SENTENZA DELLA CORTE (Quinta
Sezione)
16 novembre 2000 (1)
«Ricorso
contro una pronuncia del Tribunale di primo grado -
Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto
art. 81, n. 1, CE) - Ammenda - Motivazione - Competenza
anche di merito»
Nel procedimento
C-248/98 P,
NV Koninklijke KNP
BT, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),
rappresentata dall'avv. T.R. Ottervanger, del foro di
Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo
studio legale Loeff, Claeys e Verbeke, 56-58, rue Charles
Martel,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento
della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado
delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 14
maggio 1998, nella causa T-309/94, KNP BT/Commissione
(Racc. pag. II-1007),
procedimento in cui
l'altra parte è:
Commissione delle
Comunità europee, rappresentata dai signori R. Lyal
e W. Wils, membri del servizio giuridico, in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il
signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo
servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta
in primo grado,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori A.
La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet
(relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: J.
Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del
giudice relatore,
sentite le conclusioni
dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18
maggio 2000,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
- 1.
- Con atto introduttivo
depositato nella cancelleria della Corte il 9 luglio
1998, la NV Koninklijke KNP BT ha proposto, ai sensi
dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia,
un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo
grado 14 maggio 1998, causa T-309/94, KNP BT/Commissione
(Racc. pag. II-1007; in prosieguo: la «sentenza
impugnata»), con la quale quest'ultimo ha parzialmente
annullato la decisione della Commissione 13 luglio 1994,
94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art.
85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino, GU L 243,
pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), respingendo il
ricorso per i restanti capi.
Fatti
- 2.
- Con tale decisione, la
Commissione ha irrogato ammende a 19 produttori,
fornitori di cartoncino nella Comunità, avendo accertato
a loro carico violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato
CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).
- 3.
- Emerge dalla sentenza
impugnata che la decisione aveva fatto seguito alle
denunce informali inoltrate nel 1990 dalla British
Printing Industries Federation, organizzazione di
categoria rappresentativa della maggior parte dei
produttori di cartone stampato nelRegno Unito, e dalla
Fédération française du cartonnage, nonché ai
sopralluoghi effettuati senza preavviso nell'aprile 1991
da agenti della Commissione, a norma dell'art. 14, n. 3,
del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17,
primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86
del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), presso i locali di
varie imprese e associazioni di categoria del settore del
cartoncino.
- 4.
- Gli elementi acquisiti
nell'ambito di tali accertamenti e in seguito alle
richieste di informazioni e di documenti avevano indotto
la Commissione a concludere che le imprese in questione,
dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella
maggior parte dei casi), avevano partecipato ad una
violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Di
conseguenza, essa aveva deciso di avviare un procedimento
ai sensi di quest'ultima disposizione e, con lettera 21
dicembre 1992, aveva notificato una comunicazione degli
addebiti a ciascuna delle imprese interessate, le quali
vi avevano tutte risposto per iscritto. Nove imprese
avevano chiesto di essere sentite oralmente.
- 5.
- Al termine di tale
procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui
dispositivo è del seguente tenore:
«Articolo 1
Buchmann GmbH, Cascades
SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the
Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber
& Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht
NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV
Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse
Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG,
Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH,
Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió
SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK)
Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA
(ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH &
Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del
trattato CE per aver partecipato:
-nel caso di Buchmann e
Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,
-nel caso di Enso
Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine
dell'aprile 1991,
-nel caso di Gruber
& Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del
1990,
-negli altri casi dalla
metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,
ad un accordo ed a
pratiche concordate risalenti alla metà del 1986
nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella
Comunità:
-hanno tenuto
regolarmente una serie di riunioni segrete e
istituzionalizzate per discutere e concordare un piano
industriale comune volto a limitare la concorrenza;
-hanno deciso aumenti
periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in
ciascuna valuta nazionale;
-hanno programmato e
posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in
tutta la Comunità;
-hanno raggiunto
un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote
di mercato dei principali produttori (salve alcune
modifiche occasionali);
-hanno adottato (sempre
più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure
concordate per controllare l'offerta del prodotto nella
Comunità al fine di garantire l'applicazione dei
predetti aumenti concordati di prezzo;
-hanno scambiato
informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi,
tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini
inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a
sostegno delle misure di cui sopra.
(...).
Articolo 3
Alle imprese qui di
seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende
per le infrazioni di cui all'articolo 1:
(...).
ix) NV Koninklijke KNP
BT NV, un'ammenda di 3 000 000 di ECU;
(...)».
- 6.
- Dall'esposizione dei fatti
nella sentenza impugnata risulta inoltre quanto segue:
«9Secondo la decisione,
l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un
organismo denominato Product Group Paperboard (in
prosieguo: il PG Paperboard), costituito da diversi
gruppi o comitati.
10Verso la metà del
1986, tale organismo veniva affiancato da un Presidents
Working Group (in prosieguo: il PWG), che riuniva
rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di
cartoncino della Comunità (circa otto).
11Le attività del PWG
consistevano essenzialmente nella discussione e nella
concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui
prezzi e sulle capacità.Esso adottava, in particolare,
decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli
aumenti di prezzo applicabili dai produttori.
12Il PWG riferiva alla
President Conference (in prosieguo: la PC), alla quale
partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità
dei direttori generali delle imprese interessate. Nel
periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte
all'anno.
13Alla fine del 1987
veniva istituito il Joint Marketing Committee (in
prosieguo: il JMC). Il suo compito principale consisteva,
per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come,
potessero essere concretamente applicati aumenti di
prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di
svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise
dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al
fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in
Europa.
14Infine, l'Economic
Committee (in prosieguo: il COE) esaminava, in
particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali
e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue
conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al
predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era
costituito dai direttori commerciali della maggior parte
delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.
15Risulta inoltre dalla
decisione che la Commissione ha accertato che le
attività del PG Paperboard erano sostenute da uno
scambio di informazioni organizzato dalla società
fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo
la decisione, la maggior parte dei membri del PG
Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli
ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione
delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate
nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano
trasmessi ai partecipanti.
16La ricorrente, la NV
Koninklijke KNP BT (in prosieguo: la KNP) era
proprietaria del 100% della KNP Vouwkarton BV Eerbeek (in
prosieguo: la KNP Vouwkarton) fino al 1° gennaio 1990,
data in cui quest'ultima è stata ceduta alla
Mayr-Melnhof. Risulta dalla decisione che la KNP
Vouwkarton, integrata nel Packaging group della KNP, ha
preso parte alle riunioni del PWG (fino alla metà del
1988), del JMC, della PC e del COE. Nel periodo in cui la
KNP Vouwkarton partecipava alle riunioni del PWG, il suo
rappresentante, direttore del Packaging group della
società ricorrente nonché membro del suo consiglio di
amministrazione, presiedeva le riunioni di
quell'organismo nonché quelle della PC. Il comportamento
illecito della KNP Vouwkarton, per il periodo che va
dalla metà di gennaio 1986 al 1° gennaio 1990, è stato
imputato alla ricorrente.
17La KNP aveva inoltre
acquisito, con effetto dal 31 dicembre 1986, l'impresa
tedesca produttrice di cartoncino per imballaggi, la
Herzberger Papierfabrik Ludwig Osthushenrich GmbH und Co
KG, la cui filiale, la Badische Kartonfabrik (in
prosieguo: la Badische) partecipava alle riunioni della
PC, del JMC e del COE. L'ultima partecipazione della
Badische al JMC risale al mese di maggio 1989 ed essa si
è ufficialmente ritirata dal PG Paperboard alla fine
dello stesso anno. Tuttavia, dal momento che la Badische
ha aumentato i suoi prezzi anche dopo l'allontanamento
dal PG Paperboard, la Commissione ha ritenuto che avesse
continuato a partecipare marginalmente all'intesa fino al
mese di aprile 1991. La partecipazione della Badische
all'intesa è stata imputata alla ricorrente».
- 7.
- Sedici imprese, tra le
altre diciotto ritenute responsabili dell'infrazione,
nonché quattro imprese finlandesi facenti capo al gruppo
Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in
solido del pagamento dell'ammenda inflitta a
quest'ultimo, proponevano ricorsi contro la decisione
(cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-310/94,
T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94,
T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e
T-354/94, nonché cause riunite da T-339/94 a T-342/94).
Sentenza impugnata
- 8.
- Il Tribunale ha ridotto
l'importo dell'ammenda irrogata alla ricorrente da 3 000
000 di ECU a 2 700 000 ECU ed ha respinto per il resto il
ricorso, che tendeva all'annullamento totale o parziale
della decisione.
- 9.
- A sostegno della propria
domanda di soppressione o di riduzione dell'ammenda, la
ricorrente aveva dedotto dinanzi al Tribunale quattro
motivi. Si tratta dei motivi relativi all'insufficienza
di motivazione della decisione in relazione al calcolo
dell'importo dell'ammenda, all'errore di valutazione
consistente nell'aver considerato la ricorrente alla
stregua di una «capofila» dell'intesa, alla violazione
dell'obbligo di motivazione al riguardo e, infine, ad
errori commessi nel calcolo dell'ammenda irrogata alla
ricorrente.
Sul
motivo riguardante l'insufficienza della motivazione
della decisione in relazione al calcolo dell'importo
dell'ammenda
- 10.
- La ricorrente faceva valere
che la decisione non consentiva, nonostante il livello
complessivo relativamente elevato delle ammende, di
comprendere i criteri con i quali la Commissione aveva
concretamente fissato l'importo dell'ammenda che le era
stata irrogata.
- 11.
- Il Tribunale ha così
statuito:
«67Secondo
una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di
una decisione individuale è finalizzato a consentire al
giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla
legittimità della decisione ed a fornire all'interessato
indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia
fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio
che consenta di contestarne la validità, dovendosi
precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla
natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale
l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del
Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen
Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).
68Per quanto riguarda
una decisione che infligge, come nel caso di specie,
ammende a numerose imprese per una violazione delle
regole comunitarie di concorrenza, la portata
dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in
particolare, alla luce del fatto che la gravità delle
infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di
elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al
caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo
delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un
elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere
obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della
Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e
a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).
69Per di più,
nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna
ammenda, la Commissione dispone di un margine di
discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di
applicare, a tal fine, una precisa formula matematica
(v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995,
causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag.
II-1165, punto 59).
70Nella decisione, i
criteri applicati per determinare il livello generale
delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano,
rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo.
Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la
Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le
imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono
state, di regola, considerate come imprese capofila
dell'intesa, mentre le altre imprese sono state
considerate alle stregua di membri ordinari dell'intesa
stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa
precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena
e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in
considerazione della loro collaborazione attiva con la
Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente,
devono del pari fruire di una riduzione in misura minore,
in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla
comunicazione degli addebiti, le principali
considerazioni di fatto sulle quali la Commissione
fondava le sue censure.
71Nelle sue memorie
presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito
rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le
ammende sono state calcolate in base al fatturato
realizzato da ciascuna delle imprese destinatariedella
decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di
un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato
individuale sono state così inflitte, rispettivamente,
alle imprese considerate come le capofila dell'intesa e
alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto
conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione
mostrato da talune imprese durante il procedimento
svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito a tale
titolo di una riduzione pari ai due terzi dell'importo
dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è
stata concessa una riduzione di un terzo.
72Si evince, peraltro,
da una tabella fornita dalla Commissione contenente
indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna
delle ammende che, pur se esse non sono state fissate
applicando con rigore matematico i soli dati numerici
sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia
sistematicamente presi in considerazione ai fini del
calcolo delle ammende stesse.
73Ora, nella decisione
non viene precisato che le ammende sono state calcolate
in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese
sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di
più, le percentuali di base, pari al 9 e al 7,5%,
applicate per calcolare le ammende rispettivamente
inflitte alle imprese considerate come capofila e a
quelle considerate come membri ordinari non figurano
nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi
percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla
Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, tra cui la
ricorrente, dall'altro.
74Nel caso di specie, si
deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del
preambolo della decisione, interpretati alla luce
dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle
constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun
destinatario della decisione, contengono un'indicazione
sufficiente e pertinente degli elementi presi in
considerazione per determinare la gravità e la durata
dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui
trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24
ottobre 1191, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc.
pag. II-1087, punto 264).
75In secondo luogo,
quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel
caso di specie, tenendo sistematicamente conto di alcuni
dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno
di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio
valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in
errori nella fissazione dell'importo delle singole
ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda
individuale sia giustificato alla luce dei criteri
generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella
decisione degli elementi considerati, vale a dire il
fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi
percentuali di base considerati e il tasso di riduzione
dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna
divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle
imprese destinatarie della decisione, divulgazione che
avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214
del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna
ammenda individuale non risulta, come la
Commissionestessa ha evidenziato, dalla rigorosa
applicazione matematica di uno dei detti elementi.
76La Commissione ha
peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe
impedito di menzionare nella decisione gli elementi che
erano stati sistematicamente presi in considerazione e
divulgati durante una conferenza stampa tenuta il giorno
stesso dell'adozione della decisione dal membro della
Commissione responsabile della politica di concorrenza.
Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza
costante, la motivazione di una decisione deve figurare
nel testo stesso della decisione e spiegazioni
successivamente fornite dalla Commissione non possono,
salvo in circostanze eccezionali, essere prese in
considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992,
causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione,
Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso,
sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89,
Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).
77Ciononostante, si deve
rilevare che la motivazione relativa alla determinazione
dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172
del preambolo della decisione, è almeno altrettanto
dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni
della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora,
benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione
sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della
decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice
comunitario in merito alla prassi seguita dalla
Commissione in materia di motivazione delle ammende
inflitte. E' per la prima volta con la sentenza 6 aprile
1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc.
pag. II-1063, punto 142) e con altre due sentenze in
stessa data (causa T-147/89, Société métallurgique de
Normandie/Commissione, Racc. pag. II-1057, pubblicazione
sommaria, e causa T-151/89, Société des treillis et
panneaux soudés/Commissione, Racc. pag. II-1191,
pubblicazione sommaria) che il Tribunale ha sottolineato
come fosse auspicabile che le imprese fossero poste in
grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo
dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse
dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la
decisione della Commissione.
78Ne consegue che la
Commissione, quando constati, in una decisione, una
violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende
alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora
abbia sistematicamente preso in considerazione taluni
elementi di base per determinare l'importo delle ammende,
menzionare tali elementi nel testo della decisione al
fine di consentire ai destinatari della stessa di
controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di
valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.
79Nelle particolari
circostanze descritte al precedente punto 77, e tenuto
conto del fatto che la Commissione si è mostrata
disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso,
tutte le informazioni pertinenti in relazione
allemodalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una
motivazione specifica nella decisione sulle modalità di
calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di
specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di
motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o
parziale delle ammende inflitte.
80Di conseguenza, il
presente motivo non può essere accolto».
Sui motivi relativi,
da un lato, all'errore di valutazione consistente
nell'aver considerato la ricorrente alla stregua di una
«capofila» dell'intesa e, dall'altro, alla violazione
dell'obbligo di motivazione a tale riguardo
- 12.
- La ricorrente rimproverava
alla Commissione di averla considerata come una delle
imprese «capofila» dell'intesa, dando erroneamente per
presupposto che il PWG e la PC avessero accettato di
essere presiedute dal rappresentante della ricorrente in
considerazione della potenza del gruppo KNP.
- 13.
- La ricorrente sosteneva
peraltro che la decisione era insufficientemente
motivata, in quanto non faceva apparire esplicitamente se
fosse stata presa in considerazione la breve durata delle
funzioni di presidenza del PWG.
- 14.
- Sul punto, il Tribunale ha
così statuito:
«88Ai
termini del punto 170, primo comma, del preambolo della
decisione, le imprese 'capofila, vale a dire i principali
produttori di cartoncino che hanno partecipato al PWG
(Cascades, Finnboard, [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió e
Stora), hanno una responsabilità specifica in quanto
sono chiaramente le principali responsabili delle
decisioni prese e le promotrici del cartello.
89Nel secondo comma del
medesimo punto viene precisato che la ricorrente va
considerata anch'essa come impresa capofila del cartello
durante il periodo della sua adesione al PWG, vale a dire
fino alla metà del 1988 (punto 36, secondo comma, del
preambolo). La decisione puntualizza che il
rappresentante della ricorrente ha presieduto la PC e il
PWG in un periodo critico.
90In essa si descrive
inoltre diffusamente il ruolo centrale del PWG
nell'ambito dell'intesa (in particolare, ai punti 36-38 e
130-132 del preambolo).
91Pertanto, la decisione
contiene un'esposizione sufficiente dei motivi per cui la
ricorrente è stata considerata dalla Commissione come
un'impresa capofila.
92Per quanto riguarda il
merito di questa motivazione, si deve rilevare che la
ricorrente non contesta di aver partecipato alle riunioni
del PWG né tanto meno di averne assunto la presidenza
nei primi due anni dell'intesa. Essa non contesta neppure
la realtà dell'oggetto essenzialmente anticoncorrenziale
delPWG né quella dei comportamenti anticoncorrenziali
accertati dalla Commissione.
93Di conseguenza, la
ricorrente è stata legittimamente annoverata tra le
capofila ai fini del calcolo dell'ammenda, senza che
sulla constatazione della Commissione incidano in alcun
modo né il suo comportamento effettivo nel PWG, né le
ragioni addotte in ordine all'assunzione della presidenza
di tale organismo.
94Tuttavia, alla luce
delle considerazioni che precedono, la ricorrente può
essere annoverata tra le capofila e, conseguentemente,
sanzionata a tale titolo soltanto per il periodo che va
dalla metà del 1986 alla metà del 1988. Il Tribunale
esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio
della sua competenza di merito in materia di ammende,
nell'ambito dell'esame del motivo riguardante gli errori
compiuti nel calcolo dell'ammenda inflitta alla
ricorrente (v. infra, punti 104 e seguenti).
95Di conseguenza, il
presente motivo non può essere accolto».
Sul motivo
riguardante gli errori commessi nel calcolo dell'ammenda
irrogata alla ricorrente
- 15.
- La ricorrente faceva valere
che, in sede di calcolo dell'importo dell'ammenda, la
Commissione avrebbe dovuto tener conto della quota di
mercato insignificante detenuta dalla Badische e della
sua partecipazione marginale all'infrazione dalla fine
dell'anno 1989, partecipazione peraltro limitata al Regno
Unito. Essa argomentava che la sanzione irrogata teneva
erroneamente conto della partecipazione delle sue due
controllate all'intesa per tutto il periodo
dell'infrazione, vale a dire dalla metà del 1986 fino al
mese di aprile del 1991.
- 16.
- Peraltro, secondo la
ricorrente, uno dei dati utilizzati per il calcolo
dell'ammenda non corrispondeva al fatturato
effettivamente realizzato dalla Badische.
- 17.
- Per quanto riguarda la
presa in considerazione della durata della partecipazione
della ricorrente all'intesa, il Tribunale ha così
statuito:
«55Si
è già accertato (...) che la Commissione ha
correttamente imputato alla ricorrente il comportamento
illecito della Badische.
56Quest'ultima riconosce
che, dopo essersi ritirata dagli organismi del PG
Paperboard alla fine del 1989, ha comunque continuato a
ricevere informazioni sulle iniziative in materia di
prezzi.
57Essa non contesta
peraltro che, come risulta dalle tabelle F e G, allegate
alla decisione, nell'aprile 1990 e nel gennaio 1991, ha
aumentato i prezzi del suo cartoncino GD in Germania e
nel Regno Unito, portandoli al medesimo livello di quelli
applicati dalle imprese che avevano aderito agli
organismi del PG Paperboard fino al mese di aprile 1991.
58Emerge così che essa
ha intenzionalmente continuato a trarre vantaggi da
attività vietate dall'art. 85, n. 1, del Trattato,
giacché non poteva non esserle nota l'origine collusiva
delle informazioni di cui si avvaleva.
59La Commissione ha
pertanto correttamente stabilito, al punto 162, sesto
comma, del preambolo della decisione, che la ricorrente
[andava] (...) annoverata fra i partecipanti
all'infrazione fino alla data degli accertamenti, vale a
dire fino ai giorni 23 e 24 aprile 1991.
60Ne consegue che il
motivo dev'essere respinto».
- 18.
- Per il resto, il Tribunale
ha dichiarato:
«104Com'è
già stato accertato (...), la Commissione ha
legittimamente ritenuto la ricorrente responsabile del
comportamento illecito della KNP Vouwkarton e della
Badische. Essa ha inoltre correttamente stabilito che la
ricorrente aveva partecipato all'intesa dalla metà del
1986 fino al mese di aprile del 1991 (...).
105Ne consegue che gli
argomenti della ricorrente, fondati su un errore nella
valutazione della sua partecipazione all'intesa, devono
essere disattesi.
106Dev'essere del pari
disatteso l'argomento relativo ad un errore contenuto
nella versione in lingua olandese della decisione,
secondo cui la ricorrente avrebbe partecipato ad un
accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del
1988. Infatti, poiché il dispositivo della decisione
dev'essere letto alla luce del suo preambolo (v., ad
esempio, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause
riunite 40/73 - 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73,
111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione,
Racc. pag. 1663, punti 122-124), si deve rilevare come da
esso risulti chiaramente che la Commissione intendeva
contestare alla ricorrente la partecipazione ad un
accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del
1986. Emerge peraltro dall'atto introduttivo del ricorso
presentato dalla ricorrente (punto 8, in cui viene
richiamato il punto 162 del preambolo della decisione)
che essa ha interpretato in tal senso la decisione
impugnata.
107Si deve ricordare che
ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del
fatturato realizzato da ciascuna delle imprese
destinatarie della decisione sul mercato comunitario del
cartoncino nel 1990 sono state rispettivamente inflitte
alle imprese considerate come capofila dell'intesa e alle
altre imprese. L'effettiva applicazione di tali livelli
base è stata confermata dalla Commissionedurante la fase
contenziosa del procedimento e, in particolare, nella sua
risposta ad un quesito scritto rivoltole dal Tribunale.
108Nel caso della
ricorrente, l'argomento fondato sulla quota di mercato
insignificante detenuta dalla Badische non può essere
accolto. Infatti, la Commissione ha tenuto conto, come
per le altre imprese, del fatturato realizzato sul
mercato comunitario del cartoncino. In tal modo, essa ha
valutato le dimensioni e la potenza economica effettive
della Badische nell'ambito di tale mercato. Tuttavia,
poiché essa ha preso in considerazione il fatturato
della Badische realizzato nel 1989 anziché quello, meno
elevato, relativo al 1990 (...), come lo imponeva il
rispetto del principio della parità di trattamento,
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dovrà
essere ridotto. Occorre precisare, al riguardo, che la
Commissione non può derogare in un caso specifico, senza
fornire alcuna spiegazione in proposito nella decisione,
ai criteri generalmente adottati per determinare
l'importo delle ammende. Infatti, per giurisprudenza
costante, la motivazione di una decisione deve figurare
nel testo stesso della decisione. Essa non può essere
spiegata, per la prima volta e a posteriori, dinanzi al
giudice comunitario, salvo in circostanze eccezionali,
che non ricorrono nel caso di specie (v., in particolare,
sentenza Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, citata,
punto 131).
109Le spiegazioni
relative alla determinazione dell'importo dell'ammenda
inflitta alla ricorrente, prodotte per iscritto su
richiesta del Tribunale, evidenziano anch'esse che
un'aliquota del 9% è stata applicata al fatturato
realizzato nel 1989 dalla KNP Vouwkarton per il complesso
del periodo nel quale tale società è stata detenuta
dalla KNP, vale a dire fino al 1° gennaio 1990,
nonostante il fatto che nessun rappresentante della KNP
avesse partecipato alle riunioni del PWG dopo la metà
del 1988.
110Nella sua risposta
scritta ai quesiti del Tribunale nonché in udienza, la
Commissione ha tuttavia suggerito un metodo alternativo
per il calcolo dell'ammenda. In base a questo secondo
metodo, l'ammenda verrebbe calcolata applicando al
fatturato della KNP Vouwkarton e della Badische
un'aliquota base del 9% per il periodo in cui la
ricorrente era stata una delle capofila dell'intesa e,
per il periodo d'infrazione residuo, un'aliquota base del
7,5%.
111Va constatato che
soltanto questo secondo metodo è conforme alle
precisazioni formulate al punto 170, secondo comma, del
preambolo della decisione, in cui viene precisato che la
ricorrente va considerata (...) come impresa capofila del
cartello durante il periodo della sua adesione al PWG.
Sarà quindi necessario tener conto di tale constatazione
ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda.
112Infine, per quanto
riguarda le vendite di cartoncino interne al gruppo, è
giocoforza constatare che la ricorrente non ha fornito
alcun elemento di provaatto a dimostrare che la
Commissione non avrebbe dovuto tenerne conto in sede di
calcolo dell'ammenda.
113Da tutto quanto
precede risulta che l'importo dell'ammenda inflitta alla
ricorrente dev'essere ridotto.
114Poiché nessuno dei
motivi dedotti dalla ricorrente, ad eccezione di quello
riguardante errori commessi nel calcolo dell'ammenda
inflittale, giustifica una riduzione, il Tribunale,
nell'esercizio della sua competenza di merito, fissa
l'importo di tale ammenda in 2 700 000 ECU».
Impugnazione
- 19.
- Con il suo ricorso, la
ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata
e della decisione, nonché la soppressione o quanto meno
la riduzione dell'ammenda che le è stata irrogata. In
subordine, chiede che la causa sia rinviata dinanzi al
Tribunale.
- 20.
- A sostegno del proprio
ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
Sul primo motivo
- 21.
- Con il primo motivo, la
ricorrente contesta al Tribunale il mancato annullamento
della decisione per carenza di motivazione e la
violazione dell'obbligo di motivazione ad esso
incombente, prescritto dall'art. 190 del Trattato CE
(divenuto art. 253 CE), per avere essa omesso di motivare
il proprio rifiuto di annullare la decisione.
- 22.
- Secondo la ricorrente, la
decisione non contiene sufficienti indicazioni in ordine
alle modalità di fissazione dell'ammenda ed al grado di
partecipazione delle due controllate della ricorrente
(vale a dire la KNP Vouwkarton e la Badische), né per
quanto riguarda il fatturato realizzato né con
riferimento alla durata e alla gravità dell'infrazione.
Solo un mese prima dell'udienza nonché nel corso di
quest'ultima la Commissione avrebbe fornito precisazioni
al riguardo.
- 23.
- Orbene, prosegue la
ricorrente, è giurisprudenza costante che la Commissione
deve indicare nel testo stesso della decisione i criteri
in base ai quali l'ammenda è stata calcolata. Tale
principio varrebbe a maggior ragione nel caso di specie,
in quanto alla ricorrente sarebbe stato addebitato il
comportamento di varie imprese.
- 24.
- La ricorrente aggiunge che
il Tribunale ha disconosciuto la giurisprudenza della
Corte dichiarando, al punto 79 della sentenza impugnata,
che l'obbligo di motivazione della Commissione poteva
essere circoscritto, nel caso di specie, per via del
ricorrere di «particolari circostanze», dal momento che
la Commissione, che si è avvalsa di una formula
aritmetica, avrebbe potuto menzionare quest'ultima nella
decisione, come del resto avrebbe rilevato lo stesso
Tribunale al punto 78 della sentenza impugnata.
- 25.
- La circostanza che il
Tribunale abbia, da parte sua, precisato la portata
dell'obbligo di motivazione solo nelle citate sentenze
Tréfilunion/Commissione, Société métallurgique de
Normandie/Commissione e Société des treillis et
panneaux soudés/Commissione (in prosieguo: le «sentenze
reti elettrosaldate»), richiamate nel punto 77 della
sentenza impugnata, sarebbe irrilevante, poiché
l'obbligo di motivazione discenderebbe dall'art. 190 del
Trattato e non dalla giurisprudenza del Tribunale.
- 26.
- La Commissione fa valere,
richiamandosi alla giurisprudenza della Corte (v.
sentenza 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere
Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punti 32 e seguenti,
e ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54),
l'esistenza di un potere discrezionale nell'ambito della
determinazione dell'importo di un'ammenda nel caso
concreto, sia in capo alla Commissione sia in capo al
Tribunale allorché quest'ultimo, nell'esercizio della
sua competenza anche di merito, in conformità degli
artt. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del
regolamento n. 17, modifica tale importo. Questo potere
discrezionale implicherebbe che non sia indispensabile
una motivazione che riporti minuziosamente le modalità
di calcolo dell'importo dell'ammenda medesima.
- 27.
- Secondo la Commissione, il
Tribunale, al punto 74 della sentenza impugnata, ha
statuito che i punti 169-172 del preambolo della
decisione contenevano «un'indicazione sufficiente e
pertinente degli elementi presi in considerazione per
determinare la gravità e la durata dell'infrazione
commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi».
- 28.
- I punti 75-79 della
sentenza impugnata sono, secondo la Commissione,
un'aggiunta superflua. La Commissione ritiene oltretutto
erronea la lettura che la ricorrente compie delle
sentenze reti elettrosaldate. Nelle stesse il Tribunale
avrebbe, così come nella sentenza impugnata, constatato
la sufficienza della motivazione della decisione della
Commissione, esprimendo nel contempo l'auspicio di una
maggiore trasparenza per quanto riguarda il metodo di
calcolo applicato. Ciò facendo, il Tribunale non avrebbe
fatto assurgere la mancanza di trasparenza a ipotesi di
assenza di motivazione della decisione. Al massimo, la
posizione espressa dal Tribunale sarebbe riconducibile al
principio di buona amministrazione, nel senso che, a suo
giudizio, i destinatari di decisioni non dovrebbero
essere posti nella necessità di esperire un procedimento
dinanzi al Tribunale per essere resi edotti di tutti i
dettagli del metodo di calcolo utilizzato dalla
Commissione. Simili considerazioni, tuttavia, non
potrebbero configurare, di per sé sole, un motivo di
annullamento della decisione.
- 29.
- Infine, la Commissione fa
rilevare come la portata - testé posta in evidenza -
delle sentenze reti elettrosaldate sia stata recentemente
confermata dal Tribunale. A giudizio di quest'ultimo, le
informazioni che è auspicabile che la Commissione
trasmetta al destinatario di una decisione non vanno
considerate come una motivazione supplementare, bensì
solo come la traduzione in cifre dei criteri esposti
nella decisione stessa, nei limiti in cui questi ultimi
possano di per sé essere quantificati (v., segnatamente,
sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-151/94,
British Steel/Commissione, Racc. pag. II-629, punti 627 e
628, 20 aprile 1999, cause riuniteda T-305/94 a T-307/94,
da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94,
T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e
a./Commissione, Racc. pag. II-931, punti 1180-1184).
- 30.
- E' opportuno premettere un
richiamo alle varie fasi del ragionamento svolto dal
Tribunale nella sua presa di posizione in ordine al
motivo relativo alla violazione dell'obbligo di
motivazione per quanto attiene al calcolo delle ammende.
- 31.
- Il Tribunale ha anzitutto
ricordato, al punto 67 della sentenza impugnata, la
giurisprudenza costante secondo la quale l'obbligo di
motivazione di una decisione individuale è finalizzato a
consentire al giudice comunitario di esercitare il suo
sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire
all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se
la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente
inficiata da un vizio che consenta di contestarne la
validità, dovendosi precisare che la portata di tale
obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal
contesto nel quale l'atto è stato emanato (v.,
segnatamente, oltre alla giurisprudenza richiamata dal
Tribunale, sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish
Farmers Association e a., Racc. pag. I-1809, punto 39).
- 32.
- Il Tribunale ha quindi
precisato, al punto 68 della sentenza impugnata, che per
quanto riguarda una decisione che, come nel caso di
specie, infligge ammende a numerose imprese per una
violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la
portata dell'obbligo di motivazione dev'essere
determinata, in particolare, alla luce del fatto che la
gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un
gran numero di elementi quali, segnatamente, le
circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e
l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia
stato redatto un elenco vincolante o esauriente di
criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione
(ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).
- 33.
- Al riguardo, il Tribunale
ha statuito, al punto 74 della sentenza impugnata, che
«i punti 169-172 del preambolo
della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione
dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di
fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della
decisione, contengono un'indicazione sufficiente e
pertinente degli elementi presi in considerazione per
determinare la gravità e la durata dell'infrazione
commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v.,
nello stesso senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre
1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag.
II-1087, punto 264)».
- 34.
- Sennonché, ai punti 75-79
della sentenza impugnata, il Tribunale ha, non senza
ambiguità, attenuato la portata dell'affermazione
contenuta nel punto 74.
- 35.
- Invero, emerge dai punti 75
e 76 della sentenza impugnata che la decisione non reca
l'indicazione di dati precisi di cui la Commissione ha
sistematicamente tenuto conto per fissare l'importo delle
ammende, che pure essa era in grado di divulgare e che
avrebbero consentito alle imprese di meglio valutare se
la Commissione fosse incorsain errori nella fissazione
dell'importo delle singole ammende e se l'importo in
parola fosse giustificato alla luce dei criteri generali
applicati. Al punto 77 della sentenza impugnata, il
Tribunale ha aggiunto che, nelle sentenze reti
elettrosaldate, si è sottolineata l'esigenza che le
imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio
il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza
che, a tal fine, dovessero proporre un ricorso
giurisdizionale contro la decisione della Commissione.
- 36.
- Esso ha infine concluso, al
punto 79 della sentenza impugnata, rilevando una
«assenza di una motivazione specifica nella decisione
sulle modalità di calcolo delle ammende», che era
giustificata dalle circostanze particolari del caso di
specie, vale a dire la divulgazione degli elementi di
calcolo nel corso della fase contenziosa del procedimento
e il carattere innovativo dell'interpretazione dell'art.
190 del Trattato contenuta nelle sentenze reti
elettrosaldate.
- 37.
- Prima di esaminare, alla
luce degli argomenti addotti dalla ricorrente, la
correttezza delle valutazioni del Tribunale relative alle
conseguenze sull'osservanza dell'obbligo di motivazione
che potrebbero discendere dalla divulgazione degli
elementi di calcolo nel corso della fase contenziosa e
dal carattere innovativo delle sentenze reti
elettrosaldate, occorre verificare se la Commissione
fosse tenuta, per ottemperare all'obbligo di motivazione
prescritto dall'art. 190 del Trattato, a far figurare
nella decisione, oltre agli elementi di valutazione che
le hanno consentito di determinare la gravità e la
durata dell'infrazione, un'esposizione più dettagliata
circa le modalità di calcolo delle ammende.
- 38.
- Sul punto, va sottolineato
come il Tribunale, per quanto riguarda i ricorsi proposti
contro le decisioni della Commissione che infliggono
ammende ad imprese per violazione delle regole di
concorrenza, abbia competenza sotto un duplice profilo.
- 39.
- Per un verso, ad esso
incombe il sindacato della loro legittimità ai sensi
dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a
modifica, art. 230 CE). In tale ambito, esso deve
verificare l'osservanza dell'obbligo di motivazione ex
art. 190 del Trattato, la cui violazione rende la
decisione annullabile.
- 40.
- Per l'altro, il Tribunale
ha competenza per valutare, nell'ambito della sua
competenza anche di merito riconosciutale dagli artt. 172
del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e 17 del
regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle
ammende. Quest'ultima valutazione può giustificare la
produzione e la presa in considerazione di elementi
aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella
decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza
dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato.
- 41.
- Per quanto riguarda il
controllo dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, va
ricordato che l'art. 15, n. 2, secondo comma, del
regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare
l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che
della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».
- 42.
- Di conseguenza, tenuto
conto della giurisprudenza richiamata ai punti 67 e 68
della sentenza impugnata, i requisiti di forma ad
substantiam che configurano l'obbligo di motivazione
vengono soddisfatti allorché la Commissione indica,
nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le
hanno consentito di misurare la gravità dell'infrazione
nonché la durata di quest'ultima. In difetto di tali
elementi, la decisione è viziata da carenza di
motivazione.
- 43.
- Orbene, il Tribunale ha
correttamente statuito, al punto 74 della sentenza
impugnata, che la Commissione aveva ottemperato a tali
requisiti. Si deve prendere atto, infatti, con il
Tribunale, che i punti 167-172 del preambolo della
decisione enunciano i criteri utilizzati dalla
Commissione per il calcolo delle ammende. Ad esempio, il
punto 167 riguarda in particolare la durata
dell'infrazione; esso contiene del pari, come pure il
punto 168, le considerazioni sulle quali la Commissione
si è basata per valutare la gravità dell'infrazione e
l'importo generale delle ammende; nel punto 169 sono
contenuti gli elementi presi in considerazione dalla
Commissione per determinare l'ammenda da infliggere a
ciascuna impresa; il punto 170 individua le imprese da
considerare «capofila» dell'intesa, sulle quali gravava
una responsabilità particolare rispetto alle altre
imprese; infine, ai punti 171 e 172 sono tratte le
conseguenze, in ordine all'importo delle ammende, della
collaborazione dei vari produttori con la Commissione
durante le verifiche di quest'ultima finalizzate
all'accertamento dei fatti o in risposta alla
comunicazione degli addebiti.
- 44.
- La circostanza che
informazioni più precise, quali quelle relative al
fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di
riduzione applicati dalla Commissione, siano state
comunicate in un momento successivo, nel corso di una
conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento
contenzioso, non è idonea ad infirmare la constatazione
di cui al punto 74 della sentenza impugnata. Invero,
precisazioni fornite dall'autore di una decisione
impugnata, intese ad integrare una motivazione già di
per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili
all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché
possano essere utili per il controllo interno della
motivazione della decisione, esercitato dal giudice
comunitario, in quanto consentano all'istituzione di
esporre le ragioni addotte a fondamento della sua
decisione.
- 45.
- La Commissione certo non
può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di
formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio
potere discrezionale. Tuttavia, essa ben può
accompagnare la sua decisione con una motivazione che
vada oltre i requisiti ricordati nel punto 42 della
presente sentenza, indicando tra l'altro i dati che, in
particolare per quanto riguarda l'effetto dissuasivo
ricercato, hanno ispirato l'esercizio del suo potere
discrezionale nel fissare gli importi delle ammende
irrogate ad una pluralità di imprese che hanno
partecipato, con intensità variabile, all'infrazione.
- 46.
- Può, invero, essere
auspicabile che la Commissione faccia uso di tale
facoltà per consentire alle imprese di conoscere in
maniera circostanziata le modalità di calcolo
dell'importo dell'ammenda loro irrogata. In via più
generale, ciò può contribuire alla trasparenza
dell'azione amministrativa e agevolare l'esercizio da
parte del Tribunaledella sua competenza anche di merito,
che deve consentire allo stesso di valutare, oltre alla
legittimità della decisione impugnata, la congruità
dell'ammenda irrogata. Sennonché tale facoltà, come ha
sottolineato la Commissione, non può modificare
l'ampiezza delle prescrizioni che discendono dall'obbligo
di motivazione.
- 47.
- Conseguentemente, il
Tribunale non poteva, senza eccedere la portata dell'art.
190 del Trattato, dichiarare al punto 78 della sentenza
impugnata che «la Commissione deve, qualora abbia
sistematicamente preso in considerazione taluni elementi
di base per determinare l'importo delle ammende,
menzionare tali elementi nel testo della decisione». Né
poteva, senza cadere in una motivazione contraddittoria,
dopo aver constatato al punto 74 della sentenza impugnata
che la decisione conteneva un'«indicazione sufficiente e
pertinente degli elementi presi in considerazione per
determinare la gravità e la durata dell'infrazione
commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi»,
menzionare, al punto 79 della stessa sentenza,
«l'assenza di una motivazione specifica nella decisione
sulle modalità di calcolo delle ammende».
- 48.
- Purtuttavia, l'errore di
diritto così commesso dal Tribunale non è di natura
tale da comportare l'annullamento della sentenza
impugnata poiché, tenuto conto delle considerazioni che
precedono, il Tribunale ha correttamente respinto, ad
onta dei punti 75-79 della sentenza impugnata, il motivo
relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione per
quanto attiene al calcolo delle ammende.
- 49.
- Dal momento che alla
Commissione non incombeva, in virtù dell'obbligo di
motivazione, d'indicare nella propria decisione i dati
relativi al metodo di calcolo delle ammende, non occorre
esaminare le diverse censure della ricorrente che muovono
da questa erronea premessa.
- 50.
- Il primo motivo va pertanto
respinto.
Sul
secondo motivo
- 51.
- Con il secondo motivo, la
ricorrente rimprovera al Tribunale, in primo luogo, di
non aver preso posizione sul suo argomento secondo il
quale la Commissione l'avrebbe arbitrariamente condannata
al pagamento di un'ammenda per il periodo successivo alla
fine del 1989 oppure, in subordine, avrebbe dovuto
irrogarle solo un'ammenda di importo assai esiguo, in
considerazione del carattere marginale della sua
partecipazione all'intesa. Non tenendo conto alcuno di
queste circostanze particolari, il Tribunale avrebbe
violato l'art. 190 del Trattato.
- 52.
- La ricorrente contesta al
Tribunale, in secondo luogo, di aver applicato al
fatturato dell'impresa, per il periodo considerato,
l'aliquota del 7,5%, che sarebbe incongrua avuto riguardo
al carattere puramente marginale della sua partecipazione
all'intesa.
- 53.
- In ordine alla prima parte
di questo motivo, si deve prendere atto che, come
sottolineato dalla Commissione, risulta dai punti 55-59
della sentenza impugnata che il Tribunale ha preso
posizione e confutato l'argomento della ricorrente.
Occorre pertanto respingere la censura della carenza di
motivazione.
- 54.
- Quanto alla seconda parte
dello stesso motivo, occorre ricordare che il Tribunale
dispone di una competenza anche di merito allorché
statuisce sull'ammontare delle ammende inflitte ad
imprese a seguito della violazione, da parte di queste
ultime, del diritto comunitario e che non spetta alla
Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto
nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del
Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di
equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che si
pronuncia in materia (sentenza Ferriere Nord/Commissione,
citata, punto 31).
- 55.
- Nella fattispecie, la
ricorrente si limita a contestare la valutazione compiuta
dal Tribunale in merito all'importo adeguato
dell'ammenda, senza indicare i motivi che giustifichino
in diritto una censura da parte della Corte. La seconda
parte del motivo va quindi dichiarata irricevibile.
- 56.
- Conseguentemente, il
secondo motivo dev'essere respinto.
Sul terzo motivo
- 57.
- Con il terzo motivo, la
ricorrente asserisce che il Tribunale, al punto 112 della
sentenza impugnata, ha erroneamente affermato che, per
quanto riguarda le vendite di cartoncino interne al
gruppo, «la ricorrente non ha fornito alcun elemento di
prova atto a dimostrare che la Commissione non avrebbe
dovuto tenerne conto in sede di calcolo dell'ammenda».
- 58.
- Essa fa rilevare come
soltanto nel corso dell'udienza sia emerso che, per
quanto concerne la Badische, la Commissione aveva incluso
nel fatturato che fungeva da base di calcolo dell'ammenda
le vendite interne del prodotto considerato (ad una
consociata che trasformava quest'ultimo). Essa avrebbe
quindi dichiarato in udienza che simili operazioni non
avevano avuto alcuna ripercussione sul mercato
comunitario e che non potevano essere prese in conto ai
fini della determinazione dell'ammenda.
- 59.
- Ciò premesso, il
Tribunale, affermando che la ricorrente non ha fornito
«alcun elemento» al riguardo, avrebbe violato i diritti
della difesa, l'obbligo di motivazione, i principi della
parità di trattamento e di proporzionalità nonché
l'art. 15 del regolamento n. 17.
- 60.
- La Commissione ribatte che
la ricorrente, contrariamente a quanto asserisce, era da
lungo tempo informata del fatto che si era tenuto conto
del fatturato interno ai fini della determinazione delle
quote di mercato dell'impresa. Pur essendo vero che
questo punto è stato affrontato nel corso dell'udienza
su iniziativa della ricorrente, quest'ultima non avrebbe
chiarito i motivi per i quali le vendite ad una
consociata andassero detratte.Pertanto, la conclusione
del Tribunale di cui al punto 112 della sentenza
impugnata sarebbe corretta.
- 61.
- In proposito, si deve
constatare che il motivo è inoperante. Invero,
supponendo anche che la ricorrente avesse effettivamente,
nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale, fornito gli
elementi necessari per avvalorare la propria tesi secondo
cui la Commissione avrebbe erroneamente tenuto conto
delle vendite di cartoncino interne al gruppo in sede di
fissazione dell'ammenda, tale posizione non potrebbe
essere accolta alla luce dell'art. 15, n. 2, del
regolamento n. 17, inteso a garantire che la sanzione sia
proporzionata alle dimensioni dell'impresa sul mercato
dei prodotti oggetto dell'infrazione (v., in tal senso,
sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80,
Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag.
1825, punto 119).
- 62.
- Come il Tribunale stesso ha
giustamente dichiarato, nella sentenza 14 maggio 1998,
causa T-304/94, Europa Carton/Commissione (Racc. pag.
II-869, punto 128), «Non tener conto del valore delle
forniture di cartoncino interne alla Europa Carton si
risolverebbe necessariamente nell'avvantaggiare in modo
ingiustificato le società integrate verticalmente. In
siffatta situazione, il profitto derivante dall'intesa
potrebbe non venir preso in considerazione e l'impresa
interessata eluderebbe una sanzione proporzionata alla
sua importanza sul mercato dei prodotti oggetto
dell'infrazione».
- 63.
- Il terzo motivo va
conseguentemente respinto.
Sul quarto motivo
- 64.
- Con il quarto motivo, la
ricorrente asserisce che la Commissione le ha
erroneamente imputato, in sede di fissazione
dell'ammenda, la responsabilità per l'infrazione
commessa dalla Badische a decorrere dalla metà del 1986,
mentre essa avrebbe acquisito tale società solo dal 1°
gennaio 1987, e rimprovera al Tribunale di aver avallato
tale imputazione senza fornire spiegazioni, ancorché
essa l'avesse messa in contestazione. Il Tribunale
avrebbe in tal modo disatteso l'obbligo di motivazione, i
principi della parità di trattamento e di
proporzionalità, nonché l'art. 15 del regolamento n. 17
in sede di calcolo dell'ammenda.
- 65.
- Secondo la Commissione,
questo motivo è irricevibile in quanto la ricorrente non
avrebbe contestato l'imputazione alla KNP del
comportamento illecito della Badische dinanzi al
Tribunale, né nel corso della fase scritta né durante
la trattazione orale.
- 66.
- Al riguardo, risulta in
effetti dal punto 17 della sentenza impugnata che «La
KNP aveva (...) acquisito, con effetto dal 31 dicembre
1986, l'impresa tedesca produttrice di cartoncino per
imballaggi, la Herzberger Papierfabrik Ludwig
Osthushenrich GmbH und Co KG, la cui filiale, la Badische
(...) partecipava alle riunioni della PC, del JMC e del
COE». Nondimeno il Tribunale ha ritenuto, al punto 55,
che la Commissione avesse «correttamente imputato alla
ricorrente il comportamento illecito della Badische»e,
al punto 104, «correttamente stabilito che la ricorrente
aveva partecipato all'intesa dalla metà del 1986 fino al
mese di aprile del 1991». In nessun punto della sentenza
impugnata, tuttavia, il Tribunale ha spiegato
l'imputazione della responsabilità alla KNP per via
della partecipazione della Badische all'intesa in
riferimento al periodo anteriore all'acquisizione di
quest'ultima.
- 67.
- Ebbene, come è stato
rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 48 e 50
delle sue conclusioni, e contrariamente a quanto afferma
la Commissione, la ricorrente ha espressamente invitato
il Tribunale, nelle sue osservazioni scritte, a trarre le
conseguenze dal fatto che la Badische era entrata a far
parte del suo gruppo solo dal 1° gennaio 1987.
- 68.
- Ne consegue che,
astenendosi dal prendere posizione sull'argomento della
ricorrente secondo il quale essa non doveva comunque
considerarsi responsabile del comportamento illecito
della Badische se non a far data dalla sua acquisizione,
il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione.
- 69.
- Per tale motivo, il punto 1
del dispositivo della sentenza impugnata va annullato.
- 70.
- Secondo l'art. 54, primo
comma, dello Statuto CE della Corte, quando
l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione
del Tribunale. In tal caso, essa può statuire
definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli
atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale
affinché sia decisa da quest'ultimo. Poiché lo stato
degli atti lo consente, occorre statuire definitivamente
sull'importo dell'ammenda da irrogare alla ricorrente.
Sulla domanda di annullamento
- 71.
- Con riguardo alla durata
del periodo dell'infrazione imputabile alla ricorrente e,
in particolare, all'imputazione del comportamento
illecito della Badische per il periodo antecedente alla
sua acquisizione ad opera della ricorrente, occorre
rilevare come, in via di principio, la responsabilità
per l'impresa di cui trattasi incombesse alla persona
fisica o giuridica che dirigeva la medesima al momento in
cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di
adozione della decisione che ha constatato l'infrazione,
la gestione dell'impresa fosse stata posta sotto la
responsabilità di un'altra persona.
- 72.
- Nella fattispecie, è
assodato che la Badische ha preso parte all'intesa
durante il periodo compreso tra la metà del 1986 e il
1° gennaio 1987, periodo nel quale era una filiale del
produttore tedesco di imballaggi Herzberger Papierfabrik
Ludwig Osthushenrich GmbH und Co KG. Quest'ultimo, senza
perdere la propria personalità giuridica, è stato
acquisito, solo con effetto dal 31 dicembre 1986, dalla
ricorrente, la quale, come risulta dal punto 149, secondo
comma, del preambolo della decisione, per tutto il
periodo di riferimento dell'infrazione ha «detenuto il
95%».
- 73.
- Per i motivi esposti nei
punti 46-50 della sentenza impugnata, si deve ritenere
che la ricorrente sia responsabile dell'infrazione
commessa dalla Badische per il periodo compreso tra il
gennaio 1987 e l'aprile 1991. Infatti, come è stato
rilevato dal Tribunale:
«46(...) occorre anzitutto rilevare che
la ricorrente non fa valere che essa non poteva influire
in modo determinante sulla politica commerciale della KNP
Vouwkarton e della Badische.
47E' inoltre assodato
che un consigliere di amministrazione della ricorrente ha
preso parte alle riunioni del PWG, assumendone persino la
presidenza, fino al 1988. Ora, secondo la decisione, il
PWG costituiva l'ambito in cui sono state svolte le
principali discussioni aventi un oggetto
anticoncorrenziale, affermazione questa che non viene
contestata dalla ricorrente.
48Pertanto, la
Commissione ha dimostrato che la ricorrente era, tramite
un suo consigliere di amministrazione, attivamente
coinvolta nelle attività anticoncorrenziali della KNP
Vouwkarton. Essendosi associata a tal punto alla
partecipazione di una delle sue controllate all'intesa,
la ricorrente conosceva e approvava quindi
necessariamente la partecipazione della Badische
all'infrazione a cui la KNP Vouwkarton prendeva parte.
49La responsabilità
della ricorrente non viene meno per il fatto che il suo
consigliere di amministrazione non abbia più partecipato
alle riunioni degli organismi del PG Paperboard dal 1988.
Infatti, spettava alla ricorrente, in quanto società
controllante, adottare nei confronti delle sue
controllate ogni provvedimento atto a impedire il
perdurare di un'infrazione di cui non ignorava
l'esistenza. La ricorrente non ha del resto negato di non
aver neppure tentato di impedire la prosecuzione
dell'infrazione.
50Ne consegue altresì
che la cessione della KNP Vouwkarton al gruppo
Mayr-Melnhof, intervenuta il 1° gennaio 1990, non ha
influito sulla responsabilità della ricorrente per il
perdurare del comportamento anticoncorrenziale della
Badische».
- 74.
- Tenuto conto della
motivazione della sentenza impugnata, integrata dalle
considerazioni che precedono, occorre fissare l'importo
dell'ammenda irrogata alla ricorrente in 2 600 000 euro.
Sulle spese
- 75.
- Ai sensi dell'art. 122,
primo comma, del regolamento di procedura, quando
l'impugnazione è accolta e la controversia viene
definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima
statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del
regolamento diprocedura, applicabile al procedimento
d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda.
- 76.
- Essendo rimasta soccombente
nella maggior parte dei suoi motivi d'impugnazione, la
ricorrente dev'essere condannata alle proprie spese
nonché ai due terzi di quelle sostenute dalla
Commissione relativamente al presente grado di giudizio.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)Il punto 1 del
dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado
14 maggio 1998, causa T-309/94, KNP BT/Commissione, è
annullato.
2)L'importo
dell'ammenda irrogata alla NV Koninklijke KNP BT
dall'art. 3 della decisione della Commissione 13 luglio
1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma
dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/C/33.383 -
Cartoncino), è fissato in 2 600 000 euro.
3)Il ricorso è
respinto per il resto.
4)La NV Koninklijke
KNP BT NV è condannata alle proprie spese nonché a due
terzi di quelle sostenute dalla Commissione delle
Comunità europee relativamente al presente grado di
giudizio.
5)La Commissione
delle Comunità europee sopporterà un terzo delle
proprie spese relative al presente grado di giudizio.
La Pergola
Wathelet Edward Jann Sevón
|
Così deciso e
pronunciato a Lussemburgo il 16 novembre 2000.
Il
cancelliere Il presidente della Quinta Sezione
R. Grass
A. La Pergola