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diretto dall'avv. A. Sirotti Gaudenzi


 

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 177/2000 sul rapporto tra il parere delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesistico e il parere della Commissione edilizia in caso di richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a tale suddetto vincolo.

 

 

  

La massima

 

1) Non è obbligatorio il parere della Commissione Edilizia comunale nel procedimento per la sanatoria delle opere abusive, di cui agli art. 31 e seguenti della legge 47/1985, in quanto mentre tale parere è necessario per il rilascio della concessione edilizia( ai cui fini si devono valutare le caratteristiche tecnico-costruttive della nuova opera in rapporto alla normativa urbanistica) e per la sanatoria di cui all’articolo 13 della legge n. 47 del 1985( che richiede in analogo tipo di valutazione) non lo è per la sanatoria delle opere abusive, essendo le ragioni del rilascio o diniego del condono indipendenti dal suddetto tipo di accertamenti.

2) In particolare nel caso di rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria per opere abusive realizzate in area soggetta a vincolo paesistico, il parere preordinato alla tutela del vincolo, rilasciato dalla Amministrazione competente, è prioritario e pregiudiziale rispetto a quello relativo alla verifica della conformità dell’opera alla normativa urbanistica ed edilizia di competenza della Commissione Edilizia comunale, così come stabilito dall’art. 32 comma 1 legge 47/85.

Di conseguenza la valutazione negativa dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ponendosi come pregiudiziale ad ogni altra, rende superfluo anche il parere della Commissione Edilizia comunale.

3) Ai fini della motivazione del parere reso dalla Commissione Beni Ambientali, può essere sufficiente la indicazione sintetica del contrasto tra i due termini del confronto, e cioè la bellezza paesistica da tutelare e l’opera abusiva , qualora tale contrasto emerga in modo inequivocabile dal riscontro tra i due termini del paragone.( a cura di Raffaella Ruotolo)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente.

decisione

sul ricorso in appello n.3628 del 1994, proposto da Cavicchi Sergio, Cavicchi Vinicio e Marchetti Francesco, quest’ultimo in qualità di rappresentante della Autocarrozzeria "3 Esse", rappresentati e difesi dall’Avvocato Corrado Mauceri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Fausto Buccellato in Roma, Viale Angelico, 45;

contro

il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Selvaggi e Maria Athena Lorizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Dora 1;

per la riforma

della sentenza del TAR per la Toscana sezione prima, 3 marzo 1993, n. 210.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria depositati dal Comune di Firenze in data 26 ottobre 1999.
Vista la memoria depositata dall’appellante in data 29 ottobre 1999.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore il Consigliere di Stato Maurizio Meschino all’udienza del 9 novembre 1999.
Uditi l’avvocato Buccellato, su delega dell’avv. Mauceri, per l’appellante e l’avvocato Lorizio per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e per diritto quanto segue:

FATTO

1 Con ricorso n.976 del 1991, proposto dal TAR per la Toscana, i sig.ri Cavicchi Sergio, Cavicchi Vinicio e Marchetti Francesco, quest’ultimo in qualità di rappresentante della Autocarrozzeria "3 Esse", hanno chiesto l’annullamento del provvedimento del Sindaco di Firenze, n. 07/IU/361 del 3 luglio 1991. Con questo provvedimento era stato negato il condono edilizio ed ordinata contestualmente la demolizione di opere abusive, con ripristino dello stato dei luoghi, considerato che tali opere erano state realizzate in area soggettiva a vincolo paesistico ai sensi della legge n.1497 del 1939 e visto il parere contrario espresso su di esse dalla Commissione Beni Ambientali istituta con L.R. n.52 del 1979. Le opere, riguardanti un immobile di proprietà dei sig.ri cavicchi, dato in locazione per lo svolgimento dell’attività della Autocarrozzeria "3 Esse", consistevano nella costruzione di una tettoia sulla parte frontale del fabbricato con struttura portante in ferro, del resede frontale addossato al muro di cinta di un manufatto con struttura portante in ferro, di una tettoia sulla parte posteriore del fabbricato con struttura portante in legno.
2 Il TAR, con sentenza n.210 del 1993, ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.
3 Con l’appello in esame i sig.ri Cavicchi Sergio, Cavicchi Vinicio e Marchetti Francesco, quest’ultimo in qualità di rappresentante della Autocarrozzeria "3 Esse", hanno chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado, con ogni conseguenziale effetto di legge.
4 All’udienza del 9 novembre 1999 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

1 Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per aver affermato che nel procedimento per la sanatoria delle opere abusive, di cui agli articoli 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985, non è obbligatorio acquisire il parere della Commissione Edilizia Comunale e che non sussiste perciò il motivo di illegittimità del provvedimento impugnato, dedotto dai ricorrenti, per essere stato adottato il provvedimento in mancanza di tale parere. L’apprezzamento tecnico della Commissione, si afferma nella sentenza, è infatti necessario per il rilascio della concessione edilizia, ai cui fini si devono valutare le caratteristiche tecnico-costruttive della nuova opera in rapporto alla normativa urbanistica, e per la sanatoria di cui all’articolo 13 della legge n. 47 del 1985, che richiede in analogo tipo di valutazione, ma non lo è per la sanatoria delle opere abusive, essendo le ragioni del rilascio o diniego del condono indipendenti dal suddetto tipo di accertamenti. Quando poi l’opera abusiva sorge in area sottoposta a vincolo paesistico il condono o è precluso o è subordinato ad un accertamento tecnico di contenuto del tutto diverso, per il quale è competente l’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Né ciò contrasta con quanto disposto dalla L.R. n.52 del 1979, precedente peraltro la normativa sul condono edilizio, poiché in essa si prevede il parere della Commissione Edilizia Comunale per le concessioni o autorizzazioni di cui alle leggi n. 10 del 1977 e n. 457 del 1978, in coerenza con la funzione propria, e sopra vista, di tale Commissione.
Queste argomentazioni sono erronee, si deduce nell’appello, poiché la verifica tecnica svolta dalla Commissione Edilizia Comunale è necessaria sia per le nuove opere che per la sanatoria di quelle, realizzate, dovendosi assicurare in tutti e due i casi la conformità della edificazione agli strumenti urbanistici generali.
Ad essa si accompagna la ulteriore e diversa verifica della compatibilità dell’opera con i valori paesaggistici così da garantire, infine, la piena coerenza dell’intervento edilizio rispetto all’insieme delle normative da osservare. E ciò è confermato dall’articolo 4 della L.R. n. 52 del 1979, che prevede per l’adozione degli strumenti urbanistici comunali il parere sia della Commissione Edilizia Comunale che della Commissione per i Beni Ambientali, a nulla rilevando che la legge in questione sia precedente la normativa sul condono. La distinzione, infine, indicata nella sentenza, fra le fattispecie degli articoli 13 e 31 della legge n. 47 del 1985 non trova alcun riscontro nella legge, mentre nella stessa sentenza si precisa che la sanatoria di cui all’articolo 31 "può essere accordata soltanto in via eccezionale prescindendo dai parametri tecnici e dall’accertamento ci conformità", con il che si presuppone che la verifica di tali parametri debba, di norma, essere fatta.
2 Il motivo è infondato.
Nel caso di opera abusiva eseguita in area vincolata il parere preordinato alla tutela del vincolo e quello di verifica della conformità alla normativa urbanistica e sull’edilizia non sono equiordinati e perciò tali da essere entrambi sempre necessari. La legislazione assegna infatti valore prioritario alla verifica della compatibilità dell’opera rispetto al vincolo paesistico, come stabilito chiaramente dall’articolo 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, per il quale "il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dello stesso". Tale parere è dunque pregiudiziale ad ogni altra valutazione poiché, se sfavorevole, rende impossibile la sanatoria dell’opera e rende superfluo, di conseguenza, anche il parere della Commissione edilizia, favorevole o meno che possa essere. Questi principi si applicano al caso in esame, poiché le opere in questione riguardano un manufatto in area sottoposta a vincolo paesistico, per esse è stato richiesto condono ai sensi della legge n. 47 del 1985, e perciò in osservanza delle relative norme, su di esse vi è stato parere sfavorevole del Comune di Firenze, quale amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che ha recepito il parere della Commissione Beni Ambientali, previsto dalla L.R. 2 novembre 1979, n. 52, su questa base si è giunti, infine, alla emanazione dell’atto impugnato, espressamente motivato con il richiamo all’articolo 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985. Il parere negativo sulla compatibilità paesistica ha precluso perciò la sanabilità delle opere privando di ogni funzione la eventuale consultazione della Commissione edilizia.
3 Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per aver giudicato il parere della Commissione Beni Ambientali, recepito nel provvedimento di diniego impugnato, idoneamente istruito e adeguatamente motivato. Tale parere invece, si sostiene nell’appello, è carente per entrambi i profili, non essendovi stata istruttoria in loco, che avrebbe dimostrato che le opere in questione non ledono il vincolo paesistico, in quanto non visibili dall’esterno, ed essendosi limitata la motivazione alla sola affermazione che "l’intervento costituisce danno ambientale", senza alcuna esplicitazione del processo valutativo alla base di tale asserzione. Né è sufficiente ai fini della motivazione, come affermato nella sentenza, una assertita, palese incompatibilità tra le opere in questione ed il vincolo paesistico, che sarebbe provata dal mero confronto tra la loro descrizione e documentazione fotografica e le caratteristiche dell’ambiente vincolato individuate nel relativo decreto ministeriale.
4 Il motivo è infondato.
Il documento agli atti del giudizio recante i pareri della Commissione Beni Ambientali (dal parere n. 86/89-S 1963 a quello n. 105/89-S 15979, relativo al caso in esame) mostra che la stessa ha espresso valutazioni differenziate e, laddove stimato necessario, articolate nei contenuti e nel procedimento, come è per il parere n.88/89, favorevole "limitatamente alla parte realizzata in muratura", ovvero per quelli nn. 86/89 e 102/89, sospesi "per supplemento di istruttoria", e n. 98/99, per il quale la Commissione "sospende il parere e richiede documentazione fotografica in originale di tutti i manufatti per cui si chiede la sanatoria come indicato in vari punti della relazione". La diversità dei pareri resi, per lo più favorevoli, la loro specificazione ove necessaria, l’approfondimento conoscitivo più volte eseguito, dimostrano che i pareri sono stati espressi in base alla puntuale considerazione delle diverse situazioni. Né risulta carente la motivazione poiché, come correttamente individuato nella sentenza di primo grado, l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, nel raffronto fra la bellezza paesistica vincolata e l’opera da sanare, può risultare sufficientemente motivata dalla indicazione sintetica del contrasto fra i due termini del raffronto, quando la puntualità di tale contrasto emerga univocamente dal riscontro fra le caratteristiche del paesaggio tutelato e quelle dell’opera abusiva. Ed è questo il caso in esame considerati, da un lato, gli elementi del paesaggio, specificati nel D.M. del 31 agosto 1953 (G.U. n. 218 del 23 settembre 1953), di vincolo dell’area, e, dall’altro, le dimensioni e caratteristiche delle opere risultanti dalla documentazione in atti. Nel primo le zone in questione, in riva al fiume Arno nel territorio del Comune di Firenze, sono vincolate in quanto "formano un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico avente valore estetico e tradizionale, costituendo inoltre una successione di quadri naturali e punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode uno spettacolo di rara bellezza". Le opere da condonare, come indicato nella domanda di sanatoria e documentato dalle fotografie, consistono a loro volta in due tettoie ed un manufatto chiuso, lunghi i 5 e gli 8 metri, di altezza fra i m. 2,80 e i m. 3,10, eseguite con materiali per lo più costituiti da strutture in ferro e da lastre ondulate di acciaio o trasparenti. Il contrasto tra le caratteristiche del paesaggio tutelato in una zona di particolare pregio storico-ambientale e la qualità estetica delle opere in questione è evidente di per sé e sufficientemente esplicato, perciò, con il richiamo al danno ambientale arrecato, accertato su valutazione dell’organo competente.
5 Per le ragioni esposte l’appello è infondato e deve essere respinto. Le spese del secondo grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello.
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio a favore del Comune di Firenze, che liquida in lire 7.000.000 (sette milioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi nella sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 9 novembre 1999, con l’intervento dei signori.

Giovanni Paleologo Presidente

Anselmo Di Napoli Consigliere

Marcello Borioni Consigliere

Caro Lucrezio Monticelli Consigliere

Maurizio Meschino Consigliere estensore

 

 

Diritto degli Enti Locali
pagina a cura del dott. Andrea Ciccone

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