CORTE DELLE COMUNITA' EUROPEE
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
9 novembre 2000 (1)
«Previdenza sociale - Artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Applicabilità di una convenzione tra Stati membri in materia di assicurazione contro la disoccupazione»
Nel procedimento C-75/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundessozialgericht (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Edmund Thelen
e
Bundesanstalt für Arbeit,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1989, n. 2332 (GU L 224, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di Sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
-per il governo tedesco dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;
-per il governo spagnolo, dal signor S. Ortíz Vaamonde, abogado del Estado, in qualità di agente;
-per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. Hillenkamp, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 giugno 2000,
ha pronunciato la seguente
L'ambito normativo
La controversia nella causa principale
«Se gli artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 vadano interpretati nel senso che essi a causa del principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori non si oppongono a che sia mantenuta in vigore una convenzione interstatale più favorevole agli assicurati in materia di assicurazione contro la disoccupazione, benché non sia più possibile, a causa del periodo di riferimento, far valere un diritto a prestazioni assicurative contro la disoccupazione basato sul periodo precedente all'entrata in vigore del regolamento».
Sulla questione pregiudiziale
Sulle spese
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundessozialgericht con ordinanza 21 gennaio 1999, dichiara:
Gli artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1989, n. 2332, non ostano all'applicazione delle disposizioni di una convenzione interstatale in materia di assicurazione contro la disoccupazione che siano più favorevoli all'assicurato, una volta che questi abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione prima della data di entrata in vigore del regolamento, anche se non è più possibile, a causa del periodo di riferimento fissato dalla normativa nazionale in vigore per la determinazione dei diritti dell'assicurato, far valere un diritto a prestazioni interamente basato sul periodo precedente a tale data.
Schintgen
Gulmann Puissochet SkourisMacken |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 novembre 2000.
Il cancelliere Il presidente della Sesta Sezione facente funzione
R. Grass R. Schintgen
1: Lingua processuale: il tedesco.