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diretto dall'avv. A. Sirotti Gaudenzi


Sent. n° 113 del 27.1.2000/14.3.2000

N 113/00 Reg. Dec.

N. 935/99 Reg. Ric

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 935 del 1999 proposto da DUODECI GIUSEPPE, MILETI ANTONIO, MUSARRA ROBERTO, LATINO AMEDEO, LATINO CELESTINO NINO, MONASTRA CESARE, MUSARRA SALVATORE, TANANIA BENIAMINO e LUNGHITANO GINO, rappresentati e difesi dall'Avv. Arturo Merlo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giovanna Condorelli, in Palermo, via Torricelli 3;

- APPELLANTI -

contro

PRIOLA CELESTINO SANTO, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Guerrera, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cirino Gallo, in Palermo, via Gen.Arimondi 2/Q;

- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE -

e contro

MONICI ADELINA, RUSSO GIUSEPPE, MARTINO CINNERA MARGHERITA, MUSARRA LUCIANO, SANSIVERI AMEDEO, MONASTRA ENRICO, TORTORICI SALVATORE, RUSSO SERGIO e PEDALA' SALVATORE, non costituiti in giudizio;

e nei confronti

- del COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- della COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PATTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la stessa, in Palermo, via De Gasperi 81;

- della PROCURA DELLA REPUBBUCA DI CATANIA, in persona del Procuratore pro tempore, non costituita in giudizio;

- di FURNARI ANTONINO, ARCODIA AMEDEO BASILIO, FERRETTA ALBINO E GRAZIANO SALVATORE, non costituti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza n° 1021 del 27 maggio 1999, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione II di Catania, ha accolto il ricorso proposto da Priola Celestino Santo ed altri per l'annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali di S. Marco d'Alunzio del 24 maggio 1998, ed ordinato il rinnovo totale delle elezioni del Consiglio Comunale e del Sindaco.

Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;

Visto il controricorso e ricorso incidentale di Priola Celestino Santo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Elettorale Circondariale di Patti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza n. 629 del 29 luglio 1999, con la quale è stata

respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2000 il Consigliere Giorgio Giaccardi e uditi, altresì, l'Avv. A. Merlo, l'Avv. G. Garraffa, su delega dell'Avv. F. Guerrera, e l'Avv. dello Stato Tutino.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il sig. Celestino Santo Priola e litisconsorti, elettori del Comune di San Marco d'Alunzio e candidati per la lista "Alba Aluntina" alla competizione elettorale tenutasi nel maggio 1998 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, impugnavano, chiedendone l'annullamento, il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio del 26 maggio 1998 con cui è stata proclamata l'elezione a Sindaco del Sig. Giuseppe Duodeci, collegato alla lista "Movimento per San Marco", e sono stati assegnati alla medesima lista n.7 seggi di consigliere comunale, a fronte di n. 5 seggi assegnati alla lista "Alba Aluntina". Con il medesimo ricorso venivano altresì impugnati il verbale della Il Sottocommissione elettorale circondariale di Patti, sede di 5. Agata Militello, n. 54 del 30 aprile 1998, nella parte in cui ammetteva alle elezioni la lista "Movimento per San Marco", con contestuale esclusione dalla stessa della candidatura del dott. Amedeo Basilio Arcodia, nonché il verbale della stessa Sottocommissione n. 70 del 13 maggio 1998, con il quale si prendeva atto e si dava esecuzione all'ordinanza n. 1056/98 del T.A.R. Sicilia, Catania, che aveva ammesso con riserva alla competizione elettorale il predetto Arcodia. A sostegno del ricorso venivano dedotti i seguenti motivi:

1. Violazione deIl'art. 7 L.R. 26.8.1992. n. 7, modificato dalla L.R. n.35/1997. violazione dell'art. 17 D.P. reg. sic.20.8.1960, n. 3 e successive modificazioni, in quanto la lista "Movimento per San Marco" sarebbe stata presentata senza le certificazioni comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune;

2.Violazione dell'art. 15, comma 1. lett. c L. 19.3.1990. n. 55. modificato dalla legge n. 16 del 1992. violazione dell'art. 18. comma 1,lett. B) D.P. Reg. Sic. n. 3/1960 e successive modificazioni, stante l'illegittima partecipazione alla competizione elettorale, nella lista "Movimento per San Marco", del dott. Amedeo Basilio Arcodia, non candidabile ai sensi della normativa rubricata, avendo patteggiato la condanna di anni 1 e mesi 5 di reclusione per i reati di cui agli artt. 323 e 353 Cod.pen.;

3.Violazione dell'art. 15 L. 19.3.1990. n. 55. violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c. 7 D.P.Reg.Sic. n. 3/1960. in relazione agli artt. 15. comma 1. L.5511990 e 2 L.1611992, in quanto la partecipazione alle elezioni del non candidabile Arcodia ha inciso con effetto invalidante sull'intero risultato elettorale.

Concludevano, i ricorrenti, chiedendo in via gradata: 1) l'annullamento dell'ammissione della lista "Movimento per San Marco"; 2) l'annullamento delle schede recanti voto di preferenza in favore del dott. Amedeo Basilio Arcodia, con conseguente correzione del risultato elettorale, con elezione dei sette candidati della lista "Alba Aluntina" meglio graduati e del candidato Sindaco collegato a tale lista; 3) l'annullamento degli atti impugnati.

Disposti incombenti istruttori con ordinanza collegiale n. 11/99 ed espletata la relativa verificazione, con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale adito, in accoglimento del secondo e terzo motivo congiuntamente esaminati, ha annullato in toto le operazioni elettorali, ordinandone l'integrale rinnovazione e dichiarando assorbiti i profili e le censure non esaminati.

Ricorrono in appello il Sindaco eletto, Sig. Giuseppe Duodeci, e litisconsorti, deducendo:

1) Errore in procedendo, per non avere il primo giudice atteso la definizione del regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul ricorso proposto dall'Arcodia avverso il provvedimento di esclusione che lo riguardava, e per non avere quindi riunito i due giudizi in ragione del vincolo di pregiudizialità dell'uno rispetto all'altro.

2) Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui fa automaticamente discendere dalla dichiarata incandidabilità dell'Arcodia l'effetto derivato della nullità di tutte le operazioni elettorali.

3) Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che l'istruttoria espletata in corso di giudizio abbia fornito la prova che i voti espressi in favore dell'Arcodia siano stati determinanti per l'elezione a Sindaco del Duodeci e per il conseguimento della maggioranza per la lista alla quale questi risultava collegato.

Resiste al gravame il sig. Priola, eccependone l'inammissibilità e/o improcedibilità sotto vari profili, e comunque chiedendone il rigetto nel merito.

Il medesimo appellato formula a sua volta appello incidentale con il quale, riproposti integralmente i tre motivi dedotti con il ricorso di primo grado, deduce che erroneamente il T.A.R. ha annullato in toto le operazioni elettorali, imponendone la rinnovazione, anziché limitarsi a correggere il risultato della consultazione a favore della lista "Alba Aluntina" e del candidato Sindaco ad essa collegato.

Con due ulteriori motivi, l'appellante incidentale censura inoltre la sentenza di primo grado, da un lato, per eccesso di pronunzia rispetto al petitum originario, e dall'altro per omessa pronunzia sul primo motivo di ricorso, erroneamente assorbito.

Delle altre parti intimate si è costituita la Commissione Elettorale Circondariale, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, chiedendo in pubblica udienza la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

DIRITTO

1. In adesione all'istanza formulata in pubblica udienza dall'Avvocatura dello Stato, deve preliminarmente disporsi l'estromissione dal giudizio della Commissione elettorale circondariale, cui non compete la veste di parte nel giudizio elettorale, attesane la natura di organo straordinario a carattere temporaneo. Unica parte pubblica necessaria è invece, secondo costante giurisprudenza anche di questo Consiglio, l'ente locale (Comune) che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell'annullamento, ovvero della conferma, dell'atto di proclamazione degli eletti.

2. Si può prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello principale sollevate in sede di controricorso ed appello incidentale –eccezioni, peraltro, relative a presunti vizi di notificazione nei confronti di talune soltanto delle parti pubbliche e private presenti nel giudizio di primo grado, in quanto tali suscettibili di eventuale regolarizzazione mediante integrazione del contraddittorio- essendo il suddetto appello comunque infondato nel merito.

3. Con il primo motivo gli appellanti deducono un vizio di procedura nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado, tale da comportare, secondo la loro prospettazione, l'annullamento con rinvio, ex art.35 L.10341197 1. Essi assumono, in sintesi:

- che avrebbe carattere necessariamente pregiudiziale, rispetto al presente giudizio, la definizione di altra controversia pendente dinanzi al T.A.R. di Catania su ricorso proposto dal sig. Amedeo Basilio Arcodia avverso il provvedimento di esclusione della propria candidatura a consigliere comunale (provvedimento, peraltro, sospeso in via cautelare dallo stesso T.A.R. con ordinanza n. 1056/98, in forza della quale l'Arcodia ha partecipato "con riserva" alla competizione elettorale nella lista "Movimento per S.Marco");

- che, a seguito della sospensione obbligatoria della suddetta controversia pregiudiziale, disposta ai sensi dell'art. 367 c.p.c. a seguito della proposizione da parte dei resistenti di regolamento preventivo di giurisdizione, il T.A.R. avrebbe dovuto attendere la pronunzia definitiva della Corte di Cassazione, prima di decidere nel merito il giudizio di impugnazione delle operazioni elettorali;

- che, in ogni caso, il T.A.R. avrebbe dovuto procedere alla riunione dei due procedimenti e alla decisione pregiudiziale di quello nell'ambito del quale ha pronunziato la sospensiva che ha consentito all'Arcodia di partecipare alla competizione elettorale;

- che, allo stato, la partecipazione dell'Arcodia deve ritenersi legittima, essendo stata provocata da una pronunzia giurisdizionale cautelare tuttora efficace, in quanto non caducata (né comunque caducabile) dalla sentenza del Tribunale di Patti 577 del 12.10.1998, passata in giudicato, che ha nel frattempo di dichiarato la non candidabilità dell'Arcodia, ai sensi dell'art. 15, comma L. l9 marzo 1990, n.55.

La complessa doglianza che precede è destituita di fon mento. In particolare, è infondato il presupposto da cui essa trae origine, e cioè che la questione relativa alla legittimità, o meno, dell'esclusione dell 'Arcodia dalla competizione elettorale, originariamente disposta dalla sottocommissione circondariale e formante oggetto del primo giudizio dinanzi al T.A.R., abbia carattere pregiudiziale rispetto al giudizio sulla legittimità delle operazioni elettorali concretamente svoltesi, che forma invece oggetto della presente controversia.

Un tale rapporto di pregiudizialità sarebbe invero ipotizzabile ove, a seguito della disposta esclusione, le elezioni si fossero svolte senza la partecipazione dell'Arcodia, atteso che l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione inciderebbe in tal caso, in via di illegittimità derivata, sull'esito della competizione elettorale nel frattempo svoltasi.

Nella specie, al contrario, il candidato inizialmente escluso ha nondimeno partecipato "con riserva" alle elezioni, sulla base di un'ordinanza cautelare resa medio tempore dal giudice amministrativo. La successiva sentenza di merito del Tribunale di Patti, con cui e' stata dichiarata la non candidabilità dell'Arcodia, non ha di per sé caducato l'ordinanza cautelare di ammissione con riserva, né tanto meno gli ef-fetti dalla stessa provocati sul complesso delle operazioni elettorali nel frattempo svoltesi, ma ha semplicemente qualificato come illegittima l'avvenuta partecipazione a detta consultazione del non candidabile, sancendo di conseguenza la nullità della nomina a consigliere comunale dal medesimo conseguita, ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.55/1990 cit.. L'intervenuto passaggio in giudicato di tale sentenza ha reso, d'altro canto, definitivo ed irretrattabile l'accertatnento di non candidabilità, con la conseguenza che doverosamente il giudice amministrativo ha posto tale pronunzia a fondamento del proprio sindacato di legittimità sulle operazioni elettorali svoltesi con l'indebita partecipazione di un soggetto che avrebbe dovuto invece esserne escluso.

Ne deriva, altresì, che il presente giudizio non è in alcun modo condizionato dalla questione di giurisdizione sollevata nel giudizio sull'ammissione/esclusione della candidatura Arcodia, atteso che, da un lato, il regolamento preventivo di giurisdizione esplica effetto so-spensivo nell'ambito del solo processo in cui è stato proposto, e non anche in altri ad esso eventualmente collegati; dall'altro, ciò che rileva in questa sede è unicamente il "fatto" rappresentato dall'avvenuta partecipazione alla competizione elettorale di un soggetto non avente titolo.

4. Con il secondo motivo gli appellanti sostengono che err~ neamente il T.A.R. avrebbe fatto discendere dalla dichiarata incandi-dabilità dell'Arcodia l'effetto derivato della nullità di tutte le opera-zioni elettorali: e ciò in quanto, ai sensi del già citato art. 15, comma 4, L.5511990, la non candidabilità dovrebbe assimilarsi all'ineleggibilità, determinando la nullità non già della candidatura (e quindi della par-tecipazione alla competizione), ma della sola elezione eventualmente conseguita dal soggetto direttamente interessato.

La censura è priva di pregio.

Come esattamente argomentato dal primo giudice, l'art. 15 della legge n. 55/1990 ha introdotto una nuova figura di incapacità giuridica speciale, che inerisce ad una situazione (la candidabilità) prodromica rispetto all'elezione e si traduce nel divieto assoluto di partecipare alla competizione elettorale in capo al soggetto che versi in una delle condizioni ostative previste dalla legge. La stessa collocazione della norma di cui trattasi nel quadro complessivo della legislazione antimafia comprova di per sé come, tra le finalità a cui essa assolve, vi sia anche (ed anzi assuma rilievo prioritario rispetto alla mera funzione sanzionatoria espressa dalla previsione di nullità dell'elezione del diretto interessato) la finalità di tutelare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali a fronte di possibili deviazioni e condizionamenti derivanti dalla partecipazione inquinante del non candidabile (cfr. Corte Cost., 21-29 ottobre 1992, n. 407).

In tale prospettiva, merita quindi condivisione la linea argomen-tativa seguita dal primo giudice: il quale, data per ferma ed inconte-stabile la situazione di incandidabilità così come accertata con senten-za dell'autorità giudiziaria ordinaria passata in giudicato, si è quindi posto correttatnente il problema dell'incidenza riflessa sul comples-sivo esito elettorale della presenza, in una delle due liste in competizione, di un soggetto che avrebbe invece dovuto esserne escluso.

5. Resta da considerare se, rispetto a tale corretta premessa metodologica, sia o meno coerente e conseguente la conclusione tratta dalla sentenza impugnata, e cioè l'annullamento dell'intera tornata elettorale, con conseguente ordine di integrale rinnovazione della stessa.

Tale conclusione viene contestata (ovviamente da opposte angolazioni) sia da parte degli appellanti principali (terzo motivo d'impugnazione), sia in sede di appello incidentale.

Si sostiene, dagli uni, che la verificazione istruttoria disposta nel corso del giudizio di primo grado non varrebbe ad avallare la conclusione che i voti di preferenza espressi in favore dell'Arcodia, numericamente superiori rispetto allo scarto differenziale tra i voti riportati dalle due liste in competizione e dai candidati sindaci ad esse collegati, inciderebbero con influenza determinante sul complessivo risultato elettorale, sì da determinarne la totale invalidazione: ciò in quanto la maggior parte delle schede recanti preferenza a favore di Arcodia (129 su un totale di 147) contengono anche un'esplicita espressione di voto sul contrassegno di lista, ciò che comporterebbe l'annullarnento del solo voto di preferenza, e non anche di quello a favore della lista e, di riflesso, del candidato Sindaco.

Sostiene, di contro, l'appellante incidentale che le preferenze in tal guisa espresse in favore del non candidabile comporterebbero la nullità delle relative schede, in quanto contenenti indicazione vietata ai sensi dell'art. 38, comma 7, D.P.Reg.Sic. n. 3/1960, nel testo sostituito dall'art. 29 L.R. n. 7/1992, ma non invaliderebbero l'elezione nel su complesso: con la conseguenza che il T.A.R. avrebbe dovuto limitare la propria pronunzia alla correzione dell'esito elettorale, con attribuzione alla lista "Alba Aluntina" di sette seggi (anziché cinque) ed elezione a Sindaco del candidato a tale lista collegato.

Ambedue i contrapposti profili di censura, ad avviso del Collegio, non sono fondati.

Quanto al motivo d'appello principale, è evidente come la fatti specie in esame non possa in alcun modo assimilarsi all'ipotesi, normativamente contemplata, in cui accanto ad un voto di lista validamente espresso figuri un voto di preferenza invalido, in quanto assegnato a candidato appartenente a lista diversa da quella votata. Nell specie, infatti, vi è coincidenza (e non già divergenza) nella manifestazione di volontà dell'elettore complessivamente considerata, mentre l'invalidità del voto di preferenza discende dalla situazione soggettiva di incapacità del candidato votato: sicché non è in alcun modo dimo-strabile se sia stato il voto di preferenza a subire l'influenza dalla scelta della lista, o se al contrario proprio la preferenza accordata al non candidabile (già Sindaco del Comune, ed in quanto tale sicuramente dotato di una propria personale base elettorale) abbia esplicato un effetto di "trascinamento" sul contestuale voto di lista e su quello automaticamente attribuibile al candidato Sindaco con essa collegato.

Ma, d'altra parte, proprio l'oggettiva indimostrabilità dei meccanismi psicologici che possono aver indotto gli elettori a votare congiuntamente il candidato Arcodia e la lista nella quale il medesimo risultava inserito, impediscono di accedere alla pur abile prospettazione difensiva dell'appellante incidentale. Ed invero, l'espressione di un voto di preferenza in favore di un candidato che, nel momento storico in cui si svolgeva la votazione, risultava a tutti gli effetti inserito in una delle liste in competizione, ancorché sia stato successivamente dichiarato non candidabile, non può essere equiparata all'ipotesi in cui l'elettore abbia invece votato un nominativo estraneo, in quanto non compreso in alcuna delle predette liste. Mentre infatti quest'ultima espressione di voto costituisce, per la sua anomalia, un'indicazione vietata tale da comportare la totale nullità della scheda, nel caso in esame si è invece in presenza di una normale e fisiologica espressione congiunta di voto di lista e voto di preferenza, con oggettiva ed assoluta impossibilità di discernere se ed in quale misura la preferenza abbia influito sulla scelta della lista, o viceversa.

In tale situazione, va quindi confermata la statuizione con cui il primo giudice, accogliendo la richiesta formulata in linea subordinata dagli originari ricorrenti, ha annullato l'intera competizione elettorale in considerazione dell'avvenuta partecipazione alla stessa di un soggetto non candidabile, tale di per sé da incidere con effetto inquinante sulla complessiva espressione di voto resa dal corpo elettorale, sia con riguardo all'elezione del Consiglio Comunale sia, di riflesso, a quella del Sindaco.

6. Debbono infine essere disattese le due conclusive censure proposte dall'appellante incidentale, aventi rispettivamente ad oggetto un vizio di ultrapetizione ed un vizio di omessa pronunzia asseritamente inficianti la sentenza impugnata.

Sotto il primo aspetto, essendo la sentenza di primo grado intervenuta ad elezioni ormai espletate, ed avendo la stessa correttamente dichiarato l'inscindibilità dell'effetto caducante del complessivo risultato elettorale scaturito dalla consultazione, non era evidentemente ipotizzabile una pronunzia ripristinatoria che ordinasse la rinnovazione soltanto parziale della fase iniziale di ammissione delle liste dei candidati, dovendo necessariamente il nuovo instaurando procedimento elettorale ripartire da zero.

Alla stessa stregua, una volta annullata l'intera consultazione elettorale in concreto svoltasi, ed il risultato complessivamente derivatone, è logicamente incensurabile la statuizione di assorbimento del primo motivo del ricorso di primo grado, mirante all'annullamento della sola ammissione della lista "Movimento per San Marco", non potendo l'eventuale accoglimento di tale censura nulla aggiungere, né togliere, al più ampio effetto caducatorio e ripristinatorio scaturente dalla pronunzia appellata.

7. Per tutte le suestese considerazioni, ambedue gli appelli -principale ed incidentale- debbono essere respinti, con conferma dell'impugnata decisione di totale annullamento delle operazioni elettorali relative al rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di San Marco d'Alunzio e conseguente ordine di integrale rinnovazione delle operazioni stesse.

 

Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale: 1) dispone l'estromissione dal giudizio della Commissione Elettorale Circondariale di Patti; 2) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale; 3) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, addì 27 gennaio 2000 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Guglielmo Serio, Presidente, Raffaele Carboni, Giorgio Giaccardi, estensore, Antonio Andò, Antonino Di Biasi, componenti.

Depositata in Segreteria

il 14 mar 2000

 

 

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