argomento della ricorrente. Occorre pertanto respingere la censura della carenza di motivazione.

 

54.
Quanto alla seconda parte dello stesso motivo, occorre ricordare che il Tribunale dispone di una competenza anche di merito allorché statuisce sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario e che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che si pronuncia in materia (sentenza Ferriere Nord/Commissione, citata, punto 31).

55.
Nella fattispecie, la ricorrente si limita a contestare la valutazione compiuta dal Tribunale in merito all'importo adeguato dell'ammenda, senza indicare i motivi che giustifichino in diritto una censura da parte della Corte. La seconda parte del motivo va quindi dichiarata irricevibile.

56.
Conseguentemente, il secondo motivo dev'essere respinto.

Sul terzo motivo

57.
Con il terzo motivo, la ricorrente asserisce che il Tribunale, al punto 112 della sentenza impugnata, ha erroneamente affermato che, per quanto riguarda le vendite di cartoncino interne al gruppo, «la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che la Commissione non avrebbe dovuto tenerne conto in sede di calcolo dell'ammenda».

 

58.
Essa fa rilevare come soltanto nel corso dell'udienza sia emerso che, per quanto concerne la Badische, la Commissione aveva incluso nel fatturato che fungeva da base di calcolo dell'ammenda le vendite interne del prodotto considerato (ad una consociata che trasformava quest'ultimo). Essa avrebbe quindi dichiarato in udienza che simili operazioni non avevano avuto alcuna ripercussione sul mercato comunitario e che non potevano essere prese in conto ai fini della determinazione dell'ammenda.

 

59.
Ciò premesso, il Tribunale, affermando che la ricorrente non ha fornito «alcun elemento» al riguardo, avrebbe violato i diritti della difesa, l'obbligo di motivazione, i principi della parità di trattamento e di proporzionalità nonché l'art. 15 del regolamento n. 17.

 

60.
La Commissione ribatte che la ricorrente, contrariamente a quanto asserisce, era da lungo tempo informata del fatto che si era tenuto conto del fatturato interno ai fini della determinazione delle quote di mercato dell'impresa. Pur essendo vero che questo punto è stato affrontato nel corso dell'udienza su iniziativa della ricorrente, quest'ultima non avrebbe chiarito i motivi per i quali le vendite ad una consociata andassero detratte.Pertanto, la conclusione del Tribunale di cui al punto 112 della sentenza impugnata sarebbe corretta.

61.
In proposito, si deve constatare che il motivo è inoperante. Invero, supponendo anche che la ricorrente avesse effettivamente, nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale, fornito gli elementi necessari per avvalorare la propria tesi secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente tenuto conto delle vendite di cartoncino interne al gruppo in sede di fissazione dell'ammenda, tale posizione non potrebbe essere accolta alla luce dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, inteso a garantire che la sanzione sia proporzionata alle dimensioni dell'impresa sul mercato dei prodotti oggetto dell'infrazione (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 119).

 

62.
Come il Tribunale stesso ha giustamente dichiarato, nella sentenza 14 maggio 1998, causa T-304/94, Europa Carton/Commissione (Racc. pag. II-869, punto 128), «Non tener conto del valore delle forniture di cartoncino interne alla Europa Carton si risolverebbe necessariamente nell'avvantaggiare in modo ingiustificato le società integrate verticalmente. In siffatta situazione, il profitto derivante dall'intesa potrebbe non venir preso in considerazione e l'impresa interessata eluderebbe una sanzione proporzionata alla sua importanza sul mercato dei prodotti oggetto dell'infrazione».

 

63.
Il terzo motivo va conseguentemente respinto.

Sul quarto motivo

 

64.
Con il quarto motivo, la ricorrente asserisce che la Commissione le ha erroneamente imputato, in sede di fissazione dell'ammenda, la responsabilità per l'infrazione commessa dalla Badische a decorrere dalla metà del 1986, mentre essa avrebbe acquisito tale società solo dal 1° gennaio 1987, e rimprovera al Tribunale di aver avallato tale imputazione senza fornire spiegazioni, ancorché essa l'avesse messa in contestazione. Il Tribunale avrebbe in tal modo disatteso l'obbligo di motivazione, i principi della parità di trattamento e di proporzionalità, nonché l'art. 15 del regolamento n. 17 in sede di calcolo dell'ammenda.

 

65.
Secondo la Commissione, questo motivo è irricevibile in quanto la ricorrente non avrebbe contestato l'imputazione alla KNP del comportamento illecito della Badische dinanzi al Tribunale, né nel corso della fase scritta né durante la trattazione orale.

 

66.
Al riguardo, risulta in effetti dal punto 17 della sentenza impugnata che «La KNP aveva (...) acquisito, con effetto dal 31 dicembre 1986, l'impresa tedesca produttrice di cartoncino per imballaggi, la Herzberger Papierfabrik Ludwig Osthushenrich GmbH und Co KG, la cui filiale, la Badische (...) partecipava alle riunioni della PC, del JMC e del COE». Nondimeno il Tribunale ha ritenuto, al punto 55, che la Commissione avesse «correttamente imputato alla ricorrente il comportamento illecito della Badische»e, al punto 104, «correttamente stabilito che la ricorrente aveva partecipato all'intesa dalla metà del 1986 fino al mese di aprile del 1991». In nessun punto della sentenza impugnata, tuttavia, il Tribunale ha spiegato l'imputazione della responsabilità alla KNP per via della partecipazione della Badische all'intesa in riferimento al periodo anteriore all'acquisizione di quest'ultima.

 

67.
Ebbene, come è stato rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 48 e 50 delle sue conclusioni, e contrariamente a quanto afferma la Commissione, la ricorrente ha espressamente invitato il Tribunale, nelle sue osservazioni scritte, a trarre le conseguenze dal fatto che la Badische era entrata a far parte del suo gruppo solo dal 1° gennaio 1987.

 

68.
Ne consegue che, astenendosi dal prendere posizione sull'argomento della ricorrente secondo il quale essa non doveva comunque considerarsi responsabile del comportamento illecito della Badische se non a far data dalla sua acquisizione, il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione.

 

69.
Per tale motivo, il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata va annullato.

 

70.
Secondo l'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo. Poiché lo stato degli atti lo consente, occorre statuire definitivamente sull'importo dell'ammenda da irrogare alla ricorrente.

Sulla domanda di annullamento

 

71.
Con riguardo alla durata del periodo dell'infrazione imputabile alla ricorrente e, in particolare, all'imputazione del comportamento illecito della Badische per il periodo antecedente alla sua acquisizione ad opera della ricorrente, occorre rilevare come, in via di principio, la responsabilità per l'impresa di cui trattasi incombesse alla persona fisica o giuridica che dirigeva la medesima al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l'infrazione, la gestione dell'impresa fosse stata posta sotto la responsabilità di un'altra persona.

 

72.
Nella fattispecie, è assodato che la Badische ha preso parte all'intesa durante il periodo compreso tra la metà del 1986 e il 1° gennaio 1987, periodo nel quale era una filiale del produttore tedesco di imballaggi Herzberger Papierfabrik Ludwig Osthushenrich GmbH und Co KG. Quest'ultimo, senza perdere la propria personalità giuridica, è stato acquisito, solo con effetto dal 31 dicembre 1986, dalla ricorrente, la quale, come risulta dal punto 149, secondo comma, del preambolo della decisione, per tutto il periodo di riferimento dell'infrazione ha «detenuto il 95%».

 

73.
Per i motivi esposti nei punti 46-50 della sentenza impugnata, si deve ritenere che la ricorrente sia responsabile dell'infrazione commessa dalla Badische per il periodo compreso tra il gennaio 1987 e l'aprile 1991. Infatti, come è stato rilevato dal Tribunale:

«46(...) occorre anzitutto rilevare che la ricorrente non fa valere che essa non poteva influire in modo determinante sulla politica commerciale della KNP Vouwkarton e della Badische.

47E' inoltre assodato che un consigliere di amministrazione della ricorrente ha preso parte alle riunioni del PWG, assumendone persino la presidenza, fino al 1988. Ora, secondo la decisione, il PWG costituiva l'ambito in cui sono state svolte le principali discussioni aventi un oggetto anticoncorrenziale, affermazione questa che non viene contestata dalla ricorrente.

48Pertanto, la Commissione ha dimostrato che la ricorrente era, tramite un suo consigliere di amministrazione, attivamente coinvolta nelle attività anticoncorrenziali della KNP Vouwkarton. Essendosi associata a tal punto alla partecipazione di una delle sue controllate all'intesa, la ricorrente conosceva e approvava quindi necessariamente la partecipazione della Badische all'infrazione a cui la KNP Vouwkarton prendeva parte.

49La responsabilità della ricorrente non viene meno per il fatto che il suo consigliere di amministrazione non abbia più partecipato alle riunioni degli organismi del PG Paperboard dal 1988. Infatti, spettava alla ricorrente, in quanto società controllante, adottare nei confronti delle sue controllate ogni provvedimento atto a impedire il perdurare di un'infrazione di cui non ignorava l'esistenza. La ricorrente non ha del resto negato di non aver neppure tentato di impedire la prosecuzione dell'infrazione.

50Ne consegue altresì che la cessione della KNP Vouwkarton al gruppo Mayr-Melnhof, intervenuta il 1° gennaio 1990, non ha influito sulla responsabilità della ricorrente per il perdurare del comportamento anticoncorrenziale della Badische».

 

74.
Tenuto conto della motivazione della sentenza impugnata, integrata dalle considerazioni che precedono, occorre fissare l'importo dell'ammenda irrogata alla ricorrente in 2 600 000 euro.

Sulle spese

 

75.
Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento diprocedura, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

 

76.
Essendo rimasta soccombente nella maggior parte dei suoi motivi d'impugnazione, la ricorrente dev'essere condannata alle proprie spese nonché ai due terzi di quelle sostenute dalla Commissione relativamente al presente grado di giudizio.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 1998, causa T-309/94, KNP BT/Commissione, è annullato.

2)L'importo dell'ammenda irrogata alla NV Koninklijke KNP BT dall'art. 3 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/C/33.383 - Cartoncino), è fissato in 2 600 000 euro.

3)Il ricorso è respinto per il resto.

4)La NV Koninklijke KNP BT NV è condannata alle proprie spese nonché a due terzi di quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee relativamente al presente grado di giudizio.

5)La Commissione delle Comunità europee sopporterà un terzo delle proprie spese relative al presente grado di giudizio.

La Pergola Wathelet Edward

Jann Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 novembre 2000.

Il cancelliere Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass A. La Pergola


1: Lingua processuale: l'olandese.

Torna all'Home Page